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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/09/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 8.9.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter nel c.p.c., all'esito della camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
mediante deposito contestuale della stessa, nella causa civile iscritta al n. 6779/2024 R.G.L. cui vengono riunite ex art. 151 disp. att. cpc le cause iscritte ai nn. 7102/2024, 7106/2024, 7116/2024,
7124/2024, 7283/2024, 5033/2025, 5113/2025 e 5357/2025, vertenti
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e rappresentati e difesi dall'avv.
[...] Parte_5 Parte_6
Stella Vigliotti
RICORRENTI
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' (avv. Francesca Banchetti costituita nei CP_1 giudizi nn. 6779/2024, 7106/2024, 7116/2024 e 7124/2024, 5113/2025, 5357/2025 RG;
avv.
Domenico Longo costituito nei giudizi nn. 7102/2024 e 7283/2024 RG;
avv. Luigi Lorusso costituito nel giudizio rg nr 5033/2025)
RESISTENTE
Oggetto: Cancellazione dagli elenchi nominativi dei braccianti agricoli, indebito/ prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1.Con distinti ricorsi, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno esposto di aver lavorato come braccianti agricoli negli anni 2018 ( ), 2019 ( e , Parte_6 Parte_6 Parte_5
2020 ( , , e Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_2 Parte_6
), 2021 ( , , e
[...] Parte_1 Parte_4 Parte_5 Parte_6
) e 2022 ( , e
[...] Parte_1 Parte_3 Parte_5 Parte_6
), per il numero di giornate indicate nei rispettivi ricorsi, alle dipendenze della
[...] [...]
CP_ ed hanno censurato l'operato dell' laddove ha ritenuto insussistenti i Parte_7 suddetti rapporti di lavoro provvedendo alla cancellazione totale, e in alcuni casi parziale, dei loro nominativi dagli elenchi OTD.
Hanno chiesto, pertanto, al giudice adito: di dichiarare il loro diritto al riconoscimento, come periodi utili a fini contributivi, delle giornate lavorative indicate nei rispettivi ricorsi e, per l'effetto, CP_ di condannare l' a registrare nei suoi archivi e comunque nelle forme di legge tali periodi CP_ contributivi, con condanna dell alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
I ricorrenti hanno, altresì, chiesto a questo Tribunale di condannare l'Ente resistente “alla corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative ex art. 9 ter, L 608/96 e delle eventuali somme già recuperate dallo stesso Istituto per effetto della cancellazione stessa, qualora fossero già recuperate”.
1.1. Con distinti ricorsi, i ricorrenti , e Parte_1 Parte_8 Parte_4 hanno chiesto di accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme loro richieste in restituzione, in ragione della revoca delle prestazioni temporanee loro erogate.
Quanto a , ha impugnato i seguenti provvedimenti: - Provvedimento prot. Parte_1 CP_2
n. 66512528919-2 del 27/11/2024, relativo a indebito DS Agricola anno 2020 per € 1.258,04 ; -
Provvedimento prot. n. 66512528921-5 del 27/11/2024, relativo a indebito DS Agricola anno CP_2
2021 per € 1.348,01 ; - Provvedimento prot. n. 66512528924-9 del 27/11/2024, relativo a CP_2 indebito DS Agricola anno 2022 per € 1.098,07. Ha dedotto che, con delibera del Comitato
Provinciale di Foggia n. 25262162 del 19/02/2025, gli veniva comunicata via PEC in data CP_2
22/02/2025, la reiezione del ricorso amministrativo n. CodiceFiscale_1
Quanto a , ha impugnato i seguenti provvedimenti: Provvedimento prot. n. Parte_2 CP_2
66512575714-3 del 02/12/2024, relativo a indebito DS Agricola anno 2020 per € 347,08 ; -
Provvedimento prot. n. 66512575715-5 del 02/12/2024, relativo a indebito Indennità di CP_2
Malattia periodo 18.01.2021-12.03.2021 per € 1.215,82; - Provvedimento prot. n. CP_2
66512575716-6 del 02/12/2024, relativo a indebito Indennità di Malattia periodo 19.03.2021- 03.04.2021 per € 181,25. Ha dedotto che, con delibera del Comitato Provinciale di Foggia n. CP_2
2526257 del 26/02/2025, gli veniva comunicata via PEC in data 27/02/2025 la reiezione del ricorso amministrativo n. CodiceFiscale_2
Quanto a , impugnava: - Provvedimento prot. n. 66512617857-7 del Parte_4 CP_2
03/12/2024, relativo a indebito DS Agricola anno 2020 per € 1.720,42 ; - Provvedimento prot. CP_2
n. 66512617858-8 del 03/12/2024, relativo a indebito DS Agricola anno 2021 per € 2.368,48.
Deduceva che, con Delibera del Comitato Provinciale di Foggia n. 25262268 del 26/02/2025, CP_2 gli veniva comunicata via PEC in data 27/02/2025, la reiezione del ricorso amministrativo n.
. CodiceFiscale_3
CP_
2. L' costituitosi tempestivamente in tutti i giudizi, ha contestato la fondatezza delle avverse pretese, stante la legittimità del proprio operato in ragione del verbale ispettivo n. 2023004956/DDL del 12.12.2023 (depositato in ciascuno dei procedimenti riuniti) con il quale sono state CP_ disconosciute e annullate le giornate di lavoro denunciate all' dalla Parte_7
, chiedendone, dunque, il rigetto.
[...]
Con riferimento alla domanda diversa da quelle di accertamento della illegittimità della cancellazione, parte resistente oltre ad eccepire la genericità della domanda, ha evidenziato la non spettanza delle prestazioni azionate, stante l'assenza, in capo ai ricorrenti dei requisiti di legge per il pagamento delle stesse;
nulla deduceva in merito alla corresponsione delle somme già recuperate.
Quanto alle somme azionate in restituzione, eccepiva che erano divenute indebito a seguito della cancellazione dei ricorrenti dagli elenchi bracciantili per gli anni di competenza delle prestazioni medio tempore erogate.
Precisamente, quanto a ha eccepito quanto segue: “Le indennità di Parte_1 disoccupazione agricola pagate per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono divenute in parte indebite a seguito della cancellazione di n. 37 giornate agricole dell'anno 2020, di n. 52 giornate agricole dell'anno 2021 e di n. 50 giornate agricole dell'anno 2022, sulla cui contribuzione e iscrizione le prestazioni erano state in principio accolte e liquidate per 105 gg. agr. 2020, per 115 gg. agr. 2021
e per 106 gg. agr. 2022”.
Quanto a , ha eccepito: “gli indebiti oggetto di contestazione - inseriti in pratica n. Parte_2
20092320 su Ds agr. 2020 per € 347,08, n. 20092356 su Indennità di malattia per il periodo dal
18/01/2021 al 12/03/2021 per € 1.215,82, n. 20092387 su Indennità di malattia per il periodo dal
19/03/2021 al 03/04/2021 per € 181,25 -, si riferiscono a somme percepite a titolo di Ds agr. 2020
e a titolo di indennità di malattia per il periodo dal 18/01/2021 al 12/03/2021 e dal 19/03/2021 al 03/04/2021, non spettanti per effetto dell'avvenuto disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura per l'anno di cui trattasi. Le 52 gg agricole anno 2020 sono state cancellate a seguito di verbale ispettivo n. 2023004956/DDL del 12.12.2023 emesso nei confronti della società agricola
– 04069060715 – La Ds agr. erogata per l'anno 2020 e l'Indennità di malattia Parte_7 per i periodi sopra indicati sono divenute indebite a seguito della cancellazione di n. 52 giornate dell'anno 2020, contribuzione sulla scorta della quale la prestazione è stata in principio accolta e liquidata”.
Quanto a , ha eccepito: “Gli indebiti oggetto di contestazione si riferiscono a Parte_4 somme percepite a titolo di Ds agr. 2020 e 2021, non spettanti per effetto dell'avvenuto disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura per gli anni di cui trattasi. La Ds agr. erogata è divenuta indebita a seguito della cancellazione di n. 75 giornate nell'anno 2020 e 50 giornate nell'anno 2021, contribuzione sulla scorta della quale la prestazione è stata in principio accolta e liquidata”.
L'odierna udienza è stata tenuta con le modalità di cui in epigrafe.
Pertanto, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione, le cause sono state decise, previa la loro riunione, come da sentenza depositata telematicamente.
*****
3. Deve, preliminarmente, essere disposta la riunione dei giudizi in epigrafe indicati per connessione parzialmente soggettiva ed oggettiva, avendo ad oggetto l'accertamento del diritto dei CP_ ricorrenti all' iscrizione negli elenchi OTD a seguito di cancellazione disposta dall' sulla base del medesimo verbale ispettivo, nonché le domande di accertamento della irripetibilità delle somme loro erogate a titolo di prestazioni temporanee connesse all' iscrizione negli elenchi bracciantili.
3.1 Deve, poi, darsi atto che i ricorrenti hanno dedotto e documentato di aver proposto ricorso amministrativo avverso la cancellazione negli elenchi bracciantili. Tuttavia, nella materia in esame, quest'ultimo costituisce rimedio meramente facoltativo e non produce conseguenze, incidendo unicamente sul calcolo dei termini di decadenza ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella
L. 83/1970. In ogni caso, i ricorsi giudiziari risultano depositati nel rispetto del termine di 120 giorni ex art. 22 D.L. 7/1970, conv. con modifiche nella L. 83/1970.
4.Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte. Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_2
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dagli odierni ricorrenti, che ne erano gravati. Quanto al fondamento della cancellazione dei ricorrenti dagli elenchi bracciantili, la cui legittimità è CP_ oggetto del presente accertamento, si osserva che l' ha depositato il verbale ispettivo n.
2023004956/DDL del 12.12.2023, inerente all'azienda agricola , e in relazione al Parte_7 periodo dal 1.01.2018 al 31.12.2022 (e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente giudizio).
L'indicato verbale ispettivo è già stato valutato da questo Tribunale in senso sfavorevole ai lavoratori: a tale orientamento si intende dare continuità attesa la correttezza e condivisibilità delle motivazioni poste a fondamento dei precedenti procedimenti.
Si richiama - anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. - la sentenza n. 953/2025 emessa dalla dott.ssa Roberta Lucchetti all'esito del procedimento n. 7115/2024 R.G.
Anzitutto, è opportuno precisare che l'accertamento è stato effettuato in conformità al mandato ricevuto dalla Centrale Entrate e Recupero Crediti , per il tramite della Direzione Regionale CP_2
CP_ CP_ Puglia, e coordinato dalla Sede Provinciale di Foggia, ed è finalizzato al contrasto del fenomeno della costituzione di falsi rapporti di lavoro subordinato, costituiti al solo scopo di percepire indebite prestazioni erogate dall' e costruire false posizioni contributive. CP_2
Da quanto riscontrato dalla documentazione prelevata dagli archivi telematici dell' , CP_2 dell'Agenzia delle Entrate, della C.C.I.A.A. di FOGGIA è emerso quanto segue:
• l'impresa agricola , avente forma giuridica di società a Controparte_3 responsabilità limitata, è iscritta alla C.C.I.A.A. di FOGGIA ininterrottamente dal 16/03/2016 nella sezione ordinaria, con atto costitutivo del 24/02/2016; per quanto attiene allo stato attività l'impresa risulta attiva dall'08/05/2017;
• l'attività prevalente dichiarata ai fini IVA è di coltivazioni di ortaggi in foglia, a fusto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (Codice ATECORI 2007: 01.13.10);
• amministratrice unica della società è la SI.ra , sin dall'11/04/2017; Persona_1
• la compagine societaria risulta essere la seguente: 60% è detenuta dalla SI.ra Persona_1
la restante parte, 40%, dal SI. ;
[...] Controparte_4
• la stessa risulta essere assegnataria di P. IVA n. , con data di attribuzione P.IVA_1
24/02/2016, attività ( , con luogo di Controparte_5 P.IVA_2 esercizio e domicilio fiscale fissato in NO (FG), alla VIA CERVARO, 17. • Per quanto attiene al numero CIDA 451702, quest'ultimo risulta aperto a seguito della richiesta di lavoro per n. 2 braccianti immigrati, ovvero , cf. e Per_2 C.F._4 cf. Parte_9 C.F._5
• L'azienda risulta aver fatto richiesta ed ottenuto l'apertura di un ulteriore CIDA 468997, ma quest'ultimo non è mai stato utilizzato dall'azienda per nessun bracciante agricolo nel periodo oggetto del presente accertamento.
Colture dichiarate nella D.A. con Cida = 380055-451702
La ditta individuale presenta all una D.A. Controparte_3 CP_2 denuncia aziendale) in data 20/09/2016, che viene approvata in data 20/10/2016, con data inizio attività 01/09/2016 e fabbisogno di giornate n. 1250.
I terreni denunciati, dove si svolge l'attività aziendale, si trovano tutti nel territorio di NO
(FG), alla contrada Posta Uccello e alla contrada Torre Quarto. Precisamente, i terreni siti alla c/da
Posta Uccello sono contrassegnati al foglio 154, part.lle
5,20,27,28,31,73,88,93,202,235,238,250,254,262,352,354,358,364,365, per un'estensione totale di ettari 25,87,01. I terreni siti, invece, alla c/da Torre Quarto sono contrassegnati al foglio 155, part.lle 56,283,285,338, per un'estensione totale di ettari 1,78,24.
Entrambi gli appezzamenti sono stati concessi in fitto dalla con Parte_10 contratti di affitto aventi diverse scadenze. Per i terreni situati al foglio 154, part.lle
5,88,235,238,250,254,262,365, il contratto scade alla data del 24/03/2018. Per tutti gli altri fondi, invece, la scadenza è fissata al 24/03/2021.
In data 24/04/2018, la società invia una nuova denuncia aziendale depurata delle particelle sopra menzionate, per cui la consistenza aziendale dal 24/03/2018 è pari ad ettari 22,93,38, per quanto attiene all'appezzamento sito alla c/da Posta Uccello, l'altro resta invariato.
Nell'anno 2021, la invia diverse variazioni di denuncia aziendale, per Parte_11 denunciare la variazione della consistenza aziendale, che viene dedotta dalla denuncia fatta all'AGEA. In particolare, i terreni condotti in fitto in agro di OL (FG) fino al 07/04/2024 sono i seguenti: foglio 56 part.lle n. 10 e 19, foglio 360 part.lla 285, per una superficie complessiva di ettari 7.94.63. A fronte di questa variazione della consistenza aziendale, corrisponde un nuovo fabbisogno di giornate calcolato dall' in n. 457. CP_2 Dalla disamina che precede, gli ispettori ricavano che nel corso del tempo la consistenza dei terreni condotti dall'azienda, non solo è mutata, ma si è notevolmente ridotta, al punto che il fabbisogno di giornate di lavoro passa da 1250 a 457.
Tuttavia, a fronte di tale diminuzione, non corrisponde un altrettanto calo della manodopera, anzi, a ben vedere, la stessa è sempre stata sproporzionata rispetto al fabbisogno necessario per la coltivazione dei terreni denunciati e, precisamente, è andata sempre aumentando dal 2018 al 2020, nonostante la consistenza aziendale fosse la stessa, per poi avere una lieve flessione nel 2021, nonostante i terreni condotti siano scarsi otto ettari, e per poi diminuire nel 2022.
Il tutto viene rappresentato ed esposto nel seguente paragrafo.
DENUNCE PER ATTIVITA' LAVORATIVE
Nella seguente tabella, sono evidenziati il numero dei lavoratori denunciati, come operai a tempo determinato – OTD –, le giornate lavorate e le retribuzioni dichiarate, nonché i contributi dovuti, onde determinare il totale costo del lavoro.
Tipo
Nume Retribuz Contrib Totale
Mano ro ione uti costo Ann Trime Fondo Ubicazione Num. d. denuncia del
o stri Lav. Giorn dovuti € ta lavoro ate
OTD
€
201 1-2-3- 071- CERIGNOL OTD 34 2.949 161.647, 33.732, 195.379
8 4 020-01 A (FG) 00 29
,29
201 1-2-3- 071- CERIGNOL OTD 50 3.975 224.675, 47.029, 271.704
9 4 020-01 A (FG) 00 35
,35
202 1-2-3- 071- CERIGNOL OTD 65 4.816 272.190, 55.621, 327.811
0 4 020-01 A (FG) 00 18
,18
202 1-2-3- 071- CERIGNOL OTD 54 4.291 242.476, 51.341, 293.817
1 4 020-01 A (FG) 00 48
,48
202 1-2-3- 071- CERIGNOL OTD 40 3.305 206.383, 41.426, 247.809
2 4 020-01 A (FG) 00 54
,54
Dal punto di vista dei contributi dovuti, la ditta ha maturato nei riguardi dell' un insoluto CP_2 totale pari al 100%.
Ancora una volta, l'occupazione della manodopera risulta del tutto sproporzionata, per non dire abnorme, rispetto ai terreni condotti dall'azienda.
È del tutto incomprensibile come il passaggio dalla coltivazione di circa 24 ettari di terreni a pressappoco 8, quindi un con la riduzione di due terzi, non corrisponda ad una eguale riduzione del numero delle giornate di lavoro denunciate all' , non essendo stati forniti elementi tali da poter CP_2 giustificare tale condotta aziendale.
INFORMAZIONI REDDITUALI
Nella seguente tabella vengono riassunte le dichiarazioni fiscali estrapolate dalla consultazione dell'archivio telematico dell'Agenzia delle Entrate.
Presenza DICHIARAZIONI FISCALI TELEMATICHE
Presenza DICHIARAZIONI FISCALI TELEMATICHE
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Modello Unico -
Redditi Società di
Persone
Modello Unico -
Redditi
Società di Capitali
Modello Unico -
Redditi Enti Non
Commerciali
Modello 770
Ordinario/Semplifi cato
Consolidato
Nazionale e Mondiale
Modello IVA
Redditi Percepiti
Modello IVA 74-bis
Modello IRAP
La ditta presenta sia il Modello Unico che i Modelli Iva, dei cui dati si propone una sintesi, esposta nella seguente tabella.
ANNO VOLUME D'AFFARI ACQUISTI
2018 142.473,00 57.653,00
2019 258.084,00 38.973,00
2020 186.150,00 31.718,00
2021 277.419,00 76.638,00
Per l'anno 2022, i dati non sono ancora disponibili.
ATTI DEL REGISTRO
Dalla consultazione dell'archivio telematico relativo ai dati di Registro, sempre presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, risultano, invece, i seguenti dati.
Per l'anno 2016 risultano due contratti di affitto di fondo rustico, di cui solo uno interessa il periodo oggetto del presente accertamento, e si tratta di quello uno valevole per il periodo dal 25-03-2016 al
31-03-2019, stipulato con la ditta il cui valore dichiarato per l'intera durata del Parte_10 contratto è pari da € 77.500,00.
Per l'anno 2018 risulta un unico contratto di fitto di fondo rustico stipulato con la ditta LI di IA DI (azienda la cui attività dichiarata è quella della coltivazione di cereali), per il periodo dal 20/01/2018 al 30/09/2018, il cui valore dichiarato è di € 5.800,00.
Per l'anno 2019 risultano due contratti di fitto di fondo rustico: uno valevole per il periodo dall'08-
04-2019 al 31-03-2023 stipulato con il SI. , il cui valore dichiarato per l'intera Controparte_4 durata del contratto è pari da € 10.000,00; e l'altro valevole per il periodo dall'08-04-2019 al 31-03- 2023 stipulato con il cui valore dichiarato per l'intera durata del contratto è pari Parte_12 da € 5.000,00.
DOCUMENTAZIONE FISCALE
Per quanto attiene all'analisi della documentazione richiamata, la stessa, visionata e analizzata dagli ispettori verbalizzanti, viene sintetizzata nelle seguenti tabelle distinte per anno, relative alle fatture di vendita.
Per quanto attiene alle fatture di acquisto, le stesse riguardano in larga misura concimi e gasolio.
Solo nel 2018 si rinvengono fatture di acquisto di piantine di pomodori e di semi di grano e nel
2021 fattura di acquisto a blocco di pesche nettarine.
FATTURE VENDITA 2018
Numer Data Import Destinatario Coltura
o
o
VENDITA IN BLOCCO DI
PESCHE EFFETTUATE PRESSO
1 04/07/20 4.500,0 AZ. AGR. DI LA VS AZIENZA NEL TERRENO 18 0 STASO SITO IN CERIGNO AL FOGLIO MICHELE 154, PART. 352
2 31/08/20 53.152, COOP.SOC. POMODORO PER INDUSTRIA
18 00 AGRICOLA TIPO LUNGO
MARILU'
A.R.L.
3 15/10/20 40.812, LE VIN. SUD UVA BIANCA DA VINO;
UVA
18 59 A VINO CP_6
FATTURA PER LAVORI DI
RACCOLTA E TRASPORTO UVA
DA VINO PRESSO VS AZIENDA 4 30/11/20 5.000,0 ZERBINO IN AGRO DI NO 18 0 281-282-357, PART. 101- Parte_13
203- 272-414-10-441-9- 157
FATTURA PER RACCOLTA
POMODORI E LAVORI VARI 5 30/11/20 9.785,0 Pt_10 PRESSO VS AZIENDA IN AGRO 18 0
[...]
56 Controparte_7 CUGINE DE PART. 3 COME DA CONTRATTO Parte_10 DI APPALTO
FATTURA PER RACCOLTA UVA
E LAVORI VARI PRESSO
[...]
[...]
Controparte_8
[...] 6 19/12/20 39.580,
56 Controparte_9 CUGINE DE 18 00 P.LLE 3-5-11-20-22-23-24-25,
[... CP_10 FOGLIO
394 P.LLE 275-276-277
Le fatture di vendita per l'anno 2018 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di pomodori, uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole.
FATTURE VENDITA 2019
Numer Data Import Destinatario Coltura
o
o
1 15/05/20 14.000,
. SUD FATTUA DI ACCONTO Pt_14
19 00 SRL CAMPAGNA UVA 2019/2020
2 24/06/20 4.370,9 MERIFA GRANO DURO NAZIONALE
19 1
SRL CP_11
3 23/08/20 10.000, COOP.SOC. ACCONTO CAMPAGNA
19 00 AGRICOLA POMODORO 2019
MARILU' A.R.L. 4 02/09/20 10.000,
19 00
5 05/09/20 27.945,
19 44
6 19/09/20 15.000,
19 00
7 07/10/20 20.000,
19 00
8 07/10/20 13.540,
19 00
9 07/10/20 67.763,
19 33
[...]
10 31/12/20 55.000,
19 00
11 31/12/20 24.400,
19 00
12 31/12/20 24.400,
COOP.SOC. ACCONTO CAMPAGNA
AGRICOLA POMODORO 2019
MARILU' A.R.L.
COOP. POMODORO PER INDUSTRIA Pt_10
AGRICOLA TIPO LUNGO
MARILU' A.R.L.
Cont LE VIN. FATTUA DI ACCONTO
SRL CAMPAGNA UVA 2019/2020
LE VIN. SUD FATTUA DI ACCONTO
SRL CAMPAGNA UVA 2019/2020
SRLS UVA BIANCA DA VINO CP_13
LE VIN. SUD UVA CP_14
[...]
Controparte_15
[...]
[...]
[...]
56- 154, Controparte_7 Pt_10
.LLE 5,20,22,23,24,25; 5,20,27,28, Parte_10 31, 73,88,
93 PER UN TOTALE DI 24 HA
SOC. FATTURA DI VENDITA PALI
Parte_15
[...]
[...]
SOC. FATTURA DI VENDITA FRESA, 19 00
13 31/12/20 2.800,0
19 0
14 31/12/20 2.990,0
19 0
15 31/12/20 1.800,0
19 0
16 31/12/20 2.000,0
19 0
17 31/12/20 1.150,0
19 0
Parte_16
Parte_10
[...]
FATTURA RACCOLTA UVA E
TRASPOSTO EFFETTUATA CIRSONE PRESSO VS AZIENDA IN AGRO
[...]
FOGLIO 282, Parte_17
P.LLE 343,353,358,360
FATTURA RACCOLTA UVA E
TRASPOSTO EFFETTUATA CIRSONE PRESSO VS Controparte_8
[...]
AL FOGLIO 282, CP_16
P.LLE 343,353,358,360
FATTURA RACCOLTA UVA E
RASPOSTO EFFETTUATA CP_17 RESSO VS Controparte_8
[...]
AL FOGLIO 139, CP_18
P.LLE
22,156,167,168,169,170,171,172
E Parte_18
DI Controparte_19
NO AL 139, Pt_13
P.LLA 66
FATTURA RACCOLTA UVA E
TRASPOSTO EFFETTUATA
PRESSO VS AZIENDA IN AGRO
AL FOGLIO 139, Parte_19
66; E IN AGRO DI ORTA CP_20
NOVA AL FOGLIO 40 P.LLE 210,
214,215,217 FATTURA RACCOLTA UVA E
TRASPOSTO EFFETTUATA 18 31/12/20 9.900,0 ZERBINO PRESSOVS Controparte_8 19 0
[...]
AL FOGLIO 281, Parte_20
282, 357 P.LLE 101-
202-272-412-10-441-9-157
FATTURA RACCOLTA OLIVE E
TRASPORTO EFFETTUATA
PRESSO Controparte_8
19 31/12/20 5.500,0 ZERBINO DI NO FOGLIO 275, 19 0
P.LLA 144; FOGLIO 281, Pt_13
P.LLE 100-101; FOGLIO 282
P.LLE 9-12-13-203-
411-412-440; FOGLIO 357 P.LLE
11-158-286-287
Le fatture di vendita per l'anno 2019 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di pomodori, uva da vino, bianca e nera, grano duro e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole.
FATTURE VENDITA 2020
Numer Data Import Destinatario Coltura
o
o
ACCONTO FORNITURA UVA
FRESCA DA VINO VENDUTA A 1 22/09/20 1.200,0
[...]
- Controparte_21 20 0 SRLS C.DA TERRANEO CP_22
ACCONTO FORNITURA UVA
FRESCA DA VINO VENDUTA A 2 25/09/20 1.500,0
[...]
- Controparte_21 20 0 SRLS Controparte_23
ACCONTO FORNITURA UVA
FRESCA DA VINO VENDUTA A 3 28/09/20 1.300,0 METTA
IN - CP_21 Controparte_21 20 0 SRLS C.DA TERRANEO CP_22
UVA FRESCA DA VINO BIANCO
VENDUTA A CP_24 CP_21
IN AGROD I NO C.DA
POZZO TERRANEO FOGLIO 360
P.LLA 285 ESTENSIONE 1.94.28.
LA RACCOLTA DEL PRODOTTO E' 4 20/09/20 11.140, METTA
A CARICO DELLA PARTE 20 Pt_21
ACQUIRENTE CHE SOLLEVA LA
PARTE VENDITRICE DA OGNI
RESPONSABILITA' RIGUARDANTE
GLI ONERI ASSIVURATIVI E
PREVIDENZIALI PER IL
PERSONALE IMPIEGATO NELLA
RACCOLTA.
AZ.AGR. DI FATTURA RACCOLTA UVA E
TUCCIO TRSPORTO PRESSO VS AZIENDA 5 30/09/20 1.980,0 SITA IN NO AL FOGLIO Per_3 20 0 DI TUCCIO 124 P.LLA 48 PER 2 HA DI
LUIGI TERRENO
AGRICOLA
GUERCIA DI 6 09/10/20 63.805, UVA DA VINO BIANCA - UVA
20 50 MASSIMO APPASSITA NERA
GUERCIA 7 14/10/20 25.222,
20 43
8 18/11/20 3.300,0
20 0
9 18/11/20 1.990,0
20 0
10 30/11/20 1.705,0
20 0
11 21/12/20 2.300,0
20 0
12 21/12/20 1.800,0
20 0
13 21/12/20 500,00
20
LE VIN. SUD UVA BIANCA E CP_14
Part
FATTURA RACCOLTA UVA E
TRASPOSTO EFFETTUATA PRESSO CIRSONE VS DI Controparte_8
[...]
AL FOGLIO 282, P.LLE CP_16
343,353,358,360
FATTURA RACCOLTA UVA E
TRASPOSTO EFFETTUATA PRESSO CIRSONE VS AZIENDA IN AGRO DI Pt_17
AL FOGLIO 282, P.LLE
[...]
343,353,358,360
FATTURA RACCOLTA UVA E
RASPOSTO EFFETTUATA PRESSO CP_17 S AZIENDA IN AGRO DI
[...]
AL FOGLIO 139, P.LLE CP_18
22,156,167,168,169,170,171,172
FATTURA RACCOLTA UVA E
TRASPOSTO EFFETTUATA PRESSO MANGIONE S AZIENDA IN AGRO DI Parte_22
AL FOGLIO 304, P.LLA
[...]
257 IN PARTE EST. 02.50.00
MANGIONE E Parte_18 CP_15
AL Parte_23
FOGLIO 26, P.LLA 83 EST. 05.73.29
LAVORI VARI PER UVA CP_15
A TAVOLA PRESSO VS AZIENDA
[...]
Parte_24 NICOLETTA CONTRADA SALICE FOGLIO 102
P.LLE 7-64-65 EST.
2.91.04 SOC.
AGRICOLA 14 21/12/20 11.000, FATTURA DI VENDITA CASSA DI CUGINE DE 20 00 ; Pt_15 Controparte_25
[...]
[...]
[...]
Controparte_26
[...]
[...]
56,
[...] [...]
CP_27 15 23/12/20 11.000, 0,20,22,23,24,25; Pt_10 20
[...] FOGLIO 152, P.LLA 172; FOGLIO Parte_25
154, P.LLE 20-27-28-
31-73-93-136-203-219-352; FOGLIO
362 P.LLA 16
Le fatture di vendita per l'anno 2020 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole.
FATTURE VENDITA 2021
Numer Data Import Destinatario Coltura
o
o
[...]
Pt_10 1 09/09/20 5.000,0
PER LAVORI ESEGUITI CP_15 DE Pt_10 21 0 PRESSO LA VS AZIENDA SITUATAT VITTI S.S. IN CERIGNO AL FOGLIO 154, P.LLE
202-352
[...]
Pt_10 2 24/09/20 5.000,0 FATTURA PER LAVORI ESEGUITI CUGINE DE 21 0 PRESSO LA VS AZIENDA SITUATAT VITTI S.S. IN CERIGNO AL FOGLIO 154, P.LLE
202-352
SOC.
AGRICOLA 3 28/09/20 5.000,0 FATTURA PER LAVORI ESEGUITI CUGINE DE 21 0 PRESSO LA VS AZIENDA SITUATA VITTI S.S. IN NO AL FOGLIO 154,
P.LLE 202-352
4 28/09/20 20.000,
FATTURA DI ACCONTO PER Pt_14
21 00 SUD SRL VENDITA UVA
5 28/09/20 1.000,0 METTA FATTURA DI ACCONTO PER
21 0 SRLS VENDITA UVA
UVA FRESCA DA VINO BIANCO
TREBBIANO VENDUTA A BLOCCO
IN AGROD I NO C.DA
POZZO TERRANEO FOGLIO 360
P.LLA 285 ESTENSIONE 1.94.28. LA 6 29/09/20 19.600, METTA
RACCOLTA DEL PRODOTTO E' A 21 Pt_21
CARICO DELLA PARTE
ACQUIRENTE CHE SOLLEVA LA
PARTE VENDITRICE DA OGNI
RESPONSABILITA' RIGUARDANTE
GLI ONERI ASSIVURATIVI E
PREVIDENZIALI PER IL
PERSONALE IMPIEGATO NELLA
RACCOLTA.
AGRICOLA
GUERCIA 7 14/10/20 60.720, UVA DA VINO BIANCA 21 00
8 15/10/20 31.855,
21 60
9 08/11/20 10.000,
21 00
10 26/11/20 5.000,0
21 0
11 31/12/20 2.000,0
21 0
12 31/12/20 1.000,0
21 0
DI
MASSIMO
GUERCIA
LE VIN. UVA DA VINO SANGIOVESE CP_14
SUD SRL
SOC. FATTURA PER LAVORI VARI
AGRICOLA ESEGUITI SUI VOSTRI TERRENI IN
E Parte_26
PARTICELLE IDENTIFICATE DA Parte_10
FASCICOLO AZIENDALE
ALLEGATO
SOC. FATTURA PER LAVORI VARI
AGRICOLA ESEGUITI SUI VOSTRI TERRENI IN
E Parte_26
PARTICELLE IDENTIFICATE DA Parte_10
AZIENDALE CP_28
ALLEGATO
RACCOLTA UVA E TRASPOSTO
EFFETTUATA PRESSO VS AZIENDA CIRSONE IN AGRO DI NO AL Pt_27
282, P.LLE 343,353,358,360
[...]
RACCOLTA UVA E TRASPOSTO
EFFETTUATA PRESSO VS AZIENDA CIRSONE N AGRO DI NO AL Pt_28
282, P.LLE 343,353,358,360
[...]
FATTURA PER LAVORI DI SOC. RACCOLTA UVA E TUTTE LE
AGRICOLA LAVORAZIONI CONNESSE 13 31/12/20 88.000, CUGINE DE ESEGUITE PRESSO LA VS AZIENDA 21 00 SITA IN AGRO DI NO Parte_10
ALLA C.DA TORRE QUARTO,
POSTA EL E AQUARULO
IDENTIFICATE DA FASCICOLO
AZIENDALE ALLEGATO
FATTURA PER LAVORAZIONI
CONNESSE AL PESCHETO
SOC. ESEGUITE PRESSO LA VS AZIENDA AGRICOLA 14 31/12/20 31.185, SITA IN AGRO DI Parte_26 DE
[...] 21 00 ALLA Parte_29 Parte_10 POSTA EL E AQUARULO
IDENTIFICATE DA FASCICOLO
AZIENDALE ALLEGATO
SOC.
AGRICOLA 15 31/12/20 21.960, FATTURA PER VENDITA TELONE CUGINE DE 21 00 PER
[...]
Parte_30
Le fatture di vendita per l'anno 2021 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole.
FATTURE VENDITA 2022
Numer Data Import Destinatario Coltura
o
o
FATTURA PER DI CP_15
ESEGUITA Parte_31
SOC. 1 19/04/20 1.900,0
22 0
2 21/04/20 1.760,0
22 0
3 27/04/20 4.000,0
22 0
4 17/06/20 1.815,0
22 0
5 29/06/20 42.700,
22 00
LA VS CP_15 Controparte_8
CONTRADA Parte_32 [...]
FOGLIO 154 P.LLE 20-27- Parte_33
28- 31-73-93-136-203-219-250-254-
262-352
FATTURA PER LAVORI DI
POTATURA ALBERI DA FRUTTA SOC. E PESCHE ESEGUITI Parte_34 AGRICOLA PRESSO LA VS AZIENDA IN AGRO CUGINE DE DI NO C.DA
[...] Parte_33 QUARTO FOGLIO 154, P.LLE 202-
352-354-364
SOC. FATTURA PER LAVORI DI
AGRICOLA POTATURA VIGNETO ESEGUITA
PRESSO LA VS Pt_10 Controparte_8
POSTA Parte_35
EL FOGLIO 56 P.LLA 5
E Controparte_15
EFFETTUATA PRESSO CP_29 CP_17 S DI Controparte_8
[...]
AL FOGLIO 139, P.LLE CP_18
22,156,167,168,169,170,171,172
SOC. FATTURE VENDITA TRATTRICE
AGRICOLA AGRICOLA, ATOMIZZATORE,
, FRESA, CARRELLO, Parte_36
SPARGICONCIME, E Parte_10 Parte_37
TRINCIA 6 19/07/20 2.500,0
22 0
7 19/07/20 600,00
22
8 26/07/20 1.500,0
22 0
9 29/07/20 3.000,0
22 0
10 04/08/20 1.270,0
22 0
FATTURA RACCOLTA UVA E
TRASPOSTO EFFETTUATA PRESSO MANGIONE S AZIENDA IN AGRO DI Parte_22
AL FOGLIO 304, P.LLA
[...]
257 IN PARTE EST. 02.50.00
FATTURA LAVORI VARI PER UVA
A TAVOLA PRESSO VS AZIENDA
[...]
Parte_24
[...]
102 Controparte_30
P.LLE 7-64-65 EST. 2.91.04
PER CP_15 CP_31
IMPIANTO IRRIGUO Pt_31 SOC. ESEGUITO PRESSO VS AZIENDA IN AGRICOLA AGRO DI CERIGNO ALLA C.DA LE CUGINE DE TORRI FOGLIO 105, P.LLE 27- 239- Parte_10 269-270-213-214-215-216-217-53-54-55
PER DI CP_15 CP_15
POTATURA VERDE, TIRATURA SOC. SARMENTI, LEGATURA TRALCI AGRICOLA PRESSO VS AZIENDA IN AGRO DI CUGINE DE NO ALLA C.DA LE TORRI VITTI S.S.
105, P.LLE 27-239-269-270- Pt_13
213-214-215-216-217-53-54-55
SOC. FATTURA PER LAVORI RACCOLTA
AGRICOLA PESCHE PRESSO VS AZIENDA IN
CUGINE
ALLA C.DA Parte_38
FOGLIO 105, P.LLE 38- Pt_10 CP_32
271-272-273-274-193-194 11 25/09/20 1.950,0 METTA ACCONTO FORNITURA UVA DA
22 0 SRLS VINO
12 28/09/20 1.950,0
ACCONTO UVA DA CP_21 CP_33
22 0 SRLS VINO
UVA FRESCA DA CP_34
VENDUTA A BLOCCO
[...]
IN AGROD I NO C.DA
POZZO FOGLIO 360 CP_23
P.LLA 285 ESTENSIONE 1.94.28. LA 13 30/09/20 6.100,0
CP_21
RACCOLTA DEL PRODOTTO E' A 22 Pt_21
CARICO DELLA PARTE
ACQUIRENTE CHE SOLLEVA LA
PARTE VENDITRICE DA OGNI
RESPONSABILITA' RIGUARDANTE
GLI ONERI ASSIVURATIVI E
PREVIDENZIALI PER IL
PERSONALE IMPIEGATO NELLA
RACCOLTA.
AGRICOLA
GUERCIA 14 30/09/20 20.222, UVA DA VINO BIANCA DI 22 00
MASSIMO
GUERCIA
15 30/09/20 4.577,0 LE VIN. UVA BIANCA DA VINO
22 0 SUD SRL
SOC. FATTURA PER RACCOLTA UVA
AGRICOLA PRESSO VS AZIENDA SU I TERRENI 16 14/10/20 2.000,0 22 0
17 31/10/20 4.772,0
22 0
18 02/12/20 10.000,
22 00
19 09/12/20 550,00
22
20 16/12/20 1.500,0
22 0
21
22/12/20 8.000,0
IN NO ALLA Controparte_35
S.S. C.DA POSTA EL COME DA Pt_10
FASCICOLO AZIENDALE
AGRICOLA
CP_36 UVA DA VINO NERA DI
Per_4
[...]
FATTURA DI ACCONTO LAVORI DI
POTATURA ALBERI DA FRUTTA SOC. SU VS TERRENO IN AGRO DI AGRICOLA NO CONTRADA TORRE DE Pt_10 QUARTO E POSTA EL VITTI S.S. FOGLIO E PARTICELLE COME DA
AZIENDALE CP_28
ASSOCIAZI FATTURA LAVORI DI ARATURA E
ONE LE LAVORI VARI PRESSO VS ORTO
N. 16 SITO IN NO CP_37
PRESSO ISTITUTO AGRARIO CP_38
PAVONCELLI
AGRICOLA
GUERCIA FATTURA PER DIFFERENZA DI PREZZO SU VENDITA UVA Per_4
[...]
FATTURA PER LAVORI DI
POTATURA ALBERI DA FRUTTA SOC. ALBICOCCHE E PESCHE ESEGUITI AGRICOLA PRESSO LA VS AZIENDA IN AGRO CUGINE DE 22 0 - POSTA Parte_39
EL E S. EN COME DA
AZIENDALE CIRCA HA CP_28
9.00.00
RACCOLTA UVA E TRASPOSTO
EFFETTUATA PRESSO VS 22 28/12/20 1.000,0 CIRSONE
Controparte_39 22 0
Pt_17 AL FOGLIO 282, P.LLE
343,353,358,360
RACCOLTA UVA E TRASPOSTO
EFFETTUATA PRESSO VS AZIENDA 23 28/12/20 1.800,0 CIRSONE IN AGRO DI NO AL 22 0 Pt_27
282, P.LLE 343,353,358,360
[...]
Le fatture di vendita per l'anno 2022 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori vari svolti presso altre aziende agricole.
ACCERTAMENTO ISPETTIVO
A questo punto i funzionari di vigilanza danno atto che in data 13/07/2023 si sono recati presso il luogo di lavoro dell'amministratore unico della , nella persona della Parte_11 SI.ra , in Margherita di Savoia (BT), alla via Biliardo, 16 coincidente con la Persona_1
Con sede del patronato
All'atto dell'accesso ispettivo la SI.ra non era presente;
contattata Persona_1 telefonicamente dal titolare del patronato, immediatamente ha raggiunto i funzionari di vigilanza, rilasciando la seguente dichiarazione:
“Sono dipendente del sindacato Uil con sede in Margherita di Savoia, con la qualifica di impiegato.
Lavoro otto ore al giorno per 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì. Questo è il mio orario di lavoro da circa un anno, in precedenza svolgevo meno ore circa 20 settimanali. Ho sempre Con svolto la mia attività come dipendente presso la sede Uil di Margherita di Savoia, come agenzia con sede in via Biliardo 26. Questa è stata la mia attività prevalente negli ultimi 5/6 anni. La mia attività presso il patronato è di servizio al singolo utente, per le singole prestazioni, tipo domanda di pensione, reddito di cittadinanza. Sono stata amministratore della società Parte_7 azienda agricola con terreni in OL fino a 6-7 mesi fa. Ero solo amministratore della società
e mi sono occupata delle assunzioni e il commercialista dispone tecnicamente delle stesse. Il commercialista della società è di San Ferdinando di Puglia, non ricordo il nome. Mi chiedete il nome del legale rappresentante della società, vi rispondo che non ne sono a conoscenza. Mi chiedete da quanto tempo sono stata amministratore della società, non ricordo di preciso credo tra il 2019 e il 2020. Nel 2022 ho assunto orientativamente una settantina di braccianti;
anche negli anni precedenti i braccianti assunti come numero erano gli stessi. Il caposquadra era non
Per_5 ricordo il cognome. Mi occupo di pagare i braccianti o delego a farlo. Le modalità di
Per_5 pagamento erano bonifico o assegno. Non so se quest'anno 2023 sono stati assunti braccianti. Nel periodo in cui sono stata amministratore, la società disponeva di un conto corrente presso la banca di credito popolare di Laconia. era anche socio della società. I braccianti lavoravano 6
Per_5 ore al giorno generalmente di mattino. Ho percepito come amministratore qualcosa, ma non ricordo a che titolo. I contratti di fitto dei terreni erano firmati da me, ma era sempre presente come supervisore . Le colture dell'azienda sono state: uva da vino, uva da tavola,
Per_5 pomodori, olive, pesche. Questi prodotti erano venduti da , anche gli acquisti erano di
Per_5 competenza di . L'azienda conduce in fitto circa una ventina di ettari di terreno all'anno.
Per_5
Come soci della società, oltre a me e a , c'era anche il fratello, ma non ricordo il nome, Per_5 non ci sono altri soci, né soci lavoratori. Non so quanto era il volume d'affari della società, i contributi venivano pagati dal commercialista. L'anno scorso 2022 la paga giornaliera era di € 55 circa. Non sono al corrente se la ditta ha lasciato debiti pur essendone amministratrice. Oltre a coltivare i terreni, la società si occupava di acquisto a blocco di pomodori, uva con contratto. Da gennaio 2023 non mi sono più occupata della società. Il conto corrente della società l'ho chiuso circa un anno fa. Mi chiedete del volume d'affari non vi so dire neanche indicativamente quanto fosse se 50.000 €, 100.000 € Ho lasciato ogni incarico più di un anno fa. Non ricordo quante giornate all'anno sono state dichiarate per gli anni precedenti. In effetti era che si CP_4 occupava di tutto, essendo io fuori zona, mentre era di OL. L'ultima assemblea cui CP_4 ho partecipato era quella in cui ho riferito di voler cessare. Gli altri erano brevi incontri effettuati dal commercialista con giusto per forma. Non c'era un CDA, né un presidente. L'uva del CP_4
2022 è stata tutta marcia, la gran parte non è stata raccolta. Quel poco che si è riuscito a afre è stato portato in una cantina di OL di cui non ricordo il nome”.
Le dichiarazioni in questione inducono gli ispettori a ritenere che di tutta l'attività della società in accertamento (scelta del personale, pagamento delle retribuzioni, scelta dei terreni da coltivare, acquisti e vendite da effettuare) si occupava . Controparte_4 La documentazione aziendale necessaria per il prosieguo degli accertamenti veniva richiesta per il Con giorno 27/07/2023 presso la sede del patronato di Margherita di Savoia (BT).
In pari data, veniva in parte consegnata e in parte inviata a mezzo mail agli ispettori la documentazione di seguito indicata:
Documentazione Fiscale:
- Fatture acquisto e vendita dal 2018 al 2022;
- Modello IVA dal 2018 al 2022;
- Registro acquisti e vendita dal 2018 al 2022.
Documentazione del lavoro:
- Atto di cessione quote srl a titolo oneroso;
- Libretto UMA dal 2018 al 2022
- LUL dal 2018 al 2022.
Dopo di che gli ispettori danno atto di aver provveduto alla convocazione dei 105 soggetti, dettagliatamente indicati nella tabella trascritta alle pagine da 13 a 16 del verbale in commento, assunti come braccianti dalla società e che di questi soggetti solo 45 hanno Parte_7 rilasciato spontanea dichiarazione.
Le dichiarazioni in questione risultano trascritte in forma anonima nel verbale ispettivo (da pagina
17 a pagina 46) con in calce le ragioni che hanno indotto gli ispettori a riconoscere/disconoscere in tutto o in parte i relativi rapporti di lavoro e prodotte in forma nominativa dall' in tutti i CP_2 giudizi.
Quindi il verbale prosegue con l'analisi della posizione di , assunto come OTD Controparte_4 dalla dal 2018 al 2022 per il seguente numero di giornate: 2018 n. 110 Parte_11 giornate;
2019 n. 177 giornate;
2020 n. 128 giornate;
2021 n. 156 giornate;
2022 n. 110 giornate.
Vengono, in particolare, riportate le dichiarazioni rese dal in varie date. CP_4
Segnatamente, in data 03/10/2023 il rilasciava la seguente dichiarazione: CP_4
“sono proprietario di 6 ettari di terreno in OL alla Contrada Posta Uccello. Sono tutti coltivati a vigneto, varietà Trebbiano e Sangiovese, sono tutti a tendone. Li ho sempre coltivati io dalla potatura alla vendemmia, io personalmente con l'ausilio di parenti, tra cui mio figlio
del 1993, le mie sorelle e (gemelle), , , Pt_17 Pt_13 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9 del 1995; moglie di mio fratello ,
[...] Persona_10 Persona_11 Per_7 Per_12
, mia moglie. Poi , moglie di del 1995. L'uva
[...] Controparte_41 Persona_10 prodotta è biologica, la dal 1/09/2023 è divenuta un'azienda che produce uva biologica. Pt_11
Si è dovuto aspettare tre anni per avere questa qualifica. Da quando esiste la Parte_11 questa conduce in fitto i miei terreni e quelli di . Per quanto riguarda i rapporti Parte_12 con la banca, possiedo la delega e posso operare sul conto della società, come l'amministratore
. Il conto è alla BCC di OL. Per la scelta dei braccianti a OL si va in mezzo Per_1 alla piazza e si sceglie il personale da portare in campagna. Sono io che scelgo i braccianti per una paga giornaliera di € 60/65 che lavorano per 6 ore di mattina.
Lo stesso prezzo riguarda la paga destinata agli operai che si occupano di potatura e sfogliatura.
Dei trattamenti alle piante mi occupo io e , . Possiedo il patentino per i Persona_9 Per_8
CP_4 fitosanitari. Il trattore viene condotta da me, e L'uva la conferisco alla in Per_8 Per_9
Sud Cantina di OL. La potatura la facciamo dopo la vendemmia (ottobre) noi uomini, tranne le donne. I potatori sono: io, mio fratello, , e i nostri Figli. Dopo la potatura Per_8 Per_9 essendo il clima mite, si passa alla legatura tralci, fatta sempre da noi senza fretta. Poi zappatura intorno alle radici, per eliminare le radici esterne che possono far morire la pianta. Pago io gli operai in contanti generalmente. I pagamenti giungono sul conto della con un acconto e Pt_11 dopo diversi mesi con il saldo. Per la coltivazione dei terreni di Posta Uccello, la lavorazione potatura necessita di 8-9 giorni ad ettaro, la sfogliatura 8-9 giorni ad ettaro, tiratura sarmenti 8-9 giorni ad ettaro. I trattamenti alle piante vengono svolti secondo le condizioni climatiche, una quindicina all'anno. Li facciamo io, e Fino all'anno del Covid mio fratello Per_8 Per_9
si occupava dell'attività agricola come me, svolgendo le medesime lavorazioni, anche i Per_7 trattamenti alle piante. Le donne lavorano alla tiratura dei sarmenti, legatura. Per la vendemmia a
Posta Uccello si impiega circa una settimana, nel mese di settembre ed inizio ottobre, massimo una decina di giorni. La manodopera necessaria per la vendemmia necessita di una squadra composta due trattoristi e 10 vendemmiatori per tutto l'appezzamento di Posta Uccello. Sono io che chiamo i dipendenti per le diverse fasi colturali, sono io che li controllo durante le lavorazioni, sono io che pago gli operai. I movimenti bancari sono svolti prevalentemente da me, raramente da . La Per_1
CP_ situazione debitoria è con l La coltiva anche i terreni di , estesi per Pt_11 Parte_12
CP_ un paio di ettari di terreno coltivati a vigneto alla in OL. Qui c'è tutto Parte_40
. Per il fitto del mio terreno percepisco dalla € 4000,00 all'anno. Il marito di CP_24 Pt_11
, Di lavora qualche volta i terreni, non fa molte giornate Parte_12 CP_43 all'anno, lavora come mio dipendente. Non abbiamo fatto assemblee della società visto che decido tutto io. Non conosco il nome del commercialista. La possedeva fino alla fine del 2022 un Pt_11 trattore Fiat. Per portare l'uva alla cantina mi servo di un camion di proprietà della Parte_10
che mi viene concesso gratuitamente. Quando faccio il trasporto dell'uva con il camion sono
[...] io che compilo i DDT. L'uva coltivata sul mio fondo di posta uccello, sul mio terreno, tutte le fatture sono intestate alla quelle del 2022. Gli operai della hanno lavorato su altri Pt_11 Pt_11
Pt_3 terreni oltre che a posta uccello, anche su Torre Quarto e anche su altri terreni, come ON .
Nella zona di Torre Quarto i terreni sono di proprietà delle e non sono stati Parte_10 concessi in fitto alla anche se gli operai della hanno lavorato anche lì. Tutti i Pt_11 Pt_11 dipendenti sono di OL, tranne due dipendenti che sono di Polignano a Mare. Da inizio anno, la non coltiva più terreni. ha svolto poche giornate di lavoro. dopo Pt_11 Parte_41 aver letto e confermato quanto scritto, mi rifiuto di firmare. Mi impegno a firmare quanto verrete a
OL”.
Successivamente, in data 27 novembre 2023, il SI. rilasciava la seguente, Controparte_4 ulteriore, dichiarazione:
“in aggiunta a quanto dichiarato in data 03-10-2023, aggiungo che sono proprietario di 6 ettari di terreno in agro di OL alla loc. Posta Uccello da più di dieci anni. Tutti questi terreni sono coltivati a vigneto da almeno cinque anni. Per quanto riguarda le fatture di vendita dell'uva, gli acquirenti sono: LE VIN. SUD SRL, Agricola GU e TA SRLS, si trovano tutti a OL. I pomodori prodotti nel 2018 e nel 2019 coltivati a Posta Uccello, Torre Quarto e su altri terreni in fitto sono stati venduti alla Coop. Agricola Marilù di Poggiomarino. Tutte le altre fatture sono per fornitura di servizi per raccolta e trasporto di uva presso altre aziende agricole. La squadra di lavoro è sempre la stessa e viene impegnata presso altre aziende che pagano la giornata di lavoro.
La squadra di lavoro è composta da me e dai miei familiari e i braccianti che assumo. Qualsiasi passo che faccio comunico a . Le aziende pagano in contanti o con assegno intestato alla Per_1
Anche mio fratello è proprietario di 6 ettari di terreno in agro di OL alla Pt_11 Per_7 contrada Posta Uccello coltivati prevalentemente a frutteto, pesche e albicocche, uliveto e vigneto, di cui 3 ettari. I terreni miei e di mio fratello vengono coltivati indifferentemente da me, da lui fino al Covid, dai nostri familiari e dai braccianti che assumo. Del trasporto dell'uva mi occupo solo io perché ho la relativa patente”.
CP_ Sempre nella stessa giornata del 27 novembre 2023 presso la sede di OL, anche il fratello rilascia la seguente dichiarazione: Persona_13
“sono proprietario di circa 6 ettari di terreno che si trovano in OL alla Località Posta
Uccello coltivati a vigneto, uliveto e a frutta (pesche e albicocche). Per vari problemi di salute non ricordo esattamente le cose. Mi ricordo che i terreni li ho fittati alle cugine Io non lavoro CP_4 sui terreni da circa 3 anni, 3 anni e mezzo. In precedenza, ho fatti lavori vari sui miei terreni perché li coltivavo. Non sono in gradi di riferire altro”.
A questo punto il SI. afferma di non sentirsi bene, si alza e abbandona la stanza Persona_13 ove alla presenza del fratello stava rilasciando la dichiarazione. CP_4
Per quanto attiene alla verifica riguardante la posizione individuale del SI. , si Persona_13 rinvia ad altro verbale con il quale si provvede alla sua iscrizione negli elenchi dei Coltivatori
Diretti, unitamente ai familiari che lo coadiuvano nell'attività agricola;
si tratta, in particolare, del figlio . Persona_10
Sulla base degli accertamenti effettuati ed in particolare delle dichiarazioni rese da Persona_1
da e dai lavoratori escussi reputati attendibili e quindi autentici, gli
[...] Testimone_1 ispettori verbalizzanti concludono nel senso che il reale esercente l'attività aziendale formalmente Con imputabile alla è , qualificato come imprenditore Parte_11 CP_4 occulto.
È quest'ultimo che ha assunto, retribuito e dato direttive ai braccianti reputati autentici.
è, invece, reputata amministratrice solo formale. Persona_1
Conseguentemente, gli ispettori hanno:
- disposto l'annullamento delle giornate di lavoro denunciate dalla a Parte_11 favore di dall'anno 2018 all'anno 2022 e di tutti i braccianti denunciati da tale Controparte_4 società;
- con verbale a parte, n. 2023008660 del 12/12/2023, connesso con quello in rassegna, provveduto all'iscrizione di presso la Gestione Autonoma dell'Inps dei Coltivatori Diretti e Controparte_4 all'addebito della relativa contribuzione dovuta per sé stesso e per i propri familiari che lo coadiuvano nell'attività aziendale;
- con ulteriore verbale, connesso ai precedenti, provveduto all'iscrizione all dell'azienda CP_2 agricola e alla determinazione dell'imponibile contributivo e all'addebito della Controparte_4 relativa contribuzione previdenziale per tutti i braccianti considerati veri denunciati dalla
[...]
(indicati, anno per anno, nelle tabelle presenti nelle pagine da 57 a 59 del Pt_11 Parte_7 verbale ispettivo), nonché all'attribuzione dei rapporti di lavoro genuini in questione alla ditta individuale ”. Controparte_4 Nel verbale ispettivo elevato a carico di quest'ultima, gli ispettori dell danno anche atto di CP_2 aver convocato ed escusso alcuni proprietari dei terreni sui quali, in base alle fatture di vendita esaminate emesse nel periodo oggetto dell'accertamento, la ha svolto operazioni di Parte_11 raccolta d'uva e relativo trasporto presso diverse aziende agricole.
Tali dichiarazioni hanno confermato che il reale imprenditore, ovvero colui che si occupa di tali lavorazioni, nonché l'effettivo datore di lavoro, è . Controparte_4
In particolare, in data 30 novembre 2023, il SI. ha affermato quanto segue: “sono Persona_14 pensionato e sono proprietario di due ettari di terreno coltivati a vigneto, tipo Sangiovese. Il terreno non lo coltivo io, ma lo gestisce mio fratello del 1954. Mio fratello è pensionato. CP_4
Qualche lavoro da me svolto sono solo la potatura svolta a tempo perso, mentre l'aratura la fa mio fratello o mio genero. Circa la raccolta essa viene svolta da non solo sul mio
Controparte_4 fondo, ma anche su altri fondi, quali quelli di mio fratello, l'azienda è molto
Controparte_4 grande, anzi la più grande della zona di OL. Il SI. fa solo la raccolta. Io
Controparte_4 pago € 60,00 al giorno più 20 € di contributi per un totale di € 80,00 al giorno. Il SI. mi CP_4 rilascia regolare fattura per tutte le giornate fatte, € 80,00 al giorno. Circa i contributi è sempre il SI. che provvede al versamento dei contributi, la squadra che viene a
Controparte_4 raccogliere è sempre di circa 8 persone tra cui i figli ed altri parenti questo di cui ho esposto avviene negli ultimi cinque sei anni. L'accordo viene sempre fatto con il SI. e sempre CP_4 verbalmente. Non ho altro da aggiungere. Circa mia IP , faccio presente che è Persona_15 proprietaria da circa due anni, ma in effetti è sempre stato mio fratello che ha gestito questi fondi e ha sempre affidato anche lui la raccolta al SI. ”.
Controparte_4
Considerazioni: il SI. ha riferito ai verbalizzanti di essere proprietario di due Persona_14 ettari di terreno in agro di OL coltivati a vigneto;
di essere pensionato;
di servirsi per l'attività di raccolta dell'uva e del trasporto della stessa presso la cantina dell'opera dell'azienda del SI.
[...]
, quest'ultima gli risulta essere la più grande di OL. La squadra che si occupa CP_4 di tali operazioni è composta da circa 8 persone tra cui i figli ed i parenti del SI. . Controparte_4
Gli accordi per tali operazioni vengono presi personalmente e verbalmente dal SI. Cirsone con il SI. . Controparte_4
Nella stessa giornata, ha riferito quanto segue: “sono proprietaria di 63 ettari di Parte_42 terreno siti in agro di OL coltivati a: 22 ettari a grano;
16 ettari ad uliveto;
20 ettari a vigneto a spalliera compresi 5 ettari a tendone e altri che lascio riposare. Per coltivarli assumo operai, dipende da quello che devo fare, in numero di 4-5 per la potatura, le lavorazioni con i mezzi meccanici li fa mio figlio. Il grano lo semina un contoterzista. La raccolta la faccio con i miei operai che assumo tramite il patronato. Tra gli operai che hanno lavorato sul mio terreno ricordo:
, , e altri di cui non ricordo i nomi. La paga che Persona_16 Persona_17 Persona_18 do ai miei operai è di € 60,00 al giorno. La contribuzione che pago è di circa € 28 alla giornata. La vendemmia la organizzo personalmente, chiamo gli operai e i mezzi occorrenti sono di mia proprietà (carrelli), chiamo il trasportatore che con il proprio camion trasporta l'uva alla cantina
“La Vacca” di Ortanova. Per qualche anno ho delegato qualcuno a raccogliere l'uva e le olive.
Conosco un certo , ma da molti anni non gli ho affidato nessuna operazione di Controparte_4 raccolta. Solo molti anni fa ha fatto qualche lavoro sui miei terreni. Mi ricordo però che qualche anno fa ho incaricato un mio operaio mio cognato , per fare la raccolta dell'uva. Controparte_44
Non ricordo però chi praticamente l'ha fatta. Le fatture le ho sempre pagate con bonifici o con assegni. Mai fatto pagamenti in contanti”.
Considerazioni: la SI.ra si occupa della coltivazione di un vigneto a spalliera sul Parte_42 terreno di sua proprietà esteso per circa 20 ettari, compresi 5 ettari a tendone. La vendemmia viene organizzata da lei personalmente con l'ausilio di personale dipendente, operai, e mezzi di sua proprietà. Ricorda che per qualche anno le attività di raccolta e del trasporto dell'uva e delle olive sono state delegate a terzi, in particolare al SI. , ma sono molti anni che non gli Controparte_4 affida più simile lavoro.
Anche afferma di aver delegato la raccolta e il trasposto dell'uva al SI. Parte_42 CP_4 per qualche anno, infatti le fatture in possesso degli ispettori risalgono al 2018 e 2019.
[...]
In data 04 dicembre 2023 ha dichiarato quanto segue: “sono proprietaria di 1,9 ettari Persona_15 di terreno sito in agro di OL su cui viene coltivato il grano. Inoltre, conduco a titolo di affitto circa 3 ettari di terreno sito in agro di OL alla località Pignatella su cui viene coltivato un vigneto a tendone. I terreni sono di proprietà di mio padre io sono Persona_19 imprenditrice agricola professionale da circa 6 anni. Per coltivare i terreni occupo un operaio agricolo, quest'anno ho assunto , che si occupa della potatura, del defogliamento, Persona_20 della zappatura. L'operaia non usa i mezzi agricoli perché li utilizza mio padre in modo saltuario.
La vendemmia e il trasporto dell'uva vengono affidati a seguito di accordo verbale, seguito da fattura di prestazione, ad una società di nome “ . Io contratto con il SI. Pt_11 CP_4
se non ricordo male, che un conoscente di mio padre. Il SI. provvede al taglio
[...] CP_4 dell'uva e al trasporto in cantina con una sua squadra di lavoro composta da circa 8 persone. Per la paga da riconoscere ai suoi operai provvede lo stesso così come il pagamento della CP_4 contribuzione dovuta sulla base delle giornate fatte. La fattura che emette è di circa € 3.500,00. La produzione annua è di circa 900 quintali di uva da vino. L'importo della fattura viene pagato circa una decina di giorni dopo la sua emissione. Mi sono sempre servita per le operazioni di vendemmia
e trasporto della società “ ”. Pt_11
Considerazioni: la SI.ra riferisce di condurre in fitto circa tre ettari di terreno Persona_15 coltivati a vigneto, di proprietà del padre della vendemmia e del trasporto dell'uva si è CP_4 sempre occupata la società , nella persona del SI. che è un conoscente Pt_11 Controparte_4 del padre. Il SI. si occupa del taglio dell'uva e del trasporto in cantina con una Controparte_4 squadra di lavoro composta da circa 8 persone.
Anche la SI.ra afferma di essersi avvalsa dell'opera della soc. ma di aver Persona_15 Pt_11 avuto rapporti sempre con il SI. e nessun altro. È il che si occupa delle Controparte_4 CP_4 operazioni di taglio e del trasporto dell'uva alla cantina.
Le dichiarazioni raccolte confermano ulteriormente che si occupa anche Controparte_4 dell'attività di raccolta dell'uva e del trasporto della stessa in cantina per diverse aziende agricole della zona con una squadra di lavoro, composta prevalentemente dai suoi figli e dai suoi parenti, circa 8 persone. I proprietari terrieri hanno avuto rapporti solo ed esclusivamente con lui sia per quanto riguarda gli accordi stipulati verbalmente, sia per il pagamento delle fatture, sia per lo svolgimento dei lavori.
In conclusione, e riassuntivamente:
1. l'impresa agricola , avente forma giuridica di società Controparte_3
a responsabilità limitata, è iscritta alla C.C.I.A.A. di FOGGIA ininterrottamente dal 16/03/2016 nella sezione ordinaria, con atto costitutivo del 24/02/2016; per quanto attiene allo stato attività
l'impresa risulta attiva dall'08/05/2017;
2. l'attività prevalente dichiarata ai fini IVA è di coltivazioni di ortaggi in foglia, a fusto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (Codice ATECORI 2007: 01.13.10);
3. amministratrice unica della società è la SI.ra , sin dall'11/04/2017; Persona_1
4. la compagine societaria risulta essere la seguente: il 60% delle quote è detenuta dalla SI.ra
[...]
, la restante parte, 40%, dal SI. ; Persona_1 Controparte_4
5. la stessa risulta essere assegnataria di P. IVA n. con data di attribuzione P.IVA_1
24/02/2016, attività ( , con luogo di Controparte_5 P.IVA_2 esercizio e domicilio fiscale fissato in NO (FG), alla VIA CERVARO, 17. 6. La presenta all D.A. (denuncia aziendale) in Controparte_3 CP_2 data 20/09/2016, la quale viene approvata in data 20/10/2016, con data inizio attività 01/09/2016, e fabbisogno giornate n. 1250.
7. I terreni denunciati, dove si svolge l'attività aziendale, si trovano tutti nel territorio di
NO (FG), alla Contrada Posta Uccello e alla Contrada Torre Quarto. Precisamente, i terreni siti alla C.da Posta Uccello sono contrassegnati al foglio 154, part.lle
5,20,27,28,31,73,88,93,202,235,238,250,254,262,352,354,358,364,365, per un'estensione totale di ettari 25,87,1. I terreni siti, invece, alla sono contrassegnati al foglio 155, part.lle Parte_29
56,283,285,338, per un'estensione totale di ettari 1,78,24.
8. Entrambi gli appezzamenti sono stati concessi in fitto dalla Parte_10 con contratti di affitto aventi diverse scadenze. Per i terreni situati al foglio 154, part.lle
5,88,235,238,250,254,262,365, il contratto scade alla data del 24/03/2018. Per tutti gli altri fondi, invece, la scadenza è fissata al 24/03/2021.
9. Alla data del 24/04/2018, la società invia una nuova denuncia aziendale depurata delle particelle sopra menzionate, per cui la consistenza aziendale dal 24/03/2018 è pari ad ettari 22,93,38, per quanto attiene all'appezzamento sito alla c. da Posta Uccello, l'altro resta invariato.
10. Nell'anno 2021, la invia diverse variazioni di denuncia aziendale, Parte_11 per denunciare la variazione della consistenza aziendale, che viene dedotta dalla denuncia fatta all'AGEA. In particolare, i terreni condotti in fitto in agro di OL (FG) fino al 07/04/2024. sono i seguenti: foglio 56 part.lle n. 10 e 19, foglio 360 part.lla 285, per una superficie complessiva di ettari 7.94.63. A fronte di questa variazione della consistenza aziendale, corrisponde un nuovo fabbisogno di giornate calcolato dall' in n. 457. CP_2
11. Dalla disamina che precede, risulta del tutto evidente che nel corso del tempo la consistenza dei terreni condotti dall'azienda, non solo è mutato, ma si è notevolmente ridotta, al punto che il fabbisogno di giornate di lavoro passa da 1250 a 457. Tuttavia, a fronte di tale diminuzione, non corrisponde un altrettanto calo della manodopera. Anzi, a ben vedere, la stessa è sempre stata sproporzionata rispetto al fabbisogno necessario per la coltivazione dei terreni denunciati e, precisamente, è andata sempre aumentando dal 2018 al 2020, nonostante la consistenza aziendale fosse la stessa, per poi avere una lieve flessione nel 2021, nonostante i terreni condotti siano scarsi otto ettari, e per poi diminuire nel 2022.
CP_ 12. Dal punto di vista dei contributi dovuti la ditta ha maturato nei riguardi dell' un insoluto totale pari al 100%. 13. L'occupazione della manodopera è risultata del tutto sproporzionata, per non dire abnorme, rispetto ai terreni condotti dall'azienda. È del tutto incomprensibile come il passaggio dalla coltivazione di circa 24 ettari di terreni a pressappoco 8, quindi un con la riduzione di due terzi, non corrisponda ad una eguale riduzione del numero delle giornate di lavoro denunciate all' , non CP_2 essendo stati forniti elementi tali da poter giustificare tale condotta aziendale.
14. Dalla consultazione dell'archivio telematico relativo ai dati di Registro, sempre presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, risultano invece i seguenti dati.
15. Per l'anno 2016 risultano due contratti di affitto di fondo rustico, di cui solo uno interessa il periodo oggetto del presente accertamento, e si tratta di quello valevole per il periodo dal 25-03-
2016 al 31-03-2019, stipulato con la ditta Cugine De Vitti, il cui valore dichiarato per l'intera durata del contratto è pari da € 77.500,00.
16. Per l'anno 2018 risulta un unico contratto di fitto di fondo rustico stipulato con la ditta
LI di IA DI (azienda la cui attività dichiarata è quella della coltivazione di cereali), per il periodo dal 20/01/2018 al 30/09/2018, il cui valore dichiarato è di € 5.800,00.
17. Per l'anno 2019 risultano due contratti di fitto di fondo rustico: uno valevole per il periodo dall'08-04-2019 al 31-03-2023 stipulato con il SI. , il cui valore dichiarato per Controparte_4
l'intera durata del contratto è pari da € 10.000,00; e l'altro valevole per il periodo dall'08-04-2019 al 31-03-2023 stipulato con il cui valore dichiarato per l'intera durata del Parte_12 contratto è pari da € 5.000,00.
18. Per quanto attiene alle fatture di acquisto, le stesse riguardano in larga misura concimi, gasolio.
Solo nel 2018 si rinvengono fatture di acquisto di piantine di pomodori e semi di grano e nel 2021 fattura di acquisto a blocco di pesche nettarine.
19. Le fatture di vendita per l'anno 2018 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di pomodori, uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole.
20. Le fatture di vendita per l'anno 2019 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di pomodori, uva da vino, bianca e nera, grano duro e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole.
21. Le fatture di vendita per l'anno 2020 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole.
22. Le fatture di vendita per l'anno 2021 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole. 23. Le fatture di vendita per l'anno 2022 evidenziano che l'azienda si è occupata della lavorazione di uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori vari svolti presso altre aziende agricole.
24. L'amministratore unico della società, nella persona della SI.ra , afferma Persona_1 che di tutta l'attività della società in accertamento, della scelta del personale, del pagamento delle retribuzioni, della scelta dei terreni da coltivare, degli acquisti e delle vendite da effettuare, si occupava , ovvero . Per_5 Controparte_4
25. Per quanto attiene alla scelta dei braccianti, al loro controllo sul luogo di lavoro, al pagamento delle relative retribuzioni, i braccianti ascoltati hanno riferito di essere stati assunti da CP_4
di non aver mai avuto nessun datore di lavoro di nazionalità straniera, nessuno di loro
[...] conosce la SI.ra . Persona_1
26. Sulla base degli accertamenti effettuati ed in particolare delle dichiarazioni rese da Persona_1
da , dai lavoratori escussi reputati attendibili (e quindi autentici) e dai
[...] Controparte_4 titolari di aziende agricole presso cui la ha svolto lavori di raccolta e Parte_43 trasporto dell'uva, gli ispettori dell' concludono nel senso che il reale esercente l'attività CP_2 aziendale formalmente imputabile alla è Parte_11 Controparte_4 qualificato come imprenditore occulto.
È quest'ultimo che ha assunto, retribuito e dato direttive ai braccianti reputati autentici.
è, invece, reputata amministratrice solo formale. Persona_1
27. La deve considerarsi azienda agricola del tutto fittizia, così come Parte_11 anche tutti i rapporti di lavoro dalla stessa denunciati, compreso quello relativo al CP_4
che vengono annullati in toto;
[...]
- i rapporti di lavoro considerati genuini vengono ascritti con separato verbale alla ditta individuale Con
”. CP_4
Dagli elementi sopra evidenziati emergono, in definitiva, seri dubbi circa la sussistenza dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda ispezionata, nei termini dedotti nei ricorsi. In altri termini, detti CP_ elementi fanno propendere per la fondatezza della tesi sostenuta dall' circa la fittizietà dei rapporti di lavoro per cui è causa.
Gli esiti ispettivi non possono essere superati nemmeno sulla scorta della documentazione prodotta dai ricorrenti, consistente nell'allegazione degli stralci degli elenchi annuali dei braccianti agricoli, delle buste paga, degli Uni-Lav e dei Dmag, la cui valenza probatoria deve essere attentamente valutata , in quanto proveniente da un'azienda ( la cui amministratrice, SI.ra Pt_11 [...] è stata considerata dagli ispettori - sulla base di dati puntuali, precisi e Persona_1 univocamente concorrenti (dichiarazioni rese dalla stessa amministratrice, dai braccianti agricoli e dai i proprietari dei terreni ove la società ispezionata ha svolto attività di raccolta d'uva)- la titolare formale dell' impresa, prestanome del SI. . Detta prova documentale, inoltre, si Controparte_4 rileva inidonea a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricolo oggetto de presente accertamento, in quanto nemmeno riferibile all' intero periodo di lavoro indicato dai ricorrenti nelle proprie allegazioni.
La difformità rinvenibile nella documentazione allegata si riscontra in relazione ai ricorrenti
, e Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
.
[...]
Ed invero, quest'ultimo, a fronte dei periodi di lavoro rivendicati nell'atto introduttivo del giudizio e relativi agli anni 2018, da gennaio a dicembre, 2019, da aprile a dicembre, 2020, da marzo a dicembre, 2021, da febbraio a dicembre, e 2022, da marzo a dicembre, non ha allegato: l' Uni-Lav attestante il rapporto di lavoro per l'intero anno 2019; i cedolini paga emessi per il mese di aprile sia dell'anno 2020 che dell'anno 2021 e quelli di ottobre dell'anno 2022; i D-mag di agosto dell'anno 2019, di febbraio, di marzo e di aprile dell'anno 2020, di luglio e di agosto dell'anno
2021 e quello di ottobre dell'anno 2022. Merita, inoltre, rilievo la circostanza che, pur avendo documentato il rapporto di lavoro istaurato nell'anno 2021 con l'azienda attraverso Parte_11 la produzione del contratto di lavoro, i periodi indicati nello stesso (dal 19.03.2021 al 31.12.2021) non sono perfettamente coincidenti con quelli dedotti nell'atto introduttivo del giudizio (dal
4.02.2021 al 31.12.2021).
Riguardo al ricorrente che ha rivendicato il riconoscimento delle giornate di lavoro Parte_1 asseritamente espletate nell'anno 2020, da luglio a settembre, nell'anno 2021, da gennaio a marzo, e nell'anno 2022, da giugno a ottobre, non ha prodotto non solo le buste paga di settembre dell'anno
2020 e di settembre e ottobre dell'anno 2022 ma anche i modelli Dmag di luglio e agosto dell'anno
2020 e di giugno, luglio e agosto dell'anno 2022. Quanto alle comunicazioni di assunzione e di cessazione del rapporto di lavoro, giova rilevare che le stesse attestano lo svolgimento di un rapporto di lavoro più lungo rispetto a quello oggetto del giudizio riferendosi: per l'anno 2020 al periodo compreso tra luglio e dicembre;
per l'anno 2021 al periodo compreso tra gennaio e dicembre;
per l'anno 2022 al periodo compreso tra giugno e dicembre.
Allo stesso modo, risulta parzialmente confliggente con i periodi di lavoro rivendicati nell'atto introduttivo del giudizio l'Uni-Lav allegata dal ricorrente e attestante lo svolgimento di Parte_5 attività lavorativa svolta nell'anno 2022, dal 15.10.2022 al 31.12.2022, laddove in ricorso lo stesso ha rivendicato la cancellazione delle giornate lavorate dal 1.09.2022 al 31.12.2022.
A fronte, poi, dell'accertamento del rapporto di lavoro in questa sede azionato dal ricorrente Pt_3
e asseritamente svolto nell'anno 2022, da marzo a dicembre, si rileva la mancata allegazione del cedolino paga e del modello Dmag di aprile 2022.
Anche il ricorrente , a fronte dei periodi di lavoro rivendicati nell'atto introduttivo del Parte_44 giudizio, relativi alle annualità 2020, da ottobre a dicembre, e 2021, da maggio a dicembre, non ha prodotto i modelli Dmag relativi al mese di novembre dell'anno 2021.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, deve evidenziarsi l'assoluta genericità dei ricorsi, valutate le allegazioni formulate in ordine alle mansioni in concreto disimpegnate e/o ai prodotti agricoli raccolti, ai mesi dell'anno in cui l'attività lavorativa sarebbe stata svolta, ai fondi interessati per l'esercizio di tale attività, siti in località Posta Uccello e Torre Quarto, alle modalità di esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte dell'asserito datore di lavoro o di un suo delegato, all'orario di lavoro osservato pari a 6 ore al giorno, all'importo della retribuzione ricevuta di 50/55 euro giornaliere in contanti o con bonifico. Va rilevato, inoltre, che le parti sotto il profilo assertivo hanno descritto in via del tutto generica l'asserito vincolo di subordinazione mancando qualsiasi riferimento all'effettivo l'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dello stesso, e all' indicazione, in concreto, del soggetto esercente tale potere, lacuna, quest'ultima, affatto trascurabile in considerazione delle incontrovertibili risultanze ispettive le quali hanno rilevato che il SI. è stato il titolare di fatto della società agricola Controparte_4 [...]
che ha esercitato per il tramite della SI.ra titolare formale Pt_11 Persona_1 dell'attività medesima.
A ben vedere, le allegazioni contenute nei ricorsi sono riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporto di lavoro che non consente di imputare in maniera specifica ai singoli lavoratori, odierni ricorrenti, e all'azienda agricola l'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative nei termini dedotti.
Ed inoltre parti ricorrenti articolavano allegazioni di tenore talora confliggente sia con le dichiarazioni rese in sede ispettiva (allegate in forma integrale in tutte le memorie di costituzione di parte resistente) che con quanto accertato dagli ispettori.
Quanto alle deduzioni articolate in merito alle mansioni svolte, occorre rilevare che i ricorrenti
, , e hanno indicato di essersi occupati solo di attività connesse Parte_2 Pt_3 Parte_5 Pt_6 alla viticoltura (defogliazione, tiratura sarmenti, potatura vigneto, legatura tralci e raccolta), mentre e anche del diradamento e della raccolta della frutta (pesche e albicocche). Parte_1 Parte_4
Va rilevato, a riguardo, che gli accertamenti ispettivi hanno temporalmente definito i periodi e le coltivazioni effettuate dalla società che, talora, risultano non congruenti con i Parte_45 periodi di lavoro e le mansioni indicate nei ricorsi.
Ed invero, gli ispettori hanno chiarito che la società si è occupata: dall'anno 2018 all'anno 2022, dell'attività agricola inerente la produzione dell'uva; dall'anno 2018 all'anno 2019 delle coltivazioni di pomodori;
nell'anno 2019 della granicoltura di grano duro. L'accertamento ispettivo ha, altresì, escluso lo svolgimento di qualsiasi attività agricola connessa alla produzione della frutta.
Quanto, poi, all' attività bracciantile dedita alla coltivazione dell'uva, l'effettivo datore di lavoro, SI. , in sede di s.i.t. ha dichiarato: “I potatori sono: io, mio fratello, , Controparte_4 Per_8
e i nostri figli. Dopo la potatura essendo il clima mite, si passa alla legatura tralci, fatta Per_9 sempre da noi senza fretta” aggiungendo “le donne lavoravano la tiratura dei sermenti, legatura”
(cfr. pag. 46 del verbale ispettivo in atti). Orbene, nessuno degli odierni ricorrenti è stato menzionato tra i braccianti impiegati nello svolgimento di mansioni inerenti la produzione dell'uva, così come dedotto.
Alla luce di quanto accertato le deduzioni articolate dal ricorrente quanto all' attività Parte_1 bracciantile rivolta alle coltivazioni dell'uva e della frutta (diradamento, potatura e raccolta) negli anni 2020, 2021 e 2022, risultano difformi dal dato ispettivo predetto.
Ed invero, lo stesso specificava in ricorso di essere stato addetto nell'anno 2020 “alla raccolta della frutta (pesche e albicocche)”, nell'anno 2021 “alla potatura degli alberi da frutta (pesche e albicocche)” e nell'anno 2022 “al diradamento della frutta e raccolta”, laddove agli ispettori riferiva, che negli anni di lavoro alle dipendenze della società aveva sempre “lavorato... Pt_11 per diradare le albicocche, pesche e sfogliatura dell'uva da vino”.
Quanto, poi, ai periodi di lavoro si rileva che, pur indicando di aver lavorato da gennaio a marzo dell'anno 2021, e da giugno a ottobre dell'anno 2022, in sede ispettiva riferiva che nel 2021 aveva esercitato attività bracciantile “da fine maggio inizi giugno fino a luglio” e nel 2022 da maggio a luglio. Quanto all'anno 2020, nulla di specifico ha dichiarato, riferendo genericamente “ho lavorato per le stesse ditte e sempre per gli stessi lavori”.
Confligge con il dato ispettivo summenzionato anche quanto articolato dal ricorrente Parte_4
che in merito alle mansioni disimpegnate ha indicato di aver svolto nell'anno 2020 attività
[...] viticole (potatura, tiramenti sermenti e raccolta uva) e nell'anno 2021 anche il “diradamento frutta e alla raccolta delle pesche e albicocche”. Lo stesso, inoltre, in sede ispettiva non solo non ha menzionato l'anno 2020 tra i periodi di lavoro svolti alle dipendenze della società ispezionata ma, relativamente all'anno 2021, ha dichiarato di aver eseguito solo la “potatura dei frutteti e vigneti”.
Il ricorrente pur specificando in ricorso di aver lavorato nell'anno 2019, da Parte_5 agosto a dicembre, nell'anno 2020, da luglio a dicembre, e negli anni 2021 e 2022 sempre da settembre a dicembre, in sede ispettiva ha riferito di aver prestato servizio, in ogni anno di lavoro alle dipendenze della società “ , da settembre a dicembre. Relativamente all'anno 2020, Pt_11 dichiarava: “se non ricordo male...ho iniziato a lavorare nel mese di agosto ma non ricordo cosa ho fatto” aggiungendo che “sono stato ammalato per il Covid dal 20 novembre al 17 dicembre”.
Anche il ricorrente ha allegato di aver lavorato in periodi non coincidenti con Parte_6 quelli riferiti in sede ispettiva. Ed invero, lo stesso, pur specificando in modo puntuale la data iniziale e finale del rapporto di lavoro negli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 in sede ispettiva riferiva “ho lavorato per ma non ricordo quando”. Quanto, poi, alla retribuzione, Pt_11 deduceva di aver percepito “l'importo netto di € 60,00 al giorno, con retribuzione oraria pari a €8,37 e su lavori specializzati di € 10,16” laddove l'effettivo datore di lavoro, SI. CP_4
ascoltato in s.i.t dichiarava che per i braccianti era erogata “una paga giornaliera di €
[...]
60/65…Lo stesso prezzo riguarda la paga destinata agli operai che si occupano di potatura e sfogliatura” (cfr. pag. 46 del verbale ispettivo in atti).
Alla luce di quanto dichiarato dal SI. quindi, le deduzioni articolate dai Controparte_4 ricorrenti , , e nelle quali la paga giornaliera è indicata in 50 Parte_2 Pt_3 Parte_1 Parte_4 euro, e dal ricorrente , indicata in 55 euro- risultano essere non solo fortemente Parte_5 contrastanti con quanto accertato dagli ispettori ma anche confliggenti con le precisazioni rese dal datore di lavoro.
Tutti i ricorrenti, relativamente alle modalità di emissione della retribuzione, hanno dedotto fosse versata “in contanti e/o con bonifico”; tuttavia è opportuno evidenziare che in atti non è rinvenibile alcun riscontro documentale utile a comprovare i dedotti pagamenti. Peraltro, a partire dall'anno
2018, i pagamenti devono essere erogati mediante strumenti tracciabili, così come disciplinato dall'art.1, comma 910, della legge n. 205/2018.
Quanto ai ricorrenti e , entrambi reclamanti il riconoscimento Parte_3 Parte_2 delle giornate di lavoro svolte alle dipendenze della società , rispettivamente per 21 Parte_43 giornate nell'anno 2020 ( ) e per 105 giornate nell'anno 2022 ( ), nelle dichiarazioni Pt_3 Parte_2 rese in sede ispettiva hanno riferito: il , di aver lavorato per “l'azienda agricola il cui Parte_2 nome è ” e lo per “la ditta agricola . Per_5 Pt_3 CP_4
Nessuna specifica allegazione, infine, è stata formulata dai ricorrenti nei rispettivi ricorsi con riferimento alla squadra di lavoro e alla composizione, quanto meno numerica ,della stessa.
È, inoltre, emblematico che i ricorrenti, successivamente alla produzione in giudizio del verbale ispettivo, non hanno inteso assumere alcuna specifica posizione sulle evidenti contraddizioni tra il contenuto dei rispettivi ricorsi introduttivi del giudizio e le risultanze ispettive, ma si sono limitati a rimarcare quanto già dedotto negli atti principali.
Sulla scorta di tali contraddizioni, l'espletamento della prova testimoniale, apparirebbe verosimilmente inidonea a provare l'effettivo svolgimento dei rapporti di lavoro rivendicati, soprattutto alla luce del rilievo che i testi di cui si chiede l'ammissione non sono stati menzionati dai ricorrenti tra i propri compagni di lavoro nelle dichiarazioni rese in sede ispettiva.
Ed inoltre,, i capitoli di prova articolati appaiono insanabilmente generici (e, quindi, inammissibili) poiché gli stessi riflettono le medesime criticità che connotano le allegazioni attoree. In particolare, negli stessi è genericamente indicato il numero complessivo di giornate asseritamente lavorate in un arco temporale costituito da più mesi, l'indicazione dei fondi, le modalità di raggiungimento degli stessi, l'orario di lavoro e la retribuzione corrisposta. Negli stessi non si fa alcun riferimento alla composizione delle squadre di lavoro, alle modalità di esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare da parte dell'asserito datore di lavoro.
Ora, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass.
19.1.2018, n. 1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato.
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
Come di recente rilevato dalla Corte Territoriale, bisogna allora individuare con precisione quali sono l'oggetto e la finalità della prova testimoniale nella presente controversia e nelle altre analoghe dispute giudiziarie in materia di accrediti contributivi in agricoltura.
CP_ Orbene, a fronte del disconoscimento dell' è necessario che il lavoratore provi l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e la sua concreta articolazione temporale, nonché i caratteri tipici della subordinazione.
In altre parole, è necessario compiere un accertamento che, sebbene in seno ad una controversia CP_ previdenziale (non di lavoro), nel contraddittorio con l (non con il datore) e di natura incidentale (senza, cioè, efficacia di giudicato), è, sul versante probatorio, del tutto assimilabile alle eSIenze istruttorie che pone un'ordinaria controversia ex art. 409 c.p.c., in cui l'attore sostenga di avere lavorato alle dipendenze del convenuto e ne domandi la condanna al pagamento delle retribuzioni, mentre la parte resistente neghi che vi sia stata qualunque forma di collaborazione. Vi è perfetta corrispondenza del tema da verificare se si considera come l'eventuale accertamento in giudizio delle giornate lavorative, prestate da un bracciante agricolo in regime di subordinazione, comporti senz'altro l'accoglimento della domanda di accredito contributivo, non concorrendo alcun altro elemento a comporre la fattispecie previdenziale.
Così fissato il parametro di valutazione, è agevole cogliere l'inficiante gravità, sotto il profilo dell'onere deduttivo e probatorio incombente sull'attore, dell'omessa specifica indicazione: 1) dell'orario di lavoro osservato secondo la stagionalità; 2) della distribuzione delle giornate lavorative all'interno del complessivo arco temporale dedotto in giudizio e delle mansioni svolte in ciascuna frazione temporale di tale periodo;
3) delle colture praticate sui singoli appezzamenti di terreno;
4) dei fondi rustici sui quali la prestazione lavorativa sarebbe stata resa in relazione a ciascuna frazione temporale del rapporto;
5) delle concrete direttive impartite al singolo bracciante e delle specifiche modalità in cui si sarebbe estrinsecato il potere di vigilanza e disciplinare;
6) delle concrete modalità di erogazione della retribuzione (con precisazione della quota di retribuzione ricevuta in contanti e di quella ricevuta con altro mezzo di pagamento e dell'epoca dei vari pagamenti); 7) la composizione (quanto meno numerica) delle squadre di lavoro in cui il bracciante avrebbe operato, ecc..
Appare – pertanto - insanabile l'inadeguatezza della richiesta di prova testimoniale formulata dalle parti ricorrenti.
In una siffatta situazione, non sembra neppure possibile ipotizzare che risulti appagante il risultato dell'attività istruttoria (ove erroneamente ammessa).
La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione,
a seguito e per effetto dell'accertamento ispettivo condotto da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende.
CP_ In altri termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico, mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né le prove testimoniali hanno questa attitudine.
Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato,
l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa
(quando in atti vi siano già SInificativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione).
Completano il (già grave) quadro probatorio, sinora delineato, le dichiarazioni rese dai ricorrenti il cui contenuto è stato sopra richiamato, evidenziandone i profili di difformità con le allegazioni formulate nei rispettivi ricorsi e con le circostanze emerse in sede ispettiva e dalla quale, a giudizio di chi scrive, si trae ulteriore conferma della fittizietà dei rapporti di lavoro per cui è causa.
Trattasi di contraddizioni ed incongruenze non trascurabili, che certamente contribuiscono a rafforzare il convincimento circa la fittizietà dei rapporti di lavoro dedotti in giudizio.
In proposito appare opportuno richiamare Cass. n. 20019/2018 (in motivazione): “… è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., ex plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
(Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) ...".
Tali principi appaiono, a maggior ragione, applicabili al caso di specie, in cui le dichiarazioni acquisite dagli ispettori e allegate al verbale ispettivo sono state rese (non da un soggetto diverso dalla parte processuale, come nei casi scrutinati dalla S.C., ma) dalle stesse parti (odierni ricorrenti).
Quest'ì ultimi, peraltro, non hanno assunto alcuna specifica posizione sulla loro dichiarazione, né ne ha offerto una possibile “lettura” alternativa.
5.Alla luce di quanto premesso, le domande attoree, aventi ad oggetto l'accertamento del diritto dei ricorrenti all'iscrizione negli elenchi OTD per le giornate disconosciute, devono essere integralmente respinte, sia perché prive di sufficienti allegazioni, sia perché, in ogni caso, non fornite di un adeguato supporto probatorio.
6. Va dichiarata l'inammissibilità del capo di domanda articolata nei ricorsi introduttivi dei giudizi CP_ di “condannare l' alla corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative ex art
9 ter, co.2, L 608/96 e delle eventuali somme già recuperate dallo stesso per effetto della CP_1 cancellazione stessa, qualora fossero state già recuperate” per difetto di interesse ad agire, laddove non risulta documentata, nemmeno in corso di causa, la sussistenza dei requisiti per ottenere le prestazioni previdenziali e l'esistenza di provvedimenti di indebiti ( o trattenute conseguenti ad indebiti) riferiti a prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione negli elenchi OTD degli anni azionati nei rispettivi ricorsi introduttivi dei giudizi.
CP_ Ed invero, i ricorrenti si sono limitati, con mera formula di stile a chiedere la condanna dell' al pagamento delle prestazioni previdenziali o- formulando conclusioni incompatibili con le precedenti- a chiedere in restituzione quanto in ipotesi percepito o ancora a dichiarare illegittime le CP_ eventuali ipotetiche trattenute eseguite dall'
Come è noto, l'art. 414 c.p.c. impone al ricorrente di indicare nell'atto introduttivo sia la determinazione dell'oggetto della domanda, sia l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda stessa con le relative conclusioni. Tale norma si ricollega al principio generale che vuole il convenuto parte attiva nel processo del lavoro fin dal primo atto difensivo nel quale egli deve prendere una chiara posizione su ogni elemento di fatto e di diritto evidenziato dalla parte attrice con la possibilità per il giudice di decidere la causa nel più breve tempo possibile. Il sistema normativo non ammette lacune o ripensamenti e fin da principio le posizioni delle parti devono essere chiare ed immodificabili, a meno che non ricorrano gravi motivi ( cfr. art. 420 c.p.c. )
È noto al riguardo l'orientamento della Suprema Corte secondo al quale per aversi nullità del ricorso introduttivo per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per omessa esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la domanda stessa si fonda, non è sufficiente una omissione meramente formale degli elementi richiesti dai nn. 3 e 4 art. 414 c.p.c., essendo invece necessario che di essi sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione è riservata al giudice di merito (cfr. ad es. Cass. nr. 6904 -82; nr. 5964-81 etc…).
Infine, come da giurisprudenza costante, il ricorso introduttivo del giudizio carente dei requisiti previsti dai nn. 3 e 4 è affetto da nullità insanabile restando così escluso che la detta nullità (rilevabile altresì d'ufficio e preclusiva dell'esame del merito) possa essere superata in virtù dell'esercizio, da parte del giudice, dell'attività prevista dal primo comma dell'art. 421 c.p.c. atteso che tale norma si riferisce solo ad ipotesi di semplice irregolarità.
Nella fattispecie la carenza in punto di fatto circa la sussistenza dei requisiti per ottenere la prestazione, neppure indicata, la mancata indicazione della propedeutica domanda amministrativa, la mancata precisazione circa l'eventuale trattenuta e la mancanza di richiesta di restituzione da CP_ parte dell' di somme percepite non consente a questo giudice di prendere cognizione dei termini della controversia, giacché l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda è del tutto vaga, ipotetica , formulata in via alternativa, carente in funzione del petitum mediato e immediato, sicchè la domanda non può essere proprio vagliata.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del capo della domanda in esame.
6.1.Quanto, invece, alle prestazioni previdenziali connesse all' iscrizione negli elenchi bracciantili, all' accertamento della fittizietà del rapporto di lavoro consegue il rigetto della domanda di dichiarare irripetibili le prestazioni previdenziali medio tempore percepite e divenute indebite, CP_ dunque azionate in restituzione dall' con i provvedimenti già citati.
7. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, non sussistono i presupposti ex art. 152 disp. att.
c.p.c. per tenere esenti i ricorrenti , e alla Parte_3 Parte_5 Parte_6 rifusione delle spese alla controparte, non potendo la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti considerarsi valida ai fini dell'esenzione non essendo i giudizi promossi per ottenere il pagamento di “prestazioni previdenziali o assistenziali” ma l'accertamento del diritto alla reiscrizione (sul punto si veda Cass. Civ. sez. Lav.
4.8.2020 n. 16676 e, più di recente, Cass. Civ., Sesta Sez. Civ.
Lav., ord. n. 16535/2021, cui questo giudice ritiene di aderire).
La relativa liquidazione viene effettuata ex D.M. n. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia
(di valore indeterminabile, scaglione da €. 5.200,00 ad €. 26.000,00 stante la non complessità della controversia ricollegabile anche alla natura seriale del contenzioso alla quale essa appartiene e il non elevato numero delle questioni trattate: v. Cass. ord. n. 955/2025), delle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (inclusa quella di istruttoria e/o di trattazione: da ultimo, Cass. Civ. 3242/2024; Cass. 8561/2923; 28627/2023) e con esclusione di I.V.A. e C.P.A.
(Cass. civ. Sez. Lav. 2.3.2023, n. 6346). Viene riconosciuto l'aumento del 30% ex art. 4, co. 2 D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018 sul compenso unico per la fase decisionale, in base a quanto previsto dalla disposizione normativa da ultimo richiamata, a mente della quale “Quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti” ed al principio, di matrice giurisprudenziale, secondo cui nell'ipotesi di più cause, successivamente riunite, deve essere liquidato un distinto compenso per ciascuna di esse, con riguardo alle attività compiute prima della riunione (Cass. 3 settembre 2013, n. 20147).
Quanto, invece, ai ricorrenti e , la Parte_1 Parte_2 Parte_4 dichiarazione ex art 152 bis disp att cpc prodotta nei giudizi relativi alle prestazioni previdenziali azionate in restituzione, connesse ai giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi bracciantili, vale a tenerli indenni dal pagamento delle spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe indicati, così provvede:
CP_
- dichiara inammissibile il capo della domanda avente ad oggetto la richiesta di condanna dell alla corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative e delle eventuali somme recuperate dall'Istituto per effetto della cancellazione;
- rigetta i ricorsi riuniti;
- condanna , e in solido fra loro, al Parte_3 Parte_5 Parte_6 pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro 6.675,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie al 15%;
-dichiara le spese irripetibili quanto ai ricorrenti , e Parte_1 Parte_2 Parte_4
.
[...]
Foggia, 8.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli