Articolo 10 della Legge 14 dicembre 2000, n. 376
Articolo 9
Versione
2 gennaio 2001
>
Versione
1 gennaio 2004
Art. 10. (( (Copertura finanziaria) )) (( 1. Gli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000 euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente