Art. 10. (( (Copertura finanziaria) )) (( 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute ))
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2 gennaio 2001
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1 gennaio 2004
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- 2. Legge Finanziaria 2003Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 29 dicembre 2003
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