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Ordinanza 24 marzo 2025
Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA (EX ARTT. 29 D.LGS N. 150/2011, 394 E 702 TER C.P.C.)
nella causa iscritta al n. 294/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
piazza XXIV Maggio, n. 26, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in C.F._1
virtù di mandato in calce al ricorso in riassunzione di cui all'art. 392 c.p.c., dall'avv.
Marcello Fortunato, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via
SS. Martiri Salernitani, n. 31; ricorrente
E
1. , con sede in Fisciano, alla via Controparte_1
Giovanni Paolo II, n. 132, cod. fisc. , in persona del Rettore pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58;
2. , con sede in piazza G. Sessa, cod. fisc. e p. iva Parte_2
in persona del Sindaco pro tempore, dott. rappresentato e P.IVA_2 Persona_1
difeso, in virtù di deliberazione di Giunta n. 39 del 3 maggio 2023, e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Angela Ferrara, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via A. Nifo, n. 2; resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter, comma 5, c.p.c. il 23/28 novembre 2016, cron. n. 7211, questa Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
1 nei confronti del e dell' Parte_1 Parte_2 Controparte_2
, ex artt. 54 D.P.R. n. 327/2001 e 29 d.lgs. n. 150/2011, con ricorso depositato il
[...]
17 luglio 2013, così provvedeva: 1) determinava in euro 220.680,00 la giusta indennità di esproprio dovuta all'istante, quale comproprietario per la quota di 1/4, in relazione ai fondi contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Fisciano al foglio 19, particelle 26, 664,
666 e 634; 2) determinava in euro 44.933,58 l'indennità di occupazione dei predetti immobili;
3) ordinava al Comune di Fisciano e all' di Controparte_2
depositare, con vincolo di solidarietà, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di
Salerno, la differenza tra quanto eventualmente già versato a titolo provvisorio e la liquidata somma di euro 265.613,58, oltre interessi al tasso legale dalla data del decreto di esproprio, emesso dal Comune di Fisciano il 22 aprile 2013, e fino al momento della corresponsione del dovuto;
4) compensava tra le parti, nella misura di 1/3, le spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, condannando il e l' , in via solidale, alla refusione Parte_2 Controparte_2
della restante quota di 2/3 in favore del Pt_1
Con ordinanza n. 6948/2023, la Corte di Cassazione: 1) accoglieva il primo motivo del ricorso proposto dal con il quale era stata lamentata, ai sensi dell'art. 360, comma Pt_1
1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 37 D.P.R. n. 327/2001, 1 legge n. 338/2000, 10 decreto legge n. 47/2014, 6 e 7 legge n. 168/1999, per avere la Corte d'Appello ritenuto che i fondi espropriati fossero inedificabili, giacché ricadenti nella zona F/6 del piano regolatore generale del Comune di Fisciano, adibita ad edilizia scolastica, trascurando di considerare che tali suoli, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, erano destinati alla realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari e che, secondo le norme tecniche di attuazione, le relative modalità di edificazione erano contenute in un piano particolareggiato di iniziativa pubblica con previsione di interventi anche di privati;
2) rigettava il primo motivo del ricorso spiegato dal , con il quale Parte_2
l'Ente locale aveva eccepito, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 26 D.P.R. n. 327/2001 nonché delle disposizioni del D.P.R. n. 8/1972, del
D.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 865/1971, per averlo la Corte d'Appello ritenuto legittimato passivo, unitamente all' , unica beneficiaria Controparte_2 dell'esproprio, rispetto alla pretesa indennitaria azionata dal 3) dichiarava Pt_1
assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso articolati dal e dal Pt_1 Parte_2 nonché quelli formulati dall' , giacché concernenti Controparte_2
questioni che avrebbe esaminato il giudice del rinvio, quali l'individuazione dei criteri di
2 stima dei fondi, l'eventuale incremento dell'indennità di esproprio a norma dell'art. 37, comma 2, D.P.R. n. 327/2001 e la quantificazione dell'indennità di occupazione legittima;
4) cassava l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando la causa alla
Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, per il riesame della domanda proposta dal e la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio. Pt_1
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 14 marzo 2023, il introduceva il Pt_1
giudizio di rinvio onde ottenere, sulla base del principio sancito della Corte di Cassazione,
l'esatta determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione dovutegli.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 26 maggio 2023, l'
[...]
chiedeva l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio Controparte_2 diretta a quantificare l'indennità di esproprio spettante al alla stregua delle Pt_1
previsioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli gravanti sulle aree oggetto di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 giugno 2023, il Parte_2
, nel riportarsi integralmente alle argomentazioni difensive già articolate dinnanzi
[...]
a questa Corte e ai motivi del ricorso per cassazione dichiarati assorbiti, chiedeva il rigetto della domanda proposta dal Pt_1
La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata, alla luce dell'ordinanza n. 6948/2023 della Corte di Cassazione, ad una nuova quantificazione delle indennità di espropriazione e di occupazione dei fondi appartenuti al veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17 ottobre 2024. Pt_1
In via preliminare, occorre osservare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per motivi di merito (il cosiddetto giudizio di rinvio “proprio”) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di legittimità e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase dell'originario processo, che, pur essendo assoggettata, per ragioni di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., ai sensi del quale, nell'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non si produce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia (cfr., ex plurimis, Cass. 23 settembre 2002, n. 13833; Cass.
28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. ord. 20 aprile 2017, n. 10009; Cass. ord. 31 maggio 2021,
n. 15143), con la precisazione che, poiché la decisione di annullamento incide soltanto
3 sulle parti della decisione di merito cui si estende e, quindi, soltanto sulle parti cassate, i capi di una pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione del processo ed acquistano autorità di giudicato (cfr. Cass. 31 agosto 2018, n. 21469).
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto o per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia o per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme restando le preclusioni e le decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze pregresse, sia consentita sulla base delle direttive fornite dalla decisione di legittimità (cfr., ex plurimis; Cass. 7 agosto 2014, n.
17790; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448).
In particolare, nel caso di annullamento per vizio di motivazione, la sentenza rescindente, nell'indicare i punti specifici della sua carenza o contraddittorietà, non limita il potere del giudice del rinvio all'esame soltanto di quelli individuati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma gli riserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito in relazione ai poteri di indagine e di valutazione della prova nell'ambito dello specifico capo annullato.
In quest'ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a motivare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni e i difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. ord. 2 febbraio 2018, n. 2652).
Pertanto, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, fatta salva
4 soltanto l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della pronuncia, o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali espressi dalla Corte di legittimità in epoca precedente, coeva o successiva alla sua emanazione, così come, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali è stata fondata la pronuncia di annullamento (cfr., ex plurimis, Cass. 8 novembre 2005, n. 21664; Cass. 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343).
Proprio in ragione della struttura “chiusa” tipica del giudizio di rinvio, vale a dire della cristallizzazione delle posizioni delle parti nei termini in cui erano rimaste definite nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e, più precisamente, fino all'ultimo momento utile nel quale le stesse potevano subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, come quelle stabilite dall'art. 372
c.p.c.), il giudice del rinvio può considerare fatti nuovi incidenti sulle ragioni delle parti, senza violare il divieto di esaminare punti non prospettati o prospettabili fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essersi successivamente verificati, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni rese dalla Corte di
Cassazione in sede di rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 30 ottobre 2003, n. 16294; Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 11 maggio 2018, n. 11411).
Nessun limite valutativo sussiste, invece, per le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti, atteso che le stesse devono ritenersi, per definizione, non decise e, quindi, possono essere riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice del rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 11 dicembre 1990,
n. 11767; Cass. 12 settembre 2011, n. 18677; Cass. 30 novembre 2017, n. 28751).
Nella fattispecie de qua agitur, con l'ordinanza n. 6948/2023, la Corte di Cassazione, in relazione al primo motivo di ricorso articolato dal il cui accoglimento ha Pt_1 comportato l'assorbimento di quelli con i quali anche il e l' Parte_2 CP_2
avevano censurato la liquidazione dell'indennità di esproprio compiuta da
[...]
questa Corte per i fondi censiti in catasto al foglio 19, particelle 26, 664, 666 e 634, dopo aver premesso che, “nonostante alcune indicazioni giurisprudenziali che talora ritengono sufficiente per escludere la edificabilità legale la destinazione urbanistica a servizi di pubblica utilità ‒ reputata di per sé incompatibile con la nozione tecnica di edificazione che, in quanto tale, sarebbe di per sé preclusa ai privati e, anche se consentita, (sarebbe)
5 limitata ad assicurare la fruizione pubblica degli spazi (cfr., con riferimento all'edilizia scolastica, Cass. n. 5247/2016, 14347/2012 ecc. che vi ricomprendono tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, es.: ristorante- mensa, zone di soggiorno e ricreative, auditorium, sale per mostre ecc.) ‒, è preferibile
l'orientamento secondo cui l'edificabilità legale non può essere aprioristicamente esclusa per il fatto che il bene espropriando sia destinato a scopi pubblici, dovendosi quantomeno verificare in concreto se la normativa pianificatoria applicabile ammetta o escluda
l'iniziativa dei privati nella realizzazione di quegli scopi, anche mediante forme di convenzionamento”, osservava che “la Corte territoriale, laddove ha ritenuto «[non] ipotizzabile alcuna attività privata [edificatoria] sia pure rivolta all'assolvimento mediato di bisogni pubblici», ha omesso di valutare la possibilità per i privati di concorrere all'attuazione del servizio di pubblica utilità connesso alla realizzazione del
Campus universitario in zona F6 attraverso appositi strumenti convenzionali (come nella specie, in cui le modalità erano contenute in un piano particolareggiato di iniziativa pubblica con previsione di «attuazione privata»), nonché di valutare le caratteristiche urbanistiche dell'area destinata a «residenze studentesche», «attrezzature di vendita al dettaglio», «attrezzature private di interesse generale» ecc., ove si ravvisano i caratteri di una edilizia residenziale di tipo sociale non dissimile dai piani di edilizia economica e popolare e, di conseguenza, è incorsa in violazione di norme di diritto”.
Ne deriva che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta a determinare l'indennità di esproprio dovuta al valorizzando, alla luce del decisum della Cassazione, Pt_1
l'accertata circostanza che, al momento dell'emanazione del decreto ablatorio, avvenuta il 22 aprile 2013, i fondi contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Fisciano al foglio
19, particelle 26, 664, 666 e 634, ricadevano nella zona F/6 del piano regolatore generale dell'Ente, destinata alla realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari, e che, secondo le norme tecniche di attuazione, le modalità di edificazione di tale area territoriale erano contenute in un piano particolareggiato ad iniziativa pubblica con previsione di interventi anche da parte dei privati, sicché i beni controversi non potevano essere stimati come suoli a vocazione meramente agricola.
Proprio al fine di valorizzare le effettive potenzialità edificatorie dei fondi di cui trattasi, il consulente tecnico d'ufficio, ing. , nominato in sede di rinvio con ordinanza Per_2
del 6/8 luglio 2023, ha correttamente distinto, sotto il profilo estimativo, la porzione pianeggiante del compendio espropriato, costituita dalle particelle 666 (destinata attualmente a prato con installazioni impiantistiche) e 634 (allo stato adibita a fascia di
6 sosta laterale a servizio delle residenze universitarie, con funzione di camminamento pedonale e parcheggio), da quella particolarmente acclive e prossima all'alveo torrentizio
“Vallecara”, composta dalle particelle 26 e 664 (su cui insistono nocelleti), che, pur avendo la stessa destinazione urbanistica delle altre, sono connotate da caratteristiche geomorfologiche e dalla presenza di vincoli idrogeologici e boschivi che ne limitano le suscettività di trasformazione e, dunque, ne determinano un minor valore di mercato.
Pur essendo la consulenza tecnica d'ufficio predisposta in sede di rinvio pienamente condivisibile in ordine alla diversificazione, ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio, delle particelle dotate di una reale attitudine edificatoria rispetto a quelle prive di tale capacità in ragione della loro conformazione orografica e dei vincoli cui sono assoggettate, non possono essere integralmente recepiti i procedimenti estimativi utilizzati dall'ausiliario per individuare i valori venali unitari dei fondi ablati.
In particolare, dei quattro procedimenti valutativi su base comparativa impiegati dal consulente tecnico d'ufficio per quantificare il valore unitario di mercato dei fondi suscettibili di trasformazione (particelle 666 e 634), non può in alcun modo concorrere a determinare l'indennità di esproprio dovuta al il secondo, vale a dire quello fondato Pt_1
“sul valore a destinazione parcheggi scoperti”, giacché la stima è stata impropriamente compiuta sulla base dei dati desunti dal “Borsino Immobiliare” del 2024, poi devalutati al mese di aprile 2013, epoca del perfezionarsi della vicenda ablatoria.
Ed invero, in tema di liquidazione dell'indennità di esproprio, occorre fare riferimento soltanto al valore di mercato del bene alla data di emissione del provvedimento ablatorio, non essendo possibile determinarlo mediante la comparazione con il prezzo di cespiti omogenei o con il calcolo dei relativi costi di costruzione in un momento storico successivo, per poi devalutare il quantum ricavato attraverso l'uso degli indici Istat, atteso che il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, nonché di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta (cfr., ex plurimis, Cass. 17 luglio 2012, n.
12213; Cass. 21 settembre 2015, n. 18556; Cass. ord. 6 giugno 2019, n. 15412).
Per quanto attiene al primo procedimento estimativo, incentrato “sulla media delle principali fondi indirette per le unità immobiliari a destinazione residenziale”, dal calcolo del valore unitario di mercato dei fondi in questione deve essere espunto, per quanto innanzi evidenziato, quello risultante dalla devalutazione, alla data di emissione del decreto di esproprio, delle quotazioni degli appartamenti per civili abitazioni estrapolate
7 dal “Borsino Immobiliare” del 2024, mentre possono essere senz'altro assunti quali parametri di determinazione dell'indennità spettante al i dati tratti dall'O.M.I. per Pt_1
il I semestre 2013 (euro 1.675/mq.) e dalla fonte F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti
Immobiliari Professionali) per gli anni 2013 e 2014 (euro 1.575,00/mq.), per un valore unitario medio dei beni di euro 1.625,00.
Applicando al valore di mercato di euro 1.625,00, vale a dire a quello che gli appartamenti siti nel Comune di Fisciano in zone prossime ai fondi ablati avevano al momento della conclusione del procedimento ablatorio, il coefficiente di ragguaglio del 5%, rappresentativo “della suscettività dell'area pertinenziale … di manufatti abitativi”, il valore unitario delle particelle 666 e 634 nell'ipotesi in cui fossero state destinate all'edificazione di unità abitative risulta pari ad euro 81,25/mq..
In relazione al terzo procedimento estimativo, basato sull'ipotesi della destinazione dei fondi in oggetto “a suoli pertinenziali di attività, di impianti esterni, di uffici e studi universitari”, deve essere parimenti escluso dal calcolo del valore unitario di mercato quello scaturente dalla devalutazione, alla data dell'esproprio, delle quotazioni degli appartamenti ad uso ufficio desunte dal “Borsino Immobiliare” del 2024, mentre possono essere recepiti i parametri tratti dalla fonte F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti
Immobiliari Professionali) per gli anni 2013 e 2014, che consentono di individuare un valore venale unitario di euro 1.448,00.
Applicando al valore di mercato di euro 1.448,00, che le unità immobiliari ad uso ufficio ubicate nel Comune di Fisciano in zone prossime ai fondi ablati avevano all'epoca del decreto di esproprio, l'aliquota del 7,5%, “rappresentativa delle suscettività delle aree pertinenziali ad uffici”, il valore unitario delle particelle 666 e 634 per l'ipotesi in cui fossero state adibite alla realizzazione di cespiti di tale tipologia è pari ad euro 108,60/mq..
Il terzo procedimento estimativo di natura comparativa, correttamente fondato su atti pubblici di compravendita stipulati all'epoca dell'esproprio per beni analoghi per conformazione orografica, ubicazione nello stesso ambito territoriale e suscettività di trasformazione, ha permesso al consulente tecnico d'ufficio di determinare in euro
13,00/mq. il possibile valore unitario di mercato dei fondi in esame.
Effettuando la media equiponderale dei tre valori unitari di euro 81,25/mq., di euro
108,60/mq. e di euro 13,00/mq., il valore venale unitario dei fondi censiti nel catasto terreni del Comune di Fisciano al foglio 19, particelle 666 e 634, all'epoca dell'adozione del provvedimento ablatorio corrisponde a euro 67,61/mq., sicché l'indennità di esproprio dovuta al in rapporto alla quota di comproprietà di tali beni deve essere determinata Pt_1
8 in euro 219.428,25 (euro 67,61/mq. x 3.245,50 mq., pari alla quarta parte di mq. 12.982, di cui mq. 12.272 per l'intera particella 666 e mq. 710 per l'intera particella 634).
Per i fondi non suscettibili di trasformazione, vale a dire per quelli contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Fisciano al foglio 19, particelle 26 e 664, i criteri estimativi applicati dal consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di rinvio sono inutilizzabili, giacché fondati, il primo, sulla devalutazione, al momento dell'esproprio, del valore unitario tratto da offerte immobiliari all'attualità e, il secondo, sul valore agricolo medio dei suoli nel 2013 e, dunque, sulla base di un parametro meramente tabellare, ancorché corretto con l'applicazione di coefficienti di merito correlati alla vicinanza dei beni alla strada carrabile e al centro abitato.
Al fine di quantificare l'indennità di esproprio spettante al per le particelle 26 e Pt_1
664, possono essere utilizzati i valori venali unitari desunti dal precedente consulente tecnico d'ufficio, ing. nominato da questa Corte nel grado di giudizio Per_3 conclusosi con l'ordinanza impugnata in sede di legittimità, dagli atti pubblici di cessione volontaria per notaio da Eboli del 6 giugno 2012, rep. n. 22730 – racc. n. Persona_4
7063, del 13 dicembre 2012, rep. n. 23426 – racc. n. 7506, e del 21 febbraio 2013, rep. n.
23643 – racc. n. 7652, con i quali l' acquistava, ai Controparte_2
rispettivi prezzi di euro 34,00/mq., di euro 20,00/mq. e di euro 23,85/mq., fondi aventi caratteristiche similari a quelle proprie dei cespiti espropriati, che, per la loro ubicazione a confine con il campus universitario di Fisciano e a ridosso del centro urbano del Comune, riscontravano un particolare apprezzamento da parte del mercato.
Eseguendo la media equiponderale dei tre valori unitari di euro 34,00/mq., di euro
20,00/mq. e di euro 23,85/mq., il valore venale che i fondi contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Fisciano al foglio 19, particelle 26 e 664, avevano all'epoca dell'adozione del provvedimento ablatorio corrisponde ad euro 26,00/mq., con la conseguenza che l'indennità di esproprio dovuta al in rapporto alla quota di Pt_1
comproprietà di tali beni deve essere determinata in euro 106.873,00 (euro 26,00/mq. x
4.110,50 mq., pari alla quarta parte di mq. 16.442, di cui mq.
6.534 per l'intera particella
26 e mq.
9.908 per l'intera particella 664).
La complessiva indennità di esproprio di euro 326.301,25, di cui euro 219.428,25 per le particelle 666 e 634 ed euro 106.873,00 per le particelle 26 e 664, deve essere incrementata nella misura del 10%, a norma dell'art. 37, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, avendo l' offerto un'indennità provvisoria di euro 28.651,32, che, Controparte_2
attualizzata, risulta nettamente inferiore agli 8/10 di quella dovuta, sicché la somma
9 complessivamente spettante al per la perdita della quota di 1/4 della proprietà dei Pt_1
fondi in esame ammonta ad euro 358.931,37.
In ordine all'indennità di occupazione legittima, il ha diritto di ottenere, ai sensi Pt_1 dell'art. 50, comma 1, D.P.R. n. 327/2001, per il periodo compreso tra il 2 ottobre 2010, data dell'immissione in possesso dei fondi da parte della Pubblica Amministrazione, al 22 aprile 2013, giorno dell'emanazione del decreto di esproprio, la somma di euro 70.245,40
(1/12 x 1/12 x 326.301,25 x 31 mesi).
In definitiva, in favore del deve essere liquidata la complessiva somma di euro Pt_1
429.176,77, di cui euro 358.931,37 per indennità di esproprio (maggiorata del 10% ex art. 37, comma 2, D.P.R. n. 327/2001) ed euro 70.245,40 per indennità di occupazione legittima dal 2 ottobre 2010 al 21 aprile 2013, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., da calcolarsi, sull'importo di euro 358.931,37 (indennità di esproprio), dal 22 aprile 2013, data dell'adozione del provvedimento ablatorio, al momento del suo versamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, sull'importo di euro 27.191,77 (prima annualità di occupazione), dal 2 ottobre 2011 al momento del suo versamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, sull'importo di euro
27.191,77 (seconda annualità di occupazione), dal 2 ottobre 2012 al momento del suo versamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, e, sull'importo di euro 15.861,86 (ultimi sei mesi e diciannove giorni di occupazione), dal 21 aprile 2013 al momento del suo versamento presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con detrazione di quanto già depositato dall' , quale Ente Controparte_2
beneficiario del trasferimento coattivo dei fondi, in virtù dell'ordinanza resa da questa
Corte il 23/28 novembre 2016, cron. n. 7211.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nell'ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai suoi diversi gradi e alla loro conclusione, sicché non deve liquidarle con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione al suo epilogo, può legittimamente compensarle, in tutto o in parte, o, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al loro rimborso in favore della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2014, n.
19345; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906).
10 In tale prospettiva, le spese dell'intero giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull Controparte_2
e sul , che hanno infondatamente contrastato la
[...] Parte_2
domanda proposta dal e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello Pt_1
scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione del complessivo ammontare delle indennità di esproprio e di occupazione legittima dovute al privato, ed in rapporto all'attività difensiva dallo stesso espletata, per il grado conclusosi con l'ordinanza resa da questa Corte il 23/28 novembre 2016, cron. n. 7211, in euro 12.475,00, di cui euro 275,00 per esborsi ed euro 12.200,00 per compenso (euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.700,00 per la fase decisionale), per il grado di legittimità, in euro 9.736,00, di cui euro 1.236,00 per esborsi ed euro 8.500,00 per compenso (euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisionale), e, per la fase del rinvio, in euro 9.027,00, di cui euro 27,00 per esborsi ed euro 9.000,00 per compenso (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro
3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché dei punti 12 e 13 dell'allegata tabella.
Parimenti, in ossequio al principio sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono cedere definitivamente a carico dell' e del Controparte_2 Controparte_2 Parte_2
le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate da questa Corte, con decreto del 30 dicembre 2015/4 gennaio 2016, in euro 3.507,64, di cui euro 100,00 per esborsi ed euro
3.407,64 per compenso, oltre Cnp ed Iva, e, con decreto del 18 dicembre 2024, in euro
2.677,91, di cui euro 594,00 per esborsi ed euro 2.083,91 per compenso, oltre Cnp ed Iva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da il 17 luglio 2013 ai sensi degli artt. 54 D.P.R. n. Parte_1
327/2001 e 29 d.lgs. n. 150/2011, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, determina in euro 358.931,37 l'indennità di espropriazione per pubblica utilità dovuta a per la quota di 1/4 della Parte_1
proprietà dei fondi contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Fisciano al foglio
19, particelle 26, 664, 666 e 634, ed in euro 70.245,40 l'indennità di occupazione legittima di tali cespiti dal 2 ottobre 2010 al 21 aprile 2013, per complessivi euro
11 429.176,77, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., da calcolarsi, sull'importo di euro 358.931,37 (indennità di esproprio), dal 22 aprile 2013, data dell'adozione del provvedimento ablatorio, al momento del suo versamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, sull'importo di euro 27.191,77 (prima annualità di occupazione), dal 2 ottobre 2011 al momento del suo versamento presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, sull'importo di euro
27.191,77 (seconda annualità di occupazione), dal 2 ottobre 2012 al momento del suo versamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria
Territoriale dello Stato di Salerno, e, sull'importo di euro 15.861,86 (ultimi sei mesi e diciannove giorni di occupazione), dal 21 aprile 2013 al momento del suo versamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con detrazione di quanto già depositato dall' Controparte_2
, quale Ente beneficiario dell'esproprio, in esecuzione dell'ordinanza resa da
[...]
questa Corte il 23/28 novembre 2016, cron. n. 7211;
2. condanna l' , quale Ente beneficiario dell'esproprio, Parte_3
a depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria
Territoriale dello Stato di Salerno la somma di euro 429.176,77, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., da calcolarsi, sull'importo di euro 358.931,37
(indennità di esproprio), dal 22 aprile 2013, data dell'adozione del provvedimento ablatorio, al momento del suo versamento, sull'importo di euro 27.191,77 (prima annualità di occupazione), dal 2 ottobre 2011 al momento del suo versamento, sull'importo di euro 27.191,77 (seconda annualità di occupazione), dal 2 ottobre 2012 al momento del suo versamento, e, sull'importo di euro 15.861,86 (ultimi sei mesi e diciannove giorni di occupazione), dal 21 aprile 2013 al momento del suo versamento, con detrazione di quanto già corrisposto in esecuzione dell'ordinanza emanata da questa Corte il 23/28 novembre 2016, cron. n. 7211;
3. condanna l' e il , in via solidale, Parte_3 Parte_2
alla refusione, in favore di , delle spese dell'intero giudizio, che si Parte_1
liquidano, per il grado conclusosi con l'ordinanza resa da questa Corte il 23/28 novembre 2016, cron. n. 7211, in euro 12.475,00, di cui euro 275,00 per esborsi ed euro 12.200,00 per compenso difensivo (euro 3.500,00 per la fase di studio, euro
2.000,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.700,00 per la fase decisionale), per il grado di legittimità, in euro 9.736,00, di cui euro
12 1.236,00 per esborsi ed euro 8.500,00 per compenso difensivo (euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisionale), e, per la fase del rinvio, in euro 9.027,00, di cui euro 27,00 per esborsi ed euro 9.000,00 per compenso difensivo (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro
1.500,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile,
a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e dei punti 12 e 13 dell'allegata tabella;
4. pone definitivamente a carico dell' e del Controparte_2 Parte_2
le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate da questa Corte, con
[...]
decreto del 30 dicembre 2015/4 gennaio 2016, in euro 3.507,64, di cui euro 100,00 per esborsi ed euro 3.407,64 per compenso, oltre Cnp ed Iva, e, con decreto del 18 dicembre 2024, in euro 2.677,91, di cui euro 594,00 per esborsi ed euro 2.083,91 per compenso, oltre Cnp ed Iva.
Si comunichi.
Salerno, lì 18 dicembre 2024
Il Presidente
dott.ssa Maria Assunta Niccoli
13
II SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA (EX ARTT. 29 D.LGS N. 150/2011, 394 E 702 TER C.P.C.)
nella causa iscritta al n. 294/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
piazza XXIV Maggio, n. 26, cod. fisc. , rappresentato e difeso, in C.F._1
virtù di mandato in calce al ricorso in riassunzione di cui all'art. 392 c.p.c., dall'avv.
Marcello Fortunato, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via
SS. Martiri Salernitani, n. 31; ricorrente
E
1. , con sede in Fisciano, alla via Controparte_1
Giovanni Paolo II, n. 132, cod. fisc. , in persona del Rettore pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui domicilia, ope legis, al corso Vittorio Emanuele, n. 58;
2. , con sede in piazza G. Sessa, cod. fisc. e p. iva Parte_2
in persona del Sindaco pro tempore, dott. rappresentato e P.IVA_2 Persona_1
difeso, in virtù di deliberazione di Giunta n. 39 del 3 maggio 2023, e di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Angela Ferrara, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via A. Nifo, n. 2; resistenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter, comma 5, c.p.c. il 23/28 novembre 2016, cron. n. 7211, questa Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da
1 nei confronti del e dell' Parte_1 Parte_2 Controparte_2
, ex artt. 54 D.P.R. n. 327/2001 e 29 d.lgs. n. 150/2011, con ricorso depositato il
[...]
17 luglio 2013, così provvedeva: 1) determinava in euro 220.680,00 la giusta indennità di esproprio dovuta all'istante, quale comproprietario per la quota di 1/4, in relazione ai fondi contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Fisciano al foglio 19, particelle 26, 664,
666 e 634; 2) determinava in euro 44.933,58 l'indennità di occupazione dei predetti immobili;
3) ordinava al Comune di Fisciano e all' di Controparte_2
depositare, con vincolo di solidarietà, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di
Salerno, la differenza tra quanto eventualmente già versato a titolo provvisorio e la liquidata somma di euro 265.613,58, oltre interessi al tasso legale dalla data del decreto di esproprio, emesso dal Comune di Fisciano il 22 aprile 2013, e fino al momento della corresponsione del dovuto;
4) compensava tra le parti, nella misura di 1/3, le spese processuali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, condannando il e l' , in via solidale, alla refusione Parte_2 Controparte_2
della restante quota di 2/3 in favore del Pt_1
Con ordinanza n. 6948/2023, la Corte di Cassazione: 1) accoglieva il primo motivo del ricorso proposto dal con il quale era stata lamentata, ai sensi dell'art. 360, comma Pt_1
1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 37 D.P.R. n. 327/2001, 1 legge n. 338/2000, 10 decreto legge n. 47/2014, 6 e 7 legge n. 168/1999, per avere la Corte d'Appello ritenuto che i fondi espropriati fossero inedificabili, giacché ricadenti nella zona F/6 del piano regolatore generale del Comune di Fisciano, adibita ad edilizia scolastica, trascurando di considerare che tali suoli, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, erano destinati alla realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari e che, secondo le norme tecniche di attuazione, le relative modalità di edificazione erano contenute in un piano particolareggiato di iniziativa pubblica con previsione di interventi anche di privati;
2) rigettava il primo motivo del ricorso spiegato dal , con il quale Parte_2
l'Ente locale aveva eccepito, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 26 D.P.R. n. 327/2001 nonché delle disposizioni del D.P.R. n. 8/1972, del
D.P.R. n. 616/1977 e della legge n. 865/1971, per averlo la Corte d'Appello ritenuto legittimato passivo, unitamente all' , unica beneficiaria Controparte_2 dell'esproprio, rispetto alla pretesa indennitaria azionata dal 3) dichiarava Pt_1
assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso articolati dal e dal Pt_1 Parte_2 nonché quelli formulati dall' , giacché concernenti Controparte_2
questioni che avrebbe esaminato il giudice del rinvio, quali l'individuazione dei criteri di
2 stima dei fondi, l'eventuale incremento dell'indennità di esproprio a norma dell'art. 37, comma 2, D.P.R. n. 327/2001 e la quantificazione dell'indennità di occupazione legittima;
4) cassava l'ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, rinviando la causa alla
Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, per il riesame della domanda proposta dal e la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio. Pt_1
Con atto di citazione in riassunzione notificato il 14 marzo 2023, il introduceva il Pt_1
giudizio di rinvio onde ottenere, sulla base del principio sancito della Corte di Cassazione,
l'esatta determinazione delle indennità di esproprio e di occupazione dovutegli.
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 26 maggio 2023, l'
[...]
chiedeva l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio Controparte_2 diretta a quantificare l'indennità di esproprio spettante al alla stregua delle Pt_1
previsioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli gravanti sulle aree oggetto di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 5 giugno 2023, il Parte_2
, nel riportarsi integralmente alle argomentazioni difensive già articolate dinnanzi
[...]
a questa Corte e ai motivi del ricorso per cassazione dichiarati assorbiti, chiedeva il rigetto della domanda proposta dal Pt_1
La causa, istruita mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio finalizzata, alla luce dell'ordinanza n. 6948/2023 della Corte di Cassazione, ad una nuova quantificazione delle indennità di espropriazione e di occupazione dei fondi appartenuti al veniva trattenuta in decisione all'udienza del 17 ottobre 2024. Pt_1
In via preliminare, occorre osservare che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza impugnata per motivi di merito (il cosiddetto giudizio di rinvio “proprio”) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito che ha preceduto il giudizio di legittimità e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase dell'originario processo, che, pur essendo assoggettata, per ragioni di rito, alle norme riguardanti il corrispondente procedimento disposto dalla sentenza rescindente, ha natura rescissoria ed è destinata a concludersi con una pronuncia che, senza sostituirsi ad alcuna precedente sentenza, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., ai sensi del quale, nell'ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non si produce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma la sua inefficacia (cfr., ex plurimis, Cass. 23 settembre 2002, n. 13833; Cass.
28 gennaio 2005, n. 1824; Cass. ord. 20 aprile 2017, n. 10009; Cass. ord. 31 maggio 2021,
n. 15143), con la precisazione che, poiché la decisione di annullamento incide soltanto
3 sulle parti della decisione di merito cui si estende e, quindi, soltanto sulle parti cassate, i capi di una pronuncia non cassati non sono travolti dall'estinzione del processo ed acquistano autorità di giudicato (cfr. Cass. 31 agosto 2018, n. 21469).
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto o per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia o per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme restando le preclusioni e le decadenze già verificatesi;
nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e delle decadenze pregresse, sia consentita sulla base delle direttive fornite dalla decisione di legittimità (cfr., ex plurimis; Cass. 7 agosto 2014, n.
17790; Cass. 24 ottobre 2019, n. 27337; Cass. 14 gennaio 2020, n. 448).
In particolare, nel caso di annullamento per vizio di motivazione, la sentenza rescindente, nell'indicare i punti specifici della sua carenza o contraddittorietà, non limita il potere del giudice del rinvio all'esame soltanto di quelli individuati, da considerarsi come isolati dal restante materiale probatorio, ma gli riserva tutte le facoltà che gli competevano originariamente quale giudice di merito in relazione ai poteri di indagine e di valutazione della prova nell'ambito dello specifico capo annullato.
In quest'ultima ipotesi, poi, il giudice di rinvio, nel rinnovare il giudizio, è tenuto a motivare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici ed eliminando, a seconda dei casi, le contraddizioni e i difetti argomentativi riscontrati (cfr., ex plurimis, Cass. 14 giugno 2006, n. 13719; Cass. 29 maggio 2014, n. 12102; Cass. ord. 2 febbraio 2018, n. 2652).
Pertanto, i limiti e l'oggetto del giudizio di rinvio sono fissati esclusivamente dalla sentenza di cassazione, la quale non può essere stigmatizzata o elusa dal giudice del rinvio, neppure in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, fatta salva
4 soltanto l'ipotesi dell'inesistenza giuridica della pronuncia, o di constatato errore del principio di diritto affermato, la cui correttezza non è sindacabile neanche alla stregua di arresti giurisprudenziali espressi dalla Corte di legittimità in epoca precedente, coeva o successiva alla sua emanazione, così come, nel caso di annullamento della sentenza per vizi di motivazione, il giudice del rinvio non può compiere un nuovo e diverso accertamento dei fatti che siano stati accertati definitivamente e sui quali è stata fondata la pronuncia di annullamento (cfr., ex plurimis, Cass. 8 novembre 2005, n. 21664; Cass. 6 marzo 2012, n. 3458; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27343).
Proprio in ragione della struttura “chiusa” tipica del giudizio di rinvio, vale a dire della cristallizzazione delle posizioni delle parti nei termini in cui erano rimaste definite nelle precedenti fasi processuali fino al giudizio di cassazione e, più precisamente, fino all'ultimo momento utile nel quale le stesse potevano subire eventuali specificazioni (nei limiti e nelle forme previste per il giudizio di legittimità, come quelle stabilite dall'art. 372
c.p.c.), il giudice del rinvio può considerare fatti nuovi incidenti sulle ragioni delle parti, senza violare il divieto di esaminare punti non prospettati o prospettabili fino a quel momento, soltanto a condizione che si tratti di fatti dei quali, per essersi successivamente verificati, non era stata possibile l'allegazione, con l'eccezione che la nuova attività assertiva ed istruttoria non sia giustificata proprio dalle statuizioni rese dalla Corte di
Cassazione in sede di rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 30 ottobre 2003, n. 16294; Cass. 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. 11 maggio 2018, n. 11411).
Nessun limite valutativo sussiste, invece, per le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti, atteso che le stesse devono ritenersi, per definizione, non decise e, quindi, possono essere riproposte del tutto impregiudicate all'esame del giudice del rinvio (cfr., ex ceteris, Cass. 11 dicembre 1990,
n. 11767; Cass. 12 settembre 2011, n. 18677; Cass. 30 novembre 2017, n. 28751).
Nella fattispecie de qua agitur, con l'ordinanza n. 6948/2023, la Corte di Cassazione, in relazione al primo motivo di ricorso articolato dal il cui accoglimento ha Pt_1 comportato l'assorbimento di quelli con i quali anche il e l' Parte_2 CP_2
avevano censurato la liquidazione dell'indennità di esproprio compiuta da
[...]
questa Corte per i fondi censiti in catasto al foglio 19, particelle 26, 664, 666 e 634, dopo aver premesso che, “nonostante alcune indicazioni giurisprudenziali che talora ritengono sufficiente per escludere la edificabilità legale la destinazione urbanistica a servizi di pubblica utilità ‒ reputata di per sé incompatibile con la nozione tecnica di edificazione che, in quanto tale, sarebbe di per sé preclusa ai privati e, anche se consentita, (sarebbe)
5 limitata ad assicurare la fruizione pubblica degli spazi (cfr., con riferimento all'edilizia scolastica, Cass. n. 5247/2016, 14347/2012 ecc. che vi ricomprendono tutte le opere e attrezzature che hanno la funzione di integrare il complesso scolastico, es.: ristorante- mensa, zone di soggiorno e ricreative, auditorium, sale per mostre ecc.) ‒, è preferibile
l'orientamento secondo cui l'edificabilità legale non può essere aprioristicamente esclusa per il fatto che il bene espropriando sia destinato a scopi pubblici, dovendosi quantomeno verificare in concreto se la normativa pianificatoria applicabile ammetta o escluda
l'iniziativa dei privati nella realizzazione di quegli scopi, anche mediante forme di convenzionamento”, osservava che “la Corte territoriale, laddove ha ritenuto «[non] ipotizzabile alcuna attività privata [edificatoria] sia pure rivolta all'assolvimento mediato di bisogni pubblici», ha omesso di valutare la possibilità per i privati di concorrere all'attuazione del servizio di pubblica utilità connesso alla realizzazione del
Campus universitario in zona F6 attraverso appositi strumenti convenzionali (come nella specie, in cui le modalità erano contenute in un piano particolareggiato di iniziativa pubblica con previsione di «attuazione privata»), nonché di valutare le caratteristiche urbanistiche dell'area destinata a «residenze studentesche», «attrezzature di vendita al dettaglio», «attrezzature private di interesse generale» ecc., ove si ravvisano i caratteri di una edilizia residenziale di tipo sociale non dissimile dai piani di edilizia economica e popolare e, di conseguenza, è incorsa in violazione di norme di diritto”.
Ne deriva che questa Corte, quale giudice del rinvio, è tenuta a determinare l'indennità di esproprio dovuta al valorizzando, alla luce del decisum della Cassazione, Pt_1
l'accertata circostanza che, al momento dell'emanazione del decreto ablatorio, avvenuta il 22 aprile 2013, i fondi contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Fisciano al foglio
19, particelle 26, 664, 666 e 634, ricadevano nella zona F/6 del piano regolatore generale dell'Ente, destinata alla realizzazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari, e che, secondo le norme tecniche di attuazione, le modalità di edificazione di tale area territoriale erano contenute in un piano particolareggiato ad iniziativa pubblica con previsione di interventi anche da parte dei privati, sicché i beni controversi non potevano essere stimati come suoli a vocazione meramente agricola.
Proprio al fine di valorizzare le effettive potenzialità edificatorie dei fondi di cui trattasi, il consulente tecnico d'ufficio, ing. , nominato in sede di rinvio con ordinanza Per_2
del 6/8 luglio 2023, ha correttamente distinto, sotto il profilo estimativo, la porzione pianeggiante del compendio espropriato, costituita dalle particelle 666 (destinata attualmente a prato con installazioni impiantistiche) e 634 (allo stato adibita a fascia di
6 sosta laterale a servizio delle residenze universitarie, con funzione di camminamento pedonale e parcheggio), da quella particolarmente acclive e prossima all'alveo torrentizio
“Vallecara”, composta dalle particelle 26 e 664 (su cui insistono nocelleti), che, pur avendo la stessa destinazione urbanistica delle altre, sono connotate da caratteristiche geomorfologiche e dalla presenza di vincoli idrogeologici e boschivi che ne limitano le suscettività di trasformazione e, dunque, ne determinano un minor valore di mercato.
Pur essendo la consulenza tecnica d'ufficio predisposta in sede di rinvio pienamente condivisibile in ordine alla diversificazione, ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio, delle particelle dotate di una reale attitudine edificatoria rispetto a quelle prive di tale capacità in ragione della loro conformazione orografica e dei vincoli cui sono assoggettate, non possono essere integralmente recepiti i procedimenti estimativi utilizzati dall'ausiliario per individuare i valori venali unitari dei fondi ablati.
In particolare, dei quattro procedimenti valutativi su base comparativa impiegati dal consulente tecnico d'ufficio per quantificare il valore unitario di mercato dei fondi suscettibili di trasformazione (particelle 666 e 634), non può in alcun modo concorrere a determinare l'indennità di esproprio dovuta al il secondo, vale a dire quello fondato Pt_1
“sul valore a destinazione parcheggi scoperti”, giacché la stima è stata impropriamente compiuta sulla base dei dati desunti dal “Borsino Immobiliare” del 2024, poi devalutati al mese di aprile 2013, epoca del perfezionarsi della vicenda ablatoria.
Ed invero, in tema di liquidazione dell'indennità di esproprio, occorre fare riferimento soltanto al valore di mercato del bene alla data di emissione del provvedimento ablatorio, non essendo possibile determinarlo mediante la comparazione con il prezzo di cespiti omogenei o con il calcolo dei relativi costi di costruzione in un momento storico successivo, per poi devalutare il quantum ricavato attraverso l'uso degli indici Istat, atteso che il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, nonché di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta (cfr., ex plurimis, Cass. 17 luglio 2012, n.
12213; Cass. 21 settembre 2015, n. 18556; Cass. ord. 6 giugno 2019, n. 15412).
Per quanto attiene al primo procedimento estimativo, incentrato “sulla media delle principali fondi indirette per le unità immobiliari a destinazione residenziale”, dal calcolo del valore unitario di mercato dei fondi in questione deve essere espunto, per quanto innanzi evidenziato, quello risultante dalla devalutazione, alla data di emissione del decreto di esproprio, delle quotazioni degli appartamenti per civili abitazioni estrapolate
7 dal “Borsino Immobiliare” del 2024, mentre possono essere senz'altro assunti quali parametri di determinazione dell'indennità spettante al i dati tratti dall'O.M.I. per Pt_1
il I semestre 2013 (euro 1.675/mq.) e dalla fonte F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti
Immobiliari Professionali) per gli anni 2013 e 2014 (euro 1.575,00/mq.), per un valore unitario medio dei beni di euro 1.625,00.
Applicando al valore di mercato di euro 1.625,00, vale a dire a quello che gli appartamenti siti nel Comune di Fisciano in zone prossime ai fondi ablati avevano al momento della conclusione del procedimento ablatorio, il coefficiente di ragguaglio del 5%, rappresentativo “della suscettività dell'area pertinenziale … di manufatti abitativi”, il valore unitario delle particelle 666 e 634 nell'ipotesi in cui fossero state destinate all'edificazione di unità abitative risulta pari ad euro 81,25/mq..
In relazione al terzo procedimento estimativo, basato sull'ipotesi della destinazione dei fondi in oggetto “a suoli pertinenziali di attività, di impianti esterni, di uffici e studi universitari”, deve essere parimenti escluso dal calcolo del valore unitario di mercato quello scaturente dalla devalutazione, alla data dell'esproprio, delle quotazioni degli appartamenti ad uso ufficio desunte dal “Borsino Immobiliare” del 2024, mentre possono essere recepiti i parametri tratti dalla fonte F.I.A.I.P. (Federazione Italiana Agenti
Immobiliari Professionali) per gli anni 2013 e 2014, che consentono di individuare un valore venale unitario di euro 1.448,00.
Applicando al valore di mercato di euro 1.448,00, che le unità immobiliari ad uso ufficio ubicate nel Comune di Fisciano in zone prossime ai fondi ablati avevano all'epoca del decreto di esproprio, l'aliquota del 7,5%, “rappresentativa delle suscettività delle aree pertinenziali ad uffici”, il valore unitario delle particelle 666 e 634 per l'ipotesi in cui fossero state adibite alla realizzazione di cespiti di tale tipologia è pari ad euro 108,60/mq..
Il terzo procedimento estimativo di natura comparativa, correttamente fondato su atti pubblici di compravendita stipulati all'epoca dell'esproprio per beni analoghi per conformazione orografica, ubicazione nello stesso ambito territoriale e suscettività di trasformazione, ha permesso al consulente tecnico d'ufficio di determinare in euro
13,00/mq. il possibile valore unitario di mercato dei fondi in esame.
Effettuando la media equiponderale dei tre valori unitari di euro 81,25/mq., di euro
108,60/mq. e di euro 13,00/mq., il valore venale unitario dei fondi censiti nel catasto terreni del Comune di Fisciano al foglio 19, particelle 666 e 634, all'epoca dell'adozione del provvedimento ablatorio corrisponde a euro 67,61/mq., sicché l'indennità di esproprio dovuta al in rapporto alla quota di comproprietà di tali beni deve essere determinata Pt_1
8 in euro 219.428,25 (euro 67,61/mq. x 3.245,50 mq., pari alla quarta parte di mq. 12.982, di cui mq. 12.272 per l'intera particella 666 e mq. 710 per l'intera particella 634).
Per i fondi non suscettibili di trasformazione, vale a dire per quelli contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Fisciano al foglio 19, particelle 26 e 664, i criteri estimativi applicati dal consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di rinvio sono inutilizzabili, giacché fondati, il primo, sulla devalutazione, al momento dell'esproprio, del valore unitario tratto da offerte immobiliari all'attualità e, il secondo, sul valore agricolo medio dei suoli nel 2013 e, dunque, sulla base di un parametro meramente tabellare, ancorché corretto con l'applicazione di coefficienti di merito correlati alla vicinanza dei beni alla strada carrabile e al centro abitato.
Al fine di quantificare l'indennità di esproprio spettante al per le particelle 26 e Pt_1
664, possono essere utilizzati i valori venali unitari desunti dal precedente consulente tecnico d'ufficio, ing. nominato da questa Corte nel grado di giudizio Per_3 conclusosi con l'ordinanza impugnata in sede di legittimità, dagli atti pubblici di cessione volontaria per notaio da Eboli del 6 giugno 2012, rep. n. 22730 – racc. n. Persona_4
7063, del 13 dicembre 2012, rep. n. 23426 – racc. n. 7506, e del 21 febbraio 2013, rep. n.
23643 – racc. n. 7652, con i quali l' acquistava, ai Controparte_2
rispettivi prezzi di euro 34,00/mq., di euro 20,00/mq. e di euro 23,85/mq., fondi aventi caratteristiche similari a quelle proprie dei cespiti espropriati, che, per la loro ubicazione a confine con il campus universitario di Fisciano e a ridosso del centro urbano del Comune, riscontravano un particolare apprezzamento da parte del mercato.
Eseguendo la media equiponderale dei tre valori unitari di euro 34,00/mq., di euro
20,00/mq. e di euro 23,85/mq., il valore venale che i fondi contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Fisciano al foglio 19, particelle 26 e 664, avevano all'epoca dell'adozione del provvedimento ablatorio corrisponde ad euro 26,00/mq., con la conseguenza che l'indennità di esproprio dovuta al in rapporto alla quota di Pt_1
comproprietà di tali beni deve essere determinata in euro 106.873,00 (euro 26,00/mq. x
4.110,50 mq., pari alla quarta parte di mq. 16.442, di cui mq.
6.534 per l'intera particella
26 e mq.
9.908 per l'intera particella 664).
La complessiva indennità di esproprio di euro 326.301,25, di cui euro 219.428,25 per le particelle 666 e 634 ed euro 106.873,00 per le particelle 26 e 664, deve essere incrementata nella misura del 10%, a norma dell'art. 37, comma 2, D.P.R. n. 327/2001, avendo l' offerto un'indennità provvisoria di euro 28.651,32, che, Controparte_2
attualizzata, risulta nettamente inferiore agli 8/10 di quella dovuta, sicché la somma
9 complessivamente spettante al per la perdita della quota di 1/4 della proprietà dei Pt_1
fondi in esame ammonta ad euro 358.931,37.
In ordine all'indennità di occupazione legittima, il ha diritto di ottenere, ai sensi Pt_1 dell'art. 50, comma 1, D.P.R. n. 327/2001, per il periodo compreso tra il 2 ottobre 2010, data dell'immissione in possesso dei fondi da parte della Pubblica Amministrazione, al 22 aprile 2013, giorno dell'emanazione del decreto di esproprio, la somma di euro 70.245,40
(1/12 x 1/12 x 326.301,25 x 31 mesi).
In definitiva, in favore del deve essere liquidata la complessiva somma di euro Pt_1
429.176,77, di cui euro 358.931,37 per indennità di esproprio (maggiorata del 10% ex art. 37, comma 2, D.P.R. n. 327/2001) ed euro 70.245,40 per indennità di occupazione legittima dal 2 ottobre 2010 al 21 aprile 2013, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., da calcolarsi, sull'importo di euro 358.931,37 (indennità di esproprio), dal 22 aprile 2013, data dell'adozione del provvedimento ablatorio, al momento del suo versamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, sull'importo di euro 27.191,77 (prima annualità di occupazione), dal 2 ottobre 2011 al momento del suo versamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, sull'importo di euro
27.191,77 (seconda annualità di occupazione), dal 2 ottobre 2012 al momento del suo versamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, e, sull'importo di euro 15.861,86 (ultimi sei mesi e diciannove giorni di occupazione), dal 21 aprile 2013 al momento del suo versamento presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con detrazione di quanto già depositato dall' , quale Ente Controparte_2
beneficiario del trasferimento coattivo dei fondi, in virtù dell'ordinanza resa da questa
Corte il 23/28 novembre 2016, cron. n. 7211.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nell'ipotesi di cassazione della sentenza, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, deve attenersi al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo piuttosto che ai suoi diversi gradi e alla loro conclusione, sicché non deve liquidarle con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione al suo epilogo, può legittimamente compensarle, in tutto o in parte, o, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al loro rimborso in favore della controparte (cfr., ex plurimis, Cass. 12 settembre 2014, n.
19345; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20289; Cass. ord. 8 novembre 2022, n. 32906).
10 In tale prospettiva, le spese dell'intero giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono gravare sull Controparte_2
e sul , che hanno infondatamente contrastato la
[...] Parte_2
domanda proposta dal e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello Pt_1
scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione del complessivo ammontare delle indennità di esproprio e di occupazione legittima dovute al privato, ed in rapporto all'attività difensiva dallo stesso espletata, per il grado conclusosi con l'ordinanza resa da questa Corte il 23/28 novembre 2016, cron. n. 7211, in euro 12.475,00, di cui euro 275,00 per esborsi ed euro 12.200,00 per compenso (euro 3.500,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.700,00 per la fase decisionale), per il grado di legittimità, in euro 9.736,00, di cui euro 1.236,00 per esborsi ed euro 8.500,00 per compenso (euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisionale), e, per la fase del rinvio, in euro 9.027,00, di cui euro 27,00 per esborsi ed euro 9.000,00 per compenso (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro
3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n.
55/2014 nonché dei punti 12 e 13 dell'allegata tabella.
Parimenti, in ossequio al principio sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., devono cedere definitivamente a carico dell' e del Controparte_2 Controparte_2 Parte_2
le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate da questa Corte, con decreto del 30 dicembre 2015/4 gennaio 2016, in euro 3.507,64, di cui euro 100,00 per esborsi ed euro
3.407,64 per compenso, oltre Cnp ed Iva, e, con decreto del 18 dicembre 2024, in euro
2.677,91, di cui euro 594,00 per esborsi ed euro 2.083,91 per compenso, oltre Cnp ed Iva.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da il 17 luglio 2013 ai sensi degli artt. 54 D.P.R. n. Parte_1
327/2001 e 29 d.lgs. n. 150/2011, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, determina in euro 358.931,37 l'indennità di espropriazione per pubblica utilità dovuta a per la quota di 1/4 della Parte_1
proprietà dei fondi contraddistinti nel catasto terreni del Comune di Fisciano al foglio
19, particelle 26, 664, 666 e 634, ed in euro 70.245,40 l'indennità di occupazione legittima di tali cespiti dal 2 ottobre 2010 al 21 aprile 2013, per complessivi euro
11 429.176,77, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., da calcolarsi, sull'importo di euro 358.931,37 (indennità di esproprio), dal 22 aprile 2013, data dell'adozione del provvedimento ablatorio, al momento del suo versamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, sull'importo di euro 27.191,77 (prima annualità di occupazione), dal 2 ottobre 2011 al momento del suo versamento presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, sull'importo di euro
27.191,77 (seconda annualità di occupazione), dal 2 ottobre 2012 al momento del suo versamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria
Territoriale dello Stato di Salerno, e, sull'importo di euro 15.861,86 (ultimi sei mesi e diciannove giorni di occupazione), dal 21 aprile 2013 al momento del suo versamento presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno, con detrazione di quanto già depositato dall' Controparte_2
, quale Ente beneficiario dell'esproprio, in esecuzione dell'ordinanza resa da
[...]
questa Corte il 23/28 novembre 2016, cron. n. 7211;
2. condanna l' , quale Ente beneficiario dell'esproprio, Parte_3
a depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria
Territoriale dello Stato di Salerno la somma di euro 429.176,77, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ., da calcolarsi, sull'importo di euro 358.931,37
(indennità di esproprio), dal 22 aprile 2013, data dell'adozione del provvedimento ablatorio, al momento del suo versamento, sull'importo di euro 27.191,77 (prima annualità di occupazione), dal 2 ottobre 2011 al momento del suo versamento, sull'importo di euro 27.191,77 (seconda annualità di occupazione), dal 2 ottobre 2012 al momento del suo versamento, e, sull'importo di euro 15.861,86 (ultimi sei mesi e diciannove giorni di occupazione), dal 21 aprile 2013 al momento del suo versamento, con detrazione di quanto già corrisposto in esecuzione dell'ordinanza emanata da questa Corte il 23/28 novembre 2016, cron. n. 7211;
3. condanna l' e il , in via solidale, Parte_3 Parte_2
alla refusione, in favore di , delle spese dell'intero giudizio, che si Parte_1
liquidano, per il grado conclusosi con l'ordinanza resa da questa Corte il 23/28 novembre 2016, cron. n. 7211, in euro 12.475,00, di cui euro 275,00 per esborsi ed euro 12.200,00 per compenso difensivo (euro 3.500,00 per la fase di studio, euro
2.000,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 3.700,00 per la fase decisionale), per il grado di legittimità, in euro 9.736,00, di cui euro
12 1.236,00 per esborsi ed euro 8.500,00 per compenso difensivo (euro 4.000,00 per la fase di studio, euro 3.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisionale), e, per la fase del rinvio, in euro 9.027,00, di cui euro 27,00 per esborsi ed euro 9.000,00 per compenso difensivo (euro 2.500,00 per la fase di studio, euro
1.500,00 per la fase introduttiva, euro 3.000,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile,
a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e dei punti 12 e 13 dell'allegata tabella;
4. pone definitivamente a carico dell' e del Controparte_2 Parte_2
le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate da questa Corte, con
[...]
decreto del 30 dicembre 2015/4 gennaio 2016, in euro 3.507,64, di cui euro 100,00 per esborsi ed euro 3.407,64 per compenso, oltre Cnp ed Iva, e, con decreto del 18 dicembre 2024, in euro 2.677,91, di cui euro 594,00 per esborsi ed euro 2.083,91 per compenso, oltre Cnp ed Iva.
Si comunichi.
Salerno, lì 18 dicembre 2024
Il Presidente
dott.ssa Maria Assunta Niccoli
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