Articolo 3 della Legge 20 febbraio 1958, n. 103
Articolo 2Articolo 4
Versione
23 marzo 1958
Art. 3.
All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge sull'esercizio finanziario 1956-57 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio stesso, ed a quello di lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
Entrata in vigore il 23 marzo 1958