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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/12/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1870/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa IA CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1870/2018 promossa da:
, con gli avv.ti VALENTINA GAGLIARDI E GABRIELE POSTERARO Parte_1
ATTRICE
CONTRO
CON L'AVV. VINCENZO BELVEDERE Controparte_1
CONVENUTO
E
Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti si riportano integralmente ai rispettivi atti difensivi e verbali di causa e precisano le conclusioni come ivi rispettivamente rassegnate. L' avv. Olivieri preliminarmente chiede la riconvocazione del ctu a chiarimenti stante le contradditorie conclusioni del consulente precedente in subordine precisa come in atti. L avv. Gagliardi in particolare specifica altresì che gli interessi richiesti dal di della domanda sono quelli di cui l'art 1284 cc comma 4.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 702 bis cpc, l'attrice sig.ra chiama in giudizio il Dr. Parte_1 Controparte_1 al fine di sentirlo dichiarare responsabile del risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti a
[...] causa della sua responsabilità professionale già accertata con la sentenza definitiva del Tribunale di Cosenza
n. 1229/2009, passata in giudicato, per non aver diagnosticato tempestivamente un carcinoma mammario, poi diagnosticato da altro sanitario e chiede di accertarne il comportamento negligente ed imprudente nell'attività prestata, e per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno da quantificarsi in caso di causa pagina 1 di 7 o in via subordinata, con somma da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o 2056 c.c. Con il favore delle spese di lite.
Si costituiva il Dr. con comparsa del 27.9.2018, opponendosi alla domanda tutta in quanto CP_1 infondata in fatto ed in diritto e comunque chiedendo ex art. 269 cpc, in ogni caso, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, , per essere dalla stessa Controparte_2 manlevato. Vinte le spese di lite.
Con decreto del 28.9.2018, il Giudice disponeva in conformità autorizzando la chiamata del terzo.
La compagnia assicurativa, pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Disposto da parte del Giudice, all'udienza del 03.03.20, il mutamento del rito da sommario ad ordinario, venivano assegnati i termini ex art. 183 cpc.
La causa veniva istruita con CTU medico legale, con nomina dei dott. e Persona_1 Persona_2 al fine di accertare la correlazione della recidiva con la patologia originaria e con l'omissione diagnostica e la quantificazione del danno in termini differenziali.
Parte attrice rivolgeva osservazioni critiche sia alla bozza di relazione sia alle successive udienze del
20.12.22 e del 07.03.23 fissata per la precisazione delle conclusioni ove , la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Con ordinanza del 09.06.2023, il G.I. rimetteva la causa sul ruolo, richiamando i CTU per l'udienza del
28.6.23 ed assegnando termine per integrazione della perizia.
All'udienza del 27.02.2024, il Giudice riteneva fondate le critiche del ctp della ricorrente, nuovamente riconvocava i consulenti a chiarimenti fissando nuova udienza al 28.05.2024.
Seguiva la revoca dei consulenti e nomina di nuovi consulenti per rinnovazione della consulenza con i Dr.
medico legale, e il Dr. , poi sostituito con il Dr. . Persona_3 Persona_4 Persona_5
Prestato il Giuramento di rito da parte dei ctu, esperite nuovamente le operazioni peritali, i consulenti depositavano, in data 19.11.2024, consulenza.
All'udienza del 13.05.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei presenti termini ex art
190 cpc.
Depositava comparsa conclusionale la sola parte attrice.
Con ordinanza del 25.9.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per le ragioni ivi espresse e all'udienza del
25.11.2025 nuovamente assunta in decisione all'esito della discussione delle parti.
La domanda trova accoglimento. pagina 2 di 7 Va premesso che è stata già accertata con sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1229/2009 (all. n. 8), passata in giudicato, la responsabilità del dott. per omessa diagnosi e che è stato Controparte_1 già ritenuto sussistente il nesso di causalità con i danni subiti dalla attrice per omessa tempestiva diagnosi della massa tumorale mammaria successivamente diagnostica all'attrice.
Il presente giudizio, riconducibile sotto l'alveo degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., viene introdotto per il successivo iter clinico ed i conseguenti danni subiti dall'istante verificatisi dopo la sentenza succitata.
In tale statuizione la parte convenuta viene dichiarata responsabile in conseguenza della sua condotta omissiva già a partire dall'anno 2000.
Parte convenuta non si attivò tempestivamente non indirizzando la paziente verso le opportune cure che avrebbero consentito la regressione della massa tumorale con un'aggressione tempestiva e la rimozione in via preventiva, in tal modo, evitando gli interventi e le cure invasive e menomanti subiti.
Nel presente giudizio, l'attrice chiede l'accertamento della responsabilità per il successivo iter diagnostico effettuato e le correlative conseguenze di aggravamento e peggioramento della malattia tumorale.
Ed invero, l'attrice, in data 10.04.2015, successivamente alla suddetta sentenza n. 1229/09, si sottoponeva ad ecografia eco-mammaria presso lo studio del Dott. ove le veniva refertata la presenza di un Per_6
“piccolo linfonodo iperplastico a sede retroclaveare (mm 6x6) con ilo accentrato e decentrato (cfr referto-
All.10).
Seguivano ulteriori controlli che portarono l'attrice ad essere sottoposta nuovamente in data 18.05.15,
d'urgenza ad un intervento di “recidiva di carcinoma mammario duttulo-lobulare infiltrante, scarsamente differenziato, delle dimensioni di mm.6” presso la Casa di Cura “Madonna della catena” di Cosenza (cfr
All.13) e a nuovo piano terapeutico.
Sulla base di tali accadimenti - recidiva tumorale riscontrata, nuovo intervento e terapie precauzionali e tumorali dal 2015 ad oggi- l'istante chiede il danno biologico per omessa e intempestiva diagnosi del dr.
già accertata con giudicato intangibile della sentenza di codesto Tribunale. CP_1
Il presupposto è che la recidiva loco-regionale sottocutanea retroclaveare sinistra sia derivata dalla malattia primitiva, il cui stato, stadio, grado e gravità sono da imputarsi eziologicamente all'errore diagnostico del convenuto.
Le evidenze documentali valutate da un punto di vista tecnico confermano tale presupposto e le conseguenze emerse.
Ed invero, rimane documentalmente provato che durante i controlli cui l'attrice si è sottoposta, con periodicità, presso il proprio medico di fiducia Dr. dal 1995 al 2003, sono state riscontrate solo CP_1
pagina 3 di 7 cisti di nessun rilievo clinico (cfr. referti visite del 27.3.95, 23.12.95, 21.2.97, 06.06.99, 11.9.2000, 16.4.2002,
06.2.2003-all 4 e visita del 25.2.2003).
Solo attraverso la mammografia eco-mammaria effettuata presso altro sanitario (dott. si Per_6 riscontrava la presenza di una neoplasia alla mammella sinistra, successivamente confermata dall'esame RM mammelle eseguito presso l' nonchè confermata dal Dott. dell'istituto europeo di CP_3 Per_7 oncologia di Milano (cfr. visite dello 04.07.2003, 08.07.2003, 11.07.2003-all 5).
Nella sentenza n.1229/09, depositata in data 17.04.2009, succitata, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità ed il nesso di causalità con i danni patiti ed accertati nella misura del 45%
Le risultanze della espletata ctu medico-legale, avente carattere “percipiente” (cfr., tra le altre, Cass.
22225/14), hanno consentito di riscontrare la condotta colposa del convenuto e la sua rilevanza eziologica rispetto al peggioramento ed alle successive cure subite dalla , conformemente al criterio, Parte_1 ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", che governa l'accertamento del nesso di causalità in ambito civilistico (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un. 576/08, Cass. 23197/18).
I ctu dott.ri e ripercorrendo tutta la storia clinica della IG.ra , sulla base di un Per_3 Per_5 Parte_1 excursus esplicativo delle recidive locali e regionali, nonché dei tipi di interventi possibili, affermano che:
“Nella ricostruzione degli accadimenti si ritiene con probabilità logica e credibilità razionale che in fase antecedente al primo intervento o nel corso della mastectomia secondo EY cellule neoplastiche abbiano colonizzato un linfonodo di III livello sottoclaveare che, rimasto lungamente quiescente in ragione dei trattamenti oncologici post operatori, nel 2015 abbia dato segno di se' in termini di recidiva regionale della originaria malattia neoplastica, senza tuttavia infiltrare i muscoli correttamente lasciati in situ.
Per tutto quanto esposto si conferma - secondo il criterio del più probabile che non - la correlazione della recidiva con la patologia originaria e con l'omissione diagnostica accertata con sentenza del Tribunale di Cosenza del 15 aprile 2009”.
Nelle conclusioni i consulenti riportano: “Di fatto, in ragione della storia clinica della malattia è logico ritenere che, in fase antecedente l'intervento o nel corso dell'intervento, la paziente è stata affetta da una metastasi localizzata ad un linfonodo di III livello retro-sottoclaveare – che rimasto inizialmente quiescente – si è manifestato clinicamente e strumentalmente in forma di recidiva regionale della malattia neoplastica adesa alla parete posteriore del muscolo grande pettorale senza infiltrarlo.
Pertanto – secondo il criterio del più probabile che non - il linfonodo fu metastatizzato (colonizzato da cellule neoplastiche ) nel
2003 e diede luogo ad una recidiva ( sviluppo di malattia ) regionale che si è resa evidente nel 2015. Per tale malattia - in diretta continuità eziopatogenetica con il tumore mammario primitivo asportato nel 2003- si è reso necessario il successivo intervento chirurgico. Anche per tale patologia valgono i presupposti del ritardo diagnostico esplicitato in sentenza poiché una diagnosi tempestiva ed un trattamento tempestivo del tumore primario -secondo il criterio del più probabile che non- avrebbe evitato la diffusione neoplastica al linfonodo di III livello.” pagina 4 di 7 Su tali basi ed argomentazioni logiche, coerenti e bene argomentate e documentate, può dirsi accertato che il mancato intervento tempestivo nell'anno 2000 diagnosticando precocemente la patologia che andava sviluppandosi avrebbe evitato la diffusione neoplastica al linfonodo di III livello.
Tale tipo di danno si sostanzia in un peggioramento di una patologia o di una lesione preesistente, a causa di un comportamento colposo di un medico, e rientra nella categoria del danno biologico.
In ordine al quantum, il risarcimento da riconoscere è pari all'importo stabilito per la percentuale d'invalidità complessiva, al quale va però sottratto l'importo, indicato dalle tabelle, per la percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata nel paziente anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico (cfr., ex pluribus, Cass. n. 6341/2014; Cass. Ord. N. 18442/23 del 28.6.23).
Ciò in quanto si tratta di “danno differenziale” per cui è necessario sottrarre dalla percentuale di invalidità totale il valore monetario della parte di danno che sarebbe comunque residuata senza l'errore medico e non in base ad una semplice differenza tra percentuali (Cass. 26117/2021; 6341/2014).
Pertanto deve individuarsi la percentuale di invalidità totale dovuta alla patologia preesistente sommata a quella causata dall'illecito che deriva dalla condanna del medico, deve considerarsi poi l'invalidità preesistente e se ne calcola il valore monetario e per ottenere la percentuale di danno che residuata si sottrae monetariamente il valore delle parte di danno dal valore dell'invalidità complessiva.
In sostanza il danno si deve quantificare sulla base degli importi monetario, e non del mero grado di invalidità, secondo una differenza tra percentuali, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa ove lo impongano le circostanze del caso concreto.
La monetizzazione del pregiudizio si esegue utilizzando le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, che hanno già da tempo assunto una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa e ad evitare ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, (cfr., tra le altre,
Cass. 10263/15).
I CTU hanno riconosciuto come maggior danno rispetto a quello già riconosciuto in sentenza n. 1229/2009
RG, il danno biologico permanente ricondotto a postumi di intervento di tumorectomia con exeresi dei muscoli grande e piccolo pettorale di sinistra espresso con il valore percentuale 11% espresso in termini differenziali come maggior danno rispetto a quello già riconosciuto in sentenza” (pari a 45%) per un totale di 56%, sul quale andrà riconosciuta la personalizzazione del danno, richiesta da parte attrice.
In considerazione delle riferite conseguenze dannose la personalizzazione deve essere riconosciuta nella pagina 5 di 7 misura massima prevista dalle tabelle milanesi, tenendo in considerazione il carattere stesso delle lesioni, la compromissione nella vita, specie in ambito familiare essendo l'attrice madre di due ragazzi di 25 anni e di
21 anni, gli aspetti stessi “chemio -terapici” e le necessarie cure palliative, i problemi fisici riscontrati e documentati in atti (all.n17 e 20 e 31 ) con serie ripercussione sulla propria quotidianità ed esistenza, il profondo stato di incertezza e di sfiducia nel futuro e nella stessa sopravvivenza di vita oltre alla forte sofferenza fisica e morale subita ed emergente dagli atti di causa.
Pertanto, tenuto conto della percentuale di invalidità così come accertata (11%) rapportata all'età della danneggiata al momento del fatto ( 50 anni), va calcolato il valore monetario dell'invalidità complessiva: 56
(ossia 45+ 11) (inclusiva della menomazione preesistente di cui è già portatore il danneggiato - e di quella causata dall'illecito), ed il valore monetario di quella preesistente all'illecito (45%)( accertato con la sentenza
1229/2009).
Pertanto la liquidazione risultante dalla applicazione di 56 punti percentuali (menomazione complessiva) è pari ad € 339.825,00, con personalizzazione massima 509.693,00; la liquidazione risultante dalla applicazione di 45 punti percentuali (menomazione precedente) è pari ad € 404.514,00; la differenza tra i rispettivi montanti risarcitori (A-B) è pari ad € 190.179,00.
Mentre per quanto riguarda il danno biologico temporaneo assoluto che ha avuto la durata di giorni 3 di ricovero ospedaliero per intervento, danno biologico temporaneo parziale al 75 % che ha avuto la durata di
27 giorni di convalescenza post operatoria , danno biologico temporaneo parziale al 50% che ha avuto la durata di giorni 30 di convalescenza post operatoria , danno biologico temporaneo parziale al 25 % che ha avuto la durata di giorni 360 per sottoposizione a terapia farmacologica oncologica, va riconosciuto €
345,00 per ITT, € 2.328,75 per ITP al 75%, € 1.725 per ITP al 50%, € 10.350,00 per ITP al 25% per un totale di danno biologico temporaneo di € 14.748,75.
Per un importo complessivo di euro 204.927,75.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U.
17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Quanto alle spese mediche, il CTU ha ritenuto come pertinenti alle patologie riscontrate le spese nella misura di € 484,36.
Competono inoltre agli istanti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle dette somme, devalutate alla data dell'evento lesivo e successivamente rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95. pagina 6 di 7 Spettano infine gli interessi legali sulla sorte capitale dalla presente sentenza al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 nell'ambito del quale si colloca la controversia.
Spese di ctu definitivamente a carico della convenuta, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo eventualmente anticipato dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara parte convenuta responsabile e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale che liquida in € 204.927,75 e di euro 484,36 a titolo di rimborso spese mediche, oltre interessi come indicati in parte motiva;
-accoglie la domanda di manleva e, per l'effetto, condanna , in persona del Controparte_2
l.r.p.t., a tenere indenne il convenuto dal risarcimento nonché al rimborso al medesimo delle spese di lite che liquida in € 310 per spese e € 14.103 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
i.v.a. e c.p.a.;
-distrae ex art. 93 cpc le spese come sopra liquidate in favore dell'avv.ti Valentina Gagliardi e Gabriele
Posteraro, procuratori dichiaratisi antistatari;
-pone le spese di ctu di cui al decreto del 10.2.2025 definitivamente a carico di parte convenuta.
Cosenza, 1 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa IA CE
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa IA CE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1870/2018 promossa da:
, con gli avv.ti VALENTINA GAGLIARDI E GABRIELE POSTERARO Parte_1
ATTRICE
CONTRO
CON L'AVV. VINCENZO BELVEDERE Controparte_1
CONVENUTO
E
Controparte_2
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità medica
CONCLUSIONI: I procuratori delle parti si riportano integralmente ai rispettivi atti difensivi e verbali di causa e precisano le conclusioni come ivi rispettivamente rassegnate. L' avv. Olivieri preliminarmente chiede la riconvocazione del ctu a chiarimenti stante le contradditorie conclusioni del consulente precedente in subordine precisa come in atti. L avv. Gagliardi in particolare specifica altresì che gli interessi richiesti dal di della domanda sono quelli di cui l'art 1284 cc comma 4.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 702 bis cpc, l'attrice sig.ra chiama in giudizio il Dr. Parte_1 Controparte_1 al fine di sentirlo dichiarare responsabile del risarcimento dei danni, patrimoniali e non, sofferti a
[...] causa della sua responsabilità professionale già accertata con la sentenza definitiva del Tribunale di Cosenza
n. 1229/2009, passata in giudicato, per non aver diagnosticato tempestivamente un carcinoma mammario, poi diagnosticato da altro sanitario e chiede di accertarne il comportamento negligente ed imprudente nell'attività prestata, e per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno da quantificarsi in caso di causa pagina 1 di 7 o in via subordinata, con somma da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. e/o 2056 c.c. Con il favore delle spese di lite.
Si costituiva il Dr. con comparsa del 27.9.2018, opponendosi alla domanda tutta in quanto CP_1 infondata in fatto ed in diritto e comunque chiedendo ex art. 269 cpc, in ogni caso, di essere autorizzato alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, , per essere dalla stessa Controparte_2 manlevato. Vinte le spese di lite.
Con decreto del 28.9.2018, il Giudice disponeva in conformità autorizzando la chiamata del terzo.
La compagnia assicurativa, pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio.
Disposto da parte del Giudice, all'udienza del 03.03.20, il mutamento del rito da sommario ad ordinario, venivano assegnati i termini ex art. 183 cpc.
La causa veniva istruita con CTU medico legale, con nomina dei dott. e Persona_1 Persona_2 al fine di accertare la correlazione della recidiva con la patologia originaria e con l'omissione diagnostica e la quantificazione del danno in termini differenziali.
Parte attrice rivolgeva osservazioni critiche sia alla bozza di relazione sia alle successive udienze del
20.12.22 e del 07.03.23 fissata per la precisazione delle conclusioni ove , la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione dei termini ex art 190 cpc.
Con ordinanza del 09.06.2023, il G.I. rimetteva la causa sul ruolo, richiamando i CTU per l'udienza del
28.6.23 ed assegnando termine per integrazione della perizia.
All'udienza del 27.02.2024, il Giudice riteneva fondate le critiche del ctp della ricorrente, nuovamente riconvocava i consulenti a chiarimenti fissando nuova udienza al 28.05.2024.
Seguiva la revoca dei consulenti e nomina di nuovi consulenti per rinnovazione della consulenza con i Dr.
medico legale, e il Dr. , poi sostituito con il Dr. . Persona_3 Persona_4 Persona_5
Prestato il Giuramento di rito da parte dei ctu, esperite nuovamente le operazioni peritali, i consulenti depositavano, in data 19.11.2024, consulenza.
All'udienza del 13.05.2025 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei presenti termini ex art
190 cpc.
Depositava comparsa conclusionale la sola parte attrice.
Con ordinanza del 25.9.2025 la causa veniva rimessa sul ruolo per le ragioni ivi espresse e all'udienza del
25.11.2025 nuovamente assunta in decisione all'esito della discussione delle parti.
La domanda trova accoglimento. pagina 2 di 7 Va premesso che è stata già accertata con sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1229/2009 (all. n. 8), passata in giudicato, la responsabilità del dott. per omessa diagnosi e che è stato Controparte_1 già ritenuto sussistente il nesso di causalità con i danni subiti dalla attrice per omessa tempestiva diagnosi della massa tumorale mammaria successivamente diagnostica all'attrice.
Il presente giudizio, riconducibile sotto l'alveo degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., viene introdotto per il successivo iter clinico ed i conseguenti danni subiti dall'istante verificatisi dopo la sentenza succitata.
In tale statuizione la parte convenuta viene dichiarata responsabile in conseguenza della sua condotta omissiva già a partire dall'anno 2000.
Parte convenuta non si attivò tempestivamente non indirizzando la paziente verso le opportune cure che avrebbero consentito la regressione della massa tumorale con un'aggressione tempestiva e la rimozione in via preventiva, in tal modo, evitando gli interventi e le cure invasive e menomanti subiti.
Nel presente giudizio, l'attrice chiede l'accertamento della responsabilità per il successivo iter diagnostico effettuato e le correlative conseguenze di aggravamento e peggioramento della malattia tumorale.
Ed invero, l'attrice, in data 10.04.2015, successivamente alla suddetta sentenza n. 1229/09, si sottoponeva ad ecografia eco-mammaria presso lo studio del Dott. ove le veniva refertata la presenza di un Per_6
“piccolo linfonodo iperplastico a sede retroclaveare (mm 6x6) con ilo accentrato e decentrato (cfr referto-
All.10).
Seguivano ulteriori controlli che portarono l'attrice ad essere sottoposta nuovamente in data 18.05.15,
d'urgenza ad un intervento di “recidiva di carcinoma mammario duttulo-lobulare infiltrante, scarsamente differenziato, delle dimensioni di mm.6” presso la Casa di Cura “Madonna della catena” di Cosenza (cfr
All.13) e a nuovo piano terapeutico.
Sulla base di tali accadimenti - recidiva tumorale riscontrata, nuovo intervento e terapie precauzionali e tumorali dal 2015 ad oggi- l'istante chiede il danno biologico per omessa e intempestiva diagnosi del dr.
già accertata con giudicato intangibile della sentenza di codesto Tribunale. CP_1
Il presupposto è che la recidiva loco-regionale sottocutanea retroclaveare sinistra sia derivata dalla malattia primitiva, il cui stato, stadio, grado e gravità sono da imputarsi eziologicamente all'errore diagnostico del convenuto.
Le evidenze documentali valutate da un punto di vista tecnico confermano tale presupposto e le conseguenze emerse.
Ed invero, rimane documentalmente provato che durante i controlli cui l'attrice si è sottoposta, con periodicità, presso il proprio medico di fiducia Dr. dal 1995 al 2003, sono state riscontrate solo CP_1
pagina 3 di 7 cisti di nessun rilievo clinico (cfr. referti visite del 27.3.95, 23.12.95, 21.2.97, 06.06.99, 11.9.2000, 16.4.2002,
06.2.2003-all 4 e visita del 25.2.2003).
Solo attraverso la mammografia eco-mammaria effettuata presso altro sanitario (dott. si Per_6 riscontrava la presenza di una neoplasia alla mammella sinistra, successivamente confermata dall'esame RM mammelle eseguito presso l' nonchè confermata dal Dott. dell'istituto europeo di CP_3 Per_7 oncologia di Milano (cfr. visite dello 04.07.2003, 08.07.2003, 11.07.2003-all 5).
Nella sentenza n.1229/09, depositata in data 17.04.2009, succitata, il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità ed il nesso di causalità con i danni patiti ed accertati nella misura del 45%
Le risultanze della espletata ctu medico-legale, avente carattere “percipiente” (cfr., tra le altre, Cass.
22225/14), hanno consentito di riscontrare la condotta colposa del convenuto e la sua rilevanza eziologica rispetto al peggioramento ed alle successive cure subite dalla , conformemente al criterio, Parte_1 ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", che governa l'accertamento del nesso di causalità in ambito civilistico (cfr., tra le altre, Cass. Sez. Un. 576/08, Cass. 23197/18).
I ctu dott.ri e ripercorrendo tutta la storia clinica della IG.ra , sulla base di un Per_3 Per_5 Parte_1 excursus esplicativo delle recidive locali e regionali, nonché dei tipi di interventi possibili, affermano che:
“Nella ricostruzione degli accadimenti si ritiene con probabilità logica e credibilità razionale che in fase antecedente al primo intervento o nel corso della mastectomia secondo EY cellule neoplastiche abbiano colonizzato un linfonodo di III livello sottoclaveare che, rimasto lungamente quiescente in ragione dei trattamenti oncologici post operatori, nel 2015 abbia dato segno di se' in termini di recidiva regionale della originaria malattia neoplastica, senza tuttavia infiltrare i muscoli correttamente lasciati in situ.
Per tutto quanto esposto si conferma - secondo il criterio del più probabile che non - la correlazione della recidiva con la patologia originaria e con l'omissione diagnostica accertata con sentenza del Tribunale di Cosenza del 15 aprile 2009”.
Nelle conclusioni i consulenti riportano: “Di fatto, in ragione della storia clinica della malattia è logico ritenere che, in fase antecedente l'intervento o nel corso dell'intervento, la paziente è stata affetta da una metastasi localizzata ad un linfonodo di III livello retro-sottoclaveare – che rimasto inizialmente quiescente – si è manifestato clinicamente e strumentalmente in forma di recidiva regionale della malattia neoplastica adesa alla parete posteriore del muscolo grande pettorale senza infiltrarlo.
Pertanto – secondo il criterio del più probabile che non - il linfonodo fu metastatizzato (colonizzato da cellule neoplastiche ) nel
2003 e diede luogo ad una recidiva ( sviluppo di malattia ) regionale che si è resa evidente nel 2015. Per tale malattia - in diretta continuità eziopatogenetica con il tumore mammario primitivo asportato nel 2003- si è reso necessario il successivo intervento chirurgico. Anche per tale patologia valgono i presupposti del ritardo diagnostico esplicitato in sentenza poiché una diagnosi tempestiva ed un trattamento tempestivo del tumore primario -secondo il criterio del più probabile che non- avrebbe evitato la diffusione neoplastica al linfonodo di III livello.” pagina 4 di 7 Su tali basi ed argomentazioni logiche, coerenti e bene argomentate e documentate, può dirsi accertato che il mancato intervento tempestivo nell'anno 2000 diagnosticando precocemente la patologia che andava sviluppandosi avrebbe evitato la diffusione neoplastica al linfonodo di III livello.
Tale tipo di danno si sostanzia in un peggioramento di una patologia o di una lesione preesistente, a causa di un comportamento colposo di un medico, e rientra nella categoria del danno biologico.
In ordine al quantum, il risarcimento da riconoscere è pari all'importo stabilito per la percentuale d'invalidità complessiva, al quale va però sottratto l'importo, indicato dalle tabelle, per la percentuale di invalidità che sarebbe comunque residuata nel paziente anche in caso di intervento ottimale e corretto del medico (cfr., ex pluribus, Cass. n. 6341/2014; Cass. Ord. N. 18442/23 del 28.6.23).
Ciò in quanto si tratta di “danno differenziale” per cui è necessario sottrarre dalla percentuale di invalidità totale il valore monetario della parte di danno che sarebbe comunque residuata senza l'errore medico e non in base ad una semplice differenza tra percentuali (Cass. 26117/2021; 6341/2014).
Pertanto deve individuarsi la percentuale di invalidità totale dovuta alla patologia preesistente sommata a quella causata dall'illecito che deriva dalla condanna del medico, deve considerarsi poi l'invalidità preesistente e se ne calcola il valore monetario e per ottenere la percentuale di danno che residuata si sottrae monetariamente il valore delle parte di danno dal valore dell'invalidità complessiva.
In sostanza il danno si deve quantificare sulla base degli importi monetario, e non del mero grado di invalidità, secondo una differenza tra percentuali, fermo restando l'esercizio del potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in via equitativa secondo la c.d. equità giudiziale correttiva od integrativa ove lo impongano le circostanze del caso concreto.
La monetizzazione del pregiudizio si esegue utilizzando le Tabelle elaborate presso il Tribunale di Milano, che hanno già da tempo assunto una "vocazione nazionale", in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa e ad evitare ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, (cfr., tra le altre,
Cass. 10263/15).
I CTU hanno riconosciuto come maggior danno rispetto a quello già riconosciuto in sentenza n. 1229/2009
RG, il danno biologico permanente ricondotto a postumi di intervento di tumorectomia con exeresi dei muscoli grande e piccolo pettorale di sinistra espresso con il valore percentuale 11% espresso in termini differenziali come maggior danno rispetto a quello già riconosciuto in sentenza” (pari a 45%) per un totale di 56%, sul quale andrà riconosciuta la personalizzazione del danno, richiesta da parte attrice.
In considerazione delle riferite conseguenze dannose la personalizzazione deve essere riconosciuta nella pagina 5 di 7 misura massima prevista dalle tabelle milanesi, tenendo in considerazione il carattere stesso delle lesioni, la compromissione nella vita, specie in ambito familiare essendo l'attrice madre di due ragazzi di 25 anni e di
21 anni, gli aspetti stessi “chemio -terapici” e le necessarie cure palliative, i problemi fisici riscontrati e documentati in atti (all.n17 e 20 e 31 ) con serie ripercussione sulla propria quotidianità ed esistenza, il profondo stato di incertezza e di sfiducia nel futuro e nella stessa sopravvivenza di vita oltre alla forte sofferenza fisica e morale subita ed emergente dagli atti di causa.
Pertanto, tenuto conto della percentuale di invalidità così come accertata (11%) rapportata all'età della danneggiata al momento del fatto ( 50 anni), va calcolato il valore monetario dell'invalidità complessiva: 56
(ossia 45+ 11) (inclusiva della menomazione preesistente di cui è già portatore il danneggiato - e di quella causata dall'illecito), ed il valore monetario di quella preesistente all'illecito (45%)( accertato con la sentenza
1229/2009).
Pertanto la liquidazione risultante dalla applicazione di 56 punti percentuali (menomazione complessiva) è pari ad € 339.825,00, con personalizzazione massima 509.693,00; la liquidazione risultante dalla applicazione di 45 punti percentuali (menomazione precedente) è pari ad € 404.514,00; la differenza tra i rispettivi montanti risarcitori (A-B) è pari ad € 190.179,00.
Mentre per quanto riguarda il danno biologico temporaneo assoluto che ha avuto la durata di giorni 3 di ricovero ospedaliero per intervento, danno biologico temporaneo parziale al 75 % che ha avuto la durata di
27 giorni di convalescenza post operatoria , danno biologico temporaneo parziale al 50% che ha avuto la durata di giorni 30 di convalescenza post operatoria , danno biologico temporaneo parziale al 25 % che ha avuto la durata di giorni 360 per sottoposizione a terapia farmacologica oncologica, va riconosciuto €
345,00 per ITT, € 2.328,75 per ITP al 75%, € 1.725 per ITP al 50%, € 10.350,00 per ITP al 25% per un totale di danno biologico temporaneo di € 14.748,75.
Per un importo complessivo di euro 204.927,75.
Trattandosi di danno stimato all'attualità, su esso non dovrà computarsi rivalutazione monetaria dalla data dell'illecito, ma andranno riconosciuti gli interessi sulla somma alla data dell'illecito devalutata e annualmente rivalutata fino al momento della presente decisione (cfr. Cass. 24.10.2008, n. 25734; Cass. S.U.
17.02.1995, n. 1712), oltre interessi ulteriori dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Quanto alle spese mediche, il CTU ha ritenuto come pertinenti alle patologie riscontrate le spese nella misura di € 484,36.
Competono inoltre agli istanti gli interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle dette somme, devalutate alla data dell'evento lesivo e successivamente rivalutate anno per anno sino alla data di pubblicazione della sentenza, secondo i principi enunciati da Cass. Sez. Un. 1712/95. pagina 6 di 7 Spettano infine gli interessi legali sulla sorte capitale dalla presente sentenza al saldo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei valori medi previsti per lo scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 nell'ambito del quale si colloca la controversia.
Spese di ctu definitivamente a carico della convenuta, con obbligo di rimborso di quanto a tale titolo eventualmente anticipato dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara parte convenuta responsabile e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale che liquida in € 204.927,75 e di euro 484,36 a titolo di rimborso spese mediche, oltre interessi come indicati in parte motiva;
-accoglie la domanda di manleva e, per l'effetto, condanna , in persona del Controparte_2
l.r.p.t., a tenere indenne il convenuto dal risarcimento nonché al rimborso al medesimo delle spese di lite che liquida in € 310 per spese e € 14.103 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%,
i.v.a. e c.p.a.;
-distrae ex art. 93 cpc le spese come sopra liquidate in favore dell'avv.ti Valentina Gagliardi e Gabriele
Posteraro, procuratori dichiaratisi antistatari;
-pone le spese di ctu di cui al decreto del 10.2.2025 definitivamente a carico di parte convenuta.
Cosenza, 1 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa IA CE
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