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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai IGnori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena ConIGliere
Dr Massimo Lo Truglio ConIGliere rel. est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1501/2023 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione del terzo
(art. 619 c.p.c.) mobiliare”, promossa: da
, (C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Di Maria, n. 137/D, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Germania, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Marzio Salvi (C.F. ) che la rappr. e difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
, (C.F. ), nata a [...] il [...], e residente in [...] C.F._3
Salvo Randone n. 7, ed elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Teracati n. 106/B presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Conti (C.F. ) che la rappr. e difende giusta procura in C.F._4
atti;
APPELLATA
e di
, (C.F. , nata ad [...] il [...], residente a [...], Controparte_2 C.F._5
Via S. Randone, n. 7;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Siracusa, Viale Tisia, n. 112,
1 APPELLATI CONTUMACI
***************
All'udienza di discussione orale del 7.01.2025 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1847/2023 pubblicata il 18.10.2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 3271/2021
R.G.), il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica (adito dalla IG.ra al fine Parte_1
di ottenere il rigetto dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. avanzata dalla IG.ra nel CP_1
procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al n. 1513/2020 R.G.E., la revoca del provvedimento di sospensione del 7.6.2021 emesso dal G.E. e la conferma della precedente ordinanza di assegnazione delle somme pignorate emessa in data 11.03.2021, con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore antistatario), così statuiva:
“1) Rigetta, in quanto tardiva, l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. spiegata da avverso CP_1
l'ordinanza di assegnazione del giorno 11 marzo 2021, emessa in seno al procedimento di esecuzione mobiliare avente r.g. n. 1513/2020, con la quale il Tribunale di Siracusa ha disposto l'assegnazione delle somme in favore di e, per l'effetto, dichiara l'efficacia dell'ordinanza di Parte_1
assegnazione datata 11 marzo 2021;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.”
Con atto di citazione notificato il 20.11.2023 la IG.ra proponeva appello avverso la Parte_1
menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame.
Si costituiva in giudizio la IG.ra che, nel merito, eccepiva l'infondatezza delle pretese CP_1
attoree.
e non si sono costituiti. Controparte_2 Controparte_3
All'udienza di discussione del 7.01.2025, all'esito delle note conclusive depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e Controparte_2 Controparte_3
non costituitisi seppure regolarmente citati
[...]
Con il primo e unico motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., in deroga al principio di soccombenza.
Parte appellante, al riguardo, rileva che: a) a differenza di quanto indicato dal Giudice di prime cure, le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, relative all'inammissibilità dell'opposizione di terzo successiva al provvedimento di assegnazione in sede esecutiva, non sono di difficile interpretazione,
2 difatti sanciscono un principio chiaro, logico e semplicissimo, dunque escludendo l'applicabilità della compensazione ex art. 92 c.p.c.; b) sebbene sia ormai pacifico che la compensazione delle spese di lite possa essere disposta, oltre che nei casi di soccombenza reciproca o di novità della questione trattata, anche per altre gravi ed eccezionali ragioni, tuttavia, la peculiarità e la controvertibilità del caso di specie non configurerebbero gravità ed eccezionalità tali da giustificare la compensazione.
Contrariamente, l'appellata eccepisce che: a) la compensazione delle spese di lite è stata correttamente disposta dal Giudice di primo grado, data la peculiarità della fattispecie e le difficoltà interpretative derivanti dal contrasto giurisprudenziale in materia di opposizione di terzo all'esecuzione. In tal senso, cita alcune pronunce della Cassazione che, talvolta hanno individuato il limite ultimo per l'opposizione nella pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, talvolta invece hanno consentito l'opposizione anche dopo l'assegnazione; b) il Giudice di prime cure ha accertato la validità e l'efficacia dell'atto di cessione del credito tra la IG.ra (debitrice esecutata) e la IG.ra (figlia e terza CP_2 CP_1 opponente all'esecuzione), oggetto di successivo pignoramento da parte di , rigettando Parte_1
una delle richieste, seppur posta in via subordinata, di parte attrice;
sussistono, pertanto, i presupposti della soccombenza reciproca, tale da legittimare ulteriormente la compensazione delle spese di lite.
Il motivo è infondato.
Il codice di rito, se all'art. 91 sancisce il principio generale della soccombenza per il quale “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”, all'art. 92 c. 2, individua alcune ipotesi che, derogando al principio suddetto, legittimano la compensazione delle spese di lite tra le parti, in particolar modo quando “vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Tale dettato normativo, in realtà, è il frutto di un intervento da parte del legislatore il quale, con L.
162/2014, ha ristretto il perimetro di applicazione della norma, sostituendo la clausola generale di
“gravi ed eccezionali ragioni” con le ipotesi tassative suddette.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ritenendo sussistente una violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, di fatto, ripristinando quel margine di discrezionalità dell'organo giudicante ed ampliando nuovamente le maglie della norma in questione.
Ed è proprio sulle gravi ed eccezionali ragioni che si fonda correttamente la decisione del Tribunale di
Siracusa nel disporre la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
3 Infatti, il Giudice di prime cure asserisce che “La peculiarità delle questioni trattate e le difficoltà interpretative riscontrate inducono il Tribunale a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti di causa”.
Anche condividendo l'argomentazione dedotta da parte appellante secondo la quale, nel caso di specie, avrebbe trovato applicazione il principio chiaro e pacifico in giurisprudenza per cui “l'opposizione tardiva del terzo che assume di essere il vero creditore all'esecuzione non avrebbe potuto essere proposta dopo l'emissione della ordinanza di assegnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 2868 del 6 febbraio 2020), che escluderebbe qualsivoglia difficoltà interpretativa, è tuttavia innegabile la singolarità e la peculiarità del caso di specie.
Ed è proprio su tale peculiarità che va fondata la compensazione delle spese, così come già espressamente affermato dal Giudice di primo grado quando, in motivazione, rileva che: “La peculiarità della presente fattispecie riguarda il fatto che il medesimo credito è stato oggetto di due parallele esecuzioni mobiliari conclusesi con due distinti provvedimenti di assegnazione del medesimo credito a due soggetti diversi: nel procedimento di esecuzione mobiliare avente r.g. n. 1338/2020 in favore di e nel procedimento di esecuzione mobiliare avente r.g. n. 1513/2020 in favore di CP_1
”. Parte_1
Infatti, posto che il Tribunale ha correttamente constatato la validità ed efficacia, dal punto di vista sostanziale, della cessione del credito avvenuta tra la IG.ra e la IG.ra , poiché CP_2 CP_1 precedente al pignoramento promosso da e dunque opponibile a quest'ultima, la Parte_1 tardività dell'opposizione è conseguenza dell'erronea emanazione del provvedimento dell'11.03.2021 di assegnazione del credito in favore della IG.ra sulla base della dichiarazione di terzo resa dal Pt_1
interpretata, seppur in maniera inesatta, quale dichiarazione Controparte_3
positiva del credito nei confronti della IG.ra . CP_2
Peraltro, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, è pacifico sostenere che spetta al Giudice interpretare la “gravita ed eccezionalità delle ragioni” sulla base della specialità della fattispecie, data l'elasticità della clausola generale suddetta. In tal senso, la Suprema Corte ha più volte ribadito che:
“L'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui consente la compensazione delle spese di lite se concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare
4 con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 1983 del 23.01.2023, Cass. Civ.,
Sez. II, n. 25934 del 02.09.2022; Cass. Civ., Sez. VI, n. 20001 del 24.09.2020).
In base al principio della soccombenza parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio di appello in favore dell'appellata , che si liquidano in dispositivo, tenuto CP_1
conto del valore del credito controverso (scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), come previsto dall'art. 17 comma 2 c.p.c. per le cause relative alle opposizioni di terzo ex art. 619 c.p.c., e della non complessità della vicenda processuale, applicando, ratione temporis, i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022.
Le spese di lite inerenti agli appellati rimasti contumaci vanno dichiarate non ripetibili.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1501/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1847/2023 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il Parte_1
18.10.2023 nel giudizio iscritto al n. 3271/2021 R.G.
Condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del Parte_1 CP_1 presente giudizio d'appello, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi di avvocato (di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Dichiara non ripetibili le spese inerenti agli altri appellati contumaci.
Dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 16.01.2025, nella camera di conIGlio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il ConIGliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Seconda Sezione Civile
La Corte, composta dai IGnori magistrati
Dr Giovanni Dipietro Presidente
Dr.ssa Maria Stella Arena ConIGliere
Dr Massimo Lo Truglio ConIGliere rel. est.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello iscritta al n. 1501/2023 R.G., avente ad oggetto: “Opposizione del terzo
(art. 619 c.p.c.) mobiliare”, promossa: da
, (C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Di Maria, n. 137/D, elettivamente domiciliata in Siracusa, Via Germania, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Marzio Salvi (C.F. ) che la rappr. e difende giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE nei confronti di
, (C.F. ), nata a [...] il [...], e residente in [...] C.F._3
Salvo Randone n. 7, ed elettivamente domiciliata in Siracusa, Viale Teracati n. 106/B presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Conti (C.F. ) che la rappr. e difende giusta procura in C.F._4
atti;
APPELLATA
e di
, (C.F. , nata ad [...] il [...], residente a [...], Controparte_2 C.F._5
Via S. Randone, n. 7;
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_1
pro tempore, con sede legale in Siracusa, Viale Tisia, n. 112,
1 APPELLATI CONTUMACI
***************
All'udienza di discussione orale del 7.01.2025 la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1847/2023 pubblicata il 18.10.2023 (resa nel procedimento iscritto al n. 3271/2021
R.G.), il Tribunale di Siracusa, in composizione monocratica (adito dalla IG.ra al fine Parte_1
di ottenere il rigetto dell'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. avanzata dalla IG.ra nel CP_1
procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al n. 1513/2020 R.G.E., la revoca del provvedimento di sospensione del 7.6.2021 emesso dal G.E. e la conferma della precedente ordinanza di assegnazione delle somme pignorate emessa in data 11.03.2021, con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore antistatario), così statuiva:
“1) Rigetta, in quanto tardiva, l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. spiegata da avverso CP_1
l'ordinanza di assegnazione del giorno 11 marzo 2021, emessa in seno al procedimento di esecuzione mobiliare avente r.g. n. 1513/2020, con la quale il Tribunale di Siracusa ha disposto l'assegnazione delle somme in favore di e, per l'effetto, dichiara l'efficacia dell'ordinanza di Parte_1
assegnazione datata 11 marzo 2021;
2) Compensa le spese di lite tra le parti.”
Con atto di citazione notificato il 20.11.2023 la IG.ra proponeva appello avverso la Parte_1
menzionata sentenza, formulando un unico motivo di gravame.
Si costituiva in giudizio la IG.ra che, nel merito, eccepiva l'infondatezza delle pretese CP_1
attoree.
e non si sono costituiti. Controparte_2 Controparte_3
All'udienza di discussione del 7.01.2025, all'esito delle note conclusive depositate dalle parti, la causa veniva posta in decisione.
Motivi della decisione
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di e Controparte_2 Controparte_3
non costituitisi seppure regolarmente citati
[...]
Con il primo e unico motivo di gravame l'appellante deduce l'erroneità del capo della sentenza appellata nella parte in cui dispone la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c., in deroga al principio di soccombenza.
Parte appellante, al riguardo, rileva che: a) a differenza di quanto indicato dal Giudice di prime cure, le sentenze della Suprema Corte di Cassazione, relative all'inammissibilità dell'opposizione di terzo successiva al provvedimento di assegnazione in sede esecutiva, non sono di difficile interpretazione,
2 difatti sanciscono un principio chiaro, logico e semplicissimo, dunque escludendo l'applicabilità della compensazione ex art. 92 c.p.c.; b) sebbene sia ormai pacifico che la compensazione delle spese di lite possa essere disposta, oltre che nei casi di soccombenza reciproca o di novità della questione trattata, anche per altre gravi ed eccezionali ragioni, tuttavia, la peculiarità e la controvertibilità del caso di specie non configurerebbero gravità ed eccezionalità tali da giustificare la compensazione.
Contrariamente, l'appellata eccepisce che: a) la compensazione delle spese di lite è stata correttamente disposta dal Giudice di primo grado, data la peculiarità della fattispecie e le difficoltà interpretative derivanti dal contrasto giurisprudenziale in materia di opposizione di terzo all'esecuzione. In tal senso, cita alcune pronunce della Cassazione che, talvolta hanno individuato il limite ultimo per l'opposizione nella pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, talvolta invece hanno consentito l'opposizione anche dopo l'assegnazione; b) il Giudice di prime cure ha accertato la validità e l'efficacia dell'atto di cessione del credito tra la IG.ra (debitrice esecutata) e la IG.ra (figlia e terza CP_2 CP_1 opponente all'esecuzione), oggetto di successivo pignoramento da parte di , rigettando Parte_1
una delle richieste, seppur posta in via subordinata, di parte attrice;
sussistono, pertanto, i presupposti della soccombenza reciproca, tale da legittimare ulteriormente la compensazione delle spese di lite.
Il motivo è infondato.
Il codice di rito, se all'art. 91 sancisce il principio generale della soccombenza per il quale “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte”, all'art. 92 c. 2, individua alcune ipotesi che, derogando al principio suddetto, legittimano la compensazione delle spese di lite tra le parti, in particolar modo quando “vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.
Tale dettato normativo, in realtà, è il frutto di un intervento da parte del legislatore il quale, con L.
162/2014, ha ristretto il perimetro di applicazione della norma, sostituendo la clausola generale di
“gravi ed eccezionali ragioni” con le ipotesi tassative suddette.
Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ritenendo sussistente una violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, di fatto, ripristinando quel margine di discrezionalità dell'organo giudicante ed ampliando nuovamente le maglie della norma in questione.
Ed è proprio sulle gravi ed eccezionali ragioni che si fonda correttamente la decisione del Tribunale di
Siracusa nel disporre la compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
3 Infatti, il Giudice di prime cure asserisce che “La peculiarità delle questioni trattate e le difficoltà interpretative riscontrate inducono il Tribunale a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti di causa”.
Anche condividendo l'argomentazione dedotta da parte appellante secondo la quale, nel caso di specie, avrebbe trovato applicazione il principio chiaro e pacifico in giurisprudenza per cui “l'opposizione tardiva del terzo che assume di essere il vero creditore all'esecuzione non avrebbe potuto essere proposta dopo l'emissione della ordinanza di assegnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. III, n. 2868 del 6 febbraio 2020), che escluderebbe qualsivoglia difficoltà interpretativa, è tuttavia innegabile la singolarità e la peculiarità del caso di specie.
Ed è proprio su tale peculiarità che va fondata la compensazione delle spese, così come già espressamente affermato dal Giudice di primo grado quando, in motivazione, rileva che: “La peculiarità della presente fattispecie riguarda il fatto che il medesimo credito è stato oggetto di due parallele esecuzioni mobiliari conclusesi con due distinti provvedimenti di assegnazione del medesimo credito a due soggetti diversi: nel procedimento di esecuzione mobiliare avente r.g. n. 1338/2020 in favore di e nel procedimento di esecuzione mobiliare avente r.g. n. 1513/2020 in favore di CP_1
”. Parte_1
Infatti, posto che il Tribunale ha correttamente constatato la validità ed efficacia, dal punto di vista sostanziale, della cessione del credito avvenuta tra la IG.ra e la IG.ra , poiché CP_2 CP_1 precedente al pignoramento promosso da e dunque opponibile a quest'ultima, la Parte_1 tardività dell'opposizione è conseguenza dell'erronea emanazione del provvedimento dell'11.03.2021 di assegnazione del credito in favore della IG.ra sulla base della dichiarazione di terzo resa dal Pt_1
interpretata, seppur in maniera inesatta, quale dichiarazione Controparte_3
positiva del credito nei confronti della IG.ra . CP_2
Peraltro, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, è pacifico sostenere che spetta al Giudice interpretare la “gravita ed eccezionalità delle ragioni” sulla base della specialità della fattispecie, data l'elasticità della clausola generale suddetta. In tal senso, la Suprema Corte ha più volte ribadito che:
“L'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui consente la compensazione delle spese di lite se concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori. In particolare, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare
4 con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l'attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 1983 del 23.01.2023, Cass. Civ.,
Sez. II, n. 25934 del 02.09.2022; Cass. Civ., Sez. VI, n. 20001 del 24.09.2020).
In base al principio della soccombenza parte appellante va condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio di appello in favore dell'appellata , che si liquidano in dispositivo, tenuto CP_1
conto del valore del credito controverso (scaglione da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), come previsto dall'art. 17 comma 2 c.p.c. per le cause relative alle opposizioni di terzo ex art. 619 c.p.c., e della non complessità della vicenda processuale, applicando, ratione temporis, i parametri minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. Giustizia n. 147/2022.
Le spese di lite inerenti agli appellati rimasti contumaci vanno dichiarate non ripetibili.
Per questi motivi
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1501/2023 R.G., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1847/2023 del Tribunale di Siracusa, pubblicata il Parte_1
18.10.2023 nel giudizio iscritto al n. 3271/2021 R.G.
Condanna al pagamento in favore dell'appellata delle spese processuali del Parte_1 CP_1 presente giudizio d'appello, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi di avvocato (di cui euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per la fase introduttiva, euro 922,00 per fase di trattazione ed euro 956,00 per fase decisionale) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi.
Dichiara non ripetibili le spese inerenti agli altri appellati contumaci.
Dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania il 16.01.2025, nella camera di conIGlio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
Il ConIGliere est. Il Presidente
Dott. Massimo Lo Truglio Dott. Giovanni Dipietro
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