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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8125/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LU TI Presidente
Dott.ssa Emanuela Romano Giudice
Dott.ssa EL RA Giudice rel.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 8125/2025 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. TROPIANO Parte_1 C.F._1
IMMACOLATA
RICORRENTE contro
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Controparte_1 P.IVA_1
Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Conclusioni per il ricorrente: “In Via Principale e di Merito: annullare l'impugnato provvedimento e, in riforma dello stesso, accertare il diritto dell'odierna Ricorrente di cui all'art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione
e, per effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”; In via subordinata: accertare e dichiarare il diritto all'asilo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 3 della nostra
Costituzione”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
Pagina 1 Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 17 maggio 2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare solo il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 28.04.2025, dalla Questura di notificatogli il 20.05.2025. CP_1
1.1. Il provvedimento reiettivo riferito al ricorrente si fonda sul parere sfavorevole adottato nella seduta dell'11.4.2025 dalla competente Commissione territoriale.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata della sua permanenza sul territorio nazionale nonché la presenza della moglie, del figlio e di due nipoti in Italia e il suo precario stato di salute.
1.3. In data 23 giugno 2025, ritenuta la sussistenza dei presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Il si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
1.5. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il
GOP appartenente all'Ufficio del processo.
Quindi la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di ulteriori documenti e l'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 6 ottobre 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: ho il diabete, devo farmi la puntura sulla pancia quattro volte al giorno prima e dopo i pasti e anche nel pomeriggio e di sera. Ho la pressione alta, ho avuto un infarto un po' di tempo fa. ADR: Sono stato riconosciuto invalido al 100% nel 2024, non posso lavorare ma, al momento, non percepisco alcun assegno per la mia invalidità perché non ho il permesso definitivo che l'Inps mi richiede. ADR: ricordo di essere venuto in Italia tanto tempo fa, nel 1994, ricordo anche di aver avuto dei permessi perché ho lavorato in regola come facchino e come netturbino. Poi non avevo più lavoro e così il permesso non mi è stato più rinnovato ma sono rimasto comunque qui in Italia. C'erano anche mia moglie e mio figlio che poi è sposato e, a sua volta, ha due figli. Viviamo insieme in una casa in affitto a Vado, frazione di Monzuno, in provincia di . La casa è in affitto. Ho un'altra figlia che vive in Australia ed è sposata CP_1
con un uomo italiano. ADR: quando non ho avuto più il permesso ho continuato a lavorare in Italia non in regola. Poi, ho saputo da qualche conoscente che potevo presentare la domanda di protezione speciale, soprattutto per i miei problemi cardiaci. AD: Vedo che sua moglie ha ottenuto un permesso per attesa occupazione? R: mia moglie ha sempre lavorato come badante ma ora soffre anche lei di cuore, non sta bene in salute. ADR: mio figlio
e mia nuora pensano anche al mantenimento mio e di mia moglie. Mia nuora lavora al supermercato Coop di
Sasso Marconi, mio figlio lavora invece come autista di camion per una società di Sasso Marconi. ADR: qui in
Italia a Casalecchio di Reno vivono anche mia sorella e mio fratello con i quali ho contatti frequenti. Anche mio fratello ha problemi cardiaci come me. In Serbia non abbiamo più alcun familiare. ADR: non voglio aggiungere
Pagina 2 altro, grazie. Ora ho anche un problema all'anca ma con i problemi cardiaci che ho i medici mi hanno detto che sarà molto improbabile che io mi riesca ad operare”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.7. La sola parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_1
il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n.
130/2020 (come risulta dal parere della competente Commissione Territoriale la domanda de qua è stata presentata prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23: v. doc. 1 memoria di costituzione di parte resistente: prenotazione in data 28.11.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal
D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi, ciò che è accaduto nel caso in esame. La normativa fa ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere
Pagina 3 che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata
e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge
n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art.
8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di
'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Nella valutazione si dovrà tuttavia tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Per_1 Per_2 Per_3
Pagina 4 Svezia): tale bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
6.3 Venendo al caso di specie, il ricorrente ha rappresentato una condizione soggettiva essenzialmente legata alla presenza dei familiari più stretti sul territorio nazionale oltre che al suo stato di salute.
E' indubbio infatti che il ricorrente, giunto in Italia nel 1994, già in precedenza titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed immune da pregiudizi penali (nulla è stato allegato o segnalato da parte resistente), non abbia più alcun legame con il proprio paese d'origine: come documentato in atti e per sua stessa ammissione, il ricorrente ha oramai in Italia la moglie, il figlio e i nipoti, famigliari, tutti, in possesso di regolari permessi di soggiorno con lui conviventi e in grado di provvedere economicamente al di lui sostentamento.
Ha, altresì, allegato documentazione medica pubblica dalla quale si evincono le diverse patologie da cui è affetto -“cardiopatia ischemica cronica, postinfartuale con disfunzione ventricolare sinistra di grado severo, stenosi critica carotidea, diabete scompensato, insulino trattato”- tutte patologie che lo hanno riconosciuto invalido al 100% ex art.2 e 12 L 118/71e con permanente inabilità lavorativa come da documentazione allegata.
In ultimo, ha dimostrato, pur in assenza di idonee attestazioni, di ben conoscere la lingua italiana durante la sua audizione in sede giudiziale, come evincibile dal verbale d'udienza.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
Pagina 5 accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna il 31 ottobre 2025
Il Giudice
EL RA
Il Presidente
LU TI
Pagina 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. LU TI Presidente
Dott.ssa Emanuela Romano Giudice
Dott.ssa EL RA Giudice rel.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 8125/2025 promossa da:
(CUI: ), rappresentato e difeso dall'Avv. TROPIANO Parte_1 C.F._1
IMMACOLATA
RICORRENTE contro
[...]
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Controparte_1 P.IVA_1
Stato
RESISTENTE all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281-undecies, terdecies, 275-bis c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011
Conclusioni per il ricorrente: “In Via Principale e di Merito: annullare l'impugnato provvedimento e, in riforma dello stesso, accertare il diritto dell'odierna Ricorrente di cui all'art. 19, comma 1.1. T.U. Immigrazione
e, per effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”; In via subordinata: accertare e dichiarare il diritto all'asilo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 3 della nostra
Costituzione”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
Pagina 1 Fatto e Diritto
1. Con ricorso tempestivamente proposto in data 17 maggio 2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare solo il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale, negato con provvedimento emesso in data 28.04.2025, dalla Questura di notificatogli il 20.05.2025. CP_1
1.1. Il provvedimento reiettivo riferito al ricorrente si fonda sul parere sfavorevole adottato nella seduta dell'11.4.2025 dalla competente Commissione territoriale.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata della sua permanenza sul territorio nazionale nonché la presenza della moglie, del figlio e di due nipoti in Italia e il suo precario stato di salute.
1.3. In data 23 giugno 2025, ritenuta la sussistenza dei presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Il si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
1.5. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il
GOP appartenente all'Ufficio del processo.
Quindi la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di ulteriori documenti e l'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 6 ottobre 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: ho il diabete, devo farmi la puntura sulla pancia quattro volte al giorno prima e dopo i pasti e anche nel pomeriggio e di sera. Ho la pressione alta, ho avuto un infarto un po' di tempo fa. ADR: Sono stato riconosciuto invalido al 100% nel 2024, non posso lavorare ma, al momento, non percepisco alcun assegno per la mia invalidità perché non ho il permesso definitivo che l'Inps mi richiede. ADR: ricordo di essere venuto in Italia tanto tempo fa, nel 1994, ricordo anche di aver avuto dei permessi perché ho lavorato in regola come facchino e come netturbino. Poi non avevo più lavoro e così il permesso non mi è stato più rinnovato ma sono rimasto comunque qui in Italia. C'erano anche mia moglie e mio figlio che poi è sposato e, a sua volta, ha due figli. Viviamo insieme in una casa in affitto a Vado, frazione di Monzuno, in provincia di . La casa è in affitto. Ho un'altra figlia che vive in Australia ed è sposata CP_1
con un uomo italiano. ADR: quando non ho avuto più il permesso ho continuato a lavorare in Italia non in regola. Poi, ho saputo da qualche conoscente che potevo presentare la domanda di protezione speciale, soprattutto per i miei problemi cardiaci. AD: Vedo che sua moglie ha ottenuto un permesso per attesa occupazione? R: mia moglie ha sempre lavorato come badante ma ora soffre anche lei di cuore, non sta bene in salute. ADR: mio figlio
e mia nuora pensano anche al mantenimento mio e di mia moglie. Mia nuora lavora al supermercato Coop di
Sasso Marconi, mio figlio lavora invece come autista di camion per una società di Sasso Marconi. ADR: qui in
Italia a Casalecchio di Reno vivono anche mia sorella e mio fratello con i quali ho contatti frequenti. Anche mio fratello ha problemi cardiaci come me. In Serbia non abbiamo più alcun familiare. ADR: non voglio aggiungere
Pagina 2 altro, grazie. Ora ho anche un problema all'anca ma con i problemi cardiaci che ho i medici mi hanno detto che sarà molto improbabile che io mi riesca ad operare”.
1.6 Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.7. La sola parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha negato il rilascio del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla CT e, quindi, dalla che ha richiamato CP_1
il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
6. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis, tenendo in considerazione le modifiche apportate dal DL n.
130/2020 (come risulta dal parere della competente Commissione Territoriale la domanda de qua è stata presentata prima dell'11 marzo 2023, data di entrata in vigore del dl 20/23 convertito con modificazioni dalla l. 50/23: v. doc. 1 memoria di costituzione di parte resistente: prenotazione in data 28.11.2022). Non si applicano, invece, al caso di specie, le disposizioni restrittive introdotte dal
D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del co. 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente.
Invero la prassi era quella di concedere un appuntamento e poi formalizzare l'istanza dopo diversi mesi, ciò che è accaduto nel caso in esame. La normativa fa ricadere tutta la disciplina nell'ambito del testo in vigore al momento della richiesta dell'appuntamento.
6.1. Va, dunque, osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.2. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere
Pagina 3 che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata
e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge
n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art.
8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di
'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Nella valutazione si dovrà tuttavia tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Per_1 Per_2 Per_3
Pagina 4 Svezia): tale bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
6.3 Venendo al caso di specie, il ricorrente ha rappresentato una condizione soggettiva essenzialmente legata alla presenza dei familiari più stretti sul territorio nazionale oltre che al suo stato di salute.
E' indubbio infatti che il ricorrente, giunto in Italia nel 1994, già in precedenza titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato ed immune da pregiudizi penali (nulla è stato allegato o segnalato da parte resistente), non abbia più alcun legame con il proprio paese d'origine: come documentato in atti e per sua stessa ammissione, il ricorrente ha oramai in Italia la moglie, il figlio e i nipoti, famigliari, tutti, in possesso di regolari permessi di soggiorno con lui conviventi e in grado di provvedere economicamente al di lui sostentamento.
Ha, altresì, allegato documentazione medica pubblica dalla quale si evincono le diverse patologie da cui è affetto -“cardiopatia ischemica cronica, postinfartuale con disfunzione ventricolare sinistra di grado severo, stenosi critica carotidea, diabete scompensato, insulino trattato”- tutte patologie che lo hanno riconosciuto invalido al 100% ex art.2 e 12 L 118/71e con permanente inabilità lavorativa come da documentazione allegata.
In ultimo, ha dimostrato, pur in assenza di idonee attestazioni, di ben conoscere la lingua italiana durante la sua audizione in sede giudiziale, come evincibile dal verbale d'udienza.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
7. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,
Pagina 5 accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 comma 3 D.Lgs. 25/2008 e dell'art. 19 comma 1.1 D.Lgs. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna il 31 ottobre 2025
Il Giudice
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Il Presidente
LU TI
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