Sentenza 1 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 01/02/2023, n. 1787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1787 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/02/2023
N. 01787/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06421/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6421 del 2018, proposto da
Trans IA Pipeline Ag, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
contro
Comune di Melendugno, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione UG, Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente Arpa UG, Agenzia Regionale per la Prevenzione e La Protezione dell'Ambiente Arpa UG Ser. Territoriale Lecce, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della nota del Comune di Melendugno prot. 8519 del 30 marzo 2018, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 gennaio 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti di cui è causa.
Trans IA Pipeline AG è una società che si occupa della progettazione, sviluppo e realizzazione di un gasdotto di importazione del gas naturale dalla regione del Mar Caspio in Europa, con approdo sulle coste della Regione UG, nel territorio del Comune di Melendugno.
In virtù dello status giuridico di infrastruttura strategica e di preminente interesse per lo Stato e per gli interessi dell’Unione Europea, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 maggio 2015, AP ha ottenuto, ai sensi dell’art. 52-quinquies, co. 2, del d.P.R. n. 327/2001, la “ Autorizzazione Unica ” alla costruzione e all’esercizio di detto gasdotto.
Detta Autorizzazione Unica è stata preceduta dal Decreto VIA n. 223/2014 adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come successivamente modificato dal Decreto del TT n. 72/2015, che ha sancito “ la compatibilità ambientale del progetto ”, “ subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al successivo art. 1 ”, la cui verifica di ottemperanza è stata demandata a diversi Enti pubblici interessati, all’uopo definiti “ Enti vigilanti ”.
Talune delle predette prescrizioni attengono alla progettazione dell’opera e sono dunque da ottemperare “ ante operam ”, prima cioè dell’avvio dei lavori di ciascuna delle suddette fasi del progetto; altre, invece, riguardano le modalità di realizzazione dell’opera e sono dunque da ottemperare “ in corso d’opera ”, durante lo svolgimento dei lavori di ciascuna fase di progetto; altre ancora, infine, attengono alla fase post operam e di esercizio del gasdotto, sicché la verifica della loro ottemperanza è rimandata ad una fase successiva alla realizzazione dell’opera.
Le prescrizioni qui di interesse attengono alla fase “ in corso d’opera ”, ed in particolare alla prescrizione A.36.
In data 14 novembre 2017 AP ha sottoposto al TT un documento che illustrava l’“ approccio metodologico generale sulle modalità e tempistiche ” con le quali la società intendeva ottemperare a ciascuna delle 22 prescrizioni “ in corso d’opera ”, fornendo per ciascuna di esse ed in base alle rispettive caratteristiche una proposta di implementazione.
Con nota del 1° dicembre 2017, il Ministero ha reso noto che “ Al fine di poter dare adeguato riscontro in merito alla congruità o meno delle modalità proposte, questa Direzione ha provveduto a richiedere alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS di voler esaminare la proposta della Società, e di comunicare alla scrivente le proprie osservazioni e considerazioni al riguardo ”.
La Commissione tecnica, esaminata la documentazione, ha concluso affermando che: “ ritiene condivisibile: a) l’approccio metodologico generale, le modalità e le tempistiche con cui il Proponente intende procedere per le verifiche di ottemperanza in corso d’opera …; b) le modalità di attuazione individuate dal Proponente relativamente alle prescrizioni A.17), A.34), A.36), A.48), A.52) e A.55) ”.
La prescrizione A36 qui di interesse prevede che: “ Nelle aree di cantiere e di deposito, ferme restando le misure di mitigazione esposte nel progetto: a) dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo e sottosuolo ed in particolare dovranno essere impermeabilizzate le superfici interessate con teli adeguati, secondo le tecnologie più avanzate, da rimuovere a fine lavori, in modo da impedire qualunque se pur minima infiltrazione nel suolo e sottosuolo; b) le acque derivanti dalle sopradette superfici, sia di lavaggio sia di prima pioggia, dovranno essere convogliate in apposite vasche/serbatoi da cui le acque verranno avviate ad idoneo impianto di trattamento, secondo la normativa vigente; c) dovranno essere evitati depositi provvisori di materiali in prossimità dei corsi d’acqua, fossi o scoline; d) si dovrà provvedere sollecitamente alla pulizia e al ripristino delle aree utilizzate, una volta completate le operazioni e rimossi i macchinari e trasportati a discarica i residui ”.
Il TT ha precisato in proposito che, per “ aree di cantiere e di deposito ” oggetto di impermeabilizzazione dovevano intendersi solo le “ superfici di cantiere destinate al deposito dei materiali e delle attrezzature ” e non l’intera area del cantiere.
Per la verifica di ottemperanza a tale prescrizione A.36 il Decreto VIA ha individuato l’AR UG quale “ Ente vigilante ” e la Regione UG quale “ Ente coinvolto ”.
A seguito dell’avvio da parte di AP dei lavori presso il cantiere del microtunnel, preceduto da apposita comunicazione agli Enti interessati, l’AR UG ha dato avvio alla verifica di ottemperanza, attenendosi alle previsioni del su illustrato art. 28 del Codice dell’ambiente, effettuando sopralluoghi in cantiere, formulando rilievi, chiedendo chiarimenti, rilevando in particolare, con nota del 21 marzo 2018, che “ L’area identificata con la sigla S1 risultava totalmente impermeabilizzata con telo in HDPE ”, contestando tuttavia che la stessa non fosse “ ancora completamente allestita in quanto non risultava presente la membrana di tessuto non tessuto e lo strato di sabbia stabilizzata ” e che “ in varie aree non impermeabilizzate del cantiere erano presenti attrezzature e materiali posizionati direttamente a terra ”. Con riferimento al sistema di raccolta delle acque meteoriche, ha segnalato come nella sola area prevista per il deposito dei conci “ risultava non operativo perché in fase di completamento ”.
Nelle more di tale procedimento di verifica dell’ottemperanza alla prescrizione A.36, il Comune di Melendugno, con nota del 30 marzo 2018, ha invitato e diffidato il TT e gli altri Enti in indirizzo (fra i quali figurava anche l’odierna ricorrente AP) “ a sospendere ogni ulteriore attività di cantiere, avviando un’immediata fase di verifica sulle modalità con le quali vengono eseguiti i lavori, anche al fine di valutare l’eventuale violazione degli autorizzativi il progetto AP ”, in quanto, alla luce dei rilievi dell’AR UG, sarebbe stato dimostrato “ il certo “scollamento” tra quanto autorizzato e quanto, ad oggi, realizzato da AP” nonché “il reale rischio di un permanente danno ambientale per il territorio ”.
In data 6 aprile 2018, AP ha provveduto a fornire il proprio riscontro, inviando a tutti gli Enti in indirizzo un’apposita nota tecnica nella quale ha illustrato le misure che aveva implementato in cantiere allegando le evidenze fotografiche che comprovavano come tutti i rilievi dell’AR UG potevano ormai ritenersi superati.
Con nota prot. n. 9438 del 23 aprile 2018, il TT ha preso atto dei chiarimenti forniti da AP ed ha quindi richiesto ad PR ed AR UG di comunicare “ se la succitata documentazione, fatta pervenire dalla Società, è sufficiente a superare le criticità evidenziate nella Relazione tecnica AR UG ”.
All’esito di un ulteriore sopralluogo, AR ha dichiarato che: “ L’area impermeabilizzata per deposito temporaneo materiale da scavo proveniente dalla perforazione del microtunnel (S1) è stata ultimata, con la posa del telo in tessuto non tessuto e strato di sabbia al di sopra della membrana impermeabile in HDPE ”; “ Durante il sopralluogo si è proceduto a verificare che sulle aree non impermeabilizzate non sono presenti attrezzature e materiali”; “In merito all’impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dell’area impermeabilizzata del deposito conci, le vasche di raccolta risultano vuote ”.
Con il ricorso in esame, AP ha chiesto l’annullamento della predetta nota del Comune di Melendugno del 30 marzo 2018, con la quale il TT, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’AR e la AP sono stati diffidati a sospendere i lavori e a verificare le modalità con le quali sono vengono eseguiti i lavori, anche al fine di valutare l’eventuale violazione degli atti autorizzativi il progetto AP.
Con l’unico articolato motivo di diritto, la ricorrente ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione e dei principi di legalità, tipicità e nominatività dei provvedimenti amministrativi, incompetenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 28 e 29 del D.lgs. n. 152/2006, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione.
In estrema sintesi, ha sostenuto che il provvedimento del Comune di Melendugno sarebbe illegittimo perché adottato da un soggetto incompetente, atteso che l’art. 28 del Codice dell’ambiente riserverebbe espressamente al TT la valutazione dell’impatto ambientale delle opere strategiche e di rilevanza sovra – nazionale, nonché il monitoraggio dell’ottemperanza l’ottemperanza alle prescrizioni ambientali apposte in sede di rilascio del provvedimento di VIA. A tal riguardo, il citato art. 28 prevedrebbe che il TT possa avvalersi di “ altri soggetti pubblici ” (i cd. “ enti vigilanti ”), ai quali lo stesso potrebbe demandare le attività di verifica in campo. Così facendo, il TT non si spoglierebbe della propria competenza in merito all’ottemperanza alla prescrizione (né potrebbe farlo, trattandosi di competenza statale esclusiva ed ex lege ), ma si limiterebbe ad avvalersi di tali soggetti in funzione di “ausiliari”, delegando ad essi alcune attività di verifica in loco e imponendogli di “ informa[re] tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica ”. Nell’ipotesi in cui dette attività di verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni ambientali diano esito negativo, la disposizione de qua prevedrebbe che “ l'autorità competente diffida il proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29 ” (cfr. art. 28, co. 5, del D.lgs. n. 152/2006).
Il provvedimento de quo sarebbe stato adottato, altresì, in grave difetto di istruttoria, atteso che, a seguito del sopralluogo e della nota tecnica AR UG del 21 marzo 2018, AP, secondo la prospettazione della ricorrente, aveva già implementato gli interventi e superato in punto di fatto le criticità. Di ciò sarebbe stata fornita la prova con la nota del 6 aprile 2018.
In data 22 settembre 2022, la Trans IA ha versato in atti dichiarazione di interesse alla decisione, dichiarando tuttavia che i lavori per la realizzazione del gasdotto sono stati ultimati. Ha motivato la sussistenza dell’interesse esclusivamente sulla base della circostanza che “ il Comune resistente non ha provveduto in autotutela sul provvedimento impugnato, nonostante l’espressa richiesta della ricorrente ”.
All’udienza fissata per lo smaltimento dell’arretrato del 20 gennaio 2023 la causa è stata introitata per la decisione.
2. La causa è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Osserva il Collegio che: dal verbale di sopralluogo dell’Arpa UG del 24.4.2018 si può evincere la regolarità dell’area di cantiere e l’assenza dei pericoli paventati nell’ordinanza comunale impugnata; il Comune non si è costituito in giudizio, né ha evidenziato la perdurante esigenza di sospendere le attività di cantiere; i lavori sono stati ultimati e l’impianto è in funzione.
Pertanto, nessuna utilità potrebbe avere parte ricorrente dall’annullamento del provvedimento con il quale le amministrazioni controinteressate e la ricorrente erano state diffidate a sospendere i lavori oggetto del presente gravame. Né è stata avanzata alcuna richiesta risarcitoria.
In tal senso, deve essere rilevato che, in una controversia analoga, questo TAR con la sentenza n. 17048 del 19 dicembre 2022 ha statuito che: “ Nelle more del presente giudizio, come già osservato dalla Sezione in altra pronunzia relativa alla realizzazione della AP (n. 7304\2022 depositata il 6.6.2022) le impugnazioni proposte nel tempo avverso il progetto, nelle sue varie fasi, non hanno trovato accoglimento (fra tante, TAR Lazio n. 6575/2020, n. 8492/2019, n. 8139/2019, n. 12010/2017), e il gasdotto è stato realizzato ed è entrato in funzione. Né sarebbe possibile, nel caso in esame, una pronunzia accertativa della eventuale illegittimità degli atti gravati, non ricorrendo nella specie le condizioni previste dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2022, per cui, per procedersi all’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori; non è pertanto necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria né tanto meno averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione; la dichiarazione deve essere resa nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm. Tali forme, nella circostanza, non sono state rispettate; né, per vero, sono state avanzate domande risarcitorie. Alla luce di tanto il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ”.
Attesa dunque la chiusura del cantiere, l’ultimazione dei lavori e l’entrata in funzione del gasdotto, come riferito dalla stessa ricorrente, il Tribunale prende atto che, nelle more del giudizio, si è dunque verificata una situazione di fatto del tutto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza per essere venuta meno, per la ricorrente, qualsiasi utilità, anche solo strumentale o morale comunque residua, della pronuncia giurisdizionale
Si dichiara, quindi, il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 c.p.a.
3. Sussistono giustificate ragioni per la compensazione delle spese legali, atteso il contegno processuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2023 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Claudia Lattanzi, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO