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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 299/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Antonia Libera Oliva ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 299/2023, avente ad oggetto la divisione endoesecutiva disposta nell'ambito della procedura rge 2/2021, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Vellutini Parte_1 CodiceFiscale_1
CREDITORE PROCEDENTE – ATTORE e
COMPROPRIETARIO NON ESECUTATO contro
(c.f. NTroparte_1 CodiceFiscale_2
DEBITORE ESECUTATO-
CONVENUTO CONTUMACE
e nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Vasco Cariello CP_2
CREDITORE TERZO CHIAMATO
AGENZIA ENTRATE
CREDITORE-
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate.
pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio di divisione trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare r.g.e.
2/2021, nell'ambito della quale ha sottoposto a pignoramento la quota di Parte_1
½ del diritto di piena proprietà su appartamento sito in Lucca, via del Tiro a Segno, n.135, rappresentato nel Catasto Urbano del Comune di Lucca al foglio 123, mappale 252, subalterno 8 e particella 629, in titolarità alla debitrice esecutata
[...]
; comproprietario non esecutato è lo stesso creditore procedente, CP_1
titolare del restante mezzo del diritto di proprietà.
La debitrice non si è costituita nel presente procedimento;
si è invece costituita la creditrice
NT
, cui l'ordinanza endoesecutiva è stata notificata, in qualità di creditrice ipotecaria dello stesso e rispetto alla quale la parte esecutata della procedura rge Parte_1
2/21 (che ha originato la presente divisione) è solo terza datrice di ipoteca (gravante sulla piena e intera proprietà). è infatti creditore del solo , non è CP_2 Parte_1
intervenuto nella procedura esecutiva nei confronti della terza datrice e ha chiesto quindi di soddisfarsi in sede endoesecutiva sul ricavato della vendita ex art. 2825 comma 4 c.c. quale creditore iscritto del comproprietario non esecutato (che è anche creditore procedente della esecuzione).
NT Deve essere revocata la dichiarazione di contumacia di cui al verbale del 12.5.23.
Con ordinanza del 12.5.23 il Giudice rilevava che con sentenza del 642/2013 era stato già disposto lo scioglimento della comunione ma che non si era mai proceduto alla vendita del bene;
ferma quindi la pronuncia dichiarativa di scioglimento della comunione, disponeva procedersi a divisione mediante vendita dell'intero con soddisfacimento di ciascuna parte sul ricavato in proporzione alla quota di spettanza;
le operazioni di vendita e di predisposizione del progetto di divisione sono state delegate al Notaio
[...]
. Per_1
Il bene è stato aggiudicato in data 12.10.23 al prezzo di euro 139.000,00 ed è stato emesso decreto di trasferimento in data 12.2.24.
pagina 2 di 7 Depositato il progetto di divisione in data 27.9.24 sullo stesso sono sorte contestazioni, NT formulate dalla sola banca , la quale, premesso di aver visto il proprio credito integralmente soddisfatto in pendenza di giudizio, ha chiesto la liquidazione delle spese di lite, pari ad euro 8.109,80, in favore del difensore antistatario;
il creditore attore ha invece approvato il progetto di divisione predisposto dal professionista delegato, opponendosi al
NT rimborso delle spese di lite in favore di , essendo stato il credito della stessa soddisfatto e non avendo quindi la banca neppure più alcun titolo per intervenire in sede esecutiva.
***.***.***
La banca intervenuta nel presente giudizio - e creditrice del solo - ha Parte_1
chiesto il rimborso delle spese di lite.
Si ritiene, per decidere sulle osservazioni proposte, di inquadrare anzitutto la questione della imputazione delle spese della divisione endoesecutiva e di illustrare i due orientamenti relativi:
1.un primo orientamento ritiene che le spese del giudizio di divisione endoesecutiva debbano essere poste tutte a carico del debitore, atteso che i comproprietari non esecutati hanno subito la divisione a causa dell'inadempimento dell'esecutato che ha originato la procedura esecutiva e, quindi, il giudizio accessorio di divisione (cfr. ex plurimis Tribunale di Napoli, 18 ottobre 2021);
secondo il citato indirizzo giurisprudenziale, infatti, “non può equipararsi la posizione del comproprietario in un giudizio di divisione ordinario rispetto al giudizio di divisione introdotto all'esito di una procedura esecutiva immobiliare. Mentre nella divisione ordinaria il comproprietario ha un suo interesse alla divisione ed in tale ottica ne riceve una certa utilità (la liquidazione della sua quota), nel procedimento di divisone endoesecutiva il comproprietario ha una mera posizione di soggezione, subendo lo scioglimento della quota. In secondo luogo, la suddivisione delle spese pro quota creerebbe trattamenti differenziati tra creditori esproprianti beni interi e quelli che agiscono sulla quota, i quali ultimi, a differenza dei primi, andrebbero a ripartire i costi
pagina 3 di 7 della vendita con i comproprietari non debitori. … Infine, la più recente giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la divisione endoesecutiva, lungi dall'essere un autonomo procedimento, risulta essere un'articolazione della procedura esecutiva (“ il giudizio di divisione endoesecutiva non è affatto autonomo dal processo di espropriazione, ma si trova in rapporto di “strumentalità necessaria rispetto ad esso.” (Cass. civ. Sez. Unite,
Sent., (ud. 16-04-2019) 07-10-2019, n. 2502). Il procedimento in esame non costituisce una parentesi di cognizione ordinaria “calata” nel bel mezzo di una procedura esecutiva, quanto piuttosto un'articolazione della procedura esecutiva stessa;
di talché non appaiono mutuabili le regole ordinarie”;
2. un secondo orientamento, invece, parte dall'assunto che lo status di debitore di uno dei comproprietari non può essere equiparato alla soccombenza, tant'è che il debitore ben potrebbe essere convenuto in un giudizio di divisione esterno alla procedura esecutiva da un contitolare non obbligato e, in tal caso, egli dovrebbe sopportare soltanto una quota parte delle spese;
pertanto, poiché anche nel giudizio divisorio incidentale vi è un interesse comune allo scioglimento della comunione, a prescindere da chi lo abbia introdotto, dovrebbe trovare comunque applicazione il principio generale valevole in materia di scioglimento della comunione, e cioè della ripartizione delle spese pro quota.
Ritiene il Tribunale di seguire il secondo degli orientamenti indicati.
Ed invero, non si ritiene corretto di addossare tutte le spese al debitore esecutato perché, sebbene il presente giudizio è in sostanza originato dal suo inadempimento (come evidenziato dal primo filone giurisprudenziale citato che ravvisa una vera e propria soccombenza del debitore), è tuttavia altrettanto vero che del presente giudizio si avvantaggino comunque i comproprietari non esecutati che partecipano poi pro quota alla distribuzione del ricavato dalla vendita (come viene evidenziato da chi segue il secondo orientamento); e ciò emerge tanto più e con maggiore evidenza nei casi, come il presente, in cui alcuno dei comproprietari ha contestato il diritto di procedere a divisione.
Non si ritiene, inoltre, che sia ravvisabile, avuto riguardo all'oggetto del giudizio, una vera e propria soccombenza automatica del solo esecutato e per il solo fatto che il pagina 4 di 7 comproprietario non esecutato venga “coinvolto” in un giudizio che altrimenti, probabilmente, non avrebbe proposto;
circostanza, in altri termini, che non si ritiene da sola sufficiente né a giustificare l'esclusione dello stesso dall'onere delle spese che sono servite a realizzare la finalità divisoria comune del giudizio e della quale si sono alla fine avvantaggiati tutti, né a prevedere a carico del debitore la refusione delle spese di lite in favore della comproprietaria, come dalla stessa richiesto.
NT Per completezza, si dà atto della sentenza della Cassazione, citata da a sostegno del proprio diritto al rimborso delle spese legali, che – proprio con riferimento ai giudizi di divisione endoesecutiva - ha riconosciuto la soccombenza del debitore nei confronti del solo creditore procedente (cfr. Cass., 2787/23: “…deve però ritenersi che ove nella divisione sia coinvolto il creditore procedente ritrovi piena applicazione il principio della soccombenza. Infatti, il creditore procedente – che solitamente è la parte attrice del giudizio divisionale – non è un condividente e non vi è dubbio che egli abbia diritto al rimborso delle relative spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva e nell'interesse comune del ceto creditorio, tra le quali vanno ricondotte, pertanto, anche le spese del giudizio divisionale, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione coattiva del credito insoddisfatto”), con conseguente condanna dell'esecutato a rifondere integralmente le spese del giudizio di divisione al creditore.
Si precisa, in ogni caso, che detti principi sono stati enunciati con riferimento a fattispecie differente, in cui la divisione è stata disposta con sentenza per l'opposizione del debitore e vi è stata una effettiva condanna dello stesso alle spese di lite nell'impossibilità di dichiarare la divisione con ordinanza;
nel caso di specie, ove lo scioglimento della comunione era stato dichiarato in precedente e distinto giudizio, si ritiene corretto che i compensi legali del creditore per il giudizio di divisione - già liquidati, come richiesto dal creditore, con provvedimento del 16.9.24 - e per la procedura esecutiva siano rimborsati nel processo esecutivo ex artt. 95 c.p.c. e 2749 c.c. a seguito della riassunzione, gravando sulla parte esecutata e, quindi, sulla quota di spettanza della esecuzione, collocandosi in riparto con lo stesso grado del credito, per capitale e interessi, che sarà precisato al delegato.
pagina 5 di 7 Alla luce di quanto precede, si ritiene che correttamente il delegato ha posto a carico della massa le spese sostenute dal creditore nell'interesse comune per realizzare la divisione tra cui, ad esempio, il compenso del delegato, il compenso del consulente per l'eventuale integrazione di perizia svolta in sede di divisione endoesecutiva, le spese per l'iscrizione a ruolo del giudizio, le spese per la pubblicità.
Per quanto riguarda i compensi dei comproprietari non esecutati, gli stessi si intendono di regola compensati tra le parti e l'esecutato e correttamente restano a carico di ciascuna, non ravvisandosi una soccombenza sostanziale e automatica del debitore per i motivi sopra esposti.
Nel caso di specie, tuttavia, si tratta di decidere sui compensi del creditore dello stesso procedente, con credito assistito da ipoteca iscritta sulla intera piena proprietà, e nei confronti del quale l'esecutata è solo terza datrice di ipoteca e non debitrice;
il creditore NT iscritto è stato chiamato in giudizio ex art. 1113 c.c. dallo stesso creditore, il credito ipotecario, ancora esistente al momento della costituzione in giudizio della è stato CP_3
successivamente soddisfatto;
ne consegue che il creditore ha diritto al rimborso delle spese legali effettivamente sostenute per la costituzione e fino alla precisazione del credito
(limitate quindi alle sole fasi di studio, introduttiva in assenza di attività istruttoria), liquidate quindi in complessivi euro 2.090,00 oltre iva e cap, per un totale di euro 3.049,56.
Si ritiene che detto importo debba essere posto a carico della somma di euro 126.855,37, quale attivo liquidabile al netto delle spese comuni della divisione, e che debba gravare definitivamente al 50% (euro 1.524,78) a carico di quale debitore, e al Parte_1
50% (euro 1.524,78) su , quale terza datrice di ipoteca, e quindi, sulla NTroparte_1
quota di spettanza della procedura esecutiva.
Ne consegue che il progetto di divisione deve essere corretto nel senso di attribuire a
, quale comproprietario e creditore procedente, la somma di euro Parte_1
64.482,91 (per spese sostenute nell'interesse della procedura comprensive della restituzione del fondo spese e per riparto dell'attivo) e alla procedura la somma di euro 61.902,91, con conseguente esecuzione dello stesso a carico del delegato per i pagamenti e termine di pagina 6 di 7 legge al creditore per la riassunzione del processo esecutivo ove procedere al riparto della somma di spettanza della procedura.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, previa revoca della dichiarazione di contumacia di così NTroparte_2
dispone:
1.modifica il progetto di divisione come indicato in parte motiva, lo dichiara esecutivo e autorizza il delegato ad eseguire i pagamenti;
2.compensa le spese.
Si comunichi.
Lucca, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Antonia Libera Oliva ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 299/2023, avente ad oggetto la divisione endoesecutiva disposta nell'ambito della procedura rge 2/2021, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Vellutini Parte_1 CodiceFiscale_1
CREDITORE PROCEDENTE – ATTORE e
COMPROPRIETARIO NON ESECUTATO contro
(c.f. NTroparte_1 CodiceFiscale_2
DEBITORE ESECUTATO-
CONVENUTO CONTUMACE
e nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Vasco Cariello CP_2
CREDITORE TERZO CHIAMATO
AGENZIA ENTRATE
CREDITORE-
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate.
pagina 1 di 7
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio di divisione trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare r.g.e.
2/2021, nell'ambito della quale ha sottoposto a pignoramento la quota di Parte_1
½ del diritto di piena proprietà su appartamento sito in Lucca, via del Tiro a Segno, n.135, rappresentato nel Catasto Urbano del Comune di Lucca al foglio 123, mappale 252, subalterno 8 e particella 629, in titolarità alla debitrice esecutata
[...]
; comproprietario non esecutato è lo stesso creditore procedente, CP_1
titolare del restante mezzo del diritto di proprietà.
La debitrice non si è costituita nel presente procedimento;
si è invece costituita la creditrice
NT
, cui l'ordinanza endoesecutiva è stata notificata, in qualità di creditrice ipotecaria dello stesso e rispetto alla quale la parte esecutata della procedura rge Parte_1
2/21 (che ha originato la presente divisione) è solo terza datrice di ipoteca (gravante sulla piena e intera proprietà). è infatti creditore del solo , non è CP_2 Parte_1
intervenuto nella procedura esecutiva nei confronti della terza datrice e ha chiesto quindi di soddisfarsi in sede endoesecutiva sul ricavato della vendita ex art. 2825 comma 4 c.c. quale creditore iscritto del comproprietario non esecutato (che è anche creditore procedente della esecuzione).
NT Deve essere revocata la dichiarazione di contumacia di cui al verbale del 12.5.23.
Con ordinanza del 12.5.23 il Giudice rilevava che con sentenza del 642/2013 era stato già disposto lo scioglimento della comunione ma che non si era mai proceduto alla vendita del bene;
ferma quindi la pronuncia dichiarativa di scioglimento della comunione, disponeva procedersi a divisione mediante vendita dell'intero con soddisfacimento di ciascuna parte sul ricavato in proporzione alla quota di spettanza;
le operazioni di vendita e di predisposizione del progetto di divisione sono state delegate al Notaio
[...]
. Per_1
Il bene è stato aggiudicato in data 12.10.23 al prezzo di euro 139.000,00 ed è stato emesso decreto di trasferimento in data 12.2.24.
pagina 2 di 7 Depositato il progetto di divisione in data 27.9.24 sullo stesso sono sorte contestazioni, NT formulate dalla sola banca , la quale, premesso di aver visto il proprio credito integralmente soddisfatto in pendenza di giudizio, ha chiesto la liquidazione delle spese di lite, pari ad euro 8.109,80, in favore del difensore antistatario;
il creditore attore ha invece approvato il progetto di divisione predisposto dal professionista delegato, opponendosi al
NT rimborso delle spese di lite in favore di , essendo stato il credito della stessa soddisfatto e non avendo quindi la banca neppure più alcun titolo per intervenire in sede esecutiva.
***.***.***
La banca intervenuta nel presente giudizio - e creditrice del solo - ha Parte_1
chiesto il rimborso delle spese di lite.
Si ritiene, per decidere sulle osservazioni proposte, di inquadrare anzitutto la questione della imputazione delle spese della divisione endoesecutiva e di illustrare i due orientamenti relativi:
1.un primo orientamento ritiene che le spese del giudizio di divisione endoesecutiva debbano essere poste tutte a carico del debitore, atteso che i comproprietari non esecutati hanno subito la divisione a causa dell'inadempimento dell'esecutato che ha originato la procedura esecutiva e, quindi, il giudizio accessorio di divisione (cfr. ex plurimis Tribunale di Napoli, 18 ottobre 2021);
secondo il citato indirizzo giurisprudenziale, infatti, “non può equipararsi la posizione del comproprietario in un giudizio di divisione ordinario rispetto al giudizio di divisione introdotto all'esito di una procedura esecutiva immobiliare. Mentre nella divisione ordinaria il comproprietario ha un suo interesse alla divisione ed in tale ottica ne riceve una certa utilità (la liquidazione della sua quota), nel procedimento di divisone endoesecutiva il comproprietario ha una mera posizione di soggezione, subendo lo scioglimento della quota. In secondo luogo, la suddivisione delle spese pro quota creerebbe trattamenti differenziati tra creditori esproprianti beni interi e quelli che agiscono sulla quota, i quali ultimi, a differenza dei primi, andrebbero a ripartire i costi
pagina 3 di 7 della vendita con i comproprietari non debitori. … Infine, la più recente giurisprudenza di legittimità ha rilevato che la divisione endoesecutiva, lungi dall'essere un autonomo procedimento, risulta essere un'articolazione della procedura esecutiva (“ il giudizio di divisione endoesecutiva non è affatto autonomo dal processo di espropriazione, ma si trova in rapporto di “strumentalità necessaria rispetto ad esso.” (Cass. civ. Sez. Unite,
Sent., (ud. 16-04-2019) 07-10-2019, n. 2502). Il procedimento in esame non costituisce una parentesi di cognizione ordinaria “calata” nel bel mezzo di una procedura esecutiva, quanto piuttosto un'articolazione della procedura esecutiva stessa;
di talché non appaiono mutuabili le regole ordinarie”;
2. un secondo orientamento, invece, parte dall'assunto che lo status di debitore di uno dei comproprietari non può essere equiparato alla soccombenza, tant'è che il debitore ben potrebbe essere convenuto in un giudizio di divisione esterno alla procedura esecutiva da un contitolare non obbligato e, in tal caso, egli dovrebbe sopportare soltanto una quota parte delle spese;
pertanto, poiché anche nel giudizio divisorio incidentale vi è un interesse comune allo scioglimento della comunione, a prescindere da chi lo abbia introdotto, dovrebbe trovare comunque applicazione il principio generale valevole in materia di scioglimento della comunione, e cioè della ripartizione delle spese pro quota.
Ritiene il Tribunale di seguire il secondo degli orientamenti indicati.
Ed invero, non si ritiene corretto di addossare tutte le spese al debitore esecutato perché, sebbene il presente giudizio è in sostanza originato dal suo inadempimento (come evidenziato dal primo filone giurisprudenziale citato che ravvisa una vera e propria soccombenza del debitore), è tuttavia altrettanto vero che del presente giudizio si avvantaggino comunque i comproprietari non esecutati che partecipano poi pro quota alla distribuzione del ricavato dalla vendita (come viene evidenziato da chi segue il secondo orientamento); e ciò emerge tanto più e con maggiore evidenza nei casi, come il presente, in cui alcuno dei comproprietari ha contestato il diritto di procedere a divisione.
Non si ritiene, inoltre, che sia ravvisabile, avuto riguardo all'oggetto del giudizio, una vera e propria soccombenza automatica del solo esecutato e per il solo fatto che il pagina 4 di 7 comproprietario non esecutato venga “coinvolto” in un giudizio che altrimenti, probabilmente, non avrebbe proposto;
circostanza, in altri termini, che non si ritiene da sola sufficiente né a giustificare l'esclusione dello stesso dall'onere delle spese che sono servite a realizzare la finalità divisoria comune del giudizio e della quale si sono alla fine avvantaggiati tutti, né a prevedere a carico del debitore la refusione delle spese di lite in favore della comproprietaria, come dalla stessa richiesto.
NT Per completezza, si dà atto della sentenza della Cassazione, citata da a sostegno del proprio diritto al rimborso delle spese legali, che – proprio con riferimento ai giudizi di divisione endoesecutiva - ha riconosciuto la soccombenza del debitore nei confronti del solo creditore procedente (cfr. Cass., 2787/23: “…deve però ritenersi che ove nella divisione sia coinvolto il creditore procedente ritrovi piena applicazione il principio della soccombenza. Infatti, il creditore procedente – che solitamente è la parte attrice del giudizio divisionale – non è un condividente e non vi è dubbio che egli abbia diritto al rimborso delle relative spese affrontate per il miglior esito della procedura esecutiva e nell'interesse comune del ceto creditorio, tra le quali vanno ricondotte, pertanto, anche le spese del giudizio divisionale, essendo quest'ultimo strumentale alla realizzazione coattiva del credito insoddisfatto”), con conseguente condanna dell'esecutato a rifondere integralmente le spese del giudizio di divisione al creditore.
Si precisa, in ogni caso, che detti principi sono stati enunciati con riferimento a fattispecie differente, in cui la divisione è stata disposta con sentenza per l'opposizione del debitore e vi è stata una effettiva condanna dello stesso alle spese di lite nell'impossibilità di dichiarare la divisione con ordinanza;
nel caso di specie, ove lo scioglimento della comunione era stato dichiarato in precedente e distinto giudizio, si ritiene corretto che i compensi legali del creditore per il giudizio di divisione - già liquidati, come richiesto dal creditore, con provvedimento del 16.9.24 - e per la procedura esecutiva siano rimborsati nel processo esecutivo ex artt. 95 c.p.c. e 2749 c.c. a seguito della riassunzione, gravando sulla parte esecutata e, quindi, sulla quota di spettanza della esecuzione, collocandosi in riparto con lo stesso grado del credito, per capitale e interessi, che sarà precisato al delegato.
pagina 5 di 7 Alla luce di quanto precede, si ritiene che correttamente il delegato ha posto a carico della massa le spese sostenute dal creditore nell'interesse comune per realizzare la divisione tra cui, ad esempio, il compenso del delegato, il compenso del consulente per l'eventuale integrazione di perizia svolta in sede di divisione endoesecutiva, le spese per l'iscrizione a ruolo del giudizio, le spese per la pubblicità.
Per quanto riguarda i compensi dei comproprietari non esecutati, gli stessi si intendono di regola compensati tra le parti e l'esecutato e correttamente restano a carico di ciascuna, non ravvisandosi una soccombenza sostanziale e automatica del debitore per i motivi sopra esposti.
Nel caso di specie, tuttavia, si tratta di decidere sui compensi del creditore dello stesso procedente, con credito assistito da ipoteca iscritta sulla intera piena proprietà, e nei confronti del quale l'esecutata è solo terza datrice di ipoteca e non debitrice;
il creditore NT iscritto è stato chiamato in giudizio ex art. 1113 c.c. dallo stesso creditore, il credito ipotecario, ancora esistente al momento della costituzione in giudizio della è stato CP_3
successivamente soddisfatto;
ne consegue che il creditore ha diritto al rimborso delle spese legali effettivamente sostenute per la costituzione e fino alla precisazione del credito
(limitate quindi alle sole fasi di studio, introduttiva in assenza di attività istruttoria), liquidate quindi in complessivi euro 2.090,00 oltre iva e cap, per un totale di euro 3.049,56.
Si ritiene che detto importo debba essere posto a carico della somma di euro 126.855,37, quale attivo liquidabile al netto delle spese comuni della divisione, e che debba gravare definitivamente al 50% (euro 1.524,78) a carico di quale debitore, e al Parte_1
50% (euro 1.524,78) su , quale terza datrice di ipoteca, e quindi, sulla NTroparte_1
quota di spettanza della procedura esecutiva.
Ne consegue che il progetto di divisione deve essere corretto nel senso di attribuire a
, quale comproprietario e creditore procedente, la somma di euro Parte_1
64.482,91 (per spese sostenute nell'interesse della procedura comprensive della restituzione del fondo spese e per riparto dell'attivo) e alla procedura la somma di euro 61.902,91, con conseguente esecuzione dello stesso a carico del delegato per i pagamenti e termine di pagina 6 di 7 legge al creditore per la riassunzione del processo esecutivo ove procedere al riparto della somma di spettanza della procedura.
In ragione dell'esito del giudizio, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, previa revoca della dichiarazione di contumacia di così NTroparte_2
dispone:
1.modifica il progetto di divisione come indicato in parte motiva, lo dichiara esecutivo e autorizza il delegato ad eseguire i pagamenti;
2.compensa le spese.
Si comunichi.
Lucca, 17 gennaio 2025
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
pagina 7 di 7