Art. 4.
Compatibilmente con le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato o di ciascuna regione, il personale dipendente dall'ente, trasferito, a sensi della presente legge, alle regioni, puo' chiedere l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad una regione diversa da quella in cui presta servizio.
Le relative domande devono essere presentate all'ufficio liquidatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni, l'ufficio liquidatore provvede a trasmettere le richieste alle amministrazioni regionali optate in alternativa, le quali, a loro volta, si pronunceranno nel termine di sessanta giorni. Entro lo stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio liquidatore trasmette le richieste degli optanti per l'amministrazione dello Stato alla Presidenza del Consiglio, la quale - di concerto con i Ministri interessati e tenuto particolare conto delle vacanze esistenti nei ruoli delle varie amministrazioni - provvedera' ad emanare appositi decreti entro i successivi sessanta giorni, contenenti l'indicazione delle amministrazioni prescelte, unitamente ai nominativi del personale da inquadrare.
Per il personale di ruolo dell'ente, l'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni dello Stato e' disposto con decreto del Ministro destinatario, entro i successivi novanta giorni, sentito il competente consiglio di amministrazione ed ha effetto dalla data della domanda. Ove l'inquadramento avvenga in soprannumero vanno lasciati vacanti nella qualifica iniziale dello stesso ruolo altrettanti posti fino al riassorbimento del soprannumero costituito, da effettuarsi con le prime vacanze che si verifichino nella qualifica di inquadramento.
Il collocamento nei ruoli predetti e' disposto secondo la tabella di inquadramento annessa alla presente legge (tabella B), conservando ai dipendenti, a tutti gli effetti, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza.
Per il personale avventizio e a contratto dell'ente, il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato avviene mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' gia' maturata.
Compatibilmente con le esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato o di ciascuna regione, il personale dipendente dall'ente, trasferito, a sensi della presente legge, alle regioni, puo' chiedere l'assegnazione ad una delle amministrazioni dello Stato o ad una regione diversa da quella in cui presta servizio.
Le relative domande devono essere presentate all'ufficio liquidatore entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni, l'ufficio liquidatore provvede a trasmettere le richieste alle amministrazioni regionali optate in alternativa, le quali, a loro volta, si pronunceranno nel termine di sessanta giorni. Entro lo stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio liquidatore trasmette le richieste degli optanti per l'amministrazione dello Stato alla Presidenza del Consiglio, la quale - di concerto con i Ministri interessati e tenuto particolare conto delle vacanze esistenti nei ruoli delle varie amministrazioni - provvedera' ad emanare appositi decreti entro i successivi sessanta giorni, contenenti l'indicazione delle amministrazioni prescelte, unitamente ai nominativi del personale da inquadrare.
Per il personale di ruolo dell'ente, l'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni dello Stato e' disposto con decreto del Ministro destinatario, entro i successivi novanta giorni, sentito il competente consiglio di amministrazione ed ha effetto dalla data della domanda. Ove l'inquadramento avvenga in soprannumero vanno lasciati vacanti nella qualifica iniziale dello stesso ruolo altrettanti posti fino al riassorbimento del soprannumero costituito, da effettuarsi con le prime vacanze che si verifichino nella qualifica di inquadramento.
Il collocamento nei ruoli predetti e' disposto secondo la tabella di inquadramento annessa alla presente legge (tabella B), conservando ai dipendenti, a tutti gli effetti, l'anzianita' maturata nella qualifica di provenienza.
Per il personale avventizio e a contratto dell'ente, il trasferimento alle dipendenze dell'amministrazione dello Stato avviene mediante collocamento nelle categorie non di ruolo, di cui alla tabella annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni, conservando, a tutti gli effetti, l'anzianita' gia' maturata.