Art. 1. Articolo unico.
Meta' dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sara' diviso in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative. La quota di compartecipazione, pero', non potra' superare in ogni caso e per ogni accertamento lire 50.000.
E' abrogato l' articolo 62 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Meta' dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge riguardanti la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sara' diviso in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi relative. La quota di compartecipazione, pero', non potra' superare in ogni caso e per ogni accertamento lire 50.000.
E' abrogato l' articolo 62 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.