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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2141/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2141/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARIACRISTINA MANCINI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Controparte_1 C.F._2
MALATESTA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 10.7.2024 ha agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
, nato a [...] il [...], ed nato a [...] il [...], alle
[...] Persona_2
condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
3.10.2024 nella quale ha aderito alla richiesta di affidamento condiviso per i due figli minori, proponendo un proprio piano di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 12.12.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori Per_1
ed alle seguenti condizioni: Persona_2
“quanto ad affidamento condiviso, collocamento di minori, assegnazione della casa familiare:
l'affidamento condiviso dei minori ed , che i minori siano collocati con la madre nella Per_1 Per_2
casa familiare di proprietà del padre, posta in Cepagatti (PE), alla Via Santa Felicita, n.4; che sia assegnata alla ricorrente la casa familiare di proprietà del padre dei minori.
Quanto alla frequentazione dei minori con il padre:
A fine settimana alternati dal sabato alle 9.30 alla domenica sera alle 21.00 con pernottamento per
CO ed introduzione del pernottamento per dal compimento dei tre anni. Sino ai tre anni, Per_2
nei fine settimana di competenza del padre, starà con il papà dalle 9.30 alle 21.00 del sabato Per_2
e dalle 9.30 alle 21.00 della domenica;
nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre, il padre potrà tenere con sé i bambini il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 20.30 e/o, comunque, dopo cena, salvi imprevisti di lavoro con possibilità di recupero degli eventuali giorni nei quali non possa aver esercitato il proprio diritto di visita;
durante l'estate quindici giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio ed agosto da comunicarsi entro il mese di giugno;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 dicembre, il Natale, il 26 dicembre, il 31 dicembre, il
1 gennaio, il 6 gennaio;
la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
il compleanno dei bambini da festeggiarsi insieme se possibile.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici:
pagina 2 di 3 che il versi Euro 350,00 complessivi di mantenimento per i figli oltre al versamento Persona_2
dell'assegno unico al 100% in favore della stante la disponibilità della nonna paterna di Pt_1
accudire il minore il martedì mattina in modo da ridurre le spese della baby-sitter. Spese Per_2
straordinarie, comprensive di quelle per l'asilo nido, ripartite al 50% tra i genitori, secondo il
Protocollo del Tribunale di Pescara.”.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse dei figli minori delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori ed Persona_1 Persona_2
conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
[...]
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 3 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Rossana Villani Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2141/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARIACRISTINA MANCINI, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
( C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Controparte_1 C.F._2
MALATESTA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 10.7.2024 ha agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1
al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli minori Persona_1
, nato a [...] il [...], ed nato a [...] il [...], alle
[...] Persona_2
condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
3.10.2024 nella quale ha aderito alla richiesta di affidamento condiviso per i due figli minori, proponendo un proprio piano di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 12.12.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori Per_1
ed alle seguenti condizioni: Persona_2
“quanto ad affidamento condiviso, collocamento di minori, assegnazione della casa familiare:
l'affidamento condiviso dei minori ed , che i minori siano collocati con la madre nella Per_1 Per_2
casa familiare di proprietà del padre, posta in Cepagatti (PE), alla Via Santa Felicita, n.4; che sia assegnata alla ricorrente la casa familiare di proprietà del padre dei minori.
Quanto alla frequentazione dei minori con il padre:
A fine settimana alternati dal sabato alle 9.30 alla domenica sera alle 21.00 con pernottamento per
CO ed introduzione del pernottamento per dal compimento dei tre anni. Sino ai tre anni, Per_2
nei fine settimana di competenza del padre, starà con il papà dalle 9.30 alle 21.00 del sabato Per_2
e dalle 9.30 alle 21.00 della domenica;
nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre, il padre potrà tenere con sé i bambini il martedì ed il giovedì dalle 17.00 alle 20.30 e/o, comunque, dopo cena, salvi imprevisti di lavoro con possibilità di recupero degli eventuali giorni nei quali non possa aver esercitato il proprio diritto di visita;
durante l'estate quindici giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio ed agosto da comunicarsi entro il mese di giugno;
durante le festività natalizie, ad anni alterni, il 24 dicembre, il Natale, il 26 dicembre, il 31 dicembre, il
1 gennaio, il 6 gennaio;
la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
il compleanno dei bambini da festeggiarsi insieme se possibile.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti economici:
pagina 2 di 3 che il versi Euro 350,00 complessivi di mantenimento per i figli oltre al versamento Persona_2
dell'assegno unico al 100% in favore della stante la disponibilità della nonna paterna di Pt_1
accudire il minore il martedì mattina in modo da ridurre le spese della baby-sitter. Spese Per_2
straordinarie, comprensive di quelle per l'asilo nido, ripartite al 50% tra i genitori, secondo il
Protocollo del Tribunale di Pescara.”.
Detto accordo può essere recepito dal collegio in quanto conforme all'interesse dei figli minori delle parti e non in contrasto con norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito concordato della controversia, vanno dichiarate compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- disciplina l'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori ed Persona_1 Persona_2
conformemente all'accordo raggiunto dalle parti e riportato in motivazione;
[...]
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Pescara 3 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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