Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 214
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa notifica della cartella di pagamento presupposta

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento, atto presupposto, fosse avvenuta regolarmente, interruzione il termine prescrizionale e rendendo inoppugnabile l'atto presupposto.

  • Rigettato
    Decadenza dalla pretesa

    La Corte ha ritenuto che la regolare notifica dell'intimazione di pagamento, atto presupposto, precluda ogni questione attinente all'invocata decadenza, in quanto l'omessa impugnazione di tale atto nel termine di legge l'ha reso inoppugnabile.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione, dato che la notifica dell'intimazione di pagamento ha interrotto il termine prescrizionale decennale, che non era ancora decorso alla data di notifica dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria debba contenere solo l'indicazione del credito, ma non l'individuazione specifica dell'immobile, necessaria solo al momento dell'iscrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 214
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 214
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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