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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3603/2025
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.3603/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico D'Amato Parte_1
CONTRO
“ , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mirta Marando
E CONTRO
, in persona del Controparte_2
Presidente Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Vivian
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il sig. ha adito questo Tribunale di Milano Parte_1 rassegnando, nei confronti di e di CP_2 Controparte_1
le seguenti conclusioni:
[...]
1 “previo ogni e più opportuno accertamento in ordine alla responsabilità della società per i Controparte_1 danni patiti dal sig. a causa dell'omessa Parte_1 erogazione del trattamento pensionistico di inabilità, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria di € 15.126,57, pari ai ratei di pensione di inabilità ad oggi maturati (€ 1.680,73 lordo mensile x 9 mesi) oltre a quelli successivamente maturati e maturandi sino al riconoscimento del trattamento pensionistico da parte dell'Istituto previdenziale, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa, anche mediante CTU contabile, o che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudicante;
ordinare alla società convenuta e all' di Controparte_2 provvedere al compimento di tutti gli atti necessari ai fini del riconoscimento e dell'erogazione in favore del sig. Parte_1 del trattamento pensionistico di inabilità a proficuo lavoro,
[...] con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (1° luglio 2024). In ogni caso: con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e con vittoria di competenze e spese di lite”.
Parte ricorrente ha lamentato il mancato assolvimento da parte della società convenuta, ex datore di lavoro, di vari adempimenti che hanno reso impossibile a , sino ad oggi, l'erogazione della CP_2 prestazione;
in particolare non è stata effettuata da parte della società la trasmissione a della cessazione del rapporto di CP_2 lavoro a seguito del riconoscimento dell'inabilità a proficuo lavoro;
inoltre, i pagamenti effettuati in esecuzione della conciliazione
2 intervenuta difronte all'Ispettorato del Lavoro successivamente alla cessazione, sarebbero stati inseriti erroneamente dalla società nelle denunce mensili e si sarebbero ingenerate delle irregolarità negli uniemens.
2. Si è costituita che chiesto il rigetto del Controparte_1 ricorso riferendo che, in esito alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente in data 22.01.2024 per inidoneità sopravvenuta alla mansione, ha fornito compiuta informazione agli enti interessati, mediante moduli forniti dal Governo, degli eventi riguardanti il rapporto di lavoro, posta in difficoltà dalle informali, tardive ed imprecise richieste formulate dall'ente previdenziale.
3. Si è costituito l' , che ha chiesto il rigetto del ricorso riferendo CP_2 che la pensione non è stata liquidata per incompletezza dei dati trasmessi dal datore di lavoro.
4. All'udienza di discussione la difesa di parte ricorrente ha riferito che al ricorrente è stata liquidata la pensione di inabilità in via provvisoria con provvedimento del 29.4.2025, che il primo rateo è stato erogato il 1.5.2025 e che sono stati riconosciuti gli arretrati con decorrenza dal febbraio 2024 (primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro). Ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con liquidazione delle spese a favore del ricorrente.
I difensori delle parti convenute hanno concordato per la cessazione della materia del contendere, con esonero delle spese.
3 5. L'intervenuto accoglimento in sede amministrativa della domanda, con liquidazione della pensione in via provvisoria determina, come rilevato dalle parti, la cessazione della materia del contendere, che secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. ad esempio,
Cass. n. 6909 del 2009, Cass. n. 7772 del 2015), postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, situazione che si verifica nel caso in esame.
6. Le spese di lite vengono poste a carico delle parti convenute pro quota, considerato che per la condotta di entrambe (la mancata completezza dei dati trasmessi all' per quanto riguarda il CP_2 datore di lavoro, la mancata liquidazione della pensione anche in via provvisoria da parte dell' ) la prestazione è stata CP_2 riconosciuta solo successivamente alla proposizione della causa.
7. Esse vengono complessivamente liquidate così come in dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e l' , in persona del Presidente pro CP_2 tempore, ciascuno nella misura della metà, al pagamento delle spese
4 processuali, che liquida in complessivi € 1800,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA e rimborso contributo unificato.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Milano, il 04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
5
TRIBUNALE di MILANO
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ghinoy ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.3603/2025 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico D'Amato Parte_1
CONTRO
“ , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mirta Marando
E CONTRO
, in persona del Controparte_2
Presidente Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristiana Vivian
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il sig. ha adito questo Tribunale di Milano Parte_1 rassegnando, nei confronti di e di CP_2 Controparte_1
le seguenti conclusioni:
[...]
1 “previo ogni e più opportuno accertamento in ordine alla responsabilità della società per i Controparte_1 danni patiti dal sig. a causa dell'omessa Parte_1 erogazione del trattamento pensionistico di inabilità, condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità risarcitoria di € 15.126,57, pari ai ratei di pensione di inabilità ad oggi maturati (€ 1.680,73 lordo mensile x 9 mesi) oltre a quelli successivamente maturati e maturandi sino al riconoscimento del trattamento pensionistico da parte dell'Istituto previdenziale, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa, anche mediante CTU contabile, o che sarà ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudicante;
ordinare alla società convenuta e all' di Controparte_2 provvedere al compimento di tutti gli atti necessari ai fini del riconoscimento e dell'erogazione in favore del sig. Parte_1 del trattamento pensionistico di inabilità a proficuo lavoro,
[...] con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (1° luglio 2024). In ogni caso: con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo e con vittoria di competenze e spese di lite”.
Parte ricorrente ha lamentato il mancato assolvimento da parte della società convenuta, ex datore di lavoro, di vari adempimenti che hanno reso impossibile a , sino ad oggi, l'erogazione della CP_2 prestazione;
in particolare non è stata effettuata da parte della società la trasmissione a della cessazione del rapporto di CP_2 lavoro a seguito del riconoscimento dell'inabilità a proficuo lavoro;
inoltre, i pagamenti effettuati in esecuzione della conciliazione
2 intervenuta difronte all'Ispettorato del Lavoro successivamente alla cessazione, sarebbero stati inseriti erroneamente dalla società nelle denunce mensili e si sarebbero ingenerate delle irregolarità negli uniemens.
2. Si è costituita che chiesto il rigetto del Controparte_1 ricorso riferendo che, in esito alla cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente in data 22.01.2024 per inidoneità sopravvenuta alla mansione, ha fornito compiuta informazione agli enti interessati, mediante moduli forniti dal Governo, degli eventi riguardanti il rapporto di lavoro, posta in difficoltà dalle informali, tardive ed imprecise richieste formulate dall'ente previdenziale.
3. Si è costituito l' , che ha chiesto il rigetto del ricorso riferendo CP_2 che la pensione non è stata liquidata per incompletezza dei dati trasmessi dal datore di lavoro.
4. All'udienza di discussione la difesa di parte ricorrente ha riferito che al ricorrente è stata liquidata la pensione di inabilità in via provvisoria con provvedimento del 29.4.2025, che il primo rateo è stato erogato il 1.5.2025 e che sono stati riconosciuti gli arretrati con decorrenza dal febbraio 2024 (primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro). Ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere, con liquidazione delle spese a favore del ricorrente.
I difensori delle parti convenute hanno concordato per la cessazione della materia del contendere, con esonero delle spese.
3 5. L'intervenuto accoglimento in sede amministrativa della domanda, con liquidazione della pensione in via provvisoria determina, come rilevato dalle parti, la cessazione della materia del contendere, che secondo l'insegnamento della Corte di legittimità (cfr. ad esempio,
Cass. n. 6909 del 2009, Cass. n. 7772 del 2015), postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, situazione che si verifica nel caso in esame.
6. Le spese di lite vengono poste a carico delle parti convenute pro quota, considerato che per la condotta di entrambe (la mancata completezza dei dati trasmessi all' per quanto riguarda il CP_2 datore di lavoro, la mancata liquidazione della pensione anche in via provvisoria da parte dell' ) la prestazione è stata CP_2 riconosciuta solo successivamente alla proposizione della causa.
7. Esse vengono complessivamente liquidate così come in dispositivo, facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e l' , in persona del Presidente pro CP_2 tempore, ciascuno nella misura della metà, al pagamento delle spese
4 processuali, che liquida in complessivi € 1800,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CPA e rimborso contributo unificato.
Fissa il termine di 30 giorni per il deposito della sentenza.
Così deciso in Milano, il 04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Ghinoy
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