Articolo 1 della Legge 5 aprile 1961, n. 322
Versione
27 maggio 1961
Art. 1. Articolo unico.

Meta' dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sara' diviso in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative. La quota di compartecipazione, pero', non potra' superare in ogni caso e per ogni accertamento lire 50.000.
E' abrogato l' articolo 62 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Entrata in vigore il 27 maggio 1961
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