Ordinanza cautelare 11 novembre 2022
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 4700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4700 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 04700/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04955/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4955 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Caserta, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- della informazione interdittiva antimafia adottata dal Prefetto per la Provincia di Caserta in data -OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto e\o presupponente quelli impugnati, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Caserta e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – La “ -OMISSIS- ”, esercente attività di gestione di progetto di ricerca e di sviluppo di laboratori di analisi (86.90.12), ha impugnato, unitamente agli atti presupposti indicati in epigrafe, il provvedimento n. -OMISSIS-, con il quale è stata adottata una informativa antimafia ostativa in suo danno, ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011.
2. – Ne ha dedotto l’illegittimità per:
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92, comma 2 bis, d.lgs. n. 159/2011 \ Eccesso di potere per elusione delle garanzie partecipative endoprocedimentali di cui alla D. Lgs. n°152/2021 di riforma del Codice Antimafia \ mancata comparazione degli interessi in gioco \ travisamento dei fatti (motivo sub I).
Deduce parte ricorrente che la P.A. non avrebbe consentito, nella specie, il pieno dispiegamento delle prerogative di partecipazione endoprocedimentale, avendo omesso, nella comunicazione di avvio del procedimento, qualsiasi riferimento all’amministratrice della società (dr.ssa -OMISSIS-, presidente del consiglio di gestione), malgrado nel provvedimento finale “ il rischio di inquinamento mafioso è stato ascritto non solo a carico -OMISSIS-, ma anche a carico della dott.ssa -OMISSIS-, alla luce del legame parentale e della convivenza con il genitore ”, quest’ultima peraltro cessata nel 2017.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 d.lgs. n. 159/2011 \ Eccesso di potere \ Difetto di motivazione (motivo sub II).
Il corredo motivazionale del provvedimento impugnato si rivelerebbe, ad avviso di parte ricorrente, del tutto inadeguato a sorreggere la prognosi infiltrativa formulata dalla Prefettura, siccome appiattito sul mero dato parentale e della presunta convivenza della cit. dr.ssa -OMISSIS-, con il padre, a dispetto, per un verso, della intervenuta cessazione di quest’ultimo dalla carica membro del consiglio di gestione dell’Ente e, in ogni caso, a fronte della proclamata estraneità della figlia “ al mondo della politica e agli affari extra-familiari del padre ”.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 92 comma 2 quater d.lgs. n. 159/2011 \ Eccesso di potere per carenza di motivazione \ Violazione e\o falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n°241/1990 (motivo sub III).
Il provvedimento sarebbe illegittimo, deduce ancora la ricorrente, anche in relazione alla valutazione circa la posizione del -OMISSIS- nella compagine societaria e alla rilevanza delle vicende processuali poste a suo carico.
Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 94 bis d.lgs. n. 159/2011 \ Eccesso di potere per carenza di motivazione \ carenza di istruttoria \ motivazione apparente ed in ogni caso perplessa \ Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza (motivo sub IV).
Ad avviso della ricorrente l’amministrazione avrebbe ritenuto apoditticamente, e senza addurre alcuna motivazione sul punto specifico, che non possa essere formulata la valutazione di occasionalità delle presunte infiltrazioni camorristiche laddove, di contro, “[L] e controindicazioni poste a carico -OMISSIS- non discenderebbero da rapporti continuativi con figure appartenenti o affiliate alla criminalità organizzata, bensì da due eventi circoscritti ed aventi ad oggetto vicende estranee all’attività di impresa ”; di qui la prospettata violazione dell’art. 94 bis , d.lgs. n. 159/2011.
3. – Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso, siccome infondato.
4. – Respinta dalla Sezione, con ordinanza n. 1979/2022, confermata in appello (Cons. Stato, Sez. III, n. 454/2023), l’istanza di tutela cautelare, all’udienza pubblica del 16 aprile 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso, la controversia è stata trattenuta in decisione.
5. – Il ricorso è infondato.
6. – L'informativa del Prefetto qui in contestazione riposa su un quadro indiziario grave e robusto, senz’altro idoneo, ad avviso del Collegio, a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi di carattere inferenziale, di segno interdittivo, che l'autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione.
7. – Nella motivazione dell'interdittiva sono individuati, infatti, specifici e significativi elementi di fatto, sintomatici di possibili collegamenti con organizzazioni malavitose, supportati da attività investigativa e documentazione giudiziaria che rendono plausibile il ravvisato pericolo di permeabilità mafiosa a carico della società ricorrente, imperniato sulla figura e sul ruolo di -OMISSIS-, rinviato a giudizio per reati di stampo mafioso (artt. 416 bis e ter c.p.) e consigliere di gestione della società ricorrente -OMISSIS-, nonché padre, come detto, e marito, rispettivamente, del presidente e dell’altro membro del consiglio di gestione della società ricorrente, -OMISSIS-, subentratagli a seguito della sua estromissione.
7.1. – A ulteriore sostegno della plausibilità del ragionamento induttivo della Prefettura milita, inoltre, la composizione della compagine sociale, che pure evidenzia un intreccio dell’assetto proprietario e della governance gestionale di matrice familiare che gravita attorno alla figura del -OMISSIS-, posto che soci della ricorrente risultano, tra gli altri, la “-OMISSIS-” e la “ -OMISSIS- ”, enti riconducibili al gruppo familiare, posto che nella -OMISSIS- figura, quale accomandataria, la figlia -OMISSIS- (e quali socie accomandanti -OMISSIS-) e che, quanto alla -OMISSIS-, come rappresentato nell’impugnata interdittiva, “ malgrado il trasferimento di poteri gestionali, il sig. -OMISSIS- conserva tuttora la carica di socio accomandatario ”.
8. – A fronte di un apparato argomentativo così articolato, che non presenta vizi di travisamento dei fatti né di manifesta illogicità, le doglianze proposte dalla ricorrente risultano non persuasive.
8.1. – Le critiche formulate in ricorso, nella parte in cui si risolvono in una difforme e soggettiva valutazione di presunta insufficienza del quadro indiziario valorizzato dall’autorità prefettizia e si rivolgono alla motivazione del provvedimento impugnato si rivelano, ad avviso del Collegio, del tutto inidonee a integrare vizi di legittimità dell’atto, non valendo a incrinare la congruenza logica del complesso motivazionale che lo sorregge, che ben resiste alle argomentazioni difensive della società attinta.
8.2. – Nel caso in parola, infatti, legittimamente il coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto sufficiente ad evidenziare il pericolo di contiguità con la mafia; correttamente il Prefetto ha operato le sue valutazioni conformemente al principio secondo cui « Ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione "parcellizzata" di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri » (Cons. Stato, sez. III, 22/05/2023, n. 5024).
8.3. – In estrema sintesi, pertanto, il quadro indiziario su cui poggia il sillogismo inferenziale svolto dall’Autorità prefettizia si presenta sufficientemente robusto e articolato in guisa da garantire la tenuta del giudizio di permeabilità mafiosa a carico della Società ricorrente, e sottrarlo alle censure svolte nei motivi sub II e III per supposto difetto istruttorio o motivazionale.
9. – Né vale a configurare una violazione del contraddittorio endoprocedimentale, in tale scenario, l’omessa valorizzazione nella comunicazione di avvio, incentrata unicamente sugli elementi di controindicazione riferibili al -OMISSIS-, diversamente da quanto emerge dal provvedimento finale, della posizione dell’amministratrice della società ricorrente (motivo sub I).
9.1. – La predetta omissione, infatti, certamente non può assumere rilevanza decisiva, essendo inidonea a scalfire l’attendibilità dell’ampio compendio indiziario posto a supporto del provvedimento impugnato, il quale riposa su una pluralità di elementi di significativa pregnanza, in particolare sul potere di influenza, non irragionevolmente desunto dal ruolo gestionale (dismesso soltanto successivamente all’inoltro della comunicazione di avvio ex art. 92 bis d.lgs. n. 159/2011) e dalle relazioni parentali e di convivenza con i componenti dell’Organo di gestione dell’Ente, esercitato dal cit . -OMISSIS-, soggetto gravemente controindicato siccome interessato da due procedimenti penali a suo carico per reati di stampo mafioso.
9.2. – Ben può farsi, dunque, applicazione, nella specie, del principio della dequotazione dei vizi formali di cui all’articolo 21- octies L. n. 241/90, senz’altro applicabile anche ai procedimenti di che trattasi (in tal senso si v. Cons. Stato, Sez. III, n. 3082/2025), il quale consente finanche di omettere legittimamente il contraddittorio in “ casi particolarissimi, nei quali il quadro fattuale [è] talmente chiaro circa la permeabilità dell’impresa da parte della criminalità organizzata ” da risultare, siffatta interlocuzione con la parte destinataria della misura di rigore, non solo ininfluente sulla decisione finale ma, anche, ridondante e idonea a rallentare l’adozione della misura di prevenzione ( cfr ., ad esempio, Cons. Stato sez. III, 7 giugno 2024, n. 5099, in cui, attraverso un’intercettazione ambientale, era stata acquisita la dichiarazione confessoria della gestione di fatto dell’impresa da parte di un appartenente al clan; si v., tra le altre, Id., 23 maggio 2024, n. 4588; Id., 15 febbraio 2024, n. 1517).
10. – Infine, la significatività del quadro indiziario, sorretto dalla portata e dalle strette connessioni di carattere continuativo tra la società ricorrente e il soggetto controindicato, rendono non irragionevole o illogico o comunque censurabile il mancato ricorso all’istituto della c.d. prevenzione collaborativa di cui all’art. 94- bis d.lgs. n. 159 del 2011, che presuppone invece che i tentativi di infiltrazione mafiosa siano riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale.
10.1. – In altri termini, la scelta della Prefettura di ricorrere all’informativa interdittiva (in luogo di altre misure meno afflittive) risulta formalmente coerente, anzi conseguente, sotto tale specifico profilo, all’impianto motivazionale posto a fondamento dell’atto, incentrato su ragioni obiettivamente ostative alla praticabilità di misure di prevenzione collaborativa, siccome inconciliabili con l’ampiezza del quadro circostanziale rappresentato e, soprattutto, con la gravità dei passaggi inferenziali valorizzati in chiave prognostica dalla P.A. (di guisa che, in presenza di siffatti rilievi, non sarebbe logicamente possibile configurare un’ipotesi di agevolazione occasionale, cui fa riferimento l’invocata disciplina di settore).
10.2. – Deriva, da quanto appena osservato, diversamente da quanto dedotto, la non censurabilità della motivazione del provvedimento impugnato nel punto in cui esclude il requisito dell’agevolazione occasionale (motivo sub IV).
11. – Per le ragioni di cui si è dato sinteticamente conto supra , il ricorso, rivelandosi infondato, è immeritevole di accoglimento e ve pertanto respinto.
12. – Le spese di giudizio, in considerazione delle ragioni che hanno condotto alla presente decisione e attesa la delicatezza della materia oggetto di controversia, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone egli enti citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Salamone, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | Vincenzo Salamone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.