Articolo 6 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articolo 5Articolo 7
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31 ottobre 1942
Art. 6. Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento.

Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e puo' essere variato con decreto Reale previa la osservanza della procedura che sara' stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge.

I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.
Entrata in vigore il 31 ottobre 1942
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