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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2954 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato ex art. 281 sexies cpc la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 20982/2023 avente ad oggetto: Sostituzione notaio operazioni di vendita.
TRA
- nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 CodiceFiscale_1
nato in [...] il [...] ( ), Parte_2 CodiceFiscale_2 Pt_3
, nato in [...] il [...] ( ), tutti rappresentati e
[...] CodiceFiscale_3 difesi dall'Avv. Alfredo Primizia, (codice fiscale: ), presso CodiceFiscale_4
il cui studio, sito in Aversa (CE), alla Piazzetta Pirozzi, n°11, elettivamente domicilia, giusta mandato in calce al ricorso.
E
- , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._5
;
[...]
NONCHE'
- , nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_4 [...]
; C.F._6
E
- , nata a [...] il [...], codice fiscale: Parte_5 [...]
; C.F._7
NONCHE'
- , nata in [...] il [...], codice Parte_6
fiscale: CodiceFiscale_8 E
- , nato in [...] il [...], codice Controparte_2
fiscale: ; CodiceFiscale_9
* * * * * * * * * * * * * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16.10.2023 che gli istanti , Parte_1 Parte_2
e , hanno rappresentato che unitamente ai convenuti, avevano adito il Parte_3
Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Frattamaggiore, nella causa civile iscritta al numero di ruolo Generale 154/AC/2004 avente ad oggetto lo scioglimento della comunione tra: , , Controparte_1 Parte_5 Parte_6 [...]
questi ultimi nella loro qualità di eredi legittimi di , per una CP_2 Persona_1 quota, e , per un'altra quota, nonché Controparte_3 Controparte_4 [...]
e per una terza ed ultima quota. Parte_1 Parte_4
Il suddetto giudizio si concludeva con la Sentenza n. 243/2012, passata in giudicato, la quale così provvedeva:”1) Accoglie la domanda giudiziale e per effetto, dichiara lo scioglimento della comunione tra , , Controparte_3 Controparte_4 [...]
, , , , e Parte_1 Parte_4 Controparte_1 Parte_5 Parte_6
nelle rispettive qualità. 2) Dichiara non comodamente divisibili in Controparte_5 natura i beni immobili oggetto del presente giudizio così come meglio descritti nella relazione peritale redatta dal C.T.U. Arch. e, per l'effetto, delega il Persona_2
notaio dott. del Giudice con studio in Grumo Nevano al corso Cirillo n. 16, per Per_3 la direzione delle operazioni necessarie alla vendita degli immobili.”
Hanno dedotto, altresì, che nelle more delle operazioni di vendita il notaio del Per_3
Giudice era andato in pensione senza adempiere a quanto previsto in sentenza.
Nelle more decedeva , lasciando tutti i suoi beni alla moglie Controparte_3 CP_4
giusta testamento olografo pubblicato dal notaio in
[...] Persona_4
data 8.4.2022, repertorio 62157, raccolta 27197che con atto di donazione ricevuto dal notaio del 13.4.2023, repertorio n. 63.000, raccolta n. 27787, la Persona_4 signora ha donato ai figli e l'intera Controparte_4 Parte_3 Parte_2 quota alla stessa spettante sull'immobile per cui è causa.
Gli istanti volendo dar eseguito quanto previsto dalla Sentenza N.243/2012, emessa dal
Tribunale di Napoli Sezione distaccata di Frattamaggiore, passata in giudicato, hanno proposto ricorso al fine di chiedere la modifica della suddetta sentenza laddove era stato nominato il notaio dott. del Giudice con studio in Grumo Nevano al corso Cirillo Per_3 n. 16, per la direzione delle operazioni necessarie alla vendita degli immobili, nel frattempo andato in pensione, con altro notaio al fine di adempiere a quanto previsto dalla sentenza n. N. 243/2012 – RG 154/AC/2004 del 09.10.2012 emessa dal Tribunale
di Napoli sezione distaccata di Frattamaggiore.
Emesso il decreto di fissazione dell'udienza, lo stesso unitamente al ricorso veniva notificato ritualmente ai resistenti i quali non si costituivano in giudizio.
All'udienza del 14.03.2025 la causa era trattenuta in decisione.
In via preliminare si osserva che la sentenza resa al culmine del giudizio di scioglimento della comunione n.243/2012 del Tribunale di Napoli sezione distaccata di
Frattamaggiore è stata prodotta con attestazione di passaggio in giudicato.
Orbene, la cosa giudicata formale riguarda la stabilità che assume un provvedimento decisionale del giudice quando non è più impugnabile attraverso mezzi ordinari. In altre parole, si verifica la cosa giudicata formale quando il provvedimento non può più essere contestato dalle parti in giudizio o modificato dal giudice.
L'art. 324 del Codice di Procedura Civile tratta esplicitamente la cosa giudicata formale e afferma che una sentenza si considera passata in giudicato quando non è più soggetta a regolamento di competenza, appello, ricorso per cassazione o revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395. Sebbene il codice si riferisca solo alle sentenze, questa disposizione si estende anche ad altri provvedimenti decisionali, come i decreti e le ordinanze.
Pertanto essendo il provvedimento da modificare coperto da passaggio in giudicato, è
preclusa ogni possibilità di modifica e/o integrazione della stessa che non rientri nell'ipotesi espressamente prevista dall'art. 287 cpc, con la conseguente declaratoria di inammissibilità della proposta domanda.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile la domanda;
2. Nulla per le spese.
Napoli, 21.03.2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi