Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 31 maggio 2023
Ordinanza cautelare 25 settembre 2023
Accoglimento
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 28/01/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00651/2025REG.PROV.COLL.
N. 06588/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6588 del 2023, proposto da
Mtla di HE MA e IA & C. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , e OR IK. rappresentati e difesi dagli avvocati Gianluigi Pellegrino, Rachele Morini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Grosseto e Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 00531/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Grosseto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Sebastiano Zafarana viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. L’appellante IA HE, nella qualità di legale rappresentante della azienda agricola MTLA s.n.c., in data 07.06.2020 ha presentato dichiarazione di emersione di lavoro irregolare subordinato, ex art. 103, comma 6, DL 34/20 conv. con mod. dalla L. n. 77/20, e del D.M. 27.05.2020, con riferimento al prestatore di lavoro IK OR, anch’egli appellante,
Con comunicazione ex art. 10 bis legge 241/90 del 14.03.2022, lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Grosseto informava il datore di lavoro di essere orientato per il rigetto dell’istanza, assumendo che l’impresa avrebbe palesato con riferimento all’esercizio 2019 (rilevante ai fini dell’esame di una domanda dell’anno successivo) un risultato negativo in quanto, pur a fronte di un volume di affari pari ad € 610.863,00, avrebbe registrato una perdita, pur limitata, di € 1.540,00.
L’appellante allegava una relazione tecnica a firma di un dottore commercialista la quale evidenziava:
- che già per gli anni successivi gli stessi dati contabili manifestassero un consistente utile di impresa;
- che con specifico riferimento allo stesso anno 2019 non poteva non considerarsi da un lato la consistenza del monte ricavi, del volume di affari ed il fatturato IVA e, dall’altro, la circostanza che tra le componenti negative vi erano anche gli ammortamenti, il computo dei quali portava ad una risultanza positiva di esercizio pari a oltre 39 mila euro.
1.2. Ciononostante con il decreto n. 55168 PROT-N.PGR/L/N2020/100175 del 16/09/2022 la Prefettura disponeva il rigetto dell’istanza assumendo che l’impresa per l’esercizio di riferimento (2019) avrebbe manifestato le ridette risultanze negative e che “la capacità economica del datore di lavoro non appare pertanto congrua in relazione a tutte le istanze presentate non consentendo le passività di far fronte ad ulteriori costi” connessi all’emersione della posizione del lavoratore, oltre che genericamente riferire che per due lavoratori sarebbe stato accertato l’impiego irregolare (c.d. nero), di talché il datore di lavoro non avrebbe correttamente provveduto all’assolvimento degli oneri retributivi e contributivi contemplati dalla normativa vigente.
1.3. Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione il sig. HE, nella spiegata qualità, e il lavoratore IK OR proponevano ricorso dinnanzi al Tar per la Toscana deducendo che la Prefettura avrebbe omesso di verificare la solidità dell’impresa agricola anche da indici diversi rispetto alle risultanze esclusivamente bilancistiche e che rispetto alle iniziali sei posizioni per cui l’emersione era stata attivata, l’impresa né ha coltivate solo due, di talché la Prefettura avrebbe dovuto tener conto della capacità dell’impresa limitatamente a due posizioni.
1.4. Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Grosseto.
1.5. Con sentenza n.531 del 31 maggio 2023 il Tar per la Toscana ha rigettato il ricorso.
Il TAR, dopo avere effettuato una ricostruzione del quadro normativo di riferimento, ha motivato il rigetto rilevando che “Nel caso di specie sono state presentate n. 6 domande di sanatoria e, come evidenziato dal parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, non risulta dimostrato il possesso di un reddito adeguato. È infatti pacifico che dagli atti tributari non risulta la sussistenza di alcun reddito positivo, neppure nella dimensione relativa ad un lavoratore, cioè per € 30.000. È lo stesso ricorrente ad evidenziare, infatti, che i componenti reddituali del suo reddito d’impresa sono superiori nella componente negativa rispetto a quella positiva, né può chiedersi in questa sede una diversa determinazione dell’ammontare del reddito stesso, in deroga alla disciplina tributaria, attraverso uno scorporo degli ammortamenti fiscalmente dovuti. Si aggiunga che parte ricorrente non smentisce la presenza in azienda di lavoratori a nero, di cui si parla nel provvedimento impugnato, ulteriore elemento che mal depone sulla situazione reddituale di parte ricorrente. Né quest’ultima, d’altra parte, fornisce ulteriori e diversi elementi da cui possa trarsi una diversa ricostruzione della complessiva situazione economica del ricorrente medesimo”.
2.1. Con atto notificato il 13/07/2023 e depositato nei termini di rito il sig. HE n.q. e il lavoratore IK OR hanno proposto appello avverso la sentenza n.531/2023.
Il gravame è affidato ad un unico motivo di ricorso con il quale gli appellanti deducono: I. Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dall’art. 103, co. 1, del D.L. n. 34/2020 ed art. 9, co. 4 del D.M. 27 maggio 2020. Omessa considerazione di elementi decisivi.
2.2. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Grosseto, i quali hanno depositato atto di costituzione di mero stile.
2.3. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
3. L’appello è fondato, dovendosi qui richiamare le argomentazioni svolte nella recente pronuncia di questa Sezione n.2998 del 2 aprile 2024, resa su fattispecie sovrapponibile alla presente.
4. Deve preliminarmente osservarsi che, ai sensi dell’art. 103, comma 15, D.L. n. 34/2020, “ lo sportello unico per l’immigrazione, verificata l’ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull’insussistenza di motivi ostativi all’accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno… ”.
Il d.m. n. 137 del 27 maggio 2020 prescrive a sua volta, all’articolo 9, comma 1, che “ l’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui ”.
Il comma 4 del medesimo articolo, all’ultimo periodo, prevede altresì che “ per l’imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione Irap e i contributi comunitari documentati dagli organismi erogatori ”.
Gli atti normativi che precedono producono, quindi, l’effetto di circoscrivere la discrezionalità di cui l’Amministrazione dispone ai fini della valutazione della capacità economica del datore di lavoro che abbia presentato istanza di regolarizzazione, commisurandola a parametri di redditività aziendale ritenuti congrui ai fini della dimostrazione della serietà della proposta di lavoro e della garanzia dei livelli retributivi e previdenziali a favore del lavoratore.
5. Ciò premesso, la parte appellante ha contestato la sentenza appellata laddove il giudice di prime cure ha attribuito decisivo rilievo alla circostanza che per il 2019 i dati bilancistici, pur a fronte di ricavi superiori ai 600 mila euro, mostrerebbero una perdita pur limitata a 1.540 euro, precisando che non potrebbero in questa sede scomputarsi le somme per ammortamenti in difformità da quanto avvenuto con gli adempimenti fiscali. Aggiungendo inoltre che l’impresa non avrebbe fornito “ulteriori e diversi elementi da cui possa trarsi una diversa ricostruzione della complessiva situazione economica del ricorrente medesimo” .
6. Sostiene parte appellante che l’Amministrazione avrebbe dovuto ricavare aliunde la capacità economica dell’impresa, e di avere evidenziato in primo grado, anche a mezzo di perizia di parte, diversi indici funzionali a dimostrare la idoneità dell’impresa all’accoglimento della domanda, quali: il volume di affari superiore a 600 mila euro, quindi a 20 volte quanto richiesto dalla norma (30 mila); il fatturato valido ai fini IVA per euro 610.863,00 giusta la disposizione dell'art. 9, commi 1 e 4 del Decreto Ministeriale del 27 Maggio 2020; la dichiarazione del volume di affari fatturato attivo valido ai fini IVA per euro 379.313,00: elementi tutti che deporrebbero univocamente per la robustezza dell’impresa.
E ciò senza considerare gli ulteriori dati posti in evidenza dalla perizia di parte che, con riferimento agli anni 2021 e 2022, mostrano anche un notevole utile registrato dall’impresa nell’ordine delle centinaia di migliaia di euro.
7. Deve in proposito evidenziarsi che effettivamente l’art. 9, comma 4, del d.m. 27 maggio 2020 non indica alcuna differenza minima tra volume d’affari ed acquisti effettuati, limitandosi a prescrivere che “ per l’imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari al netto degli acquisti… ”.
Ne consegue che il provvedimento impugnato, nella parte in cui ha fatto discendere la negazione di una congrua capacità economica dell’impresa - sic et simpliciter ed in mancanza di ogni altra valutazione della solidità aziendale - dalla rilevata differenza tra componenti reddituali positivi e componenti negativi, non è conforme al richiamato parametro normativo.
8. Del resto nemmeno risulta corretto, rispetto ad una valutazione che deve essere complessiva e sostanziale ed incentrata sulla robustezza dell’impresa, non considerare nella corretta prospettiva il valore degli ammortamenti e pertanto il connesso risultato positivo superiore a 30 mila euro nel 2019. Come pure non risulta corretto non tenere in alcuna considerazione l’andamento nel frattempo registrato con riguardo agli anni successivi (consistente volume di utile), in quanto la norma si riferisce all’ultimo esercizio nella prospettiva di disporre di dati “attuali”, ma a maggior ragione lo sono i dati relativi agli esercizi successivi maturati nelle more dell’evasione della domanda (presentata il 07/06/2020 ma evasa il 16/09/2022 con il provvedimento di rigetto impugnato).
9. D’altra parte nel senso indicato si è espressa la stessa giurisprudenza del T.A.R. per la Toscana (Sez. II, 25 ottobre 2022, n. 1197) il quale ha avuto modo di osservare che “ la valutazione tecnico-discrezionale suddetta, di competenza dell’Ispettorato del lavoro, non può neppure risolversi in una semplice operazione aritmetica costituita dalla sottrazione del totale degli acquisti al volume d’affari, perché ciò contraddirebbe il parametro di cui al primo comma (basato sulla rilevanza anche del solo fatturato al fine di stabilire la solidità economica dell’impresa), da cui si evince che per il Ministero che ha regolamentato la fattispecie non è necessario che vi sia un utile d’esercizio per effettuare l’investimento costituito dall’assunzione di uno o più lavoratori; e ciò a differenza dell’ipotesi in cui ad assumere lavoratori sia una persona fisica, per la quale rileva unicamente il reddito ”.
10. L’appello deve quindi essere accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso del giudizio di primo grado ed annullato il provvedimento con esso impugnato.
9. La sostanziale novità della questione esaminata giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso del giudizio di primo grado ed annulla il provvedimento con esso impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sebastiano Zafarana | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO