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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 25/06/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 88/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di impugnazione iscritta al nr. Rg. 88/2024, promossa da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Galli ed elettivamente domiciliati presso il
[...] suo studio;
- appellanti - nei confronti di
(già , quale procuratrice speciale della Controparte_1 Controparte_2 [...]
(già Controparte_3 Controparte_4
in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
[...]
Tedeschi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
- appellata –
Oggetto: appello in materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del
17.06.2025.
Fatto.
Con atto di appello ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 [...]
e impugnavano la sentenza n. 3195/2023 emessa dal Parte_3 Parte_4 pagina 1 di 15 Tribunale di Foggia nel procedimento avente nr. Rg. 7290/2022, depositata in data
18.12.2023 e notificata in data 20.12.2023.
All'uopo, esponevano:
- che, con atto di precetto in rinnovazione, notificato in data 13.09.2022, CP_1
nella qualità di procuratrice speciale di
[...] Controparte_3
intimava loro il pagamento della complessiva somma di € 117.609,20, dovuta,
[...] quanto ad € 73.385,14, per «debito residuo in linea capitale all'11.1.2022 al netto degli acconti ricevuti»; quanto ad € 27.900,90, «per interessi di mora su rate impagate all'11.1.2022»; quanto ad € 15.732,22, per “spese procedura esecutiva immobiliare”
R.G. Es. Imm. Trib. Foggia n. 80000127/2008; quanto ad € 590,94, “per spese e compensi di precetto oltre accessori”; il tutto riveniente da un finanziamento di Lire
150.000.000, concesso da ai coniugi (deceduto il Controparte_5 Persona_1
1.1.2022) e , mediante contratto di mutuo fondiario con garanzia Parte_1 ipotecaria, stipulato, ex artt. 38-41 T.U.B., a ministero del Notaio dott. Persona_2
(rep. n. 25375/racc. n. 8705) il 12.5.2000, e reg.to a San Severo (FG) al n. 743 il
30.5.2000;
- che, avverso il suddetto atto, avevano spiegato opposizione ex art. 615, co. 1, contestando in radice il diritto della creditrice di agire in executivis;
- che, con la sentenza n. 3195/2023, pubblicata in data 18.12.2023 e notificata il
20.12.2023, il Tribunale di Foggia accoglieva parzialmente l'opposizione, dichiarando la validità e l'efficacia dell'atto opposto per la minor somma di € 101.876,98, con compensazione di 1/5 delle spese di lite e condanna di essi opponenti al pagamento dei restanti 4/5;
- che detta sentenza era erronea per i seguenti motivi:
1) erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva spiegata, non avendo la dato prova che il credito vantato le fosse stato regolarmente ceduto, posto CP_1 che l'avviso pubblicato sulla G.U. (Serie Generale n. 123 del 29.5.2018), non dimostrava affatto, al contrario di quanto asserito dal Giudice di prime cure, che (già CP_3 [...]
fosse la cessionaria dei crediti (classificati come “deteriorati”) di CP_4 Parte_5 alla data di avvio della l.c.a. di quest'ultima; ed invero, l'opposta si era limitata a
[...] produrre:
- non già il D.M. n. 186 del 25.6.2017, bensì la G.U. n. 177 del 31.7.2017, recante, alla pag. 156, la sola comunicazione in ordine alla sottoposizione, ad opera del citato D.M., di alla procedura di l.c.a.; Parte_5
pagina 2 di 15 - l'atto di trasferimento dei crediti del 10.7.2017, mediante il quale Controparte_5 aveva ritrasferito a «pro soluto e in blocco (…), tutti i crediti Parte_6 pecuniari che, alla data del 26.6.2017, (erano) classificati o (fossero) classificabili in base ai Principi Contabili come “sofferenze”, come “inadempienze probabili (c.d. unlikely to pay)” e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”), nonché i relativi sottostanti rapporti contrattuali» (art. 2.1); nel medesimo atto si leggeva che e Controparte_5
«si riserva(va)no di individuare crediti classificati o Parte_6 classificabili in base ai Principi Contabili come “sofferenze”, come “inadempienze probabili
(c.d. unlikely to pay)” e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”), nonché i relativi sottostanti rapporti contrattuali (…)» (art. 2.5);
- una comunicazione (priva di data, ma risalente all'11.7.2017), estratta dal sito web della Banca d'Italia, dalla quale si evinceva che aveva «ceduto crediti Controparte_5 deteriorati e partecipazioni dalla stessa posseduti a liquidazione Parte_6 coatta amministrativa, in esecuzione e nel rispetto di quanto previsto dal contratto del 26 giugno 2017 (giammai prodotto in giudizio) per la cessione di attività, passività e rapporti giuridici di liquidazione coatta amministrativa, a Parte_6 Controparte_6
conformemente con le previsioni del d.l. n. 99 del 25 giugno 2017, recante
[...]
“Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_7
e di e del d.m. n. 187 del 25 giugno 2017»;
[...] Parte_5
- la G.U. n. 123 del 29.5.2018, recante il D.M. MEF del 22.2.2018, dove si leggeva che le cessioni sarebbero avvenute in un momento successivo;
- il verbale di assemblea straordinaria di del 19.7.2019, nel corso della quale CP_4 detta società decideva di assumere la denominazione di Controparte_3
[...]
- che, in sintesi, non era stato prodotto né il contratto di cessione, espressamente postulato dagli artt. 1 e 3 del D.M. del 22.2.2018 che i Commissari liquidatori di CP_8
e di avrebbero Parte_6 Controparte_9 dovuto sottoscrivere «in favore del rispettivo patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2, dei crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge o retrocessi ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge, unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai creduti ceduti alla SGA» né la pubblicazione, da parte della Banca
d'Italia, sul proprio sito internet, della sottoscrizione di tale contratto di cessione (che avrebbe dovuto comprendere, a dire di controparte, la cessione in favore del Patrimonio pagina 3 di 15 destinato «Gruppo Veneto» del credito fatto valere nei riguardi dei coniugi Parte_7
, richiesta a pena di inefficacia nei confronti dei terzi, dal contratto di cessione di
[...] cui al precedente punto dall'art. 3, co. 2, d.l. n. 99/2017, applicabile al caso di specie in forza dell'art. 5, co. 1, d.l. ult. cit.;
- che, dunque, l'originaria opposta non aveva provato che il credito vantato originariamente da nei confronti dei coniugi fosse Controparte_5 Parte_7 stato, dal medesimo Istituto di credito, ritrasferito il 10.7.2017 a Parte_6
Contr e che avesse davvero ceduto detto credito a
[...] Parte_6
2) omessa decisione sull'eccezione dell'inesistenza della procura speciale rilasciata da in favore della nonchè falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e CP_3 CP_1 dell'art. 77 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto l'eccezione tardiva, per essere stata proposta soltanto con le note conclusive;
3) la violazione dell'art. 474 c.p.c., con riferimento alla contestazione della somma di €
590,94, autoliquidata dall'intimante a titolo di spese e compensi relativi all'atto di precetto, laddove l'autoliquidazione di un quantum in sede di precetto poteva consentirsi soltanto se l'azione esecutiva si fosse fondata su una misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c.;
4) la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Giudice di prime cure omesso di decidere sulla risoluzione del contratto di mutuo azionato come titolo esecutivo, risoltosi di diritto in data 20.01.2003, con conseguente non debenza degli interessi corrispettivi maturati dalla data di risoluzione del contratto (ed invero l'ultimo versamento eseguito tardivamente risaliva pacificamente al 20.01.2003);
5) la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per aver il Tribunale illegittimamente invertito l'onere probatorio, ritenendo non sufficiente la contestazione del quantum precettato e ritenendo dovuto l'importo di € 27.900,90 a titolo di interessi di mora su rate impagate all'11.02.2022;
6) la violazione della Dir. 93/13/CEE e dell'art. 112 c.p.c., per aver il Giudice di prime cure escluso l'applicabilità della disciplina consumeristica ai contratti stipulati per atto pubblico notarile, laddove, invece, avrebbe dovuto riconoscere la qualità di consumatori dei mutuatari e vagliare anche d'ufficio la vessatorietà/abusività delle clausole contrattuali;
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:”
1. nel merito: riformare la sentenza appellata in accoglimento delle richieste avanzate nel presente atto di appello, e per gli effetti accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado dall'odierno pagina 4 di 15 appellante; conclusioni di seguito riprodotte: a) In via pregiudiziale, per i motivi illustrati ai paragrafi 1 e 2, accertare il difetto di legittimazione attiva sostanziale e/o processuale di e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza del diritto di quest'ultima di CP_1 procedere in executivis contro gli odierni deducenti. b) In via subordinata rispetto alla precedente domanda: b1) dichiarare, anche soltanto incidenter tantum, che il Contratto di mutuo del 12.5.2000, azionato in executivis, per le ragioni illustrate al paragrafo 4 si è risolto ipso iure il 20.1.2003 e che da tale data il debito residuo non matura interessi corrispettivi;
b2) con riferimento alla somma di € 73.385,14, imputata in precetto a
«debito residuo in linea capitale all'11.1.2022 al netto degli acconti ricevuti», accertarne la riduzione a € 66.744,28; b3) dichiarare d'ufficio la nullità e/o l'inefficacia oppure disapplicare, in quanto abusive e/o illegittime, le clausole di cui agli artt. 3 e 6 del contratto di mutuo del 12.5.2000, rispettivamente recanti la quantificazione del tasso degli interessi corrispettivi e di mora. E, per l'effetto: b3.1) accertare che la somma di €
27.900,90, precettata «per interessi di mora su rate impagate all'11.1.2022», non è dovuta al pari degli ulteriori interessi di mora maturati dopo l'11.1.2022; b3.2) accertare altresì che dalla somma di € 66.744,28, dovuta dai debitori a titolo di capitale residuo, vanno defalcati, in compensazione: α) gli interessi corrispettivi versati (ma non dovuti) dai mutuatari con le rate pagate, onerando la creditrice di fornirne la quantificazione (allo stato impossibile, non essendo noto se sia stato applicato lo spread Euribor 6 mesi a 360
o a 365 giorni né essendo conoscibile il dies a quo di calcolo); β) gli interessi di mora già incassati dal creditore (ma non dovuti) e quantificabili, in virtù dell'estratto conto depositato da controparte, in € 30.593,80. c) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
d) (ripetizione somme 1° grado) E con condanna dell'appellato alla ripetizione in favore dell'appellante delle somme (eventualmente) versate, in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi”.
Si costituiva la in qualità di procuratrice speciale della cessionaria Controparte_1
la quale resisteva all'appello, eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_3 mancanza del requisito di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. e per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedendone il rigetto con condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'uopo, esponeva:
- sull'eccezione del difetto di legittimazione attiva, che la prova documentale della legittimazione sostanziale non necessariamente doveva essere fornita mediante la pagina 5 di 15 produzione del contratto di cessione, risultando sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco;
che aveva di fatto documentato i vari passaggi del credito con annessi adempimenti pubblicitari;
- sull'eccezione avversa del difetto di procura speciale, che la stessa era stata sollevata tardivamente, quindi era inammissibile;
- sul credito di € 590,94 autoliquidato, che, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, non occorreva una specifica liquidazione da parte del G.E., potendosi tali somme considerare come accessorio di legge alle spese processuali;
- sulle argomentazioni avverse in ordine alla risoluzione del contratto di mutuo, che il credito non era prescritto, dato che il termine prescrizionale decorreva dalla scadenza dell'ultima rata del 12.05.2015 e, anche prendendo in considerazione come data di risoluzione del contratto il 20.01.2003, il termine decennale di prescrizione comunque era stato interrotto da parte della a far data da quando aveva incardinato la Pt_6 procedura esecutiva immobiliare innanzi il Tribunale di Lucera (2008), conclusasi con un provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo per incommerciabilità del
Lotto 1 e per impossibilità, dopo n. 13 esperimenti di vendita ad un congruo prezzo, del
Lotto 2, non potendosi, pertanto, applicare l'art. 2945, co. 3 c.c. posto che la chiusura anticipata non era derivata da causa ascrivibile al creditore procedente;
- sul credito di € 101.286,04, che il Giudice di prime cure correttamente aveva rilevato l'aspecificità della contestazione di parte opponente, che non aveva indicato i motivi per i quali la somma richiesta avrebbe dovuto considerarsi erronea, mancando di offrire un calcolo comparativo;
- sulla presunta natura di consumatori dei mutuatari, che il contratto era stato stipulato per atto pubblico notarile, laddove le clausole contrattuali inserite in un atto pubblico non potevano qualificarsi come predisposte ai sensi dell'art. 1341 c.c., ragione per la quale, anche se vessatorie, non richiedevano approvazione specifica per iscritto;
- sulla restituzione delle spese di lite versate, che in verità non erano mai state corrisposte.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
17.06.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, tenutasi in modalità scritta, all'esito della quale, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto. pagina 6 di 15 Con il primo motivo, parte appellante ha contestato la titolarità attiva della (già CP_3
in ordine all'avvenuta cessione del credito azionato in sede esecutiva, quale CP_4 cessionaria di cui sarebbe pervenuto il credito dei coniugi Parte_6
, ceduto da Parte_2 Controparte_5
La contestazione ha investito sia il difetto di prova in ordine alla cessione del credito da Contr parte del Gruppo Veneto ad (già che il difetto di prova della cessione del CP_3 credito da a CP_5 Parte_6
Ora, è agli atti la G.U. del 29.5.2018, da cui risulta la pubblicazione del Decreto del
Ministero delle finanze con cui, in attuazione dell'art. 5 del D.L. n. 99/2017 (“Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_7
) è stata decretata “la cessione in favore del patrimonio costituito Parte_5 dall'art. 2 (Società per la Gestione di Attività – S.G.A.) dei crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della l.c.a.”.
Com'è noto, in materia di cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B., al secondo comma, prevede che "la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità".
La norma richiamata, operante anche nella particolare fattispecie, al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa, nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando così la Banca Cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
Quindi, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso e/o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria, è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede solo la prova che la cessione sia stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale (cfr., Cass. Civ., n. 13954/2006).
Nel concreto, la iQera, quale procuratrice speciale di (già , per provare la CP_3 CP_4 titolarità del credito ad essa ceduto, ha versato in atti sia il D.L. n. 99/2017, avente ad oggetto la l.c.a. della (in particolare, l'art. 5 del D.L. in questione Parte_5
Contr dispone: “… che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla alla di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo pagina 7 di 15 4, unitamente ad eventuali altri beni contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai Contr crediti ceduti alla Alla cessione non si applica quanto previsto dagli articoli 58 commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto e 90, comma due, del testo unico bancario punto si applica l'articolo tre, comma due”) che la G.U. del 29.05.2018, relativa alla pubblicazione del D.M. del 22.02.2018, con cui il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha costituito all'interno di CP_4
(ora il Patrimonio denominato “Gruppo Veneto”, in attuazione dei poteri CP_3 conferitigli dall'art. 5, co. 1 e 5 del citato D.L. n. 99/2017, con cui è stata decretata la cessione dei crediti deteriorati di in favore di in data Parte_6 CP_4
11.04.2018, come da comunicazione di Banca d'Italia, in esecuzione del succitato D.M.
n. 221 del 22.02.2018, i Commissari liquidatori di Parte_8 hanno ceduto a in nome e per conto del “Patrimonio Destinato Gruppo CP_4
Veneto”, i crediti classificati come “deteriorati” alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (25.06.2017), unitamente ai beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi a detti crediti ceduti.
Ne deriva che risulta sufficientemente documentata la cessione del credito da
[...] Contr a (e, per essa, ad ). Parte_6 Parte_6 CP_3
Quanto alla cessione del credito vantato da nei confronti dei coniugi Controparte_5
a è stato prodotto il contratto di Controparte_10 Parte_6 trasferimento del 10.7.2017, con cui la prima ha ceduto i propri crediti deteriorati a in conformità alle previsioni di cui all'art. 4 del D.L. n. Parte_6
99/2017.
Nel contratto di trasferimento del 10.7.2017, si legge che la totalità di tutti i crediti deteriorati di (o che siano classificabili come i crediti di CP_5 Parte_6 esclusi dall'insieme aggregato), ai sensi del contratto di cessione del 26.6.2017, sono trasferiti a Parte_6
Ai sensi dell'art. 3, comma due, del D.L. n. 99/2017, “le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca
d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge anche a fini costitutivi di pubblicità notizia o dichiarativa
….”.
Ne discende, pertanto, che per avere efficacia, era sufficiente che la Banca d'Italia pubblicasse sul proprio sito la notizia della cessione dei crediti deteriorati da CP_5
a e, nella specie, risulta la pubblicazione di tale
[...] Parte_6
pagina 8 di 15 notizia sul sito internet, in esecuzione - e nel rispetto - di quanto previsto dal contratto di trasferimento di crediti del 10.7.2017, avente come oggetto tutti i crediti c.d.
“deteriorati” (si legge nella comunicazione di Banca d'Italia di “crediti deteriorati e partecipazioni dalla stessa posseduti a Parte_9
, in esecuzione e nel rispetto di quanto previsto dal contratto del
[...]
26.06.2017 per la cessione di attività, passività e rapporti giuridici di
[...]
, a Intesa San Paolo S.p.A., conformemente Parte_9 con le previsioni del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_7 Parte_6
e del DM n. 187 del 25 giugno 2017”).
[...]
E' noto, poi, che per crediti deteriorati si intendono i crediti pecuniari che sono classificati o classificabili come “sofferenze”, “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”).
Ne deriva, dunque, l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Banca d'Italia.
A fronte della documentazione prodotta dalla cessionaria del credito, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, può dimostrare la titolarità del credito mediante la pubblicazione sulla G.U. che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr.
Cass. 13/06/2019, n. 15884; cfr. Cass., Sez. III, 22/03/2024, n. 7866).
Nella specie, risulta la chiara determinazione dell'oggetto della stessa, riferita ai crediti
«deteriorati», il che determina l'inclusione nell'àmbito della pretesa creditoria azionata con il contestato precetto.
Il primo motivo è dunque infondato.
In ordine al lamentato difetto del potere di rappresentanza in capo alla , Controparte_1 per mancata produzione della procura speciale, va detto che è agli atti la procura speciale rilasciata in data 17.01.2023, per atto a AR , Repertorio n. CP_11
57.304/26.760, da , in qualità di amministratore delegato della Persona_3 [...]
in favore della la quale espressamente “abroga e sostituisce la CP_3 Controparte_1 precedente procura in argomento e, in particolare, revoca quella ai rogiti del notaio in data 6 agosto 2018, rep. n. 42771/19755. La Società ratifica l'operato CP_11
pagina 9 di 15 del Procuratore individuato nel presente atto il quale in ogni tempo abbia dichiarato di agire in forza della procura revocata”.
Ne deriva l'infondatezza del relativo motivo (v. Cass. 31/07/2015, n. 16274; in senso conforme, da ultimo: Cass. 24/04/2018, n. 10009).
Venendo adesso al merito dell'appello, va premesso che parte appellante ha censurato l'autoliquidazione degli onorari dovuti per l'atto di precetto, ammontante ad € 590,94.
Secondo parte appellante, detta autoliquidazione sarebbe consentita solo ove l'azione esecutiva sia fondata su una misura coercitiva ex art. 614 bis c.p.c.
Il motivo è palesemente infondato, posto che (per tutte, v. Cass. 29 luglio 2002, n.
11170) il precetto può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese del precetto stesso, senza che occorra una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo tali spese un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli atti successivi e conseguenti alla sentenza;
pertanto (Cass., ord. 2 dicembre 2008, n.
28627), le spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto costituiscono un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale.
Con un altro motivo, parte appellante ha censurato la decisione di primo grado sul rilievo che sarebbe stato violato l'art. 112 c.p.c., posto che dall'importo precettato, andrebbero decurtati gli interessi corrispettivi (per l'importo di € 6.640,86), che non sarebbero dovuti, in quanto il contratto si sarebbe risolto il 20.1.2003.
In altri termini, poiché l'ultimo versamento del mutuo sarebbe avvenuto il 20.1.2003 e il debito in linea capitale, a quell'epoca, era di € 66.744,28, essendosi il contratto risolto di diritto, gli interessi corrispettivi non erano dovuti.
Anche detto motivo è infondato.
A pag. 16 dell'atto introduttivo in primo grado, parte opponente si era limitata a dedurre che la somma di € 73.385,14, imputata dalla precettante “a debito residuo in linea capitale all'11.1.2022, al netto degli acconti ricevuti”, rendeva impossibile ipotizzare quali rate la creditrice ritenesse impagate;
su quali rate fossero stati computati gli interessi corrispettivi;
quale fosse il dies a quo del calcolo;
quale tasso di interesse corrispettivo fosse stato applicato.
Sul punto, il giudice di primo grado ha rilevato che “non potevano gli opponenti limitarsi
a contestare l'ammontare intimato in modo del tutto aspecifico, senza indicare nell'atto di opposizione i motivi per cui la somma richiesta in pagamento risulterebbe, a loro dire, erronea e senza offrire un qualsiasi calcolo alternativo di raffronto;
nè influiva su tale pagina 10 di 15 conclusione la circostanza dell'asserita mancata consegna ai mutuatari del piano di ammortamento, posto che, da un lato, detto piano di ammortamento non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo (cfr. Cass. 2020 n. 12922) e, dall'altro, nel contratto di mutuo sono già indicate tutte le condizioni da applicarsi sulla base del regolamento negoziale, quanto a tassi di interesse, oneri e spese, al fine di soddisfare il requisito della liquidità del credito”.
Orbene, anche in sede di appello, gli opponenti si sono limitati a dedurre che l'ultimo versamento risaliva al 20.1.2003 e che, pertanto, il contratto si era risolto di diritto;
per cui, poiché dall'estratto conto depositato si ricavava che il debito in linea capitale era di €
66.744,28 e che, per giungere alla somma di € 73.385,14, occorreva sommare i pagamenti imputati “a residuo rata scaduta il 30.11.2002” (pari ad € 3.066,32) e a “rata scaduta il 31.5.2023” (pari ad € 3.574,54), ne derivava che da tale importo di €
6.640,86 andavano detratti gli interessi corrispettivi, che non erano dovuti (perché il contratto si era risolto il 20.1.2003).
Ma anche detto motivo è infondato, posto che se la somma di € 3.066,32 era imputata a residuo rata scaduta al 30.11.2002, gli interessi corrispettivi a tale data erano dovuti;
quanto alla rata del 31.5.2003, poiché dal contratto di mutuo prodotto agli atti si legge che l'importo della rata mensile è di € 3.903,00 e che l'importo degli interessi corrispettivi è del 5,808% (che avrebbero potuto subire modifiche al variare del tasso di interesse stabilito all'art. 3, sulla base dell'Euribor a 6 mesi) alla data del contratto
(30.11.2000), si può dedurre che, per tale rata, la banca non abbia conteggiato gli interessi corrispettivi.
Peraltro, competeva a parte opponente, a fronte del contratto e dell'estratto conto prodotto, dimostrare (eventualmente tramite perizia o conteggio tecnico) che nella rata scaduta fossero stati conteggiati e sommati gli interessi corrispettivi;
a tanto, parte appellante non ha minimamente adempiuto.
Venendo adesso al motivo afferente il conteggio degli interessi di mora, va premesso (v.
Cass. 34812/2021) che nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata ex art. 615
c.p.c. l'onere della prova si ripartisce - giusta la previsione dell'art. 2697 c.c. - come segue:
a) il creditore ha l'onere di provare l'esistenza del patto contrattuale da cui è sorta la propria obbligazione, e la misura di essa;
b) il debitore ha l'onere di provarne il fatto impeditivo, modificativo od estintivo.
pagina 11 di 15 Nel caso di specie, il creditore ha prodotto il contratto, da cui si evince il tasso degli interessi di mora e l'estratto contabile da cui risultano le somme dovute in base al tasso degli interessi di mora;
competeva dunque al debitore l'onere di provare l'erroneità dei conteggi o la illegittimità del criterio con cui gli interessi erano stati conteggiati.
A tanto parte appellante non ha minimamente adempiuto.
Venendo infine all'ultimo motivo di appello, esso si è incentrato sulla violazione della direttiva 93/13/CE e dell'art. 112 c.p.c., posto che il mutuo era stato concesso a due soggetti aventi la qualità di braccianti agricoli e, pertanto, consumatori, per cui ne derivava che il giudice avrebbe dovuto porsi d'ufficio la questione della abusività delle clausole riguardanti le clausole moratorie.
Sul punto, il primo giudice ha rilevato che l'argomentazione degli opponenti era infondata, non essendo il contratto stato sottoscritto mediante l'uso di moduli o formulari, ma presso uno studio notarile per atto pubblico.
In sede di gravame, parte appellante ha dedotto che il primo giudice non si era affatto peritato di vagliare la trasparenza della clausola in materia di interessi corrispettivi (art. 3, co. 1 e 3 contratto di mutuo del 12.5.2000) e di mora (art. 6 contratto di mutuo del
12.5.2000).
Ma, così opinando, parte appellante si è limitata a ribadire la sua eccezione di vessatorietà della clausola per mancanza di trasparenza, senza preoccuparsi di confutare in modo specifico le motivazioni con le quali il Tribunale aveva rigettato detta eccezione, avendo in particolare fatto riferimento alla circostanza che le clausole erano state approvate tramite atto pubblico, con la conseguenza che erano oggetto di trattativa specifica e il notaio rogante aveva senz'altro spiegato il contenuto dell'impianto contrattuale.
Ne deriva la conseguente violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ad ogni buon conto, pur volendo esaminare nel merito il contenuto del motivo di opposizione, a parere della Corte, anche detto motivo è infondato.
Va invero premesso (v. Cass. 23655/2021) che compete al giudice di merito stabilire se le clausole contrattuali in discorso siano carenti in punto di chiarezza e comprensibilità;
l'eventuale difetto di chiarezza e comprensibilità non invalida automaticamente la clausola che ne sia affetta, salvo che il difetto di chiarezza e comprensibilità non determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate pagina 12 di 15 vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.
Nel caso di specie: la clausola di cui all'art. 3 (“sulla somma suddetta decorrerà per ogni cento lire di capitale mutuato l'interesse annuo di ammortamento in ragione di punti
1,75 in più rispetto all'ultimo Euribor a sei mesi, media percentuale mese precedente a quello di stipula del contratto di mutuo, corrispondente al 4,058% come pubblicato dal quotidiano Sole 24 Ore in data odierna e, quindi, nella misura globale del 5.80% annuo.
Si conviene peraltro espressamente tra le parti che, in caso di modifica del Euribor 6 mesi varierà nella stessa misura il tasso globale della presente operazione di mutuo a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la variazione si verifica con la precisazione che il nuovo Euribor sarà quello pubblicato dal quotidiano Sole 24 ore riferito alla media percentuale mese precedente 6 mesi prima della scadenza della rate in corso”) e quella di cui all'art. 6 (“ogni somma dovuta dalla parte mutuataria … in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto a favore della banca mutuante l'interesse di mora nella ragione di 5 punti in più del saggio di interesse del mutuo a partire dal primo giorno successivo alla scadenza. Il saggio di interesse di mora non potrà comunque superare il tasso effettivo globale medio praticato così come rilevato dal Ministero del tesoro e pubblicato sulla G.U. aumentato della metà”) appaiono sufficientemente chiare e comprensibili all'interno del complessivo impianto contrattuale,
e il loro contenuto letterale di per sé, non può neppure in ipotesi dare luogo ad equivoci;
per altro verso, le clausole in discorso non hanno carattere vessatorio, o comunque lesive dei diritti dei consumatori, né è stata dimostrata una condotta di violazione della relativa normativa da parte della banca che aveva stipulato il mutuo, volta ad alterare il suddetto tasso.
Peraltro, la Suprema Corte con sentenza recente (v. Cass. 30556/2023) ha specificamente previsto: “… che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato
e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo: esso potrebbe, allora ed in ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro
“alterato” da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti. pagina 13 di 15 Ma, perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto. In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria
“applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. “a valle” di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni
Unite di questa Corte n. 41994 del 2021) …. la cd. “clausola Euribor” – anche in caso di accertamento di pratiche illecite dirette ad alterare il suo valore – non può dirsi di per sé nulla, in generale, perché costituente “applicazione” di un'intesa illecita e vietata restrittiva della concorrenza (salvo il solo caso in cui almeno uno dei contraenti abbia consapevolmente inteso avvalersi degli effetti dell'illecita alterazione, al momento della stipula). Essa, però, potrebbe risultare viziata da parziale nullità per impossibilità di determinazione del suo oggetto, se ed in quanto l'intesa illecita vietata abbia in sostanza ed in concreto fatto venir meno o, se non altro, reso incompatibile con
l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, il parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (cioè, quello “genuino”
e non quello “alterato”) e nei limiti in cui il parametro genuino non sia ricostruibile….”.
Secondo la S.C., “L'approdo della richiamata Cass. n. 34889 del 2023, per il quale la decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 assurge certamente a prova privilegiata di un'intesa illecita, può allora condividersi, evidentemente quale punto di partenza: invero, una volta così conseguita la prova di tale intesa, sarà poi indispensabile che la parte che se ne assuma danneggiata per la perturbazione del sinallagma contrattuale fornisca quegli ulteriori elementi probatori, sopra descritti come necessari per qualificare appunto inefficace, per tutto il periodo in cui ha prodotto conseguenze l'intesa illecita, la clausola negoziale contenente il riferimento al parametro esterno alterato, che ha reso l'oggetto del contratto non determinabile secondo la volontà delle parti” (cfr. sent. cit.).
Orbene, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare che queste prove certamente non sono state fornite, onde il relativo motivo di appello non è fondato.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del rigetto dell'appello queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (DM 55/2014 e succ. modif.; valore della causa 117.609,20, parametri minimi)
pagina 14 di 15 Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sull'appello proposto da
[...]
, , e avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 la sentenza n. 3195/2023, pubblicata in data 18.12.2023 e notificata il 20.12.2023, emessa dal Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento R.G. n. 7290/2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti a rifondere a parte appellata le spese del grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 17.6.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di impugnazione iscritta al nr. Rg. 88/2024, promossa da
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Galli ed elettivamente domiciliati presso il
[...] suo studio;
- appellanti - nei confronti di
(già , quale procuratrice speciale della Controparte_1 Controparte_2 [...]
(già Controparte_3 Controparte_4
in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Stefano
[...]
Tedeschi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
- appellata –
Oggetto: appello in materia di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte di cui all'udienza “cartolare” del
17.06.2025.
Fatto.
Con atto di appello ritualmente notificato, , , Parte_1 Parte_2 [...]
e impugnavano la sentenza n. 3195/2023 emessa dal Parte_3 Parte_4 pagina 1 di 15 Tribunale di Foggia nel procedimento avente nr. Rg. 7290/2022, depositata in data
18.12.2023 e notificata in data 20.12.2023.
All'uopo, esponevano:
- che, con atto di precetto in rinnovazione, notificato in data 13.09.2022, CP_1
nella qualità di procuratrice speciale di
[...] Controparte_3
intimava loro il pagamento della complessiva somma di € 117.609,20, dovuta,
[...] quanto ad € 73.385,14, per «debito residuo in linea capitale all'11.1.2022 al netto degli acconti ricevuti»; quanto ad € 27.900,90, «per interessi di mora su rate impagate all'11.1.2022»; quanto ad € 15.732,22, per “spese procedura esecutiva immobiliare”
R.G. Es. Imm. Trib. Foggia n. 80000127/2008; quanto ad € 590,94, “per spese e compensi di precetto oltre accessori”; il tutto riveniente da un finanziamento di Lire
150.000.000, concesso da ai coniugi (deceduto il Controparte_5 Persona_1
1.1.2022) e , mediante contratto di mutuo fondiario con garanzia Parte_1 ipotecaria, stipulato, ex artt. 38-41 T.U.B., a ministero del Notaio dott. Persona_2
(rep. n. 25375/racc. n. 8705) il 12.5.2000, e reg.to a San Severo (FG) al n. 743 il
30.5.2000;
- che, avverso il suddetto atto, avevano spiegato opposizione ex art. 615, co. 1, contestando in radice il diritto della creditrice di agire in executivis;
- che, con la sentenza n. 3195/2023, pubblicata in data 18.12.2023 e notificata il
20.12.2023, il Tribunale di Foggia accoglieva parzialmente l'opposizione, dichiarando la validità e l'efficacia dell'atto opposto per la minor somma di € 101.876,98, con compensazione di 1/5 delle spese di lite e condanna di essi opponenti al pagamento dei restanti 4/5;
- che detta sentenza era erronea per i seguenti motivi:
1) erroneo rigetto dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva spiegata, non avendo la dato prova che il credito vantato le fosse stato regolarmente ceduto, posto CP_1 che l'avviso pubblicato sulla G.U. (Serie Generale n. 123 del 29.5.2018), non dimostrava affatto, al contrario di quanto asserito dal Giudice di prime cure, che (già CP_3 [...]
fosse la cessionaria dei crediti (classificati come “deteriorati”) di CP_4 Parte_5 alla data di avvio della l.c.a. di quest'ultima; ed invero, l'opposta si era limitata a
[...] produrre:
- non già il D.M. n. 186 del 25.6.2017, bensì la G.U. n. 177 del 31.7.2017, recante, alla pag. 156, la sola comunicazione in ordine alla sottoposizione, ad opera del citato D.M., di alla procedura di l.c.a.; Parte_5
pagina 2 di 15 - l'atto di trasferimento dei crediti del 10.7.2017, mediante il quale Controparte_5 aveva ritrasferito a «pro soluto e in blocco (…), tutti i crediti Parte_6 pecuniari che, alla data del 26.6.2017, (erano) classificati o (fossero) classificabili in base ai Principi Contabili come “sofferenze”, come “inadempienze probabili (c.d. unlikely to pay)” e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”), nonché i relativi sottostanti rapporti contrattuali» (art. 2.1); nel medesimo atto si leggeva che e Controparte_5
«si riserva(va)no di individuare crediti classificati o Parte_6 classificabili in base ai Principi Contabili come “sofferenze”, come “inadempienze probabili
(c.d. unlikely to pay)” e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”), nonché i relativi sottostanti rapporti contrattuali (…)» (art. 2.5);
- una comunicazione (priva di data, ma risalente all'11.7.2017), estratta dal sito web della Banca d'Italia, dalla quale si evinceva che aveva «ceduto crediti Controparte_5 deteriorati e partecipazioni dalla stessa posseduti a liquidazione Parte_6 coatta amministrativa, in esecuzione e nel rispetto di quanto previsto dal contratto del 26 giugno 2017 (giammai prodotto in giudizio) per la cessione di attività, passività e rapporti giuridici di liquidazione coatta amministrativa, a Parte_6 Controparte_6
conformemente con le previsioni del d.l. n. 99 del 25 giugno 2017, recante
[...]
“Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Controparte_7
e di e del d.m. n. 187 del 25 giugno 2017»;
[...] Parte_5
- la G.U. n. 123 del 29.5.2018, recante il D.M. MEF del 22.2.2018, dove si leggeva che le cessioni sarebbero avvenute in un momento successivo;
- il verbale di assemblea straordinaria di del 19.7.2019, nel corso della quale CP_4 detta società decideva di assumere la denominazione di Controparte_3
[...]
- che, in sintesi, non era stato prodotto né il contratto di cessione, espressamente postulato dagli artt. 1 e 3 del D.M. del 22.2.2018 che i Commissari liquidatori di CP_8
e di avrebbero Parte_6 Controparte_9 dovuto sottoscrivere «in favore del rispettivo patrimonio destinato costituito ai sensi dell'art. 2, dei crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge o retrocessi ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge, unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai creduti ceduti alla SGA» né la pubblicazione, da parte della Banca
d'Italia, sul proprio sito internet, della sottoscrizione di tale contratto di cessione (che avrebbe dovuto comprendere, a dire di controparte, la cessione in favore del Patrimonio pagina 3 di 15 destinato «Gruppo Veneto» del credito fatto valere nei riguardi dei coniugi Parte_7
, richiesta a pena di inefficacia nei confronti dei terzi, dal contratto di cessione di
[...] cui al precedente punto dall'art. 3, co. 2, d.l. n. 99/2017, applicabile al caso di specie in forza dell'art. 5, co. 1, d.l. ult. cit.;
- che, dunque, l'originaria opposta non aveva provato che il credito vantato originariamente da nei confronti dei coniugi fosse Controparte_5 Parte_7 stato, dal medesimo Istituto di credito, ritrasferito il 10.7.2017 a Parte_6
Contr e che avesse davvero ceduto detto credito a
[...] Parte_6
2) omessa decisione sull'eccezione dell'inesistenza della procura speciale rilasciata da in favore della nonchè falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c. e CP_3 CP_1 dell'art. 77 c.p.c., avendo il Giudice di prime cure erroneamente ritenuto l'eccezione tardiva, per essere stata proposta soltanto con le note conclusive;
3) la violazione dell'art. 474 c.p.c., con riferimento alla contestazione della somma di €
590,94, autoliquidata dall'intimante a titolo di spese e compensi relativi all'atto di precetto, laddove l'autoliquidazione di un quantum in sede di precetto poteva consentirsi soltanto se l'azione esecutiva si fosse fondata su una misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c.;
4) la violazione dell'art. 112 c.p.c., per aver il Giudice di prime cure omesso di decidere sulla risoluzione del contratto di mutuo azionato come titolo esecutivo, risoltosi di diritto in data 20.01.2003, con conseguente non debenza degli interessi corrispettivi maturati dalla data di risoluzione del contratto (ed invero l'ultimo versamento eseguito tardivamente risaliva pacificamente al 20.01.2003);
5) la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., per aver il Tribunale illegittimamente invertito l'onere probatorio, ritenendo non sufficiente la contestazione del quantum precettato e ritenendo dovuto l'importo di € 27.900,90 a titolo di interessi di mora su rate impagate all'11.02.2022;
6) la violazione della Dir. 93/13/CEE e dell'art. 112 c.p.c., per aver il Giudice di prime cure escluso l'applicabilità della disciplina consumeristica ai contratti stipulati per atto pubblico notarile, laddove, invece, avrebbe dovuto riconoscere la qualità di consumatori dei mutuatari e vagliare anche d'ufficio la vessatorietà/abusività delle clausole contrattuali;
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:”
1. nel merito: riformare la sentenza appellata in accoglimento delle richieste avanzate nel presente atto di appello, e per gli effetti accogliere le conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado dall'odierno pagina 4 di 15 appellante; conclusioni di seguito riprodotte: a) In via pregiudiziale, per i motivi illustrati ai paragrafi 1 e 2, accertare il difetto di legittimazione attiva sostanziale e/o processuale di e, per l'effetto, dichiarare l'insussistenza del diritto di quest'ultima di CP_1 procedere in executivis contro gli odierni deducenti. b) In via subordinata rispetto alla precedente domanda: b1) dichiarare, anche soltanto incidenter tantum, che il Contratto di mutuo del 12.5.2000, azionato in executivis, per le ragioni illustrate al paragrafo 4 si è risolto ipso iure il 20.1.2003 e che da tale data il debito residuo non matura interessi corrispettivi;
b2) con riferimento alla somma di € 73.385,14, imputata in precetto a
«debito residuo in linea capitale all'11.1.2022 al netto degli acconti ricevuti», accertarne la riduzione a € 66.744,28; b3) dichiarare d'ufficio la nullità e/o l'inefficacia oppure disapplicare, in quanto abusive e/o illegittime, le clausole di cui agli artt. 3 e 6 del contratto di mutuo del 12.5.2000, rispettivamente recanti la quantificazione del tasso degli interessi corrispettivi e di mora. E, per l'effetto: b3.1) accertare che la somma di €
27.900,90, precettata «per interessi di mora su rate impagate all'11.1.2022», non è dovuta al pari degli ulteriori interessi di mora maturati dopo l'11.1.2022; b3.2) accertare altresì che dalla somma di € 66.744,28, dovuta dai debitori a titolo di capitale residuo, vanno defalcati, in compensazione: α) gli interessi corrispettivi versati (ma non dovuti) dai mutuatari con le rate pagate, onerando la creditrice di fornirne la quantificazione (allo stato impossibile, non essendo noto se sia stato applicato lo spread Euribor 6 mesi a 360
o a 365 giorni né essendo conoscibile il dies a quo di calcolo); β) gli interessi di mora già incassati dal creditore (ma non dovuti) e quantificabili, in virtù dell'estratto conto depositato da controparte, in € 30.593,80. c) Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato.
d) (ripetizione somme 1° grado) E con condanna dell'appellato alla ripetizione in favore dell'appellante delle somme (eventualmente) versate, in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi”.
Si costituiva la in qualità di procuratrice speciale della cessionaria Controparte_1
la quale resisteva all'appello, eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_3 mancanza del requisito di specificità di cui all'art. 342 c.p.c. e per manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedendone il rigetto con condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'uopo, esponeva:
- sull'eccezione del difetto di legittimazione attiva, che la prova documentale della legittimazione sostanziale non necessariamente doveva essere fornita mediante la pagina 5 di 15 produzione del contratto di cessione, risultando sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla G.U. recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco;
che aveva di fatto documentato i vari passaggi del credito con annessi adempimenti pubblicitari;
- sull'eccezione avversa del difetto di procura speciale, che la stessa era stata sollevata tardivamente, quindi era inammissibile;
- sul credito di € 590,94 autoliquidato, che, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, non occorreva una specifica liquidazione da parte del G.E., potendosi tali somme considerare come accessorio di legge alle spese processuali;
- sulle argomentazioni avverse in ordine alla risoluzione del contratto di mutuo, che il credito non era prescritto, dato che il termine prescrizionale decorreva dalla scadenza dell'ultima rata del 12.05.2015 e, anche prendendo in considerazione come data di risoluzione del contratto il 20.01.2003, il termine decennale di prescrizione comunque era stato interrotto da parte della a far data da quando aveva incardinato la Pt_6 procedura esecutiva immobiliare innanzi il Tribunale di Lucera (2008), conclusasi con un provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo per incommerciabilità del
Lotto 1 e per impossibilità, dopo n. 13 esperimenti di vendita ad un congruo prezzo, del
Lotto 2, non potendosi, pertanto, applicare l'art. 2945, co. 3 c.c. posto che la chiusura anticipata non era derivata da causa ascrivibile al creditore procedente;
- sul credito di € 101.286,04, che il Giudice di prime cure correttamente aveva rilevato l'aspecificità della contestazione di parte opponente, che non aveva indicato i motivi per i quali la somma richiesta avrebbe dovuto considerarsi erronea, mancando di offrire un calcolo comparativo;
- sulla presunta natura di consumatori dei mutuatari, che il contratto era stato stipulato per atto pubblico notarile, laddove le clausole contrattuali inserite in un atto pubblico non potevano qualificarsi come predisposte ai sensi dell'art. 1341 c.c., ragione per la quale, anche se vessatorie, non richiedevano approvazione specifica per iscritto;
- sulla restituzione delle spese di lite versate, che in verità non erano mai state corrisposte.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata all'udienza del
17.06.2025 per precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies, tenutasi in modalità scritta, all'esito della quale, la causa è stata riservata per la decisione.
Diritto. pagina 6 di 15 Con il primo motivo, parte appellante ha contestato la titolarità attiva della (già CP_3
in ordine all'avvenuta cessione del credito azionato in sede esecutiva, quale CP_4 cessionaria di cui sarebbe pervenuto il credito dei coniugi Parte_6
, ceduto da Parte_2 Controparte_5
La contestazione ha investito sia il difetto di prova in ordine alla cessione del credito da Contr parte del Gruppo Veneto ad (già che il difetto di prova della cessione del CP_3 credito da a CP_5 Parte_6
Ora, è agli atti la G.U. del 29.5.2018, da cui risulta la pubblicazione del Decreto del
Ministero delle finanze con cui, in attuazione dell'art. 5 del D.L. n. 99/2017 (“Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_7
) è stata decretata “la cessione in favore del patrimonio costituito Parte_5 dall'art. 2 (Società per la Gestione di Attività – S.G.A.) dei crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della l.c.a.”.
Com'è noto, in materia di cessione di crediti, l'art. 58 T.U.B., al secondo comma, prevede che "la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità".
La norma richiamata, operante anche nella particolare fattispecie, al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa, nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, dispensando così la Banca Cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
Quindi, nell'ipotesi di cessione di azienda bancaria e di cessione di crediti oggetto di cartolarizzazione, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso e/o l'accettazione da parte del debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria, è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale richiede solo la prova che la cessione sia stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale (cfr., Cass. Civ., n. 13954/2006).
Nel concreto, la iQera, quale procuratrice speciale di (già , per provare la CP_3 CP_4 titolarità del credito ad essa ceduto, ha versato in atti sia il D.L. n. 99/2017, avente ad oggetto la l.c.a. della (in particolare, l'art. 5 del D.L. in questione Parte_5
Contr dispone: “… che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla alla di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo pagina 7 di 15 4, unitamente ad eventuali altri beni contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai Contr crediti ceduti alla Alla cessione non si applica quanto previsto dagli articoli 58 commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto e 90, comma due, del testo unico bancario punto si applica l'articolo tre, comma due”) che la G.U. del 29.05.2018, relativa alla pubblicazione del D.M. del 22.02.2018, con cui il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha costituito all'interno di CP_4
(ora il Patrimonio denominato “Gruppo Veneto”, in attuazione dei poteri CP_3 conferitigli dall'art. 5, co. 1 e 5 del citato D.L. n. 99/2017, con cui è stata decretata la cessione dei crediti deteriorati di in favore di in data Parte_6 CP_4
11.04.2018, come da comunicazione di Banca d'Italia, in esecuzione del succitato D.M.
n. 221 del 22.02.2018, i Commissari liquidatori di Parte_8 hanno ceduto a in nome e per conto del “Patrimonio Destinato Gruppo CP_4
Veneto”, i crediti classificati come “deteriorati” alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa (25.06.2017), unitamente ai beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi a detti crediti ceduti.
Ne deriva che risulta sufficientemente documentata la cessione del credito da
[...] Contr a (e, per essa, ad ). Parte_6 Parte_6 CP_3
Quanto alla cessione del credito vantato da nei confronti dei coniugi Controparte_5
a è stato prodotto il contratto di Controparte_10 Parte_6 trasferimento del 10.7.2017, con cui la prima ha ceduto i propri crediti deteriorati a in conformità alle previsioni di cui all'art. 4 del D.L. n. Parte_6
99/2017.
Nel contratto di trasferimento del 10.7.2017, si legge che la totalità di tutti i crediti deteriorati di (o che siano classificabili come i crediti di CP_5 Parte_6 esclusi dall'insieme aggregato), ai sensi del contratto di cessione del 26.6.2017, sono trasferiti a Parte_6
Ai sensi dell'art. 3, comma due, del D.L. n. 99/2017, “le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca
d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessità di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge anche a fini costitutivi di pubblicità notizia o dichiarativa
….”.
Ne discende, pertanto, che per avere efficacia, era sufficiente che la Banca d'Italia pubblicasse sul proprio sito la notizia della cessione dei crediti deteriorati da CP_5
a e, nella specie, risulta la pubblicazione di tale
[...] Parte_6
pagina 8 di 15 notizia sul sito internet, in esecuzione - e nel rispetto - di quanto previsto dal contratto di trasferimento di crediti del 10.7.2017, avente come oggetto tutti i crediti c.d.
“deteriorati” (si legge nella comunicazione di Banca d'Italia di “crediti deteriorati e partecipazioni dalla stessa posseduti a Parte_9
, in esecuzione e nel rispetto di quanto previsto dal contratto del
[...]
26.06.2017 per la cessione di attività, passività e rapporti giuridici di
[...]
, a Intesa San Paolo S.p.A., conformemente Parte_9 con le previsioni del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di Controparte_7 Parte_6
e del DM n. 187 del 25 giugno 2017”).
[...]
E' noto, poi, che per crediti deteriorati si intendono i crediti pecuniari che sono classificati o classificabili come “sofferenze”, “inadempienze probabili” (c.d. “unlikely to pay”) e/o come “esposizioni scadute” (c.d. “past due”).
Ne deriva, dunque, l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Banca d'Italia.
A fronte della documentazione prodotta dalla cessionaria del credito, va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, può dimostrare la titolarità del credito mediante la pubblicazione sulla G.U. che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass. n. 31118 del 2017, cfr.
Cass. 13/06/2019, n. 15884; cfr. Cass., Sez. III, 22/03/2024, n. 7866).
Nella specie, risulta la chiara determinazione dell'oggetto della stessa, riferita ai crediti
«deteriorati», il che determina l'inclusione nell'àmbito della pretesa creditoria azionata con il contestato precetto.
Il primo motivo è dunque infondato.
In ordine al lamentato difetto del potere di rappresentanza in capo alla , Controparte_1 per mancata produzione della procura speciale, va detto che è agli atti la procura speciale rilasciata in data 17.01.2023, per atto a AR , Repertorio n. CP_11
57.304/26.760, da , in qualità di amministratore delegato della Persona_3 [...]
in favore della la quale espressamente “abroga e sostituisce la CP_3 Controparte_1 precedente procura in argomento e, in particolare, revoca quella ai rogiti del notaio in data 6 agosto 2018, rep. n. 42771/19755. La Società ratifica l'operato CP_11
pagina 9 di 15 del Procuratore individuato nel presente atto il quale in ogni tempo abbia dichiarato di agire in forza della procura revocata”.
Ne deriva l'infondatezza del relativo motivo (v. Cass. 31/07/2015, n. 16274; in senso conforme, da ultimo: Cass. 24/04/2018, n. 10009).
Venendo adesso al merito dell'appello, va premesso che parte appellante ha censurato l'autoliquidazione degli onorari dovuti per l'atto di precetto, ammontante ad € 590,94.
Secondo parte appellante, detta autoliquidazione sarebbe consentita solo ove l'azione esecutiva sia fondata su una misura coercitiva ex art. 614 bis c.p.c.
Il motivo è palesemente infondato, posto che (per tutte, v. Cass. 29 luglio 2002, n.
11170) il precetto può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese del precetto stesso, senza che occorra una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo tali spese un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli atti successivi e conseguenti alla sentenza;
pertanto (Cass., ord. 2 dicembre 2008, n.
28627), le spese inerenti la notificazione del titolo esecutivo e le attività di redazione e notificazione del precetto costituiscono un accessorio delle spese processuali riferibili al titolo esecutivo giudiziale.
Con un altro motivo, parte appellante ha censurato la decisione di primo grado sul rilievo che sarebbe stato violato l'art. 112 c.p.c., posto che dall'importo precettato, andrebbero decurtati gli interessi corrispettivi (per l'importo di € 6.640,86), che non sarebbero dovuti, in quanto il contratto si sarebbe risolto il 20.1.2003.
In altri termini, poiché l'ultimo versamento del mutuo sarebbe avvenuto il 20.1.2003 e il debito in linea capitale, a quell'epoca, era di € 66.744,28, essendosi il contratto risolto di diritto, gli interessi corrispettivi non erano dovuti.
Anche detto motivo è infondato.
A pag. 16 dell'atto introduttivo in primo grado, parte opponente si era limitata a dedurre che la somma di € 73.385,14, imputata dalla precettante “a debito residuo in linea capitale all'11.1.2022, al netto degli acconti ricevuti”, rendeva impossibile ipotizzare quali rate la creditrice ritenesse impagate;
su quali rate fossero stati computati gli interessi corrispettivi;
quale fosse il dies a quo del calcolo;
quale tasso di interesse corrispettivo fosse stato applicato.
Sul punto, il giudice di primo grado ha rilevato che “non potevano gli opponenti limitarsi
a contestare l'ammontare intimato in modo del tutto aspecifico, senza indicare nell'atto di opposizione i motivi per cui la somma richiesta in pagamento risulterebbe, a loro dire, erronea e senza offrire un qualsiasi calcolo alternativo di raffronto;
nè influiva su tale pagina 10 di 15 conclusione la circostanza dell'asserita mancata consegna ai mutuatari del piano di ammortamento, posto che, da un lato, detto piano di ammortamento non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo (cfr. Cass. 2020 n. 12922) e, dall'altro, nel contratto di mutuo sono già indicate tutte le condizioni da applicarsi sulla base del regolamento negoziale, quanto a tassi di interesse, oneri e spese, al fine di soddisfare il requisito della liquidità del credito”.
Orbene, anche in sede di appello, gli opponenti si sono limitati a dedurre che l'ultimo versamento risaliva al 20.1.2003 e che, pertanto, il contratto si era risolto di diritto;
per cui, poiché dall'estratto conto depositato si ricavava che il debito in linea capitale era di €
66.744,28 e che, per giungere alla somma di € 73.385,14, occorreva sommare i pagamenti imputati “a residuo rata scaduta il 30.11.2002” (pari ad € 3.066,32) e a “rata scaduta il 31.5.2023” (pari ad € 3.574,54), ne derivava che da tale importo di €
6.640,86 andavano detratti gli interessi corrispettivi, che non erano dovuti (perché il contratto si era risolto il 20.1.2003).
Ma anche detto motivo è infondato, posto che se la somma di € 3.066,32 era imputata a residuo rata scaduta al 30.11.2002, gli interessi corrispettivi a tale data erano dovuti;
quanto alla rata del 31.5.2003, poiché dal contratto di mutuo prodotto agli atti si legge che l'importo della rata mensile è di € 3.903,00 e che l'importo degli interessi corrispettivi è del 5,808% (che avrebbero potuto subire modifiche al variare del tasso di interesse stabilito all'art. 3, sulla base dell'Euribor a 6 mesi) alla data del contratto
(30.11.2000), si può dedurre che, per tale rata, la banca non abbia conteggiato gli interessi corrispettivi.
Peraltro, competeva a parte opponente, a fronte del contratto e dell'estratto conto prodotto, dimostrare (eventualmente tramite perizia o conteggio tecnico) che nella rata scaduta fossero stati conteggiati e sommati gli interessi corrispettivi;
a tanto, parte appellante non ha minimamente adempiuto.
Venendo adesso al motivo afferente il conteggio degli interessi di mora, va premesso (v.
Cass. 34812/2021) che nel giudizio di opposizione all'esecuzione iniziata ex art. 615
c.p.c. l'onere della prova si ripartisce - giusta la previsione dell'art. 2697 c.c. - come segue:
a) il creditore ha l'onere di provare l'esistenza del patto contrattuale da cui è sorta la propria obbligazione, e la misura di essa;
b) il debitore ha l'onere di provarne il fatto impeditivo, modificativo od estintivo.
pagina 11 di 15 Nel caso di specie, il creditore ha prodotto il contratto, da cui si evince il tasso degli interessi di mora e l'estratto contabile da cui risultano le somme dovute in base al tasso degli interessi di mora;
competeva dunque al debitore l'onere di provare l'erroneità dei conteggi o la illegittimità del criterio con cui gli interessi erano stati conteggiati.
A tanto parte appellante non ha minimamente adempiuto.
Venendo infine all'ultimo motivo di appello, esso si è incentrato sulla violazione della direttiva 93/13/CE e dell'art. 112 c.p.c., posto che il mutuo era stato concesso a due soggetti aventi la qualità di braccianti agricoli e, pertanto, consumatori, per cui ne derivava che il giudice avrebbe dovuto porsi d'ufficio la questione della abusività delle clausole riguardanti le clausole moratorie.
Sul punto, il primo giudice ha rilevato che l'argomentazione degli opponenti era infondata, non essendo il contratto stato sottoscritto mediante l'uso di moduli o formulari, ma presso uno studio notarile per atto pubblico.
In sede di gravame, parte appellante ha dedotto che il primo giudice non si era affatto peritato di vagliare la trasparenza della clausola in materia di interessi corrispettivi (art. 3, co. 1 e 3 contratto di mutuo del 12.5.2000) e di mora (art. 6 contratto di mutuo del
12.5.2000).
Ma, così opinando, parte appellante si è limitata a ribadire la sua eccezione di vessatorietà della clausola per mancanza di trasparenza, senza preoccuparsi di confutare in modo specifico le motivazioni con le quali il Tribunale aveva rigettato detta eccezione, avendo in particolare fatto riferimento alla circostanza che le clausole erano state approvate tramite atto pubblico, con la conseguenza che erano oggetto di trattativa specifica e il notaio rogante aveva senz'altro spiegato il contenuto dell'impianto contrattuale.
Ne deriva la conseguente violazione dell'art. 342 c.p.c.
Ad ogni buon conto, pur volendo esaminare nel merito il contenuto del motivo di opposizione, a parere della Corte, anche detto motivo è infondato.
Va invero premesso (v. Cass. 23655/2021) che compete al giudice di merito stabilire se le clausole contrattuali in discorso siano carenti in punto di chiarezza e comprensibilità;
l'eventuale difetto di chiarezza e comprensibilità non invalida automaticamente la clausola che ne sia affetta, salvo che il difetto di chiarezza e comprensibilità non determini a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (le clausole contrattuali di un contratto fra professionista e consumatore, redatte in modo non chiaro e comprensibile, possono essere qualificate pagina 12 di 15 vessatorie (nella terminologia italiana) o abusive (nella terminologia europea), se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche ove esse concernano la stessa determinazione dell'oggetto del contratto o l'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, se tali elementi non sono individuati in modo chiaro e comprensibile.
Nel caso di specie: la clausola di cui all'art. 3 (“sulla somma suddetta decorrerà per ogni cento lire di capitale mutuato l'interesse annuo di ammortamento in ragione di punti
1,75 in più rispetto all'ultimo Euribor a sei mesi, media percentuale mese precedente a quello di stipula del contratto di mutuo, corrispondente al 4,058% come pubblicato dal quotidiano Sole 24 Ore in data odierna e, quindi, nella misura globale del 5.80% annuo.
Si conviene peraltro espressamente tra le parti che, in caso di modifica del Euribor 6 mesi varierà nella stessa misura il tasso globale della presente operazione di mutuo a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui la variazione si verifica con la precisazione che il nuovo Euribor sarà quello pubblicato dal quotidiano Sole 24 ore riferito alla media percentuale mese precedente 6 mesi prima della scadenza della rate in corso”) e quella di cui all'art. 6 (“ogni somma dovuta dalla parte mutuataria … in dipendenza del presente contratto e non pagata produrrà di pieno diritto a favore della banca mutuante l'interesse di mora nella ragione di 5 punti in più del saggio di interesse del mutuo a partire dal primo giorno successivo alla scadenza. Il saggio di interesse di mora non potrà comunque superare il tasso effettivo globale medio praticato così come rilevato dal Ministero del tesoro e pubblicato sulla G.U. aumentato della metà”) appaiono sufficientemente chiare e comprensibili all'interno del complessivo impianto contrattuale,
e il loro contenuto letterale di per sé, non può neppure in ipotesi dare luogo ad equivoci;
per altro verso, le clausole in discorso non hanno carattere vessatorio, o comunque lesive dei diritti dei consumatori, né è stata dimostrata una condotta di violazione della relativa normativa da parte della banca che aveva stipulato il mutuo, volta ad alterare il suddetto tasso.
Peraltro, la Suprema Corte con sentenza recente (v. Cass. 30556/2023) ha specificamente previsto: “… che il mero riferimento, in un contratto, al parametro dell'Euribor, sull'intuitivo sottinteso presupposto che esso sia correttamente determinato
e, quindi, non alterato in modo illecito, sia del tutto legittimo: esso potrebbe, allora ed in ipotesi, assumere carattere illecito, quale manifestazione di una alterazione della libera concorrenza, solo laddove si sia inteso consapevolmente far riferimento al parametro
“alterato” da pratiche anticoncorrenziali, o almeno abbia inteso farlo uno dei contraenti. pagina 13 di 15 Ma, perché ciò avvenga e ridondi immediatamente in modo negativo sull'assetto del sinallagma del singolo contratto, è necessario che le parti (o una di esse) siano per lo meno consapevoli dell'alterazione del parametro e dei suoi effetti e intendano avvalersene nella determinazione del contenuto di tale contratto. In mancanza, il contratto non potrebbe in alcun modo ritenersi, di per sé, una consapevole o volontaria
“applicazione” di intese illecite dirette ad alterarlo (cioè, un contratto cd. “a valle” di siffatte intese illecite, nel senso fatto proprio dalla già richiamata sentenza delle Sezioni
Unite di questa Corte n. 41994 del 2021) …. la cd. “clausola Euribor” – anche in caso di accertamento di pratiche illecite dirette ad alterare il suo valore – non può dirsi di per sé nulla, in generale, perché costituente “applicazione” di un'intesa illecita e vietata restrittiva della concorrenza (salvo il solo caso in cui almeno uno dei contraenti abbia consapevolmente inteso avvalersi degli effetti dell'illecita alterazione, al momento della stipula). Essa, però, potrebbe risultare viziata da parziale nullità per impossibilità di determinazione del suo oggetto, se ed in quanto l'intesa illecita vietata abbia in sostanza ed in concreto fatto venir meno o, se non altro, reso incompatibile con
l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, il parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (cioè, quello “genuino”
e non quello “alterato”) e nei limiti in cui il parametro genuino non sia ricostruibile….”.
Secondo la S.C., “L'approdo della richiamata Cass. n. 34889 del 2023, per il quale la decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 assurge certamente a prova privilegiata di un'intesa illecita, può allora condividersi, evidentemente quale punto di partenza: invero, una volta così conseguita la prova di tale intesa, sarà poi indispensabile che la parte che se ne assuma danneggiata per la perturbazione del sinallagma contrattuale fornisca quegli ulteriori elementi probatori, sopra descritti come necessari per qualificare appunto inefficace, per tutto il periodo in cui ha prodotto conseguenze l'intesa illecita, la clausola negoziale contenente il riferimento al parametro esterno alterato, che ha reso l'oggetto del contratto non determinabile secondo la volontà delle parti” (cfr. sent. cit.).
Orbene, nel caso di specie, è appena il caso di rilevare che queste prove certamente non sono state fornite, onde il relativo motivo di appello non è fondato.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto del rigetto dell'appello queste seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (DM 55/2014 e succ. modif.; valore della causa 117.609,20, parametri minimi)
pagina 14 di 15 Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta, inoltre, la declaratoria, in applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, decidendo sull'appello proposto da
[...]
, , e avverso Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 la sentenza n. 3195/2023, pubblicata in data 18.12.2023 e notificata il 20.12.2023, emessa dal Tribunale di Foggia nell'ambito del procedimento R.G. n. 7290/2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti a rifondere a parte appellata le spese del grado di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA come per legge;
- dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 17.6.2025
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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