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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 05/12/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa ON MUSSA Presidente
Dott.ssa OS MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. ssa Federica LORENZATTI Giudice
Oggetto: “Scioglimento matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1377/2024R.G. V.G.
promossa con ricorso congiunto da:
nato a [...] il [...], C.F. residente Parte_1 C.F._1
in residente in [...], elettivamente domiciliato in
Caluso (TO), Piazza Ubertini, 34, presso lo studio degli Avv. Lorenzo Bianco e Floriana
Misistra, che lo rappresentano per procura in atti;
e nata a [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
residente in [...] elettivamente domiciliata in Milano,
Viale Bianca Maria, 19, presso lo studio degli Avv. Silvia Bardesono e Alessandra Vairus,
che la rappresentano per procura in atti. Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-
Conclusioni definitive congiunte
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei
registri dello Stato Civile del Comune di Cuceglio (TO);
2. La casa coniugale, sita in Cuceglio (TO), Via Giuseppe Mazzini, 5, composta da unità
immobiliari identificate dall'interno A e B, di proprietà dei ricorrenti per la quota indivisa del
25% ciascuno (in quanto acquistata in comproprietà con i signori e Per_1 Per_2
proprietari della restante quota del 50% dell'immobile), rimarrà assegnata alla signora
[...]
con i relativi arredi;
si da atto che il signor ha già prelevato i Parte_2 Parte_1
propri effetti personali e sgomberato, successivamente all'emissione della sentenza di separazione,
l'autorimessa, oltre ad aver trasferito la propria residenza in San Giusto Canavese (TO), Via
Magenta, 3.
3. Il marito continuerà a corrispondere alla banca mutuante il 25% della rata del mutuo acceso
per l'acquisto dell'intero immobile (doc. 4, mutuo ipotecario) mentre la moglie si farà carico della
propria quota del 25% (essendo le restanti quote corrisposte dai signori e Per_1 Per_2
comproprietari dell'immobile come sovra specificato).
[...]
4. vive tutt'ora nella casa familiare. Persona_3
5. Il figlio rimarrà, invece, affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_4
con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I signori Pt_1
eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria
amministrazione.
6. Per quanto attiene al calendario di visita del minore, quest'ultimo trascorrerà una settimana
con la madre presso l'abitazione coniugale, dalla domenica al sabato, ed una settimana con il
padre presso l'abitazione di quest'ultimo, dalla successiva domenica al sabato, salvo diversi
accordi tra i genitori e tenuto conto delle richieste e/o esigenze del figlio. trascorrerà le vacanze natalizie con i genitori, ad anni alterni, il periodo dal 24/12 Persona_4
al 30/12 e dal 31/12 all'Epifania; la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro; il
padre potrà trascorrere con il figlio, durante le vacanze estive, 15 giorni, anche non consecutivi,
nei mesi di luglio e/o agosto, comunicando le date all'altro genitore entro il 30/05 di ogni anno,
salvo che decida di trascorrere un mese con la nonna paterna in Romania, come Persona_4
avviene regolarmente ogni estate sin da quando è piccolo con il consenso di entrambi i genitori.
7. Le spese straordinarie relative al minore e di cui al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Ivrea
saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno (doc. 5).
8. L'assegno unico relativo al figlio verrà percepito nella misura del 50% ciascuno da parte di
entrambi i genitori.
9. I ricorrenti risultano ancora cointestatari di un conto corrente acceso presso banca CP_1
dal quale avviene il pagamento del rateo del mutuo fondiario cointestato ed acceso per
[...]
l'acquisto della casa coniugale nonché dei ratei del finanziamento intestato alla signora Pt_2
contratto per l'acquisto dell'automobile JEEP Compass, targata FT997FB, di proprietà
[...]
della stessa che, tuttavia, è in uso al marito dal deposito del ricorso per separazione, il quale si fa
carico del pagamento del prestito.
10. Il veicolo Fiat Tipo, targato FD038LA, di proprietà del signor dal deposito Parte_1
della separazione, è in uso alla signora Parte_2
11. I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e Pt_2 Parte_1
dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente, ad eccezione delle condizioni di
cui sovra, per qualsivoglia ragione ed azione connessa e/o correlata alla presente causa, avendo
disciplinato definitivamente, oltre alle questioni patrimoniali, anche i rapporti genitoriali.
12. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate”.
Il P.M. ha concluso: “Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”.
RAGIO NI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 11.6.2024, Pt_1
e adivano l'intestato Tribunale affinché pronunciasse, previa
[...] Parte_2
pronuncia di separazione tra i coniugi e verificatisi i relativi presupposti, lo scioglimento del loro matrimonio, premettendo che:
- la coppia ha contratto matrimonio a UL (Romania), il 26.8.2000;
- dall'unione coniugale sono nati n. 2 figli: , in UL (Romania) il Persona_5
12/04/2001, maggiorenne ed autosufficiente, con residenza presso la casa familiare, ed in Cuorgnè (TO) l'8/02/2012, minorenne;
Persona_4
- con il tempo, a causa di sopraggiunte incompatibilità caratteriali, l'unione tra i coniugi
è andata progressivamente deteriorandosi. Ad oggi, di fatto, tra gli stessi non esiste più
alcuna comunione materiale e spirituale che consenta di proseguire una pacifica convivenza.
Tanto premesso, i ricorrenti nel presente procedimento, chiedevano congiuntamente che, previa sentenza di separazione e verificatisi i necessari presupposti, e art. 473 bis.49 c.p.c., fosse pronunziato lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 4.11.2025, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di “divorzio”.
Ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., non si riteneva necessario procedere all'ascolto dei minori, prendendo il Tribunale atto dell'accordo dei genitori sull'affidamento della prole.
Nelle sue conclusioni (in data 12.11.2025), il P.M. ha espresso il proprio parare favorevole.
Detto che i coniugi sono entrambi di nazionalità rumena, preliminarmente, si rileva che sussiste la giurisdizione italiana in relazione alla domanda di separazione e contestuale scioglimento del matrimonio formulata dalle parti, atteso che in Italia si trova l'ultima ed attuale residenza abituale dei coniugi [art. 3, lett. a), punto ii) Reg. UE
1111/2019].
È applicabile la normativa italiana perché legge dello Stato di cui è adita l'autorità
giurisdizionale [art. 8, lett. d) Reg. UE 1259/2010]
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale
(art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55 e quindi dal
DL 149/2022.
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che nell'ambito di questo medesimo procedimento ex art. 473bis.49 c.p.c., i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del 15.1.2025 e le condizioni della loro separazione venivano omologate con sentenza n. 267/2025
pubblicata in data 19.2.2025, passata in giudicato il 22.9.2025 (come da attestazione del
25.9.2025 in atti). Da allora la separazione dura ininterrotta per concorde affermazione delle parti.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque pronunciata sentenza di “divorzio”; nessun ordine di trascrizione va disposto non avendo le parti nemmeno allegato che l'atto di matrimonio sia stato trascritto in Italia. Le parti hanno trovato l'accordo per l'affidamento ed il mantenimento del figlio minore ed hanno regolato le questioni patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi a legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali) .
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno integralmente compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P.M. (trasmesso alla cancelleria civile dell'intestato Tribunale in data 12.11.2025), così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i sigg.ri Parte_1
, in UL (Romania) il 26.8.2000, atto n. 345 serie CB n. 501680. Parte_2
Seguono gli incombenti di legge
2. dispone che la casa coniugale, sita in Cuceglio (TO), Via Giuseppe Mazzini, 5,
composta da unità immobiliari identificate dall'interno A e B, di proprietà dei ricorrenti per la quota indivisa del 25% ciascuno (in quanto acquistata in comproprietà con i signori e proprietari della restante quota del 50% Per_1 Persona_2
dell'immobile), rimanga assegnata alla signora con i relativi arredi;
le Parte_2
parti hanno dato atto che il signor ha già prelevato i propri effetti Parte_1
personali e sgomberato, successivamente all'emissione della sentenza di separazione,
l'autorimessa, oltre ad aver trasferito la propria residenza in San Giusto Canavese (TO),
Via Magenta, 3;
3. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il marito continui a corrispondere alla banca mutuante il 25% della rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'intero immobile (doc. 4, mutuo ipotecario) mentre la moglie si farà carico della propria quota del 25% (essendo le restanti quote corrisposte dai signori e Per_1
comproprietari dell'immobile come sovra specificato); Persona_2
4. dà atto che le parti hanno dichiarato che vive tutt'ora nella casa familiare;
Persona_3
5. dispone che il figlio sia affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_4
genitori con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre. I signori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di Pt_1
ordinaria amministrazione;
6. per quanto attiene al calendario di visita del minore, dispone che quest'ultimo trascorra una settimana con la madre presso l'abitazione coniugale, dalla domenica al sabato, ed una settimana con il padre presso l'abitazione di quest'ultimo, dalla successiva domenica al sabato, salvo diversi accordi tra i genitori e tenuto conto delle richieste e/o esigenze del figlio;
trascorrerà le vacanze natalizie con i genitori, ad anni alterni, il periodo Persona_4
dal 24/12 al 30/12 e dal 31/12 all'Epifania; la Pasqua con un genitore e il Lunedì
dell'Angelo con l'altro; il padre potrà trascorrere con il figlio, durante le vacanze estive,
15 giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o agosto, comunicando le date all'altro genitore entro il 30/05 di ogni anno, salvo che decida di trascorrere Persona_4
un mese con la nonna paterna in Romania, come avviene regolarmente ogni estate sin da quando è piccolo con il consenso di entrambi i genitori;
7. dispone che le spese straordinarie relative al minore e di cui al Protocollo d'Intesa del
Tribunale di Ivrea siano suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
8. dispone che l'assegno unico relativo al figlio venga percepito nella misura del 50%
ciascuno da parte di entrambi i genitori;
9. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di risultare ancora cointestatari di un conto corrente acceso presso banca dal quale avviene il pagamento Controparte_1
del rateo del mutuo fondiario cointestato ed acceso per l'acquisto della casa coniugale nonché dei ratei del finanziamento intestato alla signora contratto per Parte_2 l'acquisto dell'automobile JEEP Compass, targata FT997FB, di proprietà della stessa che,
tuttavia, è in uso al marito dal deposito del ricorso per separazione, donde le parti hanno concordato e dichiarato che il marito si fa carico del pagamento del prestito;
10. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il veicolo Fiat Tipo, targato
FD038LA, di proprietà del signor dal deposito della separazione, è in uso Parte_1
alla signora Parte_2
11. dà atto che i signori e hanno dichiarato e concordato di essere Pt_2 Parte_1
economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente,
ad eccezione delle condizioni di cui sovra, per qualsivoglia ragione ed azione connessa e/o correlata alla presente causa, avendo disciplinato definitivamente, oltre alle questioni patrimoniali, anche i rapporti genitoriali.
12. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 27 novembre 2025
IL GIUDICE REL/EST IL PRESIDENTE
OS RO ON MU
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)