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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/06/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle sone persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3840/2023 R.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (cf: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. DE PIANO EMILIA;
C.F._1
Ricorrente
E
nata a [...] il [...] (CF: CP_1
), rappresentata e difesa dall'avv. NAPOLETANO CARMEN;
C.F._2
Resistente
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.c. in sostituzione dell'udienza del 7.1.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte. Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.12.2023, adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 8 aprile 2017 . CP_1
All'uopo, il ricorrente esponeva:
- che dalla unione coniugale sono nate due figlie: nata il [...], e nata Per_1 Per_2 il 3.09.2020;
- che a causa di insanabili contrasti caratteriali i coniugi decidevano di separarsi;
- che in data 2 marzo 2023 il Tribunale di Avellino omologava la separazione consensuale dei coniugi, in virtù della quale le parti prevedevano: l'affidamento in modo condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione delle stesse presso la madre e regolamentazione del diritto di visita;
l'obbligo a carico del di versare alla moglie la Pt_1 somma di euro 400,00 mensili, di cui 300,00 a titolo di mantenimento delle minori ed euro
100,00 a titolo di mantenimento della Fede, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che in merito alle attuali condizioni lavorative e reddituali dei coniugi, “… il sig. Pt_1 attualmente è disoccupato, e percepisce un'indennità mensile di disoccupazione pari ad euro
800,00, mentre la sig.ra oltre a percepire un assegno mensile di mantenimento per sè di CP_1 euro 100,00 e 300,00 per le minori, è titolare di un reddito di cittadinanza pari ad euro
530,00 mensili, per giunta lavora presso il supermercato IperFutura di Avellino, percependo uno stipendio mensile di circa 800,00 euro;
inoltre, la sig.ra è titolare al 100% anche CP_1 dell' assegno unico mensile di euro 230,00…”;
- che la separazione proseguiva ininterrottamente dalla udienza presidenziale del giudizio di divorzio, senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione o convivenza.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, assumendo i seguenti provvedimenti accessori:
A. Venga confermato l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori.
B. Venga riformulato l'attuale calendario di frequentazione genitori-figlie, tenuto conto delle mutate circostanze e del superiore interesse delle minori.
C. Venga confermato l'importo dell'assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili che il sig. dovrà versare a favore delle figlie minori. Pt_1
D. Revocare l'assegno di mantenimento di euro 100,00 mensili che il sig. Pt_1 corrisponde in favore della sig.ra tenuto conto di quanto illustrato nel presente ricorso CP_1 ed in particolare del notevole incremento del reddito personale della sig.ra CP_1
2 CP_ E. Predisporre che l'assegno unico venga erogato dall' nella misura del 50% per ciascun genitore per le ragioni esposte nel presente ricorso
F. Predisporre che il pagamento delle rate residue di mutuo sia adempiuto da entrambi i coniugi nella misura del 50%, attese le circostanze sopravvenute e provate che hanno determinato un evidente peggioramento delle condizioni economiche e reddituali del sig.
, a fronte di un notevole miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra Pt_1
nonché del fatto che il mutuo fu contratto in costanza di matrimonio nell'interesse della CP_1 famiglia. A tal riguardo, si comunica codice iban del sig. , affinchè la sig.ra Pt_1 CP_1 provveda a versare sul c/c del sig. la sua quota del 50% pari ad euro 190,00 Pt_1 mensile, IBAN: IT 38 B 08553 75652 016000350359. Vinte le spese con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 09.02.2024 si costituiva in giudizio la CP_1 quale, pur associandosi alla richiesta di pronuncia del divorzio ed alla conferma di quanto già disposto in sede di separazione circa l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente delle due minori presso la madre, chiedeva modifiche al piano di frequentazione padre-figlie “…al fine di ridurre alle stesse spostamenti continui e disagevoli (abitando il ricorrente in Santo Stefano del Sole..” e, con riferimento ai rapporti economici, chiedeva di disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento in favore delle due minori da euro 300,00 ad euro 400,00 mensili (200,00 per ogni figlia) in considerazione delle accresciute esigenze delle figlie. Chiedeva inoltre di confermare l'assegno di mantenimento in proprio favore di euro 100,00 mensile;
a tal proposito, precisava che “attualmente la resistente percepisce uno stipendio di circa 700,00 mensili, in quanto svolge attività lavorativa presso la Adecco Italia spa di Avellino, con contratto part time la cui scadenza è fissata al 31.3.24 e senza alcuna certezza al momento di un possibile rinnovo. Pertanto, nel caso di mancato rinnovo, la sig.ra non avrà alcuna forma di reddito e non potrà CP_1 beneficiare neppure dei sussidi di cui disponeva durante la separazione (es. non ha più il reddito di cittadinanza pari a circa euro 310,00 mensili). Chiedeva la corresponsione in via esclusiva a sé dell'assegno unico per le figlie, così come già statuito con la separazione consensuale. Quanto alla posizione economica di essa resistente, evidenziava che “.. la sig.ra non ha beni mobili, né beni mobili registrati, né immobili di sua proprietà; è titolare di CP_1 un libretto postale dove alla data del 31.12.23 il saldo è di 10,03 euro e una postepay dove il saldo è pari ad euro 71,56. Paga il canone di locazione mensile per l'abitazione in cui vive con le figlie dell'importo di 250,00, oltre le utenze che ammontano mensilmente a circa euro
180,00”. Contestava l'avversa richiesta diretta ad ottenere “che il pagamento delle rate di mutuo venga adempiuto dai coniugi nella misura del 50%”, eccependone l'inammissibilità. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, esperito vanamente il tentativo di conciliazione, sentite le parti, il Presidente Delegato, con ordinanza del 2.4.2024, emetteva i provvedimenti provvisori con i quali rilevava l'insussistenza dei presupposti per confermare l'assegno di mantenimento di euro 100,00 in favore della moglie e, per il resto, così disponeva:
3 1) le figlie minori e ad entrambi i genitori, disponendo che Pt_2 Per_1 Per_2 vivano prevalentemente con la madre;
2) DISPONE che la frequentazione tra le figlie ed il padre avvenga con le modalità indicate in parte motiva (ovvero : il padre potrà tenere con sé le bambine tutte le settimane, due pomeriggi a settimana (nel caso di mancato accordo, nei giorni di martedì e giovedì) dall'uscita da scuola sino alle ore 19:00, nonché, a settimane alterne, dall'uscita di scuola del venerdì fino alle 19 della domenica;
per il resto, continua a trovare applicazione il regime di frequentazione previsto in sede di separazione consensuale, salvo diverso accordo delle parti;
il padre si occuperà di accompagnare le minori nelle attività ricreative e sportive pomeridiane …);
3) PONE a carico di l'obbligo di versare in favore di , Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle figlie, a mezzo bonifico o altra modalità da concordare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di €
400,00, con rivalutazione annuale secondo indici Istat;
4) PONE a carico dei genitori- in misura del 50% per il padre e del 50% per la madre - le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie;
….
La suddetta ordinanza veniva reclamata dal ricorrente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, la quale, con decreto del 17.7.24, accoglieva parzialmente il reclamo modificando il piano di frequentazione padre-figlie in ragione dell'intervenuta assunzione del quale cuoco e Pt_1 della sua nuova disponibilità oraria (.. il possa vedere e tenere con sé le figlie una Pt_1 settimana il martedì ed il giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 20,00; l'altra settimana il martedì, dall'orario di uscita dalla scuola sino al mattino successivo con accompagnamento presso l'istituto scolastico nonché il giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 20,00. Durante le vacanze estive le minori staranno con il padre per quindici giorni, anche non consecutivi nel periodo di luglio o agosto, da concordarsi entro il 30 maggio. In relazione alle altre festività è confermato quanto già stabilito..) e, per il resto, confermava la misura dell'assegno di mantenimento previsto per le figlie pari ad euro 400,00 mensili, evidenziando che “..il reclamante ha dichiarato che percepirà la retribuzione mensile di €
1.000,00, mentre, allo stato, la è priva di occupazione in quanto non le è stato rinnovato CP_1 il contratto di lavoro quale dipendente di un esercizio commerciale. … a fronte della complessiva condizione patrimoniale dei coniugi, come sopra ampiamente descritta, tenuto conto dell'età delle minori e delle esigenze correlate, dei limitati tempi di permanenza con il padre nonché della circostanza che l'assegno unico universale è stato ripartito in egual misura tra le parti, l'importo stabilito dal primo giudice appare del tutto proporzionato”..
Acquisita documentazione varia, all'esito dell'udienza del 07.01.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione al Collegio.
***
1. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
4 È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Avellino del 2.3.2023.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia del divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dall'udienza presidenziale del procedimento di separazione, celebrata il 7.2.2023, sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale – previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
2.- Per quanto attiene alle statuizioni accessorie, va confermato l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1 Per_2 madre, trattandosi di previsione già concordata in sede di separazione consensuale e che entrambi i coniugi hanno chiesto di confermare nel presente giudizio.
3.- Quanto alla frequentazione tra il padre e le figlie minori, tenuto conto delle modifiche già apportate con il provvedimento della Corte d'Appello di Napoli del 17.07.2024 nonché della richiesta avanzata ancora in sede di precisazione delle conclusioni dal , diretta Pt_1 ad ampliare ulteriormente il proprio diritto di visita con particolare riferimento ai pernottamenti infrasettimanali (attesa la sua impossibilità, per motivi lavorativi, di tenere con sé le figlie durante il week end), dispone che il possa vedere e tenere con sé le figlie: Pt_1
- tutte le settimane, il martedì, dall'orario di uscita dalla scuola sino al mattino successivo con accompagnamento presso l'istituto scolastico, nonché il giovedì dall'uscita della scuola sino alle ore 20,00;
- durante le vacanze estive le minori staranno con il padre per quindici giorni, anche non consecutivi nel periodo di luglio o agosto, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
- per quanto riguarda le altre festività, ad anni alterni le figlie trascorreranno con il padre dalle ore 17:00 del giorno 24 alle ore 11:00 del giorno 26 dicembre ovvero dalle ore 17:00 del 31 dicembre alle ore 10:00 del 2 gennaio nonché, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o del Lunedì in Albis;
sono salvi diversi accordi tra le parti, in ragione dei rispettivi impegni nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie.
4.- Quanto all'assegno di mantenimento per le figlie minori da porre a carico del Pt_1 quale genitore non collocatario, il Collegio ritiene che - anche alla luce delle sopravvenienze dedotte nel corso del procedimento di reclamo in Corte di Appello nonché allegate con le note di precisazione delle conclusioni - vada confermata la misura di euro 400,00 mensili (euro
200,00 per ciascuna figlia) già prevista con l'ordinanza del 2-3/4/2024 e ribadita in sede di reclamo.
5 In punto di diritto, va rammentato che il padre deve concorrere al mantenimento delle figlie con il versamento di una somma proporzionata alle sue condizioni economiche e finanziarie ed alle esigenze della prole.
In particolare, va rammentato che la legge, «nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valen.za economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti» (Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Si è precisato che “sussiste l'obbligo di entrambi i genitori, i quali svolgano attività lavorativa produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità economiche, in diretta applicazione dell'art. 30
Cost.; mentre il giudice, al fine di realizzare tale principio di proporzionalità, nel determinare l'importo dell'assegno per il minore, deve considerare le «attuali esigente de/figlio», le quali non potranno peraltro non risentire del livello economico-sociale in cui si colloca la figura del genitore (Cass. 18 settembre 2013, n. 21273; e già Cass. n. 23630 del
2009, n. 23411 del 2009, n. 7644 del 1995, n. 10119 del 2006).
Vi è inoltre da considerare che “a seguito della separazione personale, continua a trovare applicazione l'art. 147 c.c., che ora rimanda all'art. 315-bis c.c., che, imponendo ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i medesimi a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, …: poiché, peraltro, lo standard di soddisfazione di tali esigenze è correlato anche al livello economico-sociale dell'intero nucleo familiare, il parametro di riferimento, ai fini della quantificazione del concorso nei predetti oneri, è costituito non soltanto dalle esigenze dei figli, ma anche dalle sostanze, dai redditi e dalla capacità di lavoro di ciascun coniuge, cui non può non essere rapportato il contributo in esame: il quale, in definitiva, non può tenere conto del solo parametro del "tenore di vita" del figlio, che non è l'esclusivo, ma deve considerare in concreto le predette e rispettive condizioni di ciascun genitore (Cass. n. 4811/2018; Cass. n. 16739/2020).
Ora, venendo al caso di specie, deve osservarsi che, allo stato, la posizione reddituale delle parti si equipara giacchè entrambi i coniugi percepiscono un reddito mensile di circa 1.200,00 euro, oltre euro 230,00 ciascuno in ragione del 50% dell'assegno unico universale, per un totale di euro 1.430,00 ciascuno.
Quanto agli oneri sostenuti, alla luce dei documenti prodotti e delle allegazioni di parte
(circostanze non contestate), il sostiene costi di locazione per euro 330,00 mensili, Pt_1 oltre le utenze per circa 70,00 euro menisli, e inoltre è tenuto al pagamento del 50% della rata mensile di mutuo cointestato pari ad euro 380,00 (che tuttavia egli corrisponde per intero
6 stante il rifiuto della di pagare la sua quota di spettanza); la invece, sostiene costi CP_1 CP_1 di locazione per euro 150,00 mensili, oltre le utenze per circa 180,00 euro mensili, e inoltre è tenuta (sebbene allo stato non vi provveda) al pagamento del 50% della rata mensile di mutuo cointestato pari ad euro 380,00.
Ora, considerata la situazione reddituale dell'intero nucleo familiare, considerato che le figlie della coppia vivono pressochè stabilmente con la madre (i tempi di permanenza con il padre sono sostanzialmente ridotti a due pomeriggi a settimana, con un solo pernottamento) e che la madre provvede in via diretta al mantenimento delle figlie, considerato altresì che le esigenze delle figlie si sono certamente accresciute rispetto all'epoca della separazione (attualmente, le bambine hanno 8 e 5 anni), rilevato altresì che, rispetto alla separazione, l'assegno unico universale è stato ripartito in egual misura tra le parti (di tal che, rispetto all'epoca della separazione, il , a ben vedere, pur percependo un reddito maggiore, corrisponde un Pt_1 importo inferiore a quello in precedenza stabilito, giacchè, in base alla separazione consensuale, versava euro 400,00 senza percepire assegno unico pro quota, mentre attualmente versa euro 400,00 percependo 230,00 come quota dell'assegno unico universale), il Collegio ritiene di confermare la misura del contributo per il mantenimento delle figlie pari ad euro 400,00 mensili.
Quanto alle spese extra assegno ordinarie ed alle spese extra assegno straordinarie nell'interesse delle figlie, queste debbono essere poste a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno.
In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino, così come novellato all'art. 3 – quanto all'assegno unico universale - dal successivo
Protocollo sottoscritto in data 20.4.2022; tale Protocollo viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, con la precisazione che l'art. 3 del Protocollo del
28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del
20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento.
L'assegno unico universale per le figlie viene ripartito in pari misura tra i genitori.
4.- La domanda avanzata da parte resistente e diretta ad ottenere la conferma dell'assegno di mantenimento (recte, assegno divorzile) in proprio favore deve intendersi rinunciata in quanto non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni.
5.- Va infine dichiarata inammissibile, per assenza di connessione, come già rilevato ex officio all'esito della prima udienza, la domanda avanzata dal ricorrente diretta ad ottenere che “..il pagamento delle rate residue di mutuo sia adempiuto da entrambi i coniugi nella misura del
7 50%..”, ferma restando, secondo le regole del diritto comune, la vincolatività degli obblighi assunti verso l'istituto di credito in caso di cointestazione e sottoscrizione del contratto di mutuo di entrambe le parti.
6. - Valutate le ragioni della decisione, le spese di lite, ivi comprese quelle della fase di reclamo, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 3840/2023 RG, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 11.4.2017 (Registro degli atti di matrimonio del
[...] CP_1
Comune di Mercogliano anno 2017– atto n.
2- parte II -Serie B);
2) affida le figlie minori e in maniera condivisa ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2 con collocazione prevalente presso la madre;
3) determina il regime di frequentazione tra il padre e le figlie minori come in parte motiva;
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, in favore di Parte_1
l'assegno di € 400,00, a titolo di contributo al mantenimento delle CP_1 figlie minori e;
tale importo sarà annualmente ed automaticamente Per_1 Per_2 rivalutato secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5) disciplina come da motivazione gli altri oneri dei genitori nell'interesse della prole, dichiarando comunque il Protocollo pure ivi indicato come parte integrante del presente provvedimento;
6) dichiara inammissibili le ulteriori domande;
7) compensa le spese di lite;
8) dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio dell' 8 maggio 2025
Il Giudice Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano
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