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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 15/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6892/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Vittorio Veneto n. 19;
e nato a [...], il [...] e residente a [...]d'Argon Controparte_1
(BG), alla via Vittorio Veneto n. 19, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. RAVASIO MARIA CHIARA, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Villa di Serio (BG), alla via Muraglione n. 2,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per i ricorrenti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 11/11/2024, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in data
28/06/2012 nel Comune di San Paolo d'Argon (BG) (dati trascrizione: anno 2012; atto n. 6, Parte II,
Serie A) e che dalla loro unione nasceva il figlio (n. il 28/08/2013) e la figlia (n. il Per_1 Per_2
27/06/2015). Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio, visto il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Testimone_1 CodiceFiscale_1
e C.F. ) alle condizioni di cui al ricorso;
Controparte_1 CodiceFiscale_2
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Paolo d'Argon (BG) (dati trascrizione: anno 2012; atto n. 6, Parte II, Serie A).
Così deciso in camera di consiglio il 19/12/2024
IL PRESIDENTE
Cesare de Sapia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Cesare de Sapia Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dott.ssa Valeria Gaburro Giudice on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa ex art. 473-bis.51 c.p.c. da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Vittorio Veneto n. 19;
e nato a [...], il [...] e residente a [...]d'Argon Controparte_1
(BG), alla via Vittorio Veneto n. 19, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. RAVASIO MARIA CHIARA, elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Villa di Serio (BG), alla via Muraglione n. 2,
-Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni: per i ricorrenti, come da ricorso introduttivo;
per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 11/11/2024, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., regolarmente depositato e personalmente sottoscritto, i coniugi menzionati in epigrafe hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della separazione personale alle condizioni da questi concordate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Dai documenti prodotti risulta che gli odierni ricorrenti contraevano matrimonio concordatario in data
28/06/2012 nel Comune di San Paolo d'Argon (BG) (dati trascrizione: anno 2012; atto n. 6, Parte II,
Serie A) e che dalla loro unione nasceva il figlio (n. il 28/08/2013) e la figlia (n. il Per_1 Per_2
27/06/2015). Entrambi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendo oramai divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151, co. 1 c.c., secondo quanto riferito dai coniugi.
La domanda congiunta delle parti indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, né con norme imperative, il Collegio, visto il parere favorevole del P.M., ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., data la condivisa regolamentazione della responsabilità genitoriale che appare conforme all'interesse attuale dei figli minori.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento delle istanze congiuntamente avanzate.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Testimone_1 CodiceFiscale_1
e C.F. ) alle condizioni di cui al ricorso;
Controparte_1 CodiceFiscale_2
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R. 3/11/2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di San Paolo d'Argon (BG) (dati trascrizione: anno 2012; atto n. 6, Parte II, Serie A).
Così deciso in camera di consiglio il 19/12/2024
IL PRESIDENTE
Cesare de Sapia