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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
n. rg 21839 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21839 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. C.F._1
ESPOSITO ALFONSO presso il quale elettivamente domicilia
E
nata a [...] il [...] c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. PAOLO MUZZICA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 02/12/2024 e Parte_1 Controparte_1 premettendo:
- di aver contratto matrimonio in Bacoli il 20/10/2010;
- che dalla loro unione non nascevano figli rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Chiedevano, altresì, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 06.05.2025, tenuta nelle forme dell'udienza cartolare, le parti facevano pervenire note di trattazione con cui ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso. All'esito chiedevano rimettersi la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in ordine alla domanda di divorzio. Il Tribunale riservava la causa al Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale, sita in 80070 Bacoli (NA), alla Via Cuma n. 183, resterà definitivamente assegnata alla IG.ra , in uno alle suppellettili ivi presenti;
Controparte_1
3. i coniugi nel ritenersi economicamente autosufficienti, dichiarano di voler rinunciare reciprocamente ad ogni pretesa riconnessa ad eventuali crediti di natura alimentare, nonché, ad ogni altra pretesa di natura economica eventualmente insorta nel corso del rapporto coniugale”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Giacchè con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473 bis 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale pronunciando sulla domanda:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
(atto n. 71, parte II, Serie A, reg. Atti Matrimonio anno 2010); Controparte_1
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bacoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) spese di lite al definitivo;
f) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 09/05/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino