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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/04/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in persona del giudice dott. Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1355/2022 R.G.L. promossa da
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cefalù (Pa), Piazza Bellipanni n. 32 presso lo studio dell'Avv. Salvatore Tamburo che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Comandante pro tempore, rappresentata e difesa dal Capitano di
Fregata Luca Torcigliani, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4 marzo 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 settembre 2022 , quale Parte_1
Comandante dell'unità da pesca “Jessica” (numero iscrizione/targa
9PA344), proponeva opposizione avverso:
- l'ordinanza-ingiunzione n. 312/2022, con la quale la Controparte_1
di aveva ingiunto il pagamento di € 2.000,00, disposto
[...] CP_1 la confisca di una rete di mt. 1.600 (già sottoposta a sequestro) e la sospensione della licenza di pesca n. ITA000024952 riferita all'imbarcazione da pesca iscritto al n. 09PA344 del RR.NN.MM. e GG dell'Ufficio Locale Marittimo di Cefalù per tre mesi;
- l'ordinanza n. 34/2022 con la quale la di Controparte_1
aveva ordinato l'assegnazione nei suoi confronti di quattro CP_1 punti.
Rappresentava che il 26 maggio 2022 la Guardia Costiera di Palermo aveva elevato il verbale di contestazione per la violazione dell'art. 10, comma 1, lett. I, del D.Lgs. n. 4/2012 in quanto l'unità da pesca
“Jessica” targata 9PA344 era intenta a salpare reti da posta derivate illegali. Aggiungeva che la Guardia Costiera di Palermo aveva rinvenuto a bordo due reti di circa 800 metri ciascuna munite di anelli in acciaio, montate sulla lima con piombi e sugheri ed aveva ritenuto che, per caratteristiche, fossero da ascrivere alle reti da posta derivanti ). Per_1
Sosteneva che l'attrezzo da pesca fosse conforme alla normativa europea.
In secondo luogo evidenziava che si trattava di reti a circuizione e, a tal proposito, precisava che – a differenza delle reti a circuizione utilizzate per la pesca del pesce azzurro – le reti a circuizione utilizzate per la pesca dell'alalunga (come nella fattispecie) funzionavano con una chiusura finale della rete senza cavi di acciaio e senza sollevamento degli anelli.
Rimarcava che la rete era armata a circuizione in base alle direttive europee ed era di lunghezza non superiore a 800 metri, di altezza non superiore a 120 metri e con maglie inferiori a 14 millimetri.
Secondo il ricorrente, poi, la presenza di anelli – rinvenuta dai verbalizzanti – avrebbe dovuto indurre questi ultimi a qualificare l'attrezzo come rete a circuizione e dunque ad escludere che lo stesso potesse essere qualificato come rete da posta.
Rilevava che né la detenzione né il possesso potevano essere sanzionati e che, al massimo, la sanzione poteva trovare giustificazione ove si fosse accertato che l'attrezzo fosse stato in concreto utilizzato quale rete derivante anziché a circuizione.
Ed ancora deduceva che aveva provveduto all'armamento del mezzo sequestrato sulla base delle indicazioni fornitegli dalla Circolare interpretativa A.N.A.P.I. Pesca Sicilia Prot. N. 93 del 4 maggio 2016.
La circolare aveva chiarito che le limitazioni imposte dalla normativa attenevano esclusivamente alle dimensioni minime della maglia (che non poteva essere inferiore a 14 mm), alla lunghezza massima della pezza (che non poteva essere superiore a 800 metri) ed all'altezza massima della stessa (che non poteva superare i 120 metri).
Evidenziava, dunque, di aver rispettato i canoni concordati.
Invocava poi la scriminante di cui all'art. 3 Legge n. 689/1981, essendosi limitato ad armare l'imbarcazione sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare sopra richiamata.
Infine, lamentava che non erano state applicate le sanzioni in corrispondenza del minimo edittale così come previsto dall'art. 11 ter
D.L. n. 29 marzo 2019, n. 27.
Chiedeva, pertanto, che venissero annullati l'ordinanza-ingiunzione n.
312/2022 emessa dalla di ed il verbale di Controparte_1 CP_1 contestazione relativo all'infrazione n. 02/2022 elevato il 26 maggio
2022 dalla Guardia Costiera di Palermo. Chiedeva altresì la restituzione dell'attrezzo da pesca confiscato, la revoca della sospensione della licenza di pesca e dell'assegnazione di quattro punti disposta con ordinanza n. 34/2022 della di Controparte_1
. CP_1
In subordine chiedeva la riduzione al minimo edittale della sanzione ai seni dell'art. 11 ter D.L. n. 27/2019.
Nella resistenza della di Milazzo, all'udienza del 4 Controparte_1 marzo 2025 la causa veniva assunta in decisione.
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente occorre osservare che nella fattispecie l'ordinanza- ingiunzione è stata adottata non per la detenzione di strumenti da pesca illegali, ma per aver il , quale comandante dell'unità da Pt_1 pesca “Jessica”, esercitato attività da pesca illegali utilizzando reti da pesca derivanti.
Ed invero nel verbale di contestazione si legge espressamente che il
26 maggio 2022 il velivolo MANTA 10-03 “riprendeva l'unità da pesca sotto elencata (JESSICA – 09PA00344) in attività da pesca illegale mediante l'utilizzo di reti da posta Derivanti”.
Nel verbale, in corrispondenza del campo “Violazione” vengono riportati i vari passaggi dell'accertamento ed in particolare: “- alle ore
4,54 il velivolo MANTA 10-03 comunicava che in posizione LAT.
38°29'35''N, LONG 014°12'22'' E vi era un'unità da motopesca intento a salpare reti da posta Derivati illegali;
- alle ore 5,30 La nostra unità in posizione 38°29,7' N 014°11,6' E intercettava l'unico motopesca presente in zona denominato JESSICA 09PA00344 che, da controlli effettuati, deteneva a bordo n. 2 spezzoni per un totale di circa 1.600 mt di rete da posta derivante tipo SPADARA con ampiezza di maglia 42 cm, con un'altezza di mt 30 (così come dichiarato dal
Comandante dell'unità da pesca)”.
La di Palermo ha quindi contestato al Brocato la Controparte_1 violazione dell'art. 10, comma 1, lett. h) D.Lgs. N. 4/2012, ai sensi del quale è fatto divieto di “pescare con attrezzi o strumenti vietati dalla normativa comunitaria e nazionale o non espressamente permessi o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione”.
L'opponente sostiene che la rete utilizzata per la pesca fosse in realtà una rete a circuizione e che, pertanto, nessuna sanzione potesse essere applicata.
Tale rilevo non merita condivisione.
Il c.t.u. nominato nel presente giudizio, dopo aver premesso di aver misurato una sola delle due reti (in quanto il volume delle due reti era molto simile), ha accertato che la rete misurata aveva una forma rettangolare con lunghezza di circa 550 ml e presentava in verticale n. 71 maglie, di dimensioni pari a 42 cm ciascuna. L'altezza totale della rete era quindi di circa 30 ml (n. 71 maglie x 42 cm = 2.982 cm
- 29,82 ml).
Nella lima dei sugheri (necessaria per far galleggiare la parte superiore della rete) vi erano posizionati i sugheri ad un interasse netto di 1,20 ml.
Nella lima dei piombi (necessaria far abbassare la rete nel mare posizionandosi in senso verticale, più o meno velocemente a seconda del peso dei piombi), non erano presenti i piombi, in quanto la corda era di per sé già piombata al suo interno.
Il consulente ha poi rilevato che nella parte terminale, ovvero negli ultimi 20 ml della rete, la rete ispezionata presentava n. 9 anelli in acciaio del diametro di 20 cm, mentre la rete non misurata era priva di tali anelli.
In realtà occorre evidenziare che, in ordine alle dimensioni della rete ed alla presenza di anelli, nel verbale gli agenti hanno così annotato:
“da controlli effettuati, deteneva a bordo n. 2 spezzoni peer un totale di circa 1.600 mt di rete da posta derivante tipo SPADARA con ampiezza di maglia 42 cm, con un'altezza di mt 30 (così come dichiarato dal Comandante dell'unità da pesca)” […] “l'attrezzo da pesca era suddiviso in n. 2 spezzoni;
per una lunghezza totale di mt
1.600, si precisa che la rete non munita di anelli né tantomeno a bordo erano presenti gli stessi anelli”.
Si tratta di accertamento avvenuto sotto la diretta percezione degli agenti verbalizzanti e, come tale, dotato di efficacia privilegiata.
Fatta tale precisazione, il consulente ha chiarito che, secondo la normativa vigente, è consentito l'impiego di tutti i tipi di rete da circuizione che abbiano una lunghezza inferiore ai 800 mt e un'altezza inferiore ai 120 mt, ed inoltre l'apertura della maglia della rete a circuizione deve essere superiore a 14 mm.
Secondo il c.t.u., con riguardo alle dimensioni, le due reti da pesca sequestrate risulterebbero regolari, essendo lunghe 550 mt (rilevamento inferiore rispetto ai 800 mt fissati come misura massima prestabilita), essendo alte 30 mt (rilevamento inferiore rispetto ai 120 mt fissati come misura massima prestabilita) ed avendo maglie della dimensione di 42 cm (rilevamento superiore rispetto ai 14 mm fissati come misura minima prestabilita).
Al riguardo in effetti l'art. 9, par. 5, del Regolamento CE 21 dicembre
2006, n. 1967 stabilisce che “per le reti da circuizione, la dimensione minima delle maglie è di 14 mm”; l'Allegato II al Regolamento stabilisce poi che per le reti da circuizione “la lunghezza della pezza è limitata a 800 m e l'altezza massima a 120 m”.
Tuttavia la circostanza che la rete avesse delle misure conformi quelle previste dall'art 9, par. 5, Regolamenti 1967/2006 non è sufficiente per ritenere che la rete fosse effettivamente una rete a circuizione.
Ed infatti in un caso analogo la Corte d'Appello di Messina in una recentissima sentenza ha evidenziato che “dalla relazione dell'Istituto
Superiore per la Protezione e la Sicurezza Ambientale emerge che le caratteristiche di costruzione delle reti a circuizione impongono che l'altezza dell'attrezzo sia pari al 30% della lunghezza (cfr. Corte
d'Appello di Messina n. 52/2025).
Tale rapporto non risulta rispettato nel caso di specie, dato che l'altezza è pari a mt. 30 e non a mt. 240 (pari al 30% della lunghezza).
A tal proposito nel verbale gli agenti, con accertamento dotato di efficacia privilegiata, hanno accertato che la rete era divisa in due spezzoni per una lunghezza totale di 1.600 metri ed aveva un'altezza di metri 30.
Il c.t.u. ha, invece, accertato che la rete aveva una forma rettangolare con lunghezza di circa 550 ml e presentava in verticale n. 71 maglie, di dimensioni pari a 42 cm ciascuna. L'altezza totale della rete era quindi di circa 30 ml (n. 71 maglie x 42 cm = 2.982 cm
- 29,82 ml). Il rapporto tra larghezza e lunghezza non risulta, in ogni caso, rispettato nel caso di specie, dato che – se si segue la misurazione dei verbalizzanti - l'altezza è pari a mt. 30 e non a mt. 240 (pari al
30% della lunghezza); anche qualora si seguisse la misurazione del c.t.u. il rapporto non sarebbe comunque rispettato perché l'altezza
(30 mt) è comunque inferiore al 30% della larghezza (550 ml x 30%
- 165 mt).
In secondo luogo si osserva che – venendo in rilievo una fattispecie in cui è stato contestato il divieto di pesca con strumenti vietati – il consulente, in occasione della verifica in mare con il metodo a circuizione, ha constatato che “una volta chiuso il cerchio, la rete è stata nuovamente tirata in barca con l'aiuto di un verricello. Man mano che la rete veniva tirata in barca, il cerchio inizialmente disegnato si deformava diventando una ovale che si restringeva sempre di più (vedasi all. B - foto n.ri 20-24).
Gli anelli per la chiusura erano collocati solamente nell'ultimo tratto di rete (così come è stata rinvenuta) e pertanto nelle prime fasi della raccolta della rete, nel tratto ove non vi erano gli anelli, il sistema era definibile a circuizione senza chiusura, poiché la rete lasciava ampi spazi liberi dove l'eventuale pesce presente all'interno della rete poteva tranquillamente fuggire dalla rete.
Solamente nell'ultimo tratto (ultimi 20 ml con gli anelli presenti) la rete è stata chiusa ed è divenuta un “sacco” chiuso”.
Il consulente ha, dunque, concluso che “la rete de quo è stata calata in mare col metodo della circuizione, metodo consentito dalla legge, ma di fatto, è stato poco efficace, poiché l'assenza degli anelli in tutta la lunghezza della rete non hanno consentito la totale chiusura della rete sin dall'inizio, lasciando un'ampia “voragine” dal quale
l'eventuale pesce accerchiato ha potuto tranquillamente dileguarsi.
In conclusione quindi, la prova in mare della rete de quo ha consentito di accertare che la pesca col metodo della circuizione è sì possibile e fattibile, ma di fatto è risultata poco efficace, poiché non si riesce a chiudere totalmente la rete, e ciò consente all'eventuale pesce circuito di potersi defilare dagli ampi spazi liberi”.
Il rapporto tra la larghezza e la lunghezza (che di per sé consente di escludere che la rete possa essere qualificata come “rete a circuizione”), l'assenza di anelli e la scarsa efficacia della rete, se utilizzata con il metodo a circuizione, vanno a delineare un robusto quadro probatorio che consente di escludere che nella fattispecie in esame sia stata svolta attività di pesca con una rete a circuizione.
Correttamente, dunque, è stata accertata dalla Capitaneria di Porto un'attività di pesca illegale.
L'opponente sostiene poi di aver provveduto all'armamento del mezzo sequestrato sulla base delle indicazioni fornitegli dalla Circolare interpretativa A.N.A.P.I. Pesca Sicilia Prot. N. 93 del 4 maggio 2016.
Secondo tale circolare, le limitazioni imposte dalla normativa atterrebbero esclusivamente alle dimensioni minime della maglia (che non poteva essere inferiore a 14 mm), alla lunghezza massima della pezza (che non poteva essere superiore a 800 metri) ed all'altezza massima della stessa (che non poteva superare i 120 metri).
Evidenziava, dunque, di aver rispettato i canoni concordati.
Invoca poi la scriminante di cui all'art. 3 Legge n. 689/1981, essendosi limitato ad armare l'imbarcazione sulla base delle indicazioni fornite dalla Circolare sopra richiamata.
Tali rilievi, sollevati anche in altro giudizio analogo, sono stati già oggetto di esame da parte della Corte d'Appello di Messina, la quale – con orientamento pienamente condiviso dal Tribunale – ha statuito che “vale richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'errore di diritto sulla liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa, al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni, solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine, da un lato, che sussistano elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, che siano idonei ad ingenerare in lui la convinzione della liceità della sua condotta e, dall'altro, che l'autore dell'infrazione abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva, gravando sull'autore dell'infrazione l'onere della prova della sussistenza dei suddetti elementi, necessari per poter ritenere la sua buona fede (ex ultimis Cass. n. 33441/2019; Cass. n.
20219/2018). In altri termini, a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta, ma occorre che tale stato di ignoranza sia incolpevole, ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza. Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 720/2028; Cass. n.2480/ 2006)” (Corte d'Appello di Messina n. 52/2025).
Come nella vicenda sottoposta all'esame della Corte, anche in questo giudizio l'opponente non ha fornito la prova della sua buona fede, limitandosi ad allegare di essersi adeguato alle prescrizioni contenute nella Circolare A.N.A.P.I. Sicilia n. 93/2016 ed alle indicazioni impartite dalla di Cefalù. Si tratta di Controparte_1 un'asserzione non sufficiente per dimostrare la buona fede del
, non essendo stato fornito alcun elemento di riscontro Pt_1 probatorio.
L'opponente lamenta infine che “non sono state applicate le sanzioni in maniera ridotte al minimo edittale ai sensi e per gli effetti del decreto legge 29 marzo 2019 n. 27 art. 11 ter (misure a sostegno del settore ittico) che va a modificare il decreto legislativo n. 4 del 2012, in ossequio al principio del favor rei, in quanto una legge che mitiga il trattamento punitivo deve applicarsi retroattivamente”.
Il rilievo non è di agevole comprensione dal momento che, per un verso, sembra lamentare la mancata applicazione della sanzione al minimo edittale e, per altro verso, sembra stigmatizzare la mancata applicazione retroattiva della normativa sopravvenuta
(verosimilmente l'art. 11 ter D.L. n. 27/2019).
Ora non si comprende come possa invocarsi l'applicazione retroattiva del più mite trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 11 ter D.L. n.
27/2019, sol che si consideri che i fatti contestati sono avvenuti il 26 maggio 2022 e dunque in un momento in cui era già vigente la disciplina introdotta dal D.L. n. 27/2019.
A ciò si aggiunga che la ha applicato la sanzione Controparte_1 entro la cornice edittale (da € 1.000,00 a € 6.000,00) prevista dall'art. 11 D.Lgs. n. 4/2012, così come modificato proprio dall'art. 11 ter D.L. n. 27/2019.
Peraltro nel caso in esame la sanzione di € 2.000,00 (di poco superiore, dunque, al minimo edittale) si rivela coerente e proporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati.
Per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
Nulla va, infine, disposto sulle spese.
La Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che “l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio;
in tal caso, pertanto, in favore dell'ente possono essere liquidate le sole spese, diverse da quelle generali, che esso abbia concretamente affrontato nel giudizio, purché risultino da apposita nota” (Cass. 4 agosto 2023,
n. 23825). Le spese di c.t.u. devono essere definitivamente poste a carico dell'opponente.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta l'opposizione; nulla sulle spese dlela Capitaneria di Porto di;
CP_1 pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di . Parte_1
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 2 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino