Ordinanza collegiale 13 marzo 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza 09/06/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01852/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01989/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1989 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ON OS e AN TR, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmelo Elio Guarnaccia, con domicilio eletto presso il suo studio in AN, via XX Settembre 45;
contro
Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di AN, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in AN, via Vecchia Ognina, 149;
Comune di Aci Catena, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Santa Elisabetta Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
M.G.R. Costruzioni edili s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolò D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del permesso di costruire in variante n. 8 prot. 25538 del 7 agosto 2024, rilasciato dall’Ufficio urbanistica e edilizia del Comune di Aci Catena in favore della ditta MGR Costruzioni Edili s.r.l., per la realizzazione in variante d’opera di 2 locali tecnici di pertinenza nel terrazzo di copertura dell’edificio bifamiliare in fase di costruzione tra la via Nizzeti e la via Oliva San Mauro, individuato in catasto al foglio 11 part. 743, ricadente in zona urbanistica C/4;
- ove occorra, dell’autorizzazione paesaggistica prot. 20230203880 rilasciata data 19 dicembre 2023 dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di AN;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso in quanto lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
per l'azione di accesso ex art. 116 c.p.a.
avverso il silenzio-diniego formatosi sull’istanza, avanzata dagli odierni ricorrenti in data 23 settembre 2024, di accesso agli atti del procedimento amministrativo che ha condotto all’emanazione del provvedimento di permesso di costruire sopra indicato;
e per l’annullamento
in relazione ai motivi aggiunti presentati da ON OS il 28 gennaio 2025:
- degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, per diversi e autonomi motivi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di AN, del Comune di Aci Catena e di MGR Costruzioni Edili s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti esponevano di possedere delle abitazioni confinanti con l’immobile in costruzione, di proprietà di MGR Immobiliare s.r.l., sito tra via Oliva San Mauro e via Nizzeti, di cui al permesso di costruire n. 1 del 3 febbraio 2023, rilasciato dal Comune di Aci Catena.
Riferivano che, avvedutisi, nel mese di gennaio 2024, dell’installazione sul tetto di quest’ultimo immobile di numerosi supporti, ictu oculi prodromici alla realizzazione di una struttura portante e saputo che la ditta MGR Costruzioni Edili s.r.l. aveva richiesto, proprio il 10 gennaio 2024, un permesso di costruire in variante finalizzato alla realizzazione di due ulteriori volumi tecnici, da costruirsi per l’appunto sul tetto della costruzione e, ritenendo che tale sopraelevazione avrebbe comportato un grave pregiudizio nei loro confronti, per la conseguente riduzione di aria, luce e visuale, avevano spiegato, in data 5 marzo 2024, formale intervento (mediante formulazione di osservazioni) nel procedimento edilizio relativo al rilascio del predetto permesso di costruzione in variante.
2. Lamentavano che l’Amministrazione avesse adottato il permesso in variante senza tenere nella minima considerazione tale loro intervento, essendosi limitata a comunicare l’adozione del provvedimento solo in data 27 agosto 2024, senza trasmetterne neanche una copia.
Per tale ultima ragione in data 23 settembre 2024 avevano presentato motivata istanza di accesso agli atti ex art. 22 della l. n. 241/1990.
3. Ciò premesso, formulavano, in primo luogo, ricorso ex art. 29 c.p.a., formulando i seguenti motivi di censura.
3.1. Affermavano che la qualificazione dei manufatti in ulteriore costruzione come “locali tecnici” sarebbe stata priva di fondamento in quanto in nessun atto del procedimento né nel provvedimento stesso sarebbe stata indicata la loro strumentalità rispetto all’abitazione alla quale si sarebbero dovuti connettere.
Parimenti insussistente sarebbe stato il secondo requisito necessario per la realizzazione di locali tecnici, ovvero l’impraticabilità di soluzioni progettuali diverse idonee ad incorporare il dispositivo ospitato dal vano tecnico all’interno dell’edificio.
Infine, sarebbe mancato anche il terzo requisito indispensabile per la legittima realizzazione di locali tecnici, vale a dire la necessaria proporzionalità tra i relativi volumi e le esigenze tecniche da soddisfare. Al contrario, l’altezza dei corpi di fabbrica, pari a 2,40 mt, avrebbe lasciato intendere una loro non consentita abitabilità ed autonomia funzionale.
Come sottolineato nel secondo motivo di ricorso, i vani avrebbero avuto caratteristiche di abitabilità soprattutto in considerazione della presenza di ampie superfici finestrate poste sul lato sud/sud-est, che un locale tecnico, in quanto tale, non avrebbe potuto possedere.
3.2. Precisavano, ancora, che tali manufatti avrebbero superato l’altezza massima di 2,20 mt. imposta dal regolamento edilizio del Comune di Aci Catena per i vani tecnici.
3.3. Inoltre, a seguito della realizzazione di tali interventi, l’edificio nel suo complesso avrebbe superato il limite di altezza massimo pari a 7,50 mt., previsto per la zona C4, giungendo a 8,70 mt.
3.4. Sarebbe stata illegittima anche l’autorizzazione paesaggistica in variante, in quanto la “relazione paesaggistica” presentata per il suo ottenimento sarebbe stata coincidente con quella depositata in occasione dell’originaria istanza di permesso di costruire e non avrebbe, in effetti, riguardato gli ulteriori volumi da realizzare in variante.
L’assenza di una specifica ed aggiornata relazione avrebbe determinato l’illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata e, con ciò, dato il rapporto di dipendenza tra i due provvedimenti, anche del permesso di costruire impugnato.
3.5. Sul piano del rispetto delle regole procedimentali, l’Amministrazione non avrebbe minimamente tenuto conto delle osservazioni degli stessi ricorrenti, né durante il corso del procedimento, né, tanto meno, nella motivazione del provvedimento finale impugnato, peraltro ad essi mai notificato in quanto il Comune si sarebbe limitato a comunicare la sua adozione, ma non ne avrebbe mai trasmesso copia.
4. Anche in relazione a quest’ultimo atto, formulavano i ricorrenti, come detto, in seno allo stesso ricorso, anche domanda per l’accesso ex art. 116 c.p.a. ritenendo, in proposito, illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione resistente sulla relativa istanza da essi presentata.
5. Tutto ciò premesso, chiedevano, in conclusione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’accertamento del loro diritto ad accedere ed estrarre copia degli atti richiesti con istanza di accesso del 23 settembre 2024.
6. Il Comune di Aci Catena si costitutiva in giudizio e depositava una memoria nella quale sosteneva che i predetti locali “ in sopraelevazione ” non avrebbero comportato un aumento né dell’altezza dell’edificio né di cubatura in quanto, tra l’altro, accessibili solamente dalle scale esterne. Rilevava, inoltre, che il relativo permesso di costruire in variante in corso d’opera avrebbe conseguito tutte le necessarie autorizzazioni, ivi compresa quella paesaggistica e del Genio civile.
Rendeva noto, infine, che il Settore competente avrebbe evaso con pec del 26 novembre 2024 la richiesta di accesso agli atti e chiedeva, pertanto, di dichiarare cessata la materia del contendere sull’istanza di acceso e, nel merito, di respingere il ricorso in quanto inammissibile ed infondato.
7. La società MGR Costruzioni, preso atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso per l’accesso agli atti a seguito dell’ottenimento degli atti richiesti, evidenziava, in relazione a tale specifica domanda, che, dallo svolgimento delle censure in seno al ricorso, si sarebbe desunto che essi avrebbero già in precedenza avuto accesso, se non ottenuto rilascio di copia, della documentazione richiesta. Manifesto sarebbe stato, pertanto, l’abuso del diritto processuale, che avrebbe dovuto condurre alla condanna alle spese della ricorrente anche a favore dei controinteressati.
8. Il ricorrente, in vista della camera di consiglio fissata per la decisione della domanda ex art. 116 c.p.a. depositava una memoria in cui, in relazione a tale domanda, ribadiva e sviluppava le argomentazioni formulate nel ricorso introduttivo.
9. All’esito della camera di consiglio del 14 gennaio 2025, fissata per la discussione sulla domanda ex art. 116 c.p.a., preso atto che la stessa parte ricorrente aveva ammesso l’ostensione della documentazione richiesta, veniva pronunciata, in relazione alla predetta domanda, la cessazione della materia del contendere.
10. Di seguito, con ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti ribadivano le domande formulate nel ricorso introduttivo, ampliando, alla luce della documentazione rilasciata dal Comune in data 26 novembre 2024, i motivi di ricorso.
10.1. In particolare, evidenziavano che, dalla documentazione ottenuta, avrebbero avuto conferma dell’assenza della relazione paesaggistica della variante. Ancora, nei c.d. “ rendering ” dell’opera in variante, essa sarebbe stata circondata da colline e montagne immaginarie, e non dalle altre volumetrie effettivamente esistenti, tra cui proprio le due abitazioni degli odierni ricorrenti, sicché, in definitiva, l’autorizzazione paesaggistica non avrebbe tenuto conto dell’impatto effettivo della costruzione sull’ambiente circostante.
10.2. Evidenziavano, poi, che gli elaborati progettuali sulla base dei quali era stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica sarebbero stati presentati da un soggetto che non sarebbe stato il progettista ma solo il direttore dei lavori incaricato.
10.3. Aggiungevano che, al fine di attestare la conformità igienico sanitaria di tali locali tecnici, sarebbe stato necessario acquisire il parere dell’ASP, che, invece, sarebbe risultato assente.
In ogni caso, anche a voler, in ipotesi, ritenere sufficiente l’autocertificazione della conformità igienico sanitaria presentata, ritenevano che quella depositata avrebbe dovuto considerarsi tamquam non esset , in quanto resa da un soggetto diverso dal progettista, privo di alcun ruolo formale all’interno della documentazione progettuale.
10.4. Per tali ragioni insistevano nella domanda di annullamento formulata con il ricorso principale.
11. Ad opinione del Comune, intervenuto con ulteriore memoria, il ricorso sarebbe stato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, data l’insufficienza del criterio della mera vicinitas, in assenza della prova del vulnus specifico subito: i ricorrenti, infatti, non avrebbero fornito alcuna prova della lamentata “significativa riduzione di aria, luce e visuale”.
Rilevava, ancora, il Comune, che l’esistenza di un’ipotetica servitù di veduta panoramica sarebbe dovuta emergere in un atto pubblico o avrebbe dovuta essere accertato mediante idonea azione giudiziaria. Tali circostanze non sarebbero emerse dal giudizio, considerato, tra l’altro, che la costruzione dei ricorrenti sarebbe stata completata nel 2013 e, pertanto, non sarebbe neppure trascorso il ventennio necessario per poter, in ipotesi, usucapire il diritto di veduta.
Nel merito, evidenziava (a) che nella relazione istruttoria allegata alla pratica edilizia sarebbe risultato il rispetto dei parametri di cui all’art. 35 del Regolamento comunale; (b) che sarebbe risultato, altresì, documentato l’incarico di progettazione e direzione lavori conferito all’architetto LL nel 2022, mai revocato, nonché all’ingegnere RI nel 2024; (c) che dagli atti ricavabili dal portale della Soprintendenza sarebbe emerso il regolare conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica in variante.
12. La controinteressata, con apposita memoria, deduceva, a sua volta, quanto all’interesse a ricorrere, che nessuna prova sarebbe stata fornita né della distanza, né della perdita “di aria, luce e di visuale” né, infine, della sussistenza di uno specifico diritto di veduta dei ricorrenti sul fondo altrui. Sul punto, peraltro, sarebbe stato pendente un contenzioso civile finalizzato a far affermare ed a rendere materialmente delimitato il diritto di aria e luce e “visuale” dei ricorrenti.
Trattandosi di contenzioso pregiudiziale, sulla base di una dipendenza “tecnico-giuridica” avrebbe dovuto, pertanto, disporsi la sospensione necessaria del giudizio amministrativo.
12.1. Analogamente, i ricorrenti non avrebbero dedotto quale sarebbe stato il loro interesse, ex art. 100 c.p.c., a censurare l’asseverazione igienico sanitaria dei volumi tecnici.
12.2. Sempre sul piano delle eccezioni di rito, sottolineava che il nulla osta della Soprintendenza del 19 dicembre 2023 sarebbe stato conosciuto già nella fase di accesso e di intervento nel procedimento del 5 marzo 2024 (tanto che i ricorrenti non avrebbero avanzato alcuna richiesta di accesso alla Sovrintendenza) e, dunque, l’impugnazione di tale provvedimento avrebbe dovuto ritenersi tardiva.
In ogni caso, nel merito, avrebbe dovuto considerarsi che la relazione tecnica attiene esclusivamente al contesto paesaggistico e, pertanto, non essendo tale contesto variato, sarebbe stata del tutto legittima la riproposizione della precedente relazione paesaggistica.
12.3. Evidenziava, inoltre, che dall’art. 35 del Regolamento comunale si sarebbe ricavata l’esistenza di un diritto potestativo del proprietario di realizzare, oltre ai volumi residenziali, anche volumi tecnici nella proporzione massima del 20% della superficie coperta, e con altezza massima non superiore a m. 2,20, potestà non soggetta ad alcuna valutazione discrezionale da parte della P.A..
La MGR avrebbe rispettato tali parametri e le contestazioni dei ricorrenti sarebbero state prive di fondamento, dal momento che, tra l’altro, i volumi tecnici realizzati non sarebbero stati abitabili.
12.4. I motivi aggiunti sarebbero stati tardivi, in quanto anche dall’atto di partecipazione al procedimento si sarebbe potuto desumere che i ricorrenti sarebbero stati pienamente a conoscenza degli atti per averli compulsati presso gli uffici.
In ogni caso, anche tali ulteriori censure sarebbero state infondate in quanto la relazione paesaggistica sarebbe stata solo un elemento “a corredo”, e non essenziale, in base alla normativa.
Inoltre, il parere relativo alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie avrebbe dovuto essere reso da “un” progettista non “dal progettista” e, pertanto, neanche sotto tale profilo le censure formulate nel ricorso per motivi aggiunti sarebbero state fondate.
12.5. In conclusione, per tutte le regioni esposte confermava la propria richiesta di rigetto sia del ricorso principale che del ricorso per motivi aggiunti.
13. I ricorrenti, con ulteriore memoria dell’8 marzo 2025, ribadivano, sulla base di una perizia tecnica asseverata, che non sarebbe stata indicata, negli atti progettuali, la tipologia di impianti che sarebbero stati ospitati nei locali tecnici, i quali, invece, avrebbero posseduto caratteristiche di abitabilità non consentite, quali finestrature vista mare e una chiara predisposizione per la realizzazione di impianti sanitari e punti acqua all’interno dei locali. Insistevano sulla violazione dell’altezza massima di 2,20 mt. e di quella complessiva, prevista nella zona. di 7,50 mt, in un contesto di lottizzazione, che – evidenziavano - sarebbe stata, in precedenza effettuata attraverso un’attenta considerazione delle altezze derivanti dai diversi livelli altimetrici presenti nella zona.
In conclusione, ribadivano la loro domanda di annullamento degli atti impugnati.
14. All’udienza dell’8 aprile 2025, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.
DIRITTO
15. Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere dei ricorrenti, formulata, in udienza, dalla società controinteressata, sulla scorta dell’intestazione originaria della concessione edilizia con cui sono stati costruiti gli immobili a cui tutela hanno agito gli odierni ricorrenti, che non coinciderebbe con il nominativo di questi ultimi.
L’eccezione è infondata, in quanto è di tutta evidenza che la legittimazione a ricorrere da parte dei titolari di un immobile avverso il provvedimento edilizio legittimante l’edificazione su un fondo vicino, non deriva dalla loro coincidenza con i titolari della concessione edilizia sulla cui base l’immobile è stato originariamente edificato, bensì dalla loro attuale qualità di titolari di un diritto reale sul medesimo immobile, ma eventualmente anche personale, specie quando si deduca, come nel caso di specie, una diminuzione del godimento dell’immobile (nella fattispecie derivante dalla dedotta limitazione dei diritti di veduta).
Poiché per un ipotetico diritto di godimento di tipo personale, non è necessaria la prova scritta ad substantiam , in termini più generali, deve ritenersi sufficiente, in relazione al tipo di fattispecie in esame, anche la semplice prospettazione ed affermazione della propria qualità di vicini confinanti, della cui sussistenza, nel caso di specie, non è lecito dubitare, considerato, peraltro, che, come esposto in narrativa, la stessa Amministrazione, in possesso di tutti i dati all’uopo necessari, ha concesso, agli stessi soggetti, l’accesso agli atti che, altrimenti, ove non fosse stata configurabile una situazione titolata di “vicinitas ”, non avrebbe potuto riconoscere.
In conclusione, per tutte le predette ragioni, l’eccezione deve essere rigettata.
15.2. Va, inoltre rigettata l’eccezione di irricevibilità, per tardività, del ricorso, dal momento che i ricorrenti hanno affermato di aver avuto conoscenza degli allegati dei provvedimenti impugnati solo dopo la concessione dell’accesso ad essi da parte del Comune, mentre la controinteressata non ha fornito prova del fatto che ne avrebbero avuto piena conoscenza anteriormente alla loro ostensione da parte del Comune.
16. Quanto alle ulteriori eccezioni di rito, formulate tanto dall’Amministrazione convenuta che dalla parte controinteressata in punto di interesse a ricorrere, il Collegio osserva quanto segue.
Secondo quanto statuito nella pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 22/21, è necessario che il vicino che deduca l’illegittimità dell’intervento effettuato nell’immobile confinante, deduca e a fronte delle contestazioni delle controparti comprovi l’effettivo pregiudizio derivate dall’intervento previsto dal titolo autorizzatorio edilizio che si assume illegittimo subito e, più a monte, la titolarità di una posizione giuridica lesa dal medesimo intervento.
16.1. Nel caso di specie, in effetti, non risulta, allo stato (salvi gli esiti del giudizio civile in corso di svolgimento) che i ricorrenti siano titolari di una posizione giuridica qualificata che tuteli un loro diritto di veduta che potrebbe assumersi leso dall’intervento edilizio di sopraelevazione in corso di realizzazione.
16.2. Non rileva, neanche, la circostanza che i ricorrenti affermino di aver partecipato al procedimento, in quanto l’iniziativa del privato di presentare osservazioni in un procedimento non vale, di per sé, a qualificarli quali controinteressati in senso tecnico, trattandosi di una qualificazione certamente derivante non dalla mera partecipazione procedimentale, per di più spontanea e di iniziativa degli stessi interessati, ma dalla sussistenza di un interesse oppositivo che può, a sua volta radicarsi, solo su una posizione giuridica sostanziale, differenziata ed oggettivamente individuabile.
16.3. Anche secondo la citata pronuncia dell’Adunanza Plenaria, la vicinitas , da sola, non basta a fondare anche l’interesse, dovendo il ricorrente prospettare i termini concreti il tipo e l’entità del pregiudizio sofferto.
Ciò, in quanto sulla nozione di interesse a ricorrere “ riposa, anche (se non soprattutto), la concezione soggettiva della tutela propria anche del processo amministrativo (sulla quale v. soprattutto Cons. St. Ad. plen. n. 4/2011 e più di recente Corte cost., n. 271/2019), e ad esso è attribuita una funzione di filtro processuale, sino a farne … uno strumento di selezione degli interessi che chiedono tutela secondo la loro “meritevolezza” (per uno spunto, in questo senso, v. Cons. St. Ad. plen. 9/2014, al punto 8.3.4), in una logica non lontana da quella che fonda il divieto degli atti emulativi nel codice civile (art. 833) ” (così la citata Adunanza Plenaria 22/21).
16.4. Nel caso in esame, in relazione all’asserita violazione delle altezze, pur nel riconoscimento di una certa genericità delle allegazioni presenti nella domanda introduttiva - poi meglio definite con il deposito, prima della discussione del ricorso, di una relazione di consulenza tecnica - può, tuttavia, ritenersi sufficiente il richiamo alla “significativa riduzione di aria, luce e di visuale” derivante dalla realizzazione della sopraelevazione, in quanto si tratta di un pregiudizio evidente e ricorrente derivante dall’edificazione su un fondo prospiciente, che è stato, poi, comprovato nella documentazione, anche fotografica, contenuta nella predetta relazione di consulenza.
16.5. A fronte della rilevanza di tale pregiudizio, è certamente ininfluente, tanto più ai fini della sospensione del giudizio per pregiudizialità (chiesta dalla controinteressata), la dedotta attuale pendenza di un procedimento civile per l’accertamento della sussistenza di una servitù di veduta, tanto più, che il procedimento di mediazione fino ad ora instaurato non pare tecnicamente configurare una situazione di “pendenza del giudizio” in senso tecnico.
16.6. Se le censure dell’Amministrazione convenuta e della parte controinteressata colgono, comunque, profili, tuttavia non decisivi, di genericità della prospettazione dell’interesse a ricorrere in relazione alle dedotte violazioni delle norme in materia di realizzazione di “vani tecnici” nella loro relazione con la disciplina in materia di altezza degli edifici, è, invece, innegabile il difetto di interesse, in capo ai ricorrenti in relazione alle censure, formulate nel ricorso per motivi aggiunti, relative ad asserite violazioni della disciplina riguardante la competenza all’asseverazione del rispetto delle norme igienico-sanitarie, con la conseguenza che tali censure devono ritenersi inammissibili.
17. Al di là di tali questioni relative all’interesse a ricorrere, il ricorso si palesa, comunque, infondato nel merito delle violazioni in esso dedotte.
17.1. Anzitutto, sia in base alla considerazione della peculiare natura dei vani tecnici sia alla stregua delle disposizioni del Regolamento edilizio del Comune, non sembra ricorrere la denunciata violazione delle altezze massime degli edifici.
Infatti, proprio la peculiare natura e funzione dei vani tecnici ne esclude, di per sé, la ricomprensione nelle altezze complessive degli edifici.
Come espressamente previsto nell’art. 35 del Regolamento edilizio del Comune di Aci Catena, citato dallo stesso ricorrente, che “ tali volumi (tecnici) dovranno essere realizzati nella misura massima del 20 per cento della superficie coperta, secondo una composizione architettonica unitaria e non devono comunque superare l’altezza libera di m. 2,20 o comunque l’altezza minima consentita dalle norme di legge nel caso di impianti tecnologici (ascensori e simili )”.
Pertanto, entro i limiti indicati – ovvero, il 20% della superficie coperta e l’altezza massima di 2,20 mt – la costruzione deve ritenersi libera e consentita.
Nel caso di specie, i ricorrenti affermano che l’altezza dei manufatti in questione, in quanto pari a 2,40 mt, non sarebbe conforme alle predette prescrizioni.
Tuttavia, da un canto, deve rilevarsi che le controparti, ed in particolare il Comune, affermano, invece, che l’altezza massima sarebbe stata rispettata, dall’altro, è evidente che anche a volere prendere per vera, sulla scorta della relazione tecnica, pur sempre di parte, la denunciata violazione delle altezze massime, si tratterebbe, pur sempre, di una irregolarità minima e praticamente irrilevante soprattutto in relazione alla questione, sopra esaminata, dell’interesse a ricorrere.
17.2. D’altra parte, i volumi tecnici, in quanto non generatori di carico urbanistico, non influiscono sul calcolo dell’altezza massima di un edificio, secondo i parametri stabiliti nella zona dallo strumento urbanistico, sicché è ininfluente ed irrilevante che, a seguito della costruzione di tali manufatti, sarebbe stata superato l’altezza massima prevista nell’area.
Ininfluente è, poi, la peculiare orografia dei luoghi, per come descritta dai ricorrenti - ed indimostrata è l’affermazione - contenuta, in particolare, negli atti conclusivi depositati da questi ultimi - secondo cui il piano di lottizzazione avrebbe tenuto conto dei dislivelli presenti nell’area, rapportando a questi ultimi, secondo la loro tesi, le altezze dei diversi edifici da realizzare al suo interno.
17.3. Nessuna concreta e, soprattutto, attuale violazione delle necessarie caratteristiche dei vani tecnici emerge poi né dai ricorsi, né dalla relazione tecnica di parte.
Ed invero, anche la predisposizione di finestre o di impianti, per quanto indubbiamente anomala, non rappresenta, di per sé, un’attuale violazione dei limiti funzionali previsti per la realizzazione di vani tecnici, come tali indubbiamente non trasformabili in volumi e spazi abitabili, almeno fino a che non sia effettivo e provato un utilizzo non conforme dei medesimi locali, momento, ipotetico e futuro, nel quale la parte avrà piena facoltà di presentare esposti ed eventuali conseguenti ricorsi, a fronte della concretizzazione di un pregiudizio che, allo stato, deve ritenersi solo potenziale e, dunque, irrilevante.
Allo stato, peraltro, la circostanza che il manufatto costruito in variante sembrerebbe accessibile solo da scale esterne, come affermato dal Comune convenuto, limita fortemente, se non esclude totalmente, un potenziale uso abitativo dello stesso.
17.4. Anche riguardo alla mancata specifica indicazione del tipo di impianti che i predetti vani tecnici dovrebbero ospitare può ripetersi analogo ragionamento, ovvero che, a prescindere da tale irregolarità, finché non sia accertato un uso anomalo di tali ambienti, con conseguente facoltà di denuncia e di esposto, non può dirsi violata la disciplina di riferimento.
17.5. Quanto, infine, all’assenza di alternative progettuali per la realizzazione dei manufatti all’interno, anziché sulla sommità dell’immobile, non si rilevano, invero, carenze nella documentazione progettuale, né, tanto meno, una tale preliminare verifica risponde ad una specifica ed espressa previsione normativa che, non a caso, non viene indicata nella medesima censura.
18. Infondati, parimenti, sono i rilievi riguardanti la presunta illegittimità dell’autorizzazione paesaggistica in variante emanata in relazione a tale sopraelevazione, dal momento che
appare sufficiente ed adeguata la riproposizione della relazione paesaggistica presentata in relazione al progetto per la realizzazione dell’immobile principale, essendo coincidente il contesto paesaggistico- territoriale e non rilevando, per le competenze della Soprintendenza, l’impatto degli interventi edilizi sugli specifici immobili circostanti, trattandosi di eventuali pregiudizi alla sfera privata immobiliare e non al bene “paesaggio”, avente ben più ampia declinazione.
19. Infine, in relazione alla presentazione dell’autorizzazione paesaggistica, è sostanzialmente ininfluente e, certamente, non ha conseguenze sulla validità del provvedimento la circostanza (peraltro tempestivamente dedotta, in quanto, contrariamente a quanto affermato dalla controinteressata non vi è prova di una precedente conoscenza dell’atto) che la relativa istanza e gli elaborati progettuali siano stati presentati dal progettista o dal direttore del lavoro, non avendo la parte, al di là di tale rilievo, dimostrato il difetto, in capo a quest’ultimo, dei requisiti per la presentazione della pratica.
20. Quanto alle supposte violazioni procedimentali derivanti dalla mancata presa in considerazione, da parte dell’Amministrazione, delle osservazioni da essi presentate, va messo in rilievo che, al di là del diritto o meno dei ricorrenti, di partecipare al procedimento, è rilevante la circostanza che, in ambito edilizio, i provvedimenti hanno natura tendenzialmente vincolata, con conseguente superfluità della partecipazione dei privati.
Tale orientamento è stato espresso dalla giurisprudenza secondo cui “ il rilascio del permesso di costruire consegue alla verifica di conformità urbanistico - edilizia del progetto presentato con la disciplina legislativa in materia e con gli atti di pianificazione ed è provvedimento tendenzialmente vincolato perché subordinato alla mera verifica di congruenza del progetto rispetto alla pertinente normativa locale ”.
Sarebbe, d’altronde, contraria ai principi di economicità, speditezza ed efficienza proclamati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la valorizzazione di irregolarità meramente formali, allorché emerga che, comunque, il contenuto dispositivo della determinazione impugnata non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, giusta quanto previsto dall'art. 21- octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 6 marzo 2020, n. 1643; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 19 giugno 2023, n. 2038; T.A.R. Campania, Salerno, sez. III, 24 novembre 2022, n. 3160).
Peraltro, nel caso in esame, anche dopo il dispiegarsi dell'attività difensiva in sede processuale, non sono emersi elementi che avrebbero potuto indurre l'Amministrazione resistente a non adottare il provvedimento avversato (cfr., in termini analoghi, T.A.R. Sicilia, AN, sez. II, n. 3304 del 2023).
A questo proposito, in un caso analogo, la giurisprudenza ha anche di recente ribadito che “ alla luce della natura vincolata del potere amministrativo esercitato dall'Amministrazione nel rilascio del permesso di costruire, sostanziandosi esso in un esame di conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia della zona, l'eventuale vizio procedimentale derivante dal mancato preavviso di diniego è superabile in ragione dell'applicabilità al caso di specie dell' art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 ” (Consiglio di Stato sez. IV, 20/10/2022, n. 8943).
21. In conclusione, il ricorso, per le ragioni e nei limiti sopra indicati, deve ritenersi parzialmente inammissibile e, nel merito, infondato e, dunque, in quanto tale, da rigettare.
22. Le spese di causa, in relazione alla posizione del Comune convenuto e della società controinteressata sono liquidate in dispositivo tenendo conto, in bilanciamento ed in parziale compensazione, dell’avvenuta cessazione della materia del contendere, avvenuta solo dopo la presentazione del ricorso, in relazione alla domanda ex art. 116 c.p.a. e dell’esito del presente giudizio annullatorio.
Nei rapporti con la Soprintendenza per i Beni Culturali ed ambientali di AN le spese possono essere compensate in considerazione della natura meramente formale dell’atto di costituzione in giudizio spiegato da quest’ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente inammissibile e, per il resto, lo rigetta, in quanto infondato, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Aci Catena, ed € 1.000,00 (euro mille/00), oltre accessori di legge, in favore della MGR costruzioni edili s.r.l..
Compensa le spese di causa relative all’atto di costituzione della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di AN.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Agnese Anna Barone, Presidente
Salvatore Accolla, Primo Referendario, Estensore
Paola Anna Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Salvatore Accolla | Agnese Anna Barone |
IL SEGRETARIO