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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 02/12/2024, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa riunita iscritta al n. 71 del 2024 R.G.L., su ricorso capofila depositato il 20 gennaio 2024,
avente ad oggetto:
OPPOSIZIONE ALL'ORDINANZA-INGIUNZIONE EX ARTT. 22 E SS. L. 689/81,
LAVORO/PREV.,
promossa da:
, c.f. , res.te in Follo (SP), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, all'atto della presentazione del ricorso, anche disgiuntamente, dall'avv.a Domenica
MOSCA e dall'avv. Emilio ORSINI, indirizzi p.e.c. e Email_1
quindi, in corso di causa, dal solo avv. Emilio Email_2
ORSINI, elettivamente domiciliato come in atti,
RICORRENTE
contro
:
- , Ente pubblico economico Controparte_1
subentrante a titolo universale nei rapporti giuridici delle società del Gruppo EQUITALIA in forza del disposto di cui all'art. 1, d.l. n. 192 del 2016, conv., con modd., nella L. n. 225 del 2016, sedente in Roma (RM), c.f. e p. I.V.A.
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv.a Sara TRISOGLIO, elettivamente domiciliata come in atti, indirizzo p.e.c.
Email_3
- Controparte_2
in persona del Direttore pro tempore in carica, rappresentato e difeso in
[...]
proprio ex art. 9, d.lgs. n. 149 del 2015, elettivamente domiciliato come in atti,
CONVENUTI
sulle seguenti conclusioni delle parti:
per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con tre ricorsi, poi riuniti, il ricorrente di cui in epigrafe, res.te nel Circondario di questo Tribunale, proponeva opposizione – avanti questo Tribunale, giudice monocratico – avverso l'intimazione di pagamento n. 0568020219000361674000= formata da
[...]
(deinde, od ), in relazione, per Controparte_1 CP_1 CP_3
ciascun ricorso riunito, ad un singolo atto impositivo per crediti (sanzioni amm.ve) di competenza di formulava le conclusioni di cui in atti. Citava in giudizio ed CP_2 CP_3 CP_2
Ciascuno dei convenuti si costituiva per l'udienza di discussione e resisteva all'attrice domanda, concludendo come in atti.
Radicatosi il contraddittorio, provvedutosi sulla sospensiva, riuniti i giudizi, la causa era discussa dalle parti, infine decisa dal giudice, come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica al termine dell'udienza celebrata da remoto ex art. 127 bis, c.p.c..
2. Il ricorrente propone tre distinti ricorsi avverso le seguenti cartelle esattoriali:
a) presente ricorso capofila: è impugnata la cartella n. 05620140002643244000=,
b) ricorso riunito n. 88 del 2024 R.G.L.: è impugnata la cartella n.
05620150000107256000=,
c) ricorso riunito n. 110 del 2024 R.G.L.: è impugnata la cartella n.
05620160003945917000=. Tutte le cartelle sono ricomprese, insieme ad altre, nell'intimazione di pagamento sopraddetta ed hanno ad oggetto crediti propri dell' CP_2
Affermato il proprio interesse ad agire, il ricorrente, previa sospensiva, chiede dichiararsi la prescrizione del credito portato in ciascuno dei superiori atti impositivi.
Resistono ed CP_3 CP_2
I ricorsi sono riuniti.
3. Vengono impugnate, in uno con l'intimazione di pagamento (di cui all'art. 50, comma 2, d.p.R. n. 602 del 1973), le pretese creditorie portate nelle tre cartelle esattoriali indicate sopra.
La competenza spetta al giudice del lavoro, qualora i crediti sottesi a detto atto abbiano natura di lavoro o previdenziale (v. Cass., ord., 11 dic. 2012, n. 22730, Id. 30 apr. 2014, n.
9953).
Nel caso di specie, si tratta di impugnazione per crediti di in relazione a fattispecie CP_2 sanzionatorie in materia di lavoro;
nell'adito Tribunale, inoltre, per disposizione tabellare, siffatte controversie sono assegnate ai giudici che trattano la materia del lavoro e della previdenza.
Il rito è quello del lavoro, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. n. 150 del 2011, anche perché parte opponente sostiene di non aver mai ricevuto valida notifica degli atti impositivi (v. infra).
4. La legittimazione passiva compete alla , che è il soggetto che ha CP_1
formato e notificato detto atto - ovvero è subentrato a chi ha curato tali adempimenti (ex art. 1, d.l. n. 193 del 2016, conv., con modd., nella L. n. 225 del 2016) -, laddove si deducano vizi propri dell'atto impugnato o della sua notifica.
In caso di vizi formali, il termine per l'impugnativa è quello di cui all'art. 617, c.p.c., altrimenti il giudizio si sostanzia in un'azione di accertamento negativo (Cass., s.u.., ord.,
22 lug. 2015, n. 15354 e, da ult., Cass., ord., 4 lug. 2019, n. 18041).
L'impugnazione degli atti impositivi, in uno con l'asserzione di non averne mai avuto notifica (o valida notifica), determina la sussistenza dell'interesse ad agire (art. 100, c.p.c.; da ult., v. art. 12, comma 4 bis, d.p.R. n. 602, cit., Cass., s.u., 6 set. 2022, n. 26283).
L'eccezione di prescrizione dei crediti comporta che il giudizio si estenda al merito sulla sussistenza dei crediti medesimi (v. Cass., s.u., 8 mar. 2022, n. 7514) e determina la partecipazione al giudizio del soggetto titolare di detti crediti.
5. Il ricorrente sostiene l'intervenuta prescrizione dei crediti di nei ricorsi, afferma CP_2
che le cartelle, a suo tempo, sono state «asseritamente notificate» nelle date riportate nell'intimazione di pagamento, la notifica della quale, a sua volta, è del 26 novembre 2021, ma che egli afferma di aver conosciuto soltanto in data 10 gennaio 2024.
Nelle memorie depositate in corso di causa, il ricorrente esplicita la contestazione circa la validità della notificazione anche delle originarie cartelle esattoriali.
6. , dal canto suo, ritiene invece che nel ricorso non sia stata contestata la CP_3 ritualità, a suo tempo, della notificazione degli atti impositivi e si concentra sull'esame dell'eccezione di prescrizione per il periodo posteriore a tale notificazione, affermando la ritualità anche della notifica, nel 2021, dell'intimazione di pagamento.
Su questo specifico punto, evidenzia che l'intimazione di pagamento è stata CP_3 notificata non ai sensi dell'art. 60, d.p.R. n. 600 del 1973, ma ai sensi dell'art. 26, d.p.R. n.
602 del 1973, come espressamente consentito dall'art. 50, d.p.R. ult. cit..
7. L'art. 26, d.p.R. ult. cit., prevede una forma semplificata di notificazione, per la quale può bastare l'inoltro della raccomandata senza altra formalità (Cass., s.u., 28 set. 2016, n.
19071, in motivaz., p. 5; Id., ord., 24 giu. 2020, n. 12470, in motivaz.; Id., ord., 30 set. 2020,
n. 20700, in motivaz.).
Non occorre, in particolare, la redazione di alcuna specifica relata di notifica (cosí
Cass. 19 set. 2012, n. 15746, Id. 19 mar. 2014, n. 6395, Id. 6 mar, 2015, n. 4567).
Ancora più di recente, si è sottolineato che, «in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario…» (Cass., ord., 28 mag. 2020, n. 10131, dalla mass.).
Infatti, la giurisprudenza ha anche precisato che, qualora venga notificato un atto a mezzo del servizio postale, «l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione» (Cass. 6 giu. 2012, n. 9111, dalla mass.; conformi
Id. 4 lug. 2014, n. 15315, Id. 29 lug. 2016, n. 15795, Id. 14 nov. 2019, n. 29642 ed altre).
Non solo, ma se poi risulta che l'atto è stato ricevuto ma non consta la qualità di chi lo ha preso, «l'atto è pur tuttavia valido» (Cass. 27 mag. 2011, n. 11708, dalla mass.) ed il destinatario medesimo (come è nel caso di specie), qualora intenda contrastare tali risultanze, è onerato di proporre querela di falso ex artt. 221 ss., c.p.c., ma deve anche – e a monte - «dimostrare… la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare» (Cass. 12 gen. 2012, n. 270, già Id. 29 gen. 2008, n.
1906 ed altre).
In definitiva, è stato espresso il principio che sono irrilevanti le modalità attraverso le quali l'atto impositivo viene portato alla notifica, rilevando invece quest'ultima (v., p. es.,
Cass. 27 mar. 2015, n. 6198; Cass., s.u., 28 set. 2016, n. 19071, cit.).
8. Tanto premesso, in questo contesto, ritiene il giudice di dover decidere, caso per caso, secondo il principio della ragione piú liquida (Cass., ord., 30 nov. 2019, n. 30745).
9. Per inquadrare la questione della prescrizione, sotto il profilo sostanziale, si deve ritenere la durata quinquennale della medesima, atteso che, in materia di diritto a riscuotere le somme portate nelle ordinanze-ingiunzioni, la legge prescrive detto termine (v. art. 28, L.
n. 689 del 1981, con rinvio alle norme codicistiche circa la disciplina dell'interruzione).
La giurisprudenza (Cass., s.u., 17 nov. 2016, n. 23397 ed altre) ha quindi precisato che l'originario termine prescrizionale del credito portato in atto impositivo (cartella-avviso di addebito), ove inferiore a quello decennale, non diviene tale qualora l'atto impositivo sia divenuto irretrattabile per sua mancata impugnazione nel termine di cui all'art. 24, d.lgs. n.
46 del 1999 (da considerarsi perentorio: v., per tutte, Cass. 27 feb. 2007, n. 4506).
10. L'irretrattabilità del credito portato in atto impositivo comporta invece che l'interessato, spirato il termine per la sua impugnazione, non possa piú far valere fatti estintivi o limitativi del credito che poteva far valere alla data della sua notifica.
La prescrizione che può essere fatta valere è dunque quella che, eventualmente, si è maturata a partire dalla scadenza del termine per impugnare l'atto impositivo.
Esaminiamo ora i singoli casi.
a) CREDITO DI CUI ALLA CARTELLA N. 05620140002643244000=
11. La cartella de qua risulta notificata nell'anno 2014 [v. doc. n. 5), , causa n. CP_3
71].
Nel corso del tempo, questo atto impositivo è stato ricompreso nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 05676201600000277000= (avente effetto interruttivo della prescrizione: v. Cass. (in giur., v., p. es., Cass., ord., 19 gen. 2021, n. 850 ed altre), notificata il 24 giugno 2016 [v. docc. nn. 6) s., ADER, causa n. 71].
12. Non è necessario esaminare le questioni sulla notifica di questi atti, perché, comunque, successivamente ad essi, si è maturata la prescrizione quinquennale del credito.
Infatti, ancora successivamente, è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento, per cui è causa, che reca la data 26 novembre 2021 [docc. nn. 4) s., , causa n. 71]. CP_3 Questa notifica è avvenuta nelle forme semplificate di cui all'art. 26, d.p.R. n. 602, cit., per le quali, come detto, basta la spedizione dell'atto all'indirizzo del destinatario e che lo stesso venga comunque ricevuto (conferma, da ult., Cass., ord., 18 gen. 2024, n. 1896, in motivaz., p. 3).
Ma questa notifica è del 26 novembre 2021, ossia data successiva di cinque anni dalla notifica del precedente atto interruttivo (la precitata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria).
13. In questo caso, non ci si può avvalere della normativa emergenziale da COVID-
19 (d.l. n. 18 del 2020, conv., con modd., nella L. n. 27 del 2020, poi d.l. n. 34 del 2020, conv., con modd., nella L. n. 77 del 2020, d.l. n. 104 del 2020, conv., con modd., nella L. n.
126 del 2020, d.l. n. 125 del 2020, conv., con modd., nella L. n. 159 del 2020, d.l. n. 137 del
2020, conv., con modd., nella L. n. 176 del 2020, d.l. n. 183 del 2020, conv., con modd., nella L. n. 21 del 2021, fino al d.l. n. 73 del 2021, conv., con modd., nella L. n. 106 del 2021, che ha abrogato pure il d.l. n. 99 del 2021), combinata col disposto dell'art. 12, d.lgs. n. 159 del 2015, se non con riferimento all'art. 103, comma 6 bis, d.l. n. 18 del 2020.
Questa disposizione detta infatti una disciplina speciale per i crediti propri di e CP_2
neutralizza, ai fini della prescrizione, il solo periodo temporale 23 febbraio 2020-31 maggio
2020.
Si deve dunque ritenere che la prescrizione del credito di nel periodo pandemico, CP_2 sia rimasta sospesa soltanto per l'arco temporale sopraddetto.
14. Pertanto, applicando questo disposto normativo, tra il 24 giugno 2016 (notifica della comunicazione preventiva) ed il 26 novembre 2021 (notifica dell'intimazione di pagamento), sono trascorsi oltre cinque anni.
Il credito portato nella cartella in esame è quindi prescritto.
b) CREDITO DI CUI ALLA CARTELLA N. 05620150000107256000=
15. Valgono le medesime considerazioni di cui al caso sub a).
La cartella de qua fu notificata ex art. 60, d.p.R. n. 600, nel 2015 e risulta anch'essa ricompresa nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
05676201600000277000=, sopra citata e dell'intimazione di causa.
Alla luce di quanto già considerato, anche il credito portato in questo atto impositivo risulta prescritto.
c) CREDITO DI CUI ALLA CARTELLA N. 05620160003945917000=
16. La cartella in esame fu notificata nelle medesime forme di cui a quella sub b), ossia ex art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.p.R. n. 600 del 1973, nel testo illo tempore vigente, con deposito degli atti nella Casa comunale, inoltro della raccomandata informativa il 1° settembre 2016, mancata consegna (come si ricava dalla cartolina in bianco allegata), compimento della giacenza e restituzione al mittente [v. doc. n. 5), , causa n. 110]. CP_3
Anche alla luce di recente in materia (Cass., s.u., 15 apr. 2021, n. 10012, in motivaz.), facendo leva sul dettato letterale dell'art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.p.R. n. 600, cit. e dell'art. 140, c.p.c., come inciso dalla giurisprudenza costituzionale (v. C. cost. 14 gen. 2010,
n. 3), la notifica si deve ritenere perfezionata, non potendosi pretendere, in difetto di mancato ritiro, da parte dell'interessato, della raccomandata informativa, un continuo reitero di altre raccomandate.
17. Pure questo atto impositivo è poi ricompreso nell'intimazione di pagamento notificata il 26 novembre 2021 [v. docc. nn. 4) s., , causa n. 110]. CP_3
In questo caso, applicando la sospensione COVID, di cui al ridetto art. 103, comma 6 bis, d.l. n. 18, cit., al 26 novembre 2021 la prescrizione quinquennale non si era maturata e non si è nuovamente maturata all'atto dell'introduzione del giudizio.
18. Per il credito portato in questa cartella, l'opposizione va respinta.
19. Va infine ricordato che le produzioni sono in formato telematico, ma non vi è stato disconoscimento;
inoltre, per gli atti prodotti in copia, la giurisprudenza più recente, alla stregua del tenore dell'art. 2719, c.c., non ne ammette un generico disconoscimento rispetto all'originale.
E' stato infatti affermato che il disconoscimento non può essere totalizzante o generico, ma deve indicare ove e per quali specifiche ragioni sussisterebbe la non conformità e solo a quel punto sorge, per chi intende avvalersi della copia, l'onere di superare la contestazione (cosí Cass. 17 feb. 2015, n. 3122, Id. 2 set. 2016, n. 17526, Id., ord., 19 gen. 2018, n. 1250).
Gli atti prodotti telematicamente sono quindi idonei e sufficienti ai fini della decisione.
20. Conclusivamente, il ricorso viene accolto per quanto concerne l'impugnativa dei crediti portati negli atti impositivi sub a) e b) e respinto nel resto.
21. Venendo al regolamento delle spese nei confronti di , visti l'esito del giudizio CP_3
e la controvertibilità delle questioni sulla notifica degli atti, la soccombenza (art. 91, c.p.c.) è temperata da una parziale (per 1/3) compensazione (art. 92, c.p.c., come inciso da C. cost.
n. 77 del 2018).
Ai fini liquidatorî si applica il d.m. n. 147 del 2022, tariffario del lavoro, fascia di valore da Euro 26.000,01= (secondo il valore della causa capofila), aumento del (30 x 2) 60% per due cause riunite (v. art. 4, comma 2, d.m. n. 55 del 2014, tenendo conto che i tre ricorsi sono sostanzialmente identici), riconoscimento del compenso per la 1ª, la 2ª e la 4ª fase dell'attività difensiva, riduzione di giustizia (art. 4, comma 1, d.m. n. 55) del 50%, compensazione di 1/3.
22. Le spese possono invece integralmente compensarsi verso atteso che: CP_2
• la prescrizione, laddove maturatasi, si è verificata per inadempienze
(adempimenti non curati nei termini) da ascrivere al concessionario,
• laddove la prescrizione non si è maturata, rimane la controvertibilità delle questioni in ordine alla notificazione degli atti.
23. Infine la complessità del caso consiglia di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo.
Segue quest'ultimo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, definitivamente pronunziando,
1) In parziale accoglimento dei ricorsi riuniti, accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti di portati nelle cartelle esattoriali nn. 05620140002643244000= CP_2
e 05620150000107256000=, formate da Controparte_4
suoi aventi causa, ritenendo illegittima in parte qua l'intimazione di pagamento n.
[...]
05620219000361674/000= formata da;
CP_3
2) Rigetta la domanda per impugnazione della predetta intimazione di pagamento in relazione alla cartella esattoriale n. 05620160003945917000=, sempre formata da o suoi aventi causa;
CP_3
3) Compensa per 1/3 le spese di lite nei confronti di e condanna questo CP_3
convenuto a rifondere al ricorrente il resto delle spese, liquidato in Euro 3.934,40= per competenze legali, oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione;
4) Compensa integralmente le spese di lite nei confronti di CP_2
5) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 02/12/2024.
IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)