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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 19/09/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr. Giuseppe Rini Presidente dr.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. dr.ssa Federica Bonsangue Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1626 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Salvatore D'Apice per mandato in atti
ricorrente
CONTRO
nata a [...] l'[...], rappresentata e Controparte_1 difesa dagli Avv.ti Maria Gabriella Varrica, EM Varrica e Lapi
Rosa per mandato in atti resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 29 aprile 2025, le parti concludevano come da note di trattazione scritta ritualmente depositate e successivi scritti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. I fatti oggetto del giudizio
Con ricorso regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese la coniuge CP_1
esponendo di aver contratto matrimonio con la stessa in
[...]
Palermo in data 14 maggio 1998 e che dalla loro unione erano nati i figli
(nata a [...] il [...]), (nato a [...] _1 _2
l'11.8.2003), (nata a [...] il [...]), (nato _3 Persona_4
a Palermo il 2.9.2008), (nata a [...] il [...]) e A_ Pt_2
[...
(nata a [...] il [...]).
L'unione coniugale, nata sotto ottimi auspici, si era inevitabilmente compromessa, secondo la prospettazione offerta dal ricorrente, a causa dei problemi psichiatrici da cui era risultata affetta la moglie, – la cui personalità era connotata da una forte deflessione dell'umore – sorti già dopo un anno dalla celebrazione del matrimonio e cagionati, altresì, anche dall'elevata conflittualità della stessa con la sua famiglia d'origine; problemi che avevano inciso anche sull'accudimento della figlia maggiore, oltre che sull'equilibrio degli altri figli. _1
Precisava che siffatte problematiche psicopatologiche – di cui aveva contezza anche in considerazione della propria qualifica di medico psichiatra e per le quali era stata ricoverata presso il Controparte_1 reparto di Psichiatria dell'Ospedale Policlinico di Palermo, con diagnosi Per di disturbo della personalità e disturbo depressivo atipico, nonché presso la Casa di cura – non erano state attenuate neanche dalle Pt_3 terapie farmacologiche assunte, né dal percorso psicoterapeutico dalla stessa intrapreso.
Evidenziava, pertanto, la volontà dei figli , _1 _2 _3 ed EM di non incontrare la madre, avendo i ragazzi fortemente risentito dei comportamenti aggressivi, contraddittori e spesso violenti della madre, che avevano inciso sulla loro psiche e sul loro equilibrio, soprattutto su – come comprovato dalla ctp prodotta – ed _1
EM.
2 Chiedeva, altresì, l'addebito della separazione alla moglie, sulla scorta delle numerose relazioni extraconiugali dalla stessa intrattenute, scoperte tramite il telefono cellulare regalato dalla madre alla figlia “senza _1 resettare il proprio account”, potendo dunque la ragazza leggere tutti i messaggi indirizzati al genitore, cui si aggiungevano le numerose conversazioni a sfondo sessuale intrattenute da sulla Controparte_1 piattaforma messenger con più uomini contemporaneamente.
Rilevava che tali fattori – quello psicologico e il tradimento della moglie – avevano reso intollerabile la convivenza, determinando il venir meno dell'affectio coniugalis e lo avevano spinto ad instaurare il presente giudizio di separazione giudiziale nonostante la propria profonda fede religiosa e l'indissolubilità del vincolo matrimoniale.
Tanto premesso, chiedeva al tribunale pronunciarsi la separazione personale con addebito a carico della moglie, l'assegnazione della casa coniugale, sita a Collesano in via Polizzi n. 9 – dove il ricorrente abitava unitamente ai quattro figli maggiori –, in proprio favore;
l'affidamento esclusivo di , ed al padre;
_2 _3 Persona_4
l'affidamento esclusivo di e alla madre – con cui A_ Parte_2 le stesse convivevano a Palermo –; domandava, inoltre, di inibire il diritto di visita materno nei confronti dei figli affidati al padre, emettendo i provvedimenti necessari volti al recupero del loro rapporto con la madre.
Ritualmente costituitasi, si associava alla domanda Controparte_1 di separazione personale proposta dal marito, chiedendone, a sua volta,
l'addebito, avversando, tuttavia, la rappresentazione dei fatti siccome dallo stesso offerta.
Esponeva che il marito aveva assunto nei riguardi suoi e dei figli un atteggiamento autoritario ed impositivo – cui era da ricondurre il venir meno dell'affectio coniugalis e l'intollerabilità della convivenza – nonché che fosse latore di una fede imperante, tale da limitare la sua libertà religiosa;
esponeva, altresì, che la vita familiare subisse la presenza ingombrante di
PA e che il marito aveva perpetrato nei suoi riguardi Persona_7
3 continue violenze fisiche e psicologiche, intimidazioni, prevaricazioni e vessazioni, oltre a sminuire e denigrare la figura materna.
Richiamava, a tal proposito, la denuncia querela sporta in data
21.8.2020 presso la Stazione dei Carabinieri di Collesano, nonché la ricostruzione delle vicende familiari contenuta nella relazione sociale e scolastica sulle minori e del 21.9.2020, a A_ Persona_8 firma dell'assistente sociale incaricato dal Tribunale per i minorenni di
Palermo, nel verbale di audizione del 2.10.2020, dinanzi al Giudice delegato del Tribunale per i minorenni di Palermo, nonché le relazioni predisposte dal Consultorio familiare di Cefalù del 4.4.2021 e dal
Consultorio familiare di San Filippo Neri di Palermo del 13.4.2021, dal
Dipartimento di Salute Mentale di Palermo del 28.1.2021, tutti incaricati dal Tribunale per i minorenni di Palermo nell'ambito del procedimento n. 842/2020 V.G..
Negava di essere affetta da patologie di natura psichiatrica essendo il ricovero del 2019 avvenuto su iniziativa del marito che, dopo una sua crisi di pianto e contro il parere dello psicoterapeuta presso cui la stessa era in cura, l'aveva condotta in Ospedale contro la sua volontà.
Del pari imputabile a era, poi, l'allontanamento della Parte_1 resistente dalla casa familiare, successivo al ricovero presso la Casa di cura D'Anna.
Contestando la produzione documentale offerta dal marito – compresi i supporti informatici e i messaggi telefonici attinti dal telefono cellulare e di cui lo stesso si era illegittimamente impossessato, facendoli perfino leggere ai figli –, chiedeva la separazione con addebito al marito,
l'affidamento esclusivo alla madre delle figlie e A_ Parte_2 nonché l'affidamento esclusivo dei figli minori , ed _2 _3
EM al padre, chiedendo inoltre, ove ritenuto opportuno, la valutazione delle competenze genitoriali di e l'attivazione Parte_1 di percorsi in sede protetta al fine di favorire i rapporti tra fratelli nonché tra genitori e figli non conviventi.
4 Domandava, altresì, di condannare il marito a corrisponderle: gli assegni familiari che lo stesso percepiva presso la Lega del Filo D'oro per le minori e nonché quelli percepiti da maggio Parte_2 A_
2019 sino alla costituzione in giudizio;
la somma di € 16.000,00 a titolo di spese sostenute, forzatamente, in costanza di matrimonio, e somme sottrattele durante il ricovero presso il Policlinico di Palermo e la Casa di cura D'Anna; la somma di € 30.000,00 o di quella maggiore o minore determinata dal Tribunale, a titolo di risarcimento del danno patito a causa delle condotte della controparte, meglio specificate nell'atto difensivo.
Chiedeva, infine, l'ammonimento di dal porre in essere Parte_1 atteggiamenti denigratori nei propri confronti e di fissare la data in cui avrebbe potuto accedere alla casa coniugale sita a Collesano al fine di prelevare i propri effetti personali.
Con ordinanza del 30.8.2021 il Presidente del Tribunale f.f., “esaminata la documentazione prodotta dalle parti, sentiti i coniugi all'udienza del 30.6.2021, alla quale gli stessi hanno confermato la volontà di volersi separare e sentiti i figli minori della coppia all'udienza del 26.8.2021, (di anni 17) ed EM _3
(di anni 12), nonché i figli maggiorenni (di anni 22) e (di anni _1 _2
18) i quali hanno comunque manifestato la volontà di essere sentiti;
lette le relazioni degli assistenti sociali e del Servizio di Neuropsichiatria infantile su (di A_ anni 11) e (di anni 8), disposte dal Tribunale dei Minori di Palermo Parte_2 nell'ambito del procedimento davanti al medesimo introdotto e definito con pronuncia declinatoria di competenza in favore del Tribunale ordinario;
considerata la situazione di estrema conflittualità esistente tra i coniugi, separati di fatto da due anni;
valutate le dinamiche familiari, nella loro estrema complessità, avuto riguardo ai rapporti tra le parti, quali coniugi e genitori, tra i genitori e i figli e tra i sei figli della coppia”, ha disposto l'affidamento esclusivo di ed EM al padre e _3
l'affidamento esclusivo di e alla madre, A_ Parte_2 demandando ai Servizi Sociali di Collesano e Palermo, al Consultorio familiare di Palermo e di Cefalù, nonché al Servizio di Neuropsichiatria infantile di Palermo e di Cefalù, attraverso un lavoro sinergico e
5 coordinato, il compito di “individuare le modalità di ravvicinamento tra i fratelli
e le sorelle, con peculiare attenzione ad EM, e , nonché A_ Parte_2 valutare la fattibilità, l'opportunità e le modalità di riavvicinamento tra i figli minori
e il genitore non affidatario”.
Ha, inoltre, posto a carico del genitore non affidatario un assegno per il mantenimento dei figli affidati all'altro, pari ad € 800,00 a carico della madre per il mantenimento di , ed EM, _1 _2 _3
e ad € 500,00 a carico del padre per il mantenimento di e Parte_2
ponendo a carico di ciascun genitore il 50% delle spese A_ straordinarie previamente concordate e successivamente documentate.
È stata, poi, assegnata la casa familiare al ricorrente.
Nelle more del presente giudizio ha presentato il Parte_1 ricorso per l'annullamento del matrimonio dinanzi al Tribunale ecclesiastico interdiocesano siculo, e si è ritualmente Controparte_1 costituita nel relativo procedimento (cfr. all. nn. 21 e 22 alla memoria integrativa di ). Controparte_1
Nel corso del giudizio le parti hanno reciprocamente introdotto svariati subprocedimenti e, segnatamente:
- subprocedimento n. 1620-1/2020 introdotto da CP_1
con ricorso ex art. 709 ter cpc depositato in data 2.3.2022, al
[...] fine di accertare le gravi inadempienze o atti posti in essere dalla controparte che arrecassero pregiudizio ai minori od ostacolassero il corretto svolgimento delle modalità di affidamento;
modificare i provvedimenti in vigore e, se il caso, congiuntamente: ammonire il genitore inadempiente;
disporre il risarcimento dei danni in proprio favore oltre alla condanna della controparte al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria a favore della cassa delle ammende;
si tratta di domande fondate essenzialmente sulla mancata comunicazione, da parte del padre, di notizie sullo stato di salute dei figli EM e
– tutti risultati positivi al Covid-19 –, nonché sulla decisione, _3 appresa da terzi soggetti, di EM di abbandonare gli studi scolastici a causa della sofferenza cagionata dal rapporto con la madre,
6 intraprendendo l'istruzione parentale, paventata anche in relazione agli altri due figli;
il procedimento si è concluso con declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. ordinanza del 4.4.2023),
“essendo venuti meno i contrasti tra i genitori in ordine all'istruzione del figlio
, avendo, peraltro, nel frattempo Persona_4 CP_2 raggiunto la maggiore età, e non potendosi sindacare la scelta della stessa di ricorrere all'istruzione parentale, “e non essendo più attuale la questione inerente la positivizzazione dei ragazzi (allora minori) al covid”;
- subprocedimento n. 1620-2/2020 introdotto da Parte_1 con ricorso ex art. 709 ter cpc depositato l'1.4.2022, con cui ha domandato la decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale in relazione ai figli minori EM e e, in subordine, _3
l'affidamento cd. superesclusivo dei predetti, oltre all'ammonimento del genitore inadempiente, al risarcimento del danno e alla condanna della controparte alla sanzione amministrativa pecuniaria in favore della cassa delle ammende ex art. 709 ter co. 2, n. 4, c.p.c.; procedimento anch'esso concluso con declaratoria della cessata materia del contendere (cfr. ordinanza del 4.4.2023), “essendo venuti meno i contrasti tra i genitori in ordine all'istruzione del figlio e non essendo più attuale la questione Persona_4 inerente la positivizzazione dei ragazzi (allora minori) al covid-19”, e non essendo più ravvisabili, “avuto riguardo allo specifico profilo oggetto del presente subprocedimento, ulteriori profili sui quali provvedere non sussistendo né i presupposti per l'affidamento superesclusivo del ragazzo al padre, né per l'ammonimento di alcuno dei genitori, né per le condanne pecuniarie domandate reciprocamente da entrambe le parti”;
- subprocedimento n. 1626-3/2020, introdotto da CP_1
con ricorso depositato in data 21.10.2022, volto alla modifica
[...] dell'ordinanza presidenziale nella parte in cui aveva disposto, a carico della stessa, il versamento dell'importo mensile di € 200,00 alla controparte quale contributo al mantenimento della figlia Per_9
trasferitasi presso il domicilio materno e alla restituzione delle
[...] somme versate a tale titolo, nonché alla rimozione di qualsiasi obbligo di
7 mantenimento dei genitori verso i figli, da attuare mediante lo schema del mantenimento “diretto” da parte del genitore collocatario;
procedimento concluso con ordinanza del 15.11.2023, col quale “a modifica dell'ordinanza presidenziale del 30.8.2021, è stata disposta “la revoca del contributo al mantenimento di (di € 200,00) posto a carico di Persona_9 CP_1
con decorrenza dal mese di giugno 2022”;
[...]
- subprocedimento n. 1626-4/2020 introdotto da Parte_1 con ricorso, ex artt. 709 quarto comma e 709 ter c.p.c, depositato il
18.4.2023, volto all' “adozione dei provvedimenti opportuni a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento esclusivo del figlio minore
affidato in via esclusiva alla madre con ordinanza del 4.4.2023, Persona_4 con ammonizione della resistente e modifica dei provvedimenti Controparte_1 adottati, la condanna della resistente al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa, in favore del figlio , concluso con ordinanza Persona_4 dell'1.6.2023, con cui è stato rigettato il ricorso e previsto, in accoglimento dell'istanza ex art. 709 quarto comma c.p.c. proposta da a integrazione dell'ordinanza del 4 aprile 2023, che Controparte_1
“ versi alla moglie la somma di € 300,00 mensili, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento del figlio affidato in via esclusiva alla Persona_4 medesima, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- subprocedimento n. 1626-5/2020, introdotto da Parte_1 con ricorso depositato il 27.10.2023, volto alla modifica dell'ordinanza del 4.4.2023 – con la quale era stato disposto, tra l'altro, l'affidamento esclusivo di alla madre – così come modificata Persona_10 da successivi provvedimenti dell'1.5.2023, 1.6.2023 e del 24.7.2023; il ricorrente chiedeva “nello specifico, il collocamento del minore presso di sé, e, in subordine, presso la nonna e/o lo zio paterno, “adottando ogni provvedimento allo scopo che si rende opportuno”, previo ascolto del ragazzo”; procedimento concluso con ordinanza di rigetto del 15.11.2023 delle domande del ricorrente, declaratoria di cessata materia del contendere sulla richiesta formulata da in via riconvenzionale;
si è, inoltre Controparte_1 disposto che venisse collocato presso la madre, Persona_10
8 , entro il termine del 18 dicembre 2023 e demandato, Controparte_1 per l'effetto, ai soggetti già incaricati – Consultorio familiare San Filippo
Neri, dott. Bruno e Comunità alloggio Lucerna – di proseguire il percorso intrapreso al fine di agevolare tale collocamento e sostenere
EM nell'accettazione della figura materna, disponendo che, ove necessario, il collocamento del minore presso la madre avvenisse mediante l'ausilio della forza pubblica;
- subprocedimento n. 1626-6/2020 introdotto con ricorso depositato in data 5.9.2024 da la quale, richiamando Controparte_1 il divieto di contatti tra il figlio minore EM, alla stessa in via esclusiva affidato, e i due figli maggiori e , collocati _2 _3 presso il padre, nonché la nonna e lo zio paterno, divieto disposto con provvedimento del 3.11.2023 nell'interesse del predetto minore, chiedeva al tribunale di prevedere un riavvicinamento della fratria mediante la previsione di incontri tra EM e i due fratelli presso lo Spazio
Neutro o altri servizi competenti;
procedimento dichiarato inammissibile con ordinanza del 4.10.2024.
Nell'ambito dell'odierno procedimento, concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con ordinanza del 16.5.2022 il Giudice già assegnatario del fascicolo ha disposto consulenza tecnica d'ufficio psicologica sui figli minori delle parti e sulle stesse, demandando altresì – sulla scorta delle relazioni già pervenute dal Servizio di NPI di Palermo e di Termini Imerese, nonché del Consultorio familiare di Palermo e di
Cefalù, già incaricati in precedenza – allo Spazio Neutro di via Goldoni
(Palermo), l'incarico di favorire il riavvicinamento tra i fratelli _1
La relazione di ctu veniva depositata al fascicolo telematico in data
24.12.2022.
Con ordinanza del 4.3.2023 veniva dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione del ctu e, rigettate le richieste istruttorie formulate dalle parti, veniva disposto l'affidamento esclusivo di Persona_10 alla madre , da attuare, ove necessario e
[...] Controparte_1 rispondente all'interesse del minore, in maniera graduale in modo da
9 preservare la sfera emozionale del ragazzo, oltre che garantendone la continuità scolastica per l'anno in corso;
solo con l'ordinanza del
15.11.2023 sopra richiamata, resa a definizione del sub procedimento n.
1620-3/2020, EM è stato definitivamente collocato presso la madre, avendo nelle more trascorso un periodo presso una comunità familiare individuata a cura degli enti incaricati.
Con successivo provvedimento dell'1.5.2023 è stato disposto il divieto temporaneo di incontri tra e il figlio EM, secondo Parte_1 quanto suggerito dal Consultorio familiare San Filippo Neri di Palermo nella nota depositata il 28.4.2023, esteso con decreto dell'1.6.2023 anche agli incontri e alle telefonate tra il ragazzo e i fratelli e . _3 _2
Con decreto del 3.11.2023 si è disposto che il minore Persona_10 intrattenesse allo stato rapporti (fisici e telefonici, compresi i
[...] social network) unicamente con la madre ed Controparte_1 eventualmente con le sorelle collocate presso la stessa, ove necessario per garantire la continuità del percorso psicoterapeutico in itinere, informando tempestivamente il Giudice sulle criticità insorte nell'attuazione del presente provvedimento.
Con decreto del 15.11.2023 è stato disposto il divieto di incontri, telefonate, messaggi (anche a mezzo social network o altre applicazioni sul cellulare) e, in generale, di ogni contatto, tra e il Persona_10 padre, i fratelli e nonché la Parte_1 _3 Persona_11 nonna e lo zio paterno, Persona_12 Persona_13 informando il Giudice sulle eventuali inottemperanze e sulle difficoltà attuative del presente provvedimento.
All'udienza cartolare del 19.2.2024, sulle conclusioni assunte dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 12.7.2024 veniva rimessa sul ruolo istruttorio e successivamente riassegnata all'odierno giudice relatore, il quale, all'udienza del 4.10.2024, poneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
10 Con ordinanza del 21.1.2025 il procedimento veniva nuovamente rimesso sul ruolo istruttorio al fine di acquisire i fascicoli relativi ai procedimenti svoltisi innanzi al Tribunale dei minori rubricati ai nn.
842/2020, 492/2022 e 742/2022 (quest'ultimo riunito al n. 492/2022 con provvedimento del 12.7.2022).
All'udienza cartolare del 29 aprile 2025, infine, la causa è stata assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda di separazione e l'addebito
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalle parti, assurgendo a elementi indicatori del disfacimento del ménage familiare, sia l'esito negativo del tentativo di conciliazione, sia il tenore stesso delle allegazioni delle parti, che dimostrano che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
Quanto all'addebito, la domanda proposta da va Parte_1 respinta, non potendosi affatto considerare raggiunta la prova certa ed inequivocabile che la definitiva frattura della relazione affettiva sia ascrivibile, in via esclusiva, all'unilaterale posizione in essere, ad opera della resistente, di condotte tali da configurare una violazione dei doveri coniugali.
Quanto alle allegazioni in punto di fatto sottese alla domanda di parte ricorrente, relative agli asseriti e numerosi tradimenti perpetrati da nei riguardi del marito, nonché alle asserite violenze, Controparte_1 fisiche e psicologiche, esercitate nei riguardi dei figli, la documentazione offerta, in disparte la liceità della captazione, valutabile in questa sede incidenter tantum, risulta del tutto insufficiente a fondare l'addebito della separazione alla resistente.
Invero, dalla produzione allegata nulla si evince circa l'esistenza di una o più relazioni extraconiugali tra la resistente e altri uomini, collocandosi,
11 in ogni caso, le conversazioni e i contatti tra e altri Controparte_1 uomini a epoca successiva alla già acclarata crisi coniugale.
Peraltro, in questa sede, deve confermarsi l'assoluta inammissibilità delle prove orali articolate dal ricorrente sul punto, così come disposto con ordinanza del 4.4.2023, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta.
Si osserva, infine, che non risultano provate neppure le condotte maltrattanti asseritamente assunte dalla resistente nei riguardi dei figli, pure annoverate da tra le cause della separazione, Parte_1 ravvisandosi, piuttosto, una situazione familiare caratterizzata, da un certo momento in poi, dalle notevoli ingerenze del padre spirituale della famiglia sui comportamenti di tutti i membri del nucleo familiare, in primis del ricorrente e, a cascata, dei figli con lui conviventi, tali da ingenerare il soffocamento di ogni personalità degli stessi (“[…] Che il nucleo familiare composto dal Sig. e dai tre figli appare con notevoli _1 difficoltà in cui non vi è alcuno spazio per la soggettività dei minori, un nucleo in cui vi è un utilizzo del noi a conferma dell'assenza di un pensiero libero e individuale.
Una forte opposizione a collaborare coi servizi a cui tentano continuamente di sottrarsi (utilizzo dei rinvii) per cui è stato impossibile effettuare una valutazione psicodiagnostica sui figli. Circa il Sig. emerge il quadro di una personalità _1 con aspetti psicotici (meccanismi di scissione, idealizzazione, svalutazione, proiezione), ma soprattutto una difficoltà nella funzione genitoriale. Anche il Consultorio di
Cefalù sottolinea come sia stato possibile che il padre non si fosse negli anni accorto dei presunti maltrattamenti, ma guarda caso soltanto al momento della separazione, così come “permettere ai figli di essere i postini” di un opuscolo in cui viene affermato che la madre sia una sorta di strega. Il padre ha una sorta di dominanza sui figli, ha una centralità narcisistica ed è totalmente assente una capacità responsabile, la colpa e il nemico sono sempre al di fuori ed è tutto incarnato nella madre. Emerge come per gli operatori il vissuto sia quello di essere strumenti o il tramite per l'attuazione del suo volere contro la Sig.ra Sulle minori e avrebbe mostrato CP_1 Per_5 Parte_2 inizialmente un apparente preoccupazione che è svanita quando si è provato a concretizzarla per esempio in incontri, una condizione posta dal Sig. per _1
12 poter incontrare le figlie era che le stesse chiedessero scusa per le affermazioni fatte, aveva un atteggiamento rivendicativo come fosse stato tradito dalle stesse. Si pone ai figli come il salvatore e pone la madre come mostro, ogni colloquio era orientato su questo. Ai colloqui si presenta infatti con carpettone per mostrare tutte le sue prove contro la Sig.ra e l'interesse del Sig. è orientato mai sui figli, sui cui non _1 mostra alcuna sintonizzazione, né pensiero, ma solo a demolire l'ex moglie. Si afferma sia in atto una forte ALIENAZIONE GENITORIALE ad opera del
Sig. ” cfr. pag. 119-120 relazione di ctu in atti). _1
Sulla scorta delle allegazioni emerse ritiene questo Collegio che debba, per contro, essere accolta la domanda di addebito della separazione formulata dalla resistente.
Invero, le circostanze dalla stessa rappresentate, relative al forte credo religioso del marito, tale da condizionare ogni decisione familiare, nonché alla costante ingerenza, nella vita coniugale e familiare, del suo padre spirituale, tale , e alle conseguenti continue e Persona_7 incalzanti intimidazioni e vessazioni assunte nei confronti della stessa, risultano corroborate dagli accertamenti svolti dai servizi incaricati, nonché dall'accertamento peritale svolto dalla nominata ctu, dott.ssa che questo tribunale integralmente condivide, la quale Persona_14 descrive il nucleo familiare nei seguenti termini: “Una caratteristica emergente ai vari colloqui è l'assoluta reale o apparente incapacità genitoriale e passività verso i figli-genitori i quali già nel 2019 prendono in mano le redini della separazione avviando una ricerca di continue prove contro la madre ai fini giuridici, evidentemente già in nuce prima ancora di avviare l'iter separativo, cosi come lasciarli distribuire un opuscolo dai contenuti inquietanti contro la madre per tutto il paese. […] Cosi come una quantità di materiale giuridico di cui vengono informati in ogni passaggio (ai colloqui con i figli emerge questa capillare conoscenza di alcuni fatti/atti a favore del padre però) atti, strategie, accordi, liti, etc, ma soprattutto hanno un libero accesso (o gli vengono forniti) a tutti i documenti che puntualmente a ogni colloquio con la scrivente hanno portato a dimostrazione della mostruosità della madre. Ogni volta che gli si fa notare come mai dei minori possano avere questo tipo di ruolo, così gravoso psichicamente, il Sig. risponde che sono loro stessi a prendere dal tavolo i _1
13 vari atti giuridici, che sono loro a voler registrare tutto, che hanno voglia di capire, che erano loro a voler distribuire l'opuscolo contro la madre. Emerge dunque una totale irresponsabilità e mancanza di una serie di funzioni di protezione e guida sui figli e ancor di più sui minori.” (cfr. pag. 20-21 relazione di ctu in atti), confermando il disegno di annientamento della figura materna, effettivamente, quantomeno in parte, attuato.
Ai fini dell'addebito della separazione rileva la compiuta descrizione dell'equilibrio familiare , così come evolutosi nel corso Controparte_3 del tempo, ben descritto dalla nominata ctu: “Il sistema familiare precedentemente era un sistema rigido, con un funzionamento probabilmente caratterizzato da aree disfunzionali, tra cui deliri mistico-religiosi per i quali era la famiglia scelta dalla vi erano tutta una serie di comportamenti da CP_4 ossequiare e una sorta di fobia circa la sessualità ritenuta sporca e attinente al mondo diabolico, che però si alternavano a funzionamento adattivo. Una famiglia che per anni aveva il suo equilibrio e delle aree sane (se così non fosse stato i sei ragazzi avrebbero maggiori aree psicopatologiche connotate da disturbi strutturati) e riusciva a trovare nel mondo religioso un contenitore per difficoltà e paure individuali, in cui entrambi i genitori riuscivano a mantenere aspetti affettivi, lavorativi ed educativi congiuntamente. La coppia successivamente inizia a seguire PA e Persona_7 le sue indicazioni sui vari aspetti della vita, qui sembrerebbe che inizino ad attivarsi meccanismi di scissione buono-cattivo, dentro-fuori, amico-nemico, etc. Al punto che viene allontanata la famiglia d'origine della Sig.ra in quanto portatrice di qualcosa di demoniaco, o come il trasferimento a Collesano luogo in cui risiede PA e Per_7
PA assume a sé, da quanto riferito più o meno da tutti i membri Persona_7 della famiglia, ogni decisione riguardante la quotidianità, i comportamenti e le relazioni di ogni membro della famiglia. Lo stesso avrebbe come missione quella di
“non esserci”, cioè di allontanare ogni forma di piacere in quanto ritenuta peccaminosa
e deviante. Di fatti via via il sistema familiare mostra una rigidissima soppressione di ogni spinta libidica e sessuale anche sana e normale dei minori (vietato il calcetto perché luogo di omosessualità o vietata la palestra per le ragazze perché induce l'uomo
a peccare). Ogni membro doveva praticare attività stabilite e di altra natura per fortificarsi: volontariati (agricola, edile, di assistenza, etc.) e numerose preghiere. Tale
14 impostazione viene ad oggi praticata dai figli che vivono con il Sig. i quali _1 nonostante l'età in cui diviene fondamentale il piacere e la sua sperimentazione,
l'esplorazione, l'espressione sessuale, affermano che non sia concesso loro se non all'interno di un futuro matrimonio in quanto diversamente sarebbe un peccato, così come vengono allontanate tutte le persone con un pensiero differente da quello del sistema familiare. In tale sistema caratterizzato da una totale e assorbente centralità religiosa che ruotava attorno la figura di PA e del Sig. la Sig.ra Per_7 _1 ha inizialmente aderito in quanto la stessa da un lato accettava CP_1 passivamente in quanto credente, ma anche perché caratterizzata da tratti di forte dipendenza dal marito, sia perché non voleva alterare un sistema familiare in cui vi erano figli molto piccoli. In tale sistema iniziano a crearsi delle crepe inevitabili dovute al fisiologico e psichico cambiamento dei figli e della stessa struttura familiare, cioè iniziano ad emergere i bisogni tipici dell'adolescenza dei figli: ribellione, libertà, sessualità, indipendenza, trasgressione etc, ma anche nella stessa Sig.ra si fa largo una volontà di non soggiacere più a certi meccanismi. Tale mutevolezza si scontra però pesantemente con un sistema familiare di quel tipo in cui nessuno spazio era concesso per il differente da quell'unicum psicotico senza confini, non vi è aderenza ai bisogni della realtà, in cui c'è un buono che è uguale a sé e un cattivo che è il diverso da sé. Di fatti la Sig.ra, già soggetto fragile in quanto caratterizzato una forte dipendenza, prova a contrastare tale impostazione soffocante i bisogni dei figli, ma non riesce a causa di una forte difficoltà nell'utilizzo dell'aggressività (anche di quella sana).
Pertanto, si ritrova a provare a mediare tra i figli e la rigidità del marito, il quale però inizia, proprio perché probabilmente percepiva un mutamento intrafamiliare che lo terrorizzava, ricorre sempre più all'utilizzo della religione come mezzo di controllo dapprima comportamentale e successivamente mentale. Ciò significa che la religione, anzi l'uso distorto della religione, lo portava a indurre nella Sig.ra in cui era probabilmente già in atto uno stato depressivo, stati di continua svalutazione, denigrazione, amplificando sempre più i suoi stati depressivi: “Sei una peccatrice, immorale, etc”. Fino a quando però la Sig.ra non riesce a reagire e opporsi anche se con difficoltà e in modo alternato al marito, a suo dire esecutore dei dettami di PA
Questo se da una parte porta la Sig.ra a ribellarsi a un sistema familiare Per_7 ultimamente sempre più improntato su gravi aree disfunzionali, dall'altro fa sì che
15 proprio una ribellione a tratti aggressiva e a tratti sottomessa al sistema le faccia avere un crollo depressivo, di cui non si escludono aspetti psicotici in quel momento, ma che effettivamente la “salvano” da quel funzionamento di coppia delirante. E' però durante tale periodo che, a parere della scrivente, sia stato possibile che la Sig.ra in preda a uno scompenso depressivo possa aver utilizzato l'aggressività tanto repressa in modo disregolato e possa aver utilizzato una modalità comunicativa e comportamentale aggressiva con i figli, anche se i racconti degli stessi lasciano molti dubbi a chi li ascolta a causa di una certa vaghezza, contraddittorietà e talvolta anche una pochezza nel contenuto come quando per esempio afferma che la madre _3 era solita mettere i figli l'uno contro l'altro perchè la stessa vedendo come era _3 capace di prendersi cura delle figlie affermava ”avessi avuto io una sorella”, oppure un altro comportamento indice di incuria e incapacità materna era che la madre dava in braccio a che se ne doveva occupare, o quando Parte_2 _3 _2 afferma che la madre li distruggeva psicologicamente perché diceva: ”Ah senza di me come fareste”, o EM sulla storia dello stanzino in cui veniva chiuso (racconto su cui si hanno molti dubbi) o perché lo chiamava “babbo”. Sono fatti che contestualizzati all'interno di una famiglia caratterizzata dal lavoro notturno come medico, dalla gestione di sei figli, sembrano sufficientemente normali. Questi racconti però appaiono amplificati e deformati per corroborare l'immagine di una madre altamente disfunzionale, anche se si ritiene possibile che la Sig.ra nel 2019 in preda al Disturbo Depressivo abbia potuto avere dei comportamenti aggressivi, irritabilità, un linguaggio offensivo verso alcuni figli, ma soprattutto tutto la deflessione dell'umore, vissuti di indegnità, colpa, ritiro. Sulle presunte violenze non è possibile esprimersi a distanza di tre anni, ciò che si può affermare è che ai test non emerge una rappresentazione materna violenta;
distratta si, ma non violenta, nè traumatizzante.
Ad ogni modo in quel periodo la Sig.ra chiede ed effettua un percorso CP_1 psicoterapico a cui aderisce con impegno e grazie al quale il Disturbo Depressivo viene certificato come curato dalla Dott.ssa e dalla valutazione del Servizio di _15
Salute Mentale di Palermo.” (cfr. pagg. 124-127 relazione di ctu in atti).
Nel caso di specie, dunque, ritiene il Collegio che tali condotte, inquadrabili nel mobbing familiare, considerate nel loro insieme e nel quadro di valutazione globale e comparativa dei comportamenti del
16 ricorrente, così come finora descritti, consentano di attribuire il fallimento del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'articolo
143 c.c. da parte di , tale da causare, senza alcun dubbio, Parte_1
l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, financo, di ogni vincolo relazionale.
Dalle circostanze emerse nel corso dell'istruttoria, invero, emerge come l'equilibrio familiare esistente tra i coniugi si sia dapprima incrinato e successivamente distrutto nel momento in cui ha Controparte_1 tentato di opporsi, per il bene suo e dei figli, alle imposizioni del marito, motivate dai dettami religiosi e guidate dal padre spirituale sempre presente.
All'esito della valutazione delle emergenze istruttorie, ritiene questo
Tribunale, dunque, che le continue e perduranti condotte vessatorie e denigratorie assunte dal ricorrente nei confronti della moglie e volta a screditarla anche e soprattutto agli occhi dei figli abbiano inciso, senza alcun dubbio, con efficacia disgregante, sulla vita familiare comportando l'allontanamento della resistente dalla casa coniugale e l'irreparabile, allo stato, interruzione dei rapporti con i figli e . _3 _2
3. Sull'affidamento dei figli minori Persona_4 Per_5
e e sull'obbligo del mantenimento
[...] Parte_2
In via preliminare deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di affidamento di (nato _2
l'11.8.2020) e (nata il [...]), divenuti maggiorenni nelle more _3 del giudizio.
In ordine al regime di affidamento dei minori (nato a Persona_4
Palermo il 2.9.2008), oggi di anni 17, (nata a [...] il A_
23.3.2010), oggi di anni 15, e (nata a [...] il [...]), oggi Parte_2 di anni 12, ritiene il Tribunale che, alla luce dell'istruttoria svolta, deve essere accolta la domanda di affidamento esclusivo svolta dalla madre, odierna resistente, già disposto, quanto a con Persona_4 provvedimento del 4.4.2023, e quanto a e con A_ Parte_2
17 ordinanza presidenziale del 30.8.2021, provvedimenti da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
Basti richiamare sul punto gli accertamenti svolti dai servizi incaricati, nonché dal nominato ctu, dai quali emerge una figura genitoriale paterna grandemente compromessa: “Alla valutazione delle competenze genitoriali il risultato al test è un punteggio di: 120, capacità genitoriale gravemente compromessa
[…] Il punteggio totale risulta compromesso per la totale assenza di comunicazione, collaborazione, per la svalutazione costante dell'altro genitore, per la totale assenza della funzione protettiva (esposizione dei minori a violenza psicologica diretta o assistita), di quella affettiva, di quella regolativa e triadica, assente la capacità di favorire e supportare la dimensione sociale a favore di un grave ritiro sociale e scolastico, del rispetto dei bisogni tipici dell'età dei figli. Dunque, tale punteggio indica una condizione di maltrattamento (psichico-emotivo) […] Quanto descritto e rilevato sugli aspetti di personalità converge e trova una sua esplicazione e attuazione in numerosi episodi rilevati in sede di consulenza oltre a quelli dichiarati dal Sig. stesso senza alcuna consapevolezza di gravità, altamente indicativi di un _1 grave funzionamento del Sig. soprattutto nelle competenze genitoriali di cui _1 se ne accennano alcuni: 1) Non essersi mai accorto delle ipotetiche violenze/maltrattamenti della moglie su ben sei figli […] 2) Aver permesso che una figlia di vent'anni diventasse mezzo di rilevazione o investigazione su eventuali aspetti materni […] 3) Aver permesso che la stessa esponesse i fratelli molto piccoli a immagini sessuali della madre, delle chat, e che spingesse i fratelli a chiamarla bestia o strega. 4) Aver permesso che e minorenni distribuissero un opuscolo _2 _3 in tutto il paese, porta a porta, scritto da PA contro la madre i cui contenuti Per_7 sono di una violenza psicologica verso i minori disintegrante. 5) Aver permesso che tutti i figli venissero (e vengono) a conoscenza di ogni aspetto, atto giuridico contro la madre e che ne facessero parte coinvolgendoli in deposizioni scritte (dallo stesso), dal
2019 ad oggi presentandosi ogni volta con atti giuridici e presunte “prove” della colpevolezza, malvagità, malattia mentale della madre. 6) Aver coinvolto (e coinvolgere) i figli in una sorta di psicologizzazione/etichettatura estremamente pregiudizievole di un eventuale disturbo mai diagnosticato della madre. I figli infatti riferiscono tutti le stesse parole (allo stesso identico modo) e conoscono a mena dito
18 termini tecnici caratterizzanti il Disturbo Borderline o il Disturbo Psicotico, tra
l'altro asserendo non scientificamente che da tali disturbi eventualmente non si possa guarire, ponendo così le basi oltre che per la mostrificazione della madre
L'IMPOSSIBILITA' DI UN RECUPERO DELLA SUA FIGURA. 7)
Continuare a invischiare le sue comunicazioni di natura giuridica con l'ex moglie con i figli, permettendo loro anche allo stato attuale di ascoltare ogni conversazione e di utilizzare gli stessi atti senza alcuna separazione tra la coppia, il processo, sé stesso e i figli, così come determinare una costante sfiducia e pericolosità nell'altro genitore […]
8) Restare passivo di fronte all'utilizzo di tali documentazione da parte dei figli, utilizzo volto a confermare la scissione tra oggetto cattivo-madre e oggetto salvifico- padre;
[…] 9) Di essere, anche se a suo dire in favore di una libertà fittizia, parte attivissima nel non creare ponti di recupero tra i fratelli e tra i figli e la madre, di non bonificare i terrori reali, ingigantiti o indotti nei figli che abitano con lui, ma anche nelle due bambine tra il 2019 e il 2020. […] 10) Permettere che abbia _3 preso il ruolo di , lo stesso infatti dà a esattamente come ha fatto con _1 _3
la colpa/responsabilità di ogni azione contro la moglie, in modo che lo stesso _1 non abbia alcuna responsabilità personale e giuridica. 11) Nel fomentare e potenziare scissioni psicopatologiche con connotazioni psicotiche a carattere religioso, come si è rilevato anche a partire dagli ultimi messaggi inviati dai figli ad , nel non _1 avere una funzione delimitante aspetti personali, di coppia e filiali, ma creare un unicum, una monade, un sistema a connotazione psicotica caratterizzato da sistemi di credenze alternative e psicologicamente chiuse al resto della società. Infatti, non solo il mondo viene diviso in modo dicotomico, la purezza e la verità esclusive del loro gruppo
e un mondo esterno, impuro e dominato dalla menzogna, ma i figli sono indotti a chiudere ogni rapporto con la vita e con le persone ritenute negative anche se familiari.
Il sistema espelle il diverso dall'unicum senza alcuna pietà, senza alcuna attivazione emotiva a causa dei meccanismi di scissione (rilevati prevalentemente nel Sig. _1
e tra i figli soprattutto in EM) tra pensiero ed emozioni. Un sistema che deve essere sempre uguale a sé stesso e non accetta difformità e il soggetto che può inserire un qualsiasi cambiamento invece che essere ascoltato, accolto e integrato (come in ogni famiglia), viene EPURATO. Prima la Sig.ra, poi che dopo essere stata _1 utilizzata per compiere atti di natura legale discutibile e soprattutto di natura
19 psicologica pregiudizievole viene CANCELLATA dal sistema-gruppo _1
Infatti, nessuno dei quattro membri prova accenno a sentimenti, nonostante EM avesse dichiarato mesi fa di chiamarla mammina in quanto sostituto materno, nonostante il forte rapporto con Stessa modalità espulsiva è avvenuta verso _2 le sorelle più piccole tacciate di impurità simili a quelle materne. Inoltre, a conferma di tale modalità si sottolinea non solo la presenza del NOI per affermare ogni tipo di pensiero o azione a scapito di una sana individualità, ma addirittura le stesse parole e gli stessi passaggi nei ragionamenti senza alcuna variazione di pensiero o di posizione.
12) Nel non considerare l'importanza della socialità e delle relazioni considerando i figli esecutori dei propri interessi e dei propri ideali adulti/fanatici, sottoponendoli a dovere-preghiere e lavoro (come emerge anche ai test). […] 14) Aver sottratto i figli dal contesto scolastico […] 15) Non essere mai intervenuto sul presunto strangolamento di a opera della madre o dell'induzione al suicidio sempre Per_5 operata a suo dire dalla madre. infatti, di fronte al tentativo della minore di _1 gettarsi due volte dal balcone (di cui spiegherà dettagliatamente i fatti al Per_5 paragrafo Colloqui e test ), NON E' MAI SOPRAGGIUNTO PER Per_5
SOCCORRERLA, , , . _16 _17 _18
[…] 16) Di aver assunto dei gravissimi comportamenti traumatizzanti al primo incontro dopo tre anni con le due figlie e . […] Dunque, si giunge Per_5 Parte_2 alla conclusione che il Sig. Parte_4
UNA GRAVISSIMA condotta volta a distruggere la figura materna, ma che abbia esposto tutti i figli a una ripetuta esposizione traumatica.” (cfr. pagg. 31-32, pagg. 143-148 relazione di ctu in atti)
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, deve essere disposto l'affidamento esclusivo di e alla Persona_4 A_ Parte_2 madre.
Sulla scorta degli accertamenti effettuati, ritiene il Tribunale che, allo stato, debbano essere sospesi gli incontri tra i predetti minori e il padre, come già disposto dal provvedimento dell'1.6.2023 per Persona_4 nonché, allo stato, tra gli stessi e e , conviventi con il _2 _3 padre, fino a nuova positiva valutazione da parte dei servizi e previa attivazione dello Spazio Neutro.
20 Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, si rileva che, per quanto attiene all'obbligo di mantenimento dei tre figli minori della coppia, affidati in via esclusiva alla madre, il Tribunale ritiene opportuno prevedere un contributo al mantenimento in loro favore e a carico del ricorrente pari a € 900,00 mensili (€ 300,00 per ciascun figlio).
Inoltre, deve essere dichiarato tenuto al pagamento del Parte_1
50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli minori, previa esibizione di giustificativo di pagamento.
Quanto ai figli già maggiorenni, oggi di anni 26, convivente _1 con la madre, , oggi di anni 22, e , oggi di anni 20, _2 _3 questi ultimi conviventi con il padre, risulta incontestato tra le parti che essi non siano economicamente autosufficienti.
Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno prevedere un contributo al mantenimento in loro favore.
Così il ricorrente verserà un contributo al mantenimento in favore di pari a € 100,00 mensili;
la resistente verserà un contributo al _1 mantenimento in favore di e pari a € 200,00 mensili (€ _2 _3
100,00 per ciascun figlio).
Parimenti, ciascun genitore sarà gravato delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei tre figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti nella misura del 50%.
Deve essere parimenti confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in Collesano, via Polizzi n. 9, al ricorrente, genitore convivente dei due figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e _2
, assegnazione già disposta con ordinanza presidenziale del _3
30.8.2021.
Quanto all'assegno unico percepito al 50% dalle parti in favore dei figli, si ritiene maggiormente rispondente all'interesse delle stesse che l'emolumento erogato per i tre figli ancora minori Persona_4
e sia percepito in via esclusiva dalla resistente, A_ Parte_2 genitore affidatario esclusivo.
21
4. Sulle altre domande
Con riferimento alle ulteriori domande, pure reciprocamente formulate dalle parti, aventi natura restitutoria/risarcitoria, va rilevato che ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31,
32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi.
Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione, o in quella di divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme che sono soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (cfr. in tal senso
Cassazione civile, sez. I, 15 maggio 2001, n. 6660).
Per tali ragioni va dichiarata l'inammissibilità delle domande reciprocamente proposte dalle parti nell'ambito del presente giudizio, da azionarsi in separata sede con le forme del rito ordinario.
5. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, di conseguenza devono essere poste a carico di , e liquidate sulla scorta del DM Parte_1
155/2014 così come aggiornato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'elevata complessità e dell'attività effettivamente svolta, applicati i parametri medi, sono pari a € 14.103,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
A tali somme devono aggiungersi, altresì, le spese di lite relative ai sei subprocedimenti introdotti dalle parti, variamente conclusi.
Di questi, tenuto conto dell'esito dei sub procedimenti n. 1626-
1/2020, n. 1626-2/2020 e n. 1626-6/2020, il tribunale ritiene equo compensare le spese di lite sostenute dalle parti.
22 Quanto ai sub procedimenti nn. 1626-3/2020, 1626-4/2020 e 1626-
5/2020, tenuto conto dell'esito degli stessi e della soccombenza del ricorrente, invece, le spese devono essere poste a carico di _1
, e liquidate sulla scorta del DM 155/2014 così come aggiornato dal
[...]
DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta, applicati i parametri minimi, sono pari, complessivamente, a € 3.000,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Per questi motivi
Il Tribunale di Termini Imerese, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
pronunzia la separazione personale dei coniugi _1
, nato a [...] il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
Monreale l'1.3.1975, con addebito a carico di;
Parte_1
dispone l'affidamento esclusivo dei tre figli minori della coppia,
(nato il [...]), (nata il [...]) e Persona_4 A_
(nata il [...]) alla madre, odierna resistente, Parte_2 CP_1
[...]
pone a carico di l'obbligo di versare alla Parte_1 resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 900,00 a titolo di contributo al mantenimento dei tre figli minori Persona_4 Per_5
e , rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
[...] Parte_2
pone a carico di l'obbligo di versare alla Parte_1 resistente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100,00 a titolo di contributo al mantenimento di figlia maggiorenne ma non _1 economicamente autosufficiente, rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
pone a carico di l'obbligo di versare al Controparte_1 ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 (€ 100,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento di e _2
23 , maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, _3 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
dichiara e tenuti al Parte_1 Controparte_1 pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli;
assegna la casa coniugale, sita in Collesano, via Polizzi n. 9 a parte ricorrente, che ivi continuerà ad abitare insieme ai due figli e _2
, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
_3
dichiara inammissibili le ulteriori domande proposte dalle parti;
compensa le spese di lite sostenute dalle parti in relazione ai subprocedimenti n. 1626-1/2020, n. 1626-2/2020 e n. 1626-6/2020;
condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della resistente, liquidate complessivamente, incluse le spese per i sub procedimenti n. 1626-3/2020, n. 1626-4/2020 e n. 1626-5/2020, nella misura di € 17.103,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
pone le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico di parte ricorrente.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Civile del
Tribunale di Termini Imerese il 16 settembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Rossana Musumeci
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