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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 16/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Verbale di udienza art. 281-sexies c.p.c. 16/04/2025
n. 1233/2022 r.g.
Parte attrice Per Parte_1
Avv. BAGLIONI DANIELA e Abogado Silvia Festuccia, oggi sostituite dall'avv. Irene Finocchi
Parte convenuta Per , CP_1
Avv. FASI RICCARDO (presente) Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte attrice
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da note conclusionali;
Parte convenuta
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Le parti discutono la causa, Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 281 sexies c.p.c., causa n. 1233/2022 r.g., udienza del 16/04/2025
Parte_1
Avv. BAGLIONI DANIELA e Abogado FESTUCCIA SILVIA parte attrice
, CP_1
Avv. FASI RICCARDO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“1) NEL MERITO: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare che l'evento di cui è causa si è verificato per fatto e colpa de l' in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro-tempore, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento dei danni materiali, diretti ed indiretti, subiti dal veicolo Mercedes, Controparte_2 targato EV346DW, di proprietà di quest'ultima, della somma di E.9.988,63, in conseguenza dell'evento de quo, ovvero pari a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali decorrenti dalla data del sinistro sino a quella del saldo effettivo.
2) IN VIA ISTRUTTORIA: Voglia il Tribunale adito ammettere prova testimoniale degli Agenti della Polizia
Stradale di Terni, e intervenuti sul luogo del sinistro, sulle seguenti circostanze: Testimone_1 Testimone_2
a) “Vero che, esso rispondente, in data 16.11.2021, alle ore 18.55, è intervenuto lungo la S.S.3, al km.108+500, località
Molinaccio, direzione Spoleto, a seguito di una chiamata ricevuta dalla vostra Centrale Operativa, per un incidente - impatto avvenuto tra un veicolo ed un masso di grosse dimensioni presente sulla carreggiata?”; b) “Vero che, esso rispondente, giunto sul posto, ha potuto verificare che il veicolo Mercedes, targato EV346DW, aveva subito danni importanti sia alla parte meccanica che alla carrozzeria, come si evince a pag. 3 della relazione di incidente da lei redatta, di cui al doc.to n.1 dell'atto
2 di citazione, che si mostra?”; c) “Vero che, esso rispondente, ha potuto verificare la presenza di un sasso di grandi dimensioni, posto al centro della carreggiata, in direzione di Spoleto, come si evince a pag. 5 della predetta relazione, che si mostra?”; d)
“Vero che, esso rispondente, ha accertato che, lungo la carreggiata percorsa dal Sig. vi era assenza di Parte_2 illuminazione stradale artificiale?”; e) “Vero che, esso rispondente, provvedeva a chiamare l i Perugia per ripristinare CP_1 lo stato dei luoghi, come si evince a pag. 8 della relazione, che si mostra?”; f) ”Vero che, in quel tratto di strada, la rete posta a contenimento della parete rocciosa limitrofa era incompleta ovvero spaccata in più punti, come da foto di cui al doc.to
n.5 dell'atto di citazione, che si mostrano?”; g) “Vero che, esso rispondente, è a conoscenza del fatto che, in quel tratto di strada, si sono verificati altri incidenti dello stesso tipo?”; ammettere, altresì, prova per testi del legale rappresentante p.t. della sulle seguenti circostanze: h) “Vero che, esso rispondente, ha redatto il preventivo Controparte_3
n.3599 del 17.2.2022 di cui al doc.to n.2 dell'atto di citazione, che si mostra?”; i) “Vero che, esso rispondente, conferma le voci ed i costi in esso indicati?”; ammettere, se del caso, CTU tecnico estimativa volta ad accertare e quantificare i danni subiti dal veicolo danneggiato”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Spoleto, per tutti i motivi di cui in premessa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
IN VIA PRELIMINARE per tutti i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande di parte attrice nei confronti di stante la mancata attivazione del procedimento della negoziazione assistita ex D.L. n.132/2014, così CP_1 come convertito con modificazioni in Legge n.162/2014, con ogni conseguente statuizione di legge;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
rigettare le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto;
NEL MERITO
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento - anche parziale - delle domande di risarcimento di parte attrice, accertare
e dichiarare la sussistenza di responsabilità nella causazione del sinistro esclusivamente in capo al conducente del veicolo, con ogni conseguente statuizione;
NEL MERITO
ANCORA IN VIA SUBORDINATA
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento - anche parziale - delle domande di risarcimento di parte attrice, accertare
e dichiarare la sussistenza di responsabilità nella causazione del sinistro, in via concorrente, in capo al conducente del veicolo, con ogni conseguente statuizione;
3 IN OGNI CASO
con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
Le ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Controparte_2 [...] al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti dal veicolo Mercedes targato CP_1
EV346DW in occasione del sinistro avvenuto in data 16.11.2021, quantificati dall'attore in € 9.988,63, previo accertamento della responsabilità esclusiva di ex art. 2051 c.c. CP_1
In particolare, la stessa ha riferito che “il Sig. si trovava alla guida del veicolo Mercedes, targato Parte_3
EV346DW, di proprietà della Sig.ra a percorrere la S.S.3, in località Molinaccio (PG), direzione Controparte_2 di marcia Terni-Spoleto, quando, giunto al Km.108+500, la vettura che lo precedeva deviava, improvvisamente, la propria traiettoria di marcia al fine di evitare l'urto contro una grossa pietra situata al centro della carreggiata, manovra che non riusciva ad eseguire l'attore, stante la repentinità della stessa e perché avente, egli, la visuale coperta dal veicolo che lo precedeva” (si veda pag. 1 – atto introduttivo).
1.1. In data 12.10.2022 si è costituita in giudizio CP_4
[...
. Una volta accertato il mancato esperimento della condizione di procedibilità, le parti sono state invitate a stipulare convenzione di negoziazione assistita, cha ha avuto esito negativo.
1.3. Successivamente, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c, ed escussi i testi ammessi.
1.4. Con ordinanza del 06.05.2024 è stata avanzata proposta conciliativa da parte del giudice;
tale proposta
è stata accettata da e rifiutata da CP_1 Controparte_2
1.5. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 16.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1.6. All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale di cui sopra.
2. Una volta compendiati gli eventi processuali, occorre evidenziare le argomentazioni delle parti.
2.1. Parte attrice ha esposto che a seguito del sinistro “intervenivano gli Agenti della Polizia Stradale di Terni, i quali accertavano la presenza del masso sulla strada, nonchè i danni materiali (quelli visibili) riportati dal veicolo (…) e provvedevano ad effettuare la segnalazione dello evento dannoso all' e che il veicolo “riportava danni materiali CP_1 diretti pari ad E.9.808,63 (…) oltre a danni materiali indiretti (spese di fermo tecnico) pari ad E.180,00” (si veda pag
2 – atto introduttivo).
2.2. Parte attrice ha altresì esposto che il conducente non è riuscito ad evitare l'impatto dal momento che
“tale insidia non era, in alcun modo, segnalata ovvero delimitata” (si veda pag. 2 – atto introduttivo).
4 2.3. Nel merito, parte attrice sostiene che la responsabilità dell'evento deve ascriversi ad ai CP_1 sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto custode della strada in cui si è verificato l'evento.
3. Parte Convenuta, costituendosi in giudizio ha dapprima eccepito la improcedibilità della CP_1 domanda in virtù della mancata attivazione del procedimento di negoziazione assistita.
3.1. Nel merito, parte convenuta ha eccepito “l'assenza di responsabilità in capo ad ex art. 2051 CP_1
c.c., precisando che “nessuna responsabilità poteva imputarsi in capo alla convenuta relativamente ai danni subiti dal veicolo della signora atteso che il masso causa del sinistro non poteva che essersi distaccato dalla parte Parte_1 rocciosa sovrastante la ripa che costeggia la carreggiata” (si veda pag. 5 – comparsa di costituzione e risposta).
3.2. Parte convenuta sostiene che il sinistro deve imputarsi “da un lato, ad un evento fortuito e imprevedibile
(…) eccedente il controllo del custode e idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'attività di custodia e il verificarsi dell'evento stesso, e, dall'altro, alla condotta di guida del signor il quale utilizzava il bene demaniale con Parte_2 affidamento soggettivo anomalo, tenendo una condotta di guida non idonea e una velocità di marcia evidentemente troppo elevata, che non gli hanno permesso (a differenza del veicolo che lo precedeva) di evitare l'impatto con il masso presente sulla sede strada” (si veda pag. 8 – comparsa di costituzione e risposta).
3.3. In via subordinata, parte convenuta chiede che venga accertata “la sussistenza di responsabilità nella causazione del sinistro, in via concorrente, in capo al conducente del veicolo” (si veda pag. 10 – comparsa di costituzione e risposta).
4. Nel merito, quanto all'accertamento della eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c. di è CP_1 bene fare le precisazioni che seguono.
4.1. In primo luogo, deve premettersi che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (ex multis: Cass. 21508/2011, Cass. 28/9/12 n. 16542; Cass. 8/6/12 n. 9309; Cass.
9/5/12 n. 7037; Cass. 18/10/11 n. 21508).
Come noto, la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità,
5 mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (sul punto si veda Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13/07/2011, Rv. 618568).
4.2. Ciò premesso, deve procedersi all'analisi del caso concreto.
4.3. Quanto al fatto storico, rappresentato dall'impatto tra il veicolo Mercedes tg. EV346DW di proprietà dell'odierna attrice e il masso di notevoli dimensioni presente al centro della carreggiata, lo stesso deve ritenersi provato in ragione della non contestata coerenza di tale accadimento con tutti gli elementi istruttori.
Tale dinamica, infatti, deve ritenersi provata in seguito all'escussione dei testi e Testimone_1 [...]
che, in qualità di agenti della polizia stradale, hanno effettuato i rilievi a seguito del sinistro;
Tes_2 inoltre, deve essere valorizzata la descrizione della dinamica del sinistro contenuta nel “prontuario per il rilevamento di incidente stradale”, redatto dagli stessi agenti di polizia stradale (si veda doc. all. n. 1 – atto di citazione).
In modo particolare, ha riferito “ricordo la presenza del sasso al centro della carreggiata” e che Testimone_1 il veicolo aveva subito dei danni.
Anche ha riferito “abbiamo verificato la presenza di un sasso di cui non ricordo le dimensioni” Testimone_2
(si veda verbale di udienza del 03.11.2023).
Ed ancora, (che era alla guida del veicolo il giorno del sinistro) a seguito del sinistro Parte_3 ha reso delle dichiarazioni (contenute nel prontuario per il rilevamento di incidente stradale) circa le dinamiche del sinistro affermando che “l'auto che mi precedeva improvvisamente si spostava per evitare l'urto contro una grossa pietra al centro della corsia, io non riuscivo ad evitare l'urto”.
Tali elementi consentono di accertare che il sinistro si è verificato a causa proprio a causa del masso posto al centro della strada.
5. Una vota accertato il nesso causale tra la presenza del masso e il sinistro occorso, deve osservarsi che, in tema di circolazione stradale, “è dovere primario dell'ente proprietario della strada in relazione alle strade che gli sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario, garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada (ancorché appartenenti a terzi), atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza” (sul punto si veda Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23562 del 11/11/2011, Rv. 620514).
6 5.1. Alla luce di ciò, occorre rilevare che sulla strada in esame risulta frequente la caduta di massi, come si desume da apposita segnaletica verticale di pericolo (come risulta dalla stessa relazione della polizia stradale e dall'accertamento successivo effettuato da oltre che dalle dichiarazioni rese in CP_1 sede giudiziale dalle forze dell'ordine intervenute sul luogo del sinistro).
Tale circostanza dovrebbe indurre l'ente custode ad effettuare regolari controlli volti a scongiurare che detti massi possano cadere sulla strada ed, anzi, in caso di pericolosità, impone all'ente in questione di attivarsi per rimuovere i massi o assicurare le sponde laterali della strada con apposite reti.
A tal riguardo, parte convenuta sostiene che sul luogo del sinistro “al km 108+500 della SS3 “Flaminia” in direzione Spoleto è presente un muro di contenimento in muratura, come il versante risulti poco ripido e come, pertanto, sia assai improbabile che un masso possa essere rotolato da tale versante sulla sede stradale”.
Inoltre, on la nota del 15.02.2022 per il diniego della richiesta di risarcimento danni (si veda CP_1 doc. all. n. 4 – comparsa di costituzione e risposta), ha evidenziato che “la scarpata al km 108+500 della
SS3 “Flaminia” è interamente protetta da rete metallica in perfetto stato di manutenzione per tutta la pertinenza demaniale
(…)”.
Ha altresì precisato che il soggetto addetto alla sorveglianza di quel tratto stradale, la mattina del sinistro
“nel giro di perlustrazione ordinaria, non aveva rilevato alcuna anomalia” e che pertanto “l'accaduto debba essere necessariamente ricondotto nel novero dei casi fortuiti, che interrompono il nesso causale tra il custode e l'evento dannoso” (si veda pag. 5 – comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, per la verità, si deve evidenziare quanto segue.
Posto che i controlli da parte di sono stati effettuati nel corso della mattina (alle ore 10:00 CP_1 circa) ed il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio (alle ore 18:00 circa), è verosimile che, in quel lasso di tempo, la situazione sia mutata.
Inoltre, va rilevato che dalla produzione fotografica è ben visibile che soltanto una parte della parete rocciosa risulta essere stata messa in sicurezza con rete metallica, mentre altra porzione della parete non presenta alcuna barriera protettiva in grado di tutelare l'utente della strada.
In aggiunta, va rilevato che, alla luce della medesima produzione fotografica, non risulta la presenza di muro contenitivo (come invece sostenuto da parte convenuta).
Alla luce di ciò, l'accertata presenza del masso che aveva causato il sinistro stradale in uno con la indicata verificazione di ulteriori incidenti, avvenuti su quel tratto di strada, propria a causa della caduta di massi
(si veda verbale di udienza 03.11.2023, che contiene le valorizzate dichiarazioni degli agenti di polizia stradale) conducono a ritenere una carenza nell'adozione di cautele al fine di impedire la caduta di petre sulla carreggiata;
si tratta di negligenza imputabile ad CP_1
7 Pertanto, l'evento su cui si fonda la domanda di parte attrice non può essere qualificato come caso fortuito, bensì quale evento prevedibile e prevenibile.
6. Al contempo, occorre valorizzare le circostanze del caso concreto in relazione alla condotta di guida dal soggetto.
Infatti, a tal riguardo, dal verbale redatto da polizia stradale e da risulta che il giorno in cui CP_1 si è verificato il sinistro, le condizioni metereologiche erano avverse a causa della pioggia, la strada bagnata, unitamente alle ridotte condizioni di visibilità dal momento che su quel tratto risulta mancanza di illuminazione.
6.1. Queste condizioni avrebbero suggerito l'adozione di una particolare cautelare alla guida con riduzione della velocità e adozione di adeguata ed elevata distanza di sicurezza dal veicolo che precede;
inoltre, se al recepimento di tali cautele si aggiunge l'osservazione diretta della manovra improvvisa del conducente che precedeva (utile a schivare l'ostacolo), ciò avrebbe verosimilmente consentito di operare manovra di emergenza similare a quella eseguita dall'altro veicolo o quantomeno operare particolarmente significativa riduzione delle velocità, con limitazione delle conseguenze dannose del sinistro.
Pertanto, accanto alla condotta omissiva dell'ente gestore, si pone con efficienza causale il concorso di colpa del terzo ex art. 1227 c.c.
Deve pertanto individuarsi contributo causale del conducente nella misura del 70%, Parte_3 con conseguente limitazione della responsabilità di al 30%. CP_1
7. Ancorché non contestato da parte attrice, deve inoltre aggiungersi che, al fine di individuare il perimetro e la misura della responsabilità ex art. 2051 c.c., può comunque valorizzarsi il concorso causale della condotta del terzo, diverso dal creditore (nel caso di specie marito della parte Parte_3 creditrice e conducente della vettura danneggiata).
A tal riguardo, giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (sul punto si veda Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023 (Rv. 667668 – 01).
8 8. In relazione alla determinazione del quantum risarcibile devono effettuarsi una serie di considerazioni.
8.1. In primo luogo, si ritiene provato, che, a seguito all'impatto, la vettura ha subito la rottura della “coppa dell'olio con perdita di olio” (a tal proposito si veda prontuario polizia stradale “doc. all n. 3 – atto introduttivo).
Tale evidenza emerge dagli accertamenti espletati dalla polizia stradale, che hanno verificato la presenza di olio sul tratto di careggiata interessato dal sinistro, come riportato dagli agenti di polizia stradale sentiti in giudizio (si veda verbale di udienza del 03.11.2023).
8.2. Quanto alla sussistenza di ulteriori danni meccanici lamentati (si veda doc. all. n. 3, pag. 3 – atto introduttivo) è bene precisare che nel prontuario compilato dalla polizia stradale si è fatto riferimento a
“danni riscontrati sul veicolo: coppa olio con perdita di olio, cambio automatico e altri danni meccanici da accertare”; ciò permette di valorizzare il preventivo prodotto in giudizio, in cui sono evidenziati ulteriori danni meccanici che erano stati comunque rilevati e (anche solo genericamente) indicati nei rilievi svolti dalla polizia stradale.
A tal proposito, devono inoltre richiamarsi le dichiarazioni rese dal meccanico che aveva redatto il medesimo preventivo (“ho redatto personalmente il preventivo che mi si mostra” e “confermo le voci ed i costi in esso indicati”, si veda verbale di udienza del 01.12.2023).
8.3. Tuttavia, con riferimento al citato preventivo prodotto da parte attrice, deve rilevarsi che taluni interventi non appaiono causalmente ricollegabili all'impatto con il masso, per cui l'importo risarcitorio non deve essere riconosciuto: si tratta delle voci di costo relative a “ricarica aria” e a “liquido antigelo”.
8.4. In definitiva, il danno va circoscritto alla sostituzione dell'olio, al cambio manuale, al paraurti anteriore (e rivestimento paraurti anteriore), ai conseguenti danni meccanici derivati e al costo della manodopera occorrente per eseguire le citate riparazioni.
8.5. Pertanto, alla spesa totale calcolata nel preventivo (€ 9.808,63) deve sottrarsi l'importo richiesto per la ricarica dell'aria (78,00 + 20% iva = € 93,60), per il liquido antigelo (45,00 + 20% = € 54,00) ed una riduzione pari a 0,5/ore, oltre iva, per la manodopera per la ricarica dell'aria (55 x 0,5 = 27,50 + 20% =
€ 33,00), per un ammontare complessivo, al netto delle voci di costo escluse, pari ad € 9.628,03.
Deve aggiungersi che, a fronte di tale complessiva quantificazione del danno, il 30% deve essere addebitato ad che quindi deve essere chiamato a corrispondere a parte attrice l'importo di € CP_1
2.888,41; come già affermato, infatti, la restante parte del danno risulta causalmente collegata alla condotta di guida di Parte_3
8.6. Quanto, invece, alla domanda di parte attrice circa l'indennizzo a titolo di sosta tecnica, questa non merita di essere accolta per le ragioni che seguono.
9 8.6.1. Preliminarmente, è opportuno precisare che il “danno da fermo tecnico” o “da sosta tecnica”, consiste tanto nella perdita economica conseguente alla necessità di procacciarsi un veicolo sostitutivo, quanto nel mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che si sarebbero potuti conseguire attraverso l'uso del mezzo.
Sul punto, si è pronunciata giurisprudenza di legittimità affermando che il danno da fermo tecnico necessita di essere provato ed in particolare che il danno derivante dall'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione deve essere allegato e provato da colui che ne invoca il risarcimento, indifferentemente che sia sotto forma di danno emergente o di lucro cessante (sul punto si veda Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 13718/2017).
In altri termini, è stato chiarito che il danno da sosta tecnica deve essere oggetto di specifica dimostrazione, non potendosi ritenere esistente, in re ipsa, per il solo fatto che il veicolo non ha circolato perché in riparazione.
Pertanto, il danno da sosta tecnica di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente), ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso (lucro cessante).
8.6.2. Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad affermare “danni materiali indiretti (spese di fermo tecnico) pari ad € 180,00”.
Alla luce di ciò, è bene rilevare che non è stata dimostrata l'effettiva incidenza economica di tale sosta;
infatti, non è stato dimostrato alcun esborso collegato al reperimento di ulteriore mezzo di trasporto, né
è stato dimostrato lo specifico guadagno, eventualmente realizzato nell'ipotesi di immediata e piena utilizzabilità del mezzo, che l'attore avrebbe realizzato nei giorni successivi al sinistro.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza (con la parziale correzione indicata al par. 8.2) e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti.
9.1. Le spese vanno pertanto determinate in complessivi € 2.540,00, di cui € 460,00 per la fase di studio,
€ 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale.
9.2. Considerato che parte attrice non ha accettato la proposta conciliativa formulata in sede giudiziale, omettendo congrua motivazione, e considerato che la proposta conciliativa illo tempore formulata risulta superiore all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento, in ossequio al disposto di cui all'art. 91 co. 1
10 c.p.c. occorre condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali relative alla fase decisionale, che, come detto, ammontano a € 851,00.
p.q.m.
Accerta la responsabilità di ex art. 2051 c.c. nella misura del 30% e conseguentemente CP_1 condanna l pagamento di € 2.888,41 in favore di parte attrice. CP_1
Condanna al pagamento delle spese processuali, ad esclusione delle spese relative alla fase CP_1 decisionale, che liquida in € 1.689,00 oltre iva, cap e rimborso forfettario del 15%.
Condanna al pagamento delle spese processuali limitatamente a quelle relative Parte_1 alla fase decisionale, che liquida in € 851,00 oltre iva, cap e rimborso forfettario del 15%.
Spoleto, 16 aprile 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
11
Verbale di udienza art. 281-sexies c.p.c. 16/04/2025
n. 1233/2022 r.g.
Parte attrice Per Parte_1
Avv. BAGLIONI DANIELA e Abogado Silvia Festuccia, oggi sostituite dall'avv. Irene Finocchi
Parte convenuta Per , CP_1
Avv. FASI RICCARDO (presente) Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte attrice
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da note conclusionali;
Parte convenuta
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Le parti discutono la causa, Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 281 sexies c.p.c., causa n. 1233/2022 r.g., udienza del 16/04/2025
Parte_1
Avv. BAGLIONI DANIELA e Abogado FESTUCCIA SILVIA parte attrice
, CP_1
Avv. FASI RICCARDO parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“1) NEL MERITO: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per le ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare che l'evento di cui è causa si è verificato per fatto e colpa de l' in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro-tempore, responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, condannarla al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento dei danni materiali, diretti ed indiretti, subiti dal veicolo Mercedes, Controparte_2 targato EV346DW, di proprietà di quest'ultima, della somma di E.9.988,63, in conseguenza dell'evento de quo, ovvero pari a quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali decorrenti dalla data del sinistro sino a quella del saldo effettivo.
2) IN VIA ISTRUTTORIA: Voglia il Tribunale adito ammettere prova testimoniale degli Agenti della Polizia
Stradale di Terni, e intervenuti sul luogo del sinistro, sulle seguenti circostanze: Testimone_1 Testimone_2
a) “Vero che, esso rispondente, in data 16.11.2021, alle ore 18.55, è intervenuto lungo la S.S.3, al km.108+500, località
Molinaccio, direzione Spoleto, a seguito di una chiamata ricevuta dalla vostra Centrale Operativa, per un incidente - impatto avvenuto tra un veicolo ed un masso di grosse dimensioni presente sulla carreggiata?”; b) “Vero che, esso rispondente, giunto sul posto, ha potuto verificare che il veicolo Mercedes, targato EV346DW, aveva subito danni importanti sia alla parte meccanica che alla carrozzeria, come si evince a pag. 3 della relazione di incidente da lei redatta, di cui al doc.to n.1 dell'atto
2 di citazione, che si mostra?”; c) “Vero che, esso rispondente, ha potuto verificare la presenza di un sasso di grandi dimensioni, posto al centro della carreggiata, in direzione di Spoleto, come si evince a pag. 5 della predetta relazione, che si mostra?”; d)
“Vero che, esso rispondente, ha accertato che, lungo la carreggiata percorsa dal Sig. vi era assenza di Parte_2 illuminazione stradale artificiale?”; e) “Vero che, esso rispondente, provvedeva a chiamare l i Perugia per ripristinare CP_1 lo stato dei luoghi, come si evince a pag. 8 della relazione, che si mostra?”; f) ”Vero che, in quel tratto di strada, la rete posta a contenimento della parete rocciosa limitrofa era incompleta ovvero spaccata in più punti, come da foto di cui al doc.to
n.5 dell'atto di citazione, che si mostrano?”; g) “Vero che, esso rispondente, è a conoscenza del fatto che, in quel tratto di strada, si sono verificati altri incidenti dello stesso tipo?”; ammettere, altresì, prova per testi del legale rappresentante p.t. della sulle seguenti circostanze: h) “Vero che, esso rispondente, ha redatto il preventivo Controparte_3
n.3599 del 17.2.2022 di cui al doc.to n.2 dell'atto di citazione, che si mostra?”; i) “Vero che, esso rispondente, conferma le voci ed i costi in esso indicati?”; ammettere, se del caso, CTU tecnico estimativa volta ad accertare e quantificare i danni subiti dal veicolo danneggiato”.
Per il convenuto:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Spoleto, per tutti i motivi di cui in premessa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa
IN VIA PRELIMINARE per tutti i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare l'improcedibilità delle domande di parte attrice nei confronti di stante la mancata attivazione del procedimento della negoziazione assistita ex D.L. n.132/2014, così CP_1 come convertito con modificazioni in Legge n.162/2014, con ogni conseguente statuizione di legge;
NEL MERITO
IN VIA PRINCIPALE
rigettare le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate, sia in fatto che in diritto;
NEL MERITO
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento - anche parziale - delle domande di risarcimento di parte attrice, accertare
e dichiarare la sussistenza di responsabilità nella causazione del sinistro esclusivamente in capo al conducente del veicolo, con ogni conseguente statuizione;
NEL MERITO
ANCORA IN VIA SUBORDINATA
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento - anche parziale - delle domande di risarcimento di parte attrice, accertare
e dichiarare la sussistenza di responsabilità nella causazione del sinistro, in via concorrente, in capo al conducente del veicolo, con ogni conseguente statuizione;
3 IN OGNI CASO
con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio”.
Le ragioni della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Controparte_2 [...] al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti dal veicolo Mercedes targato CP_1
EV346DW in occasione del sinistro avvenuto in data 16.11.2021, quantificati dall'attore in € 9.988,63, previo accertamento della responsabilità esclusiva di ex art. 2051 c.c. CP_1
In particolare, la stessa ha riferito che “il Sig. si trovava alla guida del veicolo Mercedes, targato Parte_3
EV346DW, di proprietà della Sig.ra a percorrere la S.S.3, in località Molinaccio (PG), direzione Controparte_2 di marcia Terni-Spoleto, quando, giunto al Km.108+500, la vettura che lo precedeva deviava, improvvisamente, la propria traiettoria di marcia al fine di evitare l'urto contro una grossa pietra situata al centro della carreggiata, manovra che non riusciva ad eseguire l'attore, stante la repentinità della stessa e perché avente, egli, la visuale coperta dal veicolo che lo precedeva” (si veda pag. 1 – atto introduttivo).
1.1. In data 12.10.2022 si è costituita in giudizio CP_4
[...
. Una volta accertato il mancato esperimento della condizione di procedibilità, le parti sono state invitate a stipulare convenzione di negoziazione assistita, cha ha avuto esito negativo.
1.3. Successivamente, sono stati concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c, ed escussi i testi ammessi.
1.4. Con ordinanza del 06.05.2024 è stata avanzata proposta conciliativa da parte del giudice;
tale proposta
è stata accettata da e rifiutata da CP_1 Controparte_2
1.5. Ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza del 16.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1.6. All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale di cui sopra.
2. Una volta compendiati gli eventi processuali, occorre evidenziare le argomentazioni delle parti.
2.1. Parte attrice ha esposto che a seguito del sinistro “intervenivano gli Agenti della Polizia Stradale di Terni, i quali accertavano la presenza del masso sulla strada, nonchè i danni materiali (quelli visibili) riportati dal veicolo (…) e provvedevano ad effettuare la segnalazione dello evento dannoso all' e che il veicolo “riportava danni materiali CP_1 diretti pari ad E.9.808,63 (…) oltre a danni materiali indiretti (spese di fermo tecnico) pari ad E.180,00” (si veda pag
2 – atto introduttivo).
2.2. Parte attrice ha altresì esposto che il conducente non è riuscito ad evitare l'impatto dal momento che
“tale insidia non era, in alcun modo, segnalata ovvero delimitata” (si veda pag. 2 – atto introduttivo).
4 2.3. Nel merito, parte attrice sostiene che la responsabilità dell'evento deve ascriversi ad ai CP_1 sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto custode della strada in cui si è verificato l'evento.
3. Parte Convenuta, costituendosi in giudizio ha dapprima eccepito la improcedibilità della CP_1 domanda in virtù della mancata attivazione del procedimento di negoziazione assistita.
3.1. Nel merito, parte convenuta ha eccepito “l'assenza di responsabilità in capo ad ex art. 2051 CP_1
c.c., precisando che “nessuna responsabilità poteva imputarsi in capo alla convenuta relativamente ai danni subiti dal veicolo della signora atteso che il masso causa del sinistro non poteva che essersi distaccato dalla parte Parte_1 rocciosa sovrastante la ripa che costeggia la carreggiata” (si veda pag. 5 – comparsa di costituzione e risposta).
3.2. Parte convenuta sostiene che il sinistro deve imputarsi “da un lato, ad un evento fortuito e imprevedibile
(…) eccedente il controllo del custode e idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'attività di custodia e il verificarsi dell'evento stesso, e, dall'altro, alla condotta di guida del signor il quale utilizzava il bene demaniale con Parte_2 affidamento soggettivo anomalo, tenendo una condotta di guida non idonea e una velocità di marcia evidentemente troppo elevata, che non gli hanno permesso (a differenza del veicolo che lo precedeva) di evitare l'impatto con il masso presente sulla sede strada” (si veda pag. 8 – comparsa di costituzione e risposta).
3.3. In via subordinata, parte convenuta chiede che venga accertata “la sussistenza di responsabilità nella causazione del sinistro, in via concorrente, in capo al conducente del veicolo” (si veda pag. 10 – comparsa di costituzione e risposta).
4. Nel merito, quanto all'accertamento della eventuale responsabilità ex art. 2051 c.c. di è CP_1 bene fare le precisazioni che seguono.
4.1. In primo luogo, deve premettersi che l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (ex multis: Cass. 21508/2011, Cass. 28/9/12 n. 16542; Cass. 8/6/12 n. 9309; Cass.
9/5/12 n. 7037; Cass. 18/10/11 n. 21508).
Come noto, la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile agli enti pubblici proprietari o manutentori di strade aperte al pubblico transito in riferimento a situazioni di pericolo derivanti da una non prevedibile alterazione dello stato della cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità,
5 mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (sul punto si veda Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15389 del 13/07/2011, Rv. 618568).
4.2. Ciò premesso, deve procedersi all'analisi del caso concreto.
4.3. Quanto al fatto storico, rappresentato dall'impatto tra il veicolo Mercedes tg. EV346DW di proprietà dell'odierna attrice e il masso di notevoli dimensioni presente al centro della carreggiata, lo stesso deve ritenersi provato in ragione della non contestata coerenza di tale accadimento con tutti gli elementi istruttori.
Tale dinamica, infatti, deve ritenersi provata in seguito all'escussione dei testi e Testimone_1 [...]
che, in qualità di agenti della polizia stradale, hanno effettuato i rilievi a seguito del sinistro;
Tes_2 inoltre, deve essere valorizzata la descrizione della dinamica del sinistro contenuta nel “prontuario per il rilevamento di incidente stradale”, redatto dagli stessi agenti di polizia stradale (si veda doc. all. n. 1 – atto di citazione).
In modo particolare, ha riferito “ricordo la presenza del sasso al centro della carreggiata” e che Testimone_1 il veicolo aveva subito dei danni.
Anche ha riferito “abbiamo verificato la presenza di un sasso di cui non ricordo le dimensioni” Testimone_2
(si veda verbale di udienza del 03.11.2023).
Ed ancora, (che era alla guida del veicolo il giorno del sinistro) a seguito del sinistro Parte_3 ha reso delle dichiarazioni (contenute nel prontuario per il rilevamento di incidente stradale) circa le dinamiche del sinistro affermando che “l'auto che mi precedeva improvvisamente si spostava per evitare l'urto contro una grossa pietra al centro della corsia, io non riuscivo ad evitare l'urto”.
Tali elementi consentono di accertare che il sinistro si è verificato a causa proprio a causa del masso posto al centro della strada.
5. Una vota accertato il nesso causale tra la presenza del masso e il sinistro occorso, deve osservarsi che, in tema di circolazione stradale, “è dovere primario dell'ente proprietario della strada in relazione alle strade che gli sono affidate e in relazione alle quali esercita i diritti e i poteri attribuiti all'ente proprietario, garantirne la sicurezza mediante l'adozione delle opere e dei provvedimenti necessari. Ne consegue che sussiste la responsabilità di detto ente in relazione agli eventi lesivi occorsi ai fruitori del tratto stradale da controllare, anche nei casi in cui l'evento lesivo trova origine nella cattiva o omessa manutenzione dei terreni laterali alla strada (ancorché appartenenti a terzi), atteso che è comunque obbligo dell'ente verificare che lo stato dei luoghi consenta la circolazione dei veicoli e dei pedoni in totale sicurezza” (sul punto si veda Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23562 del 11/11/2011, Rv. 620514).
6 5.1. Alla luce di ciò, occorre rilevare che sulla strada in esame risulta frequente la caduta di massi, come si desume da apposita segnaletica verticale di pericolo (come risulta dalla stessa relazione della polizia stradale e dall'accertamento successivo effettuato da oltre che dalle dichiarazioni rese in CP_1 sede giudiziale dalle forze dell'ordine intervenute sul luogo del sinistro).
Tale circostanza dovrebbe indurre l'ente custode ad effettuare regolari controlli volti a scongiurare che detti massi possano cadere sulla strada ed, anzi, in caso di pericolosità, impone all'ente in questione di attivarsi per rimuovere i massi o assicurare le sponde laterali della strada con apposite reti.
A tal riguardo, parte convenuta sostiene che sul luogo del sinistro “al km 108+500 della SS3 “Flaminia” in direzione Spoleto è presente un muro di contenimento in muratura, come il versante risulti poco ripido e come, pertanto, sia assai improbabile che un masso possa essere rotolato da tale versante sulla sede stradale”.
Inoltre, on la nota del 15.02.2022 per il diniego della richiesta di risarcimento danni (si veda CP_1 doc. all. n. 4 – comparsa di costituzione e risposta), ha evidenziato che “la scarpata al km 108+500 della
SS3 “Flaminia” è interamente protetta da rete metallica in perfetto stato di manutenzione per tutta la pertinenza demaniale
(…)”.
Ha altresì precisato che il soggetto addetto alla sorveglianza di quel tratto stradale, la mattina del sinistro
“nel giro di perlustrazione ordinaria, non aveva rilevato alcuna anomalia” e che pertanto “l'accaduto debba essere necessariamente ricondotto nel novero dei casi fortuiti, che interrompono il nesso causale tra il custode e l'evento dannoso” (si veda pag. 5 – comparsa di costituzione e risposta).
Sul punto, per la verità, si deve evidenziare quanto segue.
Posto che i controlli da parte di sono stati effettuati nel corso della mattina (alle ore 10:00 CP_1 circa) ed il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio (alle ore 18:00 circa), è verosimile che, in quel lasso di tempo, la situazione sia mutata.
Inoltre, va rilevato che dalla produzione fotografica è ben visibile che soltanto una parte della parete rocciosa risulta essere stata messa in sicurezza con rete metallica, mentre altra porzione della parete non presenta alcuna barriera protettiva in grado di tutelare l'utente della strada.
In aggiunta, va rilevato che, alla luce della medesima produzione fotografica, non risulta la presenza di muro contenitivo (come invece sostenuto da parte convenuta).
Alla luce di ciò, l'accertata presenza del masso che aveva causato il sinistro stradale in uno con la indicata verificazione di ulteriori incidenti, avvenuti su quel tratto di strada, propria a causa della caduta di massi
(si veda verbale di udienza 03.11.2023, che contiene le valorizzate dichiarazioni degli agenti di polizia stradale) conducono a ritenere una carenza nell'adozione di cautele al fine di impedire la caduta di petre sulla carreggiata;
si tratta di negligenza imputabile ad CP_1
7 Pertanto, l'evento su cui si fonda la domanda di parte attrice non può essere qualificato come caso fortuito, bensì quale evento prevedibile e prevenibile.
6. Al contempo, occorre valorizzare le circostanze del caso concreto in relazione alla condotta di guida dal soggetto.
Infatti, a tal riguardo, dal verbale redatto da polizia stradale e da risulta che il giorno in cui CP_1 si è verificato il sinistro, le condizioni metereologiche erano avverse a causa della pioggia, la strada bagnata, unitamente alle ridotte condizioni di visibilità dal momento che su quel tratto risulta mancanza di illuminazione.
6.1. Queste condizioni avrebbero suggerito l'adozione di una particolare cautelare alla guida con riduzione della velocità e adozione di adeguata ed elevata distanza di sicurezza dal veicolo che precede;
inoltre, se al recepimento di tali cautele si aggiunge l'osservazione diretta della manovra improvvisa del conducente che precedeva (utile a schivare l'ostacolo), ciò avrebbe verosimilmente consentito di operare manovra di emergenza similare a quella eseguita dall'altro veicolo o quantomeno operare particolarmente significativa riduzione delle velocità, con limitazione delle conseguenze dannose del sinistro.
Pertanto, accanto alla condotta omissiva dell'ente gestore, si pone con efficienza causale il concorso di colpa del terzo ex art. 1227 c.c.
Deve pertanto individuarsi contributo causale del conducente nella misura del 70%, Parte_3 con conseguente limitazione della responsabilità di al 30%. CP_1
7. Ancorché non contestato da parte attrice, deve inoltre aggiungersi che, al fine di individuare il perimetro e la misura della responsabilità ex art. 2051 c.c., può comunque valorizzarsi il concorso causale della condotta del terzo, diverso dal creditore (nel caso di specie marito della parte Parte_3 creditrice e conducente della vettura danneggiata).
A tal riguardo, giurisprudenza di legittimità ha affermato che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (sul punto si veda Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 11152 del 27/04/2023 (Rv. 667668 – 01).
8 8. In relazione alla determinazione del quantum risarcibile devono effettuarsi una serie di considerazioni.
8.1. In primo luogo, si ritiene provato, che, a seguito all'impatto, la vettura ha subito la rottura della “coppa dell'olio con perdita di olio” (a tal proposito si veda prontuario polizia stradale “doc. all n. 3 – atto introduttivo).
Tale evidenza emerge dagli accertamenti espletati dalla polizia stradale, che hanno verificato la presenza di olio sul tratto di careggiata interessato dal sinistro, come riportato dagli agenti di polizia stradale sentiti in giudizio (si veda verbale di udienza del 03.11.2023).
8.2. Quanto alla sussistenza di ulteriori danni meccanici lamentati (si veda doc. all. n. 3, pag. 3 – atto introduttivo) è bene precisare che nel prontuario compilato dalla polizia stradale si è fatto riferimento a
“danni riscontrati sul veicolo: coppa olio con perdita di olio, cambio automatico e altri danni meccanici da accertare”; ciò permette di valorizzare il preventivo prodotto in giudizio, in cui sono evidenziati ulteriori danni meccanici che erano stati comunque rilevati e (anche solo genericamente) indicati nei rilievi svolti dalla polizia stradale.
A tal proposito, devono inoltre richiamarsi le dichiarazioni rese dal meccanico che aveva redatto il medesimo preventivo (“ho redatto personalmente il preventivo che mi si mostra” e “confermo le voci ed i costi in esso indicati”, si veda verbale di udienza del 01.12.2023).
8.3. Tuttavia, con riferimento al citato preventivo prodotto da parte attrice, deve rilevarsi che taluni interventi non appaiono causalmente ricollegabili all'impatto con il masso, per cui l'importo risarcitorio non deve essere riconosciuto: si tratta delle voci di costo relative a “ricarica aria” e a “liquido antigelo”.
8.4. In definitiva, il danno va circoscritto alla sostituzione dell'olio, al cambio manuale, al paraurti anteriore (e rivestimento paraurti anteriore), ai conseguenti danni meccanici derivati e al costo della manodopera occorrente per eseguire le citate riparazioni.
8.5. Pertanto, alla spesa totale calcolata nel preventivo (€ 9.808,63) deve sottrarsi l'importo richiesto per la ricarica dell'aria (78,00 + 20% iva = € 93,60), per il liquido antigelo (45,00 + 20% = € 54,00) ed una riduzione pari a 0,5/ore, oltre iva, per la manodopera per la ricarica dell'aria (55 x 0,5 = 27,50 + 20% =
€ 33,00), per un ammontare complessivo, al netto delle voci di costo escluse, pari ad € 9.628,03.
Deve aggiungersi che, a fronte di tale complessiva quantificazione del danno, il 30% deve essere addebitato ad che quindi deve essere chiamato a corrispondere a parte attrice l'importo di € CP_1
2.888,41; come già affermato, infatti, la restante parte del danno risulta causalmente collegata alla condotta di guida di Parte_3
8.6. Quanto, invece, alla domanda di parte attrice circa l'indennizzo a titolo di sosta tecnica, questa non merita di essere accolta per le ragioni che seguono.
9 8.6.1. Preliminarmente, è opportuno precisare che il “danno da fermo tecnico” o “da sosta tecnica”, consiste tanto nella perdita economica conseguente alla necessità di procacciarsi un veicolo sostitutivo, quanto nel mancato guadagno derivante dalla rinuncia forzata ai proventi che si sarebbero potuti conseguire attraverso l'uso del mezzo.
Sul punto, si è pronunciata giurisprudenza di legittimità affermando che il danno da fermo tecnico necessita di essere provato ed in particolare che il danno derivante dall'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per la riparazione deve essere allegato e provato da colui che ne invoca il risarcimento, indifferentemente che sia sotto forma di danno emergente o di lucro cessante (sul punto si veda Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 13718/2017).
In altri termini, è stato chiarito che il danno da sosta tecnica deve essere oggetto di specifica dimostrazione, non potendosi ritenere esistente, in re ipsa, per il solo fatto che il veicolo non ha circolato perché in riparazione.
Pertanto, il danno da sosta tecnica di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo (danno emergente), ovvero della perdita dell'utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso (lucro cessante).
8.6.2. Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad affermare “danni materiali indiretti (spese di fermo tecnico) pari ad € 180,00”.
Alla luce di ciò, è bene rilevare che non è stata dimostrata l'effettiva incidenza economica di tale sosta;
infatti, non è stato dimostrato alcun esborso collegato al reperimento di ulteriore mezzo di trasporto, né
è stato dimostrato lo specifico guadagno, eventualmente realizzato nell'ipotesi di immediata e piena utilizzabilità del mezzo, che l'attore avrebbe realizzato nei giorni successivi al sinistro.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza (con la parziale correzione indicata al par. 8.2) e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento a importi pari ai minimi tariffari, in relazione alla complessità del procedimento, alla sua durata, al numero delle parti.
9.1. Le spese vanno pertanto determinate in complessivi € 2.540,00, di cui € 460,00 per la fase di studio,
€ 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 851,00 per la fase decisionale.
9.2. Considerato che parte attrice non ha accettato la proposta conciliativa formulata in sede giudiziale, omettendo congrua motivazione, e considerato che la proposta conciliativa illo tempore formulata risulta superiore all'importo riconosciuto a titolo di risarcimento, in ossequio al disposto di cui all'art. 91 co. 1
10 c.p.c. occorre condannare parte attrice al pagamento delle spese processuali relative alla fase decisionale, che, come detto, ammontano a € 851,00.
p.q.m.
Accerta la responsabilità di ex art. 2051 c.c. nella misura del 30% e conseguentemente CP_1 condanna l pagamento di € 2.888,41 in favore di parte attrice. CP_1
Condanna al pagamento delle spese processuali, ad esclusione delle spese relative alla fase CP_1 decisionale, che liquida in € 1.689,00 oltre iva, cap e rimborso forfettario del 15%.
Condanna al pagamento delle spese processuali limitatamente a quelle relative Parte_1 alla fase decisionale, che liquida in € 851,00 oltre iva, cap e rimborso forfettario del 15%.
Spoleto, 16 aprile 2025
Il giudice
Paolo Mariotti
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