Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2023, n. 41858
CASS
Sentenza 8 giugno 2023

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Massime1

In tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera anche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domiciliari, al quale la notifica deve essere eseguita ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che la nuova disposizione costituisce, per collocazione sistematica, norma generale sulle impugnazioni, non derogabile in ragione dello stato di detenzione dell'imputato al momento della proposizione del gravame).

Commentario1

  • 1Appellante in detenzione domiciliare: nuova elezione di domicilio (Cass. 17055/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 maggio 2024

    La inammissibilità dell'impugnazione in ipotesi di omesso deposito della dichiarazione o elezione di domicilio da parte dell'imputato appellante, ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, opera anche nei confronti del detenuto in detenzione domiciliare. Corte di Cassazione sez. V penale, 19 marzo - 23 aprile 2024 sentenza n. 17055 1. Con ordinanza del 17.11.2023, la Corte di appello di Milano ha dichiarato l'inammissibilità degli appelli proposti nell'interesse di C.F. e P.M., in data 31.07.2023, avverso la sentenza del Tribunale della medesima città emessa in data 5.04.2023. In particolare, la Corte territoriale, ha ritenuto che gli atti di appello …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2023, n. 41858
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41858
Data del deposito : 8 giugno 2023

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