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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/04/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1029/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 560/2024, estensore dott. Fedele, discussa all'udienza collegiale del 23/01/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABARDI ALICE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA TORINO, 2 GALLARATE, presso il difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 RICCIO ANTONELLO, elettivamente domiciliata in VIA E AMICIS, 44 28887 OMEGNA presso il difensore (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEREGO NADIA e dall'avv. MAIO CP_2 P.IVA_2 ROBERTO elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 MILANO presso i difensori APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In via pregiudiziale e cautelare: disporre la sospensione della riscossione coattiva da parte dell' e/o dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza Controparte_1 impugnata notificata per i motivi di cui alla superiore narrativa.
NEL MERITO:
In via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali sottesi agli avvisi di addebiti indicati della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 11780202300004345000 e per l'effetto annullare della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 11780202300004345000 per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa con ogni e qualsivoglia consequenziale declaratoria e/o pronuncia del caso e di legge.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopraesposte, esperita rituale attività istruttoria, applicare il minimo edittale o comunque ridurre le pretese erariali in virtù delle eccezioni sollevate in narrativa.
In ogni caso: con condanna alla rifusione delle spese e compensi legali di entrambe i gradi di giudizio ex D.M. 55/2014.”
1 Per parte appellata “dato atto che le doglianze dell'appellante Controparte_1 attengono esclusivamente l'operato dell'ente creditore nel merito rigettare l'appello siccome infondato CP_2 in fatto e diritto quanto all'operato di CP_3
Vittoria di competenze da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc
In subordine, mandare comunque esente da spese.” CP_3
Per parte appellata “IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE CP_2 dichiarare inammissibile il ricorso in appello in quanto presentato oltre i termini di cui all'art. 325 e 326 c.p.c.
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 560/2024 del 29.07.2024 - resa dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro nella causa RG Lav 440/24, con conseguente conferma del rigetto del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 560/2024, ha respinto il ricorso proposto da in Pt_1 opposizione alla comunicazione di fermo amministrativo notificata il 23/11/2023 in relazione a tre AVA del 2015 e 2016 aventi ad oggetto a contributi dovuti per gli anni tra il 2008 e il 2014.
Il primo giudice, rilevato che l'azione proposta risulta strutturata come azione di nullità della comunicazione di fermo per difetto di notificazione degli atti presupposti nonché di accertamento negativo del credito sul presupposto della mancata notificazione degli atti presupposti, ha ritenuto: tardiva ogni questione relativa alla nullità dell'avviso di fermo, trattandosi di questione qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, proposta oltre il termine di legge;
tardiva l'opposizione recuperatoria poiché, pur essendo pacifico che gli AVA non sono mai stati notificati, ha documentato la notifica di intimazione di pagamento il 9/2/2022 e tale atto non è CP_3 stato impugnato, sicchè la pretesa contributiva è divenuta irretrattabile in relazione ad eventi estintivi sino alla notifica dell'intimazione; infondata l'opposizione all'esecuzione in relazione alla prescrizione successiva alla notifica dell'intimazione di pagamento, posto che il preavviso di fermo è stato notificato nel novembre 2023.
Ha proposto appello con ricorso depositato il 30/9/2024, con due motivi. Pt_1
Con la prima censura ha rilevato come il preavviso di fermo non sia un atto di espropriazione forzata, sicchè la sua impugnazione integra una azione di accertamento negativo, svincolata da ogni termine decadenziale.
Ha poi evidenziato come – pacifico che gli AVA non siano mai stati notificati – la Corte di Cassazione con la ordinanza n. 16743/2024 ha statuito che l'avviso di intimazione non è previsto tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992, con conseguente facoltà, ma non obbligo del contribuente di impugnazione, sicchè la notifica dell'intimazione di pagamento interrompe il decorso della prescrizione, ma il contribuente può far valere la prescrizione maturata tra la notifica del titolo presupposto (o in questo caso tra l'insorgere del credito) e l'atto interruttivo anche oltre il termine di 40 gg dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (9/2/2022) i crediti presupposti erano certamente prescritti, né la proposta istanza di rateazione può costituire acquiescenza, stante la esplicita riserva in tal senso.
Con il secondo motivo, ha impugnato la statuizione di condanna alle spese. CP_ Si è costituito eccependo, in primo luogo la inammissibilità del gravame per essere stato proposto oltre il termine di 30 gg dalla notifica della sentenza. 2 Nel merito ha difeso la sentenza, rilevando che il ricorso di primo grado veniva depositato ben oltre i 40 gg dalla notifica del preavviso di fermo, con conseguente definitività degli AVA: la pronuncia di legittimità richiamata dall'appellante attiene a fattispecie diversa, in quanto – in quel caso – le cartelle erano state regolarmente notificate e non opposte, sicchè il contribuente aveva già consumato la possibilità di contestare nel merito le pretese creditorie.
Nel caso di specie, invece, la prima occasione in cui l'appellato ha avuto contezza delle pretese CP_ dell' è stato con la notifica dell'intimazione di pagamento, e in veste recuperatoria, era onere di impugnare l'intimazione per far valere la prescrizione delle stesse. Pt_1
Si è costituita tardivamente associandosi – con nota integrativa alla propria memoria - alla CP_3 contestazione della tardività del gravame, eccependo la propria carenza di legittimazione in relazione alla notificazione degli AVA, rilevando che l'AVA più datato è del 31/12/2015 e che in ragione della sospensione Covid di 541 giorni, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (9/2/22), non era decorso il termine prescrizionale, difendendo, per il resto, la sentenza.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce
* * *
L'appello è inammissibile in quanto proposto oltre la decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “Tra le controversie previdenziali rientrano infatti non soltanto quelle relative a prestazioni chieste dal lavoratore assistito, ma anche quelle concernenti pretese degli istituti assicurativi nei confronti dei datori di lavoro e quelle attinenti, come nel caso, alla definizione del rapporto contributivo. La ratio dell'eccezione è infatti identica per entrambe le categorie di cause, giacché la sollecita definizione è correlata alla necessità, in cui versano i detti istituti, di procurarsi i mezzi finanziari per adempiere alla loro funzione e in tal modo fornire le prestazioni dovute (così Corte Cost., sent. n. 61 del 1985) (Cass. n. 18958/2020), con la conseguenza che “non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, rientrando nella categoria delle controversie di lavoro e di previdenza”
Analogamente, “Sovviene pertanto l'insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile (cfr. Cass. (ord.) 11.1.2012, n. 171).” (così Cass. n. 11780/2020).
E' pacifico oltre che documentale, avendo prodotto la relativa pec lo stesso (cfr. messaggio pec Pt_1 prodotto con il ricorso in appello), che in data 30/7/2024 il difensore di abbia notificato la CP_3 sentenza di primo grado al difensore di facendo così decorrere il termine breve per Pt_1 l'impugnazione.
Acclarato, alla luce della sopra citata giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, che nella controversia in esame non trova applicazione la sospensione feriale dei termini, il ricorso in 3 appello, depositato in data 30 settembre 2024, risulta irrimediabilmente proposto oltre il trentesimo giorno ex art. 325 c.p.c. e deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore di . Controparte_1
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 560/2024 del Tribunale di Busto Arsizio.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500 oltre a spese CP_ generali e accessori di legge se dovuti in favore di e ad € 3.500 oltre a spese generali e accessori di legge in favore di , con distrazione in favore del difensore Controparte_1 dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 23/01/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sez. Lavoro
Composta da: dott. Giovanni Picciau - Presidente dott. Susanna Mantovani - Consigliere dott. Paola Poli - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 560/2024, estensore dott. Fedele, discussa all'udienza collegiale del 23/01/2025, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GABARDI ALICE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA TORINO, 2 GALLARATE, presso il difensore APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 RICCIO ANTONELLO, elettivamente domiciliata in VIA E AMICIS, 44 28887 OMEGNA presso il difensore (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PEREGO NADIA e dall'avv. MAIO CP_2 P.IVA_2 ROBERTO elettivamente domiciliato in VIA SAVARE', 1 MILANO presso i difensori APPELLATI
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “In via pregiudiziale e cautelare: disporre la sospensione della riscossione coattiva da parte dell' e/o dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza Controparte_1 impugnata notificata per i motivi di cui alla superiore narrativa.
NEL MERITO:
In via principale: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti previdenziali sottesi agli avvisi di addebiti indicati della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 11780202300004345000 e per l'effetto annullare della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 11780202300004345000 per tutti i motivi di cui alla superiore narrativa con ogni e qualsivoglia consequenziale declaratoria e/o pronuncia del caso e di legge.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande sopraesposte, esperita rituale attività istruttoria, applicare il minimo edittale o comunque ridurre le pretese erariali in virtù delle eccezioni sollevate in narrativa.
In ogni caso: con condanna alla rifusione delle spese e compensi legali di entrambe i gradi di giudizio ex D.M. 55/2014.”
1 Per parte appellata “dato atto che le doglianze dell'appellante Controparte_1 attengono esclusivamente l'operato dell'ente creditore nel merito rigettare l'appello siccome infondato CP_2 in fatto e diritto quanto all'operato di CP_3
Vittoria di competenze da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario ai sensi dell'art. 93 cpc
In subordine, mandare comunque esente da spese.” CP_3
Per parte appellata “IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE CP_2 dichiarare inammissibile il ricorso in appello in quanto presentato oltre i termini di cui all'art. 325 e 326 c.p.c.
IN VIA SUBORDINATA, NEL MERITO rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto e diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza n. 560/2024 del 29.07.2024 - resa dal Tribunale di Busto Arsizio, in funzione di Giudice del Lavoro nella causa RG Lav 440/24, con conseguente conferma del rigetto del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Busto Arsizio, con la sentenza n. 560/2024, ha respinto il ricorso proposto da in Pt_1 opposizione alla comunicazione di fermo amministrativo notificata il 23/11/2023 in relazione a tre AVA del 2015 e 2016 aventi ad oggetto a contributi dovuti per gli anni tra il 2008 e il 2014.
Il primo giudice, rilevato che l'azione proposta risulta strutturata come azione di nullità della comunicazione di fermo per difetto di notificazione degli atti presupposti nonché di accertamento negativo del credito sul presupposto della mancata notificazione degli atti presupposti, ha ritenuto: tardiva ogni questione relativa alla nullità dell'avviso di fermo, trattandosi di questione qualificabile come opposizione agli atti esecutivi, proposta oltre il termine di legge;
tardiva l'opposizione recuperatoria poiché, pur essendo pacifico che gli AVA non sono mai stati notificati, ha documentato la notifica di intimazione di pagamento il 9/2/2022 e tale atto non è CP_3 stato impugnato, sicchè la pretesa contributiva è divenuta irretrattabile in relazione ad eventi estintivi sino alla notifica dell'intimazione; infondata l'opposizione all'esecuzione in relazione alla prescrizione successiva alla notifica dell'intimazione di pagamento, posto che il preavviso di fermo è stato notificato nel novembre 2023.
Ha proposto appello con ricorso depositato il 30/9/2024, con due motivi. Pt_1
Con la prima censura ha rilevato come il preavviso di fermo non sia un atto di espropriazione forzata, sicchè la sua impugnazione integra una azione di accertamento negativo, svincolata da ogni termine decadenziale.
Ha poi evidenziato come – pacifico che gli AVA non siano mai stati notificati – la Corte di Cassazione con la ordinanza n. 16743/2024 ha statuito che l'avviso di intimazione non è previsto tra gli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. 546/1992, con conseguente facoltà, ma non obbligo del contribuente di impugnazione, sicchè la notifica dell'intimazione di pagamento interrompe il decorso della prescrizione, ma il contribuente può far valere la prescrizione maturata tra la notifica del titolo presupposto (o in questo caso tra l'insorgere del credito) e l'atto interruttivo anche oltre il termine di 40 gg dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (9/2/2022) i crediti presupposti erano certamente prescritti, né la proposta istanza di rateazione può costituire acquiescenza, stante la esplicita riserva in tal senso.
Con il secondo motivo, ha impugnato la statuizione di condanna alle spese. CP_ Si è costituito eccependo, in primo luogo la inammissibilità del gravame per essere stato proposto oltre il termine di 30 gg dalla notifica della sentenza. 2 Nel merito ha difeso la sentenza, rilevando che il ricorso di primo grado veniva depositato ben oltre i 40 gg dalla notifica del preavviso di fermo, con conseguente definitività degli AVA: la pronuncia di legittimità richiamata dall'appellante attiene a fattispecie diversa, in quanto – in quel caso – le cartelle erano state regolarmente notificate e non opposte, sicchè il contribuente aveva già consumato la possibilità di contestare nel merito le pretese creditorie.
Nel caso di specie, invece, la prima occasione in cui l'appellato ha avuto contezza delle pretese CP_ dell' è stato con la notifica dell'intimazione di pagamento, e in veste recuperatoria, era onere di impugnare l'intimazione per far valere la prescrizione delle stesse. Pt_1
Si è costituita tardivamente associandosi – con nota integrativa alla propria memoria - alla CP_3 contestazione della tardività del gravame, eccependo la propria carenza di legittimazione in relazione alla notificazione degli AVA, rilevando che l'AVA più datato è del 31/12/2015 e che in ragione della sospensione Covid di 541 giorni, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (9/2/22), non era decorso il termine prescrizionale, difendendo, per il resto, la sentenza.
All'udienza del 23 gennaio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce
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L'appello è inammissibile in quanto proposto oltre la decorrenza del termine breve per l'impugnazione.
La Corte di Cassazione ha chiarito che “Tra le controversie previdenziali rientrano infatti non soltanto quelle relative a prestazioni chieste dal lavoratore assistito, ma anche quelle concernenti pretese degli istituti assicurativi nei confronti dei datori di lavoro e quelle attinenti, come nel caso, alla definizione del rapporto contributivo. La ratio dell'eccezione è infatti identica per entrambe le categorie di cause, giacché la sollecita definizione è correlata alla necessità, in cui versano i detti istituti, di procurarsi i mezzi finanziari per adempiere alla loro funzione e in tal modo fornire le prestazioni dovute (così Corte Cost., sent. n. 61 del 1985) (Cass. n. 18958/2020), con la conseguenza che “non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3 e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, rientrando nella categoria delle controversie di lavoro e di previdenza”
Analogamente, “Sovviene pertanto l'insegnamento di questo Giudice del diritto a tenor del quale, ai sensi della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di cassazione, a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione, ed operando, al riguardo, il principio dell'apparenza, per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile (cfr. Cass. (ord.) 11.1.2012, n. 171).” (così Cass. n. 11780/2020).
E' pacifico oltre che documentale, avendo prodotto la relativa pec lo stesso (cfr. messaggio pec Pt_1 prodotto con il ricorso in appello), che in data 30/7/2024 il difensore di abbia notificato la CP_3 sentenza di primo grado al difensore di facendo così decorrere il termine breve per Pt_1 l'impugnazione.
Acclarato, alla luce della sopra citata giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, che nella controversia in esame non trova applicazione la sospensione feriale dei termini, il ricorso in 3 appello, depositato in data 30 settembre 2024, risulta irrimediabilmente proposto oltre il trentesimo giorno ex art. 325 c.p.c. e deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante, liquidate in base al DM 10.3.2014 n.55, come modificato dal d.l. 147/2022, considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore di . Controparte_1
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza n. 560/2024 del Tribunale di Busto Arsizio.
Condanna l'appellante a rifondere le spese di lite del grado, che liquida in € 3.500 oltre a spese CP_ generali e accessori di legge se dovuti in favore di e ad € 3.500 oltre a spese generali e accessori di legge in favore di , con distrazione in favore del difensore Controparte_1 dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.
Milano, 23/01/2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente Paola Poli Giovanni Picciau
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