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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/12/2025, n. 2814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2814 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli alla scadenza del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 24/2025 R.G., alla quale risulta riunita quella iscritta al n. 2330/24 RG e vertente TRA
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Teodolinda Parte_1
Stocchetti;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De CP_1
CT e dal funzionario NI D'Angelo;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.01.25 la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. Per_1 nel giudizio RG 2330/24, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di spese. Parte resistente si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso. La causa viene decisa, previa acquisizione della documentazione prodotta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ritenuto superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. DEL DISSENSO E DELL'OPPOSIZIONE In prima battuta va rilevato che la dichiarazione di dissenso ed il ricorso in opposizione risultano tempestivamente proposti. MERITO Passando ad esaminare il merito del ricorso, esso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). In particolare, parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato abbia sottostimato il quadro patologico generale dell'istante, ignorando un certificato depositato in corso di causa. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Si ritiene che il CTU abbia difatti operato un'analisi esaustiva dello stato patologico complessivo della ricorrente, considerando l'intero quadro clinico. L'elaborato peritale è completo e motivato in maniera logica ed esauriente. La ricorrente, per quanto ritenuto dal dott. , all'atto della visita effettuata, Per_1 risultava deambulare autonomamente e risultava orientata nel tempo e nello spazio. Nemmeno bel referto della visita geriatrica domiciliare 13.11.2024 rilasciato da A.S.L. Caserta – DS15 – Piedimonte Matese, ed invocato da parte ricorrente in opposizione, si traggono spunto favorevoli all'accoglimento della domanda attorea. Invero, nella certificazione non sono refertate difficoltà deambulatorie e la paziente viene definita come
“quasi completamente orientata nel tempo e nello spazio”, sebbene soggetta a deficit attentivi. È evidente, allora, che non sussistono i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, poiché da nessuna delle certificazioni in atti emerge l'incapacità a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, ovvero l'impossibilità di deambulazione autonoma. Del resto, anche in ricorso, si insiste reiteratamente sulla gravità del quadro patologico dell'istante e si richiede l'indennità di accompagnamento, senza tuttavia chiarire per quale motiva essa andrebbe riconosciuta. Invero, non vi è nel libello introduttivo una descrizione delle motivazioni per cui sarebbe necessaria l'assistenza continua della ricorrente. La valutazione operata dal CTU in fase di ATP risulta, allora, completa ed esaustiva. Ciascuna patologia risulta oggetto di analisi e valutazione conforme alla documentazione in atti e ai criteri tabellari. Ritiene, allora, il Tribunale che, a fronte della completezza dell'elaborato peritale e dell'assenza di rilevanti aggravamenti, l'espletamento di una nuova perizia finirebbe con l'essere del tutto esplorativo. Il ricorso, complessivamente, va rigettato Nulla per le spese attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. in atti. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito. Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa dall'Avv. Teodolinda Parte_1
Stocchetti;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Itala De CP_1
CT e dal funzionario NI D'Angelo;
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 3.01.25 la ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU Dott. Per_1 nel giudizio RG 2330/24, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire l'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla presentazione della domanda amministrativa. Con vittoria di spese. Parte resistente si costituiva chiedendo dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso. La causa viene decisa, previa acquisizione della documentazione prodotta, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ritenuto superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria. DEL DISSENSO E DELL'OPPOSIZIONE In prima battuta va rilevato che la dichiarazione di dissenso ed il ricorso in opposizione risultano tempestivamente proposti. MERITO Passando ad esaminare il merito del ricorso, esso non è meritevole di accoglimento. Ritiene il tribunale che le allegazioni attoree siano prive di pregio. Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di “contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella CTU. Questo giudizio (o meglio, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della consulenza impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d´individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli errores o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima. Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato i motivi del dissenso, si rileva, tuttavia, che le censure mosse alla perizia non denunciano affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). In particolare, parte ricorrente si duole del fatto che il CTU nominato abbia sottostimato il quadro patologico generale dell'istante, ignorando un certificato depositato in corso di causa. Si verte, sostanzialmente, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentalmente difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass., n. 2151/2004). Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale. Si ritiene che il CTU abbia difatti operato un'analisi esaustiva dello stato patologico complessivo della ricorrente, considerando l'intero quadro clinico. L'elaborato peritale è completo e motivato in maniera logica ed esauriente. La ricorrente, per quanto ritenuto dal dott. , all'atto della visita effettuata, Per_1 risultava deambulare autonomamente e risultava orientata nel tempo e nello spazio. Nemmeno bel referto della visita geriatrica domiciliare 13.11.2024 rilasciato da A.S.L. Caserta – DS15 – Piedimonte Matese, ed invocato da parte ricorrente in opposizione, si traggono spunto favorevoli all'accoglimento della domanda attorea. Invero, nella certificazione non sono refertate difficoltà deambulatorie e la paziente viene definita come
“quasi completamente orientata nel tempo e nello spazio”, sebbene soggetta a deficit attentivi. È evidente, allora, che non sussistono i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, poiché da nessuna delle certificazioni in atti emerge l'incapacità a compiere in autonomia gli atti quotidiani della vita, ovvero l'impossibilità di deambulazione autonoma. Del resto, anche in ricorso, si insiste reiteratamente sulla gravità del quadro patologico dell'istante e si richiede l'indennità di accompagnamento, senza tuttavia chiarire per quale motiva essa andrebbe riconosciuta. Invero, non vi è nel libello introduttivo una descrizione delle motivazioni per cui sarebbe necessaria l'assistenza continua della ricorrente. La valutazione operata dal CTU in fase di ATP risulta, allora, completa ed esaustiva. Ciascuna patologia risulta oggetto di analisi e valutazione conforme alla documentazione in atti e ai criteri tabellari. Ritiene, allora, il Tribunale che, a fronte della completezza dell'elaborato peritale e dell'assenza di rilevanti aggravamenti, l'espletamento di una nuova perizia finirebbe con l'essere del tutto esplorativo. Il ricorso, complessivamente, va rigettato Nulla per le spese attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. Att. c.p.c. in atti. Spese di CTU regolate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito. Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli