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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5263 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Sanfratello Presidente rel. dott. Elena Sollazzo Giudice dott. Biancamaria Biondo Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5263 2021 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv. NEGRI Parte_1 C.F._1
ALBERTO e VINCENZI ANNALISA;
RICORRENTE
CONTRO
) rappresentata e difesa dagli avv. VANACORE CP_1 C.F._2
SERENA e GASPARINI SABRINA ALESSIA);
RESISTENTE
Cui risulta riunito il proc. n. 836/2002 V.G.
con l'intervento di
avv. Paola Dal Prà, curatore speciale del minore e Persona_1
di pubblico ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
disporre l'affidamento del minore alla responsabilità di entrambi i genitori con Persona_1
residenza dello stesso presso il padre- come già stabilito dal Tribunale;
mantenersi il collocamento paritario nei termini sopra indicati;
Ci si rimette alla decisione del Tribunale circa l'opportunità di mantenere il monitoraggio sul minore dei servizi sociali;
Per CP_1
1. Disporre l'affidamento del minore alla responsabilità di entrambi i genitori con Persona_1
residenza dello stesso presso la madre;
2. Disporre il collocamento paritario del minore secondo le indicazioni fornite dai Persona_1
Servizi sociali e nello specifico: trascorrerà alternativamente l'intera settimana con uno o Per_1 con l'altro genitore ad eccezione di un giorno a settimana (il giovedì per la madre ed il mercoledì per il padre) in cui trascorrerà la notte presso l'altro genitore con accompagnamento a scuola il giorno seguente;
3- durante il periodo scolastico nella settimana di competenza della madre, viene Per_1
accompagnato a scuola alle ore 7.30 usufruendo del servizio di anticipo, e al bisogno viene affidato alle cure di una baby sitter conosciuta da entrambi i genitori;
due settimane anche consecutive nelle vacanze estive scolastiche, tra giugno e settembre, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, in considerazione del calendario scolastico del figlio e delle rispettive esigenze lavorative;
- durante le vacanze scolastiche invernali verrà rispettato l'orario di visita ordinario con la precisazione che trascorrerà il giorno di Natale e Capodanno con l'uno o con Per_1
l'altro genitore ad anni alterni;
- 3 giorni nelle vacanze di Pasqua comprendenti ad anni alterni
Pasqua e Lunedì in Albis;
il giorno di Ognissanti, Immacolata, Carnevale, 25 Aprile, 1° maggio, 2
Giugno, Santo Patrono, elezioni politiche, etc. in modo alternato con la madre e con il padre;
- il figlio trascorrerà i giorni del compleanno con entrambi i genitori, compatibilmente con i loro impegni reciproci;
- il figlio starà con il padre il giorno del compleanno del padre e la festa del papà, mentre starà con la madre il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma;
- il padre potrà comunicare telefonicamente con il minore quotidianamente e il minore potrà comunicare con la madre quotidianamente nei giorni in cui si troverà presso il padre;
- ciascun genitore deve informare l'altro in caso di pernottamento del figlio in luogo diverso da quello abituale per ragioni di vacanze, brevi soggiorni oppure ospitalità.
4 Disporre il mantenimento diretto del figlio e spese straordinarie divise al 50%; Per_1
5. Revocare l'assegno di euro 300,00 per il mantenimento del figlio minore, posto a carico della madre con provvedimento provvisorio;
6. Demandare al Servizio Sociale competente un monitoraggio, con cadenza almeno trimestrale, per il periodo di 12 mesi;
7. Spese di lite compensate tra le parti e spese di CT secondo quanto già disposto dal Giudice al
50%.
Per il curatore speciale del minore Persona_1
1) Disporsi che il minore sia affidato al Servizio Sociale competente per territorio – Persona_1
Azienda ULSS 7 Pedemontana, Distretto 1, Consultorio familiare di Asiago - che assumerà, in caso di insanabile contrasto tra i genitori, le decisioni di maggiore importanza per il minore relative alla scuola e alla salute e demandando allo stesso il compito di sostegno alla genitorialità e di monitoraggio sull'andamento degli incontri e delle evoluzioni che sarà necessario applicare in funzione dell'età del bambino;
2) Disporsi il collocamento paritario del minore secondo le indicazioni fornite dai Persona_1
Servizi sociali e nello specifico: trascorrerà alternativamente l'intera settimana (tale Per_1 intendendosi dal lunedì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina della settimana seguente con l'accompagnamento del figlio a scuola da parte del genitore con cui il minore ha trascorso la settimana precedente) con uno o con l'altro genitore ad eccezione di un giorno a settimana (il giovedì per la madre ed il mercoledì per il padre) in cui trascorrerà la notte presso l'altro genitore con accompagnamento a scuola il giorno seguente. Durante il periodo scolastico nella settimana di competenza della madre, verrà accompagnato a scuola alle ore 7.30 usufruendo del servizio Per_1
di anticipo. I genitori avranno facoltà, durante la settimana in cui il minore è collocato presso di loro, di avvalersi dell'aiuto nell'accudimento del minore di parenti di fiducia ovvero di baby sitter.
Ferma la possibilità per il genitore non collocatario di eseguire una telefonata o videochiamata giornaliera al figlio. Per quanto riguarda le vacanze, secondo quanto disposto dalla CT e quindi:
Periodo di Natale – ternando negli anni dall'inizio delle vacanze natalizie sino al 30.12 alle ore
21.00 con un genitore. Sarà il genitore che ha con sé il figlio ad accompagnarlo dall'altro, dalle ore
19.00 del 30.12 sino al rientro a scuola con l'altro genitore Periodo di Pasqua – alternando negli anni dal giovedì alla ore 21.00 sino al giorno di Pasqua con un genitore – quello che non ha fatto la settimana di Natale – dalla sera di Pasqua al rientro a scuola con l' altro Estate nel periodo compreso fra la fine della scuola e i primi giorni di settembre, per due settimane con la madre e due con il padre nel mese di Luglio e Agosto , anche non consecutive. Ciascun genitore darà comunicazione all'altro del proprio periodo di ferie entro il 31 maggio tramite raccomandata A.R.
In caso di coincidenza del periodo prescelto, la precedenza di scelta per ciascun genitore sarà ad anni alterni a partire dalla madre. Le visite settimanali all'altro genitore saranno sospese. Ciascun genitore dovrà informare l'altro di dove intende condurre il figlio in ferie, fornendo l'indirizzo esatto almeno una settimana prima della data della partenza. I fine settimana riprenderanno seguendo la cadenza lasciata con il weekend precedente l'inizio di tal e periodo. Nel restante periodo di vacanza scolastica, seguirà il calendario di collocamento ordinario. vacanze di carnevale, se previste dal calendario scolastico, saranno godute ad anni alterni da chi non avrà il figlio il giorno di Pasqua
3) Stante il collocamento paritario i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio quando lo stesso si trova presso di loro. Spese straordinarie nella misura di una metà ciascuno, secondo la disciplina prevista dal protocollo in uso presso il tribunale, con la precisazione che gli eventuali esborsi per la mensa e per l'acquisto dei capi di abbigliamento e calzature di inizio stagione saranno sostenuti dai genitori in ragione di una metà ciascuno.
4) Respingersi ogni diversa contraria domanda.
5) Si rimette in merito alla disciplina delle spese e competenze legali, chiedendo che il compenso dello scrivente Curatore – Difensore venga posto a carico dello Stato essendo la parte assistita ammessa al patrocinio a spese dello stato.
Per il pubblico ministero: conclude come da CT depositata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
premesso di avere trattenuto, fino ad aprile 2021, una relazione con Parte_1 CP_1
dalla quale, in data 18.8.2019 era nato il figlio , ha allegato che la coppia aveva convissuto in Per_1
LU NC (VI), in un'abitazione del ricorrente, dalla quale tuttavia la resistente si era allontanata assieme al minore, per trasferirsi in Asiago (VI), presso i propri genitori;
il ricorrente, precisato che la frequentazione del minore con i genitori era pressoché paritaria, ha dedotto l'insorgenza di in contrasto relativo alla scelta dell'asilo nido ove iscrivere il minore ed ha pertanto agito ex art. 336 c.p. e 737 c.p.c. al fine di dirimere detto contrasto;
con separato ricorso la madre ha agito ai sensi degli artt. 316, comma 4, 337 bis e segg c.c. e 706
c.p.c. al fine di ottenere la complessiva disciplina del regime di affido e mantenimento del minore;
il procedimento è stato istruito a mezzo dell'espletamento di una CT, a seguito della quale sono stati interessati i servizi sociali i quali hanno monitorato la situazione del nucleo familiare, redigendo tre relazioni;
atteso il conflitto tra i genitori, è stato nominato un curatore speciale che ha rassegnato le proprie conclusioni, come in epigrafe;
Osserva: come emerge dalla relazione peritale redatta dalla CT , depositata il 27.2.2023, le Persona_2
parti dell'odierno giudizio sono connotate da un'intensa conflittualità, causa di contrasti con riferimento a qualsivoglia questione che interessi la crescita del minore;
la coppia genitoriale è fragile e manca qualsivoglia alleanza nell'interesse del figlio, così come l'interazione tra le parti appare minata dalla reciproca sfiducia;
la consulente, che pure ha articolato in modo assai dettagliato una proposta di calendario di permanenza del bambino con entrambi i genitori, ha ritenuto consono all'interesse del minore che il medesimo viva ad Asiago, dove abitano il padre e tutti i nonni e che, gradualmente, la permanenza presso i genitori divenga paritaria;
in tale prospettiva i servizi sociali di Asiago hanno intrapreso un lungo percorso di monitoraggio, depositando da ultimo una relazione, in data 10.10.2024, nella quale si dà contezza del fatto che la madre, che inizialmente, aveva preso casa in Comune di Cogollo del Cengio, si è poi trasferita in
Mortisa di Lugo, luogo che le consente di portare il figlio a scuola, fruendo del servizio di “anticipo” dalle ore 7,30; anche l'abitazione è stata considerata consona alle esigenze del bambino e, in concreto, da agosto, si è cominciato a sperimentare l'affido paritario, caldeggiato anche dalla CT. Nel frattempo il padre ha reso casa a LU, sempre sull'altopiano di Asiago.
Va sottolineato che, prima in sede peritale, poi ad opera dei servizi, è stato dettagliato, come detto, un articolato calendario dei tempi di permanenza del figlio presso i genitori, sul quale le parti sostanzialmente concordano e che pertanto può essere recepito dal Collegio. Tuttavia, a distanza di due anni dal deposito della CT, il conflitto tra i genitori non è né risolto, né affievolito, perché i servizi riferiscono di essere costretti ad intervenire con frequenza su plurime questioni, quali la scelta della scuola, dell'orario di ingresso, la fruizione dello scuolabus, l'impiego di una baby sitter, il pediatra, per porre rimedio all'incapacità delle parti di addivenire a soluzioni concordate (cf. relazioni depositate in data 4.12.2023, 13.5.2024, 10.10.2024). In tale contesto non può essere accolta la domanda, formulata da entrambe le parti, di disporre l'affido condiviso, perché tale regime, che costituisce la modalità ordinaria di esercizio della responsabilità genitoriale, presuppone una capacità di dialogo, finalizzata a riconoscere i bisogni della prole e soprattutto ad anteporli alle proprie rivendicazioni nei riguardi dell'altro genitore, che questa coppia genitoriale, all'evidenza, non possiede, prova ne sia che ogni scelta, anche di natura ordinaria, che riguarda il figlio, è occasione di conflitto e richiede l'intervento dei servizi, volto a tutelare il minore e a preservarne la serenità.
Anche la disciplina dei tempi di permanenza presso i genitori, estremamente analitica e dettagliata, predisposta dalla CT e dai servizi, è un indicatore inequivoco dell'incapacità dei genitori di accordarsi autonomamente, trovando di volta in volta la soluzione che meglio si attaglia alle esigenze concrete. In definitiva, con ciò recependo anche le conclusioni del curatore speciale del minore, si impone l'affido ai servizi, che dovranno esercitare una vigilanza costante sul rapporto del minore con entrambi i genitori, se necessario anche riferendo al giudice tutelare, qualora la condotta dei genitori dovesse pregiudicare il sereno sviluppo di . Per_1
Vanno confermate, per le ragioni sopra dette, le modalità di permanenza presso ciascun genitore sulle quali le parti concordano.
Alla permanenza paritetica consegue il fatto che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio, fermo il concorso paritario alle spese straordinarie, a far data dalla presente decisione.
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.
Alla liquidazione del compenso del curatore speciale si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in epigrafe, così provvede:
1) Affida e il minore al Servizio Sociale competente per territorio – Azienda ULSS 7 Persona_1
Pedemontana, Distretto 1, Consultorio familiare di Asiago - che assumerà, in caso di contrasto tra i genitori, le decisioni di maggiore importanza per il minore relative alla scuola e alla salute e demandando allo stesso il compito di sostegno alla genitorialità e di monitoraggio sull'andamento degli incontri e delle evoluzioni che sarà necessario applicare in funzione dell'età del bambino, eventualmente riferendo al giudice tutelare;
2) Dispone il collocamento paritario del minore secondo le seguenti modalità: Persona_1 Per_1 trascorrerà alternativamente l'intera settimana (tale intendendosi dal lunedì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina della settimana seguente con l'accompagnamento del figlio a scuola da parte del genitore con cui il minore ha trascorso la settimana precedente) con uno o con l'altro genitore ad eccezione di un giorno a settimana (il giovedì per la madre ed il mercoledì per il padre) in cui trascorrerà la notte presso l'altro genitore con accompagnamento a scuola il giorno seguente. Durante il periodo scolastico nella settimana di competenza della madre, verrà accompagnato a scuola Per_1
alle ore 7.30 usufruendo del servizio di anticipo. I genitori avranno facoltà, durante la settimana in cui il minore è collocato presso di loro, di avvalersi dell'aiuto nell'accudimento del minore di parenti di fiducia ovvero di baby sitter. Ferma la possibilità per il genitore non collocatario di svolgere una telefonata o videochiamata giornaliera al figlio. Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà con ciascun genitore un tempo paritario, turnando negli anni dall'inizio delle vacanze natalizie sino al
30.12 alle ore 21.00 con un genitore. Sarà il genitore che ha con sé il figlio ad accompagnarlo dall'altro, dalle ore 19.00 del 30.12 sino al rientro a scuola con l'altro genitore e nel periodo di Pasqua
– alternando negli anni dal giovedì alla ore 21.00 sino al giorno di Pasqua con un genitore – quello che non ha fatto la settimana di Natale – dalla sera di Pasqua al rientro a scuola con l' altro Estate nel periodo compreso fra la fine della scuola e i primi giorni di settembre, per due settimane con la madre e due con il padre nel mese di Luglio e Agosto , anche non consecutive. Ciascun genitore darà comunicazione all'altro del proprio periodo di ferie entro il 31 maggio tramite raccomandata A.R. In caso di coincidenza del periodo prescelto, la precedenza di scelta per ciascun genitore sarà ad anni alterni a partire dalla madre. Le visite settimanali all'altro genitore saranno sospese. Ciascun genitore dovrà informare l'altro di dove intende condurre il figlio in ferie, fornendo l'indirizzo esatto almeno una settimana prima della data della partenza. I fine settimana riprenderanno seguendo la cadenza lasciata con il weekend precedente l'inizio di tal e periodo. Nel restante periodo di vacanza scolastica, seguirà il calendario di collocamento ordinario. Le vacanze di carnevale, se previste dal calendario scolastico, saranno godute ad anni alterni da chi non avrà il figlio il giorno di Pasqua.
3) I genitori provvederanno, a far data dalla presente decisione, al mantenimento diretto del figlio quando lo stesso si trova presso di loro e sosterranno le spese straordinarie nella misura di una metà ciascuno, secondo la disciplina prevista dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, con la precisazione che gli eventuali esborsi per la mensa e per l'acquisto dei capi di abbigliamento e calzature di inizio stagione saranno sostenuti dai genitori in ragione di una metà ciascuno.
4) Compensa le spese processuali e pone le spese di CT a carico di ciascun genitore per metà.
5)- Provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del curatore speciale.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del 18.2.2025
IL PRESIDENTE estensore
Dott. Giovanna Sanfratello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanna Sanfratello Presidente rel. dott. Elena Sollazzo Giudice dott. Biancamaria Biondo Giudice ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5263 2021 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv. NEGRI Parte_1 C.F._1
ALBERTO e VINCENZI ANNALISA;
RICORRENTE
CONTRO
) rappresentata e difesa dagli avv. VANACORE CP_1 C.F._2
SERENA e GASPARINI SABRINA ALESSIA);
RESISTENTE
Cui risulta riunito il proc. n. 836/2002 V.G.
con l'intervento di
avv. Paola Dal Prà, curatore speciale del minore e Persona_1
di pubblico ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
disporre l'affidamento del minore alla responsabilità di entrambi i genitori con Persona_1
residenza dello stesso presso il padre- come già stabilito dal Tribunale;
mantenersi il collocamento paritario nei termini sopra indicati;
Ci si rimette alla decisione del Tribunale circa l'opportunità di mantenere il monitoraggio sul minore dei servizi sociali;
Per CP_1
1. Disporre l'affidamento del minore alla responsabilità di entrambi i genitori con Persona_1
residenza dello stesso presso la madre;
2. Disporre il collocamento paritario del minore secondo le indicazioni fornite dai Persona_1
Servizi sociali e nello specifico: trascorrerà alternativamente l'intera settimana con uno o Per_1 con l'altro genitore ad eccezione di un giorno a settimana (il giovedì per la madre ed il mercoledì per il padre) in cui trascorrerà la notte presso l'altro genitore con accompagnamento a scuola il giorno seguente;
3- durante il periodo scolastico nella settimana di competenza della madre, viene Per_1
accompagnato a scuola alle ore 7.30 usufruendo del servizio di anticipo, e al bisogno viene affidato alle cure di una baby sitter conosciuta da entrambi i genitori;
due settimane anche consecutive nelle vacanze estive scolastiche, tra giugno e settembre, in periodi da concordarsi tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno, in considerazione del calendario scolastico del figlio e delle rispettive esigenze lavorative;
- durante le vacanze scolastiche invernali verrà rispettato l'orario di visita ordinario con la precisazione che trascorrerà il giorno di Natale e Capodanno con l'uno o con Per_1
l'altro genitore ad anni alterni;
- 3 giorni nelle vacanze di Pasqua comprendenti ad anni alterni
Pasqua e Lunedì in Albis;
il giorno di Ognissanti, Immacolata, Carnevale, 25 Aprile, 1° maggio, 2
Giugno, Santo Patrono, elezioni politiche, etc. in modo alternato con la madre e con il padre;
- il figlio trascorrerà i giorni del compleanno con entrambi i genitori, compatibilmente con i loro impegni reciproci;
- il figlio starà con il padre il giorno del compleanno del padre e la festa del papà, mentre starà con la madre il giorno del compleanno della madre e la festa della mamma;
- il padre potrà comunicare telefonicamente con il minore quotidianamente e il minore potrà comunicare con la madre quotidianamente nei giorni in cui si troverà presso il padre;
- ciascun genitore deve informare l'altro in caso di pernottamento del figlio in luogo diverso da quello abituale per ragioni di vacanze, brevi soggiorni oppure ospitalità.
4 Disporre il mantenimento diretto del figlio e spese straordinarie divise al 50%; Per_1
5. Revocare l'assegno di euro 300,00 per il mantenimento del figlio minore, posto a carico della madre con provvedimento provvisorio;
6. Demandare al Servizio Sociale competente un monitoraggio, con cadenza almeno trimestrale, per il periodo di 12 mesi;
7. Spese di lite compensate tra le parti e spese di CT secondo quanto già disposto dal Giudice al
50%.
Per il curatore speciale del minore Persona_1
1) Disporsi che il minore sia affidato al Servizio Sociale competente per territorio – Persona_1
Azienda ULSS 7 Pedemontana, Distretto 1, Consultorio familiare di Asiago - che assumerà, in caso di insanabile contrasto tra i genitori, le decisioni di maggiore importanza per il minore relative alla scuola e alla salute e demandando allo stesso il compito di sostegno alla genitorialità e di monitoraggio sull'andamento degli incontri e delle evoluzioni che sarà necessario applicare in funzione dell'età del bambino;
2) Disporsi il collocamento paritario del minore secondo le indicazioni fornite dai Persona_1
Servizi sociali e nello specifico: trascorrerà alternativamente l'intera settimana (tale Per_1 intendendosi dal lunedì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina della settimana seguente con l'accompagnamento del figlio a scuola da parte del genitore con cui il minore ha trascorso la settimana precedente) con uno o con l'altro genitore ad eccezione di un giorno a settimana (il giovedì per la madre ed il mercoledì per il padre) in cui trascorrerà la notte presso l'altro genitore con accompagnamento a scuola il giorno seguente. Durante il periodo scolastico nella settimana di competenza della madre, verrà accompagnato a scuola alle ore 7.30 usufruendo del servizio Per_1
di anticipo. I genitori avranno facoltà, durante la settimana in cui il minore è collocato presso di loro, di avvalersi dell'aiuto nell'accudimento del minore di parenti di fiducia ovvero di baby sitter.
Ferma la possibilità per il genitore non collocatario di eseguire una telefonata o videochiamata giornaliera al figlio. Per quanto riguarda le vacanze, secondo quanto disposto dalla CT e quindi:
Periodo di Natale – ternando negli anni dall'inizio delle vacanze natalizie sino al 30.12 alle ore
21.00 con un genitore. Sarà il genitore che ha con sé il figlio ad accompagnarlo dall'altro, dalle ore
19.00 del 30.12 sino al rientro a scuola con l'altro genitore Periodo di Pasqua – alternando negli anni dal giovedì alla ore 21.00 sino al giorno di Pasqua con un genitore – quello che non ha fatto la settimana di Natale – dalla sera di Pasqua al rientro a scuola con l' altro Estate nel periodo compreso fra la fine della scuola e i primi giorni di settembre, per due settimane con la madre e due con il padre nel mese di Luglio e Agosto , anche non consecutive. Ciascun genitore darà comunicazione all'altro del proprio periodo di ferie entro il 31 maggio tramite raccomandata A.R.
In caso di coincidenza del periodo prescelto, la precedenza di scelta per ciascun genitore sarà ad anni alterni a partire dalla madre. Le visite settimanali all'altro genitore saranno sospese. Ciascun genitore dovrà informare l'altro di dove intende condurre il figlio in ferie, fornendo l'indirizzo esatto almeno una settimana prima della data della partenza. I fine settimana riprenderanno seguendo la cadenza lasciata con il weekend precedente l'inizio di tal e periodo. Nel restante periodo di vacanza scolastica, seguirà il calendario di collocamento ordinario. vacanze di carnevale, se previste dal calendario scolastico, saranno godute ad anni alterni da chi non avrà il figlio il giorno di Pasqua
3) Stante il collocamento paritario i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio quando lo stesso si trova presso di loro. Spese straordinarie nella misura di una metà ciascuno, secondo la disciplina prevista dal protocollo in uso presso il tribunale, con la precisazione che gli eventuali esborsi per la mensa e per l'acquisto dei capi di abbigliamento e calzature di inizio stagione saranno sostenuti dai genitori in ragione di una metà ciascuno.
4) Respingersi ogni diversa contraria domanda.
5) Si rimette in merito alla disciplina delle spese e competenze legali, chiedendo che il compenso dello scrivente Curatore – Difensore venga posto a carico dello Stato essendo la parte assistita ammessa al patrocinio a spese dello stato.
Per il pubblico ministero: conclude come da CT depositata
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
premesso di avere trattenuto, fino ad aprile 2021, una relazione con Parte_1 CP_1
dalla quale, in data 18.8.2019 era nato il figlio , ha allegato che la coppia aveva convissuto in Per_1
LU NC (VI), in un'abitazione del ricorrente, dalla quale tuttavia la resistente si era allontanata assieme al minore, per trasferirsi in Asiago (VI), presso i propri genitori;
il ricorrente, precisato che la frequentazione del minore con i genitori era pressoché paritaria, ha dedotto l'insorgenza di in contrasto relativo alla scelta dell'asilo nido ove iscrivere il minore ed ha pertanto agito ex art. 336 c.p. e 737 c.p.c. al fine di dirimere detto contrasto;
con separato ricorso la madre ha agito ai sensi degli artt. 316, comma 4, 337 bis e segg c.c. e 706
c.p.c. al fine di ottenere la complessiva disciplina del regime di affido e mantenimento del minore;
il procedimento è stato istruito a mezzo dell'espletamento di una CT, a seguito della quale sono stati interessati i servizi sociali i quali hanno monitorato la situazione del nucleo familiare, redigendo tre relazioni;
atteso il conflitto tra i genitori, è stato nominato un curatore speciale che ha rassegnato le proprie conclusioni, come in epigrafe;
Osserva: come emerge dalla relazione peritale redatta dalla CT , depositata il 27.2.2023, le Persona_2
parti dell'odierno giudizio sono connotate da un'intensa conflittualità, causa di contrasti con riferimento a qualsivoglia questione che interessi la crescita del minore;
la coppia genitoriale è fragile e manca qualsivoglia alleanza nell'interesse del figlio, così come l'interazione tra le parti appare minata dalla reciproca sfiducia;
la consulente, che pure ha articolato in modo assai dettagliato una proposta di calendario di permanenza del bambino con entrambi i genitori, ha ritenuto consono all'interesse del minore che il medesimo viva ad Asiago, dove abitano il padre e tutti i nonni e che, gradualmente, la permanenza presso i genitori divenga paritaria;
in tale prospettiva i servizi sociali di Asiago hanno intrapreso un lungo percorso di monitoraggio, depositando da ultimo una relazione, in data 10.10.2024, nella quale si dà contezza del fatto che la madre, che inizialmente, aveva preso casa in Comune di Cogollo del Cengio, si è poi trasferita in
Mortisa di Lugo, luogo che le consente di portare il figlio a scuola, fruendo del servizio di “anticipo” dalle ore 7,30; anche l'abitazione è stata considerata consona alle esigenze del bambino e, in concreto, da agosto, si è cominciato a sperimentare l'affido paritario, caldeggiato anche dalla CT. Nel frattempo il padre ha reso casa a LU, sempre sull'altopiano di Asiago.
Va sottolineato che, prima in sede peritale, poi ad opera dei servizi, è stato dettagliato, come detto, un articolato calendario dei tempi di permanenza del figlio presso i genitori, sul quale le parti sostanzialmente concordano e che pertanto può essere recepito dal Collegio. Tuttavia, a distanza di due anni dal deposito della CT, il conflitto tra i genitori non è né risolto, né affievolito, perché i servizi riferiscono di essere costretti ad intervenire con frequenza su plurime questioni, quali la scelta della scuola, dell'orario di ingresso, la fruizione dello scuolabus, l'impiego di una baby sitter, il pediatra, per porre rimedio all'incapacità delle parti di addivenire a soluzioni concordate (cf. relazioni depositate in data 4.12.2023, 13.5.2024, 10.10.2024). In tale contesto non può essere accolta la domanda, formulata da entrambe le parti, di disporre l'affido condiviso, perché tale regime, che costituisce la modalità ordinaria di esercizio della responsabilità genitoriale, presuppone una capacità di dialogo, finalizzata a riconoscere i bisogni della prole e soprattutto ad anteporli alle proprie rivendicazioni nei riguardi dell'altro genitore, che questa coppia genitoriale, all'evidenza, non possiede, prova ne sia che ogni scelta, anche di natura ordinaria, che riguarda il figlio, è occasione di conflitto e richiede l'intervento dei servizi, volto a tutelare il minore e a preservarne la serenità.
Anche la disciplina dei tempi di permanenza presso i genitori, estremamente analitica e dettagliata, predisposta dalla CT e dai servizi, è un indicatore inequivoco dell'incapacità dei genitori di accordarsi autonomamente, trovando di volta in volta la soluzione che meglio si attaglia alle esigenze concrete. In definitiva, con ciò recependo anche le conclusioni del curatore speciale del minore, si impone l'affido ai servizi, che dovranno esercitare una vigilanza costante sul rapporto del minore con entrambi i genitori, se necessario anche riferendo al giudice tutelare, qualora la condotta dei genitori dovesse pregiudicare il sereno sviluppo di . Per_1
Vanno confermate, per le ragioni sopra dette, le modalità di permanenza presso ciascun genitore sulle quali le parti concordano.
Alla permanenza paritetica consegue il fatto che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio, fermo il concorso paritario alle spese straordinarie, a far data dalla presente decisione.
L'esito della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.
Alla liquidazione del compenso del curatore speciale si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento di cui in epigrafe, così provvede:
1) Affida e il minore al Servizio Sociale competente per territorio – Azienda ULSS 7 Persona_1
Pedemontana, Distretto 1, Consultorio familiare di Asiago - che assumerà, in caso di contrasto tra i genitori, le decisioni di maggiore importanza per il minore relative alla scuola e alla salute e demandando allo stesso il compito di sostegno alla genitorialità e di monitoraggio sull'andamento degli incontri e delle evoluzioni che sarà necessario applicare in funzione dell'età del bambino, eventualmente riferendo al giudice tutelare;
2) Dispone il collocamento paritario del minore secondo le seguenti modalità: Persona_1 Per_1 trascorrerà alternativamente l'intera settimana (tale intendendosi dal lunedì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina della settimana seguente con l'accompagnamento del figlio a scuola da parte del genitore con cui il minore ha trascorso la settimana precedente) con uno o con l'altro genitore ad eccezione di un giorno a settimana (il giovedì per la madre ed il mercoledì per il padre) in cui trascorrerà la notte presso l'altro genitore con accompagnamento a scuola il giorno seguente. Durante il periodo scolastico nella settimana di competenza della madre, verrà accompagnato a scuola Per_1
alle ore 7.30 usufruendo del servizio di anticipo. I genitori avranno facoltà, durante la settimana in cui il minore è collocato presso di loro, di avvalersi dell'aiuto nell'accudimento del minore di parenti di fiducia ovvero di baby sitter. Ferma la possibilità per il genitore non collocatario di svolgere una telefonata o videochiamata giornaliera al figlio. Durante le vacanze natalizie il minore trascorrerà con ciascun genitore un tempo paritario, turnando negli anni dall'inizio delle vacanze natalizie sino al
30.12 alle ore 21.00 con un genitore. Sarà il genitore che ha con sé il figlio ad accompagnarlo dall'altro, dalle ore 19.00 del 30.12 sino al rientro a scuola con l'altro genitore e nel periodo di Pasqua
– alternando negli anni dal giovedì alla ore 21.00 sino al giorno di Pasqua con un genitore – quello che non ha fatto la settimana di Natale – dalla sera di Pasqua al rientro a scuola con l' altro Estate nel periodo compreso fra la fine della scuola e i primi giorni di settembre, per due settimane con la madre e due con il padre nel mese di Luglio e Agosto , anche non consecutive. Ciascun genitore darà comunicazione all'altro del proprio periodo di ferie entro il 31 maggio tramite raccomandata A.R. In caso di coincidenza del periodo prescelto, la precedenza di scelta per ciascun genitore sarà ad anni alterni a partire dalla madre. Le visite settimanali all'altro genitore saranno sospese. Ciascun genitore dovrà informare l'altro di dove intende condurre il figlio in ferie, fornendo l'indirizzo esatto almeno una settimana prima della data della partenza. I fine settimana riprenderanno seguendo la cadenza lasciata con il weekend precedente l'inizio di tal e periodo. Nel restante periodo di vacanza scolastica, seguirà il calendario di collocamento ordinario. Le vacanze di carnevale, se previste dal calendario scolastico, saranno godute ad anni alterni da chi non avrà il figlio il giorno di Pasqua.
3) I genitori provvederanno, a far data dalla presente decisione, al mantenimento diretto del figlio quando lo stesso si trova presso di loro e sosterranno le spese straordinarie nella misura di una metà ciascuno, secondo la disciplina prevista dal protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza, con la precisazione che gli eventuali esborsi per la mensa e per l'acquisto dei capi di abbigliamento e calzature di inizio stagione saranno sostenuti dai genitori in ragione di una metà ciascuno.
4) Compensa le spese processuali e pone le spese di CT a carico di ciascun genitore per metà.
5)- Provvede con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del curatore speciale.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del 18.2.2025
IL PRESIDENTE estensore
Dott. Giovanna Sanfratello