Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 27/03/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Dott.ssa Loredana Giglio Presidente est.
Dott.ssa Gaia Muscato Giudice
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 6280/2021 pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. MONICA RAICHINI, elettivamente Parte_1 domiciliato nello studio del difensore in Via Fiume n. 17, Perugia
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio D'Acunto e Melissa Zolfaccio, ed Controparte_1 elettivamente domiciliata nello studio dei difensori in Via delle Prome n. 5, RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.12.2024 da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nato a [...] il [...] e , nata ad [...] Parte_1 Controparte_1
l'11.3.1984, hanno contratto matrimonio il 1.10.2006 a Passignano sul Trasimeno (atto di matrimonio trascritto al nr. 16, parte II, serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2006). Dal matrimonio è nato il [...] il figlio La coppia si è separata alle condizioni di cui Per_1 al decreto emesso dal Tribunale di Perugia il 16.9.2014 che ha omologato la separazione personale tra i coniugi prevedendo, tra l'altro, l'affidamento condiviso del figlio con collocamento Per_1 pressochè paritario tra i due genitori (con residenza anagrafica presso il padre, assegnatario dell'immobile già adibito a residenza familiare), previsione di contributo di mantenimento a carico
Presidente del Tribunale).
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha chiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con riguardo alle questioni accessorie – dopo aver ricostruito le vicende matrimoniali1 - ha esposto: di svolgere attività lavorativa a tempo indeterminato presso la Società
GESAL s.r.l., in qualità di portiere di notte presso l'Hotel Relais Dell'Olmo di Perugia, con un guadagno medio mensile di euro 1.500,00; la moglie – laureata in podologia e convivente con i genitori – dovrebbe svolgere attualmente attività lavorativa non meglio specificata;
l'immobile, già adibito a residenza coniugale, di cui il ricorrente è comproprietario insieme ai fratelli e alla madre, gli è stato dato in comodato gratuito e gli è stato assegnato in sede di separazione consensuale. Ha rappresentato inoltre che il figlio è affetto da disturbi dello sviluppo, è stato riconosciuto Per_1 quale portatore di handicap ex l. 104/1992 e che il padre si è sempre occupato di lui negli anni sostenendolo ed ausiliandolo. Ha chiesto che sia confermato l'affidamento condiviso con collocamento pressochè paritario del minore presso entrambi i genitori (con mantenimento della residenza anagrafica presso il padre), l'assegnazione dell'abitazione già adibita a casa familiare in suo favore, previsione di mantenimento ordinario diretto per il minore e suddivisione al 50% delle spese straordinarie secondo le previsioni del protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016, conferma dell'attribuzione al padre dell'indennità ex legge 104/92 ed assegni familiari.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio che ha contestato la ricostruzione Controparte_1
“fattuale” della convivenza matrimoniale offerta dal ricorrente. Ha lamentato di non essere stata mai sostenuta dal coniuge nel corso della convivenza matrimoniale anche nei momenti di maggiori difficoltà personali, aggiungendo che, a seguito della separazione, il ricorrente ha omesso di corrispondere in modo regolare il modesto contributo di mantenimento di euro 150,00 mensili disposto in sede di separazione;
non ha mai rendicontato l'utilizzo delle somme percepite per il minore ai sensi della legge 104/92; ha omesso di provvedere al pagamento al 100% delle spese mediche specialistiche e per la mensa scolastica (talvolta interamente pagate dalla madre). Ha chiesto che, anche avuto riguardo all'impegno lavorativo “diurno” del padre (che ha lavorato per molti anni come portiere di Albergo con orari notturni, e risulterebbe aver reperito un nuovo impiego presso una società informatica) sarebbe opportuno – pur mantenendo l'affidamento condiviso - disporre il collocamento prevalente del minore presso la madre, con regolamentazione del diritto di visita e frequentazione con il padre e previsione di contributo di mantenimento a suo carico di euro
300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
ha rappresentato, inoltre, di versare in precarie condizioni economiche non svolgendo regolare e continuativa attività lavorativa ed ha chiesto assegno divorzile da quantificarsi nella somma di euro 250,00 mensili.
All'esito della fase introduttiva il Presidente del Tribunale, in via provvisoria, ha confermato le condizioni di affidamento e collocamento (paritario) del minore come stabilite in sede di separazione, ha confermato il contributo di mantenimento mensile a carico del padre di euro 150,00 e previsto, in ragione dell'attuale stato di disoccupazione della resistente, assegno divorzile (provvisorio) di euro 150,00 mensili da corrispondersi sino al reperimento di attività lavorativa. In vista della prima udienza del 20.9.2022 il ricorrente ha comunicato di aver appreso che la RA
tra luglio ed agosto 2022 è stata ricoverata presso il servizio SPDC e avrebbe Controparte_1 presentato denuncia nei confronti del padre per presunti fatti di pedofilia. Ha chiesto al GI l'acquisizione di informazioni sulla vicenda.
Con provvedimento del 20.9.2022 – adottato all'esito dell'udienza fissata in forma c.d. cartolare – il
GI ha sollecitato la resistente a fornire informazioni sui fatti sopravvenuti dedotti dal ricorrente. Per la successiva udienza la resistente ha depositato certificazione medica attestante disturbo psichico
“cronico” per il quale è da molti anni seguita dal CSM e che, secondo quanto dichiarato dalla psichiatra che la segue presso il Servizio Pubblico, non le ha, tuttavia, impedito di occuparsi, con l'aiuto dei genitori con i quali convive, in modo adeguato ed affettuoso del figlio minore. Quanto alla denuncia contro il padre la resistente ha dichiarato di aver avuto – come risulta dalla relazione medica redatta – un delirio “persecutorio” nel corso del quale ha fatto dichiarazioni a carico del padre che, tuttavia, non hanno portato alla presentazione di alcuna denuncia.
Con sentenza parziale n. 598/2023 pubblicata in data 13.4.2023, su richiesta delle parti, il Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e ha disposto la prosecuzione del giudizio per la decisione delle domande accessorie.
Con provvedimento del 25.1.2024, il GI ha rigettato l'istanza del 10.5.2023 con cui parte ricorrente ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale, chiedendo disporsi CTU diretta a valutare l'idoneità genitoriale della resistente nonché sulle condizioni psicologiche del figlio minore e l'adozione di provvedimenti a tutela del minore, oltre alla revoca dell'assegno di Per_1 mantenimento a carico del padre.
La causa è stata quindi istruita documentalmente, e all'esito, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. La presente pronuncia, che segue a quella non definitiva – già emessa – in ordine allo status, ha ad oggetto le questioni relative al mantenimento del figlio assegnazione della casa coniugale Per_1
e assegno divorzile in favore della resistente.
Deve infatti considerarsi che il figlio (nato il [...]) sia, nelle more del giudizio, Per_1 divenuto maggiorenne, e pertanto non occorre assumere provvedimenti in punto di affidamento e regolamentazione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Quanto al contributo di mantenimento in favore del figlio divenuto maggiorenne, in via Per_1 generale si ricorda che il dovere di mantenimento è espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nella disposizione di cui all'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. L'obbligo di mantenimento per i figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età ma si estende sino al momento del raggiungimento dell'autonomia economica o, comunque, della possibilità concreta di raggiungerla attraverso occupazione lavorativa coerente con le proprie aspirazioni e con il percorso di studio intrapreso. Si è giunti così ad affermare che la legge «fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età» e che la persistenza del diritto oltre il compimento del diciottesimo anno è subordinata alla «esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica».
Applicando tali principi al caso di specie, in assenza di ulteriori allegazioni, può ragionevolmente presumersi che di anni 18, che al momento dell'introduzione del giudizio frequentava la Per_1 classe seconda della scuola secondaria Itis, non abbia ancora terminato il proprio percorso di studi.
Pertanto, deve ritenersi che non sia ancora in grado di provvedere in via autonoma alle proprie esigenze di sostentamento e non abbia raggiunto la propria indipendenza economica.
In considerazione della ripartizione dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun Per_1 genitore – in particolare, trascorre tre giorni consecutivi presso ciascuno in maniera alternata, come dichiarato dalle parti -, e del divario economico sussistente tra i coniugi - il ricorrente ha dichiarato di lavorare (da gennaio 2022, dopo aver svolto per anni la mansione di portiere di notte) presso la con mansione di programmatore, di essere comproprietario insieme alla madre e ai Controparte_2 fratelli dell'immobile già adibito a casa familiare, allo stesso assegnato in sede di separazione, ha percepito redditi annuali netti di € 20.199,00 nel 2021, € 26.297,00 nel 2022, di € 21.047,00 nel 2023, come da dichiarazioni reddituali allegate, infine ha dichiarato di non percepire più, dal mese di dicembre 2024, a seguito del raggiungimento della maggiore età del figlio l'indennità di Per_1 CP_ frequenza precedentemente riconosciuta dall' in favore del figlio;
mentre la resistente, laureata in podologia, disoccupata, seppur iscritta nell'elenco di cui alla l. 68/1999 dal 9.5.2022 come disabile, in cura presso il CSM di Perugia dal 2011 per le patologie di cui è affetta, come da certificazione medica allegata, percepisce prestazione mensile di invalidità pari a circa € 442,71, e non è proprietaria di alcun immobile -, si stima congruo disporre contributo di mantenimento a carico del padre di euro 200,00 mensili ( a far data dalla pronuncia, confermandosi per il passato quanto disposto in sede presidenziale), oltre rivalutazione annuale ISTAT. Il modesto aumento della somma prevista in sede di separazione e confermata nei provvedimenti provvisori appare giustificato dalla maggiore età raggiunta dal ragazzo e dall'intuibile aumento delle sue esigenze.
Le spese straordinarie saranno suddivise tra le parti al 50% e regolamentate secondo le previsioni di cui al protocollo per le spese straordinarie adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem”.
3.Il ricorrente ha formulato domanda di assegnazione della casa coniugale. In linea con il costume giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato (v. Cass. Civ.,sez. I, 15 settembre 2011 n. 18863 e, più di recente, Cass. civ., Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348), l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi.
Nel caso di specie, il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Per_1 trascorre, in modo alternato, tre giorni consecutivi presso ciascun genitore mantenendo la residenza anagrafica presso il padre;
quest'ultimo, in particolare, vive nell'immobile -di cui è comproprietario insieme alla madre e ai fratelli, e da questi concesso in comodato d'uso-, già adibito a casa coniugale,
e allo stesso assegnato in sede di separazione. Pertanto, la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dal ricorrente può essere accolta.
4. La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile. Con riguardo alla questione della spettanza, o meno, dell'assegno divorzile, in favore dell'una o dell'altra parte, la relativa soluzione non può prescindere dall'esame dell'intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che con la sentenza nr. 18287 dell'11.7.2018 ha segnato una rivisitazione, rispetto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali precedenti, della funzione dell'assegno e dei criteri attributivi e determinativi in sede giudiziale. L'intervento dell'organo nomofilattico è seguito alla nota pronuncia nr. 11504 del 10 maggio 2017 della I Sezione Civile della Corte di Cassazione che, dopo aver ribadito la necessità di articolare in due distinti momenti il giudizio relativo dapprima all' “an” e poi al “quantum” dell'assegno ha mutato radicalmente orientamento in relazione al parametro cui va rapportata la valutazione dell'adeguatezza dei mezzi, identificato non più nel “tenore di vita”, ma nell'indipendenza o autosufficienza economica” dell'ex coniuge richiedente l'assegno. La rilevanza della “novità” indotta dalla pronuncia, esaminata in sintesi, è stata tale da determinare l'intervento delle SS.UU. della Corte di Cassazione che, con la pronuncia 18287/2018, ha proceduto ad una complessiva rilettura della disposizione di cui all'art. 5 co. 6° legge divorzio ispirata ad una sostanziale esigenza di “mediazione” tra il nuovo orientamento inaugurato dalla pronuncia del 2017 e quello precedente, ancorato alla funzione eminentemente assistenziale dell'assegno divorzile. Le Sezioni Unite, dopo aver ripercorso il dibattito giurisprudenziale che ha caratterizzato il tema, enunciano un criterio “integrato” da applicarsi in sede giudiziale per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno di divorzio, fondato sul riconoscimento allo stesso di una funzione composita, assistenziale ma anche perequativa e compensativa che può essere perseguita solo attraverso “… il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno …” e l'adozione di un approccio nel quale deve procedersi ad una valutazione integrata degli “… indicatori contenuti …” nella prima parte dell'art. 5 co. 6° legge divorzio. La Corte partendo dall'assunto che “entrambi i parametri, il tenore di vita matrimoniale (specie se potenziale) e l'autonomia od indipendenza economica (anche nella nuova versione dell'autosufficienza economica, introdotta dalla sentenza n. 11504 del 2017) sono esposti al rischio dell'astrattezza e del difetto di collegamento con l'effettività della relazione matrimoniale”, enuclea il seguente principio di diritto, in base al quale “ai sensi dell'art. 5 c. 6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto”. Discostandosi dall'orientamento introdotto con la pronuncia n. 11504 del 2017 – secondo il quale, comportando lo scioglimento del vincolo coniugale una netta soluzione di continuità tra la fase di vita successiva e quella anteriore, all'assegno divorzile viene riconosciuta natura giuridica strettamente assistenziale, rigidamente ancorata ad una condizione di mancanza di autonomia economica del tutto svincolata dalla precedente relazione matrimoniale – le Sezioni Unite sottolineano invece che “i principi di autodeterminazione ed autoresponsabilità ….” orientano “… non solo la scelta degli ex coniugi di unirsi in matrimonio ma, ciò che è più rilevante ai fini degli effetti conseguenti al suo scioglimento così come definiti nell'art. 5 c. 6 I n. 898 del 1970 ….” determinano anche “... il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli, il contributo di ciascun coniuge all'attuazione della rete di diritti e doveri fissati dall'art. 143 cod. civ…”. La Corte attribuisce specifico rilievo normativo al “forte condizionamento che il modello di relazione matrimoniale prescelto dai coniugi può determinare sulla loro condizione economico-patrimoniale successiva allo scioglimento” e arriva ad affermare che proprio per questa ragione, in sede di accertamento del diritto alla corresponsione di un assegno divorzile, il legislatore “ha imposto al giudice di "tenere conto" di una serie d'indicatori [i criteri fissati nell'incipit dell'art. 5, comma 6] che sottolineano il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto responsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita”. La valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi o dell'incapacità a procurarseli per ragioni oggettive – che, laddove sia accentuata la sola funzione assistenziale dell'assegno, rimane presupposto imprescindibile per godere dell'assegno divorzile – deve essere collegata “causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, c.6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro”. In questo modo viene dato rilievo alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio, comunque non
“finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”. In sintesi, secondo il “nuovo” orientamento delle Sezioni Unite la situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, però, non deve essere svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, co. 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. La funzione dell'assegno divorzile – nelle sue composite accezioni, assistenziale e compensativo- perequativa – si sostanzia, quindi, non nel mero raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza secondo un parametro astratto ma, in concreto, nel conseguimento di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare. L'applicazione del principio di diritto enunciato dalla Corte sembrerebbe dunque imporre in sede giudiziale il previo accertamento dell'esistenza di una situazione di “squilibrio” patrimoniale tra le parti, l'individuazione delle cause di tale squilibrio nel progetto di vita matrimoniale deciso e condiviso tra le parti e, quindi, la valutazione dell'adeguatezza o mezzo dei mezzi di cui dispone il coniuge economicamente più debole rispetto al contributo dato alla realizzazione del progetto di vita familiare, alla durata del vincolo, all'eventuale sacrificio di proprie aspirazioni lavorative, all'età del richiedente.
Nel caso di specie, alla luce delle emergenze processuali può affermarsi l'esistenza di un divario patrimoniale ed economico tra le parti risalente già alla convivenza matrimoniale e che si è poi protratto anche dopo la separazione, come sopra meglio dettagliato, non essendo contestabile, che la sig.ra - ad eccezione di un breve periodo in cui è stata socia della società EN RL (dal 2011 CP_1 al 2013, anno in cui è stata posta in liquidazione), e brevi periodi in cui ha svolto lavoro domestico, come documentato -, a differenza del coniuge, non ha avuto e non ha attualmente alcuna attività lavorativa, seppur iscritta nell'elenco di cui alla l. 68/99 come disabile. Tali elementi conducono a ritenere che ricorrano i presupposti per il riconoscimento in favore della resistente di assegno divorzile quanto meno con riguardo alla sua componente “assistenziale”. Con riguardo alla quantificazione dell'assegno divorzile si osserva che la RA , pur non CP_1 lavorando e versando in precarie condizioni di salute, percepisce prestazione di invalidità civile di €
442,70 mensili e, inoltre, sia pure con evidenti limitazioni dovute alle documentate e precarie condizioni di salute ( con episodi talvolta di riacutizzazione), è stata in grado di svolgere negli anni attività lavorativa saltuaria. Tali circostanze giustificano la conferma “ quantitativa” della somma già disposta a titolo di assegno di mantenimento in sede di separazione pari ad euro 150,00 mensili ( maggiorati della dovuta rivalutazione ) , oltre rivalutazione annuale ISTAT. Per quanto riguarda le ulteriori domande accessorie formulate dalla ricorrente si rileva che nelle more del giudizio il figlio è divenuto maggiorenne e che, pertanto, eventuali provvidenze a lui Per_1 dovute dall' nella persistenza dei presupposti di cui alla legge 104/1992, non potranno che essere CP_4 percepite direttamente dallo stesso va dichiarata, su tale domanda, la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, considerando la natura e l'esito della lite, vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pone a carico di a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, l'importo di euro 200,00 mensili – da versarsi mensilmente in favore della madre convivente - annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi e disciplinarsi secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Perugia nel mese di maggio del 2016 da intendersi richiamato “per relationem”;
2) Assegna la casa coniugale al ricorrente;
3) Pone a carico di in favore di , assegno divorzile di euro 150,00 Parte_1 Controparte_1 mensili (oltre rivalutazione annuale ISTAT);
4) Dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle altre domande accessorie formulate dalla resistente.
Dichiara le spese integralmente compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Perugia, 17.3.2025 – 26.3.2025
Il Presidente est.
dott. Loredana Giglio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nel ricorso introduttivo ha anche dichiarato che la moglie, nel corso della convivenza matrimoniale e, specificamente nel mese di giugno del 2011, si è ammalata, è stata ricoverata per circa una settimana presso la clinica psichiatrica dell'ospedale Santa Maria della Misericordi di Perugia e una volta dimessa è stata seguita da parte del CIM di Porta Pesa ed in particolare dalla Dott.ssa del servizio pubblico di Perugia che sempre nel 2011 ha disposto Persona_2 altro ricovero psichiatrico.