Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2023, n. 2922
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Sentenza 31 gennaio 2023

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Qualora il contribuente presenti una dichiarazione integrativa, modificativa delle indicazioni inserite nell'originaria dichiarazione reddituale, il termine per l'accertamento da parte dell'Ufficio - con riguardo alle modifiche apportate - deve decorrere necessariamente dalla dichiarazione emendativa. L'art. 2, comma 8 bis, D.P.R. n. 322 del 1998, infatti, stabilisce che le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3. Tale articolo ai commi 9 e 9 bis prevede rispettivamente che un obbligo di conservazione della dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato nonché dei documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione per il periodo previsto dall'articolo 43 del DPR 29 settembre 1973 n. 600. L'espresso richiamo all'art. 43, con obbligo di conservazione della dichiarazione e dei relativi documenti, nonché l'esplicito riconoscimento del potere dell'Amministrazione di chiedere e ottenere l'esibizione degli atti (dichiarazione e documenti) fondano l'esistenza di una autonoma decorrenza dei termini a partire proprio dalla dichiarazione integrativa, cui la norma fa espresso riferimento.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

In tema di dichiarazione dei redditi, ove il contribuente modifichi le indicazioni inserite nella dichiarazione reddituale, presentando una dichiarazione integrativa, da quest'ultima, e non da quella "originaria", deve necessariamente decorrere, con riguardo alle modifiche apportate, il termine di decadenza per l'accertamento da parte dell'Ufficio, poiché, altrimenti, lo stesso verrebbe eroso in caso di rettifica effettuata a ridosso della sua scadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2023, n. 2922
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2922
    Data del deposito : 31 gennaio 2023
    Fonte ufficiale :

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