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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/09/2025, n. 9461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9461 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 14898/2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il dr. Alessandro Coco, all'esito di udienza tenuta in data 25 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 29 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il numero 14898 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa
DA
– Avv. V. Inglima Parte_1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. - Avv. M. Sordillo CP_1 resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, titolare di reddito di cittadinanza, ha dedotto che l' le aveva comunicato un indebito. CP_1
Deducendo l'inesistenza nel merito dell'indebito e l'irretroattività della norma penale, la ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accertare l'inesistenza dell'indebito.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Superflua ogni attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta nelle quali parte ricorrente chiedeva la chiamata in causa di CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
In materia previdenziale è applicabile il principio secondo cui i provvedimenti emessi dall' assicuratore non sono costitutivi del diritto (che, collegato ad CP_2 elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione, il quale serve solo a renderla liquida ed esigibile), ma sono atti di certazione, riconducibili ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo.
Pertanto, sia nell'ipotesi in cui l' abbia negato la pensione, sia nell'ipotesi CP_2 in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, sia in ogni altra ipotesi di provvedimenti incidenti sulla misura di quest'ultima, l'azione proposta davanti al giudice non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto il rapporto, ossia la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della sottostante pretesa (Cass. 12283/98).
Ne consegue che in questa sede è necessario esaminare il merito della pretesa restitutoria dell' . CP_1
A proposito della quale, le sezioni unite della Suprema Corte (sentenza n.
18046/10) hanno stabilito, con specifico riferimento alla materia previdenziale, che, nel giudizio instaurato dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente assicuratore abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a mantenere la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
Ciò posto, la ricorrente non ha assolto in alcun modo tale onere, mentre l' ha dimostrato documentalmente le proprie ragioni. CP_2
Invero l'indebito contestato discende dalle seguenti circostanze: con domanda prot. la ricorrente ha chiesto l'accesso al beneficio del Parte_2
Reddito di Cittadinanza;
la domanda è stata accolta;
il competente Municipio del
Comune di ha segnalato tramite la piattaforma c.d. Ge.PI la mancata CP_3 coincidenza tra il nucleo familiare indicato dalla ricorrente nella Dichiarazione
Sostitutiva Unica e la sua famiglia anagrafica;
conseguentemente, alla luce della normativa di riferimento, con comunicazione del 20 giugno 2024 l'Ente previdenziale ha revocato il beneficio in argomento con la seguente motivazione:
“Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'art. 3 del DPCM
159/2013”. In ricorso, tra l'altro, si afferma testualmente e si attesta che al
Comune di Roma, con istanza del 18 Maggio 2023, a firma del sig. Persona_1
, marito della ricorrente, è stata richiesta la cancellazione dei sig.ri
[...] [...]
dal proprio immobile, a riprova della sussistenza Per_2 Persona_3 effettiva della non coincidenza appurata e segnalata dal Comune di Roma. Per tali ragioni si palesa del tutto superflua la chiamata in causa dell'Amministrazione comunale chiesta nelle note da parte ricorrente.
Inoltre, in data 10 luglio 2024 la ricorrente ha chiesto la rateizzazione dell'indebito e l'accoglimento formale le è stato comunicato in data 30/10/2024
(all.ti 7 e 8 alla memoria).
Con specifico riferimento al regime sanzionatorio applicabile, l'art. 7, comma 4,
D.L. n. 4/2019, conv. dalla L. n. 26/2019, prevede espressamente quanto segue:
“Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
In altri termini, l'obbligo di restituire quanto ottenuto a titolo di ratei di Reddito di Cittadinanza costituisce circostanza oggettiva ed automatica che deriva unicamente dal fatto materiale ed altrettanto oggettivo della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni ed informazioni contenute nella domanda ovvero dell'omissione delle dichiarazioni richieste.
Infine, va rilevata l'infondatezza della tesi attorea in tema di irripetibilità dell'indebita percezione per il principio di irretroattività della norma penale, operando semmai in subiecta materia la speciale normativa di settore inerente la restituzione destinata, in quanto tale, a prevalere su quella generale.
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese di lite, data la complessità della vicenda concreta, possono essere compensate integralmente tra le parti nel caso di specie.
DISPOSITIVO respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 29 settembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il dr. Alessandro Coco, all'esito di udienza tenuta in data 25 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 29 settembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta sotto il numero 14898 R.G.A.C. dell'anno 2025, promossa
DA
– Avv. V. Inglima Parte_1 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p. t. - Avv. M. Sordillo CP_1 resistente
Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la nominata in epigrafe, titolare di reddito di cittadinanza, ha dedotto che l' le aveva comunicato un indebito. CP_1
Deducendo l'inesistenza nel merito dell'indebito e l'irretroattività della norma penale, la ricorrente ha adito questo Tribunale per sentir accertare l'inesistenza dell'indebito.
L' si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. CP_2
Superflua ogni attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta nelle quali parte ricorrente chiedeva la chiamata in causa di CP_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e pertanto non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
In materia previdenziale è applicabile il principio secondo cui i provvedimenti emessi dall' assicuratore non sono costitutivi del diritto (che, collegato ad CP_2 elementi determinati dalla legge, preesiste all'atto di attribuzione della prestazione, il quale serve solo a renderla liquida ed esigibile), ma sono atti di certazione, riconducibili ad un'attività ricognitiva di verifica di fatti e situazioni che acquistano rilevanza all'esito dell'accertamento amministrativo.
Pertanto, sia nell'ipotesi in cui l' abbia negato la pensione, sia nell'ipotesi CP_2 in cui abbia annullato o revocato un precedente provvedimento di concessione della prestazione, sia in ogni altra ipotesi di provvedimenti incidenti sulla misura di quest'ultima, l'azione proposta davanti al giudice non coinvolge la verifica della legittimità o meno dell'atto amministrativo, ma ha per oggetto il rapporto, ossia la fondatezza, in tutti i suoi elementi, della sottostante pretesa (Cass. 12283/98).
Ne consegue che in questa sede è necessario esaminare il merito della pretesa restitutoria dell' . CP_1
A proposito della quale, le sezioni unite della Suprema Corte (sentenza n.
18046/10) hanno stabilito, con specifico riferimento alla materia previdenziale, che, nel giudizio instaurato dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'Ente assicuratore abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a mantenere la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.
Ciò posto, la ricorrente non ha assolto in alcun modo tale onere, mentre l' ha dimostrato documentalmente le proprie ragioni. CP_2
Invero l'indebito contestato discende dalle seguenti circostanze: con domanda prot. la ricorrente ha chiesto l'accesso al beneficio del Parte_2
Reddito di Cittadinanza;
la domanda è stata accolta;
il competente Municipio del
Comune di ha segnalato tramite la piattaforma c.d. Ge.PI la mancata CP_3 coincidenza tra il nucleo familiare indicato dalla ricorrente nella Dichiarazione
Sostitutiva Unica e la sua famiglia anagrafica;
conseguentemente, alla luce della normativa di riferimento, con comunicazione del 20 giugno 2024 l'Ente previdenziale ha revocato il beneficio in argomento con la seguente motivazione:
“Segnalazione da Comune della mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica fatte salve le differenze ammesse in applicazione dell'art. 3 del DPCM
159/2013”. In ricorso, tra l'altro, si afferma testualmente e si attesta che al
Comune di Roma, con istanza del 18 Maggio 2023, a firma del sig. Persona_1
, marito della ricorrente, è stata richiesta la cancellazione dei sig.ri
[...] [...]
dal proprio immobile, a riprova della sussistenza Per_2 Persona_3 effettiva della non coincidenza appurata e segnalata dal Comune di Roma. Per tali ragioni si palesa del tutto superflua la chiamata in causa dell'Amministrazione comunale chiesta nelle note da parte ricorrente.
Inoltre, in data 10 luglio 2024 la ricorrente ha chiesto la rateizzazione dell'indebito e l'accoglimento formale le è stato comunicato in data 30/10/2024
(all.ti 7 e 8 alla memoria).
Con specifico riferimento al regime sanzionatorio applicabile, l'art. 7, comma 4,
D.L. n. 4/2019, conv. dalla L. n. 26/2019, prevede espressamente quanto segue:
“Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
In altri termini, l'obbligo di restituire quanto ottenuto a titolo di ratei di Reddito di Cittadinanza costituisce circostanza oggettiva ed automatica che deriva unicamente dal fatto materiale ed altrettanto oggettivo della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni ed informazioni contenute nella domanda ovvero dell'omissione delle dichiarazioni richieste.
Infine, va rilevata l'infondatezza della tesi attorea in tema di irripetibilità dell'indebita percezione per il principio di irretroattività della norma penale, operando semmai in subiecta materia la speciale normativa di settore inerente la restituzione destinata, in quanto tale, a prevalere su quella generale.
Tali le ragioni del rigetto del ricorso.
Le spese di lite, data la complessità della vicenda concreta, possono essere compensate integralmente tra le parti nel caso di specie.
DISPOSITIVO respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 29 settembre 2025
IL GIUDICE