Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 181
TRIB
Sentenza 16 gennaio 2025

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato sentenza in una causa di opposizione a cartella di pagamento. La ricorrente, una società, impugnava la cartella esattoriale derivante da una presunta violazione della normativa sui rapporti di lavoro, lamentando la mancata notifica dell'ordinanza-ingiunzione presupposta e la conseguente decadenza dell'ente sanzionatore dalla pretesa. La ricorrente chiedeva l'annullamento della cartella e degli atti presupposti, invocando l'art. 14 della L. n. 689/1981. Si costituivano in giudizio l'ente impositore, che ricostruiva la procedura sanzionatoria, deducendo la notifica del verbale di accertamento e dell'ordinanza-ingiunzione, e chiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo l'improcedibilità di ogni censura relativa alla fase sanzionatoria in assenza di opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Si costituiva altresì l'agente della riscossione, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative alla fase antecedente alla formazione del ruolo, e chiedendo, in via subordinata, di essere esente da responsabilità.

Il Tribunale ha preliminarmente affermato la legittimazione passiva sia dell'ente impositore che dell'agente della riscossione nelle controversie relative all'opposizione a cartella esattoriale di sanzioni amministrative, richiamando la giurisprudenza di legittimità che riconosce in tali casi un litisconsorzio necessario. Nel merito, il Giudice ha accolto l'opposizione, ritenendo fondata la censura relativa alla omessa notifica della contestazione della violazione e della successiva ordinanza-ingiunzione. Ha evidenziato che l'ente convenuto non aveva fornito prova della notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento nei termini previsti dall'art. 14 della L. n. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligazione sanzionatoria. Di conseguenza, la cartella di pagamento è stata annullata. Le spese processuali sono state poste in solido a carico dei resistenti, liquidate in favore della ricorrente, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 181
    Giurisdizione : Trib. Napoli Nord
    Numero : 181
    Data del deposito : 16 gennaio 2025

    Testo completo