TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 29/05/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1574/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1574 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Capitaneria di Porto di Porto
Torres (c.f. , in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23 è
pure ex lege domiciliato;
appellante
contro
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...], (c.f.: CP_1
), domiciliato in Sassari in Viale Umberto 72 presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Michele Torre che lo rappresenta giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 5 conclusioni
Nell'interesse dell'appellante come da atto di appello del 11.05.2022, per l'appellato come da costituzione del 06.10.2022 e ribadito nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Capitaneria di Porto di Porto Torres ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sassari n. 574/2021, resa nel procedimento iscritto al n. 989/2020, depositata in data 25.1.2022, avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 250/2020, emessa in data
28 agosto 2020, in relazione al verbale di contravvenzione n° 69/2020 redatto dall'Ufficio
Circondariale Marittimo - Guardia Costiera Alghero il 05.07.2020.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto i seguenti motivi:
1) il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente sostenuto che il verbale di contestazione avrebbe dovuto contenere la posizione (latitudine e longitudine) accertata del natante del ricorrente al momento dell'accertamento ed indicare le modalità con cui questo era stato eseguito, a garanzia del diritto di difesa del presunto trasgressore;
2) il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che l'ordinanza-ingiunzione sarebbe stata emessa prima dello scadere dei 60 giorni previsti per il pagamento in misura ridotta dall'art. 16 della
Legge n. 689/81, negando così al ricorrente la possibilità di oblare la sanzione.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto,
la conferma della validità ed efficacia dell'ordinanza-ingiunzione.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare, ha negato CP_1
l'addebito per insussistenza del fatto, affermando di essersi trovato lontano dalla spiaggia;
ha dedotto che le modalità con le quali gli accertatori avevano stabilito – in via postuma - la fascia destinata alla balneazione non era rilevabile dagli atti, non essendo indicato lo strumento per mezzo del quale si pagina 2 di 5 sarebbe pervenuti ai dati contestati dai militari, né la taratura né l'omologazione, quindi in assenza di dati scientifici;
ha lamentato l'omessa consegna del modello F23 precompilato per pagare la sanzione e l'erroneità degli importi minimo/massimo indicati per la violazione. Inoltre, ha dedotto che l'ordinanza-ingiunzione sarebbe stata emessa in data 28.08.2020, notificata via pec in pari data (per cui non sarebbero dovute le spese postali di €. 15,00), senza che venisse rispettato il termine di 60 giorni utili per il pagamento in misura ridotta prevista dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 come specificato nel verbale notificato il 5.7.2020.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nell'atto introduttivo e negli scritti conclusionali,
nonché nelle conclusioni formulate all'udienza di discussione.
***
L'appello è parzialmente fondato e merita parziale accoglimento.
Giova premettere che la sanzione irrogata si fonda sul verbale di accertamento redatto dal personale della Guardia Costiera di Alghero Motovedetta CP 871. L'accertamento svolto dagli operanti intervenuti che descrive senza margini di incertezza ciò che i pubblici ufficiali hanno constatato direttamente, fa piena prova fino a querela di falso: si deve, infatti, dare seguito alla più recente giurisprudenza di legittimità la quale ha avuto modo di precisare che
“nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa al pagamento di una
sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle
circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di
accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto
non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva,
mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova
e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la
pagina 3 di 5 proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà
degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od
omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (cfr. Cass. civ. n.
3705/2013 e Cass. civ. ord. n. 339/2012). Querela di falso che l'appellato ha ritenuto di non proporre, cristallizzando così il contenuto del verbale.
Ebbene, dalla lettura del verbale di accertamento emerge che gli operanti siano stati certi della posizione delle imbarcazioni, essendo indicate le coordinate e a nulla valendo l'indicazione nominativa del luogo (essendo superata dalle prime, che consentono l'individuazione del luogo senza margine di errore). Peraltro, si osserva che il , al CP_1
momento della contestazione della sanzione, non ha contestato la posizione indicata nel verbale di accertamento (e da egli conosciuta, avendolo sottoscritto nell'immediatezza, per cui poteva verificarne l'esattezza con i propri strumenti di bordo), ma si è limitato ad affermare di essersi adoperato prontamente per allontanarsi, affermando che uno dei membri dell'equipaggio era infermo.
Censure formali e infondate sono quelle relative alla mancata consegna del modulo F23, che non risulta dovuta, essendo indicati già nel verbale gli estremi da apporre al modulo per il pagamento, e alla errata indicazione degli importi minimo e massimo della sanzione poiché,
essendo indicata la norma che la prevede, essi sono ben conoscibili dal destinatario del provvedimento e la loro mancata e/o errata indicazione non costituisce vizio dell'atto.
Quanto al mancato rispetto del termine a difesa per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è
meritevole di accoglimento la censura mossa dall'appellante, in quanto dalla lettura del combinato disposto degli artt. 16 e 18 L. n. 689/1981, deve ritenersi che il soggetto sanzionato non possa legittimamente mantenere un doppio binario delle conseguenze sanzionatorie: il pagamento in misura ridotta si giustifica in un'ottica deflattiva e implica la non contestazione della sanzione che è incompatibile con la presentazione delle osservazioni pagina 4 di 5 difensive nel procedimento che, poi, può sfociare nell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.
In altre parole, il trasgressore non può contestare la sussistenza della violazione e, se va male, avvalersi del pagamento in misura ridotta. Delle due l'una.
E', invece, fondata la censura del in merito all'errata indicazione delle spese postali di CP_1
€. 15,00 ricomprese nella sanzione: dalle produzioni in atti è emerso che la sanzione è stata notificata via pec, per cui tale importo deve essere decurtato, con rideterminazione della sanzione in €. 138,00.
A tale stregua, l'appello deve essere parzialmente accolto, la sentenza di primo grado parzialmente riformata e l'ordinanza-ingiunzione opposta confermata per il rideterminato importo di €. 138,00, per le motivazioni sopra esposte.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, conferma l'ordinanza-
ingiunzione n. 250/2020 per la rideterminata somma di €. 138,00;
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, in data 21.05.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SASSARI
SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Bradamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 1574 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Capitaneria di Porto di Porto
Torres (c.f. , in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge P.IVA_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23 è
pure ex lege domiciliato;
appellante
contro
, nato a [...] il [...] ivi residente in [...], (c.f.: CP_1
), domiciliato in Sassari in Viale Umberto 72 presso lo studio C.F._1
dell'Avv. Michele Torre che lo rappresenta giusta procura a margine della comparsa di costituzione;
appellato
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 5 conclusioni
Nell'interesse dell'appellante come da atto di appello del 11.05.2022, per l'appellato come da costituzione del 06.10.2022 e ribadito nelle rispettive comparse conclusionali.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Capitaneria di Porto di Porto Torres ha proposto appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Sassari n. 574/2021, resa nel procedimento iscritto al n. 989/2020, depositata in data 25.1.2022, avente ad oggetto l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa n. 250/2020, emessa in data
28 agosto 2020, in relazione al verbale di contravvenzione n° 69/2020 redatto dall'Ufficio
Circondariale Marittimo - Guardia Costiera Alghero il 05.07.2020.
A sostegno del gravame l'appellante ha dedotto i seguenti motivi:
1) il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente sostenuto che il verbale di contestazione avrebbe dovuto contenere la posizione (latitudine e longitudine) accertata del natante del ricorrente al momento dell'accertamento ed indicare le modalità con cui questo era stato eseguito, a garanzia del diritto di difesa del presunto trasgressore;
2) il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che l'ordinanza-ingiunzione sarebbe stata emessa prima dello scadere dei 60 giorni previsti per il pagamento in misura ridotta dall'art. 16 della
Legge n. 689/81, negando così al ricorrente la possibilità di oblare la sanzione.
Ha concluso chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto,
la conferma della validità ed efficacia dell'ordinanza-ingiunzione.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare, ha negato CP_1
l'addebito per insussistenza del fatto, affermando di essersi trovato lontano dalla spiaggia;
ha dedotto che le modalità con le quali gli accertatori avevano stabilito – in via postuma - la fascia destinata alla balneazione non era rilevabile dagli atti, non essendo indicato lo strumento per mezzo del quale si pagina 2 di 5 sarebbe pervenuti ai dati contestati dai militari, né la taratura né l'omologazione, quindi in assenza di dati scientifici;
ha lamentato l'omessa consegna del modello F23 precompilato per pagare la sanzione e l'erroneità degli importi minimo/massimo indicati per la violazione. Inoltre, ha dedotto che l'ordinanza-ingiunzione sarebbe stata emessa in data 28.08.2020, notificata via pec in pari data (per cui non sarebbero dovute le spese postali di €. 15,00), senza che venisse rispettato il termine di 60 giorni utili per il pagamento in misura ridotta prevista dall'art. 16 della Legge n. 689/1981 come specificato nel verbale notificato il 5.7.2020.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
La causa, senza ulteriore istruzione rispetto al giudizio di primo grado, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni contenute nell'atto introduttivo e negli scritti conclusionali,
nonché nelle conclusioni formulate all'udienza di discussione.
***
L'appello è parzialmente fondato e merita parziale accoglimento.
Giova premettere che la sanzione irrogata si fonda sul verbale di accertamento redatto dal personale della Guardia Costiera di Alghero Motovedetta CP 871. L'accertamento svolto dagli operanti intervenuti che descrive senza margini di incertezza ciò che i pubblici ufficiali hanno constatato direttamente, fa piena prova fino a querela di falso: si deve, infatti, dare seguito alla più recente giurisprudenza di legittimità la quale ha avuto modo di precisare che
“nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa al pagamento di una
sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle
circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di
accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto
non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva,
mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova
e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la
pagina 3 di 5 proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà
degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od
omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (cfr. Cass. civ. n.
3705/2013 e Cass. civ. ord. n. 339/2012). Querela di falso che l'appellato ha ritenuto di non proporre, cristallizzando così il contenuto del verbale.
Ebbene, dalla lettura del verbale di accertamento emerge che gli operanti siano stati certi della posizione delle imbarcazioni, essendo indicate le coordinate e a nulla valendo l'indicazione nominativa del luogo (essendo superata dalle prime, che consentono l'individuazione del luogo senza margine di errore). Peraltro, si osserva che il , al CP_1
momento della contestazione della sanzione, non ha contestato la posizione indicata nel verbale di accertamento (e da egli conosciuta, avendolo sottoscritto nell'immediatezza, per cui poteva verificarne l'esattezza con i propri strumenti di bordo), ma si è limitato ad affermare di essersi adoperato prontamente per allontanarsi, affermando che uno dei membri dell'equipaggio era infermo.
Censure formali e infondate sono quelle relative alla mancata consegna del modulo F23, che non risulta dovuta, essendo indicati già nel verbale gli estremi da apporre al modulo per il pagamento, e alla errata indicazione degli importi minimo e massimo della sanzione poiché,
essendo indicata la norma che la prevede, essi sono ben conoscibili dal destinatario del provvedimento e la loro mancata e/o errata indicazione non costituisce vizio dell'atto.
Quanto al mancato rispetto del termine a difesa per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, è
meritevole di accoglimento la censura mossa dall'appellante, in quanto dalla lettura del combinato disposto degli artt. 16 e 18 L. n. 689/1981, deve ritenersi che il soggetto sanzionato non possa legittimamente mantenere un doppio binario delle conseguenze sanzionatorie: il pagamento in misura ridotta si giustifica in un'ottica deflattiva e implica la non contestazione della sanzione che è incompatibile con la presentazione delle osservazioni pagina 4 di 5 difensive nel procedimento che, poi, può sfociare nell'emissione dell'ordinanza-ingiunzione.
In altre parole, il trasgressore non può contestare la sussistenza della violazione e, se va male, avvalersi del pagamento in misura ridotta. Delle due l'una.
E', invece, fondata la censura del in merito all'errata indicazione delle spese postali di CP_1
€. 15,00 ricomprese nella sanzione: dalle produzioni in atti è emerso che la sanzione è stata notificata via pec, per cui tale importo deve essere decurtato, con rideterminazione della sanzione in €. 138,00.
A tale stregua, l'appello deve essere parzialmente accolto, la sentenza di primo grado parzialmente riformata e l'ordinanza-ingiunzione opposta confermata per il rideterminato importo di €. 138,00, per le motivazioni sopra esposte.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, conferma l'ordinanza-
ingiunzione n. 250/2020 per la rideterminata somma di €. 138,00;
- spese compensate.
Così deciso in Sassari, in data 21.05.2025.
Il Giudice
I.Bradamante
pagina 5 di 5