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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/03/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13956/2024 RQ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott. Maria Cristina Borgo Giudice relatore dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 29.12.2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del 5.1.2025.
Con ricorso tempestivo depositato in data 7.10.2024 nell'interesse del ricorrente Sig.
, nato in [...] – EDO STATE in data 22.10.1996, CUI: , Parte_1 C.F._1
avverso il provvedimento del Questore di Reggio Emilia emesso in data 19.8.2024, notificatogli il giorno 10.9.2024, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data non evincibile dagli atti e formalizzata in data 9.3.2023, l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020.
Nel provvedimento di diniego della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 22.9.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di avere vissuto in Italia dal 2016, di vivere in autonomia e di avere sempre vissuto del proprio lavoro.
Con decreto del 15.10.2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 5.1.2025, con deposito telematico di memoria difensiva e documentazione allegata, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, evidenziando- sulla scorta della relazione della Questura del 19.8.2024 - che il ricorrente aveva riportato una condanna alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, passata in giudicato il 14.7.2021, per la commissione del reato p. e p. dall'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, accertato il 11.06.2021 a Parma;
evidenziando, inoltre, che il medesimo era entrato nel territorio italiano nel 2016 ma produceva documentazione lavorativa solo dal luglio 2021.
Il Giudice fissava udienza il giorno 8.01.2025 e la sostituiva con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. In seguito, lette le note depositate dalla parte ricorrente e rilevata la costituzione di parte convenuta, confermava la sospensiva già concessa e delegava per l'ascolto della parte ricorrente il
GOP, assegnando termine fino a cinque giorni prima per il deposito di documentazione rilevante ai sensi dell'art. 19 commi 1, 1.1 e 2 T.U.I.
All'udienza del 30.1.2025, celebrata da remoto in video conferenza con utilizzo della piattaforma
Microsoft Teams, fornita dal agli operatori della rete giustizia, accessibile Controparte_2 anche da utenti esterni all'Amministrazione, si procedeva all'audizione personale del ricorrente, che innanzi al giudice delegato appartenente all'ufficio per il processo precisava che: “Sono in Italia da circa 8 anni;
sono nigeriano.
Vivo a Rolo, in Provincia di Reggio Emilia, in un appartamento all'interno del quale ho preso una camera in affitto al costo di Euro 350,00 mensili. Insieme a me abitano altri connazionali, uno dei quali è proprietario dell'appartamento. Lui, , da 2 anni mi offre ospitalità. CP_3
Lavoro come addetto ai ponteggi per una società, Modena Ponteggi, il cui titolare è . Persona_1
Svolgo attività lavorativa in tutta la regione.
Io lavoro per questa società come operaio da circa 3 anni. Ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato e guadagno fino a 1.600,00 euro al mese.
In passato o lavorato distribuendo volantini pubblicitari, a nero.
Come può notarsi parlo bene la lingua italiana. Quando sono stato accoglienza, a Parma, ho frequentato dei corsi di lingua italiana. Quando sono al lavoro parlo in lingua italiana con i miei colleghi.
In Nigeria sono rimasti i miei genitori, 4 fratelli, che lavorano, e 2 sorelle. Siamo in contatto.
A Napoli vive il mio fratello maggiore. titolare di permesso di soggiorno. Ci Parte_2
sentiamo telefonicamente, ma non riusciamo a vederci a causa della distanza geografica. Lui lavora come muratore;
ha un figlio.
A parte un ricorrente dolore alla schiena, dovuto anche alle mansioni lavorative che svolgo, posso dire di star bene in salute.
Per quanto riguarda i problemi con la giustizia che ho avuto in Italia, per spaccio di sostanze stupefacenti, posso dire che in seguito non ho più commesso reati.
D: Ha altre condizioni personali da evidenziare?
No, non ho altro da evidenziare.”
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
All'esito, il giudice delegato disponeva la trasmissione del fascicolo al giudice delegante, dinanzi al quale era stata fissata ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 6.03.2025 per la comparizione dei soli procuratori delle parti.
A tale udienza, la parte ricorrente si riportava alla documentazione in atti ed insisteva nel ricorso, formulando domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione internazionale.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Reggio Emilia del giorno 19.8.2024, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con
L.n.50/2023, essendo la domanda della ricorrente del 9.3.2023.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il medesimo, classe 1996, viva in Italia dal 7.10.2016.
Dall'istruzione del presente procedimento si evince che il ricorrente: parla la lingua italiana avendo conseguito le certificazioni A1 e A2 come da attestati in atti;
vive in autonomia in locazione con un contratto a sé intestato;
lavora in regola dal 2021 come manovale edile presso la società Modena
Ponteggio con un contratto a tempo indeterminato e con buoni guadagni (come risulta dalla documentazione lavorativa in atti); dall'estratto contributivo risulta che ha lavorato dal 2021, CP_4 potendo contare su redditi pari a € 7.828,00 per l'anno 2021, € 18.856,00 circa per l'anno 2022, €
21.641,00 circa per l'anno 2023, € 23.771,00 per l'anno 2024.
Ebbene, la CT esprimeva parere negativo rilevando che il ricorrente non aveva raggiunto un livello di integrazione meritevole di tutela, pur vivendo in autonomia, parlando italiano e avendo in passato lavorato negli anni trascorsi in Italia, anni durante i quali dal 12.5.2016 e fino al 14.3.2021 aveva vissuto regolarmente sul territorio con un permesso di soggiorno per richiedenti asilo.
La CT e la Questura davano atto di un unico precedente penale del ricorrente, che veniva condannato alla pena di 10 mesi per spaccio per fatti occorsi in data 11.6.2021.
Si evidenzia che, all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare positivamente il percorso del ricorrente, che si trova in Italia da otto anni, conosce la lingua italiana, vive in autonomia, ha lavorato dal 2021 e sta tuttora lavorando con un contratto a tempo indeterminato, dando tutto ciò dimostrazione di un percorso di integrazione costruito nei molti anni trascorsi in Italia.
Quanto ai precedenti del ricorrente in Italia, come risulta dal certificato del casellario giudiziale versato in atti dall'Amministrazione resistente, interveniva una unica condanna a dieci mesi per spaccio risalente al 2021, di non eccessiva gravità, e soprattutto rimasta isolata, atteso che dopo tale condanna il ricorrente iniziava una stabile e remunerativa attività lavorativa che sta tuttora proseguendo.
In ultimo, come attesta il certificato dei carichi pendenti fermo al 17.12.2024 depositato da parte ricorrente, il medesimo non risulta gravato da pendenze giudiziarie penali in corso.
Pertanto, questi fatti, considerati unitamente anche alla luce della lunga permanenza del ricorrente in
Italia (nove anni), portano a ritenere meritevole di tutela il suo diritto al rispetto della propria vita privata, in assenza di una concreta e attuale pericolosità del medesimo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia abitativa ed economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei 9 anni di permanenza in Italia, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU
e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento. Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente Sig. , al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 7 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * *
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati dott. Marco Gattuso Presidente
dott. Maria Cristina Borgo Giudice relatore dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 281 terdecies c.p.c. e 19 ter del D.Lgs. n. 150/2011 sulle seguenti conclusioni delle parti: la parte ricorrente concludeva in ultimo come da note conclusionali del 29.12.2024; la parte convenuta, regolarmente notificata, concludeva come da memoria di costituzione del 5.1.2025.
Con ricorso tempestivo depositato in data 7.10.2024 nell'interesse del ricorrente Sig.
, nato in [...] – EDO STATE in data 22.10.1996, CUI: , Parte_1 C.F._1
avverso il provvedimento del Questore di Reggio Emilia emesso in data 19.8.2024, notificatogli il giorno 10.9.2024, con il quale veniva rigettata la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, parte seconda, TUI presentata in data non evincibile dagli atti e formalizzata in data 9.3.2023, l'istante chiedeva di annullare il provvedimento impugnato previa sospensiva della sua efficacia esecutiva e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, T.U.I., come novellato dal D.L. 130/2020.
Nel provvedimento di diniego della si legge che la Commissione Territoriale di Bologna in CP_1
data 22.9.2023 formulava parere negativo al rilascio del richiesto permesso di soggiorno per protezione speciale, che il parere della CT risultava vincolante, che non vi era necessità di assegnazione del termine ex art.10 bis L.n. 241/1990, che non vi erano cause di inespellibilità, con conseguente rifiuto del suddetto permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.2, TUI.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento del Questore, chiedendo il riconoscimento di Testi un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., affermando di avere vissuto in Italia dal 2016, di vivere in autonomia e di avere sempre vissuto del proprio lavoro.
Con decreto del 15.10.2024 veniva sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e con successivo decreto emesso in tal data veniva fissata udienza per la discussione sulla sospensiva unitamente al merito.
L'Amministrazione resistente, regolarmente notificata, si costituiva in giudizio in data 5.1.2025, con deposito telematico di memoria difensiva e documentazione allegata, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, evidenziando- sulla scorta della relazione della Questura del 19.8.2024 - che il ricorrente aveva riportato una condanna alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, passata in giudicato il 14.7.2021, per la commissione del reato p. e p. dall'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309, accertato il 11.06.2021 a Parma;
evidenziando, inoltre, che il medesimo era entrato nel territorio italiano nel 2016 ma produceva documentazione lavorativa solo dal luglio 2021.
Il Giudice fissava udienza il giorno 8.01.2025 e la sostituiva con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. In seguito, lette le note depositate dalla parte ricorrente e rilevata la costituzione di parte convenuta, confermava la sospensiva già concessa e delegava per l'ascolto della parte ricorrente il
GOP, assegnando termine fino a cinque giorni prima per il deposito di documentazione rilevante ai sensi dell'art. 19 commi 1, 1.1 e 2 T.U.I.
All'udienza del 30.1.2025, celebrata da remoto in video conferenza con utilizzo della piattaforma
Microsoft Teams, fornita dal agli operatori della rete giustizia, accessibile Controparte_2 anche da utenti esterni all'Amministrazione, si procedeva all'audizione personale del ricorrente, che innanzi al giudice delegato appartenente all'ufficio per il processo precisava che: “Sono in Italia da circa 8 anni;
sono nigeriano.
Vivo a Rolo, in Provincia di Reggio Emilia, in un appartamento all'interno del quale ho preso una camera in affitto al costo di Euro 350,00 mensili. Insieme a me abitano altri connazionali, uno dei quali è proprietario dell'appartamento. Lui, , da 2 anni mi offre ospitalità. CP_3
Lavoro come addetto ai ponteggi per una società, Modena Ponteggi, il cui titolare è . Persona_1
Svolgo attività lavorativa in tutta la regione.
Io lavoro per questa società come operaio da circa 3 anni. Ho un contratto di lavoro a tempo indeterminato e guadagno fino a 1.600,00 euro al mese.
In passato o lavorato distribuendo volantini pubblicitari, a nero.
Come può notarsi parlo bene la lingua italiana. Quando sono stato accoglienza, a Parma, ho frequentato dei corsi di lingua italiana. Quando sono al lavoro parlo in lingua italiana con i miei colleghi.
In Nigeria sono rimasti i miei genitori, 4 fratelli, che lavorano, e 2 sorelle. Siamo in contatto.
A Napoli vive il mio fratello maggiore. titolare di permesso di soggiorno. Ci Parte_2
sentiamo telefonicamente, ma non riusciamo a vederci a causa della distanza geografica. Lui lavora come muratore;
ha un figlio.
A parte un ricorrente dolore alla schiena, dovuto anche alle mansioni lavorative che svolgo, posso dire di star bene in salute.
Per quanto riguarda i problemi con la giustizia che ho avuto in Italia, per spaccio di sostanze stupefacenti, posso dire che in seguito non ho più commesso reati.
D: Ha altre condizioni personali da evidenziare?
No, non ho altro da evidenziare.”
Nessuno compariva per l'Amministrazione resistente all'udienza citata.
All'esito, il giudice delegato disponeva la trasmissione del fascicolo al giudice delegante, dinanzi al quale era stata fissata ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 6.03.2025 per la comparizione dei soli procuratori delle parti.
A tale udienza, la parte ricorrente si riportava alla documentazione in atti ed insisteva nel ricorso, formulando domanda di riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione internazionale.
La causa veniva così rimessa al Collegio per la decisione.
* * *
Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Reggio Emilia del giorno 19.8.2024, con il quale veniva negato al ricorrente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma 1.1., TUI.
La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui agli artt. 281 decies e ss c.p.c. e 19 ter D.lgs 150/2011.
Il ricorrente chiedeva il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art.19, comma
1.1, TUI, come modificato dal D.L. 130/2020.
Tale normativa risulta applicabile anche ex art.7, comma 2, DL n.20/2023 convertito con
L.n.50/2023, essendo la domanda della ricorrente del 9.3.2023.
Ritiene il Collegio che debba ritenersi accertato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, sussistendo le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1. dell'art.19 TUI (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8
CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Venendo al caso di specie per quanto riguarda l'integrazione del ricorrente sul territorio italiano, si rileva come non è contestato che il medesimo, classe 1996, viva in Italia dal 7.10.2016.
Dall'istruzione del presente procedimento si evince che il ricorrente: parla la lingua italiana avendo conseguito le certificazioni A1 e A2 come da attestati in atti;
vive in autonomia in locazione con un contratto a sé intestato;
lavora in regola dal 2021 come manovale edile presso la società Modena
Ponteggio con un contratto a tempo indeterminato e con buoni guadagni (come risulta dalla documentazione lavorativa in atti); dall'estratto contributivo risulta che ha lavorato dal 2021, CP_4 potendo contare su redditi pari a € 7.828,00 per l'anno 2021, € 18.856,00 circa per l'anno 2022, €
21.641,00 circa per l'anno 2023, € 23.771,00 per l'anno 2024.
Ebbene, la CT esprimeva parere negativo rilevando che il ricorrente non aveva raggiunto un livello di integrazione meritevole di tutela, pur vivendo in autonomia, parlando italiano e avendo in passato lavorato negli anni trascorsi in Italia, anni durante i quali dal 12.5.2016 e fino al 14.3.2021 aveva vissuto regolarmente sul territorio con un permesso di soggiorno per richiedenti asilo.
La CT e la Questura davano atto di un unico precedente penale del ricorrente, che veniva condannato alla pena di 10 mesi per spaccio per fatti occorsi in data 11.6.2021.
Si evidenzia che, all'esito dell'istruttoria espletata, occorre valutare positivamente il percorso del ricorrente, che si trova in Italia da otto anni, conosce la lingua italiana, vive in autonomia, ha lavorato dal 2021 e sta tuttora lavorando con un contratto a tempo indeterminato, dando tutto ciò dimostrazione di un percorso di integrazione costruito nei molti anni trascorsi in Italia.
Quanto ai precedenti del ricorrente in Italia, come risulta dal certificato del casellario giudiziale versato in atti dall'Amministrazione resistente, interveniva una unica condanna a dieci mesi per spaccio risalente al 2021, di non eccessiva gravità, e soprattutto rimasta isolata, atteso che dopo tale condanna il ricorrente iniziava una stabile e remunerativa attività lavorativa che sta tuttora proseguendo.
In ultimo, come attesta il certificato dei carichi pendenti fermo al 17.12.2024 depositato da parte ricorrente, il medesimo non risulta gravato da pendenze giudiziarie penali in corso.
Pertanto, questi fatti, considerati unitamente anche alla luce della lunga permanenza del ricorrente in
Italia (nove anni), portano a ritenere meritevole di tutela il suo diritto al rispetto della propria vita privata, in assenza di una concreta e attuale pericolosità del medesimo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Risulta, quindi, che la conseguita autonomia abitativa ed economica del ricorrente in un percorso di integrazione in costante miglioramento anche dal punto di vista economico e lavorativo, la rete di rapporti sociali sviluppatasi nei 9 anni di permanenza in Italia, la conoscenza della lingua italiana integrano una consolidata vita privata in Italia, la cui lesione non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU
e dell'art. 19, comma 1.1, TUI in mancanza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti da condotte del ricorrente, non risultando dagli atti la attuale sussistenza di tali condizioni ostative per quanto sopra argomentato.
Le superiori considerazioni consentono di ritenere che il rimpatrio del ricorrente determinerebbe la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che costituisce principio fondamentale affermato dall'art.8 della Convenzione Edu.
Il ricorso deve, quindi, trovare accoglimento. Si aggiunge che il permesso di soggiorno per protezione speciale qui accordato è rinnovabile, ha durata biennale ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, secondo il disposto di cui all'art.7 D.L. n.20/2023 convertito con L.n.50/2023.
In considerazione della natura delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta,
accerta il diritto del ricorrente Sig. , al rilascio del permesso di soggiorno Parte_1 per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., D.lgs 286/98, della durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e, per l'effetto, dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio.
Spese compensate.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE, in data 7 marzo 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maria Cristina Borgo dott. Marco Gattuso