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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/12/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. IA EC, all'esito della riserva assunta all'udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3743/2024 promossa
Dalle Signore nata a [...] il [...] cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]e nata a [...] il [...] cod. fisc. Parte_2 CodiceFiscale_2
e residente in [...], entrambe elettivamente domiciliate in Gaggi (ME), presso lo studio dell'Avv.
Massimo Lo Giudice, dal quale sono rappresentate e difese per procura in atti;
- ricorrenti -
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore corrente Controparte_1 in Santa Teresa di Riva Via CE RI n. 129 codice fiscale e partita IVA , P.IVA_1
-resistente contumace -
e nei confronti di nata a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_2 C.F._3
, residente in [...] , - litisconsorte –
[...]
nata a [...] il [...] cod. fisc. , residente in Controparte_3 CodiceFiscale_4
Messina Viale della Libertà n. 41; -litisconsorte -
OGGETTO: cessazione comodato;
restituzione immobile .
Fatto e diritto
Con ricorso datato 09 agosto 2024, parte ricorrente premetteva :
“ In data 30.06.2005, in Messina, veniva stipulato contratto di comodato tra i comproprietari germani nato a [...] il [...] (successivamente deceduto) e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...] (poi deceduto) da una parte come parte comodante e
[...] nata a [...] il [...] nella qualità di amministratrice unica e legale CP_4 rappresentante della con sede legale in S. Teresa di Riva Via Controparte_1
CE RI n. 129 cod. fisc. dall'altra parte come parte MO, avente ad P.IVA_1 oggetto il compendio immobiliare esteso circa 3.300 mq, sito in Roccalumera Via Torrente Allume nel Catasto Terreni distinto al foglio 11 particelle 9 e 471 (cfr. doc. all.) registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina in data 25.07.2005 al n. 805 ;
2 - la durata del contratto di comodato in argomento veniva concordemente fissata in anni dodici con termine finale alla data del 20.06.2017, convenendo le parti sottoscriventi espressamente che “al termine del comodato, senza necessità di disdetta o di preavviso, l'immobile dovrà essere rilasciato nella disponibilità dei proprietari nello stesso buono stato in cui oggi viene consegnato;
salvo rinnovo del contratto alle stesse o diverse condizioni” (cfr. doc. all.);
3- in data 28.10.2005 decedeva succedendo per Persona_2 testamento, quali nude comproprietarie le figlie germane e e Parte_1 Parte_2 quale usufruttuaria la moglie nata a [...] il [...] (cfr. denuncia di Persona_3 successione di );
4- in data 20.06.2022 decedeva (cfr. denuncia Persona_2 Persona_3 di successione di con conseguente consolidamento in capo alle odierne ricorrenti Persona_3 di un mezzo dell'intero della piena proprietà del predetto compendio immobiliare;
- al decesso di la di lui quota indivisa di un mezzo dell'intero del predetto compendio immobiliare Persona_1 si è trasferita in capo alla figlia a titolo di nuda proprietà, spettando alla moglie Controparte_3 il diritto di usufrutto sulla medesima quota;
6- durante la vigenza del rapporto di Controparte_2 comodato la si è fatta lecita di concedere in locazione (senza Controparte_1 alcuna autorizzazione delle odierne ricorrenti) a soggetto terzo gestore di telefonia mobile “porzione di terreno” del predetto compendio immobiliare per “una superficie di circa mq. 90”, con contratto di locazione novennale (con canone locativo annuo pari ad euro 10.500,00 + IVA, via via aggiornato secondo gli indici ISTAT), registrato all'Agenzia delle entrate di Prato in data 16.02.2008 al n. 1476
(cfr. doc. all.);
7- del predetto compendio immobiliare già concesso in comodato alla scadenza dell'accennato termine del 30.06.2017 è rimasta nella disponibilità della
[...]
l'anzidetta porzione di circa 90 mq concessa illegittimamente in locazione dalla Controparte_1 MO a soggetto terzo;
8- a far data dall'1.07.2017 a tutt'oggi la Controparte_1
detiene illegittimamente la predetta porzione di circa 90 mq della maggiore consistenza di
[...]
3.300 mq dell'indicato compendio immobiliare sito in Roccalumera Via Torrente Allume nel Catasto
Terreni distinto al foglio 11 particelle 9 e 471, ricavandone illegittimamente un canone locativo annuo superiore a 10.000,00 (diecimila/00);
9- le odierne ricorrenti, per la loro quota di un mezzo indiviso di piena proprietà, intendono ottenere la disponibilità effettiva di tutto il compendio immobiliare sopra indicato in esso compresa la porzione di 90 mq circa illegittimamente ancora detenuta ed addirittura locata a terzi dalla;
10 - le odierne ricorrenti hanno Controparte_1 più volte sollecitato la alla immediata restituzione della Controparte_1 predetta porzione di mq 90 circa dell'indicato compendio immobiliare, da ultimo anche con pec del
13.02.2023 (cfr. doc. all.); 11 - nella totale inerzia di parte MO che ha mancato di restituire la predetta porzione di mq 90 circa di terreno è stata avviata procedura di mediazione n. 73/2023 davanti all'Organismo MCM Consulting di Taormina (cfr. doc. all.) conclusasi con verbale negativo
(cfr. doc. all.); 12 - si rende necessario il presente giudizio affinché, accertata e dichiarata la scadenza del comodato, la venga condannata: a) alla restituzione della Controparte_1 predetta porzione di terreno illecitamente ancora detenuta dalla stessa parte MO e b) al pagamento di tutte le indennità di illegittima detenzione maturate e maturande in favore della parte comodante e comunque delle odierne ricorrenti e titolari di un Parte_1 Parte_2 mezzo dell'intero della piena proprietà nella misura da liquidare in loro favore in non meno di euro
5.250,00 annui (vale a dire euro 10.500,00 canone locativo annuo , iniziale da considerarsi come l'intero della indennità dovuta dalla parte MO alla parte comodante per la illegittima detenzione della predetta porzione di 90 mq circa) oltre alla rivalutazione ISTAT maturata e maturanda, oltre interessi legali dal dovuto e fino all 'effettivo soddisfo, il tutto a far data dall'1.07.2017 e fino all'effettivo rilascio;
- vengono evocate in giudizio e Controparte_2 CP_3
aventi causa da (originario comodante in ragione di un mezzo del predetto
[...] Persona_1 compendio immobiliare, unitamente al di lui fratello anch'egli originario Persona_2 comodante in ragione dell'altra metà del predetto compendio immobiliare), perché siano processualmente presenti, come litisconsorti, alla pronuncia che il Giudice vorrà emettere sulle domande spiegate nell'odierno ricorso da e;
tutto ciò premesso Parte_1 Parte_2
e ritenuto e come sopra rappresentate e difese chiedono 1) Parte_1 Parte_2 accertare e dichiarare che il contratto di comodato, stipulato dal dante causa delle odierne ricorrenti e (quale parte comodante) e dal dante causa delle odierni Parte_1 Parte_2 litisconsorti e (quale parte comodante) con la Controparte_2 Controparte_3 [...]
, inerente il compendio immobiliare esteso circa 3.300 mq, sito in Roccalumera Controparte_1
Via Torrente Allume nel Catasto Terreni distinto al foglio 11 particelle 9 e 471, contratto di comodato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina in data 25.07.2005 al n. 805, è oramai definitivamente scaduto il 30.0 6.2017; 2) accertare e dichiarare che del predetto compendio immobiliare già concesso in comodato gratuito la MO Controparte_1 non ha provveduto a restituire alle parti comodanti la predetta porzione di circa 90 mq addirittura illegittimamente concessa in locazione dalla parte MO a terzo gestore di telefonia;
3) conseguentemente condannare la MO , in persona del Controparte_1 rappresentante legale, alla restituzione alla parte comodante della predetta porzione di circa 90 mq ancora illegittimamente detenuta dalla stessa libera e Controparte_1 sgombera da persone e/o cose;
4) condannare la MO , Controparte_1 in persona del rappresentante legale, al pagamento in favore delle ricorrenti di un mezzo dell'intero della indennità dovuta per illegittima detenzione, da parte della MO
[...]
, della predetta porzione di circa 90 mq, un mezzo da liquidarsi in favore delle Controparte_1 stesse e nella misura non inferiore ad euro 5.250,00 annui (vale Parte_1 Parte_2
a dire euro 10.500,00 canone locativo annuo, iniziale da considerarsi come l'intero della indennità dovuta dalla parte MO alla parte comodante per la illegittima detenzione della predetta porzione di 90 mq circa, diviso due) oltre alla rivalutazione ISTAT maturata e maturanda, oltre interessi legali dal dovuto e fino all 'effettivo soddisfo, il tutto a far data dall'1.07.2017 e fino alla effettiva data di rilascio;
con vittoria di spese e compensi .
Nella contumacia di parte convenuta, il giudizio veniva istruito con produzione documentale;
quindi veniva rimesso per la pronuncia della sentenza all'udienza del 12 dicembre 2025, che si svolgeva a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_1
e delle Signore E , regolarmente chiamati
[...] Controparte_2 Controparte_3 in giudizio e non costituitisi.
Ancora in via preliminare va osservato che la domanda è procedibile, avendo parte attrice dato prova di aver proceduto al previo esperimento del tentativo di conciliazione, che pure ha avuto esito negativo.
Ed ancora in via preliminare va riconosciuta la legittimazione attiva delle ricorrenti , giusta documentazione versata agli atti di causa , come da orientamento giurisprudenziale in materia (Cass.
SS.UU. n. 7305/2014; Cass. Sez. Sezioni Unite Sentenza, n. 25454 del 13.11.2013), avendo la
Signore e fornito prova di essere comproprietarie in ragione di Parte_1 Parte_2
1\2, unitamente alle Signore e , proprietarie del rimanente 1\2 , del Controparte_2 Controparte_3 compendio immobiliare esteso circa 3.300 mq, sito in Roccalumera Via Torrente Allume nel Catasto
Terreni distinto al foglio 11 particelle 9 e 471, comprensivo della porzione di circa 90 mq oggetto del giudizio che ci occupa, ancora detenuta dalla . Controparte_1
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo questo giudicante ritiene che l'azione giudiziale in commento debba qualificarsi di risoluzione di un rapporto di comodato intercorso tra le parti. Invero, incontestata la qualità di comproprietarie delle ricorrenti sull'immobile oggetto di lite, non è emersa, alla stregua della documentazione prodotta, l'esistenza di alcun titolo giustificativo della sua detenzione da parte della convenuta . Giova ricordare come per costante giurisprudenza Controparte_1 il proprietario comodante possa avvalersi, al fine di conseguire il rilascio del bene concesso ad altri in godimento, sia dell'azione di rivendicazione che dell'azione contrattuale di natura obbligatoria.
Nel chiarire che l'azione personale di rilascio è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario, si precisa che da essa si distingue l'azione di rivendicazione, avente natura reale, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di un titolo valido affinchè possa detenere o continuare a detenere la cosa. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza dell'11.2.2014, hanno affermato il principio per cui l'azione diretta al rilascio di immobile occupato, nell'assenza, anche originaria, di alcun titolo, va qualificata di carattere reale, con la conseguente applicazione del regime probatorio tipico dell'azione di rivendica, cd. “probatio diabolica”. Interviene in merito la Corte di Cassazione, che con ripetuti pronunciamenti, ha affermato il principio secondo il quale, nel caso di azione, qualificata di carattere reale, diretta al rilascio di immobile occupato in carenza di alcun titolo legittimante l'occupazione, con la conseguente applicazione del regime probatorio tipico dell'azione di rivendica, l' onere probatorio è attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa. (cfr. Cass. n. 22598/2010; Cass. n. 9303/09).
Giacché, nel caso che ci occupa, la convenuta non ha contestato l'originaria appartenenza dell'immobile ad un comune dante causa, non avendo esplicitato alcuna difesa di carattere petitorio, ma anzi essendo rimasta estranea ed indifferente al presente giudizio, l' omessa costituzione della stessa può intendersi come mancata contestazione, con ciò alleggerendo l' onere probatorio gravante sull' attore. E comunque si ritiene che le ricorrenti abbiano pienamente assolto al suddetto onere probatorio, avendo dimostrato la provenienza del bene di cui si tratta, in base ai validi titoli di trasferimento, tutti prodotti in atti .
E' altrettanto incontestato che nella fattispecie in esame, parte ricorrente abbia agito per ottenere la risoluzione di un rapporto contrattuale di natura obbligatoria, per cui non è gravata dell'onere di provare la proprietà del bene medesimo, bensì soltanto l'esistenza del contratto di comodato e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio e, quindi, il venir meno del titolo che legittimi l'ulteriore godimento della cosa da parte dell'occupante. Il fondamento della proposta domanda risiede in un rapporto obbligatorio personale intercorso inter partes e spetta piuttosto al convenuto dimostrare un titolo diverso che legittimi il suo godimento. Nel caso di specie, dalla prova documentale del diritto attoreo sul cespite in questione, ampiamente e incontestabilmente fornita, possono trarsi elementi gravi, precisi e concordanti in favore di una qualificazione in termini di comodato gratuito del rapporto negoziale in esame. In tal senso depone, poi, anche l'assenza di elementi in merito alla corresponsione di un corrispettivo durante tutto il periodo in cui il convenuto ha avuto la disponibilità del bene. Tali ultime circostanze, insieme alla natura del contratto, inducono a ritenere derogabili i limiti per la prova indiziaria (per la quale valgono, ex art. 2729 c.c. gli stessi limiti valevoli per la prova testimoniale). Giova a questo punto ribadire come dubbio alcuno possa nutrirsi in riguardo alla natura della lite che ci occupa, nell'ambito della quale si controverte sulla validità giuridica dell'istanza di risoluzione del rapporto di comodato relativo all'immobile concesso dalle Signore alla società cooperativa in uso a tale titolo, per il periodo decorrente dal 30 Pt_1 giugno 2005 e fino alla data del termine ultimo del primo luglio 2017 e del conseguente diritto delle stesse alla restituzione della cosa .
Occorre a questo punto ricordare come, per l'ordinamento giuridico vigente, la temporaneità sia requisito necessario e indefettibile di tale tipo negoziale, assicurato in concreto attraverso la delimitazione temporale del godimento e dell'uso della res comodata , che il comodatario è tenuto a rispettare. Pertanto risulta documentalmente provata la fondatezza della domanda attorea di risoluzione del contratto di comodato e di restituzione dell'immobile, nella specie ritenendosi sussistenti, i presupposti legali e negoziali, per condannare il convenuto al rilascio del cespite concessogli in godimento a titolo di comodato. Ciò anche in considerazione del fatto che le ricorrenti hanno formalmente richiesto al convenuto la restituzione del bene a mezzo pec datata 13 febbraio
2023, per essere scaduto il termine di durata del contratto di comodato.
La domanda volta ad ottenere il rilascio della porzione di cira 90 mq dell'immobile sito in
Roccalumera Via Torrente Allume nel Catasto Terreni distinto al foglio 11 particelle 9 e 471, deve, quindi, essere accolta non risultando che la convenuta abbia un titolo in forza del Controparte_5 quale possa detenere il bene, anche in considerazione del fatto che, non essendosi costituita nel presente giudizio, non ha consentito una valutazione delle ragioni che potrebbero legittimare la stessa alla detenzione del bene oggetto di contesa.
Analogamente, merita accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna della parte convenuta al pagamento di una indennità di occupazione;
infatti secondo un costante indirizzo della Suprema
Corte di Cassazione “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile” (Cass n. 39/2021 conforme a Cass. n. 21239/2018, Cass. n. 20545/2018 e Cass n. 1670/2016).
Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita da parte convenuta, rimasta contumace;
pertanto, alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, si deve riconoscere all'attore il diritto di ottenere il risarcimento del danno da illegittima occupazione, come riconosciuto da costante giurisprudenza.
“In caso di occupazione abusiva di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire
l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso” (Cass.
19004/2004; Cass. 13630/2001; Cass. 7692/2001; Cass. 1373/1999; Cass. 1123/1998).
Quanto alla liquidazione delle somme richieste a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo, “La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato” (Cass. 13630/2001; Cass. 10498/2006).
Pertanto, l'ammontare del pregiudizio derivante alle ricorrenti dalla indisponibilità della porzione di circa 90 mq dell' immobile sito in Roccalumera, oggetto di causa, può essere determinato, sulla scorta di presunzioni semplici e, in mancanza di elementi di prova specifici , richiamando il criterio del c.d. danno figurativo, con riferimento al valore locativo del bene, nella misura di euro 5.250,00 annui, pari alla quota di 1\2 del canone locativo annuo, fissato – come da contratto in atti stipulato dalla società convenuta con una ditta terza - nell'intero in euro 10.500,00, con decorrenza dalla data della richiesta di restituzione del bene effettuata con pec del 13.02.2023, e fino all'effettivo rilascio .
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della attività difensiva svolta, vengono poste a carico della soccombente Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Messina , definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande proposte dalle Signore e , Parte_1 Parte_2
1) accerta e dichiara che il contratto di comodato intercorso tra le parti è cessato alla data del 30 giugno 2017 ;
2) accerta e dichiara che la MO non ha provveduto a Controparte_1 restituire alla parte comodante la porzione di circa 90 mq del compendio immobiliare sito in
Roccalumera Via Torrente Allume;
3) Accerta e dichiara che la cooperativa MO occupa e detiene sine titulo la parte di immobile sito in Roccalumera via Torrente Allume , oggetto di contesa;
4) condanna la MO in persona del rappresentante Controparte_1 legale, a restituire alla parte ricorrente la predetta porzione di circa 90 mq di immobile ancora illegittimamente detenuta dalla stessa libera e sgombera da Controparte_1 persone e/o cose;
5) condanna la MO in persona del rappresentante Controparte_1 legale p.t. , al pagamento in favore delle ricorrenti della quota di un mezzo dell'intero della indennità dovuta per l'illegittima detenzione della predetta porzione di circa 90 mq, riconosciuta - per la quota di 1\2 - nella misura di euro 5.250,00 annui, oltre interessi legali, a decorrere dalla data del 13 febbraio 2023 e fino alla data del rilascio e dell'effettivo soddisfo;
6) Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite liquidate in favore di parte CP_1 attrice in € 300,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.
Messina, 18 dicembre 2025
Il Giudice
IA EC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Messina
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. IA EC, all'esito della riserva assunta all'udienza del 12 dicembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3743/2024 promossa
Dalle Signore nata a [...] il [...] cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]e nata a [...] il [...] cod. fisc. Parte_2 CodiceFiscale_2
e residente in [...], entrambe elettivamente domiciliate in Gaggi (ME), presso lo studio dell'Avv.
Massimo Lo Giudice, dal quale sono rappresentate e difese per procura in atti;
- ricorrenti -
contro in persona del suo legale rappresentante pro tempore corrente Controparte_1 in Santa Teresa di Riva Via CE RI n. 129 codice fiscale e partita IVA , P.IVA_1
-resistente contumace -
e nei confronti di nata a [...] il [...] cod. fisc. Controparte_2 C.F._3
, residente in [...] , - litisconsorte –
[...]
nata a [...] il [...] cod. fisc. , residente in Controparte_3 CodiceFiscale_4
Messina Viale della Libertà n. 41; -litisconsorte -
OGGETTO: cessazione comodato;
restituzione immobile .
Fatto e diritto
Con ricorso datato 09 agosto 2024, parte ricorrente premetteva :
“ In data 30.06.2005, in Messina, veniva stipulato contratto di comodato tra i comproprietari germani nato a [...] il [...] (successivamente deceduto) e Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...] (poi deceduto) da una parte come parte comodante e
[...] nata a [...] il [...] nella qualità di amministratrice unica e legale CP_4 rappresentante della con sede legale in S. Teresa di Riva Via Controparte_1
CE RI n. 129 cod. fisc. dall'altra parte come parte MO, avente ad P.IVA_1 oggetto il compendio immobiliare esteso circa 3.300 mq, sito in Roccalumera Via Torrente Allume nel Catasto Terreni distinto al foglio 11 particelle 9 e 471 (cfr. doc. all.) registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina in data 25.07.2005 al n. 805 ;
2 - la durata del contratto di comodato in argomento veniva concordemente fissata in anni dodici con termine finale alla data del 20.06.2017, convenendo le parti sottoscriventi espressamente che “al termine del comodato, senza necessità di disdetta o di preavviso, l'immobile dovrà essere rilasciato nella disponibilità dei proprietari nello stesso buono stato in cui oggi viene consegnato;
salvo rinnovo del contratto alle stesse o diverse condizioni” (cfr. doc. all.);
3- in data 28.10.2005 decedeva succedendo per Persona_2 testamento, quali nude comproprietarie le figlie germane e e Parte_1 Parte_2 quale usufruttuaria la moglie nata a [...] il [...] (cfr. denuncia di Persona_3 successione di );
4- in data 20.06.2022 decedeva (cfr. denuncia Persona_2 Persona_3 di successione di con conseguente consolidamento in capo alle odierne ricorrenti Persona_3 di un mezzo dell'intero della piena proprietà del predetto compendio immobiliare;
- al decesso di la di lui quota indivisa di un mezzo dell'intero del predetto compendio immobiliare Persona_1 si è trasferita in capo alla figlia a titolo di nuda proprietà, spettando alla moglie Controparte_3 il diritto di usufrutto sulla medesima quota;
6- durante la vigenza del rapporto di Controparte_2 comodato la si è fatta lecita di concedere in locazione (senza Controparte_1 alcuna autorizzazione delle odierne ricorrenti) a soggetto terzo gestore di telefonia mobile “porzione di terreno” del predetto compendio immobiliare per “una superficie di circa mq. 90”, con contratto di locazione novennale (con canone locativo annuo pari ad euro 10.500,00 + IVA, via via aggiornato secondo gli indici ISTAT), registrato all'Agenzia delle entrate di Prato in data 16.02.2008 al n. 1476
(cfr. doc. all.);
7- del predetto compendio immobiliare già concesso in comodato alla scadenza dell'accennato termine del 30.06.2017 è rimasta nella disponibilità della
[...]
l'anzidetta porzione di circa 90 mq concessa illegittimamente in locazione dalla Controparte_1 MO a soggetto terzo;
8- a far data dall'1.07.2017 a tutt'oggi la Controparte_1
detiene illegittimamente la predetta porzione di circa 90 mq della maggiore consistenza di
[...]
3.300 mq dell'indicato compendio immobiliare sito in Roccalumera Via Torrente Allume nel Catasto
Terreni distinto al foglio 11 particelle 9 e 471, ricavandone illegittimamente un canone locativo annuo superiore a 10.000,00 (diecimila/00);
9- le odierne ricorrenti, per la loro quota di un mezzo indiviso di piena proprietà, intendono ottenere la disponibilità effettiva di tutto il compendio immobiliare sopra indicato in esso compresa la porzione di 90 mq circa illegittimamente ancora detenuta ed addirittura locata a terzi dalla;
10 - le odierne ricorrenti hanno Controparte_1 più volte sollecitato la alla immediata restituzione della Controparte_1 predetta porzione di mq 90 circa dell'indicato compendio immobiliare, da ultimo anche con pec del
13.02.2023 (cfr. doc. all.); 11 - nella totale inerzia di parte MO che ha mancato di restituire la predetta porzione di mq 90 circa di terreno è stata avviata procedura di mediazione n. 73/2023 davanti all'Organismo MCM Consulting di Taormina (cfr. doc. all.) conclusasi con verbale negativo
(cfr. doc. all.); 12 - si rende necessario il presente giudizio affinché, accertata e dichiarata la scadenza del comodato, la venga condannata: a) alla restituzione della Controparte_1 predetta porzione di terreno illecitamente ancora detenuta dalla stessa parte MO e b) al pagamento di tutte le indennità di illegittima detenzione maturate e maturande in favore della parte comodante e comunque delle odierne ricorrenti e titolari di un Parte_1 Parte_2 mezzo dell'intero della piena proprietà nella misura da liquidare in loro favore in non meno di euro
5.250,00 annui (vale a dire euro 10.500,00 canone locativo annuo , iniziale da considerarsi come l'intero della indennità dovuta dalla parte MO alla parte comodante per la illegittima detenzione della predetta porzione di 90 mq circa) oltre alla rivalutazione ISTAT maturata e maturanda, oltre interessi legali dal dovuto e fino all 'effettivo soddisfo, il tutto a far data dall'1.07.2017 e fino all'effettivo rilascio;
- vengono evocate in giudizio e Controparte_2 CP_3
aventi causa da (originario comodante in ragione di un mezzo del predetto
[...] Persona_1 compendio immobiliare, unitamente al di lui fratello anch'egli originario Persona_2 comodante in ragione dell'altra metà del predetto compendio immobiliare), perché siano processualmente presenti, come litisconsorti, alla pronuncia che il Giudice vorrà emettere sulle domande spiegate nell'odierno ricorso da e;
tutto ciò premesso Parte_1 Parte_2
e ritenuto e come sopra rappresentate e difese chiedono 1) Parte_1 Parte_2 accertare e dichiarare che il contratto di comodato, stipulato dal dante causa delle odierne ricorrenti e (quale parte comodante) e dal dante causa delle odierni Parte_1 Parte_2 litisconsorti e (quale parte comodante) con la Controparte_2 Controparte_3 [...]
, inerente il compendio immobiliare esteso circa 3.300 mq, sito in Roccalumera Controparte_1
Via Torrente Allume nel Catasto Terreni distinto al foglio 11 particelle 9 e 471, contratto di comodato registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Taormina in data 25.07.2005 al n. 805, è oramai definitivamente scaduto il 30.0 6.2017; 2) accertare e dichiarare che del predetto compendio immobiliare già concesso in comodato gratuito la MO Controparte_1 non ha provveduto a restituire alle parti comodanti la predetta porzione di circa 90 mq addirittura illegittimamente concessa in locazione dalla parte MO a terzo gestore di telefonia;
3) conseguentemente condannare la MO , in persona del Controparte_1 rappresentante legale, alla restituzione alla parte comodante della predetta porzione di circa 90 mq ancora illegittimamente detenuta dalla stessa libera e Controparte_1 sgombera da persone e/o cose;
4) condannare la MO , Controparte_1 in persona del rappresentante legale, al pagamento in favore delle ricorrenti di un mezzo dell'intero della indennità dovuta per illegittima detenzione, da parte della MO
[...]
, della predetta porzione di circa 90 mq, un mezzo da liquidarsi in favore delle Controparte_1 stesse e nella misura non inferiore ad euro 5.250,00 annui (vale Parte_1 Parte_2
a dire euro 10.500,00 canone locativo annuo, iniziale da considerarsi come l'intero della indennità dovuta dalla parte MO alla parte comodante per la illegittima detenzione della predetta porzione di 90 mq circa, diviso due) oltre alla rivalutazione ISTAT maturata e maturanda, oltre interessi legali dal dovuto e fino all 'effettivo soddisfo, il tutto a far data dall'1.07.2017 e fino alla effettiva data di rilascio;
con vittoria di spese e compensi .
Nella contumacia di parte convenuta, il giudizio veniva istruito con produzione documentale;
quindi veniva rimesso per la pronuncia della sentenza all'udienza del 12 dicembre 2025, che si svolgeva a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della Controparte_1
e delle Signore E , regolarmente chiamati
[...] Controparte_2 Controparte_3 in giudizio e non costituitisi.
Ancora in via preliminare va osservato che la domanda è procedibile, avendo parte attrice dato prova di aver proceduto al previo esperimento del tentativo di conciliazione, che pure ha avuto esito negativo.
Ed ancora in via preliminare va riconosciuta la legittimazione attiva delle ricorrenti , giusta documentazione versata agli atti di causa , come da orientamento giurisprudenziale in materia (Cass.
SS.UU. n. 7305/2014; Cass. Sez. Sezioni Unite Sentenza, n. 25454 del 13.11.2013), avendo la
Signore e fornito prova di essere comproprietarie in ragione di Parte_1 Parte_2
1\2, unitamente alle Signore e , proprietarie del rimanente 1\2 , del Controparte_2 Controparte_3 compendio immobiliare esteso circa 3.300 mq, sito in Roccalumera Via Torrente Allume nel Catasto
Terreni distinto al foglio 11 particelle 9 e 471, comprensivo della porzione di circa 90 mq oggetto del giudizio che ci occupa, ancora detenuta dalla . Controparte_1
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo questo giudicante ritiene che l'azione giudiziale in commento debba qualificarsi di risoluzione di un rapporto di comodato intercorso tra le parti. Invero, incontestata la qualità di comproprietarie delle ricorrenti sull'immobile oggetto di lite, non è emersa, alla stregua della documentazione prodotta, l'esistenza di alcun titolo giustificativo della sua detenzione da parte della convenuta . Giova ricordare come per costante giurisprudenza Controparte_1 il proprietario comodante possa avvalersi, al fine di conseguire il rilascio del bene concesso ad altri in godimento, sia dell'azione di rivendicazione che dell'azione contrattuale di natura obbligatoria.
Nel chiarire che l'azione personale di rilascio è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di proprietario, si precisa che da essa si distingue l'azione di rivendicazione, avente natura reale, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di un titolo valido affinchè possa detenere o continuare a detenere la cosa. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza dell'11.2.2014, hanno affermato il principio per cui l'azione diretta al rilascio di immobile occupato, nell'assenza, anche originaria, di alcun titolo, va qualificata di carattere reale, con la conseguente applicazione del regime probatorio tipico dell'azione di rivendica, cd. “probatio diabolica”. Interviene in merito la Corte di Cassazione, che con ripetuti pronunciamenti, ha affermato il principio secondo il quale, nel caso di azione, qualificata di carattere reale, diretta al rilascio di immobile occupato in carenza di alcun titolo legittimante l'occupazione, con la conseguente applicazione del regime probatorio tipico dell'azione di rivendica, l' onere probatorio è attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa. (cfr. Cass. n. 22598/2010; Cass. n. 9303/09).
Giacché, nel caso che ci occupa, la convenuta non ha contestato l'originaria appartenenza dell'immobile ad un comune dante causa, non avendo esplicitato alcuna difesa di carattere petitorio, ma anzi essendo rimasta estranea ed indifferente al presente giudizio, l' omessa costituzione della stessa può intendersi come mancata contestazione, con ciò alleggerendo l' onere probatorio gravante sull' attore. E comunque si ritiene che le ricorrenti abbiano pienamente assolto al suddetto onere probatorio, avendo dimostrato la provenienza del bene di cui si tratta, in base ai validi titoli di trasferimento, tutti prodotti in atti .
E' altrettanto incontestato che nella fattispecie in esame, parte ricorrente abbia agito per ottenere la risoluzione di un rapporto contrattuale di natura obbligatoria, per cui non è gravata dell'onere di provare la proprietà del bene medesimo, bensì soltanto l'esistenza del contratto di comodato e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio e, quindi, il venir meno del titolo che legittimi l'ulteriore godimento della cosa da parte dell'occupante. Il fondamento della proposta domanda risiede in un rapporto obbligatorio personale intercorso inter partes e spetta piuttosto al convenuto dimostrare un titolo diverso che legittimi il suo godimento. Nel caso di specie, dalla prova documentale del diritto attoreo sul cespite in questione, ampiamente e incontestabilmente fornita, possono trarsi elementi gravi, precisi e concordanti in favore di una qualificazione in termini di comodato gratuito del rapporto negoziale in esame. In tal senso depone, poi, anche l'assenza di elementi in merito alla corresponsione di un corrispettivo durante tutto il periodo in cui il convenuto ha avuto la disponibilità del bene. Tali ultime circostanze, insieme alla natura del contratto, inducono a ritenere derogabili i limiti per la prova indiziaria (per la quale valgono, ex art. 2729 c.c. gli stessi limiti valevoli per la prova testimoniale). Giova a questo punto ribadire come dubbio alcuno possa nutrirsi in riguardo alla natura della lite che ci occupa, nell'ambito della quale si controverte sulla validità giuridica dell'istanza di risoluzione del rapporto di comodato relativo all'immobile concesso dalle Signore alla società cooperativa in uso a tale titolo, per il periodo decorrente dal 30 Pt_1 giugno 2005 e fino alla data del termine ultimo del primo luglio 2017 e del conseguente diritto delle stesse alla restituzione della cosa .
Occorre a questo punto ricordare come, per l'ordinamento giuridico vigente, la temporaneità sia requisito necessario e indefettibile di tale tipo negoziale, assicurato in concreto attraverso la delimitazione temporale del godimento e dell'uso della res comodata , che il comodatario è tenuto a rispettare. Pertanto risulta documentalmente provata la fondatezza della domanda attorea di risoluzione del contratto di comodato e di restituzione dell'immobile, nella specie ritenendosi sussistenti, i presupposti legali e negoziali, per condannare il convenuto al rilascio del cespite concessogli in godimento a titolo di comodato. Ciò anche in considerazione del fatto che le ricorrenti hanno formalmente richiesto al convenuto la restituzione del bene a mezzo pec datata 13 febbraio
2023, per essere scaduto il termine di durata del contratto di comodato.
La domanda volta ad ottenere il rilascio della porzione di cira 90 mq dell'immobile sito in
Roccalumera Via Torrente Allume nel Catasto Terreni distinto al foglio 11 particelle 9 e 471, deve, quindi, essere accolta non risultando che la convenuta abbia un titolo in forza del Controparte_5 quale possa detenere il bene, anche in considerazione del fatto che, non essendosi costituita nel presente giudizio, non ha consentito una valutazione delle ragioni che potrebbero legittimare la stessa alla detenzione del bene oggetto di contesa.
Analogamente, merita accoglimento la domanda volta ad ottenere la condanna della parte convenuta al pagamento di una indennità di occupazione;
infatti secondo un costante indirizzo della Suprema
Corte di Cassazione “Nel caso di occupazione illegittima di un immobile, il danno subito dal proprietario, essendo collegato all'indisponibilità di un bene normalmente fruttifero, è oggetto di una presunzione relativa, che onera l'occupante della prova contraria dell'anomala infruttuosità di quello specifico immobile” (Cass n. 39/2021 conforme a Cass. n. 21239/2018, Cass. n. 20545/2018 e Cass n. 1670/2016).
Nel caso in esame, tale prova non è stata fornita da parte convenuta, rimasta contumace;
pertanto, alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, si deve riconoscere all'attore il diritto di ottenere il risarcimento del danno da illegittima occupazione, come riconosciuto da costante giurisprudenza.
“In caso di occupazione abusiva di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire
l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso” (Cass.
19004/2004; Cass. 13630/2001; Cass. 7692/2001; Cass. 1373/1999; Cass. 1123/1998).
Quanto alla liquidazione delle somme richieste a titolo di indennità per l'occupazione sine titulo, “La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato” (Cass. 13630/2001; Cass. 10498/2006).
Pertanto, l'ammontare del pregiudizio derivante alle ricorrenti dalla indisponibilità della porzione di circa 90 mq dell' immobile sito in Roccalumera, oggetto di causa, può essere determinato, sulla scorta di presunzioni semplici e, in mancanza di elementi di prova specifici , richiamando il criterio del c.d. danno figurativo, con riferimento al valore locativo del bene, nella misura di euro 5.250,00 annui, pari alla quota di 1\2 del canone locativo annuo, fissato – come da contratto in atti stipulato dalla società convenuta con una ditta terza - nell'intero in euro 10.500,00, con decorrenza dalla data della richiesta di restituzione del bene effettuata con pec del 13.02.2023, e fino all'effettivo rilascio .
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della attività difensiva svolta, vengono poste a carico della soccombente Controparte_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Messina , definitivamente pronunciando, in accoglimento delle domande proposte dalle Signore e , Parte_1 Parte_2
1) accerta e dichiara che il contratto di comodato intercorso tra le parti è cessato alla data del 30 giugno 2017 ;
2) accerta e dichiara che la MO non ha provveduto a Controparte_1 restituire alla parte comodante la porzione di circa 90 mq del compendio immobiliare sito in
Roccalumera Via Torrente Allume;
3) Accerta e dichiara che la cooperativa MO occupa e detiene sine titulo la parte di immobile sito in Roccalumera via Torrente Allume , oggetto di contesa;
4) condanna la MO in persona del rappresentante Controparte_1 legale, a restituire alla parte ricorrente la predetta porzione di circa 90 mq di immobile ancora illegittimamente detenuta dalla stessa libera e sgombera da Controparte_1 persone e/o cose;
5) condanna la MO in persona del rappresentante Controparte_1 legale p.t. , al pagamento in favore delle ricorrenti della quota di un mezzo dell'intero della indennità dovuta per l'illegittima detenzione della predetta porzione di circa 90 mq, riconosciuta - per la quota di 1\2 - nella misura di euro 5.250,00 annui, oltre interessi legali, a decorrere dalla data del 13 febbraio 2023 e fino alla data del rilascio e dell'effettivo soddisfo;
6) Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite liquidate in favore di parte CP_1 attrice in € 300,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.
Messina, 18 dicembre 2025
Il Giudice
IA EC