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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/03/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9067/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9067/2023 tra MA AN
ATTORE/I e
OR IS AR AG EN IE
CONVENUTO/I
Oggi 13 marzo 2025 ore 9.30 innanzi al dott. Maria Gabriella Mariconda, sono comparsi:
Per MA AN l'avv. CRISTINA MICCO la quale si riporta agli atti e precisa come da foglio depositato e fa presente che in merito alla responsabilità da infiltrazioni ricorda le SU 9449 del 2016 identifica la responsabilità delle infiltrazioni provenienti da lastrico solare ai sensi dell'art. 2051 e la stessa sentenza prevede l'operatività del criterio di ripartizione di cui all'art. 1226 cc solo quando non sia provata la riconducibilità del danno al fatto del proprietario. Leggendo la CTU emerge che la causa delle infiltrazioni sono individuate nell'inadeguatezza della pendenza, nella non perfetta messa in opera e principalmente nella presenza del profilato metallico che impedisce il regolare smaltimento delle acque, profilato metallico che non ha funzione di copertura per cui la responsabilità è dei soli proprietari del lastrico.
Per OR IS l'avv. MARIANNA GALIMBERTI la quale si riporta alle difese svolte in atti e al foglio di pc depositato, ricorda che le infiltrazioni sono antecedenti di molto rispetto all'acquisto dell'unità da parte di SA che è pertanto esente da addebiti;
insiste sulla domanda di manleva nonché alla riconvenzionale nei confronti della convenuta battaglia. Per AR AG l'avv. ROBERTO UGLIOTTI e l'avv. ALBERTO UNGARELLI che insistono nelle difese si richiamano alle conclusioni già precisate e per quanto riguarda la posizione di SA, rispetto al riconoscimento della manleva insistono sulle difese.
pagina 1 di 15 Per EN IE l'avv. VALERIA ALBERTI che si riporta alla precisazione delle conclusioni già precisate e alle difese come in atti anche in relazione alle odierna deduzioni
I procuratori delle parti precisano le conclusioni richiamando quelle in atti e che sono riportate nell'epigrafe della sentenza
Il presidente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maria Gabriella Mariconda
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Monza Terza Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Maria Gabriella Mariconda ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9067/2023 R.G. promossa da: MA AN ([...]) assistito e difeso dall'avv. CRISTINA MICCO presso il cui studio di Monza, Via Anita Garibaldi 1 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti-; RICORRENTE
contro
: OR IS, (C.F. [...]) assistito e difeso dall'avv. Marianna GALIMBERTI di Monza, presso il cui studio di Via Beethoven 2/4 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti- e
contro
AR AG ([...]) rappresentata e difesa dagli avv.ti ER Ugliotti e Alberto Ungarelli di Lissone presso il cui studio di Via Luigi Negrelli n.11 è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti e
contro
EN IE ([...]) rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Alberti di Monza, presso il cui studio di Via Don Minzoni 22 è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
RESISTENTI Oggetto: risarcimento dei danni da infiltrazioni Le parti così precisavano le rispettive conclusioni: Per parte ricorrente Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ritenuta la propria competenza, così giudicare: nel merito: a) accertare e dichiarare che la responsabilità, solidale, per le infiltrazioni nell'unità immobiliare di proprietà del sig. RC AN sita in Lissone, Via Borsieri n. 14 al piano terra è imputabile alle convenute e al convenuto in qualità di comproprietari delle unità immobiliari sovrastanti per i titoli e i periodi indicati in narrativa e, conseguentemente, per quanto di competenza di ciascuno ratione temporis;
pagina 3 di 15 b) condannare la signora EN TR e il signor RE SA, attuali proprietari del lastrico individuato al catasto dei fabbricati del Comune di Lissone al foglio 40, particella 30 sub 726 (TR) e 724 (SA), in solido tra loro, a realizzare le opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni, come individuate nella relazione del CTU, Arch. Massimo Perego e, in particolare, avuto riguardo alle opere indicate nella tabella a pagina della relazione, assegnando loro un termine per la realizzazione di dette opere;
c) condannare le convenute, signora EN TR e SA TT in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal sig. RC AN a seguito delle infiltrazioni quantificati dal CTU Arch. Massimo Perego in € 1.674,57 o nella diversa soma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre IVA come per legge, oltre rivalutazione e interessi legali e la convenuta EN TR e il convenuto RE SA per i danni verificatisi successivamente;
d) accertare e dichiarare che la responsabilità per lo sgocciolamento di acque nere nella porzione delle proprietà del sig. RC AN sita in Lissone, Via Borsieri n. 14 al piano terra è imputabile alla convenuta EN TR in qualità di proprietaria dell'unità immobiliare sovrastante cui pertiene il tubo di scarico da cui detto sgocciolamento proviene e, conseguentemente, condannare la convenuta EN TR a realizzare le opere necessarie per l'eliminazione dello sgocciolamento come individuate nella relazione del CTU Arch. Massimo Perego e, in particolare, avuto riguardo alle opere indicate nella tabella a pagina 21 della relazione assegnando alla stessa un termine per la realizzazione di detta opera;
f) condannare la convenuta EN TR al danno subito dal sig. RC AN a causa dello sgocciolamento di acque nere sulla sua proprietà da quantificarsi in via equitativa;
g) porre a carico delle convenute EN TR e SA TT, in solido tra loro, il costo della CTU, così come liquidate dal Tribunale di sede di ATP e anticipate dal ricorrente e condannare le convenute, sempre in solido tra loro, al pagamento di complessivi € 3.049,25, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalle date dei singoli pagamenti al saldo;
h) Condannare la convenuta EN TR e il convenuto RE SA, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 614 bis cpc al pagamento di una somma pari ad almeno € 100,00 die per ogni eventuale ritardo nell'esecuzione della sentenza di condanna all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e la sola signora EN TR ai sensi dell'art. 614 bis cpc al pagamento di una somma pari ad almeno € 100,00 die per ogni eventuale ritardo nell'esecuzione della sentenza di condanna all'eliminazione delle cause dello sgocciolamento dal tubo di scarico di sua pertinenza. In via istruttoria: si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova, testimoniale e per interpello:
1) Vero che nell'autunno del 2021 il signor AN rilevava la presenza nel suo laboratorio sito in Lissone Via Borsieri 14 al piano terreno di infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante lastrico di copertura di cui le resistenti sono proprietarie come da fotografie che mi si rammostrano (doc. n. 4 fascicolo ATP)?.
2) Vero che il sig. AN segnalava nel mese di ottobre 2021 verbalmente alle signore TT e TR, proprietarie degli appartamenti e del terrazzo sovrastanti, la presenza di infiltrazioni nel laboratorio di sua proprietà?
pagina 4 di 15 3) Vero che nell'autunno del 2022 in corrispondenza delle piogge del periodo le infiltrazioni si espandevano?
4) Vero che nell'autunno del 2022 si manifestava il gocciolamento di acque nere dalla tubatura di scarico che corre all'esterno della proprietà TR e sopra la proprietà AN, in corrispondenza della porta di ingresso, come da fotografie che mi si rammostrano (doc. n. 11 fascicolo ATP).
5) Vero che lo stato dei luoghi era oggetto di sopralluogo, in contraddittorio con l'arch. Porta incaricato dalla proprietà TT, e valutazione da parte dell'arch. Ariberto Fari di Seregno in data 15.3.2022?
6) Vero che l'arch. Fari individuava la causa delle infiltrazioni in una non corretta esecuzione della impermeabilizzazione in guaina bituminosa del lastrico solare, che risulta non regolarmente raccordata nel canale perimetrale di raccolta delle acque meteoriche.
7) Vero che il risvolto risulta inoltre interrotto in più punti dagli ancoraggi del parapetto in ferro?
8) Vero che le infiltrazioni hanno provocato e continuano a provocare nei locali di proprietà del sig. AN il deterioramento della muratura con distacco dell'intonaco e formazione di muffe e le infiltrazioni hanno raggiunto la linea luce?
9) Vero che dal tubo di scarico della proprietà TR proviene sgocciolamento di acque nere che cade in corrispondenza di un ingresso al laboratorio di proprietà AN?
10) Vero che in data 30 novembre 2023, mentre mi trovavo avanti all'ingresso del magazzino del signor AN in Lissone Via Borsieri 14 venivo raggiunto da gocce di liquido maleodorante proveniente dal tubo di scarico di colore nocciola sovrastante l'ingresso?
11) Vero che nell'autunno 2023, dopo le piogge di ottobre e novembre, l'umidità presente sul soffitto e sulla parte del laboratorio del signor AN si è estesa ed ha raggiunto la linea luce come da fotografie che mi si rammostrano? Si indicano come testimoni: Arch. Ariberto Fari residente in Seregno, Arch. Daniela Cassanmagnago residente in Seregno, RE IL residente in Lissone. Per parte il sig. SA: In via preliminare e pregiudiziale:
• ai sensi dell'art. 281 undecies comma IV comma c.p.c. autorizzare il convenuto sig. SA RE alla chiamata in causa del terzo, sig.ra TT SA, residente in [...], per le ragioni esposte in atti;
• ai sensi dell'art. 281 undecies comma IV comma c.p.c. autorizzare il convenuto sig. SA RE alla chiamata in causa del terzo, sig.ra TR EN, residente in [...] per le ragioni esposte in atti;
per l'effetto,
• disporre nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione dei terzi. Nel merito, rispetto alle domande del ricorrente:
• rigettare le domande del ricorrente nei confronti del sig. SA RE;
in subordine:
• condannare la sig.ra TT SA e la sig.ra TR EN a manlevare il sig. SA dal risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi del sig. AN, come saranno accertati in corso di causa, anche in caso di mancata esecuzione dei lavori di rifacimento del lastrico solare, e da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dai vizi e difetti del lastrico solare, pagina 5 di 15 ove accertata e ritenuta sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. e in ragione della previsione di cui all'art. 1126 c.c.;
Nel merito, rispetto alla domanda di riduzione del prezzo e di risarcimento danni nei confronti della sig.ra TT:
• ai sensi degli artt. 1490 – 1492 c.c., accertati i vizi e difetti della cosa venduta, accogliere la domanda di riduzione del prezzo di vendita dell'immobile di Lissone (MB), via Borsieri n. 14 acquistato dal sig. SA RE e per l'effetto condannare la sig.ra TT SA alla restituzione dell'importo che sarà accertato in corso di causa ovvero quantificato secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, tenuto conto del costo per il rifacimento del lastrico solare;
• ai sensi degli artt. 1490 e 1494 c.c., accertati i vizi e difetti della cosa venduta, condannare la sig.ra SA TT al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. SA RE come saranno accertati in corso di causa e comunque quantificabili nel costo necessario per il rifacimento del lastrico solare e nelle spese legali per la difesa in giudizio e per l'assistenza legale in sede di mediazione civile non obbligatoria e dei danni patrimoniali in caso di ritardo ovvero mancata esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e difetti del lastrico solare. In via istruttoria: ai fini della domanda ex art. 1492 – 1494 c.c., si chiede prova per interpello della convenuta sig.ra TT SA sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che durante le trattative di vendita dell'immobile di via Borsieri n. 14 a Lissone e anche in sede di rogito notarile, ero al corrente delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, infiltrazioni presenti già nel 2022, così come ero a conoscenza del giudizio di ATP introdotto dal sig. AN avanti il Tribunale di Monza e dei danni da questi subiti, avendo presenziato personalmente al sopralluogo del 07.02.2023 nel quale mi riservavo di nominare un CTP e un legale di fiducia (come da doc. 3 di parte SA che mi si rammostra); vero che anche mio marito era al corrente della situazione di cui sopra”;
2) “Vero che, pur sapendo delle infiltrazioni e dei danni alla proprietà AN e pur sapendo del giudizio di ATP, avendo presenziato personalmente alle operazioni peritali in loco, omettevo di indicare e riferire tali circostanze, sia durante le trattative che in sede di rogito notarile, all'acquirente, sig. SA RE, il quale veniva a conoscenza del contenuto della CTU a fronte delle missive del legale del sig. AN (come da doc. 4 di parte SA che mi si rammostra);
3) “Vero che nel 2022 non appena il sig. AN ha lamentato le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare mio marito è intervenuto con alcuni interventi manutentivi sulla porzione di lastrico di mia proprietà al fine di rimediare alle infiltrazioni e ripristinare il lastrico”;
4) “Vero che in data 23.06.2023 (come da doc. 5 di parte SA che mi si rammostra) il sig. SA contattava mio marito dopo aver ricevuto entrambe le lettere del legale del sig. AN del 16.06.2023 e del 21.06.2023 (come da doc. 4 di parte SA che mi si rammostra) ed aver appreso, leggendo il contenuto della CTU (allegata alla missiva dell'avv. Micco del 21.06.2023), che l'intero lastrico solare (compresa la porzione di mia proprietà) presentava vizi e difetti che avevano arrecato danni alla proprietà AN;
vero che in quell'occasione il sig. SA apprendeva anche della pendenza del giudizio di ATP che era stato introdotto dal sig. AN nei miei confronti e di cui ero al corrente e che ho pagina 6 di 15 sottaciuto all'acquirente anche in sede di rogito notarile e fino alla ricezione da parte del sig. SA delle sopracitate missive del legale del sig. AN;
Si chiede prova per interpello del sig. AN RC sul seguente capitolo di prova:
5) “Vero che le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare risalgono al 2022 e vero che la sig.ra TT e il marito erano al corrente di dette infiltrazioni e dei vizi e difetti del lastrico solare tanto che il marito della sig.ra TT, già nel 2022, era intervenuto per tentare di riparare la porzione di lastrico solare di proprietà TT”;
6) “Vero che nel corso del giudizio di ATP la sig.ra TT ha presenziato personalmente alle operazioni peritali, sebbene sia rimasta contumace nel giudizio di ATP, e dunque era al corrente che il lastrico solare presentava vizi e difetti e doveva essere rifatto”. Si chiede prova per testi del sig. ER, marito della sig.ra TT, sui seguenti capitoli di prova:
7) “Vero che ero al corrente delle infiltrazioni del lastrico solare e dei danni alla proprietà AN già nel 2022, ancor prima dell'introduzione del giudizio di ATP promosso dal sig. AN nei confronti di mia moglie, proprietaria dell'immobile di Lissone, via Borsieri n. 14 sino al 10.05.2023;
8) “Vero che a causa delle infiltrazioni e a seguito dei danni lamentati dal sig. AN avevo eseguito nel 2022 alcuni interventi manutentivi per cercare di eliminare il problema delle infiltrazioni, invano”;
9) “Vero che il sig. SA RE mi contattava via whatsapp (come da doc. 5 di parte SA che mi si rammostra) il 23.06.2023 per dirmi di aver appreso del giudizio di ATP e della CTU, di cui era all'oscuro e che mia moglie aveva sottaciuto durante le trattative e in sede di rogito notarile, fino alle comunicazioni dell'avv. Micco del 16.06.2023 e del 21.06.2023 ricevute anche da mia moglie”. Si chiede prova per testi del sig. EN BI Vincenzo, quale mediatore immobiliare, titolare della omonima ditta individuale con sede in Triuggio (MB), via Don Gnocchi n. 21, e del sig. RK CA, gente immobiliare e collaboratore dell'agenzia del sig. EN BI Vincenzo, che si è occupato delle trattative di vendita, sui seguenti capitoli di prova: 10) “Vero che in data 29.06.2023 (come da doc. 6 di parte SA che mi si rammostra), il sig. SA contattava l'agenzia immobiliare, nella persona dell'agente immobiliare, sig. RK, per comunicare di aver ricevuto dal legale del sig. AN (quale doc. 4 di parte SA che mi si rammostra) una CTU riguardante il giudizio di ATP che l'odierno ricorrente, sig. AN, aveva promosso contro la venditrice, sig.ra TT;
vero che in quell'occasione il sig. RK riferiva che l'agenzia immobiliare e lo stesso agente immobiliare che si era occupato della vendita erano all'oscuro della causa di ATP, della CTU (quale doc. 2 di parte SA che mi si rammostra) e della partecipazione della sig.ra TT al sopralluogo del 07.02.2023 (quale doc. 3 di parte SA che mi si rammostra) e, comunque, suggerivano al sig. SA di trovare un accordo con la sig.ra TT. Ci si oppone alla prova testimoniale di parte ricorrente come formulata nel ricorso introduttivo, ritenuta dirimente la CTU del giudizio di ATP. Laddove necessario si chiede disporsi ispezione dei luoghi ai sensi dell'art. 258 c.p.c. da parte del Giudice Istruttore anche con l'assistenza del Ctu già nominato in sede di ATP. Ci si oppone alla prova per interpello del convenuto, sig. SA, sulle circostanze capitolate da parte ricorrente a lui non note né riferibili. pagina 7 di 15 Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria. Si chiede che venga acquisito d'ufficio il fascicolo telematico del giudizio di ATP promosso dal sig. AN. Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e documentare ex art. 281 duodecies c.p.c. in risposta alle difese avversarie. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari ex DM 147/2022 Per la sig.ra SA TT Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa l'istruttoria occorrente, così giudicare: nel merito: a) accertare e dichiarare la natura condominiale, a tutti gli effetti di legge, del compendio immobiliare sito in Lissone in via Borsieri, n. 14, di proprietà dei condomini signori RC AN, EN TR, RE SA (dante causa SA TT); b) disporre l'attribuzione proporzionale delle spese per l'esecuzione delle opere, necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni, come individuate nella relazione del CTU, applicando la modalità di ripartizione secondo la norma di cui all'art. 1126 c.c.; c) disporre l'attribuzione proporzionale delle spese per il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, come individuate nella relazione del CTU, applicando la modalità di ripartizione secondo la norma di cui all'art. 1126 c.c.; d) disporre l'attribuzione proporzionale delle spese per il costo della CTU pari a € 3.049,25, così come liquidate dal Tribunale in sede di ATP, applicando – per analogia legis - la modalità di ripartizione secondo la norma di cui all'art. 1101 c.c.; in via istruttoria: si chiede di ammettersi i seguenti capitoli di prova testimoniali e per interpello:
1) Vero che durante il sopralluogo effettuato dai due architetti Ariberto Fari ed Egidio Porta, non emergevano segni di degrado sulla parte di lastrico di proprietà della resistente che potessero giustificare le infiltrazioni?
2) Vero che emergevano evidenti segni di degrado sulla sola porzione di pertinenza della proprietà TR? Sui precedenti capitoli di prova 1) e 2) si indica a teste: Arch. Egidio Porta
3) Vero che le infiltrazioni interessanti la proprietà del ricorrente erano già manifeste prima della cessione dell'immobile alla sig.ra SA TT avvenuta in data 16 luglio 2021? Sul capitolo di prova 3) si indica a teste il Sig. NG AN Con esplicita e più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e formulare istanze istruttorie e con ogni e più ampia riserva istruttoria di integrazione anche alla luce delle istanze istruttorie svolte dalle controparti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio oltreché della procedura medio-conciliativa promossa dalla resistente. Per la sig.ra EN TR Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, nel merito così giudicare:
▪ rigettare le domande tutte formulate da parte ricorrente nei confronti dell'odierna convenuta, poiché infondate in fatto e di diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
pagina 8 di 15 ▪ nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle ragioni esposte da parte ricorrente, Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- dichiarato, alla luce della relazione peritale del CTU Arch. Massimo Perego resa all'esito del procedimento per ATP rubricato al n. R.G. 9781/2022, che le cause delle infiltrazioni lamentate dal ricorrente sono dovute a difetti strutturali e vizi di originaria progettazione ed esecuzione del lastrico solare, - altresì dichiarato che il lastrico solare è da ritenersi parte comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., stabilire, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1126 c.c. e 68 disp. att. c.c., l'esatta ripartizione tra i signori RC AN, RE SA, SA TT e EN TR delle spese tutte indicate dal CTU, relative alle opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni, alla riparazione dei danni conseguenti e alla rifusione delle spese di ATP e di CTU, tenuto conto dei rispettivi titoli e periodi di competenza ratione temporis. In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente articolare, dedurre, opporre, eccepire, produrre, formulare istanze anche istruttorie, articolare altre prove ed indicare testi nei termini che verranno concessi in corso di causa, anche alla luce delle avverse difese, si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice adito Voglia:
- ammettere prova per testi sulle circostanze che seguono, nonché ammettere l'odierna convenuta a prova contraria sulle istanze istruttorie avversarie che dovessero trovare ingresso nel presente giudizio, con i medesimi testi e con quelli ulteriori che ci si riserva di indicare.
1) Vero che, nel mese di settembre 2023, veniva incaricato dalla signora EN TR di verificare il funzionamento del bagno, in particolare dello scarico del medesimo, nell'appartamento di proprietà della stessa, sito in Lissone, Via Borsieri n. 14?
2) Vero che, all'esito dell'accesso all'appartamento di proprietà della signora EN TR, riscontrava l'assenza di perdite dallo scarico del bagno?
3) Vero che, verificava altresì le condizioni della conduttura esterna, posta sulla facciata perimetrale al di sopra dell'ingresso del magazzino di proprietà AN? Si indica a teste: Sig. IO LA, residente in [...]. Si contestano in ogni caso fin da ora i capitoli di prova tutti formulati dal ricorrente RC AN in quanto generici, non circostanziati e, con particolare riferimento a quello formulato al n. 3) si contesta che sia altresì valutativo;
quelli di cui ai nn. 6) e 7) sono documentali. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. All'udienza del 13.3.2025 dopo breve discussione è stata emessa la seguente sentenza di cui è data lettura in pubblica udienza. In fatto e in diritto Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". È consentito, inoltre, in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa. pagina 9 di 15 Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad:
“esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356]. In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542; Cass. 9 febbraio 2021 nr. 3126). Comunque, il fatto può così sintetizzarsi: con ricorso ritualmente notificato il sig. RC AN ha convenuto in giudizio il sig. RE SA, la sua dante causa sig.ra SA TT e la sig.ra EN TR chiedendone, previo accertamento della loro corresponsabilità per i danni cagionati a carico della propria unità immobiliare sita in Lissone, Via Borsieri 14, piano terra, sottostante la terrazza di proprietà esclusiva in comune del sig. SA (per 27 mq) e della sig.ra TR (per i restanti mq. 10) la condanna in via solidale a realizzare le opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni, come individuate nella relazione del CTU acquista in sede di ATP, e in particolare, alla realizzazione delle opere indicate nella tabella a pagina 27 della relazione, fissando un termine per la realizzazione dei lavori, oltre al ristoro di tutti ulteriori danni subiti dal proprio immobile nella misura indicata sempre dal CTU. Il ricorrente, infine, ha chiesto la pagina 10 di 15 condanna della sola sig.ra TR ad eseguire le riparazioni al tubo di scarico del suo bagno al fine di eliminare definitivamente lo sgocciolamento presente. Costituendosi in giudizio, il sig. SA (premesso e ribadito di nulla opporre all'intervento sul lastrico solare avendo interesse a ottenere il ripristino del terrazzo e l'eliminazione dei vizi riguardanti anche la sua proprietà) ha chiesto il rigetto delle domande come proposte nei propri confronti evidenziando di aver acquistato l'unità immobiliare in precedenza di proprietà della sig.ra SA TT nel 2023 epoca in cui, come dichiarato dal ricorrente, i fenomeni infiltrativi erano già presenti da tempo, circostanza ammessa anche dalla propria dante causa che in un messaggio (cfr. doc. 6 prodotto) si era espressamente impegnata a garantirlo dalle conseguenze eventualmente derivanti a suo carico dalle pretese avanzate del proprietario del piano terreno. Pertanto il resistente (occorrendo come domanda riconvenzionale trasversale) ha chiesto la condanna della sig.ra TT in solido con la sig.ra TR a manlevarlo da qualsiasi richiesta risarcitoria avversaria e dalle conseguenze pregiudizievoli che dovessero sorgere in capo al sig. SA, anche dalla mancata esecuzione dei lavori di rifacimento del lastrico solare (volti all'eliminazione dei vizi e difetti del lastrico stesso) e dunque da eventuali condanne ex art. 614 bis c.p.c. (come da domanda di parte ricorrente). A sua volta la sig.ra TT ricordando che il fenomeno infiltrativo risale al 2021 allorquando la stessa era proprietaria dell'unità venduta poi al sig. SA, ha evidenziato che il presente procedimento era stato preceduto da un ricorso per ATP introdotto dallo stesso ricorrente nel corso del quale il tecnico aveva accertato che le cause delle infiltrazioni interessanti l'unità immobiliare del sig. AN erano da rinvenirsi nella “inadeguatezza delle pendenze della pavimentazione ed alla non perfetta messa in opera della guaina impermeabilizzante, posata sulla terrazza senza le adeguate pendenze e senza i necessari risvolti verso le pareti e verso il canale esistente, a causa della presenza di un profilato metallico di contenimento del parapetto che ostacola il risvolto della guaina nel canale di raccolta delle acque e quindi impedisce il regolare smaltimento delle stesse”. In definitiva, quindi, il tecnico aveva accertato che le infiltrazioni provenivano dalla terrazza in comproprietà delle resistenti TR e TT (oggi SA). La convenuta ha però, in proposito, evidenziato che la norma applicabile al caso di specie sarebbe non l'art. 2051 cod.civ. invocato dal ricorrente bensì l'art. 1226 cod.civ. poiché la terrazza dalla quale provengono le infiltrazioni funge da lastrico solare e copertura dell'unità immobiliare di proprietà del sig. AN che deve al pari delle resistenti partecipare alla spesa per l'esecuzione delle opere in base al criterio stabilito nella norma da ultimo richiamata. Pertanto la sig.ra TT ha chiesto che il tribunale, previo accertamento della natura condominiale del compendio sito in Lissone in via Borsieri, n. 14, di proprietà dei condomini signori RC AN, EN TR, RE SA (e prima di questo SA TT), ponga proporzionalmente a carico del ricorrente e delle resistenti le spese per l'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni, come individuate nella relazione del CTU, applicando la modalità di ripartizione secondo la norma di cui all'art. 1126 cod.civ. e in analoga misura ripartisca tutti gli oneri economici della CTU. A sua volta la sig.ra TR ha chiesto in via principale il rigetto delle domande e in subordine la individuazione delle quote di spettanza da determinarsi in ragione del disposto di cui all'art. 1126 cod.civ. e con la divisione tra i proprietari del lastrico solare e il pagina 11 di 15 proprietario dell'unità coperta dal lastrico solare in ragione dei “millesimi” di proprietà che pur non essendo in concreto determinati sono comunque desumibili dal doc. 5 prodotto che contiene uno schema di suddivisione in millesimi delle proprietà di Via Borsieri. Ricostruiti così i fatti, è opportuno partire dalla lettura delle due norme che potrebbero astrattamente disciplinare il caso di specie;
l'art. 1126 cod.civ. dispone che quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno; viceversa l'art. 2051 cod.civ statuisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Orbene, premesso che l'applicazione del criterio stabilito nell'art. 1126 cod.civ. prescinde -ad avviso della scrivente- dall'esistenza di un condominio formale essendo sufficiente che il terrazzo che funge anche da copertura di un'unità immobiliare e quest'ultima appartengano, come nel caso di specie, a due proprietari diversi, deve però evidenziarsi che la norma non può, come preteso dalle sig.re TT e TR disciplinare il caso in cui le infiltrazioni dipendano non dall'usura del manto di impermeabilizzazione e quindi da un problema di manutenzione riconnessa all'usuale utilizzo del bene, bensì da difetti di progettazione o di esecuzione del lastrico, ove queste siano state sostanzialmente tollerate dal proprietario, sul quale soltanto graverà il relativo onere ex art. 2051 cod.civ.. Nel caso di specie, infatti, il CTU nella relazione acquisita in sede di Atp ha escluso che la causa delle infiltrazioni risiedesse nello stato del manto di impermeabilizzazione del lastrico solare, che al contrario non presentava ammaloramenti o problematiche di sorta, e ha accertato in primo luogo che le “infiltrazioni provengono indubbiamente dalla terrazza di proprietà delle resistenti” e che l'origine delle stesse deve porsi in relazione “alla inadeguatezza delle pendenze della pavimentazione e alla non perfetta messa in opera della guaina impermeabilizzante, posata sulla terrazza senza le adeguate pendenze e senza i necessari risvolti verso le pareti e verso il canale esistente, a causa principalmente della presenza di un profilato metallico di contenimento del parapetto che ostacola il risvolto della guaina nel canale di raccolta delle acque e quindi impedisce il regolare smaltimento delle stesse”. Pertanto, dovendosi individuare la causa delle infiltrazioni nell'errata progettazione e realizzazione della pendenza del terrazzo, la responsabilità non può che essere posta a carico esclusivo di chi è proprietario della terrazza stessa ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. a nulla rilevando che la terrazza funga anche da copertura dell'unità sottostante poiché il danno è in collegamento diretto non con l'uso del lastrico e con la sua destinazione anche a tetto della parte sottostante, bensì esclusivamente con la sua titolarità e in particolare con l'erronea sua progettazione di cui non può che rispondere chi ne è proprietario. In senso conforme si è più volte espressa anche la Suprema Corte;
in proposito si vedano le pronunce 18.6.1998 nr. 6060, 15 aprile 2010 nr. 9054 e 19.6.2013 nr. 15300 in base alle quali la disposizione dell'art. 1126 cod. civ., il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario. In tale ultima ipotesi, ove trattasi pagina 12 di 15 di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 cod. civ., e non anche - sia pure in via concorrenziale - al condominio. E ancora “in tema di condominio, la disposizione dell'art. 1126 cod. civ., il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario. In tale ultima ipotesi, ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 cod. civ., e non anche - sia pure in via concorrenziale - al condominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in controversia tra il condominio ed il proprietario del terrazzo soprastante un locale condominiale, costituente lastrico solare di tale locale, per le riparazioni necessarie ad eliminare le infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'immobile condominiale a causa del difetto di impermeabilizzazione del terrazzo, dovuto a vetustà della relativa guaina impermeabilizzante e non già a vizi originari di progettazione o di esecuzione del manufatto, aveva ritenuto che la fattispecie fosse da sussumere nell'ambito applicativo dell'art. 2051 cod. civ.).” Infine, anche nella pronuncia del 2013 la cassazione ha confermato che “in tema di condominio, la responsabilità per i difetti originari di progettazione o di realizzazione del lastrico solare ad uso esclusivo di uno dei condomini dal medesimo indebitamente tollerati, qualora siano suscettibili di recare danno a terzi, ricade in via esclusiva sul proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 cod. civ., e non - nemmeno in via concorrente - sul condominio”. Conseguentemente, i convenuti sig.ri SA e TR sono condannati in via tra loro solidale ad eseguire le opere indicate dal CTU alla pagina 20 del proprio elaborato entro centoventi giorni dalla pubblicazione delle presente pronuncia, fermo restando che tutti gli importi che il primo verserà per la sistemazione del terrazzo gli dovranno essere rimborsati dalla sig.ra TT che era l'originaria proprietaria della terrazza e che in tal senso si era impegnata con il messaggio prodotto sub doc. 6 parte resistente, il che determina il rigetto della riconvenzionale volta ad ottenere la riduzione del corrispettivo di vendita non dovuto stante il sancito obbligo della sig.ra TT di rimborsare al sig. SA le somme che erogherà per il rifacimento del lastrico. La divisione interna tra il sig. SA (e per questi tra la sig.ra TT) e la sig.ra TR dovrà corrispondere alle rispettive quote di proprietà pari, su una superfice complessiva di 37 mq, a 27 mq, in capo al primo, e a 10 mq in capo alla seconda, estensioni che espresse in percentuale danno come quota quella del 72,5% e del 27,5%, la prima per l'unità del sig. SA e la seconda per quella della sig.ra TR. Analogamente la sig.ra TR e la sig.ra TT, originaria proprietaria della parte di lastrico solare interessata dalle infiltrazioni, sono condannate a risarcire al sig. AN i danni causati alla unità immobiliare posta al di sotto della terrazza: il ctu, infatti, ha precisato che per la remissione in pristino dei danni subiti dall'immobile a causa delle infiltrazioni, consistenti in formazione di umidità e muffe nel plafone e nelle pareti con ammaloramento dell'intonaco e rischio di corto circuito dell'impianto elettrico che si trova situato in prossimità delle infiltrazioni, pagina 13 di 15 sarà necessario effettuare le lavorazioni indicate ed in particolare procedere con la scrostatura dell'intonaco ammalorato, il ripristino del nuovo intonaco e la ritinteggiatura, il tutto comportante una spesa di € 1.674,57 oltre Iva che dovrà essere rimborsata all'attore dalla sig.ra TR e dalla sig.ra TT in via tra loro solidale, salva suddivisione interna secondo le percentuali indicate del 72,5% e del 27,5%. All'indicato ammontare deve, infine, essere sommato l'importo speso dal sig. AN per la fase di ATP che ha preceduto il presente giudizio e che si è resa necessaria per la mancata disponibilità delle originarie proprietarie del terrazzo ad intervenire per sistemarne la impermeabilizzazione, importo pari a complessivi € 3.049,25: in definitiva, quindi, le si.re TT e TR sono condannate in via solidale a versare al sig. AN la somma onnicomprensiva di € 4.723,82 oltre Iva limitatamente ad € 1.674,57 e oltre interessi legali sull'intera somma dalla notifica del ricorso introduttivo del procedimento per ATP (dicembre 2022) e sino al saldo effettivo -somma che le convenute dovranno suddividersi secondo le più volte precisate percentuali-. La sig.ra TR, infine, dovrà personalmente e a proprie esclusive spese provvedere nello stesso termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia, alla esecuzione delle opere indicate alla pagina 21 dell'elaborato peritale e ritenute necessarie dal CTU per eliminare lo sgocciolamento dello scarico del bagno di proprietà TR a sua volta responsabile delle infiltrazioni all'interno dell'unità del sig. AN per la cui definitiva sistemazione sarà necessario sostituire il tratto presente all'esterno della parete perimetrale con una tubazione appropriata secondo le modalità espresse, appunto, alla pagina 21. Nessuna prova, viceversa, è stata data dall'interessato in relazione ai danni che tale sgocciolamento avrebbe determinato a carico del proprio immobile, con la conseguente infondatezza della pretesa in proposito azionata. Infine, meritevole di accoglimento è anche l'istanza proposta dal ricorrente e volta ad ottenere la fissazione di una somma da porsi a carico solidale dei convenuti SA1 e TR (per quanto riguarda la sistemazione della impermeabilizzazione) e della sola sig.ra TR (per la sistemazione del tubo) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere necessarie per la eliminazione delle infiltrazioni e indicate alle pagine 20 e 21 della CTU depositata il 3 maggio 2023, somma che il Tribunale ritiene equo quantificare in
€50,00 ed in € 5,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo ulteriore rispetto ai 120 giorni fissati rispettivamente per il rifacimento del terrazzo e per la sistemazione del tubo. A norma dell'art. 91 cod.proc.civ. i convenuti, totalmente soccombenti, sono condannati a rifondere a parte ricorrente le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo (riconoscendo per la fase istruttoria consistita nel solo deposito delle memorie il 50%), spese che il sig. SA avrà diritto di ripetere dalla sig.ra TT, laddove le versi personalmente al sig. AN. Si ritiene, viceversa, sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra i resistenti le spese processuali reciprocamente sostenute;
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod.proc.civ..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte da con citazione 1 con esclusione della sig.ra TT che non può essere tenuta ad eseguire i lavori su una proprietà di terzi. pagina 14 di 15 ritualmente notificata a, così provvede:
1. Ritenuta la responsabilità esclusiva dei proprietari del lastrico solare ai sensi dell'art. 2051 cod.civ., condanna la sig.ra TR e il sig. SA ad eseguire sulla terrazza di loro proprietà sita in Lissone Via Borsieri 14, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia, le opere indicate nella CTU a firma dell'arch. Massimo Perego alla pagina 20; 2. Condanna la sig.ra TR a sostituire il tratto presente all'esterno della parete perimetrale con una tubazione appropriata secondo le modalità espresse alla pagina 21 della CTU depositata il 3 maggio 2023 sempre entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia;
3. Fissa in € 50,00 e in € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere indicate alle pagine 20 e 21 della perizia depositata il 3.5.2023 la somma dovuta in via solidale dai sig.ri SA e TR e, rispettivamente, dalla sola sig.ra TR;
4. Condanna la sig.ra TR in solido con la sig.ra TT a corrispondere al sig. AN a titolo di ristoro dei danni subiti dalla sua unità immobiliare e di rimborso spese sostenute l'ammontare complessivo di € 4.723,82 oltre Iva limitatamente ad € 1.674,57 e oltre interessi legali sull'intera somma dalla notifica del ricorso introduttivo del procedimento per ATP (dicembre 2022) e sino al saldo effettivo, somma che le convenute dovranno suddividersi tra loro secondo le percentuali del 72,5% e del 27,5%;
5. Condanna altresì i convenuti in via tra loro solidale a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, spese che la sig.ra TT dovrà restituire al sig. SA nei limiti dell'importo da quest'ultimo in concreto erogato;
6. Compensa tra i resistenti le spese processuali reciprocamente sostenute;
7. Dichiara la pronuncia provvisoriamente esecutiva. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza, 13.3.2025 Il Presidente Maria Gabriella Mariconda
pagina 15 di 15
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9067/2023 tra MA AN
ATTORE/I e
OR IS AR AG EN IE
CONVENUTO/I
Oggi 13 marzo 2025 ore 9.30 innanzi al dott. Maria Gabriella Mariconda, sono comparsi:
Per MA AN l'avv. CRISTINA MICCO la quale si riporta agli atti e precisa come da foglio depositato e fa presente che in merito alla responsabilità da infiltrazioni ricorda le SU 9449 del 2016 identifica la responsabilità delle infiltrazioni provenienti da lastrico solare ai sensi dell'art. 2051 e la stessa sentenza prevede l'operatività del criterio di ripartizione di cui all'art. 1226 cc solo quando non sia provata la riconducibilità del danno al fatto del proprietario. Leggendo la CTU emerge che la causa delle infiltrazioni sono individuate nell'inadeguatezza della pendenza, nella non perfetta messa in opera e principalmente nella presenza del profilato metallico che impedisce il regolare smaltimento delle acque, profilato metallico che non ha funzione di copertura per cui la responsabilità è dei soli proprietari del lastrico.
Per OR IS l'avv. MARIANNA GALIMBERTI la quale si riporta alle difese svolte in atti e al foglio di pc depositato, ricorda che le infiltrazioni sono antecedenti di molto rispetto all'acquisto dell'unità da parte di SA che è pertanto esente da addebiti;
insiste sulla domanda di manleva nonché alla riconvenzionale nei confronti della convenuta battaglia. Per AR AG l'avv. ROBERTO UGLIOTTI e l'avv. ALBERTO UNGARELLI che insistono nelle difese si richiamano alle conclusioni già precisate e per quanto riguarda la posizione di SA, rispetto al riconoscimento della manleva insistono sulle difese.
pagina 1 di 15 Per EN IE l'avv. VALERIA ALBERTI che si riporta alla precisazione delle conclusioni già precisate e alle difese come in atti anche in relazione alle odierna deduzioni
I procuratori delle parti precisano le conclusioni richiamando quelle in atti e che sono riportate nell'epigrafe della sentenza
Il presidente Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Maria Gabriella Mariconda
pagina 2 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Monza Terza Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Maria Gabriella Mariconda ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 9067/2023 R.G. promossa da: MA AN ([...]) assistito e difeso dall'avv. CRISTINA MICCO presso il cui studio di Monza, Via Anita Garibaldi 1 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti-; RICORRENTE
contro
: OR IS, (C.F. [...]) assistito e difeso dall'avv. Marianna GALIMBERTI di Monza, presso il cui studio di Via Beethoven 2/4 è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti- e
contro
AR AG ([...]) rappresentata e difesa dagli avv.ti ER Ugliotti e Alberto Ungarelli di Lissone presso il cui studio di Via Luigi Negrelli n.11 è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti e
contro
EN IE ([...]) rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Alberti di Monza, presso il cui studio di Via Don Minzoni 22 è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
RESISTENTI Oggetto: risarcimento dei danni da infiltrazioni Le parti così precisavano le rispettive conclusioni: Per parte ricorrente Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, ritenuta la propria competenza, così giudicare: nel merito: a) accertare e dichiarare che la responsabilità, solidale, per le infiltrazioni nell'unità immobiliare di proprietà del sig. RC AN sita in Lissone, Via Borsieri n. 14 al piano terra è imputabile alle convenute e al convenuto in qualità di comproprietari delle unità immobiliari sovrastanti per i titoli e i periodi indicati in narrativa e, conseguentemente, per quanto di competenza di ciascuno ratione temporis;
pagina 3 di 15 b) condannare la signora EN TR e il signor RE SA, attuali proprietari del lastrico individuato al catasto dei fabbricati del Comune di Lissone al foglio 40, particella 30 sub 726 (TR) e 724 (SA), in solido tra loro, a realizzare le opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni, come individuate nella relazione del CTU, Arch. Massimo Perego e, in particolare, avuto riguardo alle opere indicate nella tabella a pagina della relazione, assegnando loro un termine per la realizzazione di dette opere;
c) condannare le convenute, signora EN TR e SA TT in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal sig. RC AN a seguito delle infiltrazioni quantificati dal CTU Arch. Massimo Perego in € 1.674,57 o nella diversa soma, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa, oltre IVA come per legge, oltre rivalutazione e interessi legali e la convenuta EN TR e il convenuto RE SA per i danni verificatisi successivamente;
d) accertare e dichiarare che la responsabilità per lo sgocciolamento di acque nere nella porzione delle proprietà del sig. RC AN sita in Lissone, Via Borsieri n. 14 al piano terra è imputabile alla convenuta EN TR in qualità di proprietaria dell'unità immobiliare sovrastante cui pertiene il tubo di scarico da cui detto sgocciolamento proviene e, conseguentemente, condannare la convenuta EN TR a realizzare le opere necessarie per l'eliminazione dello sgocciolamento come individuate nella relazione del CTU Arch. Massimo Perego e, in particolare, avuto riguardo alle opere indicate nella tabella a pagina 21 della relazione assegnando alla stessa un termine per la realizzazione di detta opera;
f) condannare la convenuta EN TR al danno subito dal sig. RC AN a causa dello sgocciolamento di acque nere sulla sua proprietà da quantificarsi in via equitativa;
g) porre a carico delle convenute EN TR e SA TT, in solido tra loro, il costo della CTU, così come liquidate dal Tribunale di sede di ATP e anticipate dal ricorrente e condannare le convenute, sempre in solido tra loro, al pagamento di complessivi € 3.049,25, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dalle date dei singoli pagamenti al saldo;
h) Condannare la convenuta EN TR e il convenuto RE SA, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 614 bis cpc al pagamento di una somma pari ad almeno € 100,00 die per ogni eventuale ritardo nell'esecuzione della sentenza di condanna all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni e la sola signora EN TR ai sensi dell'art. 614 bis cpc al pagamento di una somma pari ad almeno € 100,00 die per ogni eventuale ritardo nell'esecuzione della sentenza di condanna all'eliminazione delle cause dello sgocciolamento dal tubo di scarico di sua pertinenza. In via istruttoria: si chiede ammettersi i seguenti capitoli di prova, testimoniale e per interpello:
1) Vero che nell'autunno del 2021 il signor AN rilevava la presenza nel suo laboratorio sito in Lissone Via Borsieri 14 al piano terreno di infiltrazioni d'acqua provenienti dal sovrastante lastrico di copertura di cui le resistenti sono proprietarie come da fotografie che mi si rammostrano (doc. n. 4 fascicolo ATP)?.
2) Vero che il sig. AN segnalava nel mese di ottobre 2021 verbalmente alle signore TT e TR, proprietarie degli appartamenti e del terrazzo sovrastanti, la presenza di infiltrazioni nel laboratorio di sua proprietà?
pagina 4 di 15 3) Vero che nell'autunno del 2022 in corrispondenza delle piogge del periodo le infiltrazioni si espandevano?
4) Vero che nell'autunno del 2022 si manifestava il gocciolamento di acque nere dalla tubatura di scarico che corre all'esterno della proprietà TR e sopra la proprietà AN, in corrispondenza della porta di ingresso, come da fotografie che mi si rammostrano (doc. n. 11 fascicolo ATP).
5) Vero che lo stato dei luoghi era oggetto di sopralluogo, in contraddittorio con l'arch. Porta incaricato dalla proprietà TT, e valutazione da parte dell'arch. Ariberto Fari di Seregno in data 15.3.2022?
6) Vero che l'arch. Fari individuava la causa delle infiltrazioni in una non corretta esecuzione della impermeabilizzazione in guaina bituminosa del lastrico solare, che risulta non regolarmente raccordata nel canale perimetrale di raccolta delle acque meteoriche.
7) Vero che il risvolto risulta inoltre interrotto in più punti dagli ancoraggi del parapetto in ferro?
8) Vero che le infiltrazioni hanno provocato e continuano a provocare nei locali di proprietà del sig. AN il deterioramento della muratura con distacco dell'intonaco e formazione di muffe e le infiltrazioni hanno raggiunto la linea luce?
9) Vero che dal tubo di scarico della proprietà TR proviene sgocciolamento di acque nere che cade in corrispondenza di un ingresso al laboratorio di proprietà AN?
10) Vero che in data 30 novembre 2023, mentre mi trovavo avanti all'ingresso del magazzino del signor AN in Lissone Via Borsieri 14 venivo raggiunto da gocce di liquido maleodorante proveniente dal tubo di scarico di colore nocciola sovrastante l'ingresso?
11) Vero che nell'autunno 2023, dopo le piogge di ottobre e novembre, l'umidità presente sul soffitto e sulla parte del laboratorio del signor AN si è estesa ed ha raggiunto la linea luce come da fotografie che mi si rammostrano? Si indicano come testimoni: Arch. Ariberto Fari residente in Seregno, Arch. Daniela Cassanmagnago residente in Seregno, RE IL residente in Lissone. Per parte il sig. SA: In via preliminare e pregiudiziale:
• ai sensi dell'art. 281 undecies comma IV comma c.p.c. autorizzare il convenuto sig. SA RE alla chiamata in causa del terzo, sig.ra TT SA, residente in [...], per le ragioni esposte in atti;
• ai sensi dell'art. 281 undecies comma IV comma c.p.c. autorizzare il convenuto sig. SA RE alla chiamata in causa del terzo, sig.ra TR EN, residente in [...] per le ragioni esposte in atti;
per l'effetto,
• disporre nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione dei terzi. Nel merito, rispetto alle domande del ricorrente:
• rigettare le domande del ricorrente nei confronti del sig. SA RE;
in subordine:
• condannare la sig.ra TT SA e la sig.ra TR EN a manlevare il sig. SA dal risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi del sig. AN, come saranno accertati in corso di causa, anche in caso di mancata esecuzione dei lavori di rifacimento del lastrico solare, e da tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dai vizi e difetti del lastrico solare, pagina 5 di 15 ove accertata e ritenuta sussistente la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. e in ragione della previsione di cui all'art. 1126 c.c.;
Nel merito, rispetto alla domanda di riduzione del prezzo e di risarcimento danni nei confronti della sig.ra TT:
• ai sensi degli artt. 1490 – 1492 c.c., accertati i vizi e difetti della cosa venduta, accogliere la domanda di riduzione del prezzo di vendita dell'immobile di Lissone (MB), via Borsieri n. 14 acquistato dal sig. SA RE e per l'effetto condannare la sig.ra TT SA alla restituzione dell'importo che sarà accertato in corso di causa ovvero quantificato secondo il prudente apprezzamento del giudice di merito, tenuto conto del costo per il rifacimento del lastrico solare;
• ai sensi degli artt. 1490 e 1494 c.c., accertati i vizi e difetti della cosa venduta, condannare la sig.ra SA TT al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal sig. SA RE come saranno accertati in corso di causa e comunque quantificabili nel costo necessario per il rifacimento del lastrico solare e nelle spese legali per la difesa in giudizio e per l'assistenza legale in sede di mediazione civile non obbligatoria e dei danni patrimoniali in caso di ritardo ovvero mancata esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e difetti del lastrico solare. In via istruttoria: ai fini della domanda ex art. 1492 – 1494 c.c., si chiede prova per interpello della convenuta sig.ra TT SA sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che durante le trattative di vendita dell'immobile di via Borsieri n. 14 a Lissone e anche in sede di rogito notarile, ero al corrente delle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare, infiltrazioni presenti già nel 2022, così come ero a conoscenza del giudizio di ATP introdotto dal sig. AN avanti il Tribunale di Monza e dei danni da questi subiti, avendo presenziato personalmente al sopralluogo del 07.02.2023 nel quale mi riservavo di nominare un CTP e un legale di fiducia (come da doc. 3 di parte SA che mi si rammostra); vero che anche mio marito era al corrente della situazione di cui sopra”;
2) “Vero che, pur sapendo delle infiltrazioni e dei danni alla proprietà AN e pur sapendo del giudizio di ATP, avendo presenziato personalmente alle operazioni peritali in loco, omettevo di indicare e riferire tali circostanze, sia durante le trattative che in sede di rogito notarile, all'acquirente, sig. SA RE, il quale veniva a conoscenza del contenuto della CTU a fronte delle missive del legale del sig. AN (come da doc. 4 di parte SA che mi si rammostra);
3) “Vero che nel 2022 non appena il sig. AN ha lamentato le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare mio marito è intervenuto con alcuni interventi manutentivi sulla porzione di lastrico di mia proprietà al fine di rimediare alle infiltrazioni e ripristinare il lastrico”;
4) “Vero che in data 23.06.2023 (come da doc. 5 di parte SA che mi si rammostra) il sig. SA contattava mio marito dopo aver ricevuto entrambe le lettere del legale del sig. AN del 16.06.2023 e del 21.06.2023 (come da doc. 4 di parte SA che mi si rammostra) ed aver appreso, leggendo il contenuto della CTU (allegata alla missiva dell'avv. Micco del 21.06.2023), che l'intero lastrico solare (compresa la porzione di mia proprietà) presentava vizi e difetti che avevano arrecato danni alla proprietà AN;
vero che in quell'occasione il sig. SA apprendeva anche della pendenza del giudizio di ATP che era stato introdotto dal sig. AN nei miei confronti e di cui ero al corrente e che ho pagina 6 di 15 sottaciuto all'acquirente anche in sede di rogito notarile e fino alla ricezione da parte del sig. SA delle sopracitate missive del legale del sig. AN;
Si chiede prova per interpello del sig. AN RC sul seguente capitolo di prova:
5) “Vero che le infiltrazioni provenienti dal lastrico solare risalgono al 2022 e vero che la sig.ra TT e il marito erano al corrente di dette infiltrazioni e dei vizi e difetti del lastrico solare tanto che il marito della sig.ra TT, già nel 2022, era intervenuto per tentare di riparare la porzione di lastrico solare di proprietà TT”;
6) “Vero che nel corso del giudizio di ATP la sig.ra TT ha presenziato personalmente alle operazioni peritali, sebbene sia rimasta contumace nel giudizio di ATP, e dunque era al corrente che il lastrico solare presentava vizi e difetti e doveva essere rifatto”. Si chiede prova per testi del sig. ER, marito della sig.ra TT, sui seguenti capitoli di prova:
7) “Vero che ero al corrente delle infiltrazioni del lastrico solare e dei danni alla proprietà AN già nel 2022, ancor prima dell'introduzione del giudizio di ATP promosso dal sig. AN nei confronti di mia moglie, proprietaria dell'immobile di Lissone, via Borsieri n. 14 sino al 10.05.2023;
8) “Vero che a causa delle infiltrazioni e a seguito dei danni lamentati dal sig. AN avevo eseguito nel 2022 alcuni interventi manutentivi per cercare di eliminare il problema delle infiltrazioni, invano”;
9) “Vero che il sig. SA RE mi contattava via whatsapp (come da doc. 5 di parte SA che mi si rammostra) il 23.06.2023 per dirmi di aver appreso del giudizio di ATP e della CTU, di cui era all'oscuro e che mia moglie aveva sottaciuto durante le trattative e in sede di rogito notarile, fino alle comunicazioni dell'avv. Micco del 16.06.2023 e del 21.06.2023 ricevute anche da mia moglie”. Si chiede prova per testi del sig. EN BI Vincenzo, quale mediatore immobiliare, titolare della omonima ditta individuale con sede in Triuggio (MB), via Don Gnocchi n. 21, e del sig. RK CA, gente immobiliare e collaboratore dell'agenzia del sig. EN BI Vincenzo, che si è occupato delle trattative di vendita, sui seguenti capitoli di prova: 10) “Vero che in data 29.06.2023 (come da doc. 6 di parte SA che mi si rammostra), il sig. SA contattava l'agenzia immobiliare, nella persona dell'agente immobiliare, sig. RK, per comunicare di aver ricevuto dal legale del sig. AN (quale doc. 4 di parte SA che mi si rammostra) una CTU riguardante il giudizio di ATP che l'odierno ricorrente, sig. AN, aveva promosso contro la venditrice, sig.ra TT;
vero che in quell'occasione il sig. RK riferiva che l'agenzia immobiliare e lo stesso agente immobiliare che si era occupato della vendita erano all'oscuro della causa di ATP, della CTU (quale doc. 2 di parte SA che mi si rammostra) e della partecipazione della sig.ra TT al sopralluogo del 07.02.2023 (quale doc. 3 di parte SA che mi si rammostra) e, comunque, suggerivano al sig. SA di trovare un accordo con la sig.ra TT. Ci si oppone alla prova testimoniale di parte ricorrente come formulata nel ricorso introduttivo, ritenuta dirimente la CTU del giudizio di ATP. Laddove necessario si chiede disporsi ispezione dei luoghi ai sensi dell'art. 258 c.p.c. da parte del Giudice Istruttore anche con l'assistenza del Ctu già nominato in sede di ATP. Ci si oppone alla prova per interpello del convenuto, sig. SA, sulle circostanze capitolate da parte ricorrente a lui non note né riferibili. pagina 7 di 15 Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria. Si chiede che venga acquisito d'ufficio il fascicolo telematico del giudizio di ATP promosso dal sig. AN. Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e documentare ex art. 281 duodecies c.p.c. in risposta alle difese avversarie. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari ex DM 147/2022 Per la sig.ra SA TT Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione e premessa l'istruttoria occorrente, così giudicare: nel merito: a) accertare e dichiarare la natura condominiale, a tutti gli effetti di legge, del compendio immobiliare sito in Lissone in via Borsieri, n. 14, di proprietà dei condomini signori RC AN, EN TR, RE SA (dante causa SA TT); b) disporre l'attribuzione proporzionale delle spese per l'esecuzione delle opere, necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni, come individuate nella relazione del CTU, applicando la modalità di ripartizione secondo la norma di cui all'art. 1126 c.c.; c) disporre l'attribuzione proporzionale delle spese per il risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, come individuate nella relazione del CTU, applicando la modalità di ripartizione secondo la norma di cui all'art. 1126 c.c.; d) disporre l'attribuzione proporzionale delle spese per il costo della CTU pari a € 3.049,25, così come liquidate dal Tribunale in sede di ATP, applicando – per analogia legis - la modalità di ripartizione secondo la norma di cui all'art. 1101 c.c.; in via istruttoria: si chiede di ammettersi i seguenti capitoli di prova testimoniali e per interpello:
1) Vero che durante il sopralluogo effettuato dai due architetti Ariberto Fari ed Egidio Porta, non emergevano segni di degrado sulla parte di lastrico di proprietà della resistente che potessero giustificare le infiltrazioni?
2) Vero che emergevano evidenti segni di degrado sulla sola porzione di pertinenza della proprietà TR? Sui precedenti capitoli di prova 1) e 2) si indica a teste: Arch. Egidio Porta
3) Vero che le infiltrazioni interessanti la proprietà del ricorrente erano già manifeste prima della cessione dell'immobile alla sig.ra SA TT avvenuta in data 16 luglio 2021? Sul capitolo di prova 3) si indica a teste il Sig. NG AN Con esplicita e più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e formulare istanze istruttorie e con ogni e più ampia riserva istruttoria di integrazione anche alla luce delle istanze istruttorie svolte dalle controparti. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente giudizio oltreché della procedura medio-conciliativa promossa dalla resistente. Per la sig.ra EN TR Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, nel merito così giudicare:
▪ rigettare le domande tutte formulate da parte ricorrente nei confronti dell'odierna convenuta, poiché infondate in fatto e di diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
pagina 8 di 15 ▪ nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle ragioni esposte da parte ricorrente, Voglia l'Ill.mo Giudice adito:
- dichiarato, alla luce della relazione peritale del CTU Arch. Massimo Perego resa all'esito del procedimento per ATP rubricato al n. R.G. 9781/2022, che le cause delle infiltrazioni lamentate dal ricorrente sono dovute a difetti strutturali e vizi di originaria progettazione ed esecuzione del lastrico solare, - altresì dichiarato che il lastrico solare è da ritenersi parte comune ai sensi dell'art. 1117 c.c., stabilire, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 1126 c.c. e 68 disp. att. c.c., l'esatta ripartizione tra i signori RC AN, RE SA, SA TT e EN TR delle spese tutte indicate dal CTU, relative alle opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni, alla riparazione dei danni conseguenti e alla rifusione delle spese di ATP e di CTU, tenuto conto dei rispettivi titoli e periodi di competenza ratione temporis. In via istruttoria: Con riserva di ulteriormente articolare, dedurre, opporre, eccepire, produrre, formulare istanze anche istruttorie, articolare altre prove ed indicare testi nei termini che verranno concessi in corso di causa, anche alla luce delle avverse difese, si chiede sin d'ora che l'Ill.mo Giudice adito Voglia:
- ammettere prova per testi sulle circostanze che seguono, nonché ammettere l'odierna convenuta a prova contraria sulle istanze istruttorie avversarie che dovessero trovare ingresso nel presente giudizio, con i medesimi testi e con quelli ulteriori che ci si riserva di indicare.
1) Vero che, nel mese di settembre 2023, veniva incaricato dalla signora EN TR di verificare il funzionamento del bagno, in particolare dello scarico del medesimo, nell'appartamento di proprietà della stessa, sito in Lissone, Via Borsieri n. 14?
2) Vero che, all'esito dell'accesso all'appartamento di proprietà della signora EN TR, riscontrava l'assenza di perdite dallo scarico del bagno?
3) Vero che, verificava altresì le condizioni della conduttura esterna, posta sulla facciata perimetrale al di sopra dell'ingresso del magazzino di proprietà AN? Si indica a teste: Sig. IO LA, residente in [...]. Si contestano in ogni caso fin da ora i capitoli di prova tutti formulati dal ricorrente RC AN in quanto generici, non circostanziati e, con particolare riferimento a quello formulato al n. 3) si contesta che sia altresì valutativo;
quelli di cui ai nn. 6) e 7) sono documentali. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio. All'udienza del 13.3.2025 dopo breve discussione è stata emessa la seguente sentenza di cui è data lettura in pubblica udienza. In fatto e in diritto Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cod.proc.civ. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del processo". È consentito, inoltre, in applicazione del principio c.d. della “ragione più liquida”, analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza dirimente e non secondo la coerenza logico argomentativa. pagina 9 di 15 Infatti il principio richiamato suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile, per economia processuale ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia, a quello della coerenza logico-sistematica con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le sezioni unite della Corte di Cassazione il principio citato risponde ad:
“esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111 Cost, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (cfr. Cass. S.U.
9.10.2008 n. 24883; conf. Cass. sez. un. 12.12.2014, n. 26242; Cass, SU 8.05.2014 nr. 9936 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. (Nella specie, la S.C., sebbene il ricorrente avesse formulato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ha dichiarato l'infondatezza di una domanda risarcitoria ex art. 2051 cod. civ., avendo ravvisato l'origine dell'evento dannoso in una utilizzazione impropria della "res" da parte del danneggiato). [Si vedano pure Cassazione 8.05.2014, n. 12002; Cassazione 16.5.2006 n. 11356]. In definitiva ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542; Cass. 9 febbraio 2021 nr. 3126). Comunque, il fatto può così sintetizzarsi: con ricorso ritualmente notificato il sig. RC AN ha convenuto in giudizio il sig. RE SA, la sua dante causa sig.ra SA TT e la sig.ra EN TR chiedendone, previo accertamento della loro corresponsabilità per i danni cagionati a carico della propria unità immobiliare sita in Lissone, Via Borsieri 14, piano terra, sottostante la terrazza di proprietà esclusiva in comune del sig. SA (per 27 mq) e della sig.ra TR (per i restanti mq. 10) la condanna in via solidale a realizzare le opere necessarie per l'eliminazione delle infiltrazioni, come individuate nella relazione del CTU acquista in sede di ATP, e in particolare, alla realizzazione delle opere indicate nella tabella a pagina 27 della relazione, fissando un termine per la realizzazione dei lavori, oltre al ristoro di tutti ulteriori danni subiti dal proprio immobile nella misura indicata sempre dal CTU. Il ricorrente, infine, ha chiesto la pagina 10 di 15 condanna della sola sig.ra TR ad eseguire le riparazioni al tubo di scarico del suo bagno al fine di eliminare definitivamente lo sgocciolamento presente. Costituendosi in giudizio, il sig. SA (premesso e ribadito di nulla opporre all'intervento sul lastrico solare avendo interesse a ottenere il ripristino del terrazzo e l'eliminazione dei vizi riguardanti anche la sua proprietà) ha chiesto il rigetto delle domande come proposte nei propri confronti evidenziando di aver acquistato l'unità immobiliare in precedenza di proprietà della sig.ra SA TT nel 2023 epoca in cui, come dichiarato dal ricorrente, i fenomeni infiltrativi erano già presenti da tempo, circostanza ammessa anche dalla propria dante causa che in un messaggio (cfr. doc. 6 prodotto) si era espressamente impegnata a garantirlo dalle conseguenze eventualmente derivanti a suo carico dalle pretese avanzate del proprietario del piano terreno. Pertanto il resistente (occorrendo come domanda riconvenzionale trasversale) ha chiesto la condanna della sig.ra TT in solido con la sig.ra TR a manlevarlo da qualsiasi richiesta risarcitoria avversaria e dalle conseguenze pregiudizievoli che dovessero sorgere in capo al sig. SA, anche dalla mancata esecuzione dei lavori di rifacimento del lastrico solare (volti all'eliminazione dei vizi e difetti del lastrico stesso) e dunque da eventuali condanne ex art. 614 bis c.p.c. (come da domanda di parte ricorrente). A sua volta la sig.ra TT ricordando che il fenomeno infiltrativo risale al 2021 allorquando la stessa era proprietaria dell'unità venduta poi al sig. SA, ha evidenziato che il presente procedimento era stato preceduto da un ricorso per ATP introdotto dallo stesso ricorrente nel corso del quale il tecnico aveva accertato che le cause delle infiltrazioni interessanti l'unità immobiliare del sig. AN erano da rinvenirsi nella “inadeguatezza delle pendenze della pavimentazione ed alla non perfetta messa in opera della guaina impermeabilizzante, posata sulla terrazza senza le adeguate pendenze e senza i necessari risvolti verso le pareti e verso il canale esistente, a causa della presenza di un profilato metallico di contenimento del parapetto che ostacola il risvolto della guaina nel canale di raccolta delle acque e quindi impedisce il regolare smaltimento delle stesse”. In definitiva, quindi, il tecnico aveva accertato che le infiltrazioni provenivano dalla terrazza in comproprietà delle resistenti TR e TT (oggi SA). La convenuta ha però, in proposito, evidenziato che la norma applicabile al caso di specie sarebbe non l'art. 2051 cod.civ. invocato dal ricorrente bensì l'art. 1226 cod.civ. poiché la terrazza dalla quale provengono le infiltrazioni funge da lastrico solare e copertura dell'unità immobiliare di proprietà del sig. AN che deve al pari delle resistenti partecipare alla spesa per l'esecuzione delle opere in base al criterio stabilito nella norma da ultimo richiamata. Pertanto la sig.ra TT ha chiesto che il tribunale, previo accertamento della natura condominiale del compendio sito in Lissone in via Borsieri, n. 14, di proprietà dei condomini signori RC AN, EN TR, RE SA (e prima di questo SA TT), ponga proporzionalmente a carico del ricorrente e delle resistenti le spese per l'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle infiltrazioni, come individuate nella relazione del CTU, applicando la modalità di ripartizione secondo la norma di cui all'art. 1126 cod.civ. e in analoga misura ripartisca tutti gli oneri economici della CTU. A sua volta la sig.ra TR ha chiesto in via principale il rigetto delle domande e in subordine la individuazione delle quote di spettanza da determinarsi in ragione del disposto di cui all'art. 1126 cod.civ. e con la divisione tra i proprietari del lastrico solare e il pagina 11 di 15 proprietario dell'unità coperta dal lastrico solare in ragione dei “millesimi” di proprietà che pur non essendo in concreto determinati sono comunque desumibili dal doc. 5 prodotto che contiene uno schema di suddivisione in millesimi delle proprietà di Via Borsieri. Ricostruiti così i fatti, è opportuno partire dalla lettura delle due norme che potrebbero astrattamente disciplinare il caso di specie;
l'art. 1126 cod.civ. dispone che quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno; viceversa l'art. 2051 cod.civ statuisce che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Orbene, premesso che l'applicazione del criterio stabilito nell'art. 1126 cod.civ. prescinde -ad avviso della scrivente- dall'esistenza di un condominio formale essendo sufficiente che il terrazzo che funge anche da copertura di un'unità immobiliare e quest'ultima appartengano, come nel caso di specie, a due proprietari diversi, deve però evidenziarsi che la norma non può, come preteso dalle sig.re TT e TR disciplinare il caso in cui le infiltrazioni dipendano non dall'usura del manto di impermeabilizzazione e quindi da un problema di manutenzione riconnessa all'usuale utilizzo del bene, bensì da difetti di progettazione o di esecuzione del lastrico, ove queste siano state sostanzialmente tollerate dal proprietario, sul quale soltanto graverà il relativo onere ex art. 2051 cod.civ.. Nel caso di specie, infatti, il CTU nella relazione acquisita in sede di Atp ha escluso che la causa delle infiltrazioni risiedesse nello stato del manto di impermeabilizzazione del lastrico solare, che al contrario non presentava ammaloramenti o problematiche di sorta, e ha accertato in primo luogo che le “infiltrazioni provengono indubbiamente dalla terrazza di proprietà delle resistenti” e che l'origine delle stesse deve porsi in relazione “alla inadeguatezza delle pendenze della pavimentazione e alla non perfetta messa in opera della guaina impermeabilizzante, posata sulla terrazza senza le adeguate pendenze e senza i necessari risvolti verso le pareti e verso il canale esistente, a causa principalmente della presenza di un profilato metallico di contenimento del parapetto che ostacola il risvolto della guaina nel canale di raccolta delle acque e quindi impedisce il regolare smaltimento delle stesse”. Pertanto, dovendosi individuare la causa delle infiltrazioni nell'errata progettazione e realizzazione della pendenza del terrazzo, la responsabilità non può che essere posta a carico esclusivo di chi è proprietario della terrazza stessa ai sensi dell'art. 2051 cod.civ. a nulla rilevando che la terrazza funga anche da copertura dell'unità sottostante poiché il danno è in collegamento diretto non con l'uso del lastrico e con la sua destinazione anche a tetto della parte sottostante, bensì esclusivamente con la sua titolarità e in particolare con l'erronea sua progettazione di cui non può che rispondere chi ne è proprietario. In senso conforme si è più volte espressa anche la Suprema Corte;
in proposito si vedano le pronunce 18.6.1998 nr. 6060, 15 aprile 2010 nr. 9054 e 19.6.2013 nr. 15300 in base alle quali la disposizione dell'art. 1126 cod. civ., il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario. In tale ultima ipotesi, ove trattasi pagina 12 di 15 di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 cod. civ., e non anche - sia pure in via concorrenziale - al condominio. E ancora “in tema di condominio, la disposizione dell'art. 1126 cod. civ., il quale regola la ripartizione fra i condomini delle spese di riparazione del lastrico solare di uso esclusivo di uno di essi, si riferisce alle riparazioni dovute a vetustà e non a quelle riconducibili a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell'opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario. In tale ultima ipotesi, ove trattasi di difetti suscettibili di recare danno a terzi, la responsabilità relativa, sia in ordine alla mancata eliminazione delle cause del danno che al risarcimento, fa carico in via esclusiva al proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 cod. civ., e non anche - sia pure in via concorrenziale - al condominio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in controversia tra il condominio ed il proprietario del terrazzo soprastante un locale condominiale, costituente lastrico solare di tale locale, per le riparazioni necessarie ad eliminare le infiltrazioni d'acqua verificatesi nell'immobile condominiale a causa del difetto di impermeabilizzazione del terrazzo, dovuto a vetustà della relativa guaina impermeabilizzante e non già a vizi originari di progettazione o di esecuzione del manufatto, aveva ritenuto che la fattispecie fosse da sussumere nell'ambito applicativo dell'art. 2051 cod. civ.).” Infine, anche nella pronuncia del 2013 la cassazione ha confermato che “in tema di condominio, la responsabilità per i difetti originari di progettazione o di realizzazione del lastrico solare ad uso esclusivo di uno dei condomini dal medesimo indebitamente tollerati, qualora siano suscettibili di recare danno a terzi, ricade in via esclusiva sul proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 cod. civ., e non - nemmeno in via concorrente - sul condominio”. Conseguentemente, i convenuti sig.ri SA e TR sono condannati in via tra loro solidale ad eseguire le opere indicate dal CTU alla pagina 20 del proprio elaborato entro centoventi giorni dalla pubblicazione delle presente pronuncia, fermo restando che tutti gli importi che il primo verserà per la sistemazione del terrazzo gli dovranno essere rimborsati dalla sig.ra TT che era l'originaria proprietaria della terrazza e che in tal senso si era impegnata con il messaggio prodotto sub doc. 6 parte resistente, il che determina il rigetto della riconvenzionale volta ad ottenere la riduzione del corrispettivo di vendita non dovuto stante il sancito obbligo della sig.ra TT di rimborsare al sig. SA le somme che erogherà per il rifacimento del lastrico. La divisione interna tra il sig. SA (e per questi tra la sig.ra TT) e la sig.ra TR dovrà corrispondere alle rispettive quote di proprietà pari, su una superfice complessiva di 37 mq, a 27 mq, in capo al primo, e a 10 mq in capo alla seconda, estensioni che espresse in percentuale danno come quota quella del 72,5% e del 27,5%, la prima per l'unità del sig. SA e la seconda per quella della sig.ra TR. Analogamente la sig.ra TR e la sig.ra TT, originaria proprietaria della parte di lastrico solare interessata dalle infiltrazioni, sono condannate a risarcire al sig. AN i danni causati alla unità immobiliare posta al di sotto della terrazza: il ctu, infatti, ha precisato che per la remissione in pristino dei danni subiti dall'immobile a causa delle infiltrazioni, consistenti in formazione di umidità e muffe nel plafone e nelle pareti con ammaloramento dell'intonaco e rischio di corto circuito dell'impianto elettrico che si trova situato in prossimità delle infiltrazioni, pagina 13 di 15 sarà necessario effettuare le lavorazioni indicate ed in particolare procedere con la scrostatura dell'intonaco ammalorato, il ripristino del nuovo intonaco e la ritinteggiatura, il tutto comportante una spesa di € 1.674,57 oltre Iva che dovrà essere rimborsata all'attore dalla sig.ra TR e dalla sig.ra TT in via tra loro solidale, salva suddivisione interna secondo le percentuali indicate del 72,5% e del 27,5%. All'indicato ammontare deve, infine, essere sommato l'importo speso dal sig. AN per la fase di ATP che ha preceduto il presente giudizio e che si è resa necessaria per la mancata disponibilità delle originarie proprietarie del terrazzo ad intervenire per sistemarne la impermeabilizzazione, importo pari a complessivi € 3.049,25: in definitiva, quindi, le si.re TT e TR sono condannate in via solidale a versare al sig. AN la somma onnicomprensiva di € 4.723,82 oltre Iva limitatamente ad € 1.674,57 e oltre interessi legali sull'intera somma dalla notifica del ricorso introduttivo del procedimento per ATP (dicembre 2022) e sino al saldo effettivo -somma che le convenute dovranno suddividersi secondo le più volte precisate percentuali-. La sig.ra TR, infine, dovrà personalmente e a proprie esclusive spese provvedere nello stesso termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia, alla esecuzione delle opere indicate alla pagina 21 dell'elaborato peritale e ritenute necessarie dal CTU per eliminare lo sgocciolamento dello scarico del bagno di proprietà TR a sua volta responsabile delle infiltrazioni all'interno dell'unità del sig. AN per la cui definitiva sistemazione sarà necessario sostituire il tratto presente all'esterno della parete perimetrale con una tubazione appropriata secondo le modalità espresse, appunto, alla pagina 21. Nessuna prova, viceversa, è stata data dall'interessato in relazione ai danni che tale sgocciolamento avrebbe determinato a carico del proprio immobile, con la conseguente infondatezza della pretesa in proposito azionata. Infine, meritevole di accoglimento è anche l'istanza proposta dal ricorrente e volta ad ottenere la fissazione di una somma da porsi a carico solidale dei convenuti SA1 e TR (per quanto riguarda la sistemazione della impermeabilizzazione) e della sola sig.ra TR (per la sistemazione del tubo) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere necessarie per la eliminazione delle infiltrazioni e indicate alle pagine 20 e 21 della CTU depositata il 3 maggio 2023, somma che il Tribunale ritiene equo quantificare in
€50,00 ed in € 5,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo ulteriore rispetto ai 120 giorni fissati rispettivamente per il rifacimento del terrazzo e per la sistemazione del tubo. A norma dell'art. 91 cod.proc.civ. i convenuti, totalmente soccombenti, sono condannati a rifondere a parte ricorrente le spese processuali nella misura liquidata in dispositivo (riconoscendo per la fase istruttoria consistita nel solo deposito delle memorie il 50%), spese che il sig. SA avrà diritto di ripetere dalla sig.ra TT, laddove le versi personalmente al sig. AN. Si ritiene, viceversa, sussistano giusti motivi per compensare integralmente tra i resistenti le spese processuali reciprocamente sostenute;
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 cod.proc.civ..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulle domande proposte da con citazione 1 con esclusione della sig.ra TT che non può essere tenuta ad eseguire i lavori su una proprietà di terzi. pagina 14 di 15 ritualmente notificata a, così provvede:
1. Ritenuta la responsabilità esclusiva dei proprietari del lastrico solare ai sensi dell'art. 2051 cod.civ., condanna la sig.ra TR e il sig. SA ad eseguire sulla terrazza di loro proprietà sita in Lissone Via Borsieri 14, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia, le opere indicate nella CTU a firma dell'arch. Massimo Perego alla pagina 20; 2. Condanna la sig.ra TR a sostituire il tratto presente all'esterno della parete perimetrale con una tubazione appropriata secondo le modalità espresse alla pagina 21 della CTU depositata il 3 maggio 2023 sempre entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente pronuncia;
3. Fissa in € 50,00 e in € 10,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle opere indicate alle pagine 20 e 21 della perizia depositata il 3.5.2023 la somma dovuta in via solidale dai sig.ri SA e TR e, rispettivamente, dalla sola sig.ra TR;
4. Condanna la sig.ra TR in solido con la sig.ra TT a corrispondere al sig. AN a titolo di ristoro dei danni subiti dalla sua unità immobiliare e di rimborso spese sostenute l'ammontare complessivo di € 4.723,82 oltre Iva limitatamente ad € 1.674,57 e oltre interessi legali sull'intera somma dalla notifica del ricorso introduttivo del procedimento per ATP (dicembre 2022) e sino al saldo effettivo, somma che le convenute dovranno suddividersi tra loro secondo le percentuali del 72,5% e del 27,5%;
5. Condanna altresì i convenuti in via tra loro solidale a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.237,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, spese che la sig.ra TT dovrà restituire al sig. SA nei limiti dell'importo da quest'ultimo in concreto erogato;
6. Compensa tra i resistenti le spese processuali reciprocamente sostenute;
7. Dichiara la pronuncia provvisoriamente esecutiva. Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Così deciso in Monza, 13.3.2025 Il Presidente Maria Gabriella Mariconda
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