Articolo 2 della Legge 1 dicembre 1956, n. 1398
Articolo 1
Versione
11 gennaio 1957
Art. 2.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a provvedere con decreto Presidenziale all'esecuzione della presente legge.
Il Prefetto di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.
Gli organici del costituito comune di Dugenta e del comune di Melizzano saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, in modo che il numero complessivo dei posti non superi quello attualmente assegnato al comune di Melizzano.
Al personale in servizio presso il predetto Comune, che sara' inquadrato negli organici del comune di Dugenta, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiore a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

Entrata in vigore il 11 gennaio 1957