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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/10/2025, n. 5154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5154 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7949/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Angelo Pappalardo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7949/2019
PROMOSSA DA
, (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, (C.F. ), domiciliati come in atti;
rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. ANGELO PETTINATO giusta procura in atti.
ATTORI
CONTRO
pagina 1 di 11 , (C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), e (C.F. ), domiciliati C.F._4 Controparte_3 C.F._5
come in atti;
rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZO PETRALIA e MARIA ELENA
SCALISI giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.03.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e Parte_1
hanno lamentato la lesione dei propri diritti ereditari in relazione alla Parte_2
successione ab intestato di in rappresentazione della loro premorta madre Persona_1
, figlia del de cuius. Persona_2
è infatti deceduto in data 18/04/2016, lasciando, in tesi, quali eredi ex lege Persona_1
la moglie il figlio primogenito e gli odierni attori, nipoti nonché CP_1 Controparte_2
eredi per rappresentazione della figlia premorta.
Secondo la prospettazione di parte attrice, solo apparentemente l'asse ereditario era privo di beni,
dovendosi invece considerare l'esistenza di precedenti liberalità, nulle per difetto di forma o da considerare ai fini della collazione, disposte dal de cuius in favore dei convenuti, con conseguente rientro nell'asse relitto dei beni donati.
pagina 2 di 11 In particolare, e hanno lamentato la Parte_1 Parte_2
simulazione relativa dell'atto di vendita del 28/10/2011, a rogito del notaio , in Persona_3
quanto dissimulante una donazione diretta a favore dei convenuti (compresa , per tale Controparte_3
ragione convenuta nel presente giudizio).
Con l'atto in parola, il de cuius avrebbe infatti solo apparentemente ceduto la propria quota dei
5/12 della nuda proprietà dell'immobile, sito in Aci Castello, via Ferretti n. 10, censito in catasto al foglio 3, particella 777 sub 2 e del garage, in Aci Castello, via Ferretti n. 12, censito in catasto al foglio
3, particella 777 sub 1, con riserva del relativo usufrutto vitalizio.
Ciò perché il corrispettivo di tale operazione, a dire degli attori, sarebbe stato, prima,
integralmente pagato e, successivamente, restituito ai convenuti negli anni a seguire;
questi ultimi,
inoltre, avrebbero altresì beneficiato di ulteriori liberalità dirette per euro 40.000,00.
Infine, gli attori hanno prospettato che avrebbe prelevato dal conto Controparte_2
cointestato con il de cuius somme pari a euro 7.200,00 dopo l'apertura della successione, dovendosi,
dunque, far rientrare detto importo nell'asse ereditario.
Alla luce di ciò, e hanno, in sintesi e Parte_1 Parte_2
rinviando a quanto più ampiamente dedotto in citazione, chiesto in via principale volersi accertare la simulazione relativa dell'atto di vendita del 28/10/2011, in quanto dissimulante una donazione diretta a favore dei convenuti;
quindi, dichiarata la nullità della stessa per difetto dei requisiti formali prescritti dalla legge e ricostituito l'asse ereditario, hanno domandato volersi procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sul bene oggetto della disposizione, con collazione delle ulteriori liberalità a favore dei convenuti.
pagina 3 di 11 In subordine, in caso di ritenuta validità della prospettata donazione, gli attori hanno chiesto volersi accertare la consistenza dell'asse ereditario, previa collazione del relictum e del donatum, e procedere, all'esito, allo scioglimento della comunione ereditaria sullo stesso.
Infine, in via di estremo subordine, gli attori hanno domandato volersi accertare la lesione delle rispettive quote di riserva, con conseguente riduzione delle altre quote ereditarie e delle liberalità
compiute in vita da . Controparte_2
In ogni caso, hanno chiesto volersi condannare controparte al pagamento di spese di lite e compensi.
Radicatosi il contraddittorio, si sono tardivamente costituiti (in data 12.10.2019, con udienza di citazione per il 15.10.2019) e , i quali, senza CP_1 Controparte_2 Controparte_3
nulla osservare in merito all'apertura della successione ex lege, hanno contestato le domande attoree in fatto e diritto (con particolare riferimento alla affermata simulazione della compravendita),
chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Istruito il procedimento con consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 05/03/2025 le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Orbene, preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da e in sede di costituzione del nuovo CP_1 Controparte_2 Controparte_3
procuratore (in data 14.4.2023, ossia dopo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni).
A tal proposito, giova ricordare che i convenuti, nelle proprie comparse di costituzione e risposta e comunque entro i termini di rito, nulla avevano inizialmente eccepito circa la qualità di eredi in successione legittima degli attori, per rappresentazione della premorta madre, affermata da parte attrice;
pagina 4 di 11 solo successivamente, in corso di giudizio e ad istruttoria conclusa, hanno contestato tale qualità,
depositando tardivamente l'atto notarile di pubblicazione del testamento olografo del de cuius.
Nel caso di specie, dunque, la contestazione della qualità di eredi non può essere considerata riconducibile al profilo strettamente processuale della legittimazione ad processum, bensì costituisce una questione di merito concernente l'effettiva titolarità o meno dei rapporti giuridici dedotti in giudizio, nella qualità di eredi di . Persona_1
La sola contestazione della titolarità del diritto controverso è in sè qualificabile come mera difesa,
sempre ammissibile perché non sottoposta a termini decadenziali. A fronte di tale contestazione,
tuttavia, gli eredi della figlia del de cuius possono correttamente limitarsi ad affermare che non risulta alcun testamento e che, pertanto, si è aperta la successione legittima in loro favore, come esposto in citazione.
Diverso è invece il caso in questione, in cui la prova a fondamento della contestazione della legittimazione attiva è costituita da un testamento tardivamente prodotto, che avrebbe dovuto, invece,
trovare ingresso nel processo nel rispetto delle ordinarie preclusioni processuali e del contradditorio.
Ne discende, in definitiva, l'inammissibilità della produzione documentale relativa al citato testamento olografo, in quanto evidentemente tardiva e in assenza dei presupposti di una eventuale richiesta di rimessione in termini. Conseguentemente, non potrà tenersi conto del suddetto documento ai fini del presente giudizio, dovendosi invece considerare l'apertura di una successione legittima,
come pacificamente affermato da tutte le parti entro i termini di rito.
Nel merito, in primo luogo, deve essere rigettata la domanda principale avente ad oggetto l'accertamento della simulazione relativa del citato atto di vendita del 28/10/2011.
pagina 5 di 11 A tal proposito, preliminarmente, è necessario precisare che e Parte_1
rivestono la qualità di terzi ai fini della prova della simulazione dell'atto de Parte_2
quo.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, per un verso, non è consentita la prova della simulazione per presunzioni all'erede che agisca esclusivamente per la divisione, previa collazione, dell'asse ereditario;
per altro verso, “l'erede che agisca per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417
c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva,
non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata” (cfr. Cass. 11659/2023).
Ebbene, nel caso di specie, è vero che la domanda principale degli attori presuppone solo la qualità di eredi legittimi, allo scopo di chiedere divisione dell'asse risultante all'esito della nullità della affermata donazione. Tuttavia, la contestuale proposizione, pur in via subordinata, dell'azione di riduzione, incidendo sulla complessiva causa petendi delle domande attoree, consente di ritenere le stesse funzionali anche alla tutela della quota di riserva spettante agli attori, quali eredi legittimari del de cuius.
D'altra parte, non sarebbe razionale considerare il medesimo atto secondo diversi regimi probatori in relazione alle singole domande presentate dalla parte, con esiti potenzialmente confliggenti.
Ciò premesso, non può però comunque ritenersi compiutamente provata la simulazione relativa dell'atto di vendita del 28/10/2011, con conseguente assorbimento della eccezione di nullità.
Giova ricordare che, secondo la prospettazione attorea, il corrispettivo dell'atto, pur originariamente versato, sarebbe stato restituito ai convenuti a mezzo di molteplici prelievi, pagamenti pagina 6 di 11 e movimentazioni monetarie eseguite nel corso dei cinque anni successivi all'asserita simulazione. Tali
operazioni, risultanti dalla documentazione versata in atti, non sono state contestate dai convenuti nella loro consistenza oggettiva, quanto piuttosto nelle finalità cui esse erano preordinate.
Dunque, grava sugli attori la prova non già semplicemente della presenza dei singoli versamenti,
bensì dell'esistenza di un accordo simulatorio finalizzato ab origine all'occulto rimborso pluriennale del corrispettivo, di cui risulterebbe l'integrale corresponsione in un contesto temporale coerente con l'atto di vendita in esame.
A tal proposito, non si ravvisano elementi presuntivi sufficientemente concordanti in relazione all'esistenza di un siffatto accordo.
Infatti, sotto un primo profilo, alcuni pagamenti eseguiti, più che preordinati alla restituzione del prezzo versato, appaiono invece coerenti con spese e liberalità minori a favore del nucleo familiare e dei propri discendenti.
Inoltre, sotto un secondo profilo, la presenza di pur frequenti prelievi bancomat è suscettibile di trovare plurime plausibili giustificazioni, tenuto anche conto delle specifiche esigenze del nucleo familiare e della grave patologia di cui aveva sofferto la madre degli attori. Ciò, peraltro, anche alla luce della significativa lunghezza dell'arco temporale oggetto dell'asserito accordo, la quale rende ulteriormente più rigorosa la prova di un così elaborato accordo simulatorio, ideato in via pluriennale.
Né, per altro verso, il peculiare momento di apertura e chiusura di uno dei conti correnti da cui erano stati eseguiti i prelievi risulta da solo sufficiente a superare la discordanza emersa in relazione alle finalità degli stessi.
Non vi è, infine, nemmeno una corrispondenza numerica fra prezzo della compravendita e somma restituita, perché secondo la stessa prospettazione attorea i convenuti avrebbero ricevuto una somma in realtà complessivamente superiore. Piuttosto i versamenti diretti disposti in vita dal de cuius,
pagina 7 di 11 come si dirà meglio in seguito, possono presumersi costituire liberalità a sé stanti, slegate dall'asserito e non provato accordo simulatorio.
Alla luce di quanto detto, in difetto di compiuta prova presuntiva della simulazione, deve,
dunque, confermarsi il carattere oneroso e la conseguente validità dell'atto di compravendita del
28/10/2011.
Merita invece accoglimento la domanda di divisione ereditaria avanzata in via subordinata dagli attori, pur nei limiti dell'asse relitto effettivamente provato.
Infatti, l'affermata validità dell'atto di compravendita del 28/10/2011 non esclude la necessità di ricostruire l'asse ereditario, come emerso dagli atti del giudizio, e di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sui beni compresi nello stesso.
Per quanto concerne la individuazione e quantificazione dell'asse, in primo luogo, dalla documentazione bancaria in atti risultano prelievi per euro 7.200,00, aventi data pari o successiva il decesso del de cuius, dal conto cointestato tra questi e . Controparte_2
Sebbene dagli estratti conto risultino entrate quasi esclusivamente riconducibili alla pensione del de cuius, in assenza di evidenza documentale circa l'origine del saldo attivo anteriore al 2006 (euro
13.059,18) e trattandosi di conto cointestato, sola la metà di detto importo, pari a 3.600,00 può essere presunta di titolarità del de cuius al momento del decesso: conseguentemente, tale importo deve essere considerato parte dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione. Sussiste quindi, già
solo per tale ragione, una comunione ereditaria che può essere oggetto di domanda di divisione.
In secondo luogo, dalla documentazione in atti risultano, senza che ciò sia stato contestato dai convenuti, trasferimenti monetari diretti operati dal de cuius in favore di Controparte_2
l'accredito del buono fruttifero n. 27227739/33 di euro 50.000,00, la cui provvista è stata originariamente addebitata al conto cointestato tra il de cuius e il bonifico del 23/03/15 CP_1
pagina 8 di 11 pari ad euro 5.703,50 a carico del medesimo conto corrente;
gli assegni bancari del 12/08/08 di euro
10.000,00 e del 21/03/16 di euro 30.000,00, gravanti sul conto corrente cointestato tra il de cuius e
Controparte_2
Tali operazioni, a prescindere dalla validità dell'atto di compravendita del 28/10/2011, possono essere autonomamente qualificate come liberalità dirette a favore di considerando Controparte_2
lo stretto vincolo familiare e non essendo emersi ulteriori rapporti economici tra le parti di cui le stesse possano rappresentare un eventuale corrispettivo.
In particolare, per quanto concerne il buono fruttifero e il citato bonifico, la quota di liberalità
riferibile a può essere considerata pari alla metà degli importi totali, essendo le Persona_1
citate operazioni state addebitate sul conto cointestato tra il de cuius e il cui attivo è CP_1
stato primariamente costituito dal corrispettivo del citato atto di vendita, denaro pro quota comune ai coniugi in quanto avente ad oggetto un immobile già in comproprietà tra i coniugi.
Similmente, anche l'assegno bancario del 12/08/08 deve essere considerato liberalità per un valore pari alla metà del suo importo nominale: infatti, tenuto conto della natura cointestata del conto,
del saldo iniziale anteriore al 2006 di euro 13.059,18, di cui si è detto, e della vicinanza temporale rispetto al periodo di formazione di detto saldo, la quota di liberalità diretta riconducibile al de cuius deve presumersi pari ad euro 5.000,00.
Per contro, l'assegno bancario del 21/03/2016 deve essere considerato, per quanto concerne l'oggetto della liberalità diretta, nel suo intero importo, pur essendo stato emesso da CP_2
nel conto cointestato tra lui e il de cuius. Infatti, a decorrere dal gennaio 2006, il conto, pur
[...]
cointestato, è stato pressochè integralmente movimentato in entrata dalla pensione del de cuius: a fronte del citato saldo attivo ante 2006 risultante pari ad euro 13.059,18, il ben maggiore importo di euro
30.000,00 appare più verosimilmente riconducibile esclusivamente alle risorse economiche provenienti pagina 9 di 11 dalla predetta pensione del de cuius, tenuto anche conto dei versamenti già eseguiti e del decennale lasso temporale medio tempore trascorso.
In conclusione, alla luce di quanto detto, l'asse ereditario risulta formato da un relictum pari ad euro 3.600,00, di cui , autore dei prelievi, è debitore nei confronti della massa. Controparte_2
Le liberalità a favore di pari a complessivi euro 62.851,75 devono essere, Controparte_2
invece, portate in collazione per la porzione eccedente la quota ereditaria di . Controparte_2
All'esito di tali operazioni, considerato l'intero asse pari ad euro 65.851.75, le quote di titolarità
degli eredi legittimi devono essere considerate pari ad euro 21.950,58 per ciascuno, ossia nella titolarità
del coniuge per un terzo (1/3), del figlio per un terzo (1/3, pari a CP_1 Controparte_2
metà della quota di 2/3 destinata ai figli) e della figlia per il restante terzo (1/3, pari Persona_2
a metà della quota di 2/3 destinata ai figli).
La quota di , premorta al de cuius, deve essere infine ulteriormente attribuita Persona_2
agli attori per un importo pari ad euro 10.975,29 ciascuno, considerando la loro qualità di eredi del de
cuius in rappresentazione della premorta madre.
Non vi è prova di ulteriori beni, mobili e immobili, oggetto di divisione.
Ne consegue la condanna di debitore della massa a cagione del prelievo del Controparte_2
relictum e beneficiario delle citate liberalità, al versamento a favore degli attori dell'importo di euro
10.975,29 ciascuno e a favore di di euro 21.950,58. CP_1
Dall'accoglimento della domanda di divisione dell'asse ereditario discende l'assorbimento della domanda di riduzione, proposta dagli attori in estremo subordine.
Alla luce della soccombenza reciproca le spese processuali devono essere compensate e le spese di c.t.u., già liquidate in atti, vanno poste a carico di tutte le parti, in solido.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta le domande di accertamento della simulazione relativa e della nullità dell'atto di vendita del 28/10/2011;
2) in accoglimento della domanda subordinata, dispone lo scioglimento della comunione sussistente inter partes sui beni relitti da e, per l'effetto, condanna Persona_1 CP_2
al pagamento di euro 10.975,29 a favore di , di euro 10.975,29
[...] Parte_1
a favore di e di euro 21.950,58 a favore di Parte_2 CP_1
3) compensa integralmente le spese processuali fra le parti;
4) pone le spese di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sez. Civ. del Tribunale di Catania, il
11.9.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Angelo Pappalardo dott.ssa Grazia Longo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Grazia Longo Presidente
dott. Gaetano Cataldo Giudice
dott. Angelo Pappalardo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7949/2019
PROMOSSA DA
, (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
, (C.F. ), domiciliati come in atti;
rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'avv. ANGELO PETTINATO giusta procura in atti.
ATTORI
CONTRO
pagina 1 di 11 , (C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
), e (C.F. ), domiciliati C.F._4 Controparte_3 C.F._5
come in atti;
rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZO PETRALIA e MARIA ELENA
SCALISI giusta procura in atti.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 05.03.2025 le parti hanno concluso come in verbale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, e Parte_1
hanno lamentato la lesione dei propri diritti ereditari in relazione alla Parte_2
successione ab intestato di in rappresentazione della loro premorta madre Persona_1
, figlia del de cuius. Persona_2
è infatti deceduto in data 18/04/2016, lasciando, in tesi, quali eredi ex lege Persona_1
la moglie il figlio primogenito e gli odierni attori, nipoti nonché CP_1 Controparte_2
eredi per rappresentazione della figlia premorta.
Secondo la prospettazione di parte attrice, solo apparentemente l'asse ereditario era privo di beni,
dovendosi invece considerare l'esistenza di precedenti liberalità, nulle per difetto di forma o da considerare ai fini della collazione, disposte dal de cuius in favore dei convenuti, con conseguente rientro nell'asse relitto dei beni donati.
pagina 2 di 11 In particolare, e hanno lamentato la Parte_1 Parte_2
simulazione relativa dell'atto di vendita del 28/10/2011, a rogito del notaio , in Persona_3
quanto dissimulante una donazione diretta a favore dei convenuti (compresa , per tale Controparte_3
ragione convenuta nel presente giudizio).
Con l'atto in parola, il de cuius avrebbe infatti solo apparentemente ceduto la propria quota dei
5/12 della nuda proprietà dell'immobile, sito in Aci Castello, via Ferretti n. 10, censito in catasto al foglio 3, particella 777 sub 2 e del garage, in Aci Castello, via Ferretti n. 12, censito in catasto al foglio
3, particella 777 sub 1, con riserva del relativo usufrutto vitalizio.
Ciò perché il corrispettivo di tale operazione, a dire degli attori, sarebbe stato, prima,
integralmente pagato e, successivamente, restituito ai convenuti negli anni a seguire;
questi ultimi,
inoltre, avrebbero altresì beneficiato di ulteriori liberalità dirette per euro 40.000,00.
Infine, gli attori hanno prospettato che avrebbe prelevato dal conto Controparte_2
cointestato con il de cuius somme pari a euro 7.200,00 dopo l'apertura della successione, dovendosi,
dunque, far rientrare detto importo nell'asse ereditario.
Alla luce di ciò, e hanno, in sintesi e Parte_1 Parte_2
rinviando a quanto più ampiamente dedotto in citazione, chiesto in via principale volersi accertare la simulazione relativa dell'atto di vendita del 28/10/2011, in quanto dissimulante una donazione diretta a favore dei convenuti;
quindi, dichiarata la nullità della stessa per difetto dei requisiti formali prescritti dalla legge e ricostituito l'asse ereditario, hanno domandato volersi procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sul bene oggetto della disposizione, con collazione delle ulteriori liberalità a favore dei convenuti.
pagina 3 di 11 In subordine, in caso di ritenuta validità della prospettata donazione, gli attori hanno chiesto volersi accertare la consistenza dell'asse ereditario, previa collazione del relictum e del donatum, e procedere, all'esito, allo scioglimento della comunione ereditaria sullo stesso.
Infine, in via di estremo subordine, gli attori hanno domandato volersi accertare la lesione delle rispettive quote di riserva, con conseguente riduzione delle altre quote ereditarie e delle liberalità
compiute in vita da . Controparte_2
In ogni caso, hanno chiesto volersi condannare controparte al pagamento di spese di lite e compensi.
Radicatosi il contraddittorio, si sono tardivamente costituiti (in data 12.10.2019, con udienza di citazione per il 15.10.2019) e , i quali, senza CP_1 Controparte_2 Controparte_3
nulla osservare in merito all'apertura della successione ex lege, hanno contestato le domande attoree in fatto e diritto (con particolare riferimento alla affermata simulazione della compravendita),
chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
Istruito il procedimento con consulenza tecnica di ufficio, all'udienza del 05/03/2025 le parti hanno concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
Orbene, preliminarmente, deve rigettarsi l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata da e in sede di costituzione del nuovo CP_1 Controparte_2 Controparte_3
procuratore (in data 14.4.2023, ossia dopo il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni).
A tal proposito, giova ricordare che i convenuti, nelle proprie comparse di costituzione e risposta e comunque entro i termini di rito, nulla avevano inizialmente eccepito circa la qualità di eredi in successione legittima degli attori, per rappresentazione della premorta madre, affermata da parte attrice;
pagina 4 di 11 solo successivamente, in corso di giudizio e ad istruttoria conclusa, hanno contestato tale qualità,
depositando tardivamente l'atto notarile di pubblicazione del testamento olografo del de cuius.
Nel caso di specie, dunque, la contestazione della qualità di eredi non può essere considerata riconducibile al profilo strettamente processuale della legittimazione ad processum, bensì costituisce una questione di merito concernente l'effettiva titolarità o meno dei rapporti giuridici dedotti in giudizio, nella qualità di eredi di . Persona_1
La sola contestazione della titolarità del diritto controverso è in sè qualificabile come mera difesa,
sempre ammissibile perché non sottoposta a termini decadenziali. A fronte di tale contestazione,
tuttavia, gli eredi della figlia del de cuius possono correttamente limitarsi ad affermare che non risulta alcun testamento e che, pertanto, si è aperta la successione legittima in loro favore, come esposto in citazione.
Diverso è invece il caso in questione, in cui la prova a fondamento della contestazione della legittimazione attiva è costituita da un testamento tardivamente prodotto, che avrebbe dovuto, invece,
trovare ingresso nel processo nel rispetto delle ordinarie preclusioni processuali e del contradditorio.
Ne discende, in definitiva, l'inammissibilità della produzione documentale relativa al citato testamento olografo, in quanto evidentemente tardiva e in assenza dei presupposti di una eventuale richiesta di rimessione in termini. Conseguentemente, non potrà tenersi conto del suddetto documento ai fini del presente giudizio, dovendosi invece considerare l'apertura di una successione legittima,
come pacificamente affermato da tutte le parti entro i termini di rito.
Nel merito, in primo luogo, deve essere rigettata la domanda principale avente ad oggetto l'accertamento della simulazione relativa del citato atto di vendita del 28/10/2011.
pagina 5 di 11 A tal proposito, preliminarmente, è necessario precisare che e Parte_1
rivestono la qualità di terzi ai fini della prova della simulazione dell'atto de Parte_2
quo.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, per un verso, non è consentita la prova della simulazione per presunzioni all'erede che agisca esclusivamente per la divisione, previa collazione, dell'asse ereditario;
per altro verso, “l'erede che agisca per l'accertamento della simulazione della donazione può giovarsi del più favorevole regime probatorio previsto dall'art. 1417
c.c., a condizione che la relativa azione sia strumentale e finalizzata alla tutela della quota di riserva,
non essendo all'uopo necessario l'esercizio contestuale dell'azione di riduzione della donazione dissimulata” (cfr. Cass. 11659/2023).
Ebbene, nel caso di specie, è vero che la domanda principale degli attori presuppone solo la qualità di eredi legittimi, allo scopo di chiedere divisione dell'asse risultante all'esito della nullità della affermata donazione. Tuttavia, la contestuale proposizione, pur in via subordinata, dell'azione di riduzione, incidendo sulla complessiva causa petendi delle domande attoree, consente di ritenere le stesse funzionali anche alla tutela della quota di riserva spettante agli attori, quali eredi legittimari del de cuius.
D'altra parte, non sarebbe razionale considerare il medesimo atto secondo diversi regimi probatori in relazione alle singole domande presentate dalla parte, con esiti potenzialmente confliggenti.
Ciò premesso, non può però comunque ritenersi compiutamente provata la simulazione relativa dell'atto di vendita del 28/10/2011, con conseguente assorbimento della eccezione di nullità.
Giova ricordare che, secondo la prospettazione attorea, il corrispettivo dell'atto, pur originariamente versato, sarebbe stato restituito ai convenuti a mezzo di molteplici prelievi, pagamenti pagina 6 di 11 e movimentazioni monetarie eseguite nel corso dei cinque anni successivi all'asserita simulazione. Tali
operazioni, risultanti dalla documentazione versata in atti, non sono state contestate dai convenuti nella loro consistenza oggettiva, quanto piuttosto nelle finalità cui esse erano preordinate.
Dunque, grava sugli attori la prova non già semplicemente della presenza dei singoli versamenti,
bensì dell'esistenza di un accordo simulatorio finalizzato ab origine all'occulto rimborso pluriennale del corrispettivo, di cui risulterebbe l'integrale corresponsione in un contesto temporale coerente con l'atto di vendita in esame.
A tal proposito, non si ravvisano elementi presuntivi sufficientemente concordanti in relazione all'esistenza di un siffatto accordo.
Infatti, sotto un primo profilo, alcuni pagamenti eseguiti, più che preordinati alla restituzione del prezzo versato, appaiono invece coerenti con spese e liberalità minori a favore del nucleo familiare e dei propri discendenti.
Inoltre, sotto un secondo profilo, la presenza di pur frequenti prelievi bancomat è suscettibile di trovare plurime plausibili giustificazioni, tenuto anche conto delle specifiche esigenze del nucleo familiare e della grave patologia di cui aveva sofferto la madre degli attori. Ciò, peraltro, anche alla luce della significativa lunghezza dell'arco temporale oggetto dell'asserito accordo, la quale rende ulteriormente più rigorosa la prova di un così elaborato accordo simulatorio, ideato in via pluriennale.
Né, per altro verso, il peculiare momento di apertura e chiusura di uno dei conti correnti da cui erano stati eseguiti i prelievi risulta da solo sufficiente a superare la discordanza emersa in relazione alle finalità degli stessi.
Non vi è, infine, nemmeno una corrispondenza numerica fra prezzo della compravendita e somma restituita, perché secondo la stessa prospettazione attorea i convenuti avrebbero ricevuto una somma in realtà complessivamente superiore. Piuttosto i versamenti diretti disposti in vita dal de cuius,
pagina 7 di 11 come si dirà meglio in seguito, possono presumersi costituire liberalità a sé stanti, slegate dall'asserito e non provato accordo simulatorio.
Alla luce di quanto detto, in difetto di compiuta prova presuntiva della simulazione, deve,
dunque, confermarsi il carattere oneroso e la conseguente validità dell'atto di compravendita del
28/10/2011.
Merita invece accoglimento la domanda di divisione ereditaria avanzata in via subordinata dagli attori, pur nei limiti dell'asse relitto effettivamente provato.
Infatti, l'affermata validità dell'atto di compravendita del 28/10/2011 non esclude la necessità di ricostruire l'asse ereditario, come emerso dagli atti del giudizio, e di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria sui beni compresi nello stesso.
Per quanto concerne la individuazione e quantificazione dell'asse, in primo luogo, dalla documentazione bancaria in atti risultano prelievi per euro 7.200,00, aventi data pari o successiva il decesso del de cuius, dal conto cointestato tra questi e . Controparte_2
Sebbene dagli estratti conto risultino entrate quasi esclusivamente riconducibili alla pensione del de cuius, in assenza di evidenza documentale circa l'origine del saldo attivo anteriore al 2006 (euro
13.059,18) e trattandosi di conto cointestato, sola la metà di detto importo, pari a 3.600,00 può essere presunta di titolarità del de cuius al momento del decesso: conseguentemente, tale importo deve essere considerato parte dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione. Sussiste quindi, già
solo per tale ragione, una comunione ereditaria che può essere oggetto di domanda di divisione.
In secondo luogo, dalla documentazione in atti risultano, senza che ciò sia stato contestato dai convenuti, trasferimenti monetari diretti operati dal de cuius in favore di Controparte_2
l'accredito del buono fruttifero n. 27227739/33 di euro 50.000,00, la cui provvista è stata originariamente addebitata al conto cointestato tra il de cuius e il bonifico del 23/03/15 CP_1
pagina 8 di 11 pari ad euro 5.703,50 a carico del medesimo conto corrente;
gli assegni bancari del 12/08/08 di euro
10.000,00 e del 21/03/16 di euro 30.000,00, gravanti sul conto corrente cointestato tra il de cuius e
Controparte_2
Tali operazioni, a prescindere dalla validità dell'atto di compravendita del 28/10/2011, possono essere autonomamente qualificate come liberalità dirette a favore di considerando Controparte_2
lo stretto vincolo familiare e non essendo emersi ulteriori rapporti economici tra le parti di cui le stesse possano rappresentare un eventuale corrispettivo.
In particolare, per quanto concerne il buono fruttifero e il citato bonifico, la quota di liberalità
riferibile a può essere considerata pari alla metà degli importi totali, essendo le Persona_1
citate operazioni state addebitate sul conto cointestato tra il de cuius e il cui attivo è CP_1
stato primariamente costituito dal corrispettivo del citato atto di vendita, denaro pro quota comune ai coniugi in quanto avente ad oggetto un immobile già in comproprietà tra i coniugi.
Similmente, anche l'assegno bancario del 12/08/08 deve essere considerato liberalità per un valore pari alla metà del suo importo nominale: infatti, tenuto conto della natura cointestata del conto,
del saldo iniziale anteriore al 2006 di euro 13.059,18, di cui si è detto, e della vicinanza temporale rispetto al periodo di formazione di detto saldo, la quota di liberalità diretta riconducibile al de cuius deve presumersi pari ad euro 5.000,00.
Per contro, l'assegno bancario del 21/03/2016 deve essere considerato, per quanto concerne l'oggetto della liberalità diretta, nel suo intero importo, pur essendo stato emesso da CP_2
nel conto cointestato tra lui e il de cuius. Infatti, a decorrere dal gennaio 2006, il conto, pur
[...]
cointestato, è stato pressochè integralmente movimentato in entrata dalla pensione del de cuius: a fronte del citato saldo attivo ante 2006 risultante pari ad euro 13.059,18, il ben maggiore importo di euro
30.000,00 appare più verosimilmente riconducibile esclusivamente alle risorse economiche provenienti pagina 9 di 11 dalla predetta pensione del de cuius, tenuto anche conto dei versamenti già eseguiti e del decennale lasso temporale medio tempore trascorso.
In conclusione, alla luce di quanto detto, l'asse ereditario risulta formato da un relictum pari ad euro 3.600,00, di cui , autore dei prelievi, è debitore nei confronti della massa. Controparte_2
Le liberalità a favore di pari a complessivi euro 62.851,75 devono essere, Controparte_2
invece, portate in collazione per la porzione eccedente la quota ereditaria di . Controparte_2
All'esito di tali operazioni, considerato l'intero asse pari ad euro 65.851.75, le quote di titolarità
degli eredi legittimi devono essere considerate pari ad euro 21.950,58 per ciascuno, ossia nella titolarità
del coniuge per un terzo (1/3), del figlio per un terzo (1/3, pari a CP_1 Controparte_2
metà della quota di 2/3 destinata ai figli) e della figlia per il restante terzo (1/3, pari Persona_2
a metà della quota di 2/3 destinata ai figli).
La quota di , premorta al de cuius, deve essere infine ulteriormente attribuita Persona_2
agli attori per un importo pari ad euro 10.975,29 ciascuno, considerando la loro qualità di eredi del de
cuius in rappresentazione della premorta madre.
Non vi è prova di ulteriori beni, mobili e immobili, oggetto di divisione.
Ne consegue la condanna di debitore della massa a cagione del prelievo del Controparte_2
relictum e beneficiario delle citate liberalità, al versamento a favore degli attori dell'importo di euro
10.975,29 ciascuno e a favore di di euro 21.950,58. CP_1
Dall'accoglimento della domanda di divisione dell'asse ereditario discende l'assorbimento della domanda di riduzione, proposta dagli attori in estremo subordine.
Alla luce della soccombenza reciproca le spese processuali devono essere compensate e le spese di c.t.u., già liquidate in atti, vanno poste a carico di tutte le parti, in solido.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale, ogni altra istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta le domande di accertamento della simulazione relativa e della nullità dell'atto di vendita del 28/10/2011;
2) in accoglimento della domanda subordinata, dispone lo scioglimento della comunione sussistente inter partes sui beni relitti da e, per l'effetto, condanna Persona_1 CP_2
al pagamento di euro 10.975,29 a favore di , di euro 10.975,29
[...] Parte_1
a favore di e di euro 21.950,58 a favore di Parte_2 CP_1
3) compensa integralmente le spese processuali fra le parti;
4) pone le spese di c.t.u., già liquidate in atti, definitivamente a carico di tutte le parti, in solido.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sez. Civ. del Tribunale di Catania, il
11.9.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Angelo Pappalardo dott.ssa Grazia Longo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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