TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/06/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cagliari
Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del GOT dott.ssa Francesca Pira, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., all'esito dell'udienza del 25/06/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 4319 /2024 R.A.C.L., promossa da
, codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato RI TI , presso lo studio dell'Avv. ENZO PINNA, che lo rappresenta e difende per procura speciale a calce del ricorso, opponente
contro
elettivamente domiciliata in VIA DELITALA 2 09127 CAGLIARI presso gli CP_1
uffici dell'avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dagli avvocati MARINA OLLA
e LAURA FURCAS, in virtù di procura generale alle liti
opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23 dicembre 2024, il ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2024 00030613 16 000 CP_ notificato dall' per richiedere il pagamento dei contributi della Gestione
Commercianti per il periodo ottobre 2022 - settembre 2023, somme aggiuntive per
1 omesso versamento dei detti contributi I.V.S., interessi sanzioni e morosità.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente sostenuto non dovute le somme assumendo di non aver svolto alcuna attività commerciale per conto della società “I due Mari” Srl, di cui era socio, ne di averla mai gestita e/o amministrata assumendo di aver svolto solo attività di lavoro subordinato secondo regolari contratti.
CP_ L' si costituiva in giudizio il 25 marzo 2025 dando atto dell'avvenuta cancellazione del ricorrente dalla Gestione Commercianti a far data dal 30 maggio 2021
e dello sgravio dell'intera somma portata all'avviso di addebito opposto, chiedeva, pertanto, la dichiarazione di cessata materia del contendere con spese di giustizia.
All'esito della costituzione dell' l'opponente, preso atto della cancellazione e CP_1
dello sgravio si associava alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere con vittoria di spese,
Le parti hanno concluso come in atti
2. Dalla documentazione versata in atti dall' risulta che l'avviso di addebito CP_1
opposto sia stato integralmente annullato e, pertanto, il ricorrente ha già ottenuto, nelle more del procedimento, quanto domandato con l'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, deve ritenersi venuto meno l'interesse dello stesso ad una pronuncia giurisdizionale sul merito della controversia e, sulle concordi conclusioni delle parti, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese, in considerazione dell'avvenuta adozione e comunicazione del provvedimento di sgravio solo in seguito alla proposizione del ricorso giudiziario, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' , secondo il principio CP_1
della soccombenza virtuale.
Le dette spese sono liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.
55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247), tenuto conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale senza attività istruttoria, con applicazione dei minimi tariffari in considerazione dell'attività di difesa svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l' alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, CP_1
liquidandole in complessivi euro 886,00, per onorari, oltre il rimborso del
2 contributo unificato se dovuto, spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge
Cagliari, 25/06/2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Pira
3