Ordinanza cautelare 12 giugno 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00178/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02301/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2301 del 2025, proposto da -OMISSIS- in proprio e in qualità di amministratrice di sostegno del figlio -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Agostino Cerullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lusciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Donnarumma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonia Sarro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
La Forza del Silenzio Società Cooperativa Sociale, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione
a. del verbale della riunione UVID n. -OMISSIS-, Asl CE Prot. n. -OMISSIS- con il quale è stato interrotto definitivamente, alla data del 31.03.2025, il PTRI con Budget di Salute, proponendo il passaggio ad altro setting assistenziale a carico dell'Ambito/Comune, senza specificare tipo, modalità e tempi di erogazione dello stesso; b. se e per quanto occorra, della Delibera di G. R. Campania n. -OMISSIS- – Linee Guida, nella parte in cui (a pag. 13) indiscriminatamente prevede un tempo massimo di durata del PTRI con Budget di Salute di anni 2+1 anche per i malati cronico/degenerativi non autosufficienti che necessitano a vita di assistenza h24, 365 gg. all'anno, con rapporto 1:1; c. in una agli atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali, non conosciuti e comunque lesivi per gli interessi e i diritti dei ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Lusciano e dell’Asl 104 - Caserta 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa SA EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente, in proprio e in qualità di amministratrice di sostegno del figlio, ha impugnato il verbale della riunione UVID n-OMISSIS- (e gli atti ad esso presupposti) con il quale è stato interrotto “a conclusione entro e non oltre il 31.03.2025”, il PTRI con Budget di Salute, e proposto il passaggio ad altro setting assistenziale a carico dell’Ambito/Comune.
Espone in fatto di essere genitore di Tobia, affetto da disturbo dello spettro autistico, e di aver attivato le procedure per l’ottenimento del PTRI ad alta intensità sin dal 2012 e che, fino al 31 marzo del 2025, tale PTRI era stato sempre prorogato con prosecuzione del piano terapeutico riabilitativo. In data 25 febbraio 2025, tuttavia, veniva convocata nuova UVI all’esito della quale veniva dichiarata la conclusione definitiva del PTRI al 31/03/2025 e veniva proposto un setting assistenziale alternativo per il disabile, asseritamente non ben specificato in ordine alla tipologia, modalità e tempi di erogazione.
Avverso il suddetto atto ha articolato i seguenti motivi di diritto:
I. Eccesso di potere - travisamento dei fatti - difetto dei presupposti - motivazione carente - ingiustizia grave e manifesta – violazione della c on venzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità- violazione degli artt. 3, 32 e 117 della costituzione - violazione e falsa applicazione del d.p.c.m. 12/01/2017 e, segnatamente degli artt. 25, 32 e 60 - violazione del principio di uguaglianza alle cure sanitarie
Il provvedimento impugnato avrebbe violato l’intero impianto normativo dettato in favore di persone con disabilità affette da gravi patologie.
Non avrebbe previsto, infatti, il contenuto dell’altro setting assistenziale nel verbale medesimo citato, non individuandone caratteristiche, modalità di erogazione e tempistica.
Verrebbero violati, in questo modo, principi di carattere costituzionale, come l’art. 32 Cost. e 117 Cost.
Secondo parte ricorrente il passaggio diretto ed improvviso degli utenti autistici da un programma assistenziale sociosanitario ad altri setting assistenziali, peraltro non ben specificati, sarebbe incompatibile con l’esigenza primaria, discendente da norme costituzionali, della tutela della salute.
II. Difetto di istruttoria – motivazione oscura, lacunosa, intellegibile – contraddittorietà.
Il verbale impugnato mancherebbe di motivazione che giustifichi l’interruzione del PTRI.
2. L’Asl di Caserta e il Comune di Lusciano, ritualmente costituitisi, con memorie del 30.05.2025 e del 28.05.2025 hanno controdedotto alle censure di parte ricorrente chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Con ordinanza n.-OMISSIS- è stata respinta la richiesta cautelare.
4. Con memoria del 28.10.2025, la ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
5. La Regione, costituitasi il 31.10.2025, nell’evidenziare la mancata prospettazione di motivi di censura avverso la delibera della Giunta regionale della Campania n. -OMISSIS-, con cui il PTRI è stato limitato a due anni, con una proroga massima di un anno, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato
6. All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025, in vista della quale il Comune di Lusciano ha depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Parte ricorrente si duole della conclusione del PTRI in favore del figlio, a decorrere dal 31.03.2025, e del passaggio ad altro setting assistenziale, del quale lamenta l’asserita inappropriatezza e genericità vista la mancata indicazione di modalità di attuazione e tempistica. Assume, inoltre che il provvedimento sarebbe carente di motivazione.
Le doglianze non possono essere accolte.
2. Come evidenziato anche da parte ricorrente nel proprio ricorso, il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) - sostenuto dal Budget di Salute è stato introdotto in Campania dall’art. 46 della Legge Regionale n. 1/2012 e definito poi, nello specifico, dalle Linee Guida regionali - DGRC n. 483 del 1° ottobre 2012.
Le predette Linee Guida regionali prevedono espressamente che i PTRI sostenuti da Budget di Salute abbiano una durata temporale limitata, ovvero due anni, prorogabili al massimo per un ulteriore anno previa valutazione UVI.
Nel caso di specie, il richiedente cura è stato preso in carico dal 2012 dalla UOAR dell’ex D5 n. 19 dell'ASL Caserta e dal Comune di Lusciano, mediante attivazione di un PTRI/BdS a media intensità per sei giorni a settimana cogestito dalla cooperativa "La Forza del Silenzio".
L’Ambito ha proposto, alla conclusione del progetto riabilitativo (ultradecennale) attuato tramite PTRI/BdS, l'inserimento dell'Utente nel progetto avviato in attuazione della DGR Campania n.744 del 22.12.2022 “fondo per l'inclusione delle persone con disabilità” finalizzato a favore di soggetti con disturbo dello spettro autistico.
Nell'UVID del 12.03.2025 si legge che “ la progettualità in corso, avendo superato a termine di TRE anni, così come previsto dalla normativa e tenendo conto degli esiti stabilizzati del percorso riabilitativo, dovrà concludersi definitivamente al 31/03/2025 e propone il passaggio ad altro setting assistenziale a carico dell'Ambito/ Comune. Nello specifico, la dott.ssa L. Borriello, indica che l'Ambito C07, ha avviato, in attuazione della Delibera di Giunta della Regione Campania n. 744-del 22.12.2022 "fondo per l'inclusione delle persone con disabilità: interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico", con un progetto che prevede "interventi per favorire l'inclusione mediante attività sociali di soggetti con disturbo dello spettro autistico" in cui il ragazzo può, nel breve tempo, essere inserito .”
Come già evidenziato nell’ordinanza n.1271/2025 che ha rigettato l’istanza cautelare, dall’analisi del provvedimento non si rilevano, invero, le lamentate genericità censurate nel ricorso.
Nel verbale UVI e nel PAI ad esso allegato, infatti, è specificato che “ In continuità assistenziale, alla conclusione del lungo percorso riabilitativo attuato tramite il PTRI/Dbs ( in essere dal 2013) l’AST 07 propone l’inserimento dell’utente nel progetto finalizzato a favore di soggetti con disturbo dello spettro autistico, che prevede interventi per favorire l’inclusione mediante attività laboratoriali e sociali di soggetti con disturbo dello spettro autistico .Trattasi di progetto avviato in attuazione della DGR Campania n. 744 del 28.12.2022 … Le attività e i laboratori sono declinati nello specifico nel “Planner delle attività” allegato, con presentazione delle attività in specifici incontri degli tenti e famiglie a cura del co gestore vincitore del bando regionale… per illustrare le attività laboratoriali previste , le modalità di svolgimento, la cadenza periodica ecc., al fine del pieno coinvolgimento dell’utente e caregiver.” (doc. del 30.05.2025).
La parte non ha dedotto, oltre ad un’asserita genericità del provvedimento, eventuali pregiudizi concreti derivanti dalle modalità di attuazione dello stesso (es. ritardi nell’inserimento del minore nel progetto, inadeguatezza delle attività laboratoriali nello stesso previste rispetto alla situazione del minore, aree che avrebbero potuto essere compromesse dal mancato svolgimento di attività non previste nel citato progetto, ecc.).
In sostanza la parte si duole della conclusione del PTRI in favore del figlio, a seguito dell’intervenuta normativa regionale che ne prevede il limite massimo in tre anni (il minore, peraltro, è stato preso in carico nel 2013) ritenendo, in particolare, che il passaggio del minore da un programma assistenziale sociosanitario ad altro setting assistenziale sia stato improvviso e che tale setting alternativo non sia stato ben specificato. Tuttavia, da un lato, parte ricorrente non ha sollevato specifiche doglianze sulle previsioni di cui alla Legge Regionale n. 1/2012 e alle Linee Guida regionali - DGRC n. 483 del 1° ottobre 2012, che introducono il limite temporale dei tre anni per il PTRI, di cui il verbale impugnato costituisce una mera conseguenza.
Dall’altro, nemmeno può dirsi che il setting alternativo proposto non sia stato specificato e, al riguardo, parte ricorrente non ha censurato l’eventuale inidoneità dello stesso, per le sue concrete modalità di attuazione e svolgimento, alla situazione specifica del minore. Peraltro, non sono state mosse nemmeno specifiche censure al PAI elaborato ed allegato al verbale UVI, in cui si descrivono i nuovi obiettivi congrui all'attuale situazione dell'utente, le metodologie di intervento e le attività finalizzate proposte.
Le censure sollevate con il primo motivo di ricorso, pertanto, devono essere respinte.
3. Priva di fondamento è anche la censura riguardante la asserita carente motivazione del verbale, contenuta nel secondo motivo di ricorso.
Nel predetto provvedimento, infatti, è chiaramente evidenziato che il PTRI doveva concludersi poiché erano stati superati i termini di legge previsti dalla normativa ed erano stati raggiunti gli obbiettivi prefissati. Appaiono, dunque, chiari i presupposti delle determinazioni impugnate nonché il percorso logico - giuridico attraverso cui l’amministrazione è addivenuta ai contenuti indicati nel verbale UVI e nel PAI di cui si discute.
4. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese possono essere compensate tenuto conto degli interessi coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in AP nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MO SA Di AP, Presidente
SA EF, Referendario, Estensore
Vincenzo Sciascia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA EF | MO SA Di AP |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.