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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/08/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott. Salvatore GRILLO Presidente dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 1247/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. Simona Fa- Parte_1 CodiceFiscale_1 biana BISCEGLIE, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato in Foggia alla via
Napoli, n°67 appellante contro
), in persona del legale rappresen- Controparte_1 P.IVA_1 tante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Paolo PATANO e dall'avv. Benia- mino BERLINGIERI, unitamente ai quali è elettivamente domiciliato in Foggia, alla via
Zezza, n°2 appellato avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°1980/2024 emessa dal Tribunale di Foggia il 19.7.2024
(Comunione e , impugnazione di delibera assembleare - spese condomi- CP_1 niali), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 18.6.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.1.2015, la sig.ra impu- Parte_1 gnava, dinanzi al Tribunale di Foggia, la delibera assembleare approvata dal CP_2 convenuto in data 7.2.2014, eccependone la nullità e chiedendo, altresì, la revoca
Pag. 1 a 5 dell'amministratore in carica con nomina di un amministratore giudiziario.
Si costituiva in giudizio il che chiedeva il rigetto della domanda e la CP_1 condanna dell'attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art 96 c.p.c.-
Il processo di primo grado veniva istruito sulla sola base degli atti depositati.
Con la decisione impugnata, il Tribunale di Foggia rigettava la domanda e con- dannava, altresì, la sig.ra lle spese di lite ed al risarcimento del danno ex art. 96 Pt_1
c.p.c.-
Avverso la decisione di primo grado propone appello la sig.ra la Parte_1 quale, abbandonati tutti gli altri motivi sollevati in primo grado, limita il proprio gravame ad un unico motivo di impugnazione, con il quale ripropone la propria eccezione preli- minare di nullità della deliberazione assembleare, per violazione dei termini ex art. 66 disp. att. c.c.-
Si è costituito in giudizio il che resiste Controparte_1 all'appello e chiede la conferma della sentenza impugnata con la condanna dell'appel- lante al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.-
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
L'art. 342 c.p.c. stabilisce l'appello deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c., cui rinvia, e, dunque, l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative con- clusioni;
deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico;
deve indicare, per ciascuno dei motivi di gravame, il capo della decisione impugnato in relazione al quale deve specificare le censure proposte, le norme violate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
L'appello della sig.ra è privo di tutti questi requisiti. Pt_1
L'avvio del gravame è il seguente: “Il Giudice di primo grado, erroneamente ed infondatamente, ha ritenuto di rigettare la domanda non esaminando specificatamente
l'eccezione d'inefficacia della delibera impugnata relativa alla mancata convocazione as- sembleare” (cfr. appello, pag. 2).
Come si evince dalla scarna indicazione della causa petendi, manca completa- mente la indicazione dei fatti di causa e, soprattutto, del perché il Tribunale di Foggia avrebbe errato nella loro ricostruzione.
La sig.ra inoltre, non ha neppure individuato il capo della decisione che ha Pt_1 impugnato, limitandosi ad affermare che “Come già evidenziato e precisato in primo grado, infatti, la comunicazione della convocata e tenuta assemblea del 07.10.2014 non
Pag. 2 a 5 è pervenuta all'appellante nel rispetto del termine regolamentare, poiché la raccoman- data di comunicazione del deliberato assembleare è stata ricevuta successivamente alla convocata assemblea” (cfr. pag. 3).
Un'affermazione apodittica, priva di riferimenti precisi, che rimanda per relatio- nem, in maniera inammissibile, agli atti di causa di primo grado, dei quali dà per scon- tato il contenuto, omettendo qualsivoglia riferimento specifico alle doglianze sollevate in primo grado ed alle ragioni in base alle quali la decisione appellata sarebbe illegittima o erronea.
Il rinvio per relationem agli atti di primo grado avrebbe dovuto essere compiuto in modo tale da rendere comprensibili le ragioni esposte e l'erroneità della decisione impugnata alla luce del contenuto dei medesime e delle ragioni in essi esposte.
La sig.ra al contrario, si è risolta ad esporre un astratto ed imprecisato Pt_1 richiamo a quanto “già evidenziato e precisato in primo grado”, con una modalità di confezionamento del suo atto processuale che viola i criteri di specificità del motivo di gravame, fissati dall'art. 342 c.p.c.-
Ma vi è di più.
L'incipit del gravame, su riprodotto, lascerebbe intendere che oggetto dell'impu- gnazione sarebbe l'omesso esame, da parte del Tribunale di Foggia, dell'eccezione pre- liminare di nullità della deliberazione impugnata, per non essere stata regolarmente inviata la comunicazione della sua indizione nel termine di cinque giorni antecedenti la data fissata per l'adunanza.
E, dunque, la sig.ra contesta al Tribunale di Foggia il vizio di omessa pro- Pt_1 nuncia, ex art. 112 c.p.c.-
Orbene, sta di fatto che, contrariamente a quanto assume l'appellante, il primo giudice, dopo aver premesso i fatti di causa, ha accertato che “(…) nel caso di specie,
l'avviso di convocazione dell'assemblea in prima convocazione per il giorno 06.10.2014,
e in seconda convocazione per il giorno 07.10.2014, è stato spedito alla condomina a mezzo raccomandata a.r. n. 145508821839 in data 25.08.2014 e risulta ritirato dalla stessa in data 25.09.2014, come si evince dall'avviso di ricevimento de- Parte_1 positato in atti” (cfr. sentenza, pag. 2).
Il vizio di omissione di pronuncia è insussistente.
Ma vi è ancora di più.
Il passo motivazionale su riprodotto, che poggia su una ricostruzione dei fatti di causa sulla base di documentazione inoppugnabile, non è stato specificamente impu- gnato dalla sig.ra la quale, pervero, non lo ha nemmeno individuato all'interno Pt_1
Pag. 3 a 5 del motivo di gravame.
E, dunque, la sig.ra on solo non ha chiarito perché, a suo dire, “Come già Pt_1 evidenziato e precisato in primo grado, infatti, la comunicazione della convocata e te- nuta assemblea del 07.10.2014 non è pervenuta all'appellante nel rispetto del termine regolamentare”, circostanza recisamente smentita dalle risultanze probatorie;
ma ha addirittura invocato un error in procedendo della sentenza impugnata (ovverossia l'as- serita omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della convocazione in assemblea) che risulta palesemente destituito di fondamento giuridico, da momento che tale questione preliminare è stata specificamente esaminata e decisa dal Tribunale di Foggia.
L'inammissibilità dell'intero gravame è marchiana.
Il Condomìnio appellato ha chiesto la condanna dell'appellante al risarcimento del danno per temerarietà della lite in quanto “Nel caso specifico appare evidente che
l'odierna appellante, nonostante la sussistenza della prova certa e documentata, fornita dal condominio qui deducente, dell'avvenuta trasmissione nei termini dell'avviso di con- vocazione dell'assemblea e nonostante il rigetto della domanda proposta nel giudizio di prime cure, ha ritenuto di procedere anche in sede di appello senza, tra l'altro, conte- stare specificamente la sentenza di primo grado (…)” (cfr. comparsa di costituzione in appello, pag. 6).
La domanda va accolta.
Il tenore del gravame, al di là delle gravi carenze espositive su rimarcate, espone un unico motivo di gravame con il quale deduce l'esistenza di un vizio di omissione di pronuncia inesistente.
Il comportamento processuale dell'appellante, che già di per sé denota una colpa grave nel confezionamento dell'atto e nell'esposizioni delle ragioni del contendere, ri- sulta vieppiù temerario in quanto la sig.ra ha volutamente ignorato la chiara in- Pt_1 dicazione con la quale il Tribunale di Foggia, esaminando la documentazione versata in atti, ha accertato la regolare trasmissione dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale.
Non solo ella ha omesso di individuare la ratio decidendi della sentenza appellata;
ma ha, altresì, redatto un atto di appello completamente avulso dalla realtà processuale, così come inoppugnabilmente risultante dalla disamina dei documenti versati agli atti del giudizio di primo grado.
Per tutto quanto sopra esposto questa Corte, visto l'art. 96, co. 1, c.p.c., con- danna la sig.ra l risarcimento del danno, nei confronti del condominio Pt_1 [...]
” che liquida equitativamente in un importo pari alla metà delle spese di CP_1
Pag. 4 a 5 giudizio.
Queste ultime, che seguono la soccombenza, sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi della tariffa ex D.M. n°55/2014, nello scaglione di valore dichiarato dall'appellante nell'atto di gravame (€ 25.000,00), eccezion fatta per la fase di trattazione, che viene liquidata nei valori minimi di tariffa.
Sussistono, altresì, i presupposti affinché la sig.ra versi all'Erario Parte_1 un importo pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti del così dispone: Parte_2 Controparte_1
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna al pagamento delle spese del presente grado del giudizio in Parte_1 favore della che liquida in € 4.237,00 per com- Controparte_1 pensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
3. condanna , al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, co. Parte_1
1, c.p.c. in favore del che liquida equitativamente Controparte_1 in € 2.118,50;
4. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'iscrizione al ruolo del presente gravame, se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Presidente dott. Salvatore GRILLO
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
Pag. 5 a 5