CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 214/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LU RO, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14523/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110234820489000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21873/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione. Il ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituito in giudizio.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202500004764000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120110234820489000 relativa all'IRPEF per l'anno 2018, deducendo l'omessa notifica della cartella medesima, la decadenza dalla pretesa, la prescrizione del tributo e il difetto di motivazione dell'atto (non essendo indicato l'immobile suscettibile di essere sottoposto ad ipoteca).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione preliminarmente avanza istanza di riunione del presente procedimento a quello avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 2012----493, richiamata dalla stessa comunicazione impugnata, e deduce l'inammissibilità del ricorso per incertezza del petitum.
Quindi, evidenzia che la cartella sottesa è stata ritualmente notificata e chiede rigettarsi le eccezioni di prescrizione (anche per effetto della notifica di ulteriori atti interruttivi) e di decadenza;
infine, deduce che l'atto è adeguatamente motivato. L'Agenzia delle Entrate osserva che la cartella sottesa è stata ritualmente notificata e chiede rigettarsi le eccezioni di prescrizione e di decadenza.
Il ricorso è infondato. Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie l'Agente della Riscossione ha documentato che la comunicazione preventiva impugnata è stata preceduta dalla notifica, tra l'altro, dell'intimazione di pagamento n. 2022---732, da intendersi effettuata a mani proprie del destinatario ex art. 138 c.p.c., stante il rifiuto di ricevere il piego opposto in data 15/12/21 e poi in data 22/4/22.
Infondata, quindi, è l'eccezione di prescrizione, dato che detta notifica ha interrotto il termine prescrizionale decennale che, alla data di notifica dell'atto impugnato (22/5/25), non era ancora decorso.
L'intervenuta prova della regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 2022----732 preclude, poi, ogni questione attinente all'invocata decadenza. Infatti, il principio di autonomia degli atti impugnabili implica che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri;
in tal modo si realizza un sistema efficiente di concentrazione delle impugnazioni, tale che gli effetti degli atti si consolidano e le questioni si definiscono in via progressiva, mano a mano che non vengano tempestivamente impugnati gli atti via via notificati. Pertanto, eventuali vizi attinenti alla cartella di pagamento non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'odierna comunicazione preventiva dato che l'omessa impugnazione dell'intimazione predetta nel termine di legge l'ha resa ormai inoppugnabile (Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004).
Va rigettata, infine, l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto per la mancata indicazione dell'immobile da sottoporre al vincolo ipotecario. Invero, l'art. 77 comma 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'«avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca» - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare (cfr. Cass. Civ. ordinanza n.
25456/2025).
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00, per ciascuna parte costituita, oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% .
Così deliberato in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il giudice relatore Il presidente
EM CO RT SO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LU RO, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14523/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110234820489000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21873/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle
Entrate Riscossione. Il ricorrente Ricorrente_1 si è ritualmente costituito in giudizio.
I resistenti si sono a loro volta costituiti con controdeduzioni.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione.
Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato.
All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
07176202500004764000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120110234820489000 relativa all'IRPEF per l'anno 2018, deducendo l'omessa notifica della cartella medesima, la decadenza dalla pretesa, la prescrizione del tributo e il difetto di motivazione dell'atto (non essendo indicato l'immobile suscettibile di essere sottoposto ad ipoteca).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione preliminarmente avanza istanza di riunione del presente procedimento a quello avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 2012----493, richiamata dalla stessa comunicazione impugnata, e deduce l'inammissibilità del ricorso per incertezza del petitum.
Quindi, evidenzia che la cartella sottesa è stata ritualmente notificata e chiede rigettarsi le eccezioni di prescrizione (anche per effetto della notifica di ulteriori atti interruttivi) e di decadenza;
infine, deduce che l'atto è adeguatamente motivato. L'Agenzia delle Entrate osserva che la cartella sottesa è stata ritualmente notificata e chiede rigettarsi le eccezioni di prescrizione e di decadenza.
Il ricorso è infondato. Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie l'Agente della Riscossione ha documentato che la comunicazione preventiva impugnata è stata preceduta dalla notifica, tra l'altro, dell'intimazione di pagamento n. 2022---732, da intendersi effettuata a mani proprie del destinatario ex art. 138 c.p.c., stante il rifiuto di ricevere il piego opposto in data 15/12/21 e poi in data 22/4/22.
Infondata, quindi, è l'eccezione di prescrizione, dato che detta notifica ha interrotto il termine prescrizionale decennale che, alla data di notifica dell'atto impugnato (22/5/25), non era ancora decorso.
L'intervenuta prova della regolare notifica dell'intimazione di pagamento n. 2022----732 preclude, poi, ogni questione attinente all'invocata decadenza. Infatti, il principio di autonomia degli atti impugnabili implica che ogni atto può essere impugnato solo per vizi propri;
in tal modo si realizza un sistema efficiente di concentrazione delle impugnazioni, tale che gli effetti degli atti si consolidano e le questioni si definiscono in via progressiva, mano a mano che non vengano tempestivamente impugnati gli atti via via notificati. Pertanto, eventuali vizi attinenti alla cartella di pagamento non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'odierna comunicazione preventiva dato che l'omessa impugnazione dell'intimazione predetta nel termine di legge l'ha resa ormai inoppugnabile (Cass. Civ. Sez. V, sent. n. 17718 del 02-09-2004).
Va rigettata, infine, l'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto per la mancata indicazione dell'immobile da sottoporre al vincolo ipotecario. Invero, l'art. 77 comma 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'«avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca» - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare (cfr. Cass. Civ. ordinanza n.
25456/2025).
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.000,00, per ciascuna parte costituita, oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% .
Così deliberato in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il giudice relatore Il presidente
EM CO RT SO