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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/03/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Paola Di Francesco Presidente dott.ssa Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 465/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MARCHIORO DANIELA, elettivamente domiciliata come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato ad ARZIGNANO (VI) in [...] CP_1 C.F._2
24/09/1987
- RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
presso il Tribunale di Rovigo Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., parte ricorrente ha introdotto il presente Parte_1
procedimento contenzioso nei confronti di . CP_1
La ricorrente ha allegato che le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio e dalla loro unione è nata in data [...]. Per_1
La ha dedotto che i rapporti tra le parti si sono definitivamente incrinati nel maggio 2017, Pt_1 quando ha sporto una querela nei confronti del resistente per il reato di cui all'art. 609 c.p.; ha poi precisato che con sentenza n. 107/2022 del Tribunale di Vicenza il è stato ritenuto CP_1
1 responsabile del reato ascrittogli e la decisione è divenuta esecutiva nel marzo 2024, tanto che il resistente è stato tradotto in carcere.
La ricorrente ha evidenziato che con decreto del 10.6.2021 il Tribunale di Vicenza ha disposto:
l'affido esclusivo della minore alla madre, con possibilità per il padre di vedere la figlia previa attivazione di un percorso con i servizi sociali;
un assegno in capo al resistente ed in favore della
, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, pari a 200,00 euro al mese, oltre al 50% Pt_1
delle spese straordinarie.
La ricorrente ha dedotto che il in questi anni, ha manifestato totale disinteresse nei confronti CP_1
della figlia, né ha mai intrapreso iniziative per riattivare i rapporti con la stessa.
Dunque, la ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo “rafforzato” della minore, in modo Pt_1 da consentirle di assumere le decisioni nell'interesse della figlia anche in relazione a questioni di primaria importanza, attualmente impedite dal regime dell'affido esclusivo.
Nonostante la regolarità della notifica, il resistente non si è costituito in giudizio, ragione per cui ne va dichiarata la contumacia.
2. L'affidamento della figlia minore
Con riferimento alla richiesta di affidamento esclusivo del ricorrente, è noto che è possibile derogare all'applicazione dell'istituto dell'affido condiviso, solo se esso risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Sul punto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Giova premettere che in alcune pronunce, la Suprema Corte ha statuito che, in tema di separazione personale dei coniugi, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli, può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non solo più in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che l'affidamento condiviso non può
2 ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i coniugi, poiché avrebbe altrimenti una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (cfr. tra le altre Cass. Civ. Sez. I n. 16593 del 18.06.2008; Cass. Sez. I ord.
n. 24526 del 2.12.2010).
E ancora, come recentemente ribadito dalla Suprema Corte, la mera conflittualità riscontrata tra i genitori non coniugati, che vivono separati, non preclude - in via di principio - il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5604;
Cassazione civile sez. I, 06/03/2019, n.6535).
Alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, per quanto si va ad esporre, il
Collegio ritiene non solo che l'applicazione dell'affidamento condiviso risulti pregiudizievole per il minore, ma che occorra disporre l'affidamento esclusivo “rafforzato” della figlia alla madre.
Ebbene, già nel decreto del 10.6.2021 Tribunale di Vicenza era stato dato atto del grave episodio di violenza subito dalla ricorrente alla presenza della figlia minore, nonché del totale disinteresse manifestato dal rispetto alla crescita ed alle necessità di CP_1 Per_1
Ritiene il Tribunale che, in considerazione di quanto allegato e dichiarato dalla parte, siano riscontrabili sopravvenienze idonee a giustificare l'estensione dell'affidamento esclusivo anche alle questioni di maggiore interesse per la figlia.
A tal proposito, si osserva che il ricorrente ha lamentato la pressoché totale assenza di contribuzione al mantenimento della figlia da parte del padre, il quale, secondo le dichiarazioni rese dalla stessa, non ha mai corrisposto qualsivoglia contributo economico;
il d'altronde, non ha provveduto CP_1
a costituirsi e a contestare tale circostanza, nonostante la rilevanza dell'oggetto del presente procedimento e la gravità delle accuse rivoltegli, manifestando in maniera univoca il disinteresse allegato dalla ricorrente.
Ciò posto, il giudizio sulla capacità genitoriale del non può che essere, allo stato, negativo, CP_1 anche tenuto conto dell'età della figlia minore, il quale ha già dovuto subire la sostanziale assenza della figura genitoriale ormai da diversi anni.
Nondimeno, si opina che, a fronte delle specifiche allegazioni della ricorrente in ordine al sostanziale disinteresse del padre nei confronti della figlia minore, era specifico onere di quest'ultimo fornire puntuale prova della assenza, alla attualità, di problematiche idonee a recare pregiudizio a Per_1
3 Proprio secondo quanto prospettato dalla ricorrente, la totale assenza del Forner, declinata anche nell'impossibilità di raccogliere il suo consenso rispetto a questioni di primario interesse per Per_1
determina un attuale, costante e concreto pregiudizio per la minore, atteso che la madre non ha facoltà di assumere autonomamente anche le decisioni che attengono, a titolo esemplificativo, alla scelta del percorso scolastico ovvero del rilascio di un documento di identità.
Neppure può trascurarsi la specifica circostanza allegata e documentata dalla ricorrente, per la quale il l'1.3.2024 è stato condotto in carcere per l'espiazione della pena residua, pari a tre anni e CP_1
sei mesi (Cfr. doc. depositato in data 13.6.2024); tanto, verosimilmente, renderà ancora più difficile, se non impossibile, per la ricorrente raccogliere il consenso del padre, in particolare in ipotesi di particolari urgenze nell'interesse della minore.
In conclusione, sussistono importanti criticità della figura paterna, che hanno avuto e potrebbero avere ricadute sull'espletamento delle funzioni genitoriali.
Al contrario, la madre ha provveduto e sta provvedendo da solo alla cura ed alla gestione della figlia minore.
In definitiva, tutti i motivi sopra evidenziati, unitamente allo scarso interesse dimostrato dal padre nei confronti della figlia, sia dal punto di vista della partecipazione del predetto alla crescita ed all'educazione della minore che della assunzione degli obblighi di natura economica in favore di giustificano la scelta del regime dell'affido mono-genitoriale, in forma rafforzata. Per_1
Pertanto va affidata in via esclusiva alla madre, autorizzando il genitore affidatario a Per_1 prendere tutte le decisioni, anche di maggiore rilevanza, nell'interesse del figlio, ai sensi dell'art. 337 quater c.c..
3. Il regime delle spese
Le spese del giudizio si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto:
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55;
b) che il valore della presente controversia fa sì che rientri nello scaglione di valore indeterminabile, di complessità bassa;
c) della natura delicata della stessa;
d) del numero esiguo delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
e) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
f) dell'estrema semplicità della fase istruttoria caratterizzata dalla mancata assunzione di prove di natura non documentale;
g) dell'applicazione della riduzione del 30% ex art. 4, comma 4, per assenza di questioni di fatto e di diritto;
4 h) della ammissione provvisoria della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Vicenza n. cron. 7433/2021 del 10.6.2021, fermo quanto non espressamente modificato, così provvede:
DICHIARA la contumacia del resistente;
AFFIDA la figlia minore in via esclusiva alla madre , con collocazione Per_1 Parte_1
prevalente presso la stessa e con facoltà di di assumere tutte le decisioni, incluse Parte_1
quelle fondamentali (tra cui residenza, salute, percorso scolastico e di formazione), di maggiore interesse per la figlia;
CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di CP_1
giudizio, che si liquidano in € 3.261,30 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 21.2.2025.
Il Presidente dott. Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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