Art. 3.
All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge sull'esercizio finanziario 1956-57 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio stesso, ed a quello di lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.
All'onere di lire 500.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge sull'esercizio finanziario 1956-57 si fara' fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilita' nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio stesso, ed a quello di lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58 si provvedera' a carico dello stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.