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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/01/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord- Seconda Sezione Civile - in persona della dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato a seguito di deposito di note in sostituzione dell'udienza di discussione del 14.1.2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3472/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art 22 l689/1981”, e vertente
TRA
, PA [...]
, P.I. , con sede in Qualiano (NA) alla Via Santa Maria a Cubito Parte_2 P.IVA_1
275, elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola F11, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Fera, , dal quale è rappresentato e difeso, in forza di procura in CodiceFiscale_1
atti,
RICORRENTE
E rappresentato e difeso RO dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis C.F._2
domicilia, in via Armando Diaz 11
(di seguito ), con sede in Roma, Via G. Controparte_2 CP_3
Grezar 14, codice fiscale e P. I.V.A. in persona di in P.IVA_2 Controparte_4
qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a cio' autorizzato per procura CP_5
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 Persona_1
del 22/06/2023, rilasciata da , con sede in Roma, alla Via Controparte_6
Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) ente pubblico P.IVA_2
economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del
Gruppo , tra cui , svolgenti le funzioni della riscossione CP_7 Controparte_8
nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Barone del Foro di Catania (C.F. , ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio sito in Catania, Via V. Giuffrida 2/B (fax 095-22463039 / P.E.C.
, giusta procura in calce alla costituzione Email_1
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dinanzi alla sezione lavoro dell'intestato Tribunale, la
[...]
ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. PA
07120220096909475001 per violazione della normativa regolatoria dei rapporti di lavoro, notificata via pec in data 3.10.2022, nella quale veniva richiamata una ordinanza ingiunzione del 2020 asseritamente notificata il 9.3.2021.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente deduceva la mancata notifica della ordinanza ingiunzione nonché la mancata contestazione ex L. 689/1981 articolo 14 della violazione avvenuta nel 2017, per cui l'ente è decaduto dalla possibilità di attuare la pretesa sanzionatoria. Chiedeva quindi l'istante previa sospensione della cartella impugnata: a) Dichiararsi il decaduto Controparte_9
ex art. 14 legge 689/1981 dalla pretesa sanzionatoria riportata nella cartella esattoriale CP_3
07120220096909475001; b) In conseguenza, annullarsi la cartella impugnata e4 tutti gli atti pregressi;
c) Condannarsi i resistenti al pagamento di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si è costituito in giudizio l' eccependo l'infondatezza RO dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Deduceva l'ente convenuto che la cartella scaturiva dall'accertamento ispettivo effettuato dall'ispettore del lavoro all'esito del quale veniva notificato in data 4.7.17 a ST
, socio amministratore della snc La Casa dello Pneumatico, ed alla stessa società, PA
quale obbligato in solido ex art.6, l.689/81, verbale unico di accertamento;
che non avendo il debitore provveduto al pagamento delle sanzioni in misura minima ex art.13, D.lgs. 124/04 o ridotta ex art.16,
l.689/81, l'ispettore del lavoro suindicato redigeva e trasmetteva rapporto, ai sensi dell'art.17,
l.689/81; altresì che il Direttore dell' emetteva a carico di RO PA
, quale autore dell'illecito, ed a carico della snc La Casa dello Pneumatico, quale obbligato in
[...] solido ex art.6, l.689/81, l'ordinanza-ingiunzione n.1130/20 del 3.3.21, notificata in data 9.3.21, con cui veniva ingiunto il versamento della somma di 6.700,00 a titolo di sanzione amministrativa;
infine che avverso la suindicata ordinanza-ingiunzione non veniva proposta opposizione ex art.6, D.Lgs. 150/2011 con conseguente impossibilità di sollevare asseriti vizi della procedura sanzionatoria culminata nel provvedimento ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'ente di riscossione CP_3
estraneo alle vicende che interessano la pretesa nella fase antecedente alla formazione del ruolo, come nel caso della lamentata omessa notifica degli atti propedeutici. Sulla base di tali argomentazioni, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione CP_3
passiva di - rigettare con la più opportuna statuizione le domande proposte
contro
CP_3 CP_3
siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiarare la piena e legittimità della procedura posta in essere dalla per il recupero coattivo del credito de quo e conseguentemente dichiarare con qualsiasi CP_3
formula che essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese;
Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi secondo DM 55/14 e da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Disposta la trasmissione del presente giudizio per competenza tabellare dinanzi alla sezione civile del
Tribunale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 14.1.2025 tenutasi con le modalità dell'art 127 ter c.p.c.
In via del tutto preliminare, va affermata la legittimazione passiva di , RO0
vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento, sia pure recuperatoria di una opposizione a sanzione amministrativa.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che solo in materia previdenziale proprio per la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili. Infatti, le
SU Sentenza n. 7514 del 08/03/2022 hanno affermato che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c”.
Di contro, in tema di opposizione a sanzioni amministrative ex L. 24 novembre 1981 n. 689, la giurisprudenza ha affermato che lo stesso esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016 n. 2016 e, in precedenza, Cass. 7 agosto 2003 n. 11926, Cass. 18 giugno 2002 n. 8759) o in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis Cass. 21 maggio 2013 n. 12385, Cass. 29 gennaio 2014 n. 1985). Nelle sentenze da ultimo citate, poi, il rapporto processuale è ricostruito in termini di litisconsorzio necessario (così Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11661 del 30/04/2024 : «Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale»).
Nel merito, l'opposizione è fondata.
In proposito, risulta del tutto assorbente la contestazione relativa alla omessa notifica della contestazione della violazione avvenuta nel 2017 e della successiva ordinanza ingiunzione.
Come è noto, l'art 14 prevede che “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. (…) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Vale dunque richiamare l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale In tema di sanzioni amministrative, la mancata notifica del verbale di accertamento nel termine per la contestazione (non immediata) stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 produce l'estinzione della obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, a nulla rilevando l'eventuale successiva notifica della ordinanza- ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio
(Cass. civ. Sez. II, 13/03/2006, n. 5400).
Ebbene, l' convenuto ha allegato che il verbale unico di accertamento e contestazione CP_1
sarebbe stato notificato il 4.7.2017 e la successiva ordinanza ingiunzione il 9.3.2021, tuttavia non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'avvenuta notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento, con la conseguenza che non ha dimostrato di aver provveduto alla contestazione della violazione nei termini di cui all'art 14 l. 689 del 1981.
Le spese seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come in dispositivo secondo la nota spese depositata, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
A riguardo, giova osservare che l'opzione interpretativa secondo la quale - «non può conseguire la condanna alle spese in danno della parte che, pur avendo dovuto indispensabilmente partecipare al giudizio per motivi riconducibili alla ritenuta sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario, abbia posto in esser una fase procedimentale ulteriore (nell'esercizio della pretesa sanzionatoria amministrativa) su istanza di altro ente malgrado la formazione illegittima del titolo esecutivo addebitabile esclusivamente all'ente richiedente l'emissione della cartella esattoriale» (Sez. 6, n.
12385, 21/5/2013) - risulta essere stata successivamente abbandonata dalla giurisprudenza la quale ha affermato che “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2570 del 31/01/2017 ), ulteriormente precisandosi che le spese di lite, in base al principio di causalità, vanno poste solidalmente a carico, dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Sez. 6, n. 1070, 18/1/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e annulla la cartella di pagamento n. n. 07120220096909475001;
2) condanna l' in persona del l.r.p.t. e in persona RO CP_3
del l.r.p.t. in solido tra loro al pagamento delle spese e onorari professionali del presente giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 3397,00 per onorari professionali ed €
264,00 per esborsi oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in Aversa, all'udienza del 15.1.2025.
Il Giudice Unico dott. ssa Dora Alessia Limongelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord- Seconda Sezione Civile - in persona della dott.ssa Dora Alessia
Limongelli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunziato a seguito di deposito di note in sostituzione dell'udienza di discussione del 14.1.2025 ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3472/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: “opposizione all'ordinanza ingiunzione ex art 22 l689/1981”, e vertente
TRA
, PA [...]
, P.I. , con sede in Qualiano (NA) alla Via Santa Maria a Cubito Parte_2 P.IVA_1
275, elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale Isola F11, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Fera, , dal quale è rappresentato e difeso, in forza di procura in CodiceFiscale_1
atti,
RICORRENTE
E rappresentato e difeso RO dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , presso cui ope legis C.F._2
domicilia, in via Armando Diaz 11
(di seguito ), con sede in Roma, Via G. Controparte_2 CP_3
Grezar 14, codice fiscale e P. I.V.A. in persona di in P.IVA_2 Controparte_4
qualita' di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio , a cio' autorizzato per procura CP_5
speciale, autenticata per atto Notaio - Roma repertorio nr 180134 raccolta nr 12348 Persona_1
del 22/06/2023, rilasciata da , con sede in Roma, alla Via Controparte_6
Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. ) ente pubblico P.IVA_2
economico, che, in forza del disposto di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, a decorrere dal 1 luglio 2017, subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle societa' del
Gruppo , tra cui , svolgenti le funzioni della riscossione CP_7 Controparte_8
nazionale di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 203 del 2005, e che in ragione della predetta norma sono sciolte, cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Barone del Foro di Catania (C.F. , ed elettivamente C.F._3
domiciliato presso il suo studio sito in Catania, Via V. Giuffrida 2/B (fax 095-22463039 / P.E.C.
, giusta procura in calce alla costituzione Email_1
RESISTENTI
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 14.1.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato dinanzi alla sezione lavoro dell'intestato Tribunale, la
[...]
ha proposto opposizione alla cartella di pagamento n. PA
07120220096909475001 per violazione della normativa regolatoria dei rapporti di lavoro, notificata via pec in data 3.10.2022, nella quale veniva richiamata una ordinanza ingiunzione del 2020 asseritamente notificata il 9.3.2021.
A fondamento dell'opposizione, la ricorrente deduceva la mancata notifica della ordinanza ingiunzione nonché la mancata contestazione ex L. 689/1981 articolo 14 della violazione avvenuta nel 2017, per cui l'ente è decaduto dalla possibilità di attuare la pretesa sanzionatoria. Chiedeva quindi l'istante previa sospensione della cartella impugnata: a) Dichiararsi il decaduto Controparte_9
ex art. 14 legge 689/1981 dalla pretesa sanzionatoria riportata nella cartella esattoriale CP_3
07120220096909475001; b) In conseguenza, annullarsi la cartella impugnata e4 tutti gli atti pregressi;
c) Condannarsi i resistenti al pagamento di spese e competenze di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si è costituito in giudizio l' eccependo l'infondatezza RO dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Deduceva l'ente convenuto che la cartella scaturiva dall'accertamento ispettivo effettuato dall'ispettore del lavoro all'esito del quale veniva notificato in data 4.7.17 a ST
, socio amministratore della snc La Casa dello Pneumatico, ed alla stessa società, PA
quale obbligato in solido ex art.6, l.689/81, verbale unico di accertamento;
che non avendo il debitore provveduto al pagamento delle sanzioni in misura minima ex art.13, D.lgs. 124/04 o ridotta ex art.16,
l.689/81, l'ispettore del lavoro suindicato redigeva e trasmetteva rapporto, ai sensi dell'art.17,
l.689/81; altresì che il Direttore dell' emetteva a carico di RO PA
, quale autore dell'illecito, ed a carico della snc La Casa dello Pneumatico, quale obbligato in
[...] solido ex art.6, l.689/81, l'ordinanza-ingiunzione n.1130/20 del 3.3.21, notificata in data 9.3.21, con cui veniva ingiunto il versamento della somma di 6.700,00 a titolo di sanzione amministrativa;
infine che avverso la suindicata ordinanza-ingiunzione non veniva proposta opposizione ex art.6, D.Lgs. 150/2011 con conseguente impossibilità di sollevare asseriti vizi della procedura sanzionatoria culminata nel provvedimento ingiuntivo.
Si è costituita in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva dell'ente di riscossione CP_3
estraneo alle vicende che interessano la pretesa nella fase antecedente alla formazione del ruolo, come nel caso della lamentata omessa notifica degli atti propedeutici. Sulla base di tali argomentazioni, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione CP_3
passiva di - rigettare con la più opportuna statuizione le domande proposte
contro
CP_3 CP_3
siccome inammissibili, infondate in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella non temuta ipotesi di accoglimento del ricorso, ritenere e dichiarare la piena e legittimità della procedura posta in essere dalla per il recupero coattivo del credito de quo e conseguentemente dichiarare con qualsiasi CP_3
formula che essa è esente da qualunque responsabilità e che non risponde delle eventuali conseguenze sfavorevoli della lite, anche in ordine ad una possibile condanna alle spese;
Con vittoria di spese e compensi da liquidarsi secondo DM 55/14 e da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.
Disposta la trasmissione del presente giudizio per competenza tabellare dinanzi alla sezione civile del
Tribunale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 14.1.2025 tenutasi con le modalità dell'art 127 ter c.p.c.
In via del tutto preliminare, va affermata la legittimazione passiva di , RO0
vertendosi in materia di opposizione a cartella di pagamento, sia pure recuperatoria di una opposizione a sanzione amministrativa.
A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che solo in materia previdenziale proprio per la disciplina peculiare della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali e delle implicazioni applicative, le soluzioni sulla legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione, adottate dalla giurisprudenza tributaria, o quelle sulla legittimazione necessariamente congiunta, fatta propria dal giudice dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione derivata da illecito amministrativo, risultano non applicabili. Infatti, le
SU Sentenza n. 7514 del 08/03/2022 hanno affermato che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c”.
Di contro, in tema di opposizione a sanzioni amministrative ex L. 24 novembre 1981 n. 689, la giurisprudenza ha affermato che lo stesso esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. 11 luglio 2016 n. 2016 e, in precedenza, Cass. 7 agosto 2003 n. 11926, Cass. 18 giugno 2002 n. 8759) o in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (ex multis Cass. 21 maggio 2013 n. 12385, Cass. 29 gennaio 2014 n. 1985). Nelle sentenze da ultimo citate, poi, il rapporto processuale è ricostruito in termini di litisconsorzio necessario (così Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11661 del 30/04/2024 : «Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale»).
Nel merito, l'opposizione è fondata.
In proposito, risulta del tutto assorbente la contestazione relativa alla omessa notifica della contestazione della violazione avvenuta nel 2017 e della successiva ordinanza ingiunzione.
Come è noto, l'art 14 prevede che “La violazione, quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. (…) L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”. Vale dunque richiamare l'insegnamento della Suprema Corte a tenore del quale In tema di sanzioni amministrative, la mancata notifica del verbale di accertamento nel termine per la contestazione (non immediata) stabilito dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 produce l'estinzione della obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, a nulla rilevando l'eventuale successiva notifica della ordinanza- ingiunzione, che è attività connessa ad atto successivo e definitivo del procedimento sanzionatorio
(Cass. civ. Sez. II, 13/03/2006, n. 5400).
Ebbene, l' convenuto ha allegato che il verbale unico di accertamento e contestazione CP_1
sarebbe stato notificato il 4.7.2017 e la successiva ordinanza ingiunzione il 9.3.2021, tuttavia non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'avvenuta notifica degli atti prodromici alla cartella di pagamento, con la conseguenza che non ha dimostrato di aver provveduto alla contestazione della violazione nei termini di cui all'art 14 l. 689 del 1981.
Le spese seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come in dispositivo secondo la nota spese depositata, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
A riguardo, giova osservare che l'opzione interpretativa secondo la quale - «non può conseguire la condanna alle spese in danno della parte che, pur avendo dovuto indispensabilmente partecipare al giudizio per motivi riconducibili alla ritenuta sussistenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario, abbia posto in esser una fase procedimentale ulteriore (nell'esercizio della pretesa sanzionatoria amministrativa) su istanza di altro ente malgrado la formazione illegittima del titolo esecutivo addebitabile esclusivamente all'ente richiedente l'emissione della cartella esattoriale» (Sez. 6, n.
12385, 21/5/2013) - risulta essere stata successivamente abbandonata dalla giurisprudenza la quale ha affermato che “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l'impugnazione sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, eseguita dall'ente impositore, l'esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perché comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l'esattore, proprio perché ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, deve rispondere dell'esito della lite pure con riguardo alle spese processuali” (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2570 del 31/01/2017 ), ulteriormente precisandosi che le spese di lite, in base al principio di causalità, vanno poste solidalmente a carico, dell'ente impositore e dell'agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo (Sez. 6, n. 1070, 18/1/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e annulla la cartella di pagamento n. n. 07120220096909475001;
2) condanna l' in persona del l.r.p.t. e in persona RO CP_3
del l.r.p.t. in solido tra loro al pagamento delle spese e onorari professionali del presente giudizio in favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 3397,00 per onorari professionali ed €
264,00 per esborsi oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.
Così deciso in Aversa, all'udienza del 15.1.2025.
Il Giudice Unico dott. ssa Dora Alessia Limongelli