Ordinanza cautelare 8 luglio 2011
Decreto decisorio 6 febbraio 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, decreto decisorio 06/02/2017, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/02/2017
N. 01164/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1164 del 2011, proposto da:
VA NA, rappresentato e difeso dall'avvocato Walter Lagaxio C.F. [...], con domicilio eletto presso BE TI in Firenze, via Berchet N. 7;
contro
Comune di Borgo San Lorenzo in Persona del Sindaco P.T. non costituito in giudizio;
nei confronti di
ET NA, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bellandi C.F. [...], Nino Scripelliti C.F. [...], con domicilio eletto presso Nino Scripelliti in Firenze, via S. Reparata N. 40;
per l'annullamento
per l'accertamento dell'insussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge per la libera intrapresa dei lavori a seguito di D.I.A. 09/12/2010 Prot. n. 20803 effettuata ai sensi dell'art. 79 della L.R. Toscana n. 1/2005 dalla signora NA ET per lavori di "ristrutturazione all'immobile all'immobile sito in Borgo San Lorenzo (FI) Corso Matteotti civ. n. 129" e quindi per l'annullamento previa sospensione dell'implicito titolo edilizio formatosi a seguito del decorso del termine di legge in ordine alle opere suddette, nonché per l'annullamento dell'autorizzazione prot. n. 49507 emessa dalla Giunta Regionale Toscana ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 ("autorizzazione ai fini dell'inizio lavori", produz. sub2) nonché di ogni altro atto preparatorio, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla Sig.ra ET NA il giorno 16 giugno 2011;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 07 giugno 2011;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’art. 24 c.p.a. e dal suo difensore.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Ai sensi dell’art. 85 co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Firenze il giorno 31 gennaio 2017.
| Il Presidente |
| Rosaria Trizzino |
IL SEGRETARIO