Ordinanza cautelare 21 ottobre 2024
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 18/06/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/06/2025
N. 00707/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00849/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 849 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Vignola e Milena Poletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Savona, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura di Savona in data -OMISSIS-, recante la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il -OMISSIS- quale datore di lavoro richiedente l’assunzione del lavoratore straniero -OMISSIS- ai sensi del d.p.c.m. 27.9.2023, concernente la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per il triennio 2023-2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 maggio 2025, la dott.ssa Liliana Felleti e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il -OMISSIS- i signori -OMISSIS- hanno impugnato il provvedimento di revoca del nulla osta per l’assunzione del primo ricorrente da parte del secondo con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 286/1998 e del d.p.c.m. 27 settembre 2023 (c.d. decreto flussi per il triennio 2023-2025).
Hanno articolato i seguenti motivi:
I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 44 del d.l. n. 73/2022. Eccesso di potere per carenza e insufficienza della motivazione. Sussistenza dei requisiti per l’accoglimento della domanda e rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro . Il signor -OMISSIS-possiederebbe i requisiti economico-reddituali prescritti dalla normativa per assumere alle proprie dipendenze il signor -OMISSIS-, cittadino extracomunitario entrato in Italia con la procedura del decreto flussi. Ciò in quanto nel dicembre 2023, al momento della presentazione della domanda, l’impresa individuale -OMISSIS-avrebbe registrato una crescita significativa rispetto all’anno 2022, spingendo il titolare a reclutare il suo primo ed unico dipendente. Tant’è vero che dal rendiconto economico della ditta relativo al 2023, corrispondente al bilancio di esercizio delle società, risulterebbe un utile di € 30.496,76 ed un fatturato di € 84.680,00. Inoltre, nel primo semestre del 2024 la situazione dell’azienda sarebbe divenuta ancora più florida, potendo contare sull’apporto lavorativo del signor -OMISSIS-. Infine, il signor -OMISSIS-adempirebbe regolarmente ai pagamenti di stipendio, contributi e imposte.
II) Violazione di legge. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione dei principi di imparzialità e proporzionalità dell’azione amministrativa. Sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Illegittimità del provvedimento di diniego . La Prefettura non avrebbe svolto attività istruttoria dopo l’invio della documentazione integrativa da parte del consulente del datore di lavoro. Inoltre, si sarebbe discostata dalla circolare ITL n. 3/2022 senza fornire alcuna ragione giustificativa della contraria linea di condotta seguita.
III) Violazione di legge. Inesistenza e/o nullità del provvedimento per omessa notificazione della comunicazione della revoca del nulla osta al lavoratore interessato dal provvedimento stesso e per omessa comunicazione al medesimo in lingua comprensibile . Il provvedimento avversato dovrebbe ritenersi inesistente o nullo, perché redatto nella sola lingua italiana e non comunicato al lavoratore.
IV) Violazione di legge in relazione all’art. 3 della legge n. 241/90 ovvero carenza e/o perplessità della motivazione . L’atto di ritiro risulterebbe scarnamente motivato con riferimento unicamente all’insufficienza del reddito datoriale indicato nel modello di asseverazione.
L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio, difendendo la piena legittimità del provvedimento gravato ed instando per la reiezione dell’impugnativa.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare accedente al ricorso, ravvisando il pericolo di espulsione del cittadino straniero, ed ha disposto l’acquisizione delle dichiarazioni fiscali presentate dal signor ER.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle rispettive conclusioni.
Alla pubblica udienza del 9 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, è opportuno esporre gli snodi del procedimento di ammissione del signor -OMISSIS- nel territorio dello Stato:
- in data 2 dicembre 2023 il signor -OMISSIS- -OMISSIS-ha presentato telematicamente la richiesta di assunzione con contratto di lavoro subordinato del signor -OMISSIS-, cittadino albanese, in base al d.p.c.m. 27 settembre 2023, recante la programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari per il triennio 2023-2025 (doc. 1 resistente), al fine di impiegarlo come muratore nella sua impresa edile, esercitata in forma individuale dal 2008 e senza altri dipendenti (doc. 2 ricorrenti);
- il 1° febbraio 2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha rilasciato il nulla osta all’assunzione (doc. 3 ricorrenti) ed il successivo 20 febbraio 2024 l’Ambasciata italiana a Tirana ha consegnato al signor -OMISSIS- il visto per entrare nel territorio nazionale (doc. 4 ricorrenti); giunto in Italia, il cittadino extracomunitario è stato assunto dal signor -OMISSIS-nel marzo 2024 (v. doc. 5 ricorrenti);
- il 25 marzo 2024 il datore di lavoro ha prodotto all’Amministrazione l’asseverazione ex art. 44 del d.l. n. 73/2022, nella quale il professionista incaricato ha dato atto che, nella dichiarazione dei redditi 2023 per l’anno d’imposta 2022, il reddito di esercizio ammontava ad € 16.948,00 (doc. 4 resistente);
- lo Sportello Unico ha, allora, inviato agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento di ritiro del nulla osta, segnalando che il reddito dell’impresa individuale risultava insufficiente ai fini dell’assunzione del lavoratore straniero (doc. 6 ricorrenti);
- il 17 aprile 2024 il signor -OMISSIS-ha trasmesso una nuova asseverazione, nella quale il commercialista ha attestato che il reddito di esercizio relativo all’anno 2023, che di lì a poco sarebbe stato inserito nel “modello Unico” 2024, era pari ad € 30.897,00 (doc. 6 resistente);
- in data 4 giugno 2024 la Prefettura ha emanato il decreto di revoca, specificando nella motivazione che dev’essere considerato il reddito già dichiarato al momento della domanda di assunzione, non potendosi fare riferimento a previsioni future.
2. Tanto premesso, il I) ed il II) mezzo del ricorso sono fondati ed assorbenti, nei sensi di cui in appresso.
2.1. In relazione agli ingressi di lavoratori extracomunitari in base ai c.d. decreti flussi per le annualità 2021, 2022 e 2023, l’art. 44 del d.l. n. 73/2022, conv. in l. n. 122/2022, ha introdotto una procedura semplificata per l’accertamento della situazione economica del datore di lavoro in rapporto al costo del lavoratore, affidando l’asseverazione in ordine alla sostenibilità finanziaria dell’assunzione ai professionisti iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, degli avvocati e dei dottori commercialisti (tale semplificazione è adesso prevista “a regime” dall’art. 24- bis del d.lgs. n. 286/1998). In particolare, ai sensi del comma 2 dell’art. 44, le verifiche di congruità “ tengono anche conto della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico-finanziario, del fatturato, del numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e del tipo di attività svolta dall’impresa ”. Specularmente, l’azione dell’amministrazione è stata ricollocata sul piano dei controlli circa la veridicità e l’attendibilità della certificazione privatistica, conformemente al modello della vigilanza sui privati esercenti pubbliche funzioni.
Con la circolare n. 3 del 5 luglio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, ente pubblico cui in passato era rimesso l’apprezzamento in questione, ha dato istruzioni di compiere una valutazione “olistica” dei criteri indicati dalla norma ed ha richiamato la soglia indice di capacità economica datoriale definita dall’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020: “ In relazione a tali elementi si evidenzia che le relative verifiche vanno effettuate in correlazione le une con le altre e, per un maggior dettaglio, si ritiene possibile ricorrere alle indicazioni già contenute nell’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020 relativo ai «requisiti reddituali del datore di lavoro» interessato ad accedere alla procedura di emersione di cui all’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (conv. da L. n. 77/2020). In particolare, in relazione alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000,00 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio ” (così circolare ITL n. 3 del 5.7.2022, sub doc. 3 resistente).
A sua volta l’art. 9, comma 1, del D.M. 27 maggio 2020, riguardante la regolarizzazione dei rapporti di lavoro ex art. 103 del d.l. n. 34/2020, ha stabilito che “ L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui ”.
Dunque, l’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020, relativo alla sanatoria dei lavoratori stranieri irregolari ma applicabile per analogia anche alle procedure di reclutamento tramite il decreto flussi, commisura la capacità economico-occupazionale del datore di lavoro a parametri di redditività aziendale ritenuti congrui ai fini della dimostrazione della serietà della proposta assunzionale e della garanzia dei livelli retributivi e previdenziali a favore del lavoratore.
Secondo la giurisprudenza formatasi sull’art. 9 del D.M. 27 maggio 2020, l’apprezzamento in ordine alla solidità aziendale deve avere carattere complessivo e sostanziale. Pertanto, poiché la fonte secondaria attribuisce rilevanza anche al solo fatturato (che coincide con il volume d’affari o somma dei ricavi), né è fissata una differenza minima tra volume d’affari ed acquisti effettuati, non è conforme al parametro normativo la negazione della congruità della situazione economica dell’impresa basata sic et simpliciter sul risultato dell’operazione aritmetica di sottrazione degli acquisti dai ricavi. Inoltre, risulta scorretto non tenere in alcuna considerazione l’andamento aziendale negli anni successivi alla presentazione dell’istanza, in quanto la norma si riferisce all’ultimo esercizio nella prospettiva di disporre di dati attuali, ma a maggior ragione lo sono quelli relativi agli esercizi maturati nelle more dell’evasione della domanda (Cons. St., sez. III, 28 gennaio 2025, nn. 651 e 656, relative ad un caso in cui, al momento dell’avvio del procedimento di emersione, i conti risultavano leggermente in perdita, a causa del valore degli ammortamenti, ma negli anni seguenti la società era tornata in attivo e l’utile era cresciuto in misura consistente).
Le riferite conclusioni risultano conformi a quelle cui è pervenuta la giurisprudenza pronunziatasi specificatamente in materia di revoca del nulla osta per l’assunzione dei lavoratori extracomunitari con la procedura dei flussi.
In proposito si è evidenziato, da un lato, che l’asseverazione del professionista si fonda sul vaglio tecnico di una serie di elementi complessi e non si esaurisce nella verifica del rispetto della soglia, dovendo evitarsi automatismi preclusivi, sì che il requisito economico-reddituale può essere riconosciuto anche in presenza di un dato contabile temporaneamente negativo, purché accompagnato da documentate prospettive di evoluzione positiva (ad esempio, in relazione a commesse legate ai reclutamenti richiesti); dall’altro lato, una volta fatti propri i parametri normativamente stabiliti per la procedura di emersione, l’idoneità economico-finanziaria può essere prospettata dal datore di lavoro sulla base del fatturato o volume d’affari lordo, essendo tale indice contemplato in via alternativa rispetto a quello del reddito e spettando all’amministrazione motivare l’eventuale insostenibilità del costo dell’assunzione (T.A.R. Umbria, sez. I, 5 dicembre 2024, n. 870; T.A.R. Umbria, sez. I, 11 novembre 2024, n. 764; T.A.R. Umbria, sez. I, 4 novembre 2024, n. 748; T.A.R. Umbria, sez. I, 6 agosto 2024, nn. 608-609). Con particolare riferimento al fatturato, si è sottolineato che tale dato consiste nella somma di tutti i ricavi delle vendite e/o delle prestazioni di servizi nonché degli altri ricavi e proventi ordinari, rappresentando quindi il volume d’affari complessivo dell’impresa, a differenza del reddito netto o utile, che indica il profitto e si ottiene sottraendo dai ricavi i costi e le spese di gestione (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 27 marzo 2024, n. 65).
Anche per le assunzioni ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 286/1998 si è affermato che l’amministrazione, in sede di controlli, debba determinarsi alla luce della situazione contabile aggiornata dell’azienda, non potendo trascurare l’aumento di redditività che intervenga nelle more della procedura (T.A.R. Veneto, sez. III, 27 febbraio 2024, n. 363, relativa ad un’impresa che era passata da una perdita di esercizio nel 2022 ad un utile considerevole alla fine del 2023, anno della richiesta assunzionale).
2.2. In applicazione delle tracciate coordinate ermeneutiche, si rileva anzitutto che il fatturato dell’impresa individuale -OMISSIS-per l’anno d’imposta 2022 è pari ad € 59.928,00 e, quindi, sopra la soglia di € 30.000,00, sì che, alla stregua del D.M. 27 maggio 2020 e della circolare ITL n. 3/2022, il richiedente risulta in grado di sostenere il costo di un lavoratore dipendente (v. rigo “RG2” della dichiarazione dei redditi 2023, relativo ai ricavi derivanti dall’attività d’impresa, sub doc. 13 ricorrenti; v., altresì, rigo “VE50” del modello IVA 2023, relativo al volume d’affari, sub doc. 15 ricorrenti). Di conseguenza, non è decisiva la circostanza, posta dalla resistente a fondamento della revoca, che il reddito d’impresa per il periodo d’imposta 2022 sia inferiore ad € 30.000,00 (ammontando ad € 16.948,00: v. rigo “RG36” della dichiarazione dei redditi 2023, relativo al reddito d’impresa al netto delle perdite, nonché asseverazione del 25.3.2025, sub doc. 4 resistente).
È vero che, come obiettato dalla difesa erariale, il commercialista asseverante non ha inserito nell’attestazione il valore del fatturato “puro”, bensì quello decurtato degli acquisti, pari ad € 18.077,00 (v. doc. 4 resistente), rischiando così di ingenerare confusione. Tuttavia, avendo comunque il professionista certificato la capacità economico-occupazionale dell’impresa, per formulare una prognosi negativa la Prefettura avrebbe dovuto perlomeno verificare i dati risultanti dalla dichiarazione dei redditi e dalla dichiarazione IVA.
Fermo quanto esposto circa la sussistenza del requisito già con riferimento all’anno 2022 e, quindi, in base alle ultime dichiarazioni fiscali presentate alla data della domanda, si rileva che l’Amministrazione ha illegittimamente tenuto in non cale la seconda asseverazione del 17 aprile 2024, dalla quale emerge che, nel corso del 2023, anche il reddito di esercizio dell’impresa -OMISSIS-ha superato la soglia di € 30.000,00 (risultando di € 30.897,00: v. asseverazione del 17.4.2025, sub doc. 6 resistente; v., altresì, rigo “RG36” della dichiarazione dei redditi 2024, sub doc. 9 ricorrenti). Ciò in parallelo al rilevante incremento del volume d’affari, che alla fine del 2023 è giunto ad € 84.680,00 (v. rigo “RG2” della dichiarazione dei redditi 2024, nonché rigo “VE50” del modello IVA 2024, sub doc. 14 ricorrenti).
Invero, secondo l’elaborazione pretoria sopra illustrata ed in conformità alla regola generale del tempus regit actum , la valutazione complessiva sulla robustezza dell’impresa deve estendersi all’apprezzamento delle sopravvenienze riscontrabili alla data di adozione del provvedimento, risultando illogica, oltre che iniqua, l’assunzione di una determinazione sfavorevole sulla base di una realtà aziendale superata da risultati positivi intervenuti nel corso del procedimento.
3. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa fondato e va, quindi, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
4. In considerazione della particolarità della fattispecie esaminata, sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti, fatta eccezione per l’importo versato dai ricorrenti a titolo di contributo unificato che, stante l’esito favorevole del giudizio, dovrà essere loro rimborsato dall’Amministrazione dell’Interno soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate; refusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione dell’Interno.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Liliana Felleti, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Liliana Felleti | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO