Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Maria Militello Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3822 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...], (c.f. Parte_1
), ed ivi residente in [...], C.F._1
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. GENOVESE
FRANCESCO (c.f. ) nel cui studio sito in Messina, C.F._2
Via Pietro Castelli, 216, è elettivamente domiciliata;
PARTE
RICORRENTE
E
, nato a [...] l'[...] e qui res.te a Controparte_1
Via Gradinata Leonzio n.09 ), rapp.to e difeso per C.F._3
procura in atti dall'avv. Antonino Costa ( , nel cui C.F._4
studio in Messina, a Via Camiciotti 102 è elettivamente domiciliato;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
1
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 26.09.2024 premesso che il 30.12.2005 Parte_1
nel Comune di Antillo, aveva contratto matrimonio concordatario con
(atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio Controparte_2
di etto Comune al n. 4 parte 2 serie A anno 2005); che dall'unione non erano nati figli;
che essendo divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i coniugi si erano separati consensualmente con sentenza di omologa n. 436/2024 pubblicata il 26.02.2024, ormai irrevocabile;
che i coniugi non si erano più riconciliati e appariva impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale;
che erano decorsi i termini di legge per procedibilità della domanda di divorzio;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in causa.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 04.11.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 15.01.2025 si costituiva il quale aderiva alla domanda di Controparte_1
divorzio.
All'udienza del 16.01.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c. il Giudice delegato esperiva il tentativo di conciliazione e, ritenendo, quindi, che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda proposta dalla ricorrente, diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da lei contratto con meriti accoglimento. Controparte_1
2 Come è noto, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015 e successivamente dal D. Lgs.
149/2022, presupposto per la procedibilità della domanda di divorzio è che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati, il che, nell'ipotesi della separazione giudiziale, si realizza con il passaggio in giudicato della sentenza che contiene la pronuncia della separazione, mentre nella ipotesi della separazione consensuale è sufficiente l'emissione del provvedimento di omologa degli accordi di separazione, e che lo stato di separazione dei coniugi duri da un anno nel caso di separazione giudiziale o da sei mesi in caso di separazione consensuale e sia ininterrotto sin dall'udienza nella quale il Giudice, preso atto della impossibilità di una riconciliazione, abbia autorizzato i coniugi stessi a vivere separati.
Orbene, nel caso in esame è documentalmente provato che tra i coniugi è intervenuta separazione personale consensuale omologata con sentenza del Tribunale di Messina del 21.02.2024 ormai irrevocabile e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per la procedibilità dell'azione. La ricorrente ha, poi, dichiarato di non essersi riconciliata con il marito dopo la separazione e, in ogni caso, va sottolineato che nei giudizi di divorzio, l'eccezione di sopravvenuta riconciliazione costituisce una eccezione “propria” che deve essere proposta ad istanza di parte (Cass. civ. 19/11/2010 n. 23510). Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione in tal senso, la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 30.12.2005 nel Comune di Antillo, con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di etto Comune al n. 4 parte 2 serie A anno 2005.
3 Le spese processuali possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della natura della causa, che richiedeva un intervento giurisdizionale, e della circostanza che il resistente costituendosi non ha formulato alcuna ingiustificata opposizione all'accoglimento della domanda, sicché non è configurabile una vera e propria soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 26.09.2024, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 30.12.2005 nel Comune di Antillo (ME), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio di etto Comune al n. 4 parte 2 serie A anno 2005, tra nata a [...] il Parte_1
10.07.1979 e nato a [...] Controparte_1
l'11.02.1971;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Antillo (ME) di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 23/01/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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