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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 10/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Cagliari
Sezione distaccata di Sassari
Composta dai signori Magistrati
Dott.ssa Cinzia Caleffi Presidente
Dott.ssa Cristina Fois Consigliere rel.
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 509/2022 RG promossa da
) e ( , Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati a Sassari, Via Nuoro 5, presso lo studio dell'Avv. Maria Vittoria Pigliaru che li rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTI
CONTRO
( ) e ( ), CP_1 C.F._3 CP_2 C.F._4
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Mauro Piero Muzzu e Domenico Putzolu ed elettivamente domiciliati in Tempio Pausania, Via Veneto 19, come da procura in atti;
APPELLATI
All'udienza dell'8 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per gli appellanti:
Tanto esposto -in riforma della impugnata sentenza – voglia la Corte adita così decidere: ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta in via istruttoria ammettere le prove testimoniali come dedotte in primo grado;
nel merito in riforma della impugnata sentenza n° 295/2022
Tribunale di Tempio Pausania:
1. rigettare la domanda proposta da parte attrice ex art. 843 Cc con condanna della stessa alla rifusione delle spese legali e di CTU del primo giudizio;
2. con vittoria di spese e compensi del doppio grado.
Per gli appellati:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte;
1) Dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dai Sig.ri e , per tutti i motivi ex ante Pt_1 Parte_2 rappresentati;
2) Rigettare nel merito il gravame proposto dai Sig.ri e poiché Pt_1 Parte_2 infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado;
3) Condannare gli appellanti ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. al pagamento a favore dell'appellata di una somma equitativamente determinata. 4) Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio da determinarsi secondo i parametri di cui al DM
55/2014
Motivi di fatto e diritto
I signori e premesso di essere proprietari di un fabbricato confinante CP_1 CP_2
con quello di proprietà , il cui muro perimetrale di confine era da tempo Persona_1
interessato da infiltrazioni di acqua meteorica, chiedevano di poter accedere all'altrui fondo per eseguire gli interventi necessari a ripristinarne l'impermeabilizzazione, indicati da un loro consulente in una relazione di parte che producevano unitamente alla citazione in giudizio. I signori si costituivano in giudizio e non si opponevano all'accesso, ma chiedevano che Persona_1
avvenisse con le modalità meno invasive per il proprio fondo, rappresentando che in passato i vicini erano stati autorizzati più volte ad accedere al loro fondo per eseguire i medesimi interventi, che evidentemente non erano stati risolutivi. Suggerivano pertanto la nomina di un ctu, che provvedesse anche ad indicare gli interventi idonei a risolvere definitivamente il problema.
Il tribunale, istruita la causa con documenti e ctu, autorizzava i e le maestranze all'accesso e CP_1
al passaggio sul fondo al fine di eseguire gli interventi di impermeabilizzazione Persona_1
del muro, così come descritti dal ctu, per il tempo strettamente necessario al diligente svolgimento dei lavori, stimato dall'ausiliario in circa 10 giorni. Il tribunale condannava i convenuti alle spese di lite in misura di € 2000.
Avverso la sentenza hanno proposto appello i signori , lamentando: Persona_1
a) l'erroneo accoglimento dell'avversa domanda nonostante non si fossero mai opposti all'accesso, come si evinceva dallo scambio di corrispondenza intercorso con il loro legale nel 2013, limitandosi a pretendere che tale accesso avvenisse con le migliori garanzie per evitare danni alla loro proprietà
e ridurre al minimo il disagio derivante dall'installazione dei ponteggi sulla scala di accesso, suggerendo anche l'uso di una gru aerea. Il giudice non aveva inoltre preso in considerazione né la disponibilità degli appellanti né l'inadeguatezza degli interventi che i vicini avevano già eseguito con le stesse modalità senza mai risolvere il problema delle infiltrazioni. Gli appellanti contestavano inoltre la soluzione indicata dal ctu per eliminare definitivamente le infiltrazioni attraverso la realizzazione di un cappotto esterno, a loro dire inaccettabile sia dal punto di vista giuridico, perché avrebbe imposto una limitazione e un peso non voluto sulla loro proprietà, che tecnico, come aveva ben spiegato il ctp, il quale aveva invece proposto la realizzazione di una controparete interna alla proprietà dei ricorrenti. ii) l'ingiusta condanna alle spese di lite sull'errato presupposto di una loro integrale soccombenza in giudizio, nonostante la documentata disponibilità a far accedere i vicini e relative maestranze all'interno del proprio fondo;
inoltre il tribunale, nello statuire sulle spese di lite, non aveva considerato gli interventi analoghi eseguiti in precedenza dagli appellati e la disponibilità comunque offerta sin dalla fase stragiudiziale, seppure condizionata all'adozione di idonee cautele per ridurre al minimo il sacrificio per il fondo e per l'adozione di Persona_2
interventi definitivamente risolutivi delle infiltrazioni.
Hanno resistito all'appello i signori CP_1
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, all'udienza dell'8 novembre 2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per scambio di memorie ex art. 190 c.p.c..
******
L'appello è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Con il primo motivo gli appellanti contestano la stessa sussistenza dei presupposti del diritto di cui all'art. 843 c.c., a loro dire ingiustamente riconosciuto dal Tribunale nonostante non si fossero mai opposti all'accesso dei vicini e relative maestranze, assumendo viceversa un ruolo attivo, come dimostrava la corrispondenza in atti. Nelle interlocuzioni tra il loro legale e i gli appellanti CP_1
avevano infatti autorizzato l'esecuzione dei lavori, limitandosi a pretendere l'adozione delle garanzie necessarie per ridurre al minimo il disagio derivante dall'installazione dei ponteggi, oltre al risarcimento degli eventuali danni. Inoltre, il primo giudice, nel valutare la fondatezza della domanda, non aveva neppure considerato che l'accesso era stato consentito in passato per ben due volte per eseguire i medesimi interventi sul muro perimetrale, evidentemente non risolutivi.
La censura non ha pregio.
Secondo l'art. 843 comma 1 c.c. il proprietario è obbligato a permettere l'accesso del vicino al suo fondo, quando l'accesso sia necessario per la riparazione di un muro di proprietà del vicino o di proprietà comune. Come affermato da univoca e consolidata giurisprudenza di legittimità l'obbligo non si ricollega ad una servitù a carico della proprietà esclusiva, ma presenta caratteri di un'obbligazione propter rem, che si risolve in una limitazione legale del diritto del titolare del fondo per un'utilità occasionale e transeunte del vicino: obbligazione, che il proprietario è tenuto ad adempiere indipendentemente dall'accertamento del giudice (Cass., Sez. II, 27 febbraio 1995,
n. 2274; cfr. altresì Cass., Sez. II, 2 ottobre 1992, n. 10837). La norma di cui all'art. 843 comma 1 cit., dunque, consente l'accesso o la momentanea occupazione degli spazi privati, per compiere le operazioni di manutenzione e di ripristino dei muri perimetrali dell'edificio. In concreto, il diritto del vicino di accedere al fondo altrui insorge ogni qual volta l'accesso si presenta necessario, perché senza di esso non sarebbe possibile eseguire le riparazioni.
Nella specie non è controverso il requisito della necessità, quanto piuttosto il consenso all'accesso, che gli appellanti sostengono di aver dato già dalla fase stragiudiziale, così che non sarebbe stato necessario il ricorso al giudice.
Ora, il fatto stesso che tra la prima richiesta dei signori di accedere alla proprietà dei vicini CP_1
(lettera del 21.10.2012) e il ricorso all'autorità giudiziaria (18.3.2016) sono trascorsi oltre quattro anni è l'evidente dimostrazione che i non hanno affatto spontaneamente Persona_1 acconsentito all'accesso delle maestranze dei nel loro fondo. Diversamente non sarebbe stato CP_1
necessario il ricorso all'autorità giudiziaria per l'accertamento di un diritto, appunto quello di accedere momentaneamente a fondo del vicino per intervenire sul muro perimetrale interessato da infiltrazioni di acqua meteorica, che i signori avevano per legge. CP_1
Lo scambio di corrispondenza intercorso tra il legale degli appellanti e la controparte tra il 2012 e il
2013, più che un comportamento collaborativo, rivela al contrario un atteggiamento degli appellanti inutilmente ostile e pretestuoso, teso a frapporre difficoltà e ostacoli inesistenti, persino la quantificazione di futuri quanto ipotetici danni e ritardi, certamente travalicante la legittima preoccupazione del momentaneo disagio derivante dalla presenza dell'impalcatura sulla scala di accesso.
Tanto più che il disagio prospettato era limitato all'installazione di un ponteggio per pochi giorni.
Addirittura, nella prima richiesta dei si parlava di lavori di poche ore, ma da eseguirsi con CP_1 urgenza, prima dell'imminente stagione invernale, al fine di evitare l'aggravarsi del danno.
Ponteggio (lo dice anche il nome) che, nell'ordinarietà dei casi, consente il transito al di sotto, così da rendere pretestuoso e indimostrato il rischio paventato dagli appellanti di non poter accedere alla propria abitazione proprio per la presenza dell'impalcatura.
Non solo, ancora nel marzo del 2016, nel costituirsi in giudizio dinanzi al Tribunale, i signori concludevano formalmente per il rigetto della domanda avversa, sostenendo Persona_2 contraddittoriamente di aver acconsentito all'accesso ma sollecitando la nomina di un ctu per l'indicazione delle modalità e delle cautele da loro suggerite nell'espositiva dell'atto, così dando impulso all'istruttoria del processo.
Ora, anche l'ausiliario del giudice escludeva la possibilità di raggiungere la porzione interna della parete da ripristinarsi con un'autogrù, aggiungendo anche che un mezzo con un braccio così lungo
(30 metri) avrebbe avuto proporzioni tali da ingombrare l'intera sede stradale, con ripercussioni persino sulla circolazione stradale, e con prevedibili costi di occupazione del suolo pubblico palesemente spropositati rispetto all'entità dell'intervento. Soluzione irragionevolmente dispendiosa, giustamente non coltivata dal ctu e dal tribunale. Anche perché, osserva ulteriormente la Corte, per evidenti ragioni di sicurezza sarebbe stata persino maggiormente penalizzante per il libero accesso e transito nella scala esterna durante la movimentazione del braccio meccanico aereo, così prospettandosi persino più gravosa per la proprietà degli appellanti.
Non è un caso che anche il ctu concludeva per una soluzione mista, indicando l'utilizzo della scala aerea, evidentemente di piccole dimensioni, per le porzioni più esterne, e l'installazione di un ponteggio per la parte più interna (c.f.r. pag. 8 relazione: Posto che per poter lavorare nella parte posteriore della parete non vi sono alternative e dunque l'unica soluzione possibile è quella di adottare il ponteggio, che in questo caso è quello di uso corrente non essendovi difficoltà di collocamento).
Dunque, all'esito del giudizio, l'installazione di un ponteggio all'interno della proprietà CP_3
si è rivelato intervento necessario e inevitabile, come preannunciato nella relazione di
[...] parte dell'arch. del 15/1/2016, e prima ancora nella richiesta inoltrata dai ai vicini sin CP_4 CP_1
dal novembre 2012.
Con un comportamento inutilmente ostruzionistico gli appellanti si sono pertanto resi unici responsabili dell'instaurazione del giudizio, del suo protrarsi e dei relativi costi, che ben potevano essere evitati se solo avessero acconsentito all'installazione dei ponteggi con le modalità indicate dai nella prima richiesta del 9.11.2012. CP_1
Non giovano agli appellanti neppure i precedenti interventi sulla stessa parete, per i quali i vicini hanno dovuto far ricorso sempre all'autorità giudiziaria, in un caso addirittura con istanza cautelare ex art. 700 c.p.c.. Ciò a dimostrazione della mancanza di un consenso spontaneo e viceversa di un'incancrenita e illegittima opposizione all'esercizio del diritto dei vicini ex art. 843 c.c..
Va inoltre aggiunto che la sentenza appellata non contiene alcuna statuizione sulla particolare tipologia degli interventi risolutivi da eseguire sul fondo, con particolare riferimento alla soluzione del “cappotto” indicata dal ctu come unica idonea a risolvere definitivamente il problema, con conseguente carenza d'interesse degli appellanti a dolersi di tali meri suggerimenti contenuti nella relazione tecnica e riportati in sentenza senza alcuna portata precettiva.
Certo è che per ragioni strutturali del muro perimetrale di cui si discute, esterno verso la proprietà
e pertanto esposto agli agenti atmosferici, in mancanza di interventi più Persona_2
risolutivi, saranno inevitabili frequenti accessi per la manutenzione. Ferma la necessità, non sembra, poi, che la norma contenga altri limiti al diritto di accesso del vicino, se non quello di eseguire gli interventi con il minor disagio possibile per l'altrui fondo, e salvo sempre l'obbligo di indennizzare il danno eventualmente cagionato nel corso dei lavori. In conclusione, la domanda formulata dai era fondata, come accertato dal Tribunale con CP_1
statuizione che si conferma integralmente, anche in punto di spese di lite, che a ragione sono state poste a carico dei signori in quanto totalmente soccombenti. Persona_1
Le spese del giudizio d'appello, liquidate nei valori minimi del relativo scaglione per la semplicità delle questioni trattate, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico degli appellanti, dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n. 115/2002.
p.q.m.
la Corte, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa,
1) rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
295/2022 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania il 7.9.2022;
2) condanna gli appellanti in solido a rifondere in favore degli appellati le spese del presente giudizio, che liquida in € 1.458,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 27.02.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi
Il Consigliere est.
Dott. Cristina Fois